Articolo 2 della Legge 14 luglio 2017, n. 110
Articolo 1Articolo 3
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18 luglio 2017
Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 1. All' articolo 191 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 191 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale.».
Entrata in vigore il 18 luglio 2017
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