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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 6082/2024 V.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Emanuele Cippone;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Teodoro Vito Lerro;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto a ruolo il 25/11/2024 e Parte_1
premesso che: Controparte_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nata una figlia, (il 05/02/2022), riconosciuta Per_1 da entrambi;
- la loro convivenza era cessata;
- lui svolgeva la professione di portiere e gestiva una locazione turistica non professionale di condominio, mentre lei era disoccupata;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento della minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al
Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza figurata dell'08/01/2025 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. con nota del 02/01/2025 chiedeva accogliersi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido della figlia minore da loro generata fuori dal matrimonio, che alla regolamentazione Per_1 del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlia di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare un contributo al mantenimento della figlia, da Pt_1
aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad un ulteriore contributo per spirito di liberalità ed al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa della figlia della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo il 25/11/2024 e presentato da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia da loro Per_1 generata fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto dell'08/11/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 6082/2024 V.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Emanuele Cippone;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Teodoro Vito Lerro;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto a ruolo il 25/11/2024 e Parte_1
premesso che: Controparte_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nata una figlia, (il 05/02/2022), riconosciuta Per_1 da entrambi;
- la loro convivenza era cessata;
- lui svolgeva la professione di portiere e gestiva una locazione turistica non professionale di condominio, mentre lei era disoccupata;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento della minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al
Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza figurata dell'08/01/2025 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. con nota del 02/01/2025 chiedeva accogliersi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido della figlia minore da loro generata fuori dal matrimonio, che alla regolamentazione Per_1 del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlia di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare un contributo al mantenimento della figlia, da Pt_1
aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad un ulteriore contributo per spirito di liberalità ed al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa della figlia della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo il 25/11/2024 e presentato da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia da loro Per_1 generata fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto dell'08/11/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera