Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2233/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2233/2016, riservata in decisione all'udienza del 5.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima,
e vertente
TRA
(cf. ) e (cf. Parte_1 C.F._1 Pt_2
), in rappresentazione del genitore RT , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Sabato Giuseppe Perna (cf. ), presso C.F._3 il quale elettivamente domiciliano in Nola alla Anfiteatro Laterizio n. 19, giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTI
E
(cf. ) e (cf. CP_1 C.F._4 Parte_3
), (cf. C.F._5 Parte_4
), (cf. ) C.F._6 Parte_5 C.F._7 nella loro qualità di eredi della defunta tutti rappresentati e difesi Persona_2
e con loro elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Merliani C.F._9
n.144 -80129- presso lo studio dell'Avv. Emilia Pontillo, giusta procura in atti.
PEC: Email_1 Email_2
APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
NONCHÈ
, (cf. ), Persona_1 C.F._10 Parte_6
(cf. ), quali eredi di e
[...] C.F._11 Per_3 [...]
(CF. MEOMRA31R58B9225). CP_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.2.2025, parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che il valore dell'asse ereditario è maggiore di quello dichiarato nella sentenza impugnata, e conseguentemente la quota di riserva spettante agli appellanti è superiore a quella attribuita dal Tribunale;
2) conseguentemente, tenuto conto della proposta domanda di riduzione, previa rideterminazione della misura della lesione, nei modi e forme di legge, ridurre ulteriormente le disposizioni testamentarie e/o gli atti di donazione che risultassero ulteriormente lesive della quota di legittima riservata agli attuali appellanti legittimari, con ogni conseguente condanna dei coeredi soggetti alla ulteriore riduzione, (anche in applicazione ove necessario della norma di cui all'art. 735
c.c.), fino al reintegro della medesima quota, con la restituzione/attribuzione, ricorrendone i presupposti di legge, di beni in natura, secondo il criterio della omogeneità
(e solo in via subordinata a mezzo ulteriore conguaglio); 3) condannare i coeredi soggetti alla riduzione, in possesso dei beni ereditari, al pagamento, previo rendiconto, di ogni somma dovuta in favore degli esponenti nella misura che risulta dovuta secondo gli stessi parametri del CT, ovvero quella - maggiore o minore - che in sua giustizia ed equità riterrà il Tribunale, oltre interessi e svalutazione;
4) in ogni caso, previa formazione della massa ereditaria nei modi e forme di legge, secondo la prima ipotesi offerta al CT ing. nelle osservazioni allegate alla relazione di consulenza;
procedere alla sua divisione Per_4 con attribuzione della piena ed esclusiva proprietà delle ulteriori quote determinate, emanando all'uopo ogni provvedimento di legge, anche in relazione alla domanda di rendiconto;
5) condannare gli appellati, in caso di opposizione, al pagamento delle spese e compensi del giudizio di appello, ponendole diversamente a carico della massa.
Parte appellante in via incidentale, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ha chiesto: 1) In via preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte, non tenere conto della
CT per l'evidente errore commesso nella ripartizione della quota di 1/10, erroneamente assegnata a in quanto basata su presupposti errati e non coerenti con le Per_3 domande delle parti in causa. Tale errore vizia l'elaborato peritale, rendendolo inutilizzabile ai fini della decisione;
2) In via gradata e nella denegata ipotesi di condivisione dell'elaborato peritale, con esclusione dell'evidente errore di cui sopra, al fine di un maggiore impiego di immobili per il raggiungimento della quota legittima con solo beni, sarebbe auspicabile che tale quota di 1/10, pari ad euro 12.505,26, venga attribuita agli eredi di , in luogo di quelli di per le ragioni innanzi espresse. Persona_1 Per_3
Infatti tale assegnazione consentirebbe una riduzione consistente del conguaglio economico, attualmente a carico di che discenderebbe da € 19.066,00 ad € CP_1
6.560,74; 3) In via subordinata, accogliere le domande e le conclusioni di cui al giudizio di
I° grado, riformando parzialmente la decisione di I° grado, con assegnazione delle quote ereditarie secondo quanto elaborato dal CT;
4) In via ancor più gradata, per tutto quanto esposto ed eccepito, rigettare l'appello proposto da e 5) Pt_2 Parte_1
Accogliere l'appello incidentale e, per lo effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di I grado per la CT grafologica, e per il giudizio di II grado, porre le spese a carico degli appellanti per aver temerariamente convenuto i coeredi costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 980/2015, pubblicata il 02/04/2015 il Tribunale di Nola così ha provveduto: a) ha dichiarato aperta la successione testamentaria e legittima di
[...]
deceduto il 31.07.1995; b) ha dichiarato eredi legittimi di Persona_5 Persona_5
, i figli: (e quali eredi
[...] CP_2 CP_1 Persona_2 Parte_3
, e ), (e quali suoi eredi, la moglie
[...] Parte_4 Pt_5 Per_3 Parte_6
ed il figlio ) nonchè e in
[...] Persona_1 Parte_1 Pt_2 rappresentazione del genitore RT , in quanto deceduto il 31.12.1979; c) Persona_1 ha dichiarato che il patrimonio di è costituito da beni donati e beni Persona_5 relitti come di seguito indicati: Beni relitti: n. 1: Immobile sito nel Comune di
Casamarciano, identificato nel NCT al foglio 3 particella 54; n. 2: Immobile sito nel
Comune di Casamarciano, identificato nel NCT al foglio 3 particelle 124; n. 3: Immobile sito nel Comune di Casamarciano, identificato nel NCT al foglio l particella 783; n. 4:
Immobile sito nel Comune di Casamarciano, identificato nel NCT al foglio I particella
666; n. 5: Immobile sito nel Comune di Casamarciano, identificato nel NCT al foglio 2 particella 132; n. 6: Immobile sito nel Comune di Casamarciano-identificato nel NCT al foglio 2 particella 139; n. 7: Immobile sito nel Comune di Casamarciano, identificato nel
NCT al foglio 5 particella 328;. Beni donati n. 8: Immobile sito nel Comune di
Casamarciano, identificato nel NCEU al foglio 1 particella 2; n. 9: Immobile sito nel
Comune di Casamarciano identificato nel NCT al foglio 1 particella 495; 10: Immobile sito nel Comune di Casamarciano, identificato nel NCT al foglio 1 particella 664; n.
11.1/2/4/5/6: immobili siti nel Comune di S. Giorgio a Cremano, adibiti ad attività commerciali, identificati al NCEU al foglio 7 Particella 88 subl7 subl8 subl9 subl5 sub/I sub/2; n. 11.3 e n. 12.1: -Immobile residenziale ubicato nel Comune di S. Giorgio a
Cremano, identificato nel NCEU al foglio 7 Particella 88 sub/6 con giardino annesso identificato nel NCT al foglio 7 p.lla 365; n. 11.7: Immobile residenziale ubicato nel
Comune di S. Giorgio a Cremano ed identificato nel NCEU al foglio 7 Particella 88 sub/10; n. 12.2: Immobile ubicato nel Comune di S. Giorgio a Cremano -identificato nel
NCT al foglio 7, Particella 366; d) ha accertato la validità e l'autenticità delle schede olografe vergate dal de cuius, , in data 25.09.1979 ed in data 30.09.1988; Persona_5
e) ha dichiarato che , con testamento olografo del 23.09.1979, Persona_5 pubblicato dal Not. V. Folinea il 30.09.1988 ha così disposto in favore dei figli: il bene su indicato col n. 3 è stato attribuito a il bene indicato col n. 2 è stato CP_1 assegnato per 1/4 ciascuno a e CP_1 Persona_2 CP_2 [...]
, i beni di cui ai nn.5 e 6 per ½ ciascuno a e , il bene di cui Per_1 Per_3 Persona_1 al n. 7, in favore di della striscia di terreno di circa mt. 6, p.lla 665 fl. 1 in Per_3
Casamarciano, in favore di f) ha dichiarato la inefficacia delle Persona_2 disposizioni testamentarie in favore di , RT al de cuius; g) ha accertato Persona_1 debiti ereditari per €. 45.388,30 di cui €. 6.051,77 di spettanza di ciascuno degli eredi del de cuius e cioè di (suoi eredi), e Persona_2 CP_1 CP_2 Per_3 (suoi eredi), e eredi di , mentre €. 5.043,20 di spettanza Pt_2 T_ Persona_1 dei seguenti eredi: (suoi eredi), e h) ha Persona_2 CP_1 CP_2 accertato debiti ereditari del de cuius in favore di per €. 9.554,45 e CP_1 condannava al pagamento in favore di di €. 3.184,81, oltre CP_2 CP_1 interessi e rivalutazione dalla domanda;
ha condannato, inoltre, gli eredi di al Per_2 pagamento in favore di di €. 3.184,81 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria;
ha condannato gli eredi di al pagamento in favore di Per_3 CP_1 della somma di €. 1.592,40 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
ha condannato gli eredi di e al pagamento in favore di della somma di €. Persona_1 Per_3 CP_1
1.592,40 oltre interessi e rivalutazione dal momento della domanda;
i) ha dichiarato che il valore della massa ereditaria ammonta a €. 566.890,57; l) ha dichiarato che la quota disponibile è di €. 188.963,52 e che la quota legittima è pari ad €. 75.585,408 (€.
377.927,04 : 5); m) ha dichiarato ammissibile la domanda di riduzione promossa da
[...]
e e dalla convenuta n) ha dichiarato inammissibile la T_ Pt_2 CP_2 domanda di riduzione avanzata da (suoi eredi); o) ha rigettato la domanda di Per_3 riduzione di p) ha accolto la domanda di riduzione avanzata dagli attori e, per CP_2 lo effetto, ha attribuito a e l'intera massa dei beni relitti Parte_1 Parte_7 come sopra descritti e cioè:
1. Beni di cui al n.1 valore di €. 515,42-; ¼ del Bene n.2, valore €. 5.694,91; ½ dei Beni di cui ai nn.5 e 6 per €. 17.612,03; Beni di cui al n.4 di mq.81,00 per il valore di €. 510,44 e, quindi, per complessivi €. 24.331,805. 2. ha disposto la riduzione dell'ultima disposizione testamentaria del 30.09.98 con attribuzione agli attori e della quota di ¾ dei beni di cui al n.2).
3. ha condannato Pt_2 T_ [...]
, (i suoi eredi sopraindicati) e a corrispondere CP_1 Persona_2 CP_2 agli attori la somma di €. 11.389,619 ciascuno, per equivalente, con rivalutazione monetaria al momento della decisione oltre interessi dalla data di apertura della successione a titolo di integrazione della quota di legittima spettante agli attori;
q) ha rigettato la domanda di rimborso avanzata da per l'assistenza Persona_2 prestata al de cuius; r) ha dichiarato inammissibile la domanda di rendiconto avanzata da parte attrice;
s) ha rigettato la domanda di miglioramenti avanzata da t) ha CP_2 autorizzato il Conservatore alla trascrizione della presente sentenza mandando alla
Cancelleria per i relativi adempimenti;
u) ha posto le spese di lite a carico della massa pro quota, spese che sono state liquidate in favore di parte attrice in euro 250,00 per spese, in euro 16.481,00 per compensi professionali, oltre IV A e CP A, se dovuti come per legge, ed il 15% per spese generali;
spese che sono state liquidate in favore di tutti i convenuti difesi dagli avvocati Nappi in complessivi euro 22.743,78, per compensi professionali
(comprensivo dell'aumento del 20% ex art. 4 comma 4 DM 55/2014), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; spese che sono state liquidate in favore della convenuta in euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre IV A, CPA e rimborso CP_2 spese generali al 15%; le spese di c.t.u., sia quella grafologica, che quella per la redazione del progetto divisionale, sono state poste a carico della massa pro quota, considerata la reciproca soccombenza in ordine alla domanda di verificazione del testamento olografo del de cuius.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 2 Aprile 2015, con atto di citazione notificato in data 2 maggio 2016, e hanno proposto appello, Parte_1 Pt_2 deducendo a sostegno quattro motivi di appello di seguito elencati.
2.1 In particolare, con il primo articolato motivo di appello, parte appellante ha rappresentato che il Tribunale, pur avendo accolto la domanda di riduzione proposta in primo grado e dichiarato la sussistenza di una lesione della quota di legittima in conseguenza delle disposizioni attributive (testamentarie e donative) operate in vita dal de cuius in favore degli altri coeredi, ha errato nella esatta determinazione della stessa, finendo per reintegrare solo parzialmente gli appellanti nella loro legittima quota. L'errore, a parere dell'appellante, sarebbe frutto di una relazione di consulenza non emendata da quelli che risultano essere dei vizi palesi, nonché per aver erroneamente identificato alcuni beni ereditari.
Parte appellante ha evidenziato che il primo Giudice, condividendo l'operato del
CT, ha motivavo la sua decisione sul presupposto che “i criteri seguiti sono fondati su corretti principi tecnici e su accurate indagini di mercato, fra l'altro, corretti, approfonditi nelle conclusioni ed integrazioni di cui all'elaborato del 13.3.2015”, per cui ha ritenuto generiche e prive di fondamento tecnico le censure mosse dalle parti e, pertanto, non avrebbe individuato gli errori in cui sarebbe incorso il predetto CT. Invero, per parte appellante, il Tribunale non ha tenuto in debito conto le note tecniche del CTP le quali, avrebbero riportate precise e inconfutabili calcoli del valore di Per_6 mercato dei beni.
Nel caso concreto, il Tribunale ha aderito alla valutazione tecnica di stima fornita dal CT incorrendo nei medesimi errori, già segnalati negli atti conclusivi del giudizio di primo grado.
2.2 In particolare, gli appellanti hanno rilevato che nella formazione della massa ereditaria il CT aveva, nel determinare il valore di mercato, commesso un errore di calcolo. Tale criterio avrebbe determinato una errata stima del valore di mercato dei singoli beni con conseguente sottostima della massa ereditaria.
L'appellante sostiene che la quota di riserva ammonterebbe ad € 88.012,26 (quale risultato dell'asse ereditario del relictum +donatum pari ad € 660.092,00 in luogo di €
553.890,00, mentre la quota disponibile dovrebbe essere di € 220.030,00 in luogo di €
184.630,00, determinando così una lesione maggiore della quota di riserva
2.2.1 Il CT, nello stimare il valore dei beni immobili oggetto di donazione in San
Giorgio a Cremano, dapprima, non ha tenuto conto che già con l'atto di donazione i beni venivano indicati nella loro destinazione commerciale e non come civile abitazione ritenuta dall' Ausiliario, ma poi ha applicato indistintamente coefficienti di adeguamento, tra cui spicca illegittimamente quello correttivo di riduzione per piano.
2.2.2 In relazione ai beni oggetto di donazione in San Giorgio a Cremano, il CT ha abbuonato un rilevante importo per migliorie, che il Tribunale ha ritenuto non dovuto e ciò implica che il valore dei beni donati non poteva essere quello determinato dal CT con conseguente ulteriore lesione della quota di riserva.
2.3 Anche nella identificazione dei beni formanti la massa, il CT avrebbe indotto il Tribunale a commettere rilevanti errori: per il lotto 10, a pag. 32 della CT, sarebbe stata eseguita una valutazione nello stato in cui si trovava all'epoca dell'apertura della successione e come donato con atto per not. del 29.4.1971, senza tener conto Per_7 che su detto suolo era stato costruito un immobile residenziale, e, ciò nonostante, ritenendolo di natura agricola, gli veniva attribuito il valore di € 3.743,73, pur riportandosi all'epoca dell'apertura della successione.
2.3.1 La parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto che la partic.
665 debba essere attribuita per donazione a Dall'atto di donazione Persona_2 si rileva che sulla part. 665 risulta costituita solo una servitù di passaggio a favore della part. 664. Quindi, la part.665 fa parte del relictum e non del donatum.
2.4 Con il secondo motivo di appello, è stato affermato che la sentenza impugnata risulta errata anche nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di debiti della massa e del de cuius nei confronti del condividente in assoluta assenza di prova CP_1
2.4.1 Con il terzo motivo, l'appellante ha posto in dubbio la collocazione delle spese per manutenzione –realizzazione del fabbricato del de cuius donato a CP_1
Non vi sarebbe, alcuna domanda di a sostegno della richiesta di detrazione CP_1 dalla massa ereditaria dell'imposta di successione da lui anticipata in quanto avrebbe dovuto proporre una domanda autonoma in tal senso e, quindi non ricorrerebbe affatto il principio di cui all'art. 724 c.c., secondo comma.
2.5 Da ultimo la parte appellante si duole che il Tribunale non ha tenuto conto del principio che la reintegrazione della quota di legittima, conseguente all'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura sulla motivazione che la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni attribuisce al legittimario la qualità di erede con la sentenza de quo.
3. Gli appellati, e gli eredi di si sono costituiti CP_1 Persona_2 in giudizio e hanno chiesto il rigetto dell'appello; a loro volta hanno proposto appello incidentale per la riforma parziale della sentenza relativamente alla ritenuta compensazione delle spese tecniche in riferimento alle due disposte CT, stante la soccombenza degli appellanti sulla CT grafologica, affidato ad un unico motivo.
3.1 Nel dettaglio, gli appellanti incidentali non riescono a comprendere perché il e i germani costituiti e CP_1 Persona_2 Per_3 CP_2 dovrebbero corrispondere la metà delle spese sostenute per la perizia grafologica. Invero, dalla domanda degli attori si evince che gli stessi ponevano in dubbio l'autenticità del testamento olografo. Quindi, sta di fatto che la CT grafologica l'hanno provocata gli attori per averne posto in dubbio l'autenticità di quanto scritto dal testatore. Il risultato dell'attività peritale è poi stato quello dell'autenticità di quanto vergato dal testatore. Se gli eredi chiamati in giudizio hanno sempre riferito agli attori dell'esistenza di detto testamento e, quindi, la conferma dell'autenticità ha fugato ogni dubbio, sembra agli appellanti in via incidentale che le spese sopportate dai convenuti per un riconoscimento provocato da loro attori, dovevano ritenersi a carico di chi è stato soccombente nel risultato a loro sfavorevole. anche se in proporzione con i germani CP_1 convenuti, ebbe a corrispondere € 4.069,00. Tale spesa va, quindi, detratta dal calcolo della reciproca corresponsione pro quota tra tutti i cinque eredi delle spese dovute per la Pers CT dell'Arch. e posta solo a carico degli attori, oggi appellanti.
4. Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, e Parte_6 [...]
, nella qualità di eredi di e Per_1 Per_3 CP_2
5. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed è stata svolta attività istruttoria attraverso la nomina di un nuovo CT. Successivamente, la causa è stata riservata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati con ordinanza a seguito di trattazione scritta dell'udienza del 5.2.2025.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 2 maggio 2016, risultando rispettato il termine di decadenza di un anno di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 02 aprile
2015, dovendosi applicare nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado, incardinato con atto di citazione notificato in data 2.12.1997, è stato promosso in epoca antecedente rispetto al 4 luglio
2009.
7. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
8. In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass.
Civ. Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
9. Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr. art. 346
c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia delibazione al riguardo.
10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...]
e è fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi. T_ Pt_2
11. Con il primo motivo di appello articolato in più doglianze, e Parte_1
hanno dedotto anzitutto di aver sin da subito evidenziato che, nell'ambito di Pt_2 un'attività massimamente rilevante all'interno di un giudizio di riduzione/divisione, quale quella della formazione della massa ereditaria (relictum-debiti + donatum), il CT avrebbe, nel determinare il valore di mercato dei beni formanti la massa ereditaria, attraverso l'applicazione di una formula matematica, commesso un errore di calcolo.
Nel dettaglio, a parere della parte appellante, per il CT, il cd. “binomio di interesse” denominato “q”, che doveva essere elevato a potenza 14 (cioè gli anni decorsi dalla data di apertura della successione (1995) al momento della stima (2009), risulta essere sempre pari a “1,64”. Sennonché, determinandosi il valore “q” sulla scorta di una relazione col fattore “r” (cioè l'interesse di capitalizzazione), quindi q=r+1, per poi essere elevato a potenza, variando “r” dovrebbe necessariamente variare “q”, mentre nella relazione di CT, pur dando atto che il valore di “r” è diverso per ogni immobile nella elementare operazione di elevazione a potenza (“q14”) viene riportato sempre “1,64”.
Tanto avrebbe determinato una errata stima del valore di mercato (Vo) dei singoli beni, con una conseguente sottostima della massa ereditaria.
Quindi, anche solo alla luce dei calcoli come rideterminati, la quota di riserva ammonterebbe ad € 88.012.26= (quale risultato dell'asse ereditario (relictum+donatum) di €
660.092,00 in luogo di € 553.890,00 (seconda relazione ctu) già detratte le spese (appresso contestate) di € 52.876,92), mentre la quota disponibile sarebbe € 220.030,00 (in luogo di
€ 184.630,00), così determinandosi una maggiore lesione della quota di riserva. A riguardo, gli appellati hanno osservato che il CT nominato nel corso del giudizio di primo grado, nelle sue note integrative del 26.01.2014, ha precisato che il relictum e il donatum è di € 652.770,00, mentre il Tribunale ha ritenuto giusto ed equo attribuire il valore di €. 566.890,5, riducendo così la disponibile a € 188.963,52 e la quota di legittima a € 75.585,408. Quindi, secondo gli appellati costituiti, il risultato cui è pervenuto il Tribunale sarebbe conseguenza logica tecnica dei raffronti operati tra le censure del CTP di parte appellata di CTP di parte convenuta e le accurate indagini eseguite dal CT.
11.2. Con la seconda doglianza, parte appellante ha evidenziato che il CT, nello stimare il valore dei beni immobili oggetto di donazione in San Giorgio a Cremano, dapprima non avrebbe tenuto conto che già con l'atto di donazione i beni venivano indicati nella loro destinazione commerciale, e non come civile abitazione ritenuta dall'Ausiliario, ma poi avrebbe applicato indistintamente dei coefficienti di adeguamento
(v. pag. 29 della relazione di consulenza del 2009), tra cui spicca, illegittimamente, quello correttivo di riduzione per piano. Sta in fatto che, come risulta anche dalla sentenza impugnata (pag. 8 e 9 di descrizione dei beni donati) gli immobili in San Giorgio a
Cremano sono costituiti “da undici vani terranei con lastrici solari di copertura” avente destinazione commerciale e, anche per tale destinazione, ubicati a piano terra. Inoltre, lo stesso coefficiente di adeguamento/riduzione sarebbe stato applicato ad un bene (villetta in Casamarciano) considerato unitariamente.
Di contro, il coefficiente di riduzione per piano, secondo gli appellanti, sarebbe applicabile solo agli immobili in condominio verticale. Infatti, ai sensi della Circolare
Ministero LL.PP. 26.3.1966 n. 12840, per coefficiente di piano deve tenersi conto di tutte le condizioni che caratterizzano un appartamento o un ambiente per il fatto di trovarsi ad una altezza minore o maggiore relativamente ad altri.
In buona sostanza, a parere della parte appellante, non si sarebbe tenuto conto del fatto che gli immobili donati in comune di San Giorgio a Cremano erano tutti posti a piano terra (per la presenza di un vincolo monumentale che ne aveva impedito la sopraelevazione) e, pertanto, mancando il parametro di riferimento (immobili posti ad altezza diversa rispetto a quelli stimati) non poteva applicarsi il detto coefficiente di riduzione.
11.3. Parte appellante, sempre in relazione ai beni oggetti di donazione in San Giorgio a Cremano, ha poi osservato che il CT – facendo riferimento all'art. 748 c.c. – avrebbe attribuito, nel determinare il valore di mercato dei beni, ai donatari un rilevante importo per migliorie (circa 50.000 Euro), non provate dagli appellati al punto che la relativa domanda di rimborso spese è stata disattesa dal giudice di prime cure.
Conseguentemente, anche il valore del donatum risulterebbe essere maggiore con conseguente ulteriore lesione della quota di riserva.
11.4. Con ulteriore doglianza, l'appellante ha evidenziato che il CT (per il lotto n.
10 pag. 32 consulenza) avrebbe stimato il predetto terreno a valore agricolo “come coltivato a noccioleto ovvero così come è stato donato dal de cuius”, anche avendo rinvenuto, al suo interno, un “immobile residenziale”, così confondendo il valore del fabbricato, eventualmente non computabile siccome successivo alla donazione, ma completamente obliterando che il fondo in questione aveva, nel 1995, data di apertura della successione, destinazione urbanistica edificatoria, come da certificato di destinazione urbanistica acquisito dalla stessa CT (v. allegato 9 della relazione di perizia).
Dunque, dal momento che la norma di cui all'art. 747 c.c. impone la collazione dei beni donati al valore al momento dell'apertura della successione, quando cioè si concretizza la lesione. In giurisprudenza è stato affermato che “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso”
(Cass. 17 marzo 2016, n. 5320), sarebbe evidente l'erroneità ed illegittimità della sentenza che attribuisce al fondo (lotto 10) un valore agricolo facendo riferimento a quello determinato dal CT, ma in relazione al momento della donazione e non dell'apertura della successione.
Anzi, essendo pertinente ad un fabbricato, quello che il CT presume realizzato dopo la donazione dal donatario, il valore andava parametrato a quello del lotto 8-9
(assegnato al coerede ) cioè quello adiacente. CP_1
In ogni caso, avendo il CT accertato che sulla medesima p.lla era stato edificato il fabbricato di la sentenza sarebbe illegittima poiché in contrasto col Persona_2 principio affermato in giurisprudenza (Cass. 9.2.2006, n. 2858) secondo cui “in tema di azione di riduzione … qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 c.c. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione.
Infatti, in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell'azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa”.
Al riguardo, gli appellati hanno eccepito la infondatezza della presente doglianza in quanto controparte non avrebbe tenuto conto che la fattispecie sarebbe diversa da quella riportata dalla Sentenza della Suprema Corte invocata. In particolare, il contenzioso, valutato e deciso dalla Corte, verterebbe su di una azione di riduzione in tema di donazione dissimulata nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari. Nel caso de quo, secondo gli appellati, la valutazione non poteva che riferirsi alla sua destinazione all'atto della donazione
11.5. Con l'ultimo motivo di doglianza del primo motivo di appello, la parte appellante ha rappresentato che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che l'identificata p.lla di terreno n. 665 è stata attribuita per donazione alla coerede
[...]
Invero, la lettura dell'atto, come riportato in sentenza, fa ritenere che Persona_2 sulla p.lla 665 risulta costituita solo una servitù di passaggio a favore della p.lla 664, questa sì donata a sicché il fondo p.lla 665 farebbe parte del relictum e non Persona_2 del donatum.
Inoltre, è stato evidenziato che il Tribunale avrebbe attribuito la p.lla 666, peraltro rimasta senza valutazione da parte del CT, agli attuali appellanti, pur avendo il CT dichiarato che era stata usucapita da terzi, in linea con quanto affermato dallo stesso coerede nella dichiarazione di successione. Conseguentemente, la misura CP_1 della quota di legittima lesa sarebbe errata per difetto.
11.6. Così riassunte le posizioni delle parti in ordine al primo motivo di appello, la
Corte rileva, anzitutto, che le richiamate osservazioni svolte dalla parte appellante nei confronti della consulenza depositata nel corso del giudizio di primo grado, ben possono essere oggetto di valutazione nel presente grado in quanto, afferendo sostanzialmente alla stima della massa ereditaria operata dal CT nel corso del giudizio di prime cure, non costituiscono eccezioni di natura processuale e non introducono fatti nuovi e/o prove nuove, sicché correttamente, ai fini della risoluzione del detto motivo di impugnazione, è stata disposta la rinnovazione della consulenza nel presente giudizio di appello con ordinanza del 17.2.2022.
Difatti, è oramai principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr., tra tutte, Cassazione civile sez. un.,
21/02/2022, n. 5624).
11.7. Ciò posto, dalla consulenza tecnica svolta nel presente grado di appello dall'ing. (al riguardo va preliminarmente osservato come le risultanze cui è Per_4 pervenuto il c.t.u. siano state tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e siano state inoltre condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile), è risultata la fondatezza delle contestazioni sollevata alla CT di primo grado con riferimento all'utilizzo del binomio d'interesse q, con riferimento all'utilizzo del coefficiente di piano, con riferimento alle migliorie apportate ai beni oggetto di donazione da parte di (difatti risulta disattesa la relativa CP_2 domanda di miglioramenti formulata dall'appellata), con riferimento alla valutazione della particella di terreno n. 664 e per quanto riguarda la particella di terreno n. 665, sulla scorta delle considerazioni formulate dalla parte appellante e sopra riportate (cfr. CT agli atti).
Viceversa, non è risultata la fondatezza dell'osservazione relativa alla destinazione d'uso dei beni in quanto dalla visura catastale storica acquisita i sub 6-10 risultano essere, alla data di apertura della successione, abitazioni ultrapopolari (cfr. CT agli atti).
Ne consegue che il consulente ha provveduto ad effettuare una nuova stima della massa ereditaria, attenendosi ai criteri sopra indicati.
11.8. Dunque, alla luce dei criteri di valutazione enunciati nell'elaborato peritale dal
CT, ing. è risultato che il relictum è pari € 245.604,11 così suddiviso: 1) Particella Per_4 di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 54, qualità Noccioleto, classe 1, are 01 ca 06, r.d. € 2.74, r.a, € 0,82 = € 1.613,40; 2) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 124
(SOPPRESSA in data 26.01.2009 con formazione delle particelle n. 772-773-774-775-776 del medesimo fg. 3) = € 48.406,78; 3) Particella di terreno sita nel Comune di
Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 783, qualità Seminativo, classe 1, are 22 ca 40, r.d. € 33,55, r.a, € 15,62 = € 38.137,23; 4) Particella di terreno sita nel Comune di
Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 666, qualità Noccioleto, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € 2.14, r.a, € 0.64 = € 1.821,60 (da non considerare perché usucapita da terzi già alla data di apertura della successione); 5) Particella di terreno sita nel Comune di
Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 665, Cortile, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € -
, r.a, € - = € 1.447,39; 6) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2, p.lla 132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. €
200.85, r.a, € 60.26 + Fabbricato rurale sito nel Comune di Casamarciano identificato nel
NCT al fg. 2, p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca 28 = € 125.052,63; 7) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 5, p.lla 328, qualità
Noccioleto, classe 1, are 17 ca 45, r.d. € 45.06, r.a, € 13.52 = € 30.936,71.
Mentre il donatum è risultato pari ad € 700.296,10 suddiviso come segue. In favore di 1) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Persona_2
Roma n. 64, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 30 mq, rendita € 990.05, Via Roma n. 64, piano
T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 66, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 2, categoria C/1, classe 5, consistenza 28 mq, rendita € 924.04, Via Roma n. 66, piano T (atto per notaio Per_9
del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 39.450,00; 2) 1/2 Unità immobiliare sita in San
[...]
Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 68, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano al foglio 7, particella 88, sub 5 (EX SUB 3), categoria C/1, classe 5, consistenza
23 mq, rendita € 759.04, Via Roma n. 68, piano T (atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) = € 12.936,00; 3) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a
Cremano alla Via Roma n. 62, piano terra, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano al foglio 7, particella 88, sub 6 (EX SUB 3), categoria A/4, classe 2, consistenza
2.5 vani, rendita € 92.96, Via Roma n. 62, piano T (atto per notaio del Persona_9 04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Particella di terreno sita in San Giorgio a Cremano alla Via
Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 365
(EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 40.202,25; 4) 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 7 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 19 mq, rendita € 627.03, Via Roma n. 56, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 16.104,00; Persona_9
5) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 58, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 8 (EX
SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 27 mq, rendita € 891.04, Via Roma n. 58, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.442,00 6) Persona_9
1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 60, identificata nel
N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 9 (EX SUB 4), categoria
C/1, classe 5, consistenza 29 mq, rendita € 957.05, Via Roma n. 60, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.094,00; 7) 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 62, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 10 (EX SUB 4), categoria A/4, classe 2, consistenza 4.5 vani, rendita € 167.33, Via Roma n. 62, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 41.427,378) 1/2 Particella di terreno Persona_9 sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio
a Cremano al foglio 7, particella 366 (EX P.LLA 86), (atto per notaio Persona_9 del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 51.836,66; 9) Particella di terreno sita in Casamarciano alla contrada Pizzone, identificata nel N.C.T. di Casamarciano al foglio 1, particella 664,
(atto per notaio del 29.04.1971 rep. n. 10903) = € 48.960,00. Persona_9
In favore di 10) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano CP_2 alla Via Roma n. 64, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 30 mq, rendita € 990.05, Via
Roma n. 64, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) + Persona_9
1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 66, identificata nel
N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 2, categoria C/1, classe
5, consistenza 28 mq, rendita € 924.04, Via Roma n. 66, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 39.450,00; 11) 1/2 Unità immobiliare Persona_9 sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 68, identificata nel N.C.E.U. di San
Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 5 (EX SUB 3), categoria C/1, classe 5, consistenza 23 mq, rendita € 759.04, Via Roma n. 68, piano T (atto per notaio Per_9
del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 12.936,00; 12) 1/2 Unità immobiliare sita in San
[...]
Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 62, piano terra, identificata nel N.C.E.U. di San
Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 6 (EX SUB 3), categoria A/4, classe 2, consistenza 2.5 vani, rendita € 92.96, Via Roma n. 62, piano T (atto per notaio Per_9
del 04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Particella di terreno sita in San Giorgio a
[...]
Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio
7, particella 365 (EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. Persona_9
n. 9224) = € 40.202,25; 13) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via
Roma n. 56, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 7 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 19 mq, rendita € 627.03, Via Roma
n. 56, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € Persona_9
16.104,00; 14) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 58, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 8 (EX
SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 27 mq, rendita € 891.04, Via Roma n. 58, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.442,00; Persona_9
15) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 60, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 9 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 29 mq, rendita € 957.05, Via Roma n. 60, piano T
(atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.094,00; 16) 1/2 Persona_9
Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 62, identificata nel
N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 10 (EX SUB 4), categoria A/4, classe 2, consistenza 4.5 vani, rendita € 167.33, Via Roma n. 62, piano T
(atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 41.427,37; 17) 1/2 Persona_9
Particella di terreno sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel
N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 366 (EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 51.836,66. Persona_9
In favore di 18) Proprietà del fabbricato sito in Casamarciano alla CP_1 contrada Pizzone, identificato nel N.C.E.U. di Casamarciano al foglio 1, particella 1, sub 1 (corte urbana) + particella 2, sub 3 (EX p.lle 1-2), categoria A/4, classe 2, consistenza 8.5 vani, rendita € 254.61, Via Pizzone n. 23, piano T-1-2 con annesso cortile retrostante identificato nel NCT al fg. 1, p.lla 494 are 07 ca 54 (atto per notaio del Persona_10
14.04.1990 rep. n. 54944) + proprietà dell'unità immobiliare sita in Casamarciano alla contrada Pizzone, identificata nel N.C.E.U. di Casamarciano al foglio 1, particella 495, are 00 ca 32
(atto per notaio del 14.04.1990 rep. n. 54944) = € 174.972,55. Persona_10
Tali valutazioni vanno condivise per la loro congruità e logicità e possono essere, quindi, tranquillamente fatte proprie da questa Corte ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento. La sentenza impugnata va, pertanto, riformata nei termini di seguito riportati.
12. Ed invero, non va sottaciuto che parte appellante ha svolto delle osservazioni alla consulenza depositata dal CT, ing. reiterate nelle note conclusionali. E però, Per_4
a fronte tali deduzioni, basti rinviare al contenuto dell'elaborato peritale ove il CT dà ampio riscontro alle contestazioni svolte dall'appellante con argomentazioni condivisibili e che, pertanto, vanno integralmente richiamate (cfr. Cass. n. 282/2009, n. 1815/2015;
Cassazione civile sez. lav., n.20090 /23).
In particolare, parte appellante, per quanto attiene alla rettifica, rispetto alla bozza di relazione, dei valori terreni agricoli ha evidenziato che il C.T.U. sarebbe caduto in palesi errori e contraddizioni nella stima dei fondi agricoli (id est valore di mercato assunto dall'ausiliario in €/ mq 25.00€; entità del valore locativo mensile considerato), dal momento che, pur riconoscendo la non omogeneità, tra le offerte di vendita considerate per l'individuazione del valore di mercato, di quella offerta afferente un terreno sito in zone limitrofe non facenti parte del territorio del Comune di Casamarciano, conferma il valore unitario medio utilizzando di 25.00 €/mq ritenendolo congruo (ed a riprova della sua scelta indica ulteriore proposte ed €/mq 41.66 che associati ai due valori utilizzabili della relazione presentata, rispettivamente di €/mq 20 ed €/mq 21,19 determinerebbero un valore medio di €/mq 28, 73) assume a paragone fondi proposti in vendita che, però, come ben specificato nelle rispettive proposte, sono tutti i terreni recintati e con ampi fronti strada che nei fatti li rendono tutti di maggior valore rispetto ai terreni oggetto di stima essendo quest'ultimi tutti i gravati da pesi e con forti criticità di accesso.
A fronte tali deduzioni, difatti, il CT ha confermato il valore finale pari ad €/mq 25,00 ritenendo lo stesso più che congruo anche alla luce delle ulteriori indagini eseguite
(e riportate nella CT cui si rimanda) per le quali è stato riscontrato un ulteriore valore medio pari ad €/mq 35,00 che mediato con i due in precedenza determinati e tenuto conto di alcuni aspetti legati all'ubicazione dei terreni oggetto di valutazione conduce ad un valore unitario finale pari ad €/mq 25,00.
Quanto alle contestazioni circa il valore unitario della particella 495, il CT, anche in tale caso ha confermato il valore finale pari ad €/mq 580,00 utilizzato, ritenendo lo stesso più che congruo in quanto il valore minimo del range esaminato, preso in considerazione dal perito, è dettato – come indicato in relazione –dall'analisi di alcuni aspetti quali l'ubicazione, i collegamenti e tutte le caratteristiche estrinseche del bene oggetto di valutazione. Per quanto attiene, invece, la decurtazione del 25% è stato evidenziato che la stessa è legata ad un aspetto prettamente temporale essendo i dati forniti dall'Agenzia del Territorio relativi al 1998 e non al 1995 che è il periodo oggetto di valutazione. Inoltre, con riferimento alle migliorie apportate non si può ritenere che la somma di € 48.000,00 circa (tra l'altro effettuata nel corso degli anni) possa costituire una somma tale da poter considerare per il fabbricato in questione un buon stato manutentivo attesa la sua estensione superficiale di circa 400,00 mq.
Infine, del pari con riferimento alle contestazioni circa il valore unitario della particella 366, il CT ha confermato il valore finale pari ad €/mq 165,00 utilizzato, ritenendo lo stesso più che congruo in quanto il valore minimo del range esaminato, preso in considerazione dal perito, è dettato – come indicato in relazione –dall'analisi di alcuni aspetti quali: trattasi di area adibita a parcheggio e non di box/autorimesse così come indicato nei dati forniti dall'Agenzia del Territorio (con una notevole differenza in termini di valutazione economica del bene) e del dover tenere in debita considerazione che all'epoca della stima l'immobile era oggetto di istanza di sanatoria ancora non evasa dalle competenti autorità a ciò preposte (alea dell'incertezza esito istanza).
13. Occorre a questo punto passare all'esame del secondo motivo di appello a mezzo del quale e hanno dedotto che la sentenza impugnata Parte_1 Pt_2 sarebbe errata anche nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di debiti della massa e del de cuius nei confronti del condividente in assoluta assenza di prova. CP_1
In particolare, i predetti appellanti hanno evidenziato che il Tribunale avrebbe ritenuto provato il (preteso) credito del condividente dal momento che CP_1 questi aveva “depositato in atto cambiali all'ordine del genitore, , per Persona_5 complessive lire 18.500.000, pari ad euro 9.554,45”. Tuttavia, gli attuali appellanti avevano da sempre, anche nel rispetto della norma di cui agli artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c., rilevato che la documentazione sarebbe stata esibita in fotocopia e che alcuni titoli sarebbero senza data.
Dunque, non sussisterebbe la prova del credito, anzi il mancato possesso degli originali implicherebbe la presunzione dell'avvenuto pagamento e restituzione titoli ex art. 1237 c.c.
Al riguardo, gli appellati hanno contestato l'assunto che i titoli sarebbero stati prodotti in fotocopia e non in originale contrariamente a quanto prescritto dagli artt. 2715
c.c. e 215 c.p.c. In particolare, hanno dedotto che tali titoli, in originale, sarebbero stati esibiti e rilasciati al CT, quale ausiliario del Giudice e, questi, li avrebbe fotocopiati per farne parte integrante della relazione di consulenza depositata in atti.
Tale motivo di appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Al riguardo, va infatti ribadito che l'art. 184 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile al caso in esame essendo il giudizio stato introdotto con citazione notificata in data 1-2/12/1997, non si limita a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti, come risulta implicitamente confermato anche dal successivo art. 184 bis, nella versione antecedente applicabile al giudizio de quo, che ammette la rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.
Inoltre, nel giudizio di appello, l'eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal Giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 184 c.p.c., la quale è rilevabile d'ufficio, poichè sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cassazione civile sez. trib., 20/11/2006, n.24606;
Cassazione civile sez. I, 13/06/2008, n.16026).
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, all'udienza del 25/2/1999, ha assegnato detto termine ex art. 184 c.p.c. fino al 30/6/1999 per il deposito di memorie contenenti l'indicazione di nuovi mezzi di prova e termine sino al 30/9/99 per memorie di prova contraria (cfr. verbale del 25/2/1999).
Le cambiali di cui si discute, invece, sono state prodotte dalla parte appellata per la prima volta nel corso delle operazioni peritali a seguito di un invito del CT a depositare documentazione attestante le spese effettuate dai coeredi nel sesto sopralluogo del
25.5.2009 ed allegate in copia esclusivamente alla consulenza, come dalla stessa parte appellata riferito e come risulta dall'esame della produzione di di primo CP_1 grado e del fascicolo d'ufficio.
Ne consegue che deve necessariamente affermarsi che i titoli in questione sono stati prodotti successivamente alla scadenza dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 184 c.p.c. e sono, pertanto, inammissibili anche nel presente grado di appello, con la conseguenza che non può tenersi conto degli stessi ai fini della presente decisione.
Va, pertanto, riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto ha accertato debiti ereditari del de cuius in favore di per € 9.554,45. CP_1
14. Con l'ultimo motivo di appello, e si sono lamentati Parte_1 Pt_2 del fatto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, attribuendo una prevalente reintegra in equivalente monetario e disconoscendo la spettanza dei frutti. Invece, sussistendo, a parere degli appellanti, nella massa beni in natura di uguale destinazione e tali da reintegrare totalmente la lesione subita (come, ad esempio, almeno i beni p.lle 665 e
783), la sentenza dovrebbe essere riformata anche nella detta parte, con ogni conseguente provvedimento.
Tale ultimo motivo di appello resta assorbito dalla rinnovazione della CT in sede di appello nel corso della quale la rivalutazione dell'asse ereditario ha comportato una diversa reintegrazione della quota spettante agli appellanti secondo i criteri che verranno di seguito enunciati.
15. Stante quanto precede, in riforma della sentenza impugnata, si deve affermare che il valore dell'asse fittiziamente riunito è pari ad € 899.568,52, il valore della quota riservata ai legittimari pari ad € 599.712,35 [rif. 2/3 dell'asse] ed il valore della quota disponibile pari ad € 299.856,17 [rif. 1/3 dell'asse].
Deve inoltre affermarsi che il debitum ammonti ad € 45.388,30, così sottraendo l'importo di € 9.554,45 riconosciuto dal giudice di prime cure in favore di CP_1 per le sopra menzionate cambiali. Pertanto, dalla parametrazione tra i valori sopra riportati, si osserva che vi è stata lesione di legittima per un importo pari ad € 94.723,37 riservata agli appellanti e Pt_2 dall'art. 537 c.c. (rif. valore quota assegnata = € 25.219,10 e valore quota Parte_1 legittima = € 119.942,47).
Deve, dunque, procedersi alla riduzione delle disposizioni lesive secondo i seguenti criteri.
Rilevato che dall'analisi degli atti risultano esclusi alcuni beni dalle disposizioni testamentarie e che, per gli stessi, trattasi dunque di successione ab intestato, allora, sulla scorta di tutto quanto sopra riportato si dovrà procedere dapprima alla riduzione delle quote legali ab intestato che riguardano i seguenti beni: 1) Particella di terreno sita nel
Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 54, qualità Noccioleto, classe
1, are 01 ca 06, r.d. € 2.74, r.a, € 0,82; 2) Particella di terreno sita nel Comune di
Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 665, Cortile, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € -
, r.a, € -; 3) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2, p.lla 132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. € 200.85, r.a, €
60.26; 4) Fabbricato rurale sito nel Comune di Casamarciano identificato nel NCT al fg. 2,
p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca 28.
Nella fattispecie, con riferimento a detti beni, sono da reintegrare in favore degli appellanti la quota di 3/51 relativa alla p.lla 54 in quanto per la stessa la quota di 1/5 ab intestato è stata già attribuita agli appellanti, la quota di 3/51 della p.lla 665 e la quota di
3/101 delle p.lle 132-139 in quanto per le stesse la quota di 1/10 ab intestato viene per legge attribuita agli appellanti.
Viceversa, non è possibile ridurre le quote legali ab intestato in favore di Per_3 in quanto lo stesso risulta già leso nella sua quota di legittima mantenendo, quindi, per successione ab intestato la quota di 1/5 della p.lla 54, la quota di 1/5 della p.lla 665 e la quota di 1/10 delle p.lle 132-139.
Successivamente, poichè tali riduzioni non risultano sufficienti alla reintegra della quota di legittima spettante agli appellanti allora, in ossequio all'art. 554 c.c., si dovrà provvedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie che riguardano i suddetti beni:
5) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla
124; 6) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1,
p.lla 783, qualità Seminativo, classe 1, are 22 ca 40, r.d. € 33,55, r.a, € 15,62; 7) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 5, p.lla 328, qualità
Noccioleto, classe 1, are 17 ca 45, r.d. € 45.06, r.a, € 13.52 (testamenti del 25.09.1979 e del
30.09.1988); 8) ½ di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel
NCT al fg. 2, p.lla 132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. € 200.85,
r.a, € 60.26; 9) ½ di fabbricato rurale sito nel Comune di Casamarciano identificato nel
NCT al fg. 2, p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca 28.
Con riferimento a tali riduzioni va osservato, inoltre, che non risulta possibile ridurre le disposizioni testamentarie in favore di che risulta già leso nella sua Per_3 quota legittima e, pertanto, nella fattispecie, con riferimento a detti beni, sono da reintegrare in favore degli appellanti la quota di ¾ (attribuita a Persona_2
e per testamento del 1988) relativa alla p.lla 124 in quanto per la stessa la CP_2 CP_1 quota di 1/4 è stata già attribuita agli appellanti in virtù del testamento del 1988, e la particella di terreno n. 783 attribuita, per testamento del 1979 a ma, con CP_1 riferimento a detta ultima particella di terreno, si evidenzia come in virtù dell'art. 560, comma 4, c.c. (Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”) il legatario e legittimario può trattenere CP_1 interamente il bene in quanto il suo valore non supera l'importo della disponibile e della legittima.
Dunque, in conseguenza delle operazioni di reintegra della quota di legittima spettante agli appellanti eredi di la quota appartenente agli stessi risulterà Persona_1 così formata: 1) 4/5 della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 54, qualità Noccioleto, classe 1, are 01 ca 06, r.d. € 2.74,
r.a, € 0,82 (1/5 per successione ab intestato + 3/5 per reintegra) = € 1.290,72; 2) 4/5 della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla
665, Cortile, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € -, r.a, € - (1/5 per successione ab intestato + 3/5 per reintegra) = € 1.157,91; 3) 4/10 di particella di terreno sita nel Comune di
Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2, p.lla 132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. € 200.85, r.a, € 60.26 + 1/2 di fabbricato rurale sito nel Comune di
Casamarciano identificato nel NCT al fg. 2, p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca 28 (1/10 per successione ab intestato + 3/10 per reintegra) = € 50.021,05; 4) Piena proprietà della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 124 (1/4 per testamento del 30.09.1988 + ¾ per reintegra) = € 48.406,78; 5) € 19.066,00 quale equivalente in danaro della porzione della p.lla 783 attribuita per testamento a
[...]
CP_1
Pertanto, il valore della quota appartenente agli eredi - in Persona_1 conseguenza delle operazioni di riduzione effettuate - è pari ad € 119.942,47.
Le restanti quote saranno così di seguito formate. Il valore beni assegnati a
[...]
è il seguente: 1) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Persona_2
Via Roma n. 64, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella
88, sub 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 30 mq, rendita € 990.05, Via Roma n. 64, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 66, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 2, categoria C/1, classe 5, consistenza 28 mq, rendita € 924.04, Via Roma n. 66, piano T (atto per notaio Per_9
del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 39.450,00; 2) 1/2 Unità immobiliare sita in San
[...]
Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 68, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano al foglio 7, particella 88, sub 5 (EX SUB 3), categoria C/1, classe 5, consistenza
23 mq, rendita € 759.04, Via Roma n. 68, piano T (atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) = € 12.936,00; 3) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a
Cremano alla Via Roma n. 62, piano terra, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano al foglio 7, particella 88, sub 6 (EX SUB 3), categoria A/4, classe 2, consistenza
2.5 vani, rendita € 92.96, Via Roma n. 62, piano T (atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Particella di terreno sita in San Giorgio a Cremano alla Via
Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 365
(EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 40.202,25; 4) 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 7 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 19 mq, rendita € 627.03, Via Roma n. 56, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 16.104,00; 5) 1/2 Unità immobiliare Persona_9 sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 58, identificata nel N.C.E.U. di San
Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 8 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 27 mq, rendita € 891.04, Via Roma n. 58, piano T (atto per notaio Per_9 del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.442,00; 6) 1/2 Unità immobiliare sita in San
[...]
Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 60, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano al foglio 7, particella 88, sub 9 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza
29 mq, rendita € 957.05, Via Roma n. 60, piano T (atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.094,00; 7) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a
Cremano alla Via Roma n. 62, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 10 (EX SUB 4), categoria A/4, classe 2, consistenza 4.5 vani, rendita € 167.33, Via Roma n. 62, piano T (atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) = € 41.427,37; 8) 1/2 Particella di terreno sita in San Giorgio a
Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio
7, particella 366 (EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. Persona_9
n. 9224) = € 51.836,66; 9) Particella di terreno sita in Casamarciano alla contrada Pizzone, identificata nel N.C.T. di Casamarciano al foglio 1, particella 664, (atto per notaio del 29.04.1971 rep. n. 10903) = € 48.960,00. Pertanto, il valore della Persona_9 quota appartenente a è pari ad € 291.452,28. Persona_2
Il valore dei beni assegnati a è il seguente: 1) 1/2 Unità immobiliare sita CP_2 in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 64, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a
Cremano al foglio 7, particella 88, sub 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 30 mq, rendita € 990.05, Via Roma n. 64, piano T (atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via
Roma n. 66, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 2, categoria C/1, classe 5, consistenza 28 mq, rendita € 924.04, Via Roma n. 66, piano
T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 39.450,00; 2) 1/2 Persona_9
Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 68, identificata nel
N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 5 (EX SUB 3), categoria
C/1, classe 5, consistenza 23 mq, rendita € 759.04, Via Roma n. 68, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 12.936,00; 3) 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 62, piano terra, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 6 (EX SUB 3), categoria A/4, classe 2, consistenza 2.5 vani, rendita € 92.96, Via Roma n. 62, piano T
(atto per notaio del Persona_9
04.06.1966 rep. n. 9224) + 1/2 Particella di terreno sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 365 (EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. Persona_9
9224) = € 40.202,25
4) 1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 56, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 7 (EX
SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 19 mq, rendita € 627.03, Via Roma n. 56, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 16.104,00; 5) Persona_9
1/2 Unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 58, identificata nel
N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 8 (EX SUB 4), categoria
C/1, classe 5, consistenza 27 mq, rendita € 891.04, Via Roma n. 58, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.442,00; 6) 1/2 Unità Persona_9 immobiliare sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 60, identificata nel N.C.E.U. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 9 (EX SUB 4), categoria C/1, classe 5, consistenza 29 mq, rendita € 957.05, Via Roma n. 60, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € 20.094,00; 7) 1/2 Unità immobiliare Persona_9 sita in San Giorgio a Cremano alla Via Roma n. 62, identificata nel N.C.E.U. di San
Giorgio a Cremano al foglio 7, particella 88, sub 10 (EX SUB 4), categoria A/4, classe 2, consistenza 4.5 vani, rendita € 167.33, Via Roma n. 62, piano T (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. Persona_9
9224) = € 41.427,37 8) 1/2 Particella di terreno sita in San Giorgio a Cremano alla
Via Roma n. 56, identificata nel N.C.T. di San Giorgio a Cremano al foglio 7, particella
366 (EX P.LLA 86), (atto per notaio del 04.06.1966 rep. n. 9224) = € Persona_9
51.836,66
Pertanto, il valore della quota appartenente a è pari ad € 242.492,28. CP_2
Il valore dei beni assegnati a è il seguente: 1) Proprietà del fabbricato CP_1 sito in Casamarciano alla contrada Pizzone, identificato nel N.C.E.U. di Casamarciano al foglio 1, particella 1, sub 1 (corte urbana) + particella 2, sub 3 (EX p.lle 1-2), categoria
A/4, classe 2, consistenza 8.5 vani, rendita € 254.61, Via Pizzone n. 23, piano T-1-2 con annesso cortile retrostante identificato nel NCT al fg. 1, p.lla 494 are 07 ca 54 (atto per notaio del 14.04.1990 rep. n. 54944) + proprietà dell'unità immobiliare sita in Persona_10
Casamarciano alla contrada Pizzone, identificata nel N.C.E.U. di Casamarciano al foglio 1, particella 495, are 00 ca 32 (atto per notaio del 14.04.1990 rep. n. Persona_10
54944) = € 174.972,55; 2) Particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 783, qualità Seminativo, classe 1, are 22 ca 40, r.d. €
33,55, r.a, € 15,62 (testamenti del 25.09.1979 e del 30.09.1988) = € 38.137,23; 8) - €
19.066,00 quale equivalente in danaro della riduzione della porzione di p.lla 783; Pertanto, il valore della quota appartenente a è pari ad € 194.043,78. CP_1
Il valore dei beni assegnati a è il seguente: 1) Particella di terreno sita Per_3 nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 5, p.lla 328, qualità Noccioleto, classe 1, are 17 ca 45, r.d. € 45.06, r.a, € 13.52 (testamenti del 25.09.1979 e del 30.09.1988)
- € 30.936,71; 2) ½ di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2, p.lla 132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. €
200.85, r.a, € 60.26 (testamenti del 25.09.1979 e del 30.09.1988) + ½ di fabbricato rurale sito nel Comune di Casamarciano identificato nel NCT al fg. 2, p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca 28 (testamenti del 25.09.1979 e del 30.09.1988) = € 62.526,31; 3) 1/5 di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla
54, qualità Noccioleto, classe 1, are 01 ca 06, r.d. € 2.74, r.a, € 0,82 (successione ab intestato) = € 322,68 4) 1/5 di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 665, Cortile, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € -, r.a, € - = € 289,47; 5) 1/5 di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 666, qualità Noccioleto, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € 2.14, r.a, € 0.64 (successione ab intestato) = € 0.00; 6) 1/10 di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2, p.lla
132, qualità
Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. € 200.85, r.a, € 60.26 (successione ab intestato per inefficacia di disp. testamentaria) + 1/10 di fabbricato rurale sito nel
Comune di Casamarciano identificato nel NCT al fg. 2, p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca
28 (successione ab intestato per inefficacia di disp. testamentaria) = € 12.505,26. Pertanto, il valore della quota appartenente a è pari ad € 106.580,43. Per_3
Pertanto, in definitiva, in conseguenza delle operazioni di reintegra della quota di legittima spettante agli appellanti eredi di , in riforma della sentenza Persona_1 impugnata, la quota appartenente agli stessi è costituita da: 1) 4/5 della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 54, qualità Noccioleto, classe 1, are 01 ca 06, r.d. € 2.74, r.a, € 0,82 (1/5 per successione ab intestato
+ 3/5 per reintegra) = € 1.290,72; 2) 4/5 della particella di terreno sita nel Comune di
Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 665, Cortile, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € -
, r.a, € - (1/5 per successione ab intestato + 3/5 per reintegra) = € 1.157,91; 3) 4/10 di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2, p.lla
132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. € 200.85, r.a, € 60.26 + 1/2 di fabbricato rurale sito nel Comune di Casamarciano identificato nel NCT al fg. 2, p.lla 139,
Fabb. Rurale, are 00 ca 28 (1/10 per successione ab intestato + 3/10 per reintegra) = €
50.021,05; 4) Piena proprietà della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 124 (1/4 per testamento del 30.09.1988 + ¾ per reintegra) = € 48.406,78; 5) € 19.066,00 quale equivalente in danaro della porzione della p.lla 783 attribuita per testamento a oltre rivalutazione ed interessi come in CP_1 dispositivo.
16. Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale proposto dagli appellati per la riforma parziale della sentenza relativamente alla ritenuta compensazione delle spese tecniche in riferimento alle due disposte CT, stante la soccombenza degli appellanti sulla
CT grafologica, affidato ad un unico motivo.
In particolare, , e CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
hanno rappresentato che, dalla domanda degli attori si evince che gli Parte_5 stessi hanno posto in dubbio l'autenticità del testamento olografo. Il G.I. con ordinanza del 03.11.1999, a seguito della contestazione e disconoscimento da parte degli attori e l'espressa richiesta di verifica da parte dei convenuti, ha nominato quale CT il prof.
di Salerno. Quindi, secondo gli appellati, la CT grafologica è stata provocata gli Per_11 attori per averne posto in dubbio l'autenticità di quanto scritto dal testatore, con la conseguenza che, essendo stata accertata la validità e l'autenticità delle schede olografe vergate dal de cuius, le spese sopportate dai convenuti per un riconoscimento provocato da loro attori, dovevano ritenersi a carico di chi è stato soccombente nel risultato a loro sfavorevole.
Ebbene, l'esame di tale appello incidentale deve ritenersi assorbito tenuto conto del fatto che l'accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 Pt_2
, sia pure per quanto di ragione, ha comportato la modifica della sentenza impugnata,
[...] con conseguente necessità di riformulazione delle spese del primo grado di giudizio. 17. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca tra le parti in ordine alla domanda di verificazione dei testamenti ed alle domande di riduzione e di rendiconto.
17.1 Le spese di CT tecnica del doppio grado di giudizio, invece, vanno poste a carico delle parti appellate, , e CP_1 Parte_3 Parte_4
, , e che ne hanno Parte_5 Persona_1 Parte_6 CP_2 dato causa.
17.2. Del pari, le spese di CT grafologica espletata nel corso del giudizio di primo grado vanno poste a carico di e che ne hanno dato causa. Parte_1 Pt_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 980/2015, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e ed in riforma della Parte_1 Persona_1
sentenza impugnata:
-accerta i debiti ereditari per € 45.388,30 di cui euro 6.051,77 di spettanza di ciascuno degli eredi del de cuius: (suoi eredi), e Persona_2 CP_1
(suoi eredi), e , eredi di Controparte_3 Parte_1 Pt_2 [...]
, mentre euro 5.043,20 di spettanza di ciascuno degli eredi del de cuius di Per_1 seguito indicati: eredi di e Persona_2 CP_1 CP_2
-dichiara che il valore dell'asse fittiziamente riunito è pari ad € 899.568,52, il valore della quota riservata ai legittimari pari ad € 599.712,35 ed il valore della quota disponibile pari ad € 299.856,17;
-accoglie la domanda di riduzione avanzata da parte appellante e per l'effetto attribuisce a e , quali eredi di la quota così Parte_1 Pt_2 Persona_1 formata: 1) 4/5 della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 54, qualità Noccioleto, classe 1, are 01 ca 06, r.d.
€ 2.74, r.a, € 0,82 (1/5 per successione ab intestato + 3/5 per reintegra) = €
1.290,72; 2) 4/5 della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 1, p.lla 665, Cortile, classe 1, are 00 ca 83, r.d. € -, r.a, € - (1/5 per successione ab intestato + 3/5 per reintegra) = € 1.157,91; 3) 4/10 di particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 2,
p.lla 132, qualità Noccioleto/Vigneto, classe 1, are 77 ca 78, r.d. € 200.85, r.a, €
60.26 + 1/2 di fabbricato rurale sito nel Comune di Casamarciano identificato nel
NCT al fg. 2, p.lla 139, Fabb. Rurale, are 00 ca 28 (1/10 per successione ab intestato + 3/10 per reintegra) = € 50.021,05; 4) Piena proprietà della particella di terreno sita nel Comune di Casamarciano identificata nel NCT al fg. 3, p.lla 124
(1/4 per testamento del 30.09.1988 + ¾ per reintegra) = € 48.406,78; condanna al pagamento della somma di € 19.066,00 in favore di CP_1 Parte_1
e , quale equivalente in danaro della porzione della p.lla 783 attribuita per Pt_2 testamento a con rivalutazione monetaria al momento della CP_1 decisione, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione, a titolo di integrazione della quota di legittima spettante agli attori;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) pone le spese di CT tecnica del doppio grado a carico di CP_1 [...]
, e , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
e Parte_6 CP_2
5) pone le spese di CT grafologica a carico di e . Parte_1 Pt_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello