Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1237.
(Restituzioni volontaria del titolo).
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
(Restituzioni volontaria del titolo).
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Commentari • 17
- 1. Assegno nullo restituito al debitore: opera la presunzione di pagamento?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2025 · 169.78212
Giurisprudenza • 191
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 02/09/2020, n. 18213Provvedimento: […] Né appariva integrata la fattispecie prevista dall'art. 1237 c.c., non essendo la materiale restituzione del titolo di per sé sola sufficiente a liberare il 2 debitore dall'obbligazione, […] CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo la ricorrente nel denunciare — ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. — la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1236 e 1237 c.c. relativamente alla remissione del debito e alla restituzione del titolo, nonché dell'art. 12 delle Preleggi in materia di interpretazione delle norme e comunque dell'art. 2728 con riferimento all'art. 2697 c.c. in materia di presunzione legale e di onere della prova, […]Leggi di più...
- remissione del debito·
- art. 2729 c.c.·
- restituzione volontaria del titolo·
- contributo unificato·
- art. 2697 c.c.·
- estinzione dell'obbligazione·
- art. 1237 c.c.·
- onere della prova·
- presunzione legale