Articolo 1237 del Codice civile
Articolo 1236Articolo 1238
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19 aprile 1942
Art. 1237.

(Restituzioni volontaria del titolo).

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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