Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 16/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30914 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza
n. 4/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito TENORE Presidente Walter BERRUTI Giudice Pia MANNI Giudice– relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30914 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 28.5.2025 nei confronti di:
IG NI, nato a [...] il [...] e residente in [...] — C.F.: [...], titolare dell’impresa individuale AZIENDA AGRICOLA IG NI con sede in Casalmaggiore (CR) - P.I. 01024310193, elettivamente domiciliato in Viadana (MN), V.le Teatro n. 2, presso l’avv. Matteo Buvoli (PEC: matteo.buvoli@mantova.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione.
VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.
UDITI nell’udienza pubblica del 17.12.2025, con l’assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il Pubblico Ministero Valentina Papa, l’avv. Matteo Buvoli per il convenuto VI NI, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 28.5.2025, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio VI NI, titolare dell’omonima azienda agricola, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 21.118,83 in favore della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all’Italia per la programmazione 2007-2014, a titolo di dolo.
La notitia damni è costituita dalla nota con la quale la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio a carico di soggetti, tra i quali il convenuto VI NI, che avrebbero percepito illecitamente contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani.
La Procura ha illustrato che il fine di tali aiuti è quello di mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura. Successivamente all’introduzione del regime del “disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici sono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate.
La condizione per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro è la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali propri o di altri (c.d. pascolatori per conto terzi) o con l’esecuzione di uno sfalcio annuale del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.
Nella domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati, l’agricoltore deve indicare, oltre ad altro, l’elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore, il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni ai fini prescritti, il beneficiario dell’aiuto deve allegare alle domande i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, ossia certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza.
Ciò premesso e venendo alle contestazioni mosse al convenuto, la Procura ha riferito che VI NI, con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi TR GO s.r.l. e PI RV s.r.l., avrebbe indicato nelle domande di aiuto degli anni 2010 e 2011 al fine di ottenere contributi liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) la conduzione per “monticazione” dei terreni agricoli montani elencati in atto di citazione, siti in Novate Mezzola (SO) tramite il pascolatore DR ER nel 2010 e nel 2011 in Civo (SO), indicando quale proprietario del bestiame EL MA AN e quale pascolatore ON DA. DR ER, però, ha dichiarato di avere sempre svolto l’attività per conto proprio su terreni indicati nelle proprie domande di contributo, di non conoscere l’azienda VI e di essere all’oscuro di essere stato indicato in domande presentate da altri. A sua volta, anche ON DA ha smentito di avere pascolato i capi nei terreni indicati nelle domande e ha affermato di non aver mai utilizzato terreni siti in Civo, avendo invece pascolato per conto proprio in altri terreni. Anche EL MA AN ha dichiarato di avere sempre svolto l’attività per conto proprio in terreni siti in Branzi, Valleve, Tartano ed Onore.
La Procura ha, quindi, notificato l’invito a dedurre ad VI NI contestandogli il danno di € 21.118,83. Il presunto responsabile ha depositato le controdeduzioni.
La Procura, ritenendo le difese non idonee a superare i motivi di addebito, ha depositato l’atto di citazione nei confronti di VI NI.
Il convenuto VI NI si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2025 con il patrocinio dell’avv. Matteo Buvoli.
Il convenuto ha sostenuto di avere stipulato contratti di sub affitto di terreni agricoli nel 2010 con CI GO e nel 2011 con RR BA, stipulando anche un contratto di gestione dei pascoli con la PI RV RL la quale ultima optava per l’espletamento della condizionalità con il pascolamento, tramite i pastori DR ER per il 2010 e EL MA AN/ON DA per il 2011. La PI RV RL comunicava direttamente al CAA il nominativo del pascolatore il quale consegnava il mod. 7 alla PI RV che lo spediva al CAA. La stessa procedura veniva effettuata per il certificato di demonticazione a fine stagione.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione dovendosi individuare il dies a quo in quello dei singoli pagamenti degli aiuti, non potendosi ravvisare nei confronti del convenuto l’occultamento doloso del danno avendo l’OPR la possibilità di eseguire tutte le verifiche del caso prima di erogare il contributo.
Nel merito ha contestato che gli elementi indicati dalla Procura a sostegno della domanda costituiscano prova. In particolare, analizzate le dichiarazioni dei pascolatori assunte a s.i.t., ha sostenuto che le stesse non sarebbero attendibili per le contraddizioni che contengono ed il contrasto con i documenti rilasciati da pubblici ufficiali, quali i certificati di monticazione e demonticazione. Non sarebbe sufficiente a sostenere la responsabilità dell’agricoltore nemmeno la motivazione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Sondrio in quanto si fonda sugli stessi elementi versati nel presente giudizio, ossia i verbali delle s.i.t. e la documentazione già in possesso dell’OPR che, se sufficienti in alcuni casi per la pronuncia di un sequestro penale, non sarebbero sufficienti a provare il dolo e a giustificare una condanna in questa sede.
Ha, quindi, chiesto di dichiarare prescritta l’azione e, comunque, di respingere la domanda. In subordine, di determinare l’importo degli aiuti comunitari corrisposti relativamente ai terreni in Novate Mezzola e Civo, oggetto di contestazione, condannando il convenuto alla restituzione di quanto ottenuto limitatamente ai predetti terreni.
All’udienza del 17.12.2025 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.
Considerato in
DIRITTO
Prescrizione
Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Il presente giudizio scaturisce dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021 riguardante il procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio relativo ad una fattispecie di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) coinvolgenti una serie di beneficiari, tra cui l’odierno convenuto, presentatori di domande di aiuto contenenti dati falsi, secondo l’accusa, in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.
Il convenuto ha contestato la genesi dolosa delle condotte in quanto, avendo egli rispettato tutti gli obblighi previsti per l’ottenimento dei contributi, nulla avrebbe occultato e l’OPR sarebbe stato in grado di controllare tutta la documentazione prima di erogare il contributo.
Pertanto, non essendosi verificato occultamento doloso, il dies a quo sarebbe da individuarsi nella data dei singoli pagamenti, avvenuti nel 2012 e 2013, con il conseguente decorso del termine.
L’eccezione è infondata, come già affermato nelle plurime sentenze di questa Sezione che hanno esaminato analoga eccezione avanzata da altri beneficiari coinvolti nel medesimo processo penale.
Nel caso di specie la condotta, consistente nella presentazione di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione Lombardia, dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l’occultamento doloso sia insito nella frode con la conseguente applicazione del termine quinquennale dell’azione di responsabilità dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, L. 20/1994 (tra le tante: sez. Lombardia, 25.7.2024 n. 135; 4.6.2024 n. 103; 6.5.2024 n. 75; 9.11.2023 n. 188; 30.5.2023 n. 99).
Merito
La domanda, che si basa sostanzialmente sul contenuto degli atti penali, liberamente valutabili dal giudice contabile (da ultimo: sez. III app., 30.7.2024 n. 210), è solo in parte fondata.
I contributi di cui trattasi richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, ossia di circostanze la cui esistenza è necessaria per l’effettiva erogazione del finanziamento costituite, cumulativamente, nelle seguenti:
- proprietà, possesso e/o disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto;
-utilizzo del terreno a pascolo o, in alternativa, sfalcio almeno annuale dello stesso, anche tramite terzi;
- produzione di certificati di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari degli animali (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione).
La Guardia di Finanza, all’esito delle indagini eseguite, ha riferito di avere accertato l’esistenza di un sodalizio criminale, coordinato da due società di servizi, TR GO RL e PI RV RL (il cui legale rappresentante CI GO era anche responsabile del Centro di Assistenza Agricola della confederazione agricoltori COFAGRI) dedito al rastrellamento di territori montani/pascoli di proprietà di enti locali concessi in sub affitto a molteplici aziende agricole interessate ad avere la disponibilità di un maggior numero di terreni per percepire i contributi, commisurati all’estensione dei terreni, senza, di fatto, utilizzarli. Al fine di giustificare il rispetto del vincolo di condizionalità, le aziende hanno inserito nelle domande di aiuto i nominativi di uno o più ignari allevatori locali (pascolatori per conto terzi), impiegando a garanzia dell’avvenuto pascolamento i certificati di origine e di sanità per alpeggio (c.d. modelli 7) forniti loro da TR GO RL e PI RV RL.
Ad VI NI è stato contestato di di avere indicato nelle domande di aiuto la conduzione per “monticazione” dei seguenti terreni:
1) anno 2010 (Domanda Unica di aiuto n. 2010/00218895)
F. 51, mappale 46 e F. 54, mappale 78,79 in Novate Mezzola (SO), per il tramite dell’allevatore DR ER.
In merito l’allevatore DR, escusso a s.i.t., ha dichiarato di avere sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto proprio senza aver mai prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole, di non conoscere VI NI e di avere monticato i propri animali sui mappali indicati nelle proprie domande di aiuto nell’alpeggio chiamato Piempo nel Comune di Novate Mezzola su terreni concessi in uso verbalmente da CI GO.
Il Collegio ritiene che, per tale annualità, non sia stata raggiunta la prova dell’illecito contestato.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che i terreni indicati da VI nella domanda di aiuto gli erano stati concessi in subaffitto da CI GO con contratto del 12.5.2010 nel quale si dichiara che: “il signor CC GO ha la disponibilità dei terreni agricoli adibiti a pascolo nel comune di NOVATE MEZZOLA (SO) come da contratto di "affitto dell'Alpe Piempo (valle dei Ratti) " redatto e sottoscritto in data 16 marzo 2009 registrato il 19-03-2009 nella quale si evince che la parte concedente può subaffittare i terreni da lei condotti”. I mappali subaffittati da VI e oggetto di domanda di aiuto fanno, quindi, parte dell’Alpe Piempio nel Comune di Novate Mezzola dove DR ha dichiarato di avere pascolato i suoi animali. E’ vero che i mappali sui quali il DR ha dichiarato di avere pascolato, quali risultano dalla sua domanda di aiuto, sono diversi da quelli indicati dall’VI ma vale quanto già affermato in merito dalla questa sezione la quale ha ritenuto che:” la mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall’odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico “codice pascolo” (sez. Lombardia, 6.5.2024, n. 75). Non vi è prova che i mappali di cui trattasi, siti nella stessa alpe Piempio, fossero molto distanti tra loro per cui tale principio può essere applicato anche alla fattispecie in esame.
Non è, poi, inverosimile che DR non conoscesse VI in quanto il convenuto aveva stipulato con la PI RV RL un contratto di gestione del pascolo che comprendeva tutte le attività di “gestione/manutenzione dei pascoli con carico di bestiame da parte di terzi” per cui non vi erano rapporti diretti tra il detentore del terreno e l’allevatore/pascolatore.
2) anno 2011 (Domanda Unica di aiuto n. 2011/00186171 F. 3, mappale 2 in Comune di Civo (SO), in subaffitto da RR BA, per il tramite dell’allevatore EL MA AN quale proprietario degli animali e ON AN quale conduttore.
ON AN ha dichiarato di avere sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto proprio senza aver mai prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole, di non conoscere VI NI e di avere monticato i propri animali sui mappali indicati nelle proprie domande di aiuto ossia terreni presenti sull’alpe Spluga detenuti una parte in proprietà ed un’altra parte in affitto dal Comune di Dazio. Ha dichiarato, inoltre, di avere intrattenuto rapporti con EL MA AN pascolando le sue bestie ma sempre sui suoi mappali in Val Masino e mai in Civo.
EL MA AN, a sua volta, oltre ad aver escluso di avere mai prestato la propria opera per altri, ha dichiarato di aver pascolato i suoi animali su terreni in suo possesso in affitto o in proprietà siti in Branzi, Valleve, Onore, in provincia di Bergamo e Tartano, provincia di Sondrio e, tramite accordi con CI GO, di avere utilizzato anche alpeggi compresi nei Comuni di Livo, Val Masino, San Bartolomeo val Cavargna, Cremia e comunque per l’intera zona dell’alto lago, tra i quali non rientra Civo.
Sul valore probatorio di tali dichiarazioni questa Sezione ha affermato che: “…tali dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all’indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione” (sez. Lombardia, 4.1.2023, n.1).
Inoltre, il certificato di monticazione “modello 7” nr. 542/2011 esibito da VI è stato modificato con l’indicazione a penna del pascolatore ON DA e la cancellazione del nominativo stampigliato di RR BA e l’aggiunta a penna di “Val Masino” quale luogo di destinazione degli animali, senza alcuna convalida di vidimazione da parte dell’organo preposto dell’Asl di competenza.
Le chiare dichiarazioni dei pascolatori, unitamente all’assenza di prova contraria da parte del convenuto, consentono di ritenere raggiunta una ragionevole certezza in ordine alla sussistenza della condotta illecita. È, inoltre, verosimile che il mod. 542/2011 riporti dati non veri.
La evidente modificazione a penna del mod. 7, di cui il convenuto non poteva non accorgersi, consente di escludere la buona fede dello stesso. L’elemento soggettivo è, quindi, quello del dolo avendo il convenuto presentato documenti falsi a sostegno della domanda volta ad ottenere i contributi, non essendo ipotizzabile l’indicazione per mero errore del nome non veritiero del pascolatore.
In conclusione, la domanda deve essere respinta per l’anno 2010 e accolta per l’anno 2011. Il danno ammonta ad € 18.706,04, pari all’importo del contributo di € 20.133,15 dedotto l’importo di € 1.427,11 già recuperato.
Sulla somma per cui è condanna sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:
RESPINGE l’eccezione di prescrizione;
DA VI NI a corrispondere alla Regione Lombardia la somma di € 18.706,04 oltre rivalutazione monetaria dalla percezione dei contributi alla data della sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza al saldo;
RESPINGE la domanda e, per l’effetto, assolve il convenuto dagli addebiti ascritti per l’anno 2010.
Pone a carico del convenuto soccombente le spese di giudizio che liquida in euro 77,10 (settantasette/10).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Pia Manni) (Vito Tenore)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 16(01(2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)