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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2511 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025, e pendente tra
, Parte_1
elettivamento domiciliato in Valmontone (RM) alla via Oratorio n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Recchia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata in Piglio (FR) alla via Piagge n. 80, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rita Felli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-parte resistente- e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 le parti hanno discussso la causa e concluso come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.11.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il giorno 28.07.1985 in Paliano con la sig.ra trascritto nel CP_1
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Paliano (Fr), al N. 45 Parte II Serie A, anno
1985, dall'unione con la quale sono nate le figlie , indipendente economicamente Persona_1 che vive con la propria famiglia e anch'essa indipendente economicamente ma vive Persona_2 con la madre, e di aver con lei stabilito la casa coniugale in Paliano (FR), alla Contrada Verano n.
2A, in immobile di proprietà della moglie, ma completamente ristrutturato dal marito;
ha esposto che negli ultimi tempi è risultata impossibile la prosecuzione della convivenza, visto il mancato interesse della moglie dal punto di vista morale, materiale e spirituale nei confronti del marito;
che il sig. ha già lasciato la casa coniugale e non v'è possibilità di ripristinare Parte_1
l'unione coniugale;
che il sig. , prima del deposito del ricorso, ha proposto alla Parte_1 sig.ra di versarle come mantenimento la somma di Euro 700,00 mensili, ma ella CP_1 ha rifiutato la proposta ritenendola insufficiente;
di aver sempre impiegato le somme derivanti dal suo lavoro per l'interesse della famiglia, così come la sua liquidazione, percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
di vivere attualmente in una casa di 30 mq, non idonea a una vita dignitosa. Tanto premesso, egli ha invocato la pronuncia di separazione dal coniuge alle seguenti condizioni: A) Autorizzare il ricorrente a vivere separato;
B) Pronunziare la separazione personale dei coniugi;
C) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra D) Il CP_1 ricorrente ha già lasciato la casa coniugale;
E) Il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1
a titolo di mantenimento della sig.ra la somma che il Giudice riterrà idonea;
F) I CP_1
Pag. 2 di 9 coniugi e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 del passaporto;
G) vinte le spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale CP_1 offerta dal marito in ordine alle cause della rottura dell'unione coniugale, esponendo che la convivenza matrimoniale è stata serena fino all'inizio del 2022, quando poi il 5.1.2022 il sig.
è caduto da una scala riportando la lesione della colonna vertebrale che lo ha costretto Pt_1 all'immobilità per due mesi e a fare fisioterapia per oltre sei mesi nel corso dei quali è stato assistito notte e giorno dalla consorte;
all'epoca la sig.ra prestava assistenza alla suocera, CP_1 invalida al 100% e non riuscendo a prestare assistenza continua al marito e alla suocera contemporaneamente, il marito assumeva la sig.ra come badante della madre per Persona_3 qualche ora al giorno;
una volta terminata la fisioterapia, il ha iniziato ad assistere la Pt_1 genitrice nelle ore in cui non vi era la e a dormire da lei tutte le notti asserendo che la Per_3 madre non voleva restare sola;
di aver poi riscontrato nel marito all'inizio del 2023 un comportamento freddo e distaccato nei confronti della moglie, quando questi rimaneva ore senza proferire parola ed ogni volta che la resistente gli chiedeva spiegazione di tale atteggiamento rispondeva che era stressato perché doveva prendersi cura della genitrice invalida tutti i giorni mentre il fratello se ne era disinteressato;
di aver dunque cominciato ad alternarsi nella cura della suocera per consentire al marito di avere tempo libero per coltivare i suoi interessi;
ciò che il ha effettivamente fatto, andando sempre più frequentemente a partite di calcio, mostre Pt_1 fotografiche e di poesie, a fare attività di beneficenza come ad esempio portare regali ai bambini malati presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma, attività di volontariato presso l'associazione
ANPE e KRONOS;
che la ritrovata serenità del marito è durata fino alla primavera del 2024 quando il è tornato ad avere un comportamento freddo e distaccato, laddove quando era a Pt_1 casa nascondeva continuamente il cellulare e sovente, quando riceveva messaggi o telefonate, trovava pretesti per allontanarsi;
infine nell'estate del 2024 mentre i coniugi erano in vacanza, e segnatamente il 28.6.2024, dopo aver ricevuto dal sig. in consegna il suo cellulare prima Pt_1 di fare il bagno, la resistente ha constatato la ricezione di un messaggio di amore di
[...]
ex badante della suocera alla richiesta di spiegazioni della Per_3 Persona_4 moglie il le ha confessato di avere con costei una relazione sentimentale da 18 mesi, di Pt_1 esserne innamorato e di non doversene giustificare e che il giorno dopo, al rientro a Paliano, sarebbe andato via di casa. Cosa che effettivamente ha fatto perché il giorno seguente, 29.6.2024
Pag. 3 di 9 il sig. ha lasciato la casa coniugale. La resistente ha riferito circa lo stato di disperazione in Pt_1 cui la confessione del e il suo allontanamento da casa l'hanno lasciata, determinandone Pt_1
l'isolamento completo da amici e parenti e da ogni socialità, essendosi trovata improvvisamente sola dopo una relazione durata ben 43 anni, di cui 39 anni di matrimonio, e per di più con gravi problemi economici da affrontare;
ella ha riferito di essere ancora, dal mese di luglio 2024, spesso colta da crisi di pianto, stati di ansia, attacchi di ipertensione, con evidente deperimento organico
(è dimagrita oltre 17 chili) tanto da dover seguire un percorso psicologico ed una terapia antidepressiva. Pertanto, ella ha chiesto che, in via riconvenzionale, venga pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, per esser venuto meno al dovere di fedeltà , di convivenza e di assistenza materiale e morale nei confronti della coniuge.
Ella ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno di mantenimento di € 1.000,00 o di quello diverso accertando e/o ritenuto di giustizia, e comuneue non inferiore ad € 850,00. Sotto il profilo economico, ella ha rappresentato che a) il ricorrente percepisce un rateo pensionistico mensile di circa € 2.700,00 per 13 mensilità, b) il sig. , ex sostituto commissario di polizia Pt_1 penitenziaria, negli ultimi mesi di convivenza ha presentato anche domanda per avere la pensione di privilegio per motivi di servizio e, a quanto risulta alla sig.ra verrà erogata tra qualche CP_1 mese, con aumento del 10% dell'importo attualmente percepito dal ricorrente come rateo pensionistico. c) la resistente nei 39 anni di matrimonio non ha mai svolto attività lavorativa e si
è sempre occupata a tempo pieno della casa e della famiglia, per imposizione del coniuge;
d) la sig.ra prima di sposarsi, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria voleva iscriversi CP_1 ad economia ma è stata dissuasa dal sig. , allora suo fidanzato, il quale temeva che il Pt_1 percorso universitario avrebbe rinviato la data delle nozze;
e) dopo aver contratto matrimonio, la sig.ra ha manifestato al coniuge la volontà di trovarsi un lavoro e si è iscritta ad un CP_1 concorso bandito dal Ministero della Giustizia per assunzione di dattilografe ma il marito le ha espressamente richiesto di dedicarsi alla famiglia ed alla casa in quanto era sua intenzione fare carriera e vi era la possibilità che venisse trasferito in diversi Istituti fuori Regione;
f) il 15 maggio
1986 è nata la prima figlia, ed a settembre 1986 il sig. è stato trasferito a Parma Per_1 Pt_1 per fare il corso di brigadiere;
vi è rimasto fino al settembre 1987, lasciando moglie e figlia a
Paliano; g) il sig. , tornato da Parma ha iniziato a lavorare a Roma presso il Carcere di Pt_1
Rebibbia, ove è rimasto fino alla pensione, prima come Sovraintendente, successivamente con il grado di Ispettore Superiore e negli ultimi anni come sostituto commissario di polizia
Pag. 4 di 9 penitenziaria;
h) il ricorrente quando faceva il turno 16-24 restava a dormire in caserma e quando faceva il turno centrale ( 8-16) partiva da casa alle 5,20 di mattina e tornava verso le 19,00. i) la resistente nel corso del matrimonio, attesi i predetti turni del coniuge, si è dovuta prendere cura della casa e delle due figlie accompagnandole ogni giorno a scuola ed a tutte le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive;
l) quando ha iniziato a frequentare le elementari la sig.ra Per_2 ha comunicato al marito di voler trovare un lavoro, anche part-time, ma lo stesso si è CP_1 opposto dicendole più volte che con il proprio stipendio vivevano bene ed era suo dovere occuparsi delle figlie e dei suoceri dal momento che lui spesso restava anche la notte in caserma;
m) Invero nel 1999 la madre del sig. , ha iniziato ad avere Pt_1 Persona_4 problemi di salute;
nel giugno 1999 è stata operata all'anca e mentre il era in vacanza in Pt_1
Per_ Puglia con le figlie, e suo fratello era in vacanza con la propria famiglia, la sig.ra CP_1 ha dovuto prendersi cura della suocera recandosi a Roma in ospedale due volte al giorno per portarle il pranzo e la cena, in quanto non mangiava il cibo dell'ospedale, e ciò per l'intera estate ( anche durante il periodo di riabilitazione effettuato nella clinica Santa Lucia di Roma); n) dopo il predetto intervento la suocera non poteva fare le stesse cose che faceva prima e la resistente quasi quotidianamente si recava a casa sua per aiutarla nelle faccende domestiche;
0) nel 2010 anche il suocero, ha avuto un tumore alla prostata e la resistente per 4 anni ha dovuto Persona_6 accompagnarlo, un giorno a settimana, per fare la chemioterapia;
p) oltre al tumore il sig. Per_6
era affetto da grave forma di demenza senile che richiedeva una presenza costante della
[...] resistente perchè il marito lavorava a Roma con i turni innanzi detti. q) nel 2014 la madre del ricorrente subiva un intervento al ginocchio sinistro e due anni dopo all'altro; prima, durante e dopo gli interventi è stata assistita esclusivamente dalla resistente. r ) nel 2020 la sig.ra
[...]
è divenuta completamente invalida con gravi problemi di deambulazione e Persona_4
l'assistenza da parte della resistente è divenuta più frequente. s) la sig.ra ha 62 anni;
a CP_1 causa dell'età, della mancanza di esperienza lavorativa, del suo stato di salute (soffre di vitiligine psico somatica, ernia inguinale e mioma all'utero) non riesce a trovare alcuna occupazione, neppure saltuaria. t) quando il sig. è andato via di casa ha versato alla moglie per i primi Pt_1 tre mesi 1000 euro, poi asserendo che sua intenzione acquistare una casa più grande ha autonomamente ridotto l'importo ad € 700,00. u) la sig.ra ha in uso l'autovettura CP_1
Volkswagen LU ( anno immatricolazione 2002); è intestataria solo della casa coniugale ove abita e del piccolo appartamento sottostante, ove da 12 vive la figlia con la sua famiglia, Per_1
Pag. 5 di 9 siti nel fabbricato costruito nel 1982 dai propri genitori;
vive da sola in quanto da diversi Per_2 mesi ha preso una casa in affitto a Paliano Via Moele Tosi n 4. v) nel corso del matrimonio i coniugi ogni anno, durante l'estate, hanno sempre fatto lunghe vacanze: dal 1985 al 1997 hanno trascorso un mese di ferie prendendo in affitto un appartamento sul litorale laziale;
dal 1997 al
2010 sono stati 15 giorni in villaggi turistici in Puglia;
nel 2011 dieci giorni sul lago di Garda e in Svizzera;
dal 2011 al 2024 15 giorni in appartamento preso in affitto a Tortoreto e nel corso dell'anno facevano diversi viaggi , quali a Medugorje nel 2019, con tappa a Padova e Trieste e svariati week end in diverse città d'Italia; sempre nel 2019 una settimana in Toscana ( Pisa,
Monte Pulciano e Siena) nel 2022 a Lourdes e nel 2024 una settimana a Valenzia.
Ella ha confermato di aver ritenuto incongruo l'importo proposto dal sig. di € Pt_1
700,00, (560,00 euro netti) quale suo contributo al mantenimento della moglie, perchè neppure sufficiente a soddisfare le primarie necessità di vita della stessa, tanto è vero che fino ad oggi la sig.ra è andata avanti con l'aiuto economico dei suoi genitori;
mentre il ricorrente è CP_1 proprietario della casa dove vive, sita in Paliano Viale Dei Bastioni n. 55 ed è comproprietario per 1/3 ( unitamente alla madre ed al fratello) delle due case lasciate dal genitore , Persona_6 site in Paliano Piazza Marco Antonio Colonna n 15, collegate da una scala interna;
è altresì Cont proprietario di una autovettura Renault Megane e di un conto corrente presso la di Paliano.
Invece l'età, non più giovane, della resistente e l'assenza di pregresse esperienze lavorative depongono nel senso di un'oggettiva impossibilità di ipotizzare un inserimento proficuo nel mondo del lavoro. Ella ha dunque chiesto che il tribunale pronunci la separazione dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno mensile di € Parte_1
1.000,00 (euro mille,00), a titolo di mantenimento della medesima, economicamente non autosufficiente o dell'importo diverso ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore ad €
850,00, da corrispondersi al domicilio della resistente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico, a far data dal deposito del ricorso e da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT;
con vittoria di spese di lite.
In esito al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., sentite le parti all'udienza del 18.03.2025, infruttuosamente tentata la conciliazione e su istanza delle parti di ottenere una pronuncia di separazione, invitate le parti a precisare le conclusioni sulla domanda
Pag. 6 di 9 di status, ritenuta questa matura per la decisione;
riservata la decisione sui provvedimenti provvisori, con ordinanza del 18.03.2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessa la decisione al Collegio sulla pronuncia di status ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4, ult. cpv., c.p.c. senza concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti all'udienza di comparizione innanzi al Giudice relatore, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che costituisce fatto sostanzialmente pacifico che è venuta ormai meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi i quali vivono separati ormai da diversi mesi (dal 29.06.2024) senza che la convivenza sia ripresa e senza che esse abbiano manifestato il minimo interesse a proseguirla o riprenderla, sicchè deve ritenersi che la convivenza non sia ormai ulteriormente proseguibile anche in considerazione del fatto che entrambi convergono sul venir meno dell'affectio coniugalis e hanno invocato fin dalla prima udienza di comparizione la pronuncia di separazione.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942
(nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre
1995, n. 13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16
Pag. 7 di 9 febbraio 2012, n. 2274).
Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
3. Pronunciata la separazione, la causa proseguirà dunque per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2511/2024 rg promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così decide:
[...]
- DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi (nato a Parte_1
PALIANO il 21/07/1961) e (nata a [...] il CP_1
27/09/1963), i quali hanno contratto matrimonio in PALIANO il 28/07/1985 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PALIANO (Atto N. 45 Parte 2 Serie A Anno
1985);
- MANDA al cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALIANO (Atto
N. 45 Parte 2 Serie A Anno 1985) per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Pag. 8 di 9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Francesco Mancini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2511 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025, e pendente tra
, Parte_1
elettivamento domiciliato in Valmontone (RM) alla via Oratorio n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Recchia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata in Piglio (FR) alla via Piagge n. 80, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rita Felli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-parte resistente- e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 le parti hanno discussso la causa e concluso come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.11.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il giorno 28.07.1985 in Paliano con la sig.ra trascritto nel CP_1
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Paliano (Fr), al N. 45 Parte II Serie A, anno
1985, dall'unione con la quale sono nate le figlie , indipendente economicamente Persona_1 che vive con la propria famiglia e anch'essa indipendente economicamente ma vive Persona_2 con la madre, e di aver con lei stabilito la casa coniugale in Paliano (FR), alla Contrada Verano n.
2A, in immobile di proprietà della moglie, ma completamente ristrutturato dal marito;
ha esposto che negli ultimi tempi è risultata impossibile la prosecuzione della convivenza, visto il mancato interesse della moglie dal punto di vista morale, materiale e spirituale nei confronti del marito;
che il sig. ha già lasciato la casa coniugale e non v'è possibilità di ripristinare Parte_1
l'unione coniugale;
che il sig. , prima del deposito del ricorso, ha proposto alla Parte_1 sig.ra di versarle come mantenimento la somma di Euro 700,00 mensili, ma ella CP_1 ha rifiutato la proposta ritenendola insufficiente;
di aver sempre impiegato le somme derivanti dal suo lavoro per l'interesse della famiglia, così come la sua liquidazione, percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
di vivere attualmente in una casa di 30 mq, non idonea a una vita dignitosa. Tanto premesso, egli ha invocato la pronuncia di separazione dal coniuge alle seguenti condizioni: A) Autorizzare il ricorrente a vivere separato;
B) Pronunziare la separazione personale dei coniugi;
C) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra D) Il CP_1 ricorrente ha già lasciato la casa coniugale;
E) Il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1
a titolo di mantenimento della sig.ra la somma che il Giudice riterrà idonea;
F) I CP_1
Pag. 2 di 9 coniugi e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 del passaporto;
G) vinte le spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale CP_1 offerta dal marito in ordine alle cause della rottura dell'unione coniugale, esponendo che la convivenza matrimoniale è stata serena fino all'inizio del 2022, quando poi il 5.1.2022 il sig.
è caduto da una scala riportando la lesione della colonna vertebrale che lo ha costretto Pt_1 all'immobilità per due mesi e a fare fisioterapia per oltre sei mesi nel corso dei quali è stato assistito notte e giorno dalla consorte;
all'epoca la sig.ra prestava assistenza alla suocera, CP_1 invalida al 100% e non riuscendo a prestare assistenza continua al marito e alla suocera contemporaneamente, il marito assumeva la sig.ra come badante della madre per Persona_3 qualche ora al giorno;
una volta terminata la fisioterapia, il ha iniziato ad assistere la Pt_1 genitrice nelle ore in cui non vi era la e a dormire da lei tutte le notti asserendo che la Per_3 madre non voleva restare sola;
di aver poi riscontrato nel marito all'inizio del 2023 un comportamento freddo e distaccato nei confronti della moglie, quando questi rimaneva ore senza proferire parola ed ogni volta che la resistente gli chiedeva spiegazione di tale atteggiamento rispondeva che era stressato perché doveva prendersi cura della genitrice invalida tutti i giorni mentre il fratello se ne era disinteressato;
di aver dunque cominciato ad alternarsi nella cura della suocera per consentire al marito di avere tempo libero per coltivare i suoi interessi;
ciò che il ha effettivamente fatto, andando sempre più frequentemente a partite di calcio, mostre Pt_1 fotografiche e di poesie, a fare attività di beneficenza come ad esempio portare regali ai bambini malati presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma, attività di volontariato presso l'associazione
ANPE e KRONOS;
che la ritrovata serenità del marito è durata fino alla primavera del 2024 quando il è tornato ad avere un comportamento freddo e distaccato, laddove quando era a Pt_1 casa nascondeva continuamente il cellulare e sovente, quando riceveva messaggi o telefonate, trovava pretesti per allontanarsi;
infine nell'estate del 2024 mentre i coniugi erano in vacanza, e segnatamente il 28.6.2024, dopo aver ricevuto dal sig. in consegna il suo cellulare prima Pt_1 di fare il bagno, la resistente ha constatato la ricezione di un messaggio di amore di
[...]
ex badante della suocera alla richiesta di spiegazioni della Per_3 Persona_4 moglie il le ha confessato di avere con costei una relazione sentimentale da 18 mesi, di Pt_1 esserne innamorato e di non doversene giustificare e che il giorno dopo, al rientro a Paliano, sarebbe andato via di casa. Cosa che effettivamente ha fatto perché il giorno seguente, 29.6.2024
Pag. 3 di 9 il sig. ha lasciato la casa coniugale. La resistente ha riferito circa lo stato di disperazione in Pt_1 cui la confessione del e il suo allontanamento da casa l'hanno lasciata, determinandone Pt_1
l'isolamento completo da amici e parenti e da ogni socialità, essendosi trovata improvvisamente sola dopo una relazione durata ben 43 anni, di cui 39 anni di matrimonio, e per di più con gravi problemi economici da affrontare;
ella ha riferito di essere ancora, dal mese di luglio 2024, spesso colta da crisi di pianto, stati di ansia, attacchi di ipertensione, con evidente deperimento organico
(è dimagrita oltre 17 chili) tanto da dover seguire un percorso psicologico ed una terapia antidepressiva. Pertanto, ella ha chiesto che, in via riconvenzionale, venga pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, per esser venuto meno al dovere di fedeltà , di convivenza e di assistenza materiale e morale nei confronti della coniuge.
Ella ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno di mantenimento di € 1.000,00 o di quello diverso accertando e/o ritenuto di giustizia, e comuneue non inferiore ad € 850,00. Sotto il profilo economico, ella ha rappresentato che a) il ricorrente percepisce un rateo pensionistico mensile di circa € 2.700,00 per 13 mensilità, b) il sig. , ex sostituto commissario di polizia Pt_1 penitenziaria, negli ultimi mesi di convivenza ha presentato anche domanda per avere la pensione di privilegio per motivi di servizio e, a quanto risulta alla sig.ra verrà erogata tra qualche CP_1 mese, con aumento del 10% dell'importo attualmente percepito dal ricorrente come rateo pensionistico. c) la resistente nei 39 anni di matrimonio non ha mai svolto attività lavorativa e si
è sempre occupata a tempo pieno della casa e della famiglia, per imposizione del coniuge;
d) la sig.ra prima di sposarsi, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria voleva iscriversi CP_1 ad economia ma è stata dissuasa dal sig. , allora suo fidanzato, il quale temeva che il Pt_1 percorso universitario avrebbe rinviato la data delle nozze;
e) dopo aver contratto matrimonio, la sig.ra ha manifestato al coniuge la volontà di trovarsi un lavoro e si è iscritta ad un CP_1 concorso bandito dal Ministero della Giustizia per assunzione di dattilografe ma il marito le ha espressamente richiesto di dedicarsi alla famiglia ed alla casa in quanto era sua intenzione fare carriera e vi era la possibilità che venisse trasferito in diversi Istituti fuori Regione;
f) il 15 maggio
1986 è nata la prima figlia, ed a settembre 1986 il sig. è stato trasferito a Parma Per_1 Pt_1 per fare il corso di brigadiere;
vi è rimasto fino al settembre 1987, lasciando moglie e figlia a
Paliano; g) il sig. , tornato da Parma ha iniziato a lavorare a Roma presso il Carcere di Pt_1
Rebibbia, ove è rimasto fino alla pensione, prima come Sovraintendente, successivamente con il grado di Ispettore Superiore e negli ultimi anni come sostituto commissario di polizia
Pag. 4 di 9 penitenziaria;
h) il ricorrente quando faceva il turno 16-24 restava a dormire in caserma e quando faceva il turno centrale ( 8-16) partiva da casa alle 5,20 di mattina e tornava verso le 19,00. i) la resistente nel corso del matrimonio, attesi i predetti turni del coniuge, si è dovuta prendere cura della casa e delle due figlie accompagnandole ogni giorno a scuola ed a tutte le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive;
l) quando ha iniziato a frequentare le elementari la sig.ra Per_2 ha comunicato al marito di voler trovare un lavoro, anche part-time, ma lo stesso si è CP_1 opposto dicendole più volte che con il proprio stipendio vivevano bene ed era suo dovere occuparsi delle figlie e dei suoceri dal momento che lui spesso restava anche la notte in caserma;
m) Invero nel 1999 la madre del sig. , ha iniziato ad avere Pt_1 Persona_4 problemi di salute;
nel giugno 1999 è stata operata all'anca e mentre il era in vacanza in Pt_1
Per_ Puglia con le figlie, e suo fratello era in vacanza con la propria famiglia, la sig.ra CP_1 ha dovuto prendersi cura della suocera recandosi a Roma in ospedale due volte al giorno per portarle il pranzo e la cena, in quanto non mangiava il cibo dell'ospedale, e ciò per l'intera estate ( anche durante il periodo di riabilitazione effettuato nella clinica Santa Lucia di Roma); n) dopo il predetto intervento la suocera non poteva fare le stesse cose che faceva prima e la resistente quasi quotidianamente si recava a casa sua per aiutarla nelle faccende domestiche;
0) nel 2010 anche il suocero, ha avuto un tumore alla prostata e la resistente per 4 anni ha dovuto Persona_6 accompagnarlo, un giorno a settimana, per fare la chemioterapia;
p) oltre al tumore il sig. Per_6
era affetto da grave forma di demenza senile che richiedeva una presenza costante della
[...] resistente perchè il marito lavorava a Roma con i turni innanzi detti. q) nel 2014 la madre del ricorrente subiva un intervento al ginocchio sinistro e due anni dopo all'altro; prima, durante e dopo gli interventi è stata assistita esclusivamente dalla resistente. r ) nel 2020 la sig.ra
[...]
è divenuta completamente invalida con gravi problemi di deambulazione e Persona_4
l'assistenza da parte della resistente è divenuta più frequente. s) la sig.ra ha 62 anni;
a CP_1 causa dell'età, della mancanza di esperienza lavorativa, del suo stato di salute (soffre di vitiligine psico somatica, ernia inguinale e mioma all'utero) non riesce a trovare alcuna occupazione, neppure saltuaria. t) quando il sig. è andato via di casa ha versato alla moglie per i primi Pt_1 tre mesi 1000 euro, poi asserendo che sua intenzione acquistare una casa più grande ha autonomamente ridotto l'importo ad € 700,00. u) la sig.ra ha in uso l'autovettura CP_1
Volkswagen LU ( anno immatricolazione 2002); è intestataria solo della casa coniugale ove abita e del piccolo appartamento sottostante, ove da 12 vive la figlia con la sua famiglia, Per_1
Pag. 5 di 9 siti nel fabbricato costruito nel 1982 dai propri genitori;
vive da sola in quanto da diversi Per_2 mesi ha preso una casa in affitto a Paliano Via Moele Tosi n 4. v) nel corso del matrimonio i coniugi ogni anno, durante l'estate, hanno sempre fatto lunghe vacanze: dal 1985 al 1997 hanno trascorso un mese di ferie prendendo in affitto un appartamento sul litorale laziale;
dal 1997 al
2010 sono stati 15 giorni in villaggi turistici in Puglia;
nel 2011 dieci giorni sul lago di Garda e in Svizzera;
dal 2011 al 2024 15 giorni in appartamento preso in affitto a Tortoreto e nel corso dell'anno facevano diversi viaggi , quali a Medugorje nel 2019, con tappa a Padova e Trieste e svariati week end in diverse città d'Italia; sempre nel 2019 una settimana in Toscana ( Pisa,
Monte Pulciano e Siena) nel 2022 a Lourdes e nel 2024 una settimana a Valenzia.
Ella ha confermato di aver ritenuto incongruo l'importo proposto dal sig. di € Pt_1
700,00, (560,00 euro netti) quale suo contributo al mantenimento della moglie, perchè neppure sufficiente a soddisfare le primarie necessità di vita della stessa, tanto è vero che fino ad oggi la sig.ra è andata avanti con l'aiuto economico dei suoi genitori;
mentre il ricorrente è CP_1 proprietario della casa dove vive, sita in Paliano Viale Dei Bastioni n. 55 ed è comproprietario per 1/3 ( unitamente alla madre ed al fratello) delle due case lasciate dal genitore , Persona_6 site in Paliano Piazza Marco Antonio Colonna n 15, collegate da una scala interna;
è altresì Cont proprietario di una autovettura Renault Megane e di un conto corrente presso la di Paliano.
Invece l'età, non più giovane, della resistente e l'assenza di pregresse esperienze lavorative depongono nel senso di un'oggettiva impossibilità di ipotizzare un inserimento proficuo nel mondo del lavoro. Ella ha dunque chiesto che il tribunale pronunci la separazione dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno mensile di € Parte_1
1.000,00 (euro mille,00), a titolo di mantenimento della medesima, economicamente non autosufficiente o dell'importo diverso ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore ad €
850,00, da corrispondersi al domicilio della resistente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico, a far data dal deposito del ricorso e da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT;
con vittoria di spese di lite.
In esito al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., sentite le parti all'udienza del 18.03.2025, infruttuosamente tentata la conciliazione e su istanza delle parti di ottenere una pronuncia di separazione, invitate le parti a precisare le conclusioni sulla domanda
Pag. 6 di 9 di status, ritenuta questa matura per la decisione;
riservata la decisione sui provvedimenti provvisori, con ordinanza del 18.03.2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessa la decisione al Collegio sulla pronuncia di status ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4, ult. cpv., c.p.c. senza concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti all'udienza di comparizione innanzi al Giudice relatore, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che costituisce fatto sostanzialmente pacifico che è venuta ormai meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi i quali vivono separati ormai da diversi mesi (dal 29.06.2024) senza che la convivenza sia ripresa e senza che esse abbiano manifestato il minimo interesse a proseguirla o riprenderla, sicchè deve ritenersi che la convivenza non sia ormai ulteriormente proseguibile anche in considerazione del fatto che entrambi convergono sul venir meno dell'affectio coniugalis e hanno invocato fin dalla prima udienza di comparizione la pronuncia di separazione.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942
(nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre
1995, n. 13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16
Pag. 7 di 9 febbraio 2012, n. 2274).
Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
3. Pronunciata la separazione, la causa proseguirà dunque per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2511/2024 rg promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così decide:
[...]
- DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi (nato a Parte_1
PALIANO il 21/07/1961) e (nata a [...] il CP_1
27/09/1963), i quali hanno contratto matrimonio in PALIANO il 28/07/1985 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PALIANO (Atto N. 45 Parte 2 Serie A Anno
1985);
- MANDA al cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALIANO (Atto
N. 45 Parte 2 Serie A Anno 1985) per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Pag. 8 di 9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Francesco Mancini
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