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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1161/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SR), Contrada Bracconieri – Vill. , elettivamente domiciliata in Partinico (PA), Via Principe CP_1
Umberto n.39, presso lo studio dell'avv. Patricia Greco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 Parte_2 C.F._2
25/01/1968 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Partinico
(PA), Via Principe Umberto n.39, presso lo studio dell'avv. Giacomo Cannizzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 15/04/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 20/01/1996 in Carlentini (SR) (Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1996).
Esponevano in particolare i coniugi:
Pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 20/01/1996 in Carlentini
(SR);
- che dalla loro unione è nato i figli (a Siracusa, il 14/09/1997) e (a Lentini, il Per_1 Per_2
24/04/2001), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita del 24/06/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 17/04/2025, il Presidente fissava udienza del 30/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata con convenzione di negoziazione assistita del 24/06/2023, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto e avranno facoltà di fissare residenza e dimora ove meglio loro aggraderà.
2) Le parti riconoscono di essere autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
3) Nel contempo danno atto che i figli sono maggiorenni ed autosufficienti.
4) I coniugi precisano altresì di aver regolato pacificamente i propri rapporti economici e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per ogni ragione o titolo che tragga causa dal rapporto matrimoniale e prematrimoniale di cui in premessa, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le condizioni del presente ricorso.
5) I coniugi concordano altresì che ciascuno provvederà al pagamento al proprio avvocato del corrispettivo per l'opera prestata nel presente giudizio e gli avvocati delle parti, sottoscrivendo il presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012”.
Pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito concordatario, il giorno 20/01/1996 in Carlentini (SR) Parte_3
(Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1996), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, l'08/07/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1161/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SR), Contrada Bracconieri – Vill. , elettivamente domiciliata in Partinico (PA), Via Principe CP_1
Umberto n.39, presso lo studio dell'avv. Patricia Greco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 Parte_2 C.F._2
25/01/1968 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Partinico
(PA), Via Principe Umberto n.39, presso lo studio dell'avv. Giacomo Cannizzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 15/04/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 20/01/1996 in Carlentini (SR) (Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1996).
Esponevano in particolare i coniugi:
Pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 20/01/1996 in Carlentini
(SR);
- che dalla loro unione è nato i figli (a Siracusa, il 14/09/1997) e (a Lentini, il Per_1 Per_2
24/04/2001), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita del 24/06/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 17/04/2025, il Presidente fissava udienza del 30/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata con convenzione di negoziazione assistita del 24/06/2023, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto e avranno facoltà di fissare residenza e dimora ove meglio loro aggraderà.
2) Le parti riconoscono di essere autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
3) Nel contempo danno atto che i figli sono maggiorenni ed autosufficienti.
4) I coniugi precisano altresì di aver regolato pacificamente i propri rapporti economici e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per ogni ragione o titolo che tragga causa dal rapporto matrimoniale e prematrimoniale di cui in premessa, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le condizioni del presente ricorso.
5) I coniugi concordano altresì che ciascuno provvederà al pagamento al proprio avvocato del corrispettivo per l'opera prestata nel presente giudizio e gli avvocati delle parti, sottoscrivendo il presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012”.
Pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito concordatario, il giorno 20/01/1996 in Carlentini (SR) Parte_3
(Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1996), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, l'08/07/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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