Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2963 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. REBAGLIATI ROSANNA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Controparte_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 21.10.2022 in AL (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di AL al numero 1, parte I, anno 2022, alle condizioni di seguito esposte:
1) la casa coniugale sita in AL (SV), Via Montenotte n. 2/2, di proprietà esclusiva della signora , con tutti gli arredi, rimarrà assegnata alla moglie, che ivi continuerà a Controparte_1
Per_ risiedere con la figlia minore;
il marito ritirerà gli eventuali effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà, che ancora non abbia trasferito nel suo nuovo domicilio;
Per_ 2) la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella ex casa coniugale sita in AL (SV), Via Montenotte n. 2/2,
ove la minore manterrà la propria residenza. Il signor si impegna a trasferire altrove Parte_1
la propria residenza entro il 31.12.2024;
3) entrambi i coniugi, nell'interesse superiore della figlia e onde consentirle di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno ogni denigrazione reciproca e manterranno un buon Per_ rapporto tra loro al fine di garantire a una crescita serena;
laddove i genitori dovessero avere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, si adopereranno affinché dette persone non
Per_ interferiscano in alcun modo nei rapporti tra loro e la figlia;
4) il padre potrà vedere la figlia quando lo desideri, previo accordo con la madre sui tempi e le modalità dell'incontro; in settimana il padre:
• finché non si sarà trasferito da AN OM (luogo attuale di lavoro) a Savona, terrà con sé la figlia: a) un pomeriggio o parte del pomeriggio a settimana, orientativamente il giovedì (il giorno potrà variare, secondo l'accordo preventivo di almeno una settimana dei genitori), compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della figlia, fino alla cena compresa fino alle ore
20.30 - 21.00; b) nel caso in cui il trasferimento da AN OM non avvenga entro fine 2024, a partire dal mese di gennaio 2025 il padre terrà con sé la figlia, oltre che il giovedì, con le modalità
di cui sopra, anche un giorno dalla mattina alla sera, il sabato o la domenica, a fine settimana alterni,
secondo gli impegni lavorativi del padre e secondo l'accordo tra i genitori;
• dopo il trasferimento a Savona: a) il padre terrà la figlia con sé un pomeriggio a settimana, presso la propria residenza di Savona, con le stesse modalità di cui sopra, fatto salvo per il periodo delle
Per_ vacanze estive, in cui la terrà anche la notte del mercoledì, prelevando la sera alle ore 20.30-
21.00 e riportandola la sera successiva del giovedì a AL, sempre al medesimo orario, fatto salvo per altri impegni della bambina, come ad esempio i campi solari o un diverso accordo tra i genitori;
Per_ b) il padre potrà tenere con sé la figlia , a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera, cena compresa, fino alle 20.30, 21.00; sarà sempre lui a prenderla a casa della madre e a riportarla a casa la domenica sera e/o il giovedì sera ovvero quell'altro pomeriggio infrasettimanale che sarà oggetto di accordo;
c) potrà inoltre tenerla con sé per un periodo corrispondente al 50% delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza annuale per il giorno di
Natale, il 1° giorno dell'anno, l'Epifania e il giorno di Pasqua, oltre che 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, divisi in almeno due periodi da una settimana consecutiva ciascuno, decorrenti dal giovedì o altro giorno della settimana concordato con la madre di spettanza del padre,
Per_ resta inteso che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove si reca in vacanza con .
Per_
• il giorno del compleanno sarà trascorso da in compagnia di entrambi i genitori;
in caso di
Per_ mancato accordo, il giorno del compleanno lo passerà ad anni alterni con il papà e con la mamma;
se lo trascorrerà con il papà, la mamma potrà comunque vedere la figlia per una parte della giornata e viceversa;
Per_ 5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia , il padre verserà alla madre la somma di euro 300,00 mensili, somma da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non incluse nel contributo al mantenimento come risultanti dalle linee giuda del Tribunale di Savona (che si allega); la madre in quanto genitore collocatario potrà inoltre incassare e gestire l'assegno unico per intero;
6) I coniugi si obbligano ad estinguere entro la fine di novembre 2024 il conto corrente postale cointestato esistente presso l'Ufficio Postale di Cairo Montenotte (SV), destinando la somma a saldo ivi giacente al pagamento della rata annuale, scadente a dicembre 2024, del piano di accumulo postale “Da Grande”, intestato al padre il piano di accumulo “Da Grande”, Parte_1
Per_ costituito nell'interesse della figlia, sarà mantenuto sino alla maggiore età di ed entrambi i genitori si obbligano a far fronte al versamento del 50% ciascuno della quota di euro 600,00,
scadente nel mese di dicembre di ogni anno;
il signor consegnerà alla moglie i documenti Pt_1
Per_ relativi al libretto postale e ai Buoni Postali intestati alla figlia minore , attualmente in suo possesso;
la signora si impegna a provvedere alla gestione del libretto postale e dei Buoni CP_1
postali nell'esclusivo interesse della figlia minore e a fornire informazioni in merito al signor Pt_1
su sua semplice richiesta;
il piano di accumulo “Da Grande” sarà invece gestito da entrambi i
Per_ genitori sino al raggiungimento della maggiore età di e nel suo esclusivo interesse;
7) I coniugi stabiliscono sin d'ora che in sede di divorzio e previa autorizzazione del G.T. competente
Per_ vengano donati alla figlia i seguenti terreni siti in AL (SV) di cui sono proprietari nella misura del 50% ciascuno: • NCEU AL Foglio 7 – Particella 420
• NCEU AL Foglio 7 – Particella 424
• NCEU AL Foglio 7 – Particella 429
• NCEU AL Foglio 7 – Particella 430
• NCEU AL Foglio 7 – Particella 433
• NCEU AL Foglio 7 – Particella 436”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)