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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1467 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro n. 37, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Alfano che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attrice -
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza alla Galluppi n. 60 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Teresa M. Faillace, che lo rappresenta e difende in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 6.6.2022 e di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto – avente ad oggetto: accertamento recesso – domanda subordinata di risoluzione contratto appalto - risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo che venisse pronunciata la condanna di quest'ultimo al pagamento: Controparte_1
- della somma di €.10.832,16, “quali costi sopportati per l'esecuzione del contratto di appalto del
1.3.21”;
- della somma di €.48.311,95 “quale mancato utile sul medesimo contratto”;
pagina 1 di 15 - dell'importo “che verrà determinato dal Tribunale di sua giustizia quale danno curriculare ”.
A fondamento della domanda deduceva che
-con delibera di Giunta municipale 125 del 12.12.18, il Comune di approvava il Controparte_1
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento della sede municipale, per un importo complessivo di € 738.480,00;
-con determina n. 431 del 9.10.2020 del responsabile del settore tecnico comunale si procedeva all'aggiudicazione definitiva del relativo appalto in favore della per un importo al Parte_1 netto del ribasso di € 477.688,00;
-nella bozza inviata si riscontrava la presenza di una condizione che subordinava il pagamento del corrispettivo al ricevimento del finanziamento regionale, condizione mai inserita negli atti di gara e come tale del tutto inopponibile all'aggiudicatario, contestazione che veniva espressamente comunicata all'ente con pec dell'11.1.21;
-il dava positivo riscontro a tale rilievo con comunicazione del 19.2.21, con la quale si CP_1
trasmetteva il testo del contratto emendato, unitamente al testo del verbale di attestazione della permanenza delle condizioni che consentivano la realizzazione dell'opera, ex art 106 del dpr 207/2010, nel quale si indicava in modo espresso la presenza sull'area di cantiere di condutture elettriche e del gas, precisando che la consegna dei lavori sarebbe stata subordinata alla loro rimozione da parte del che assumeva espresso impegno a provvedervi in tempi rapidi;
CP_1
- in data 1.3.21 si procedeva, quindi, alla sottoscrizione del contratto d'appalto nel testo emendato ed alla firma del verbale di cantierabilità ex art 106 Dpr 207/2010;
- con nota del 2.8.21 il Comune comunicava l'intervenuto spostamento delle condutture, sollecitando l'impresa a concertare la consegna dei lavori, che avrebbe dovuto comportare lo sposamento degli uffici comunali, posti nell'edificio oggetto d'intervento;
- in mancanza di consegna dei lavori, l'impresa richiedeva, con pec dell'11.8.21, l'autorizzazione al recesso dal contratto, di fatto negata dall'ente con la richiesta del 17.11.21 di un ulteriore incontro per dare celere inizio ai lavori;
- seguiva una formale diffida, comunicata dall'impresa con pec del 10.12.21, nella quale si preannunciava l'iscrizione di riserva sul maggior costo del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori e quant'altro dovuto per il ritardo imputabile a esclusiva responsabilità del comune;
- tale diffida veniva riscontrata dal legale dell'ente con pec del 29.12.21, con la quale si intavolava una dialettica procedimentale, con una serie d'incontri da remoto nei quali si tentava di giungere ad una definizione transattiva della vicenda;
pagina 2 di 15 -tale tentativo non andava a buon fine ed il con la comunicazione a mezzo pec dell'8.2.22, CP_1
comunicava che non avrebbe proceduto alla consegna dei lavori, manifestando, di fatto un recesso dal contratto validamente sottoscritto;
-era pacifico che la mancata consegna dei lavori, obbligazione principale del committente, fosse dipesa da fatti imputabili alla sola responsabilità dell'amministrazione, costituiti in primo luogo dalla richiesta di condizioni contrattuali non previste nella fase dell'evidenza pubblica (il pagamento del corrispettivo legato al finanziamento regionale), in secondo luogo per la materiale indisponibilità dell'area di cantiere (occupata da condutture elettriche e del gas) e infine, per la volontà del di sottrarsi CP_1 unilateralmente alle conseguenze dell'aumento dei costi di approvvigionamento dei materiali derivanti dal ben noto fenomeno inflattivo derivanti dall'emergenza covid;
- era, quindi, ravvisabile una scelta consapevole dell'ente di non voler procedere alla consegna, attraverso la pec dell'8.2.22, esercitando un vero e proprio recesso da un contratto validamente sottoscritto, giustificandosi, in tal modo, la richiesta delle conseguenze indennitarie previste dall'art. 109 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di recesso, in base alla previsione di cui all'art. 109 del codice dei contratti di cui al testo unico 50/16, spettava all'impresa il ristoro di quanto sostenuto per la valida esecuzione del contratto e il decimo sui lavori non eseguiti, calcolato con il metodo previsto dal secondo comma di quello stesso articolo;
- l'indennizzo dovuto andava calcolato sull'intero corrispettivo negoziale, non essendosi operata la consegna, ed era pari ad € 48.311,95, valutato sui 4/5 dell'importo posto a base di gara stabilito nella delibera di Giunta 125/18 (4/5 di 738.480 = 590.784), depurato dal ribasso offerto del 18,224%
(18,224% di 590.784 = 107.664,47), per un importo complessivo pari ad 48.311,95;
- a tale importo andavano poi, aggiunte tutte le somme sopportate dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto, pari a complessive € 10.832,16, di cui € 40 per la cauzione provvisoria, € 70 per il contributo ANAC, € 2.247,95 per diritti di segreteria, bolli e registrazione per la stipula del contratto, €
280 per la cauzione definiva, € 597,00 per la polizza Car ed € 7.565, 21 per la redazione dell'offerta migliorativa, giusto incarico del 27.6.19 all'ing. , a cui andava aggiunto il Parte_2 risarcimento del danno curriculare derivante dall'impossibilità di accrescere le competenze e le conseguenti qualificazioni che la corretta esecuzione del contratto avrebbe consentito.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
attorea, chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 15 In particolare, eccepiva che il contratto di appalto doveva intendersi sciolto, non a seguito del recesso da parte del ma per effetto della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere CP_1
inviata dalla in data 10.12.2022; che a tale diffida era seguita una trattativa Parte_1
informale fra le parti, che non aveva dato esito positivo, sicchè il procuratore del Comune di
[...]
aveva inviato la pec dell'8.2.2022 nella quale si dava atto che il Comune non avrebbe dato CP_1
positivo riscontro alla diffida ad adempiere e non avrebbe quindi consegnato i lavori, come intimato nella suddetta diffida;
che, pertanto, l'invio della diffida ed il decorso del termine ivi indicato, senza positivo riscontro da parte del contraente diffidato, alla luce della chiara lettera dell'art. 1454 c.c., aveva prodotto l'effetto della risoluzione del contratto, verificatasi in modo automatico e alla quale controparte non poteva rinunciare;
che, in particolare, il non poteva Controparte_1
recedere dal contratto di appalto in quanto questo si era già risolto, in via automatica, per effetto, irrinunciabile, del decorso del termine indicato dalla nella diffida ad adempiere. Parte_1
Deduceva, quindi, che tutte le domande formulate dalla essendo legate all'asserito Parte_1
recesso del , dovevano essere rigettate e che dall'esame dei documenti Controparte_1
allegati emergeva che il ritardo nei tempi di consegna dei lavori non fossero imputabili al
[...]
, ma alla circostanza che la aveva più volte rappresentato che il Controparte_1 Parte_1
prezzo di aggiudicazione dell'appalto non era congruo rispetto ai lavori appaltati;
che, in assenza di responsabilità del per la mancata esecuzione dell'appalto, non era dovuta Controparte_1 la somma di €.48.311,95 (pari al 10% previsto dall'art. 109 cod. appalti) poiché non si era configurato alcun recesso, né le somme richieste per le spese “sopportate dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto”; che, infine, priva di allegazione e di prova risultava la richiesta di risarcimento del danno curriculare.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, incidenter tantum, l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto dell'1.3.2021 sottoscritto fra il e la Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pec inviata in data 8.2.2022 non può Parte_1
essere qualificata come esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 Cod. Appalti;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte perché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Con le note di trattazione scritta depositate in data 6.9.2022, per l'udienza di prima comparizione e trattazione, la società attrice integrava le conclusioni già rassegnate nei seguenti termini: “ voglia l'on
Tribunale adito, in via gradata rispetto alla domanda principale avanzata in citazione e per il caso di accoglimento delle eccezioni avanzate dal in comparsa di risposta, accertare e/o dichiarare la CP_1
pagina 4 di 15 risoluzione del contratto ex art 1454 cc per inadempimento del comune, condannando lo stesso ai medesimi importi previsti nella domanda principale per le causali ivi indicate, sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.-
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande dirette ad accertare lo scioglimento del contratto di appalto concluso tra le parti in data 1.3.2021, per effetto del recesso esercitato dal e/o della CP_1
risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., nonché a conseguire il risarcimento dei danni, reclamato dalla sul presupposto dell'inadempimento dell'amministrazione appaltante, in relazione Parte_1
ai costi sopportati per l'esecuzione del contratto, al mancato utile sul medesimo contratto ed al danno curriculare.
Al fine di inquadrare giuridicamente le domande proposte dalla società attrice, occorre ripercorrere brevemente i termini della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti.
Costituisce dato incontestato, oltre a risultare dalla documentazione prodotta dalle parti, che, a seguito di regolare gara pubblica di appalto, con determina n. 431/135 del 9.10.2020, a firma del Responsabile
Settore Tecnico III Lavori Pubblici, il Comune di ha proceduto all'aggiudicazione Controparte_1 dei lavori di “Adeguamento Sismico della sede Municipale” in favore della per Parte_1
un importo, al netto del ribasso, di € 477.688,00, oggetto di finanziamento da parte della Regione
Calabria.
In data 1.3.2021 il e la società attrice hanno sottoscritto il contratto di appalto n.01 di CP_1
repertorio, registrato a Cosenza in data 1.3.2021 serie 1T N.3393 e, in pari data, con verbale di cantierabilità prot. n. 0001611, sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., si è dato atto che, pur permanendo tutte le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori e la conseguente realizzabilità del progetto, la presenza di linee elettriche e gas interferenti con l'edificio avrebbe reso necessario l'intervento del per gli opportuni spostamenti, sicchè solo in esito agli stessi, CP_1
sarebbe stato possibile effettuare la consegna definitiva dei lavori, “valutando di concerto con
l'Impresa l'avvio di lavorazioni non interferenti attraverso consegna parziale dei lavori.”
In data 2.8.2021, con nota prot.N.0005948, il R.U.P. ha comunicato al D.L. e, per conoscenza, all'Impresa, l'avvenuta erogazione, da parte della Regione Calabria, delle somme dovute a titolo di pagina 5 di 15 anticipazione e l'avvenuto spostamento delle linee elettriche interferenti da parte dell' CP_2 rappresentando la necessità di “attivarsi, di concerto con il per pianificare lo spostamento CP_1 degli uffici e dare celere avvio ai lavori” e con comunicazione prot. n. 0006045 del 5.8.2021, il D.L. ha comunicato all'Impresa la data per la consegna dei lavori, stabilita per il giorno 23.8.2021.
Con nota prot. N. 0006187 dell'11.8.2021, l'Impresa ha comunicato la propria indisponibilità, chiedendo di differire la consegna dei lavori al 15.10.2021 precisando che, senza un positivo riscontro, la stessa comunicazione si sarebbe dovuta intendere quale istanza di recesso ai sensi dell'art. 5 del
D.M. N.49/2018 per abnorme ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante.
Sono seguiti una serie di incontri tra D.L., e impresa appaltatrice al fine di cercare di risolvere CP_3
alcune problematiche relative all'esecuzione dei lavori che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
La con atto di diffida ad adempiere inviato a mezzo pec del 10.12.21, ha diffidato Parte_1
il a procedere alla consegna dei lavori nel termine di 15 giorni, preannunciando l'iscrizione di CP_1 riserva sul maggior costo del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori e quant'altro dovuto per il ritardo imputabile ad esclusiva responsabilità del e con espresso avvertimento che, in CP_1
mancanza, il contratto si sarebbe considerato risolto, per colpa del con ogni conseguente CP_1
diritto anche risarcitorio.
Con pec del 29.12.21, il Comune ha programmato una serie d'incontri al fine di giungere ad una definizione transattiva della vicenda ma, con la comunicazione a mezzo pec dell'8.2.22, ha reso noto che non avrebbe proceduto alla consegna dei lavori, non sussistendo le condizioni per l'inizio e la prosecuzione dei lavori.
Orbene, per effetto della diffida ad adempiere comunicata dalla società appaltatrice in data 10.12.2021
e del decorso del termine in essa previsto, in assenza della consegna dei lavori da parte del
[...]
, si è verificata la risoluzione di diritto del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1454 Controparte_1
c.c..
Al riguardo, si osserva che in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione "ope legis" del contratto, poiché la "ratio" della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. Civ., n. 3477 del 6.3.2012).
In ogni caso, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare pagina 6 di 15 sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod.civ., e, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 cod.civ., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (cfr. Cass. Civ., n. 5407 del 13.3.2006).
In forza della pec inviata dalla al Comune di in data Parte_1 Controparte_1
10.12.2021, recante l'intestazione “Atto di diffida ad adempiere”, la società appaltatrice ha diffidato l'ente appaltante “a procedere alla consegna dei lavori nel termine di 15 giorni da oggi, formulando sin da ora riserva espressa sul maggior costo del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori e quant'altro dovuto per il ritardo imputabile al comune, con avvertimento espresso che in mancanza il contratto si intenderà risolto per colpa del comune , con ogni conseguente diritto anche risarcitorio in favore dell'appaltatore”.
Alla suddetta diffida è seguita una trattativa informale fra le parti, al fine di individuare una soluzione concordata in merito ad alcune problematiche connesse all'aumento dei costi dei materiali e per definire tempistica e modalità di esecuzione delle lavorazioni, ma, non avendo la stessa sortito esito positivo, il di , con pec dell'8.2.2022, ha comunicato all'impresa CP_1 Controparte_1
appaltatrice che non avrebbe consegnato il cantiere, non sussistendo le condizioni per l'inizio e la prosecuzione dei lavori.
Consegue che, per un verso, l'intimazione contenuta nella diffida ad adempiere del 10.12.2021 e l'inutile scadenza del termine in essa contenuto senza l'avvenuta consegna dei lavori da parte del hanno determinato l'effetto automatico della risoluzione del contratto di appalto, ai sensi CP_1 dell'art. 1454 c.c., e che, per altro verso, la nota inviata a mezzo pec dell'8.2.2022 da parte del
[...]
non è qualificabile in termini di esercizio del diritto di recesso, essendo stata Controparte_1 diretta esclusivamente a comunicare l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori ed alla consegna del cantiere alla ditta appaltatrice.
Alla stregua di tali argomentazioni, non può dichiararsi lo scioglimento del contratto di appalto per effetto del recesso manifestato dal , dovendo esserne dichiarata Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere intimata dalla società appaltatrice, conformemente alla domanda proposta dalla società attrice, in via subordinata, nelle note di trattazione scritta depositate, in data 6.9.2022, per l'udienza di prima comparizione e trattazione.
La società attrice ha, quindi, formulato una domanda di pagamento della somma di €.10.832,16, “quali costi sopportati per l'esecuzione del contratto di appalto”, nonché della somma di €.48.311,95 “quale
pagina 7 di 15 mancato utile sul medesimo contratto”, invocando l'applicazione dell'art. 109 C.d.A. (di cui al D. Lgs.
n. 50/2016), nonché di un importo da liquidare equitativamente “quale danno curriculare ”.
In merito, va premesso che, come ribadito dalla Suprema Corte, “L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno” (cfr. Cass. Civ., n. 18515 del 20.8.2009)
Consegue che l'accertamento della risoluzione non comporta l'automatico accoglimento della domanda di risarcimento del danno, per la quale trovano applicazione gli ordinari criteri di allegazione e prova, spettando al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Nella fattispecie in esame, non appare invocabile, in favore della società attrice, l'indennizzo forfettario pari al decimo dei lavori non eseguiti, previsto dall'art. 109 C.d.A., trovando lo stesso applicazione nell'ipotesi di recesso esercitato dalla stazione appaltante e non anche qualora – come avvenuto nel caso in esame – il contratto si sia risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454
c.p.c..
Quanto alla domanda diretta a conseguire il ristoro dei costi sopportati per l'esecuzione del contratto di appalto da parte della società attrice, quantificati nell'importo di €.10.832,16, nonché a quelle dirette a conseguire il risarcimento del danno da mancato utile e del danno curriculare, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (cfr. Cass. Civ., n. 14598 del 9.11.2000).
D'altra parte, anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'"opus", un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui
è preordinato il rapporto obbligatorio. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore. Ne
pagina 8 di 15 consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore
(cfr. Cass. Civ., n. 10052 del 29.4.2006).
In particolare, in tema di appalto di opere pubbliche l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr. Cass. Civ., n. 8779 del 31.5.2012).
Nella fattispecie in esame, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento Sismico della sede
Municipale” in favore della per un importo, al netto del ribasso, di € 477.688,00, Parte_1
in forza di determina n. 431/135 del 9.10.2020, a firma del Responsabile Settore Tecnico III Lavori
Pubblici del Comune di , le parti hanno sottoscritto, in data 1.3.2021, il contratto di Controparte_1
appalto.
In pari data, tuttavia, è stato redatto il verbale di cantierabilità prot. n. 0001611, sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., con il quale si è dato atto che, pur permanendo tutte le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori e la conseguente realizzabilità del progetto, la presenza di linee elettriche e gas interferenti con l'edificio avrebbe reso necessario l'intervento del
Comune, per gli opportuni spostamenti, sicchè solo in esito agli stessi, sarebbe stato possibile effettuare la consegna definitiva dei lavori, “valutando di concerto con l'Impresa l'avvio di lavorazioni non interferenti attraverso consegna parziale dei lavori.”
Ciò posto, l'esistenza di tali condutture e la necessità di provvedere al relativo spostamento – circostanza emersa successivamente alla aggiudicazione della gara di appalto in favore della
- hanno comportato un inevitabile ritardo nella consegna del cantiere, rispetto ai Parte_1
tempi contrattualmente convenuti, né risulta che sia stato concordato tra Comune appaltante ed impresa appaltatrice l'avvio di lavorazioni parziali e non incompatibili con la presenza delle linee elettriche e del gas.
Inoltre, con la pec del 10.12.2021, contenente la diffida ad adempiere, la ha Parte_1 diffidato l'ente appaltante a procedere alla consegna dei lavori nel termine di 15 giorni, preannunciando l'apposizione di una riserva per ottenere la remunerazione dei maggiori costi del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori, ma non subordinando e/o condizionando l'avvio dei lavori ad una revisione dei prezzi contrattualmente convenuti.
pagina 9 di 15 Né, d'altra parte, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio consentono di ritenere che la mancata esecuzione dei lavori sia stata imputabile ad un rifiuto opposto dalla società appaltatrice in ragione della mancata modificazione dei prezzi di aggiudicazione.
A tale riguardo, l'ing. , Responsabile del , e l'ing. Persona_1 Controparte_1
, Direttore dei lavori, hanno fatto riferimento ad un incontro avvenuto in data 1.9.2021, Testimone_1
nel corso del quale il referente della (individuato nella persona di , Parte_1 Persona_2 figlio del legale rappresentante della società) ha rappresentato l'esistenza di problematiche di natura tecnica correlate alla difficoltà di eseguire i lavori oggetto di appalto in relazione al corrispettivo concordato, in quanto i prezzi di aggiudicazione erano troppo bassi.
Simili dichiarazioni, per un verso, non hanno trovato conferma nella deposizione contraria resa dallo stesso il quale ha riferito che, nel corso degli incontri svoltisi presso il Comune di Persona_2
, siano state esposte alcune problematiche relative al cantiere, tra cui la necessità di Controparte_1
spostare alcuni cavi, ma non anche eccezioni relative ai prezzi di aggiudicazione dell'appalto; per altro verso, confliggono con le risultanze documentali da cui risulta che la società appaltatrice, con la pec del
10.12.2021, abbia intimato al Comune di procedere alla consegna del cantiere al fine di dare avvio ai lavori, limitandosi a far salva l'iscrizione di una riserva, al fine di conseguire la remunerazione dei maggiori costi conseguenti al ritardo, ma senza imporre una immediata modificazione delle condizioni contrattuali anche rispetto ai prezzi di aggiudicazione concordati.
Consegue che sia il ritardo nell'avvio dei lavori – in ragione della necessità di attuare lavori di spostamento delle linee elettriche e del gas – sia la mancata esecuzione dell'appalto da parte della appaiono imputabili ad una valutazione e ad una condotta dell'amministrazione Parte_1
appaltante non rispettose dei necessari obblighi di cooperazione diretti a consentire la corretta e regolare esecuzione delle opere concesse in appalto alla società attrice.
Si tratta, evidentemente, di problematiche già esistenti sia nella fase di elaborazione del progetto dei lavori oggetto di appalto, sia al momento della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, sicchè sarebbe stato specifico onere della stazione appaltante attivarsi tempestivamente per la risoluzione delle stesse, al fine di evitare ritardi nella consegna dei lavori, con conseguente incidenza anche rispetto ai costi ed ai prezzi convenuti.
In questi termini, appare ravvisabile un inadempimento di grave importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da parte del , quale stazione appaltante, che, oltre a legittimare Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, giustifica la domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, al fine di conseguire il risarcimento del danno subito.
pagina 10 di 15 Passando alla quantificazione concreta dei danni, appare meritevole di accoglimento la domanda diretta a conseguire il ristoro del danno emergente, in relazione ai costi già sopportati per consentire l'esecuzione del contratto di appalto.
In particolare, risultano documentati dalla società attrice i seguenti esborsi: € 40,00 per la cauzione provvisoria, € 70,00 per il contributo ANAC, € 2.247,95 per diritti di segreteria, bolli e registrazione per la stipula del contratto, € 280,00 per la cauzione definiva € 597,00 per la polizza Car, € 7.565,21 per la redazione dell'offerta migliorativa, giusta incarico del 27.6.2019 all'ing. Parte_2
(cfr. doc. dal n. 11 al n. 16 allegati al fascicolo di parte attrice), per il complessivo importo di €
10.832,16.
Per quanto attiene al risarcimento del danno per il mancato utile percepito, è opportuno fare riferimento all'orientamento della recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 8327 del 27.9.2022) che, ribadendo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 12 maggio
2017, n. 2, in relazione ai presupposti per il riconoscimento del danno da mancata aggiudicazione, ha espresso i seguenti principi:
“a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell'an e del quantum del danno che assume di aver sofferto;
b) nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti;
c) spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale
pagina 11 di 15 dall'art. 2697, primo comma, c.c.;
d) la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull'ammontare del danno;
e) le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti;
f) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni;
per la configurazione di una presunzione giuridicamente rilevante non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla base della regola della «inferenza necessaria»), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola della «inferenza probabilistica»), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici;
g) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);
h) anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante;
i) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi
e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum”.
pagina 12 di 15 Ciò posto, in applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la società attrice, al fine di conseguire il risarcimento del mancato utile derivante dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire il contratto di appalto, in conseguenza della dichiarata risoluzione, avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria, quantomeno allegando elementi presuntivi dai quali desumere che la stessa non abbia potuto utilizzare e/o diversamente impiegare macchinari, mezzi e maestranze, in quanto tenuti a disposizione in vista dell'esecuzione dell'appalto in oggetto, nonché i parametri presuntivi di determinazione del danno. In assenza di qualsivoglia deduzione in merito, deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto al relativo onere probatorio, non potendosi demandare al giudicante la valutazione circa la sussistenza e la quantificazione il danno che assume patito, sicchè nulla può essere riconosciuto in relazione alla suddetta posta risarcitoria.
Va, altresì, disattesa la domanda risarcitoria in riferimento al c.d. danno curriculare, derivante dalla impossibilità di accrescere le competenze e le conseguenti qualificazioni, che la corretta esecuzione del contratto avrebbe consentito all'impresa, in difetto di allegazione e prova degli elementi concreti idonei a dimostrare il concreto pregiudizio subito.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha, di recente, precisato che “In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali” (cfr. Cass.
Civ., n. 2638 del 4.2.2025). In particolare, è stata richiamata anche la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento di tale voce di danno, si richiede in modo concreto e rigoroso la dimostrazione della sussistenza dello stesso (Cons Stato, sez. V, 10/1/2024, n. 343; Cons.
Stato, n. 343 del 2024; Cons. Stato, 19/5/2021, n. 3892; Cons. Stato, n. 5803 del 2019; n. 5283 del
2019). È necessario dimostrare che la mancata aggiudicazione dell'appalto o, comunque, l'intervenuta risoluzione dello stesso, abbiano precluso alla società l'acquisizione di ulteriori commesse. E ciò anche soltanto sotto il profilo della mancata acquisizione di un livello superiore della qualificazione SOA, quale conseguenza immediata e diretta della mancata aggiudicazione (Cons. Stato, n. 34 del 2024).
Pertanto, occorre la prova relativa alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione o della intervenuta risoluzione contrattuale (Cons. Stato, sez. V, 28/9/2023, n. 8568). La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno pagina 13 di 15 precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali (Cons. Stato., sez. III,
5/3/2020, n 1607).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame è sufficiente osservare che la società attrice si è limitata a formulare la domanda risarcitoria per il danno curriculare, senza allegare, in alcun modo, alcuna prova del pregiudizio sofferto in conseguenza della mancata esecuzione dell'appalto, sicchè
l'esistenza del danno non può essere esclusivamente per l'intervenuta risoluzione del contratto, non potendosi effettuare una liquidazione in assenza della dimostrazione dell'an del profilo creditorio, non sussistente in re ipsa.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, il deve Controparte_1
essere condannato al pagamento, in favore della della somma complessiva di € Parte_1
10.832,16, a titolo di risarcimento del danno emergente subito, in relazione agli esborsi sostenuti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto di appalto, per causa imputabile all'amministrazione appaltante.
Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso deve essere riconosciuto agli attori, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95
n.1712; Cass. S.U. 10.09.98 n.8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento.
In particolare, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (37798 del 27.12.2022).
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore corrispondente alla somma liquidata in sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del Parte_1
Comune di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la ed il Parte_1
Comune di in data 1.3.2021, ex art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad Controparte_1
adempiere intimata dalla società appaltatrice;
2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 10.832,16, a titolo di risarcimento del danno emergente subito dall'impresa appaltatrice per la mancata esecuzione del contratto di appalto, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma predetta via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del “costo della vita”;
3) condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.595,00, di cui € 518,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1467 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro n. 37, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Alfano che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attrice -
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza alla Galluppi n. 60 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Teresa M. Faillace, che lo rappresenta e difende in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 6.6.2022 e di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto – avente ad oggetto: accertamento recesso – domanda subordinata di risoluzione contratto appalto - risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo che venisse pronunciata la condanna di quest'ultimo al pagamento: Controparte_1
- della somma di €.10.832,16, “quali costi sopportati per l'esecuzione del contratto di appalto del
1.3.21”;
- della somma di €.48.311,95 “quale mancato utile sul medesimo contratto”;
pagina 1 di 15 - dell'importo “che verrà determinato dal Tribunale di sua giustizia quale danno curriculare ”.
A fondamento della domanda deduceva che
-con delibera di Giunta municipale 125 del 12.12.18, il Comune di approvava il Controparte_1
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento della sede municipale, per un importo complessivo di € 738.480,00;
-con determina n. 431 del 9.10.2020 del responsabile del settore tecnico comunale si procedeva all'aggiudicazione definitiva del relativo appalto in favore della per un importo al Parte_1 netto del ribasso di € 477.688,00;
-nella bozza inviata si riscontrava la presenza di una condizione che subordinava il pagamento del corrispettivo al ricevimento del finanziamento regionale, condizione mai inserita negli atti di gara e come tale del tutto inopponibile all'aggiudicatario, contestazione che veniva espressamente comunicata all'ente con pec dell'11.1.21;
-il dava positivo riscontro a tale rilievo con comunicazione del 19.2.21, con la quale si CP_1
trasmetteva il testo del contratto emendato, unitamente al testo del verbale di attestazione della permanenza delle condizioni che consentivano la realizzazione dell'opera, ex art 106 del dpr 207/2010, nel quale si indicava in modo espresso la presenza sull'area di cantiere di condutture elettriche e del gas, precisando che la consegna dei lavori sarebbe stata subordinata alla loro rimozione da parte del che assumeva espresso impegno a provvedervi in tempi rapidi;
CP_1
- in data 1.3.21 si procedeva, quindi, alla sottoscrizione del contratto d'appalto nel testo emendato ed alla firma del verbale di cantierabilità ex art 106 Dpr 207/2010;
- con nota del 2.8.21 il Comune comunicava l'intervenuto spostamento delle condutture, sollecitando l'impresa a concertare la consegna dei lavori, che avrebbe dovuto comportare lo sposamento degli uffici comunali, posti nell'edificio oggetto d'intervento;
- in mancanza di consegna dei lavori, l'impresa richiedeva, con pec dell'11.8.21, l'autorizzazione al recesso dal contratto, di fatto negata dall'ente con la richiesta del 17.11.21 di un ulteriore incontro per dare celere inizio ai lavori;
- seguiva una formale diffida, comunicata dall'impresa con pec del 10.12.21, nella quale si preannunciava l'iscrizione di riserva sul maggior costo del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori e quant'altro dovuto per il ritardo imputabile a esclusiva responsabilità del comune;
- tale diffida veniva riscontrata dal legale dell'ente con pec del 29.12.21, con la quale si intavolava una dialettica procedimentale, con una serie d'incontri da remoto nei quali si tentava di giungere ad una definizione transattiva della vicenda;
pagina 2 di 15 -tale tentativo non andava a buon fine ed il con la comunicazione a mezzo pec dell'8.2.22, CP_1
comunicava che non avrebbe proceduto alla consegna dei lavori, manifestando, di fatto un recesso dal contratto validamente sottoscritto;
-era pacifico che la mancata consegna dei lavori, obbligazione principale del committente, fosse dipesa da fatti imputabili alla sola responsabilità dell'amministrazione, costituiti in primo luogo dalla richiesta di condizioni contrattuali non previste nella fase dell'evidenza pubblica (il pagamento del corrispettivo legato al finanziamento regionale), in secondo luogo per la materiale indisponibilità dell'area di cantiere (occupata da condutture elettriche e del gas) e infine, per la volontà del di sottrarsi CP_1 unilateralmente alle conseguenze dell'aumento dei costi di approvvigionamento dei materiali derivanti dal ben noto fenomeno inflattivo derivanti dall'emergenza covid;
- era, quindi, ravvisabile una scelta consapevole dell'ente di non voler procedere alla consegna, attraverso la pec dell'8.2.22, esercitando un vero e proprio recesso da un contratto validamente sottoscritto, giustificandosi, in tal modo, la richiesta delle conseguenze indennitarie previste dall'art. 109 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di recesso, in base alla previsione di cui all'art. 109 del codice dei contratti di cui al testo unico 50/16, spettava all'impresa il ristoro di quanto sostenuto per la valida esecuzione del contratto e il decimo sui lavori non eseguiti, calcolato con il metodo previsto dal secondo comma di quello stesso articolo;
- l'indennizzo dovuto andava calcolato sull'intero corrispettivo negoziale, non essendosi operata la consegna, ed era pari ad € 48.311,95, valutato sui 4/5 dell'importo posto a base di gara stabilito nella delibera di Giunta 125/18 (4/5 di 738.480 = 590.784), depurato dal ribasso offerto del 18,224%
(18,224% di 590.784 = 107.664,47), per un importo complessivo pari ad 48.311,95;
- a tale importo andavano poi, aggiunte tutte le somme sopportate dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto, pari a complessive € 10.832,16, di cui € 40 per la cauzione provvisoria, € 70 per il contributo ANAC, € 2.247,95 per diritti di segreteria, bolli e registrazione per la stipula del contratto, €
280 per la cauzione definiva, € 597,00 per la polizza Car ed € 7.565, 21 per la redazione dell'offerta migliorativa, giusto incarico del 27.6.19 all'ing. , a cui andava aggiunto il Parte_2 risarcimento del danno curriculare derivante dall'impossibilità di accrescere le competenze e le conseguenti qualificazioni che la corretta esecuzione del contratto avrebbe consentito.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
attorea, chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 15 In particolare, eccepiva che il contratto di appalto doveva intendersi sciolto, non a seguito del recesso da parte del ma per effetto della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere CP_1
inviata dalla in data 10.12.2022; che a tale diffida era seguita una trattativa Parte_1
informale fra le parti, che non aveva dato esito positivo, sicchè il procuratore del Comune di
[...]
aveva inviato la pec dell'8.2.2022 nella quale si dava atto che il Comune non avrebbe dato CP_1
positivo riscontro alla diffida ad adempiere e non avrebbe quindi consegnato i lavori, come intimato nella suddetta diffida;
che, pertanto, l'invio della diffida ed il decorso del termine ivi indicato, senza positivo riscontro da parte del contraente diffidato, alla luce della chiara lettera dell'art. 1454 c.c., aveva prodotto l'effetto della risoluzione del contratto, verificatasi in modo automatico e alla quale controparte non poteva rinunciare;
che, in particolare, il non poteva Controparte_1
recedere dal contratto di appalto in quanto questo si era già risolto, in via automatica, per effetto, irrinunciabile, del decorso del termine indicato dalla nella diffida ad adempiere. Parte_1
Deduceva, quindi, che tutte le domande formulate dalla essendo legate all'asserito Parte_1
recesso del , dovevano essere rigettate e che dall'esame dei documenti Controparte_1
allegati emergeva che il ritardo nei tempi di consegna dei lavori non fossero imputabili al
[...]
, ma alla circostanza che la aveva più volte rappresentato che il Controparte_1 Parte_1
prezzo di aggiudicazione dell'appalto non era congruo rispetto ai lavori appaltati;
che, in assenza di responsabilità del per la mancata esecuzione dell'appalto, non era dovuta Controparte_1 la somma di €.48.311,95 (pari al 10% previsto dall'art. 109 cod. appalti) poiché non si era configurato alcun recesso, né le somme richieste per le spese “sopportate dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto”; che, infine, priva di allegazione e di prova risultava la richiesta di risarcimento del danno curriculare.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, incidenter tantum, l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto dell'1.3.2021 sottoscritto fra il e la Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pec inviata in data 8.2.2022 non può Parte_1
essere qualificata come esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 Cod. Appalti;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte perché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Con le note di trattazione scritta depositate in data 6.9.2022, per l'udienza di prima comparizione e trattazione, la società attrice integrava le conclusioni già rassegnate nei seguenti termini: “ voglia l'on
Tribunale adito, in via gradata rispetto alla domanda principale avanzata in citazione e per il caso di accoglimento delle eccezioni avanzate dal in comparsa di risposta, accertare e/o dichiarare la CP_1
pagina 4 di 15 risoluzione del contratto ex art 1454 cc per inadempimento del comune, condannando lo stesso ai medesimi importi previsti nella domanda principale per le causali ivi indicate, sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.-
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande dirette ad accertare lo scioglimento del contratto di appalto concluso tra le parti in data 1.3.2021, per effetto del recesso esercitato dal e/o della CP_1
risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., nonché a conseguire il risarcimento dei danni, reclamato dalla sul presupposto dell'inadempimento dell'amministrazione appaltante, in relazione Parte_1
ai costi sopportati per l'esecuzione del contratto, al mancato utile sul medesimo contratto ed al danno curriculare.
Al fine di inquadrare giuridicamente le domande proposte dalla società attrice, occorre ripercorrere brevemente i termini della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti.
Costituisce dato incontestato, oltre a risultare dalla documentazione prodotta dalle parti, che, a seguito di regolare gara pubblica di appalto, con determina n. 431/135 del 9.10.2020, a firma del Responsabile
Settore Tecnico III Lavori Pubblici, il Comune di ha proceduto all'aggiudicazione Controparte_1 dei lavori di “Adeguamento Sismico della sede Municipale” in favore della per Parte_1
un importo, al netto del ribasso, di € 477.688,00, oggetto di finanziamento da parte della Regione
Calabria.
In data 1.3.2021 il e la società attrice hanno sottoscritto il contratto di appalto n.01 di CP_1
repertorio, registrato a Cosenza in data 1.3.2021 serie 1T N.3393 e, in pari data, con verbale di cantierabilità prot. n. 0001611, sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., si è dato atto che, pur permanendo tutte le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori e la conseguente realizzabilità del progetto, la presenza di linee elettriche e gas interferenti con l'edificio avrebbe reso necessario l'intervento del per gli opportuni spostamenti, sicchè solo in esito agli stessi, CP_1
sarebbe stato possibile effettuare la consegna definitiva dei lavori, “valutando di concerto con
l'Impresa l'avvio di lavorazioni non interferenti attraverso consegna parziale dei lavori.”
In data 2.8.2021, con nota prot.N.0005948, il R.U.P. ha comunicato al D.L. e, per conoscenza, all'Impresa, l'avvenuta erogazione, da parte della Regione Calabria, delle somme dovute a titolo di pagina 5 di 15 anticipazione e l'avvenuto spostamento delle linee elettriche interferenti da parte dell' CP_2 rappresentando la necessità di “attivarsi, di concerto con il per pianificare lo spostamento CP_1 degli uffici e dare celere avvio ai lavori” e con comunicazione prot. n. 0006045 del 5.8.2021, il D.L. ha comunicato all'Impresa la data per la consegna dei lavori, stabilita per il giorno 23.8.2021.
Con nota prot. N. 0006187 dell'11.8.2021, l'Impresa ha comunicato la propria indisponibilità, chiedendo di differire la consegna dei lavori al 15.10.2021 precisando che, senza un positivo riscontro, la stessa comunicazione si sarebbe dovuta intendere quale istanza di recesso ai sensi dell'art. 5 del
D.M. N.49/2018 per abnorme ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante.
Sono seguiti una serie di incontri tra D.L., e impresa appaltatrice al fine di cercare di risolvere CP_3
alcune problematiche relative all'esecuzione dei lavori che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
La con atto di diffida ad adempiere inviato a mezzo pec del 10.12.21, ha diffidato Parte_1
il a procedere alla consegna dei lavori nel termine di 15 giorni, preannunciando l'iscrizione di CP_1 riserva sul maggior costo del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori e quant'altro dovuto per il ritardo imputabile ad esclusiva responsabilità del e con espresso avvertimento che, in CP_1
mancanza, il contratto si sarebbe considerato risolto, per colpa del con ogni conseguente CP_1
diritto anche risarcitorio.
Con pec del 29.12.21, il Comune ha programmato una serie d'incontri al fine di giungere ad una definizione transattiva della vicenda ma, con la comunicazione a mezzo pec dell'8.2.22, ha reso noto che non avrebbe proceduto alla consegna dei lavori, non sussistendo le condizioni per l'inizio e la prosecuzione dei lavori.
Orbene, per effetto della diffida ad adempiere comunicata dalla società appaltatrice in data 10.12.2021
e del decorso del termine in essa previsto, in assenza della consegna dei lavori da parte del
[...]
, si è verificata la risoluzione di diritto del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1454 Controparte_1
c.c..
Al riguardo, si osserva che in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione "ope legis" del contratto, poiché la "ratio" della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. Civ., n. 3477 del 6.3.2012).
In ogni caso, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare pagina 6 di 15 sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod.civ., e, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 cod.civ., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (cfr. Cass. Civ., n. 5407 del 13.3.2006).
In forza della pec inviata dalla al Comune di in data Parte_1 Controparte_1
10.12.2021, recante l'intestazione “Atto di diffida ad adempiere”, la società appaltatrice ha diffidato l'ente appaltante “a procedere alla consegna dei lavori nel termine di 15 giorni da oggi, formulando sin da ora riserva espressa sul maggior costo del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori e quant'altro dovuto per il ritardo imputabile al comune, con avvertimento espresso che in mancanza il contratto si intenderà risolto per colpa del comune , con ogni conseguente diritto anche risarcitorio in favore dell'appaltatore”.
Alla suddetta diffida è seguita una trattativa informale fra le parti, al fine di individuare una soluzione concordata in merito ad alcune problematiche connesse all'aumento dei costi dei materiali e per definire tempistica e modalità di esecuzione delle lavorazioni, ma, non avendo la stessa sortito esito positivo, il di , con pec dell'8.2.2022, ha comunicato all'impresa CP_1 Controparte_1
appaltatrice che non avrebbe consegnato il cantiere, non sussistendo le condizioni per l'inizio e la prosecuzione dei lavori.
Consegue che, per un verso, l'intimazione contenuta nella diffida ad adempiere del 10.12.2021 e l'inutile scadenza del termine in essa contenuto senza l'avvenuta consegna dei lavori da parte del hanno determinato l'effetto automatico della risoluzione del contratto di appalto, ai sensi CP_1 dell'art. 1454 c.c., e che, per altro verso, la nota inviata a mezzo pec dell'8.2.2022 da parte del
[...]
non è qualificabile in termini di esercizio del diritto di recesso, essendo stata Controparte_1 diretta esclusivamente a comunicare l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori ed alla consegna del cantiere alla ditta appaltatrice.
Alla stregua di tali argomentazioni, non può dichiararsi lo scioglimento del contratto di appalto per effetto del recesso manifestato dal , dovendo esserne dichiarata Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere intimata dalla società appaltatrice, conformemente alla domanda proposta dalla società attrice, in via subordinata, nelle note di trattazione scritta depositate, in data 6.9.2022, per l'udienza di prima comparizione e trattazione.
La società attrice ha, quindi, formulato una domanda di pagamento della somma di €.10.832,16, “quali costi sopportati per l'esecuzione del contratto di appalto”, nonché della somma di €.48.311,95 “quale
pagina 7 di 15 mancato utile sul medesimo contratto”, invocando l'applicazione dell'art. 109 C.d.A. (di cui al D. Lgs.
n. 50/2016), nonché di un importo da liquidare equitativamente “quale danno curriculare ”.
In merito, va premesso che, come ribadito dalla Suprema Corte, “L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno” (cfr. Cass. Civ., n. 18515 del 20.8.2009)
Consegue che l'accertamento della risoluzione non comporta l'automatico accoglimento della domanda di risarcimento del danno, per la quale trovano applicazione gli ordinari criteri di allegazione e prova, spettando al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Nella fattispecie in esame, non appare invocabile, in favore della società attrice, l'indennizzo forfettario pari al decimo dei lavori non eseguiti, previsto dall'art. 109 C.d.A., trovando lo stesso applicazione nell'ipotesi di recesso esercitato dalla stazione appaltante e non anche qualora – come avvenuto nel caso in esame – il contratto si sia risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454
c.p.c..
Quanto alla domanda diretta a conseguire il ristoro dei costi sopportati per l'esecuzione del contratto di appalto da parte della società attrice, quantificati nell'importo di €.10.832,16, nonché a quelle dirette a conseguire il risarcimento del danno da mancato utile e del danno curriculare, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (cfr. Cass. Civ., n. 14598 del 9.11.2000).
D'altra parte, anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'"opus", un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui
è preordinato il rapporto obbligatorio. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore. Ne
pagina 8 di 15 consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore
(cfr. Cass. Civ., n. 10052 del 29.4.2006).
In particolare, in tema di appalto di opere pubbliche l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr. Cass. Civ., n. 8779 del 31.5.2012).
Nella fattispecie in esame, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento Sismico della sede
Municipale” in favore della per un importo, al netto del ribasso, di € 477.688,00, Parte_1
in forza di determina n. 431/135 del 9.10.2020, a firma del Responsabile Settore Tecnico III Lavori
Pubblici del Comune di , le parti hanno sottoscritto, in data 1.3.2021, il contratto di Controparte_1
appalto.
In pari data, tuttavia, è stato redatto il verbale di cantierabilità prot. n. 0001611, sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., con il quale si è dato atto che, pur permanendo tutte le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori e la conseguente realizzabilità del progetto, la presenza di linee elettriche e gas interferenti con l'edificio avrebbe reso necessario l'intervento del
Comune, per gli opportuni spostamenti, sicchè solo in esito agli stessi, sarebbe stato possibile effettuare la consegna definitiva dei lavori, “valutando di concerto con l'Impresa l'avvio di lavorazioni non interferenti attraverso consegna parziale dei lavori.”
Ciò posto, l'esistenza di tali condutture e la necessità di provvedere al relativo spostamento – circostanza emersa successivamente alla aggiudicazione della gara di appalto in favore della
- hanno comportato un inevitabile ritardo nella consegna del cantiere, rispetto ai Parte_1
tempi contrattualmente convenuti, né risulta che sia stato concordato tra Comune appaltante ed impresa appaltatrice l'avvio di lavorazioni parziali e non incompatibili con la presenza delle linee elettriche e del gas.
Inoltre, con la pec del 10.12.2021, contenente la diffida ad adempiere, la ha Parte_1 diffidato l'ente appaltante a procedere alla consegna dei lavori nel termine di 15 giorni, preannunciando l'apposizione di una riserva per ottenere la remunerazione dei maggiori costi del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori, ma non subordinando e/o condizionando l'avvio dei lavori ad una revisione dei prezzi contrattualmente convenuti.
pagina 9 di 15 Né, d'altra parte, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio consentono di ritenere che la mancata esecuzione dei lavori sia stata imputabile ad un rifiuto opposto dalla società appaltatrice in ragione della mancata modificazione dei prezzi di aggiudicazione.
A tale riguardo, l'ing. , Responsabile del , e l'ing. Persona_1 Controparte_1
, Direttore dei lavori, hanno fatto riferimento ad un incontro avvenuto in data 1.9.2021, Testimone_1
nel corso del quale il referente della (individuato nella persona di , Parte_1 Persona_2 figlio del legale rappresentante della società) ha rappresentato l'esistenza di problematiche di natura tecnica correlate alla difficoltà di eseguire i lavori oggetto di appalto in relazione al corrispettivo concordato, in quanto i prezzi di aggiudicazione erano troppo bassi.
Simili dichiarazioni, per un verso, non hanno trovato conferma nella deposizione contraria resa dallo stesso il quale ha riferito che, nel corso degli incontri svoltisi presso il Comune di Persona_2
, siano state esposte alcune problematiche relative al cantiere, tra cui la necessità di Controparte_1
spostare alcuni cavi, ma non anche eccezioni relative ai prezzi di aggiudicazione dell'appalto; per altro verso, confliggono con le risultanze documentali da cui risulta che la società appaltatrice, con la pec del
10.12.2021, abbia intimato al Comune di procedere alla consegna del cantiere al fine di dare avvio ai lavori, limitandosi a far salva l'iscrizione di una riserva, al fine di conseguire la remunerazione dei maggiori costi conseguenti al ritardo, ma senza imporre una immediata modificazione delle condizioni contrattuali anche rispetto ai prezzi di aggiudicazione concordati.
Consegue che sia il ritardo nell'avvio dei lavori – in ragione della necessità di attuare lavori di spostamento delle linee elettriche e del gas – sia la mancata esecuzione dell'appalto da parte della appaiono imputabili ad una valutazione e ad una condotta dell'amministrazione Parte_1
appaltante non rispettose dei necessari obblighi di cooperazione diretti a consentire la corretta e regolare esecuzione delle opere concesse in appalto alla società attrice.
Si tratta, evidentemente, di problematiche già esistenti sia nella fase di elaborazione del progetto dei lavori oggetto di appalto, sia al momento della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, sicchè sarebbe stato specifico onere della stazione appaltante attivarsi tempestivamente per la risoluzione delle stesse, al fine di evitare ritardi nella consegna dei lavori, con conseguente incidenza anche rispetto ai costi ed ai prezzi convenuti.
In questi termini, appare ravvisabile un inadempimento di grave importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da parte del , quale stazione appaltante, che, oltre a legittimare Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, giustifica la domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, al fine di conseguire il risarcimento del danno subito.
pagina 10 di 15 Passando alla quantificazione concreta dei danni, appare meritevole di accoglimento la domanda diretta a conseguire il ristoro del danno emergente, in relazione ai costi già sopportati per consentire l'esecuzione del contratto di appalto.
In particolare, risultano documentati dalla società attrice i seguenti esborsi: € 40,00 per la cauzione provvisoria, € 70,00 per il contributo ANAC, € 2.247,95 per diritti di segreteria, bolli e registrazione per la stipula del contratto, € 280,00 per la cauzione definiva € 597,00 per la polizza Car, € 7.565,21 per la redazione dell'offerta migliorativa, giusta incarico del 27.6.2019 all'ing. Parte_2
(cfr. doc. dal n. 11 al n. 16 allegati al fascicolo di parte attrice), per il complessivo importo di €
10.832,16.
Per quanto attiene al risarcimento del danno per il mancato utile percepito, è opportuno fare riferimento all'orientamento della recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 8327 del 27.9.2022) che, ribadendo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 12 maggio
2017, n. 2, in relazione ai presupposti per il riconoscimento del danno da mancata aggiudicazione, ha espresso i seguenti principi:
“a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell'an e del quantum del danno che assume di aver sofferto;
b) nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti;
c) spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale
pagina 11 di 15 dall'art. 2697, primo comma, c.c.;
d) la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull'ammontare del danno;
e) le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti;
f) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni;
per la configurazione di una presunzione giuridicamente rilevante non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla base della regola della «inferenza necessaria»), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola della «inferenza probabilistica»), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici;
g) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);
h) anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante;
i) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi
e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum”.
pagina 12 di 15 Ciò posto, in applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la società attrice, al fine di conseguire il risarcimento del mancato utile derivante dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire il contratto di appalto, in conseguenza della dichiarata risoluzione, avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria, quantomeno allegando elementi presuntivi dai quali desumere che la stessa non abbia potuto utilizzare e/o diversamente impiegare macchinari, mezzi e maestranze, in quanto tenuti a disposizione in vista dell'esecuzione dell'appalto in oggetto, nonché i parametri presuntivi di determinazione del danno. In assenza di qualsivoglia deduzione in merito, deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto al relativo onere probatorio, non potendosi demandare al giudicante la valutazione circa la sussistenza e la quantificazione il danno che assume patito, sicchè nulla può essere riconosciuto in relazione alla suddetta posta risarcitoria.
Va, altresì, disattesa la domanda risarcitoria in riferimento al c.d. danno curriculare, derivante dalla impossibilità di accrescere le competenze e le conseguenti qualificazioni, che la corretta esecuzione del contratto avrebbe consentito all'impresa, in difetto di allegazione e prova degli elementi concreti idonei a dimostrare il concreto pregiudizio subito.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha, di recente, precisato che “In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali” (cfr. Cass.
Civ., n. 2638 del 4.2.2025). In particolare, è stata richiamata anche la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento di tale voce di danno, si richiede in modo concreto e rigoroso la dimostrazione della sussistenza dello stesso (Cons Stato, sez. V, 10/1/2024, n. 343; Cons.
Stato, n. 343 del 2024; Cons. Stato, 19/5/2021, n. 3892; Cons. Stato, n. 5803 del 2019; n. 5283 del
2019). È necessario dimostrare che la mancata aggiudicazione dell'appalto o, comunque, l'intervenuta risoluzione dello stesso, abbiano precluso alla società l'acquisizione di ulteriori commesse. E ciò anche soltanto sotto il profilo della mancata acquisizione di un livello superiore della qualificazione SOA, quale conseguenza immediata e diretta della mancata aggiudicazione (Cons. Stato, n. 34 del 2024).
Pertanto, occorre la prova relativa alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione o della intervenuta risoluzione contrattuale (Cons. Stato, sez. V, 28/9/2023, n. 8568). La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno pagina 13 di 15 precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali (Cons. Stato., sez. III,
5/3/2020, n 1607).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame è sufficiente osservare che la società attrice si è limitata a formulare la domanda risarcitoria per il danno curriculare, senza allegare, in alcun modo, alcuna prova del pregiudizio sofferto in conseguenza della mancata esecuzione dell'appalto, sicchè
l'esistenza del danno non può essere esclusivamente per l'intervenuta risoluzione del contratto, non potendosi effettuare una liquidazione in assenza della dimostrazione dell'an del profilo creditorio, non sussistente in re ipsa.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, il deve Controparte_1
essere condannato al pagamento, in favore della della somma complessiva di € Parte_1
10.832,16, a titolo di risarcimento del danno emergente subito, in relazione agli esborsi sostenuti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto di appalto, per causa imputabile all'amministrazione appaltante.
Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso deve essere riconosciuto agli attori, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95
n.1712; Cass. S.U. 10.09.98 n.8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento.
In particolare, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (37798 del 27.12.2022).
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore corrispondente alla somma liquidata in sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del Parte_1
Comune di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la ed il Parte_1
Comune di in data 1.3.2021, ex art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad Controparte_1
adempiere intimata dalla società appaltatrice;
2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 10.832,16, a titolo di risarcimento del danno emergente subito dall'impresa appaltatrice per la mancata esecuzione del contratto di appalto, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma predetta via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del “costo della vita”;
3) condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.595,00, di cui € 518,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 15 di 15