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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel.
All'udienza dell'11/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente Tra
e , con avvocati CARLUCCIO ALBERTO e DI Parte_1 Parte_2 GIROLAMO ELISABETTA, come da procura in atti;
appellante e con l'avv. FERRARO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come Controparte_1 da procura in atti;
appellata ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 11714/2024 del 19/11/2024 Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi al Tribunale di RO in funzione di giudice del lavoro depositati ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c. e difese dai medesimi avvocati Carluccio e Di Parte_1 Parte_2 Girolamo, convenivano in giudizio la contestando il trasferimento disposto Controparte_1 unilateralmente dal datore di lavoro presso altra sede lavorativa (la sede RAI di RO) e il successivo licenziamento per giusta causa per assenza dal posto di lavoro, ritenendoli atti ritorsivi e discriminatori (per genere e convinzioni personali) e chiedendo al giudice la reintegra, il risarcimento, le differenze retributive e, in subordine, l'indennità di preavviso. In particolare, con atti sovrapponibili, le lavoratrici richiedevano:
“accertare e dichiarare che il licenziamento subìto è nullo/illegittimo/inefficace e, conseguentemente, disporre, ex art. 2, comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso la società appalto Ferrovia RO DO Controparte_1
o subordinatamente nel diverso luogo di lavoro ritenuto di giustizia, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, pari ad Euro 1.281,66, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque
1 mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, annullare il licenziamento impugnato con conseguente condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015 (appalto RO – DO o subordinatamente nel diverso luogo di lavoro ritenuto di giustizia) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, pari ad euro 1.281,66, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia dal Giudice adito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo;
3. in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria anche ex art. 7 d.lgs. 23/2015 per un'anzianità nell'appalto pari a 26 anni e 4 mesi nella misura di 52,33 mensilità con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.281,66 o nella misura che il Giudice adito riterrà equa e/o di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
4. in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria anche ex art. 7 d.lgs. 23/2015 per un'anzianità nell'appalto pari a 26 anni e 4 mesi, e quindi nella misura di 52,33 mensilità con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.281,66 o nella misura che il Giudice adito riterrà equa e/o di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
5. in via coordinata:
5.1. accertare e dichiarare la discriminatorietà della condotta datoriale in relazione alla condizione di genere della ricorrente e, per l'effetto, adottare i provvedimenti atti a rimuoverla e comunque condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa avendo a parametro due retribuzioni mensili moltiplicate per gli anni ed i mesi di servizio in appalto decorrenti dal 1.6.1997 sino alla data del licenziamento (26 anni e 4 mesi) e, dunque, per un totale di euro 67.069,23; 5.2. accertare e dichiarare la discriminatorietà della condotta datoriale in relazione alla convinzione personale di non aderire alla modifica dell'orario di lavoro part time e, per l'effetto adottare i provvedimenti atti a rimuoverla e comunque, condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa avendo a parametro due retribuzioni mensili moltiplicate per gli anni ed i mesi di servizio in appalto decorrenti dal 1.6.1997 sino alla data del licenziamento (26 anni e 4 mesi) e, dunque, per un totale di euro 67.069,23;
6. in via ulteriormente coordinata:
6.1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla percezione delle retribuzioni dalla data dell'illegittima sospensione dal servizio sino alla data del licenziamento, o alla diversa data ritenuta di giustizia, nell'importo di euro 3.380,21 (retribuzione ordinaria, 13a e 14a mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia e pronunciare statuizione di condanna nei confronti di
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Controparte_2
6.2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla percezione delle maggiorazioni per lavoro domenicale nella misura di complessivi euro 232,39 e indennità per ferie non godute per euro 274,66, o nelle diverse misure ritenute di giustizia, e pronunciare sentenza di condanna nei confronti della resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. IN VIA SUBORDINATA al mancato accoglimento delle domande nn. 1 e 2, condannare la resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per l'importo di euro 549,25, e delle differenze sul t.f.r. per euro 328,63, o nelle diverse misure ritenute di giustizia, e pronunciare sentenza di condanna nei confronti della resistente, con interessi e rivalutazione monetaria;
8. Con vittoria di spese, competenze, onorari e contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
2 In particolare, affermava di aver lavorato dal 1997 al 2023 quale addetta alle Parte_1 pulizie nelle stazioni della linea ferroviaria regionale RO – DO, alle dipendenze delle varie società succedutesi negli appalti;
che, da ultimo, a decorrere dal 1°luglio 2022 la gestione della tratta ferroviaria RO – DO è stata affidata ad con socio unico Regione Lazio, CP_3 subentrata ad che con determinazione del 7/12/2022 il servizio di pulizia CP_4 CP_3 delle stazioni veniva affidato a che in applicazione del CCNL Controparte_1 CP_5 tutti i lavoratori addetti all'appalto, compresa la ricorrente, sono transitati alle dipendenze della stessa che in particolare la ricorrente è stata assunta a decorrere dal Controparte_1 1.02.2023, con contratto part-time di 25 ore settimanali, sede di lavoro presso le “Stazioni Astral RO – DO”, inquadramento nel secondo livello del CCNL Pulizia Multiservizi e turno di lavoro articolato su 5 giorni settimanali con due giorni di riposo a scalare, dalle ore 06,00 alle ore 12,00; che la ricorrente è stata pertanto inserita nelle turnazioni con altri n. 43 operai addetti alle pulizie delle stazioni;
che in data 19.05.2023 riceveva comunicazione sulla chat aziendale da parte del capo operaio , con cui il personale veniva informato della necessità di effettuare i lavaggi Persona_1 in orario notturno e veniva richiesta la relativa disponibilità; che analoga comunicazione veniva effettuata dallo stesso capo operaio il 23.05.2023, il 25.05.2023 ed il 4.06.2023; che la ricorrente unitamente ad altra collega aveva più volte manifestato l'indisponibilità a lavorare nel turno notturno, subendo richiami dal capo operaio;
che in data 08.06.2023 la ricorrente scriveva alla direzione del personale per spiegare che non poteva accettare la variazione di orario di lavoro per ragioni logistiche e di cura familiare;
che con lettera consegnata a mani datata 8.06.2023 ma consegnata il 12 giugno, veniva disposto il suo trasferimento presso la sede Rai di Viale Mazzini a decorrere dal 19.06.2023; che con nota del 20.06.2023 la ricorrente contestava il trasferimento in quanto a suo dire ritorsivo ed illegittimo;
che il 28.06.2023 la ricorrente si presentava presso la stazione Piramide per prendere servizio, ma veniva allontanata dai referenti aziendali;
che con lettera del 10.07.2023 la comunicava al procuratore delle lavoratrici che il Controparte_1 trasferimento disposto doveva considerarsi disposizione di mobilità aziendale ex art. 28 del CCNL;
che con nota di riscontro del 12.07.2023 il procuratore della ricorrente ribadiva l'illegittimità del cambiamento di sede ed il contenuto delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere nella nuova sede, non avendo ricevuto formazione per la pulizia all'interno di uffici;
che il 17.07.2023 la ricorrente riceveva missiva con cui veniva formalmente disposta la sua mobilità presso la sede RAI;
che la ricorrente contestava tale disposizione con nota del 26.07.2023; che con lettera datata 02.08.2023, ricevuta il 17.8.2023, l'azienda contestava alla ricorrente l'assenza ingiustificata a decorrere dal 24 luglio 2023 e l'inottemperanza alla disposizione di mobilità presso la Rai;
che con lettera del 22.08.2023 la ricorrente ribadiva l'illegittimità e la ritorsività del trasferimento;
che con pec del 06.09.2023 la datrice di lavoro contestava alla ricorrente l'inottemperanza all'ordine di servizio dell'8.06.2023 e l'assenza ingiustificata a decorrere dal 03.08.2023, specificando le ragioni che avevano determinato il trasferimento. Con lettera datata 02.08.2023 (all. 19 memoria pervenuta al Controparte_1 domicilio della lavoratrice, in sua assenza, solo in data 17.08.2023 (data dell'avviso di deposito all'ufficio postale) e ritirata in data 22.08.2023 (all. 20), l'azienda contestava quanto segue: "Risulta assente dal lavoro dal giorno 24 luglio senza avere fatto pervenire alcuna comunicazione." Tanto, e inoltre, tanto ha, di fatto, disatteso una precisa disposizione di servizio con la quale si disponeva, nell'ambito di una mobilità aziendale adottata ai sensi dell'ex art. 28 dello stesso CCNL - la cui legittimità peraltro è stata oggetto di confronto sindacale presso l'Ispettorato del Lavoro di RO il giorno 12 luglio scorso - di prendere servizio il giorno 24 luglio 2023, nella stessa fascia oraria da lei generalmente osservata, presso il nostro cantiere sito nel centro Rai - Viale Mazzini - Comune di RO Capitale, divenuta sua nuova postazione di servizio, ancorché non definitiva". Tale sua mancanza configura una grave inadempienza contrattuale contemplata, inequivocabilmente, dal punto e) dell'art. 48 del medesimo CCNL”. Con lettera datata 22.08.2023 (all.21) la rispondeva alla contestazione disciplinare, Pt_1 ribadendo che il trasferimento era illegittimo e ritorsivo ed offrendo le proprie prestazioni di lavoro.
3 Con pec del 06.09.2023 (all. 22) la datrice di lavoro contestava alla Sig.ra quanto Pt_1 segue: “(…) , dall'attuale sede di RO DO (appalto , presso l'unità produttiva sita in CP_3 RO al Viale Mazzini (appalto RAI). A seguito dell'intervento di un Suo difensore di fiducia, abbiamo ritenuto di sospendere la procedura per consentire un franco confronto che diradasse ogni possibile malinteso. Tuttavia, in replica alle osservazioni mosse dal Suo difensore, abbiamo precisato che si trattava di un trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, suscettibile di rientrare nella fattispecie della mobilità aziendale, ampiamente consentita per ragioni aziendali e, al contempo, abbiamo tuttavia precisato che il trasferimento nei termini indicati doveva avvenire con la necessaria sollecitudine, attese le ragioni improcastinabili rappresentate. Ciò nonostante, LL ha continuato ad astenersi dal prendere servizio, al punto da costringerci a formulare una specifica contestazione disciplinare, con nota del 2 agosto 2023, che abbiamo consapevolmente lasciato decadere per consentirle di ricostituire un sereno rapporto di collaborazione. Tenuto conto che LL persiste nella grave insubordinazione, unitamente ad una assenza ingiustificata che si protrae ininterrottamente quanto meno dal 3 agosto 2023 – e per quanto più rileva sempre di durata superiore a quattro giorni consecutivi – dobbiamo nuovamente contestarLe le sue gravi responsabilità disciplinari, invitandoLa a prendere immediatamente servizio e riservandoci in ogni caso degli adeguati provvedimenti disciplinari. A scopo meramente cautelativo, riteniamo di doverLe ancora una volta ribadire che lo spostamento dalla sede originaria alla unità produttiva della Rai, nell'ambito dello stesso Comune, è stata determinata da impellenti esigenze aziendali, tenuto conto dell'eccedenza di manodopera registrata nel primo appalto, anche in ragione delle peculiari modalità organizzative ivi adottate, e della carenza di manodopera nell'unità di destinazione, specie in alcune fasce orarie, con conseguente necessità di un massiccio ricorso al lavoro straordinario, che, come noto, determina un notevole incremento del costo del lavoro. Come già più volte rappresentatoLe, si intende che presso la nuova postazione di lavoro verrà applicato lo stesso trattamento economico e normativo già in essere e verrà rispettata la stessa distribuzione del suo orario di lavoro”. Con lettera dell'11.09.2023 (all. 23 memoria la rilevava Controparte_1 Pt_1 l'inammissibilità della contestazione per avere l'azienda lasciato decadere la precedente contestazione, di identico tenore, e ribadiva l'illegittimità e ritorsività del trasferimento, rappresentando ancora una volta la propria disponibilità a riprendere immediato servizio presso l'appalto della Ferrovia RO – DO. Con lettera recapitata il 20.09.2023 (all. 24 memoria la società Controparte_1 datrice di lavoro comminava il licenziamento disciplinare dichiarando di non accogliere le giustificazioni precedentemente fornite e segnalando quanto segue: “Inoltre, dobbiamo costatare che LL non ha in alcun modo apprezzato i ripetuti tentativi dell' di indurla bonariamente Pt_3 a riprendere servizio, anche in considerazione della interlocuzione intercorsa con un avvocato da Lei designato, preferendo perseverare in un comportamento palesemente illegittimo. In ragione di quanto precedentemente contestato, nel ribadire la sussistenza di ragioni oggettive che hanno determinato il Suo trasferimento dopo un'attenta ponderazione delle esigenze aziendali, verificata altresì la reiterata insubordinazione e la violazione di regole fondamentali derivanti dal contratto di lavoro, che configurano un grave e perdurante inadempimento contrattuale, ci vediamo costretti a disporre il Suo licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 e.e. e della vigente disciplina di settore, con efficacia immediata all'atto del ricevimento della presente comunicazione”. Con lettera in data 29.09.2023 il licenziamento veniva impugnato. Con riferimento al rapporto di lavoro dell'altra lavoratrice, la stessa Parte_2 allegava in atti di avere lavorato dal 1996 al 2023 come addetta alle pulizie negli appalti, di volta in volta rinnovati a molteplici società, per il pulimento delle stazioni della linea ferroviaria regionale c.d. RO – DO;
in particolare aveva sottoscritto con con efficacia a decorrere CP_1 dal 1°.02.2023, un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time a 25 ore settimanali nella qualifica di operaia con mansioni di addetta ai servizi di pulizia, senza lavoro notturno.
4 Nel maggio 2023 l'azienda introduceva turni notturni (19:00–01:00) per le pulizie delle stazioni e come la collega anche la rifiutava la nuova articolazione dell'orario Pt_1 Pt_2 lavorativo per motivi familiari e contrattuali. In data 20.6.2023 indirizzava una missiva alla datrice di lavoro, nonché ad ed alla Regione Lazio, con la quale ribadiva che la richiesta di CP_3 assegnazione forzata a lavoro notturno non era compatibile con le previsioni delle rispettive lettere di assunzione, e che il disposto trasferimento si palesava come ritorsivo e comunque illegittimo rispetto all'opposizione mostrata dalle lavoratrici all'adibizione a lavoro notturno. In particolare la allegava di avere obblighi di assistenza familiare nei confronti del Pt_2 coniuge separato malato e del figlio in età adulta, e lamentava la distanza maggiore dalla propria abitazione alla nuova sede di lavoro. A seguito di tale rifiuto, veniva previsto il trasferimento presso la sede RAI di Viale Mazzini;
la lavoratrice allegava di avere subito un infortunio sul lavoro (frattura malleolare) nel marzo del 2023 e lamentava che al rientro dall'infortunio non veniva sottoposta alla visita medica prevista, e di avere subito un aggravamento delle condizioni lavorative;
solo in epoca successiva veniva dichiarata idonea con limitazioni. Allegava certificati medici e familiari. A seguito del rifiuto anche a presentarsi nella nuova sede, veniva licenziata per giusta causa il 22 settembre 2023, dopo aver rifiutato il trasferimento e aver reiterato la disponibilità a lavorare nella sede originaria. Chiedeva al giudice di primo grado, analogamente alla collega la dichiarazione di Pt_1 illegittimità del trasferimento, per violazione dell'art. 2103 c.c., 28 CCNL e per violazione del contratto, stipulato con orario part-time, nonché per la pratica di discriminazione di genere (trasferimento di sole lavoratrici donne), discriminazione per convinzioni personali (essendosi la stessa rifiutata di espletare lavoro notturno), nonché per la ritorsione rappresentata dal trasferimento a seguito del rifiuto di prestare lavoro notturno. Si costituiva la società datrice di lavoro con memoria del Controparte_1 23.05.2024, opponendo la legittimità del trasferimento come forma di mobilità aziendale e del successivo licenziamento delle lavoratrici, motivato dalla grave insubordinazione e dall'assenza ingiustificata, negando ogni intento discriminatorio o ritorsivo nella condotta adottata. Con sentenza del 19.11.2024 il giudice di primo grado, all'esito del procedimento, rigettava i proposti ricorsi. Fermo restando che le lavoratrici non avevano contestato l'assenza dal posto di lavoro presso la sede RAI, sostenendo che il trasferimento fosse discriminatorio (per genere e convinzioni personali) e ritorsivo (per il rifiuto del lavoro notturno), il giudice ha ritenuto la legittimità del trasferimento, in quanto sussistenti le esigenze organizzative, con particolare riferimento alla richiesta di (committenza) del 15.05.2023 per lavaggi notturni nelle CP_3 stazioni, alla necessità di turnazione notturna ogni 8 settimane e alla contemporanea riduzione del personale presso l'appalto RAI, che necessitava di integrazione di lavoratori. Peraltro, correttamente la società aveva effettuato la comunicazione alle OO.SS. che non aveva prodotto opposizioni di sorta. Tanto premesso, il giudice ha quindi ritenuto che il rifiuto della prestazione non fosse giustificato, in quanto privo di prove concrete relative alle esigenze familiari. Inoltre, trovandosi la sede RAI nello stesso Comune, e non essendo variato l'orario di lavoro, l'azione della azienda datrice di lavoro andava considerata conforme a buona fede, considerando che la CP_1
aveva comunque sospeso la prima contestazione e ricercato il dialogo, prima di attivare la
[...] procedura di recesso. Il giudice ha dunque ritenuto corretto il licenziamento per giusta causa, fondato su assenza ingiustificata prolungata, e non ritorsivo, in quanto non unico motivo del recesso;
non discriminatorio, per mancanza di prova dell'intento illecito esclusivo, concludendo con il respingere la domanda delle lavoratrici e la condanna al pagamento delle spese processuali (complessivi € 5.358,00 oltre spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CAP come per legge). Avverso tale pronuncia proponevano appello davanti a questa Corte e Parte_1
per i seguenti motivi: Parte_2
5 1) erroneo convincimento del giudicante nel ritenere che l'assenza dal posto di lavoro non sia stata contestata;
violazione dell'art. 3, co.2, D. Lgs. 23/2015 e dell'art. 115 c.p.c.;
2) violazione di legge in relazione all'esame della domanda di accertamento della condotta discriminatoria di genere: il Tribunale ritiene aprioristicamente che l'accertamento della legittimità del trasferimento impedisca di per sé di valutare il carattere discriminatorio, oltre che ritorsivo della condotta datoriale;
3) violazione della proporzione di genere, in materia di trasferimento di prestatori e prestatrici adibiti a mansioni fungibili;
4) illiceità della condotta datoriale nel disporre il trasferimento delle lavoratrici presso altra sede diversa da quella prevista dal contratto di assunzione;
5) mancata disamina delle richieste istruttorie;
6) violazione dell'art. 2087 c.c.;
7) illegittimità del licenziamento derivante da rifiuto del lavoratore ad assoggettarsi “forzosamente” a un diverso orario di lavoro (turno notturno) non contrattualmente pattuito;
8) insussistenza delle ragioni tecnico produttive tese a giustificare la scelta datoriale del trasferimento delle lavoratrici;
9) insussistenza delle ragioni del trasferimento ex art. 2103 c.c.;
10) nullità del licenziamento, per violazione degli artt. 1324,1344,1418 c.c.;
11) violazione della corretta esecuzione dell'appalto;
12) sproporzione della sanzione;
violazione degli artt. 48 e 57 CCNL che, in caso di assenze ingiustificate per oltre 4 giorni, dispone il licenziamento con preavviso;
13) domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per discriminazione di genere e per convinzioni personali;
14) mancata ammissione di mezzi istruttori;
15) qualificazione del trasferimento;
16) violazione dell'art. 92 c.p.c. refusione elle spese di lite. In data 14.05.2025 si costituiva in giudizio la quale contestava, in Controparte_1 fatto e in diritto, le avverse deduzioni per i seguenti motivi:
1) sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento: violazione dell'ordine di servizio;
2) insussistenza del motivo ritorsivo discriminante;
3) assenza di specificazione del carattere discriminatorio del licenziamento;
4) osservanza dell'art. 2087 c.c.: introduzione di un turno parzialmente notturno;
5) legittimità della procedura di licenziamento, dovuto a grave inadempimento;
6) assenza di configurazione di frode alla legge;
7) legittimità della variazione oraria ai sensi dell'art. 2103 c.c.;
8) inammissibilità delle rivendicazioni a carattere prettamente economico.
§§§
Tanto premesso in punto di fatto, gli appelli proposti vanno respinti e la sentenza di primo grado, immune da vizi logici ed errori motivazionali, deve essere in toto confermata, per le motivazioni che di seguito si espongono puntualmente, raggruppando per coerenza sistematica i diversi motivi di appello.
1. Va rigettato il primo motivo di appello (violazione dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 e art. 115 c.p.c.); il giudice di primo grado non ha errato nella valutazione del fatto posto alla base del licenziamento;
non si tratta, come sostiene parte ricorrente, di valutare o meno l'assenza come fatto rilevante, ma di considerare se tale assenza (rectius la mancata presentazione delle lavoratrici sul posto di lavoro assegnato) integri o meno (rectius sia sussumibile sotto l'ombrello della) insubordinazione rilevante ai fini della rottura del rapporto di fiducia. Ebbene, stante che le assenze 6 si sono verificate nella loro materialità (le lavoratrici effettivamente non si sono presentate sul luogo di lavoro), il fatto nella sua materialità è incontestato. Pertanto correttamente il giudice di prime cure ne ha affermato la sussistenza per poi valutarlo correttamente come circostanza rilevante (ed anzi cruciale) ai fini della legittimazione del comportamento datoriale.
2. Va rigettato anche il secondo motivo di appello, ove parte appellante adduce violazione di legge per mancato/promiscuo esame degli elementi della ritorsività e della discriminazione del licenziamento. Correttamente il giudice di prime cure ha esaminato nel complesso, e nella successione cronologica degli accadimenti, i comportamenti tenuti dalle parti contrattuali, addivenendo alla conclusione che il trasferimento prima e il licenziamento poi, non sono condotte tali da fare emergere i presupposti della prevaricazione, della punizione o della rappresaglia che caratterizzano i licenziamenti ritorsivi (ex multis Cass. Sez. L. n. 23583/2019). Ed inoltre, correttamente il giudice ha prima effettuato una previa valutazione della sussistenza causale posta a fondamento del licenziamento e rinvenuti i caratteri ha correttamente escluso il giudizio comparativo tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali (Cass. Sez. L. n. 9468/2019 ha annullato la sentenza di merito nella quale il giudice di merito aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali). Inoltre, e solo per fermarsi alla giurisprudenza più recente in tema di ritorsività, deve rilevarsi che la fattispecie del licenziamento ritorsivo ricorre solo laddove il motivo illecito sia esclusivo e determinante dell'avvenuto recesso;
nel caso di specie, per quanto dettagliatamente illustrato nella impugnata sentenza, il recesso datoriale trova la sua giustificazione nel venir meno della fiducia tra le parti, dovuta al rifiuto prolungato e dichiarato, da parte delle lavoratrici, di svolgere la prestazione nel luogo assegnato contrattualmente. Secondo la Corte di Cassazione infatti “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento” (v. da ultimo Cass. S.L. n. 6838/2023, che fa riferimento anche a Cass. n. 26399/ 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022). In ordine, poi, alla asserita discriminazione (motivo n. 4), le ricorrenti ritengono che il trasferimento sia stato disposto subito dopo il rifiuto del lavoro notturno e affermano che presso la nuova sede siano state trasferite solo lavoratrici donne (86% dei trasferimenti), in violazione del principio di parità di genere (art. 15 Statuto, art. 25 D.lgs. 198/2006). Nella fattispecie, dunque, ricorrerebbero gli elementi della discriminazione per “convinzione personale” (rifiuto del cambio orario), vietata dalla Direttiva 78/2000/CE e art. 21 CDFUE espressa da personale femminile.
Privo di pregio è il rilievo sopra esposto, nella misura in cui le convinzioni personali non attengono alla volontà di scegliere modalità di attuazione del contratto (modulazione dell'orario o spostamento della sede), ma si riferisce a questioni di matrice ideologica, sociale, religiosa, morale, sportiva, etc., e cioè con connotazione morale che nulla hanno a che fare con il concreto che hanno una netta connotazione che può destare delle avversità.
Orbene, per ritenere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, dovrebbe emergere un criterio selettivo, per l'adibizione della o delle lavoratrici (stante l'addotta discriminazione di genere), statisticamente pregiudizievole, circostanza che, invece, non ricorre nel caso di specie, avendo il datore di lavoro adibito alla sede RAI prima un uomo e una donna ( e in rapporto quindi paritario) e poi ulteriori due donne, su loro richiesta Per_2 Per_3 ( e ). Avulso dal calcolo ovviamente è l'originario assorbimento della Per_4 Per_5
7 manodopera, con la sottoscrizione dell'appalto e il subentro nella precedente attività, CP_3 avvenuto nel febbraio 2023; del resto, che la componente femminile, 27 donne e 18 uomini, fosse preponderante in azienda è circostanza che le stesse parti appellanti affermano (v. pagg. 23-24 atto di appello).
In ogni caso, in disparte i calcoli percentuali da cui discenderebbe una sproporzione nella scelta datoriale, ciò che conta (e in motivazione il Tribunale ne dà correttamente conto) è che la adibizione alla sede RAI non riveste i canoni oggettivi del pregiudizio nei confronti dei lavoratori.
Il rigetto anche di tal emotivo di appello comporta l'assorbimento del motivo n. 13, relativo alla domanda risarcitoria per discriminazione di genere o per convinzione personale.
Analogamente, va respinta la doglianza, contenuta nel motivo n. 3, relativa alla violazione dell'art. 2087 c.c., per non aver predisposto la vigilanza notturna, e alla frode alla legge (artt. 1418, 1324, 1344 c.c.) per avere “sottratto” le lavoratrici al complessivo numero di soggetti in pianta organica degli addetti alle pulizie della ferrovia RO DO. Sia il primo che il secondo aspetto del motivo di impugnazione restano privi di rilievo, dal momento che il datore di lavoro è libero di determinare modalità come l'orario e il luogo di esecuzione della prestazione, purché ciò sia conforme alla legge. Poiché il giudice ha correttamente effettuato l'esame preliminare circa la legittimità del comportamento di parte datoriale, anche tali articolazioni dei motivi di appello vanno rigettate (motivi nn. 3, 6 e 7).
Si soggiunge che il fatto che le ricorrenti siano state assunte in esecuzione della clausola sociale del contratto di appalto riguarda chiaramente il mantenimento del posto di CP_3 lavoro, a cui effettivamente sono state adibite, ma non riguarda qualsiasi variazione del contratto di lavoro. Anche parlare di ius variandi nel caso di specie appare improprio, trattandosi di modifiche relative a taluni aspetti del contratto, oggetto di contrattazione negoziale individuale e collettiva, la cui legittimità è legata alla effettività delle esigenze economico-produttive.
3. Venendo ora all'esame dei motivi di appello centrali (nn. 5, 9 e 15, legittimità del trasferimento di sede, proporzionalità della sanzione), va osservato che le ricorrenti sono state licenziate per non aver ottemperato all'ordine di servizio dell'8 giugno 2023, con cui veniva disposto il loro spostamento per l'espletamento della prestazione lavorativa, dalla sede della Ferrovia RO- DO (appalto alla sede RAI di Viale Mazzini (appalto RAI), per CP_3 esigenze aziendali di natura tecnica, organizzativa e produttiva, esposte correttamente nella fase contenziosa (il datore di lavoro ha rispettato l'onere della prova).
La circostanza che graniticamente fonda la sussistenza della violazione dei doveri contrattuali, alla base del licenziamento, cui si è fatto già cenno sopra, è che le lavoratrici siano state assenti dal luogo di lavoro, nonostante la legittimità dell'ordine di servizio dell'8.06.2023, per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni, senza alcuna giustificazione. Tale rifiuto dell'adempimento della propria obbligazione da parte delle lavoratrici è stato quindi totale, minando irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia che deve intercorrere nel contratto di lavoro subordinato.
La dettagliata ricostruzione documentale deferita da parte datoriale ha consentito al giudice di prime cure di valutare la legittimità della condotta di Controparte_1 Infatti, sin dalla richiesta di aderire a turni notturni rivolta ai lavoratori nel maggio 2023, la società ha provato che la committenza aveva preteso l'integrazione di manodopera nelle ore CP_3 notturne, e dunque il trasferimento delle ricorrenti rispondeva a esigenze organizzative, anche in relazione alla carenza di personale presso l'appalto RAI. Risulta peraltro, che altri lavoratori e lavoratrici avevano aderito spontaneamente a tale articolazione, anche perchè in generale meglio retribuita, o erano stati trasferiti senza contestazioni;
la copiosa documentazione prodotta (lettere inviate a circa cinquanta lavoratori (v. all.07 memoria di primo grado Controparte_1
8 dimostrano l'insussistenza di qualsiasi selezione alla fonte ritorsiva delle maestranze adibite alla nuova turnazione, peraltro limitata ad una settimana ogni otto.
Al contrario, risulta piuttosto che solo le ricorrenti non hanno accettato l'orario di lavoro modificato, ed opponendosi al mantenimento dello stesso orario di lavoro mattutino in altra sede, hanno di fatto compromesso l'esecuzione delle lavorazioni.
Ne deriva che privi di pregio sono i connessi motivi di impugnazione, in quanto il rifiuto a riprendere servizio nella nuova sede, con la conseguente prolungata assenza come sospensione unilaterale della prestazione lavorativa, rappresenta una illecita condotta da parte delle lavoratrici, idonea a generare una frattura nel rapporto di fiducia, tipico del lavoro subordinato intercorrente tra le parti.
La motivazione del giudice di prime cure, anche sul punto, è priva di errori logici e giuridici e pertanto deve essere confermata.
In tema di trasferimento del lavoratore, infatti, vengono in rilievo i principi desumibili dall'art. 2103 c.c., secondo cui il trasferimento stesso, addirittura anche ove non adeguatamente giustificato, non legittima di per sé solo, in via automatica, il rifiuto del lavoratore all'osservanza del provvedimento datoriale e quindi la sospensione della prestazione lavorativa. La questione del rifiuto del dipendente di adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede, in quanto ritenuto illegittimo, si inquadra nel più generale tema degli effetti dell'inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive nell'alveo del quale è riconducibile, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., il contratto di lavoro.
Entrano dunque in gioco i principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive (art. 1460, secondo comma c.c.), e, di conseguenza, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (v. Cass. sez. L. sent. n. 11408 del 11/05/2018 e n. 434 del 10/01/2019).
In applicazione di questo principio, il lavoratore, anche a fronte di un presunto inadempimento datoriale, non può opporre un rifiuto totale di rendere la prestazione lavorativa se non nell'ipotesi in cui l'inadempimento di controparte si riveli di gravità tale da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore.
Immune da vizi è anche sul punto la sentenza impugnata laddove rileva che il rifiuto delle ricorrenti di eseguire la prestazione presso la nuova sede, e quindi l'abbandono del posto di lavoro, non è stato giustificato da elementi concreti e documentati.
La ha sostenuto che il marito, in servizio presso la Polizia di Stato, è tenuto per Pt_1 esigenze di servizio a garantire la propria reperibilità nel corso delle 24 ore, e che a causa della paventata adibizione a lavoro notturno e del trasferimento in Viale Mazzini “il ménage familiare sarebbe stato reso notevolmente difficile rispetto alle esigenze di cura e di lavoro domestico ripartito tra la coppia”. Analoghe ragioni di gestione del ménage familiare allega la la Pt_2 quale “è ancora un punto di riferimento per il nucleo composto dal coniuge separato e dal figlio trentenne”, nessuno dei due, tuttavia, convivente con la lavoratrice.
In entrambi i casi palesemente non si ravvisa quel grado di gravità dell'inadempimento idoneo ad incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali delle lavoratrici, elementi richiesti dalla costante giurisprudenza al fine di integrare il giustificato inadempimento del prestatore di lavoro.
Proporzionata all'inadempimento da parte delle lavoratrici è dunque la condotta di parte datoriale, che ha fornito ampia prova in sede contenziosa della correttezza nell'esecuzione del contratto.
Ha fornito dettagliata ricostruzione delle esigenze organizzative (es. turni notturni richiesti da e impossibilità di ricorso ad altre maestranze) e dimostrato che la modifica CP_3 dell'orario è stata prevista per la gran parte dei lavoratori, senza distinzioni di genere, fornendo, altresì, ampia documentazione sugli incontri con le organizzazioni sindacali, circa le esigenze di esecuzione dell'appalto, e sulla necessità di adeguare i turni di lavoro per rendere più efficiente la pulizia degli ambienti.
9 Ha fornito dati statistici su distanze casa-lavoro e tempi di percorrenza, per confutare le difficoltà logistiche addotte dalle lavoratrici quando fu proposto lo spostamento di sede in luogo della adibizione a lavoro notturno, onde dimostrare la proporzione (che non implicava né mutamento di residenza né mutamento di domicilio) con le esigenze manifestate dalle lavoratrici di non modificare l'orario di lavoro. Ha, infine, dimostrato l'assenza ingiustificata nella sede di Viale Mazzini (appalto RAI) dal mese di luglio del 2023; a fronte della sospensione della contestazione disciplinare originaria, volta a trovare un accomodamento;
essendosi protratta l'assenza di entrambe le ricorrenti definitivamente dal 2 agosto 2023, il licenziamento per giusta causa veniva ritenuto l'unica possibile soluzione della vicenda, dopo oltre quaranta giorni di assenza ingiustificata di entrambe le lavoratrici, e veniva irrogato il 18.09.2023 alla e il 22.09.2023 alla Pt_1 Pt_2
Si richiama in tema la copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui il trasferimento è legittimo, ai sensi dell'art. 2103 c.c., in tanto in quanto il lavoratore abbia determinato con il suo comportamento una oggettiva disfunzione di carattere organizzativo, alla quale il datore di lavoro possa porre rimedio con atti organizzativi coerenti e ragionevoli, tra i quali il trasferimento: anche in tale prospettiva, dunque, il giudice – pur non potendo entrare nel merito della scelta imprenditoriale, insindacabile ex art. 41 Cost. – deve comunque operare una duplice valutazione, da un lato accertando l'oggettiva esistenza della impossibilità di adibizione a diverse mansioni nel precedente luogo di lavoro, dall'altro esaminando la coerenza e la ragionevolezza del provvedimento di trasferimento adottato dal datore di lavoro (v. Cass. 12.12.2002 n. 17786, Cass.
2.4.2003 n. 5087, Cass. 1°.
9.2003 n. 12735, Cass. 23.2.2007 n. 4265).
Una decisione organizzativa datoriale è infatti ragionevole quando esiste un reale problema organizzativo e la reazione aziendale risulta tempestiva, coerente, e idonea ad eliminare la disfunzione.
Ritiene dunque questa Corte che, avendo il datore di lavoro dimostrato la sussistenza di esigenze organizzative aziendali non diversamente affrontabili, prima per l'adibizione al lavoro notturno, e di seguito, in via di accomodamento, presso l'appalto RAI di Viale Mazzini, avendo improntato la propria condotta ai canoni contrattuali della correttezza e buona fede, i presupposti del licenziamento risultano legittimi, così come correttamente interpretati e motivati nella sentenza di primo grado, e la conseguente domanda delle appellanti debba essere respinta.
Del resto, come sopra esposto, il rifiuto di presentarsi nella sede di Viale Mazzini rappresenta senza dubbio una grave violazione degli obblighi gravanti sulle lavoratrici e ha inferto un irrimediabile vulnus al rapporto fiduciario che intercorre(va) tra le parti, non potendosi ipotizzare che la società potesse ancora confidare sulla leale e diligente collaborazione di chi ha ostacolato l'attuazione delle decisioni aziendali e si è assentata per un così lungo periodo. Conseguentemente è escluso il diritto alla indennità di preavviso, richiesta dalle ricorrenti.
4. Al n. 8 dei motivi di appello le ricorrenti deducono che il potere disciplinare per le ingiustificate assenze sia stato consumato, in violazione del principio del ne bis in idem. Rileva questa Corte che anche sul punto la motivazione del giudice di prime cure è immune da vizi. Correttamente il datore di lavoro ha contestato negli atti di recesso la prolungata assenza a decorrere dal 3 agosto 2023, ancora in atto dopo la seconda contestazione disciplinare. La consumazione del potere disciplinare, infatti, attiene all'applicazione reiterata ingiustificata del potere disciplinare;
nel caso di specie, invece, alcun potere disciplinare è stato esercitato nel primo momento, avendo la procrastinato l'applicazione di qualsiasi sanzione, in Controparte_1 attesa di ulteriori chiarimenti. È infatti pacifico che solo se il secondo procedimento disciplinare fa riferimento ai medesimi fatti di cui alla prima contestazione il datore di lavoro sta in sostanza rieditando illegittimamente il potere disciplinare. Questa Corte, tuttavia, condivide con il giudice di primo grado la considerazione che gli accadimenti di cui al licenziamento intimato (per giusta causa) attengono ad altre condotte, che le lavoratrici hanno tenuto in periodo successivo, dal 3 agosto in poi. Pervenendo dunque al medesimo
10 convincimento del Tribunale, il recesso datoriale va ritenuto legittimo, in quanto relativo alla rottura della fiducia derivante dalla assenza sul luogo di lavoro protrattasi dal 3 agosto 2023 in poi. Al riguardo va ricordato il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui sussiste consumazione del potere disciplinare, in tema di licenziamento, solo qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, complessivamente considerati, di talché non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti singolarmente considerati, il detto potere ormai consumato anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (ex plurimis Cass. n. 26815/2018). Conseguentemente, e come già esposto nel precedente punto, del tutto privo di pregio è altresì il motivo n. 9 dell'appello proposto, dal momento che il giudice ha tenuto in considerazione i profili di legittimità e di proporzione del licenziamento derivanti dalla prolungata assenza delle lavoratrici (superiore ai 40 giorni). Configurandosi l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro correttamente il giudice di primo grado ha respinto anche la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di preavviso.
Inoltre, tutte le ulteriori domande economiche (retribuzioni, indennità per lavoro festivo, ferie, TFR) sono infondate, in quanto riferite a periodi non lavorati e non documentati. Le istanze istruttorie vanno respinte, avendo contenuto meramente esplorativo (motivo 14).
Il licenziamento per giusta causa esclude il diritto alla corresponsione di tali emolumenti (motivi nn. 10, 11 e 12).
5. Va rigettato altresì l'ultimo motivo di appello (n. 15), relativo alla liquidazione delle spese di lite, in quanto dagli atti (v. in particolare lo scambio di messaggi whatsapp tra i lavoratori circa l'adibizione a turni notturni) non è emerso quello “squilibrio informativo” che giustificherebbe la compensazione totale o parziale delle spese di lite (art. 92 c.p.c. e Corte cost. n. 77/2018).
6. Conclusivamente, al rigetto integrale dell'appello segue altresì la condanna al pagamento delle spese di lite, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in complessivi in € 4.236,00. Si dà atto, altresì, che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna le appellanti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.236,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in RO, l'11/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Rossana Taverna dott.ssa Alessandra Trementozzi
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V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel.
All'udienza dell'11/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente Tra
e , con avvocati CARLUCCIO ALBERTO e DI Parte_1 Parte_2 GIROLAMO ELISABETTA, come da procura in atti;
appellante e con l'avv. FERRARO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come Controparte_1 da procura in atti;
appellata ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 11714/2024 del 19/11/2024 Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi al Tribunale di RO in funzione di giudice del lavoro depositati ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c. e difese dai medesimi avvocati Carluccio e Di Parte_1 Parte_2 Girolamo, convenivano in giudizio la contestando il trasferimento disposto Controparte_1 unilateralmente dal datore di lavoro presso altra sede lavorativa (la sede RAI di RO) e il successivo licenziamento per giusta causa per assenza dal posto di lavoro, ritenendoli atti ritorsivi e discriminatori (per genere e convinzioni personali) e chiedendo al giudice la reintegra, il risarcimento, le differenze retributive e, in subordine, l'indennità di preavviso. In particolare, con atti sovrapponibili, le lavoratrici richiedevano:
“accertare e dichiarare che il licenziamento subìto è nullo/illegittimo/inefficace e, conseguentemente, disporre, ex art. 2, comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso la società appalto Ferrovia RO DO Controparte_1
o subordinatamente nel diverso luogo di lavoro ritenuto di giustizia, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, pari ad Euro 1.281,66, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque
1 mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, annullare il licenziamento impugnato con conseguente condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015 (appalto RO – DO o subordinatamente nel diverso luogo di lavoro ritenuto di giustizia) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, pari ad euro 1.281,66, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia dal Giudice adito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo;
3. in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria anche ex art. 7 d.lgs. 23/2015 per un'anzianità nell'appalto pari a 26 anni e 4 mesi nella misura di 52,33 mensilità con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.281,66 o nella misura che il Giudice adito riterrà equa e/o di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
4. in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria anche ex art. 7 d.lgs. 23/2015 per un'anzianità nell'appalto pari a 26 anni e 4 mesi, e quindi nella misura di 52,33 mensilità con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.281,66 o nella misura che il Giudice adito riterrà equa e/o di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
5. in via coordinata:
5.1. accertare e dichiarare la discriminatorietà della condotta datoriale in relazione alla condizione di genere della ricorrente e, per l'effetto, adottare i provvedimenti atti a rimuoverla e comunque condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa avendo a parametro due retribuzioni mensili moltiplicate per gli anni ed i mesi di servizio in appalto decorrenti dal 1.6.1997 sino alla data del licenziamento (26 anni e 4 mesi) e, dunque, per un totale di euro 67.069,23; 5.2. accertare e dichiarare la discriminatorietà della condotta datoriale in relazione alla convinzione personale di non aderire alla modifica dell'orario di lavoro part time e, per l'effetto adottare i provvedimenti atti a rimuoverla e comunque, condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa avendo a parametro due retribuzioni mensili moltiplicate per gli anni ed i mesi di servizio in appalto decorrenti dal 1.6.1997 sino alla data del licenziamento (26 anni e 4 mesi) e, dunque, per un totale di euro 67.069,23;
6. in via ulteriormente coordinata:
6.1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla percezione delle retribuzioni dalla data dell'illegittima sospensione dal servizio sino alla data del licenziamento, o alla diversa data ritenuta di giustizia, nell'importo di euro 3.380,21 (retribuzione ordinaria, 13a e 14a mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia e pronunciare statuizione di condanna nei confronti di
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Controparte_2
6.2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla percezione delle maggiorazioni per lavoro domenicale nella misura di complessivi euro 232,39 e indennità per ferie non godute per euro 274,66, o nelle diverse misure ritenute di giustizia, e pronunciare sentenza di condanna nei confronti della resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. IN VIA SUBORDINATA al mancato accoglimento delle domande nn. 1 e 2, condannare la resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per l'importo di euro 549,25, e delle differenze sul t.f.r. per euro 328,63, o nelle diverse misure ritenute di giustizia, e pronunciare sentenza di condanna nei confronti della resistente, con interessi e rivalutazione monetaria;
8. Con vittoria di spese, competenze, onorari e contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
2 In particolare, affermava di aver lavorato dal 1997 al 2023 quale addetta alle Parte_1 pulizie nelle stazioni della linea ferroviaria regionale RO – DO, alle dipendenze delle varie società succedutesi negli appalti;
che, da ultimo, a decorrere dal 1°luglio 2022 la gestione della tratta ferroviaria RO – DO è stata affidata ad con socio unico Regione Lazio, CP_3 subentrata ad che con determinazione del 7/12/2022 il servizio di pulizia CP_4 CP_3 delle stazioni veniva affidato a che in applicazione del CCNL Controparte_1 CP_5 tutti i lavoratori addetti all'appalto, compresa la ricorrente, sono transitati alle dipendenze della stessa che in particolare la ricorrente è stata assunta a decorrere dal Controparte_1 1.02.2023, con contratto part-time di 25 ore settimanali, sede di lavoro presso le “Stazioni Astral RO – DO”, inquadramento nel secondo livello del CCNL Pulizia Multiservizi e turno di lavoro articolato su 5 giorni settimanali con due giorni di riposo a scalare, dalle ore 06,00 alle ore 12,00; che la ricorrente è stata pertanto inserita nelle turnazioni con altri n. 43 operai addetti alle pulizie delle stazioni;
che in data 19.05.2023 riceveva comunicazione sulla chat aziendale da parte del capo operaio , con cui il personale veniva informato della necessità di effettuare i lavaggi Persona_1 in orario notturno e veniva richiesta la relativa disponibilità; che analoga comunicazione veniva effettuata dallo stesso capo operaio il 23.05.2023, il 25.05.2023 ed il 4.06.2023; che la ricorrente unitamente ad altra collega aveva più volte manifestato l'indisponibilità a lavorare nel turno notturno, subendo richiami dal capo operaio;
che in data 08.06.2023 la ricorrente scriveva alla direzione del personale per spiegare che non poteva accettare la variazione di orario di lavoro per ragioni logistiche e di cura familiare;
che con lettera consegnata a mani datata 8.06.2023 ma consegnata il 12 giugno, veniva disposto il suo trasferimento presso la sede Rai di Viale Mazzini a decorrere dal 19.06.2023; che con nota del 20.06.2023 la ricorrente contestava il trasferimento in quanto a suo dire ritorsivo ed illegittimo;
che il 28.06.2023 la ricorrente si presentava presso la stazione Piramide per prendere servizio, ma veniva allontanata dai referenti aziendali;
che con lettera del 10.07.2023 la comunicava al procuratore delle lavoratrici che il Controparte_1 trasferimento disposto doveva considerarsi disposizione di mobilità aziendale ex art. 28 del CCNL;
che con nota di riscontro del 12.07.2023 il procuratore della ricorrente ribadiva l'illegittimità del cambiamento di sede ed il contenuto delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere nella nuova sede, non avendo ricevuto formazione per la pulizia all'interno di uffici;
che il 17.07.2023 la ricorrente riceveva missiva con cui veniva formalmente disposta la sua mobilità presso la sede RAI;
che la ricorrente contestava tale disposizione con nota del 26.07.2023; che con lettera datata 02.08.2023, ricevuta il 17.8.2023, l'azienda contestava alla ricorrente l'assenza ingiustificata a decorrere dal 24 luglio 2023 e l'inottemperanza alla disposizione di mobilità presso la Rai;
che con lettera del 22.08.2023 la ricorrente ribadiva l'illegittimità e la ritorsività del trasferimento;
che con pec del 06.09.2023 la datrice di lavoro contestava alla ricorrente l'inottemperanza all'ordine di servizio dell'8.06.2023 e l'assenza ingiustificata a decorrere dal 03.08.2023, specificando le ragioni che avevano determinato il trasferimento. Con lettera datata 02.08.2023 (all. 19 memoria pervenuta al Controparte_1 domicilio della lavoratrice, in sua assenza, solo in data 17.08.2023 (data dell'avviso di deposito all'ufficio postale) e ritirata in data 22.08.2023 (all. 20), l'azienda contestava quanto segue: "Risulta assente dal lavoro dal giorno 24 luglio senza avere fatto pervenire alcuna comunicazione." Tanto, e inoltre, tanto ha, di fatto, disatteso una precisa disposizione di servizio con la quale si disponeva, nell'ambito di una mobilità aziendale adottata ai sensi dell'ex art. 28 dello stesso CCNL - la cui legittimità peraltro è stata oggetto di confronto sindacale presso l'Ispettorato del Lavoro di RO il giorno 12 luglio scorso - di prendere servizio il giorno 24 luglio 2023, nella stessa fascia oraria da lei generalmente osservata, presso il nostro cantiere sito nel centro Rai - Viale Mazzini - Comune di RO Capitale, divenuta sua nuova postazione di servizio, ancorché non definitiva". Tale sua mancanza configura una grave inadempienza contrattuale contemplata, inequivocabilmente, dal punto e) dell'art. 48 del medesimo CCNL”. Con lettera datata 22.08.2023 (all.21) la rispondeva alla contestazione disciplinare, Pt_1 ribadendo che il trasferimento era illegittimo e ritorsivo ed offrendo le proprie prestazioni di lavoro.
3 Con pec del 06.09.2023 (all. 22) la datrice di lavoro contestava alla Sig.ra quanto Pt_1 segue: “(…) , dall'attuale sede di RO DO (appalto , presso l'unità produttiva sita in CP_3 RO al Viale Mazzini (appalto RAI). A seguito dell'intervento di un Suo difensore di fiducia, abbiamo ritenuto di sospendere la procedura per consentire un franco confronto che diradasse ogni possibile malinteso. Tuttavia, in replica alle osservazioni mosse dal Suo difensore, abbiamo precisato che si trattava di un trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, suscettibile di rientrare nella fattispecie della mobilità aziendale, ampiamente consentita per ragioni aziendali e, al contempo, abbiamo tuttavia precisato che il trasferimento nei termini indicati doveva avvenire con la necessaria sollecitudine, attese le ragioni improcastinabili rappresentate. Ciò nonostante, LL ha continuato ad astenersi dal prendere servizio, al punto da costringerci a formulare una specifica contestazione disciplinare, con nota del 2 agosto 2023, che abbiamo consapevolmente lasciato decadere per consentirle di ricostituire un sereno rapporto di collaborazione. Tenuto conto che LL persiste nella grave insubordinazione, unitamente ad una assenza ingiustificata che si protrae ininterrottamente quanto meno dal 3 agosto 2023 – e per quanto più rileva sempre di durata superiore a quattro giorni consecutivi – dobbiamo nuovamente contestarLe le sue gravi responsabilità disciplinari, invitandoLa a prendere immediatamente servizio e riservandoci in ogni caso degli adeguati provvedimenti disciplinari. A scopo meramente cautelativo, riteniamo di doverLe ancora una volta ribadire che lo spostamento dalla sede originaria alla unità produttiva della Rai, nell'ambito dello stesso Comune, è stata determinata da impellenti esigenze aziendali, tenuto conto dell'eccedenza di manodopera registrata nel primo appalto, anche in ragione delle peculiari modalità organizzative ivi adottate, e della carenza di manodopera nell'unità di destinazione, specie in alcune fasce orarie, con conseguente necessità di un massiccio ricorso al lavoro straordinario, che, come noto, determina un notevole incremento del costo del lavoro. Come già più volte rappresentatoLe, si intende che presso la nuova postazione di lavoro verrà applicato lo stesso trattamento economico e normativo già in essere e verrà rispettata la stessa distribuzione del suo orario di lavoro”. Con lettera dell'11.09.2023 (all. 23 memoria la rilevava Controparte_1 Pt_1 l'inammissibilità della contestazione per avere l'azienda lasciato decadere la precedente contestazione, di identico tenore, e ribadiva l'illegittimità e ritorsività del trasferimento, rappresentando ancora una volta la propria disponibilità a riprendere immediato servizio presso l'appalto della Ferrovia RO – DO. Con lettera recapitata il 20.09.2023 (all. 24 memoria la società Controparte_1 datrice di lavoro comminava il licenziamento disciplinare dichiarando di non accogliere le giustificazioni precedentemente fornite e segnalando quanto segue: “Inoltre, dobbiamo costatare che LL non ha in alcun modo apprezzato i ripetuti tentativi dell' di indurla bonariamente Pt_3 a riprendere servizio, anche in considerazione della interlocuzione intercorsa con un avvocato da Lei designato, preferendo perseverare in un comportamento palesemente illegittimo. In ragione di quanto precedentemente contestato, nel ribadire la sussistenza di ragioni oggettive che hanno determinato il Suo trasferimento dopo un'attenta ponderazione delle esigenze aziendali, verificata altresì la reiterata insubordinazione e la violazione di regole fondamentali derivanti dal contratto di lavoro, che configurano un grave e perdurante inadempimento contrattuale, ci vediamo costretti a disporre il Suo licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 e.e. e della vigente disciplina di settore, con efficacia immediata all'atto del ricevimento della presente comunicazione”. Con lettera in data 29.09.2023 il licenziamento veniva impugnato. Con riferimento al rapporto di lavoro dell'altra lavoratrice, la stessa Parte_2 allegava in atti di avere lavorato dal 1996 al 2023 come addetta alle pulizie negli appalti, di volta in volta rinnovati a molteplici società, per il pulimento delle stazioni della linea ferroviaria regionale c.d. RO – DO;
in particolare aveva sottoscritto con con efficacia a decorrere CP_1 dal 1°.02.2023, un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time a 25 ore settimanali nella qualifica di operaia con mansioni di addetta ai servizi di pulizia, senza lavoro notturno.
4 Nel maggio 2023 l'azienda introduceva turni notturni (19:00–01:00) per le pulizie delle stazioni e come la collega anche la rifiutava la nuova articolazione dell'orario Pt_1 Pt_2 lavorativo per motivi familiari e contrattuali. In data 20.6.2023 indirizzava una missiva alla datrice di lavoro, nonché ad ed alla Regione Lazio, con la quale ribadiva che la richiesta di CP_3 assegnazione forzata a lavoro notturno non era compatibile con le previsioni delle rispettive lettere di assunzione, e che il disposto trasferimento si palesava come ritorsivo e comunque illegittimo rispetto all'opposizione mostrata dalle lavoratrici all'adibizione a lavoro notturno. In particolare la allegava di avere obblighi di assistenza familiare nei confronti del Pt_2 coniuge separato malato e del figlio in età adulta, e lamentava la distanza maggiore dalla propria abitazione alla nuova sede di lavoro. A seguito di tale rifiuto, veniva previsto il trasferimento presso la sede RAI di Viale Mazzini;
la lavoratrice allegava di avere subito un infortunio sul lavoro (frattura malleolare) nel marzo del 2023 e lamentava che al rientro dall'infortunio non veniva sottoposta alla visita medica prevista, e di avere subito un aggravamento delle condizioni lavorative;
solo in epoca successiva veniva dichiarata idonea con limitazioni. Allegava certificati medici e familiari. A seguito del rifiuto anche a presentarsi nella nuova sede, veniva licenziata per giusta causa il 22 settembre 2023, dopo aver rifiutato il trasferimento e aver reiterato la disponibilità a lavorare nella sede originaria. Chiedeva al giudice di primo grado, analogamente alla collega la dichiarazione di Pt_1 illegittimità del trasferimento, per violazione dell'art. 2103 c.c., 28 CCNL e per violazione del contratto, stipulato con orario part-time, nonché per la pratica di discriminazione di genere (trasferimento di sole lavoratrici donne), discriminazione per convinzioni personali (essendosi la stessa rifiutata di espletare lavoro notturno), nonché per la ritorsione rappresentata dal trasferimento a seguito del rifiuto di prestare lavoro notturno. Si costituiva la società datrice di lavoro con memoria del Controparte_1 23.05.2024, opponendo la legittimità del trasferimento come forma di mobilità aziendale e del successivo licenziamento delle lavoratrici, motivato dalla grave insubordinazione e dall'assenza ingiustificata, negando ogni intento discriminatorio o ritorsivo nella condotta adottata. Con sentenza del 19.11.2024 il giudice di primo grado, all'esito del procedimento, rigettava i proposti ricorsi. Fermo restando che le lavoratrici non avevano contestato l'assenza dal posto di lavoro presso la sede RAI, sostenendo che il trasferimento fosse discriminatorio (per genere e convinzioni personali) e ritorsivo (per il rifiuto del lavoro notturno), il giudice ha ritenuto la legittimità del trasferimento, in quanto sussistenti le esigenze organizzative, con particolare riferimento alla richiesta di (committenza) del 15.05.2023 per lavaggi notturni nelle CP_3 stazioni, alla necessità di turnazione notturna ogni 8 settimane e alla contemporanea riduzione del personale presso l'appalto RAI, che necessitava di integrazione di lavoratori. Peraltro, correttamente la società aveva effettuato la comunicazione alle OO.SS. che non aveva prodotto opposizioni di sorta. Tanto premesso, il giudice ha quindi ritenuto che il rifiuto della prestazione non fosse giustificato, in quanto privo di prove concrete relative alle esigenze familiari. Inoltre, trovandosi la sede RAI nello stesso Comune, e non essendo variato l'orario di lavoro, l'azione della azienda datrice di lavoro andava considerata conforme a buona fede, considerando che la CP_1
aveva comunque sospeso la prima contestazione e ricercato il dialogo, prima di attivare la
[...] procedura di recesso. Il giudice ha dunque ritenuto corretto il licenziamento per giusta causa, fondato su assenza ingiustificata prolungata, e non ritorsivo, in quanto non unico motivo del recesso;
non discriminatorio, per mancanza di prova dell'intento illecito esclusivo, concludendo con il respingere la domanda delle lavoratrici e la condanna al pagamento delle spese processuali (complessivi € 5.358,00 oltre spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CAP come per legge). Avverso tale pronuncia proponevano appello davanti a questa Corte e Parte_1
per i seguenti motivi: Parte_2
5 1) erroneo convincimento del giudicante nel ritenere che l'assenza dal posto di lavoro non sia stata contestata;
violazione dell'art. 3, co.2, D. Lgs. 23/2015 e dell'art. 115 c.p.c.;
2) violazione di legge in relazione all'esame della domanda di accertamento della condotta discriminatoria di genere: il Tribunale ritiene aprioristicamente che l'accertamento della legittimità del trasferimento impedisca di per sé di valutare il carattere discriminatorio, oltre che ritorsivo della condotta datoriale;
3) violazione della proporzione di genere, in materia di trasferimento di prestatori e prestatrici adibiti a mansioni fungibili;
4) illiceità della condotta datoriale nel disporre il trasferimento delle lavoratrici presso altra sede diversa da quella prevista dal contratto di assunzione;
5) mancata disamina delle richieste istruttorie;
6) violazione dell'art. 2087 c.c.;
7) illegittimità del licenziamento derivante da rifiuto del lavoratore ad assoggettarsi “forzosamente” a un diverso orario di lavoro (turno notturno) non contrattualmente pattuito;
8) insussistenza delle ragioni tecnico produttive tese a giustificare la scelta datoriale del trasferimento delle lavoratrici;
9) insussistenza delle ragioni del trasferimento ex art. 2103 c.c.;
10) nullità del licenziamento, per violazione degli artt. 1324,1344,1418 c.c.;
11) violazione della corretta esecuzione dell'appalto;
12) sproporzione della sanzione;
violazione degli artt. 48 e 57 CCNL che, in caso di assenze ingiustificate per oltre 4 giorni, dispone il licenziamento con preavviso;
13) domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per discriminazione di genere e per convinzioni personali;
14) mancata ammissione di mezzi istruttori;
15) qualificazione del trasferimento;
16) violazione dell'art. 92 c.p.c. refusione elle spese di lite. In data 14.05.2025 si costituiva in giudizio la quale contestava, in Controparte_1 fatto e in diritto, le avverse deduzioni per i seguenti motivi:
1) sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento: violazione dell'ordine di servizio;
2) insussistenza del motivo ritorsivo discriminante;
3) assenza di specificazione del carattere discriminatorio del licenziamento;
4) osservanza dell'art. 2087 c.c.: introduzione di un turno parzialmente notturno;
5) legittimità della procedura di licenziamento, dovuto a grave inadempimento;
6) assenza di configurazione di frode alla legge;
7) legittimità della variazione oraria ai sensi dell'art. 2103 c.c.;
8) inammissibilità delle rivendicazioni a carattere prettamente economico.
§§§
Tanto premesso in punto di fatto, gli appelli proposti vanno respinti e la sentenza di primo grado, immune da vizi logici ed errori motivazionali, deve essere in toto confermata, per le motivazioni che di seguito si espongono puntualmente, raggruppando per coerenza sistematica i diversi motivi di appello.
1. Va rigettato il primo motivo di appello (violazione dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 e art. 115 c.p.c.); il giudice di primo grado non ha errato nella valutazione del fatto posto alla base del licenziamento;
non si tratta, come sostiene parte ricorrente, di valutare o meno l'assenza come fatto rilevante, ma di considerare se tale assenza (rectius la mancata presentazione delle lavoratrici sul posto di lavoro assegnato) integri o meno (rectius sia sussumibile sotto l'ombrello della) insubordinazione rilevante ai fini della rottura del rapporto di fiducia. Ebbene, stante che le assenze 6 si sono verificate nella loro materialità (le lavoratrici effettivamente non si sono presentate sul luogo di lavoro), il fatto nella sua materialità è incontestato. Pertanto correttamente il giudice di prime cure ne ha affermato la sussistenza per poi valutarlo correttamente come circostanza rilevante (ed anzi cruciale) ai fini della legittimazione del comportamento datoriale.
2. Va rigettato anche il secondo motivo di appello, ove parte appellante adduce violazione di legge per mancato/promiscuo esame degli elementi della ritorsività e della discriminazione del licenziamento. Correttamente il giudice di prime cure ha esaminato nel complesso, e nella successione cronologica degli accadimenti, i comportamenti tenuti dalle parti contrattuali, addivenendo alla conclusione che il trasferimento prima e il licenziamento poi, non sono condotte tali da fare emergere i presupposti della prevaricazione, della punizione o della rappresaglia che caratterizzano i licenziamenti ritorsivi (ex multis Cass. Sez. L. n. 23583/2019). Ed inoltre, correttamente il giudice ha prima effettuato una previa valutazione della sussistenza causale posta a fondamento del licenziamento e rinvenuti i caratteri ha correttamente escluso il giudizio comparativo tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali (Cass. Sez. L. n. 9468/2019 ha annullato la sentenza di merito nella quale il giudice di merito aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali). Inoltre, e solo per fermarsi alla giurisprudenza più recente in tema di ritorsività, deve rilevarsi che la fattispecie del licenziamento ritorsivo ricorre solo laddove il motivo illecito sia esclusivo e determinante dell'avvenuto recesso;
nel caso di specie, per quanto dettagliatamente illustrato nella impugnata sentenza, il recesso datoriale trova la sua giustificazione nel venir meno della fiducia tra le parti, dovuta al rifiuto prolungato e dichiarato, da parte delle lavoratrici, di svolgere la prestazione nel luogo assegnato contrattualmente. Secondo la Corte di Cassazione infatti “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento” (v. da ultimo Cass. S.L. n. 6838/2023, che fa riferimento anche a Cass. n. 26399/ 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022). In ordine, poi, alla asserita discriminazione (motivo n. 4), le ricorrenti ritengono che il trasferimento sia stato disposto subito dopo il rifiuto del lavoro notturno e affermano che presso la nuova sede siano state trasferite solo lavoratrici donne (86% dei trasferimenti), in violazione del principio di parità di genere (art. 15 Statuto, art. 25 D.lgs. 198/2006). Nella fattispecie, dunque, ricorrerebbero gli elementi della discriminazione per “convinzione personale” (rifiuto del cambio orario), vietata dalla Direttiva 78/2000/CE e art. 21 CDFUE espressa da personale femminile.
Privo di pregio è il rilievo sopra esposto, nella misura in cui le convinzioni personali non attengono alla volontà di scegliere modalità di attuazione del contratto (modulazione dell'orario o spostamento della sede), ma si riferisce a questioni di matrice ideologica, sociale, religiosa, morale, sportiva, etc., e cioè con connotazione morale che nulla hanno a che fare con il concreto che hanno una netta connotazione che può destare delle avversità.
Orbene, per ritenere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, dovrebbe emergere un criterio selettivo, per l'adibizione della o delle lavoratrici (stante l'addotta discriminazione di genere), statisticamente pregiudizievole, circostanza che, invece, non ricorre nel caso di specie, avendo il datore di lavoro adibito alla sede RAI prima un uomo e una donna ( e in rapporto quindi paritario) e poi ulteriori due donne, su loro richiesta Per_2 Per_3 ( e ). Avulso dal calcolo ovviamente è l'originario assorbimento della Per_4 Per_5
7 manodopera, con la sottoscrizione dell'appalto e il subentro nella precedente attività, CP_3 avvenuto nel febbraio 2023; del resto, che la componente femminile, 27 donne e 18 uomini, fosse preponderante in azienda è circostanza che le stesse parti appellanti affermano (v. pagg. 23-24 atto di appello).
In ogni caso, in disparte i calcoli percentuali da cui discenderebbe una sproporzione nella scelta datoriale, ciò che conta (e in motivazione il Tribunale ne dà correttamente conto) è che la adibizione alla sede RAI non riveste i canoni oggettivi del pregiudizio nei confronti dei lavoratori.
Il rigetto anche di tal emotivo di appello comporta l'assorbimento del motivo n. 13, relativo alla domanda risarcitoria per discriminazione di genere o per convinzione personale.
Analogamente, va respinta la doglianza, contenuta nel motivo n. 3, relativa alla violazione dell'art. 2087 c.c., per non aver predisposto la vigilanza notturna, e alla frode alla legge (artt. 1418, 1324, 1344 c.c.) per avere “sottratto” le lavoratrici al complessivo numero di soggetti in pianta organica degli addetti alle pulizie della ferrovia RO DO. Sia il primo che il secondo aspetto del motivo di impugnazione restano privi di rilievo, dal momento che il datore di lavoro è libero di determinare modalità come l'orario e il luogo di esecuzione della prestazione, purché ciò sia conforme alla legge. Poiché il giudice ha correttamente effettuato l'esame preliminare circa la legittimità del comportamento di parte datoriale, anche tali articolazioni dei motivi di appello vanno rigettate (motivi nn. 3, 6 e 7).
Si soggiunge che il fatto che le ricorrenti siano state assunte in esecuzione della clausola sociale del contratto di appalto riguarda chiaramente il mantenimento del posto di CP_3 lavoro, a cui effettivamente sono state adibite, ma non riguarda qualsiasi variazione del contratto di lavoro. Anche parlare di ius variandi nel caso di specie appare improprio, trattandosi di modifiche relative a taluni aspetti del contratto, oggetto di contrattazione negoziale individuale e collettiva, la cui legittimità è legata alla effettività delle esigenze economico-produttive.
3. Venendo ora all'esame dei motivi di appello centrali (nn. 5, 9 e 15, legittimità del trasferimento di sede, proporzionalità della sanzione), va osservato che le ricorrenti sono state licenziate per non aver ottemperato all'ordine di servizio dell'8 giugno 2023, con cui veniva disposto il loro spostamento per l'espletamento della prestazione lavorativa, dalla sede della Ferrovia RO- DO (appalto alla sede RAI di Viale Mazzini (appalto RAI), per CP_3 esigenze aziendali di natura tecnica, organizzativa e produttiva, esposte correttamente nella fase contenziosa (il datore di lavoro ha rispettato l'onere della prova).
La circostanza che graniticamente fonda la sussistenza della violazione dei doveri contrattuali, alla base del licenziamento, cui si è fatto già cenno sopra, è che le lavoratrici siano state assenti dal luogo di lavoro, nonostante la legittimità dell'ordine di servizio dell'8.06.2023, per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni, senza alcuna giustificazione. Tale rifiuto dell'adempimento della propria obbligazione da parte delle lavoratrici è stato quindi totale, minando irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia che deve intercorrere nel contratto di lavoro subordinato.
La dettagliata ricostruzione documentale deferita da parte datoriale ha consentito al giudice di prime cure di valutare la legittimità della condotta di Controparte_1 Infatti, sin dalla richiesta di aderire a turni notturni rivolta ai lavoratori nel maggio 2023, la società ha provato che la committenza aveva preteso l'integrazione di manodopera nelle ore CP_3 notturne, e dunque il trasferimento delle ricorrenti rispondeva a esigenze organizzative, anche in relazione alla carenza di personale presso l'appalto RAI. Risulta peraltro, che altri lavoratori e lavoratrici avevano aderito spontaneamente a tale articolazione, anche perchè in generale meglio retribuita, o erano stati trasferiti senza contestazioni;
la copiosa documentazione prodotta (lettere inviate a circa cinquanta lavoratori (v. all.07 memoria di primo grado Controparte_1
8 dimostrano l'insussistenza di qualsiasi selezione alla fonte ritorsiva delle maestranze adibite alla nuova turnazione, peraltro limitata ad una settimana ogni otto.
Al contrario, risulta piuttosto che solo le ricorrenti non hanno accettato l'orario di lavoro modificato, ed opponendosi al mantenimento dello stesso orario di lavoro mattutino in altra sede, hanno di fatto compromesso l'esecuzione delle lavorazioni.
Ne deriva che privi di pregio sono i connessi motivi di impugnazione, in quanto il rifiuto a riprendere servizio nella nuova sede, con la conseguente prolungata assenza come sospensione unilaterale della prestazione lavorativa, rappresenta una illecita condotta da parte delle lavoratrici, idonea a generare una frattura nel rapporto di fiducia, tipico del lavoro subordinato intercorrente tra le parti.
La motivazione del giudice di prime cure, anche sul punto, è priva di errori logici e giuridici e pertanto deve essere confermata.
In tema di trasferimento del lavoratore, infatti, vengono in rilievo i principi desumibili dall'art. 2103 c.c., secondo cui il trasferimento stesso, addirittura anche ove non adeguatamente giustificato, non legittima di per sé solo, in via automatica, il rifiuto del lavoratore all'osservanza del provvedimento datoriale e quindi la sospensione della prestazione lavorativa. La questione del rifiuto del dipendente di adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede, in quanto ritenuto illegittimo, si inquadra nel più generale tema degli effetti dell'inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive nell'alveo del quale è riconducibile, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., il contratto di lavoro.
Entrano dunque in gioco i principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive (art. 1460, secondo comma c.c.), e, di conseguenza, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (v. Cass. sez. L. sent. n. 11408 del 11/05/2018 e n. 434 del 10/01/2019).
In applicazione di questo principio, il lavoratore, anche a fronte di un presunto inadempimento datoriale, non può opporre un rifiuto totale di rendere la prestazione lavorativa se non nell'ipotesi in cui l'inadempimento di controparte si riveli di gravità tale da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore.
Immune da vizi è anche sul punto la sentenza impugnata laddove rileva che il rifiuto delle ricorrenti di eseguire la prestazione presso la nuova sede, e quindi l'abbandono del posto di lavoro, non è stato giustificato da elementi concreti e documentati.
La ha sostenuto che il marito, in servizio presso la Polizia di Stato, è tenuto per Pt_1 esigenze di servizio a garantire la propria reperibilità nel corso delle 24 ore, e che a causa della paventata adibizione a lavoro notturno e del trasferimento in Viale Mazzini “il ménage familiare sarebbe stato reso notevolmente difficile rispetto alle esigenze di cura e di lavoro domestico ripartito tra la coppia”. Analoghe ragioni di gestione del ménage familiare allega la la Pt_2 quale “è ancora un punto di riferimento per il nucleo composto dal coniuge separato e dal figlio trentenne”, nessuno dei due, tuttavia, convivente con la lavoratrice.
In entrambi i casi palesemente non si ravvisa quel grado di gravità dell'inadempimento idoneo ad incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali delle lavoratrici, elementi richiesti dalla costante giurisprudenza al fine di integrare il giustificato inadempimento del prestatore di lavoro.
Proporzionata all'inadempimento da parte delle lavoratrici è dunque la condotta di parte datoriale, che ha fornito ampia prova in sede contenziosa della correttezza nell'esecuzione del contratto.
Ha fornito dettagliata ricostruzione delle esigenze organizzative (es. turni notturni richiesti da e impossibilità di ricorso ad altre maestranze) e dimostrato che la modifica CP_3 dell'orario è stata prevista per la gran parte dei lavoratori, senza distinzioni di genere, fornendo, altresì, ampia documentazione sugli incontri con le organizzazioni sindacali, circa le esigenze di esecuzione dell'appalto, e sulla necessità di adeguare i turni di lavoro per rendere più efficiente la pulizia degli ambienti.
9 Ha fornito dati statistici su distanze casa-lavoro e tempi di percorrenza, per confutare le difficoltà logistiche addotte dalle lavoratrici quando fu proposto lo spostamento di sede in luogo della adibizione a lavoro notturno, onde dimostrare la proporzione (che non implicava né mutamento di residenza né mutamento di domicilio) con le esigenze manifestate dalle lavoratrici di non modificare l'orario di lavoro. Ha, infine, dimostrato l'assenza ingiustificata nella sede di Viale Mazzini (appalto RAI) dal mese di luglio del 2023; a fronte della sospensione della contestazione disciplinare originaria, volta a trovare un accomodamento;
essendosi protratta l'assenza di entrambe le ricorrenti definitivamente dal 2 agosto 2023, il licenziamento per giusta causa veniva ritenuto l'unica possibile soluzione della vicenda, dopo oltre quaranta giorni di assenza ingiustificata di entrambe le lavoratrici, e veniva irrogato il 18.09.2023 alla e il 22.09.2023 alla Pt_1 Pt_2
Si richiama in tema la copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui il trasferimento è legittimo, ai sensi dell'art. 2103 c.c., in tanto in quanto il lavoratore abbia determinato con il suo comportamento una oggettiva disfunzione di carattere organizzativo, alla quale il datore di lavoro possa porre rimedio con atti organizzativi coerenti e ragionevoli, tra i quali il trasferimento: anche in tale prospettiva, dunque, il giudice – pur non potendo entrare nel merito della scelta imprenditoriale, insindacabile ex art. 41 Cost. – deve comunque operare una duplice valutazione, da un lato accertando l'oggettiva esistenza della impossibilità di adibizione a diverse mansioni nel precedente luogo di lavoro, dall'altro esaminando la coerenza e la ragionevolezza del provvedimento di trasferimento adottato dal datore di lavoro (v. Cass. 12.12.2002 n. 17786, Cass.
2.4.2003 n. 5087, Cass. 1°.
9.2003 n. 12735, Cass. 23.2.2007 n. 4265).
Una decisione organizzativa datoriale è infatti ragionevole quando esiste un reale problema organizzativo e la reazione aziendale risulta tempestiva, coerente, e idonea ad eliminare la disfunzione.
Ritiene dunque questa Corte che, avendo il datore di lavoro dimostrato la sussistenza di esigenze organizzative aziendali non diversamente affrontabili, prima per l'adibizione al lavoro notturno, e di seguito, in via di accomodamento, presso l'appalto RAI di Viale Mazzini, avendo improntato la propria condotta ai canoni contrattuali della correttezza e buona fede, i presupposti del licenziamento risultano legittimi, così come correttamente interpretati e motivati nella sentenza di primo grado, e la conseguente domanda delle appellanti debba essere respinta.
Del resto, come sopra esposto, il rifiuto di presentarsi nella sede di Viale Mazzini rappresenta senza dubbio una grave violazione degli obblighi gravanti sulle lavoratrici e ha inferto un irrimediabile vulnus al rapporto fiduciario che intercorre(va) tra le parti, non potendosi ipotizzare che la società potesse ancora confidare sulla leale e diligente collaborazione di chi ha ostacolato l'attuazione delle decisioni aziendali e si è assentata per un così lungo periodo. Conseguentemente è escluso il diritto alla indennità di preavviso, richiesta dalle ricorrenti.
4. Al n. 8 dei motivi di appello le ricorrenti deducono che il potere disciplinare per le ingiustificate assenze sia stato consumato, in violazione del principio del ne bis in idem. Rileva questa Corte che anche sul punto la motivazione del giudice di prime cure è immune da vizi. Correttamente il datore di lavoro ha contestato negli atti di recesso la prolungata assenza a decorrere dal 3 agosto 2023, ancora in atto dopo la seconda contestazione disciplinare. La consumazione del potere disciplinare, infatti, attiene all'applicazione reiterata ingiustificata del potere disciplinare;
nel caso di specie, invece, alcun potere disciplinare è stato esercitato nel primo momento, avendo la procrastinato l'applicazione di qualsiasi sanzione, in Controparte_1 attesa di ulteriori chiarimenti. È infatti pacifico che solo se il secondo procedimento disciplinare fa riferimento ai medesimi fatti di cui alla prima contestazione il datore di lavoro sta in sostanza rieditando illegittimamente il potere disciplinare. Questa Corte, tuttavia, condivide con il giudice di primo grado la considerazione che gli accadimenti di cui al licenziamento intimato (per giusta causa) attengono ad altre condotte, che le lavoratrici hanno tenuto in periodo successivo, dal 3 agosto in poi. Pervenendo dunque al medesimo
10 convincimento del Tribunale, il recesso datoriale va ritenuto legittimo, in quanto relativo alla rottura della fiducia derivante dalla assenza sul luogo di lavoro protrattasi dal 3 agosto 2023 in poi. Al riguardo va ricordato il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui sussiste consumazione del potere disciplinare, in tema di licenziamento, solo qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, complessivamente considerati, di talché non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti singolarmente considerati, il detto potere ormai consumato anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (ex plurimis Cass. n. 26815/2018). Conseguentemente, e come già esposto nel precedente punto, del tutto privo di pregio è altresì il motivo n. 9 dell'appello proposto, dal momento che il giudice ha tenuto in considerazione i profili di legittimità e di proporzione del licenziamento derivanti dalla prolungata assenza delle lavoratrici (superiore ai 40 giorni). Configurandosi l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro correttamente il giudice di primo grado ha respinto anche la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di preavviso.
Inoltre, tutte le ulteriori domande economiche (retribuzioni, indennità per lavoro festivo, ferie, TFR) sono infondate, in quanto riferite a periodi non lavorati e non documentati. Le istanze istruttorie vanno respinte, avendo contenuto meramente esplorativo (motivo 14).
Il licenziamento per giusta causa esclude il diritto alla corresponsione di tali emolumenti (motivi nn. 10, 11 e 12).
5. Va rigettato altresì l'ultimo motivo di appello (n. 15), relativo alla liquidazione delle spese di lite, in quanto dagli atti (v. in particolare lo scambio di messaggi whatsapp tra i lavoratori circa l'adibizione a turni notturni) non è emerso quello “squilibrio informativo” che giustificherebbe la compensazione totale o parziale delle spese di lite (art. 92 c.p.c. e Corte cost. n. 77/2018).
6. Conclusivamente, al rigetto integrale dell'appello segue altresì la condanna al pagamento delle spese di lite, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in complessivi in € 4.236,00. Si dà atto, altresì, che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna le appellanti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.236,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in RO, l'11/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Rossana Taverna dott.ssa Alessandra Trementozzi
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