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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. AN De RI Presidente
Dr Lucia Insinga Consigliere
Dr.ssa IA ST Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 321/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. n. 142/2020 pubblicata il 17 aprile 2020 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1 Parte_2 ad Agrigento il 6/11/1961 (C.F. ) e , nato a [...], il C.F._2 Parte_3
26/2/1989 (C.F. , rappresentati e difesi per procura in atti, dagli avv.ti Walter C.F._3
AU e AL OR,
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 per procura in atti, dagli avv.ti Nicola Giacobbe, Luciano Troja e Franca Risica ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Guarino in Caltanissetta, Via Libertà, 102
Appellato
con sede in Roma, Viale Carso, 44 (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Maria Ester
NI e DI Cutrera ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI Cutrera, in Caltanissetta, Viale Sicilia 126,
Appellata
1 Controparte_3
– con sede in Milano Corso Italia n.13, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Lorenzo Dell'Elce, ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via G. Serbelloni n. 1,
Appellata con sede a Trieste in Via Largo Irneri 1, in persona del legale rappresentante CP_4
Appellata Contumace
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso all'udienza del 24 aprile 2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti. In particolare e formulavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2 Parte_3
“1) in accoglimento del primo motivo di appello, riconoscere agli appellanti il diritto al risarcimento del “danno morale terminale” e del “danno biologico terminale”; 2) in accoglimento del secondo motivo di appello, riconoscere il danno patrimoniale conseguente alla perdita dell'apporto economico della vittima dell'illecito al nucleo familiare degli appellanti, nella misura di euro
525.000,00 euro, come da domanda introduttiva del giudizio, o nella diversa somma, maggiore o inferiore, che dovesse risultare dalla CTU contabile sulla cui richiesta si insiste anche in questa sede;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico legale sulla persona degli appellanti, accertare che gli stessi hanno al diritto al danno biologico conseguente alla perdita della vita della loro congiunta;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, riconoscere agli appellanti un aumento del risarcimento del danno parentale nella misura determinata in narrativa, a ragione della relazione di convivenza con la figlia,
[...]
, con conseguente ulteriore personalizzazione del danno;
”. Persona_1 concludeva riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di risposta, ove si Controparte_1 chiedeva di confermare l'impugnata sentenza, rigettando l'appello, con vittoria di spese e compensi. concludeva insistendo in tutte le richieste, eccezioni e conclusioni, processuali e di CP_2 merito, formulate con la comparsa di costituzione e risposta;
con tale atto si domandava di “rigettare
l'appello proposto dai Sig.ri , e , perché Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata e rigettare ogni domanda nei confronti di n via subordinata, nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridurre le pretese risarcitorie degli odierni appellanti nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla CP_2
nonché condannare la , in persona del
[...] Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare quanto eventualmente dovuto agli appellanti,
2 manlevando da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal CP_2 presente giudizio anche in ordine alle spese e competenze di causa”.
concludeva chiedendo “1) in via preliminare, accertarsi Controparte_3
e dichiararsi l'inesistenza della procura per il Sig. , con conseguente Parte_3 inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'impugnazione e passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado;
2) nel merito, respingere l'appello in quanto inammissibile
e, in ogni caso, totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella trattazione in diritto;
3) in subordine, per l'ipotesi in cui la costituendosi in giudizio reiterasse la domanda CP_2 di manleva nei confronti della e al contempo per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto CP_5
o in parte, dell'appello, accertato il grado di colpa eventualmente imputabile al dott. ai sensi Pt_2 dell'art. 2055 c.c., dichiarare che la garanzia assicurativa prestata dalla è una copertura a CP_5 secondo rischio e vale, nei limiti del massimale di polizza, solo per l'eccedenza rispetto alle somme garantite dalla polizza stipulata dal dott. 4) in via istruttoria, rigettarsi le avverse istanze Pt_2 istruttorie in quanto inammissibili e infondate;
5) in estremo subordine, per l'ipotesi di accoglimento dell'eventuale appello incidentale delle altre parti convenute con conseguente assoluzione della
o riduzione dell'importo del risarcimento dovuto, condannarsi la alla restituzione, in CP_2 CP_2 tutto o in parte, dell'indennità versata da in esecuzione della sentenza di primo grado che CP_5 risultasse non dovuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in primo grado proposero iure successionis e iure Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio domanda per il risarcimento del danno patito per la morte della loro figlia e sorella
[...]
avvenuta in data 19 giugno 2002, determinata da una trombosi causata Persona_1 dall'applicazione di un gesso ortopedico sulla gamba destra per una lesione derivante da un sinistro.
La domanda fu proposta nei confronti del dott. medico dell'ospedale I.O.M.I. Controparte_1
NC SC di Ganzirri Messina, che aveva applicato il gesso ortopedico e seguito
[...] nel periodo successivo, della gruppo che comprendeva il predetto centro Persona_1 CP_2 ortopedico, dell'Azienda Sanitaria di Messina, con cui il centro ortopedico era convenzionato, e dell'Assessorato Regionale della Sanità.
Vennero convenuti in giudizio, dietro richiesta di e del dott. i loro assicuratori, CP_2 Pt_2 rispettivamente e Controparte_3 CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, confermata la propria competenza, respinta l'eccezione di nullità della citazione, rilevava l'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del dott. ed il decesso di per effetto della sentenza penale n. Pt_2 Persona_1
3 370/2008 del Tribunale di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 311/2009 resa dalla Corte di
Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 20.7.2009, e il conseguente giudicato sul punto ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
Richiamata poi l'autonomia del giudice civile nella valutazione della colpevolezza del danneggiante, già condannato in sede penale, concludeva per la colpevolezza del dott. per non avere questi Pt_2 conformato la propria condotta ad un più elevato standard di diligenza, da lui esigibile, in ragione della sua specializzazione, e per non aver egli adottato, né al momento delle dimissioni della ragazza, né quando fu successivamente informato dei continui dolori che quest'ultima accusava, ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche atte a contenere il rischio di complicanze tromboemboliche.
Riteneva quindi responsabile la solidalmente con il dott. ai sensi dell'art. 1228 CP_2 Pt_2
c.c.
Per quanto più interessa in relazione ai motivi di appello, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno morale catastrofale, azionata iure successionis dagli attori, poiché riteneva che “l'arco di tempo intercorso tra il repentino aggravamento delle condizioni di salute della giovane
- avvenuto la sera del 19 giugno 2002 - e il suo decesso è stato pari a circa Persona_1
«tre quarti d'ora - un'ora» (pagine 7 e 8 dell'atto di citazione), nel corso del quale non risulta che la ragazza abbia avuto una lucida consapevolezza di quanto le stava accadendo, né della circostanza che di lì a poco sarebbe deceduta” e ciò in base alle allegazioni degli attori - poiché questi avevano dedotto che “dopo l'iniziale mancamento che la colse sul pianerottolo della propria abitazione, la stessa sembrò sul punto di riprendersi, tanto che i genitori, sebbene in apprensione (avendo chiamato più volte il 113 e il 118) pensarono solo ad un «malore passeggero», determinato da un
«abbassamento di pressione» o da una «mancanza d'aria»”- e di assenza di ulteriori elementi probatori e più specifiche allegazioni.
Rigettava poi la richiesta di risarcimento del danno biologico terminale, poiché era intercorso un arco di tempo estremamente ridotto (inferiore ad un'ora) tra l'improvviso aggravamento delle condizioni di salute di ed il suo decesso. Persona_1
Specificava che “ai fini di entrambe le citate richieste risarcitorie, non rileva il periodo compreso tra il 10 e il 19 giugno, durante il quale la ragazza manifestò i primi fastidi derivanti dall'applicazione del gesso ortopedico. Per quanto preoccupata per le proprie condizioni di salute, non risulta, infatti che la stessa si sia prospettata la possibilità di perdere la vita (essendo fin troppo ovvio, secondo i canoni dell'id quod plerumque accidit, che ove avesse percepito la reale portata del rischio, si sarebbe fatta immediatamente accompagnare in ospedale, senza attendere alcun ulteriore appuntamento col dottore . Si osserva inoltre che - indipendentemente dal senso di costrizione Pt_2
e dagli ulteriori dolori da lei avvertiti nel periodo successivo all'applicazione del gesso - la relativa
4 invalidità temporanea, è stata determinata non già dalla condotta omissiva dei sanitari, quanto piuttosto dal normale decorso del trattamento ortopedico.”
Riconosceva poi €. 10.000,00 a titolo di danno morale per il disagio e i dolori patiti dalla de cuius nei giorni antecedenti al decesso.
Il Tribunale rigettava invece la richiesta risarcitoria formulata dagli attori iure hereditatis, relativa al danno patrimoniale che la avrebbe subìto, in conseguenza del suo decesso, per effetto Persona_1 della mancata percezione del proprio futuro reddito da lavoro, rilevando, da un lato, l'impossibilità di configurare un diritto risarcitorio per la lesione di un bene, in favore di un soggetto che, per effetto dello stesso evento lesivo, sia già venuto a mancare e, dall'altro, l'inammissibilità della richiesta risarcitoria iure proprio, derivante dalla lesione di un'aspettativa di contribuzione alle spese familiari da parte dalla figlia e sorella convivente, poiché tardivamente proposta in memoria ex art. 183 co. 2
c.p.c.
Quanto ai danni patiti iure proprio dagli attori, escludeva la ricorrenza di un danno biologico in capo a per mancanza di prova e ritenute, proprio in ragione della carenza di elementi Parte_1 probatori, non riscontrate le conclusioni della prima consulenza tecnica espletata, condivideva l'assunto della seconda consulenza tecnica che aveva escluso la sussistenza del danno biologico rilevando che fasi di discreto benessere o compenso psichico, ponevano in dubbio l'esistenza stessa di una relazione causale tra l'evento dannoso e le manifestazioni patologiche successivamente manifestatesi.
Premesso, poi, che può ritenersi presuntivamente provato il notevole pregiudizio morale e relazionale subìto dai congiunti in conseguenza del prematuro decesso della figlia e sorella, provvedeva alla liquidazione in via equitativa del danno parentale assumendo a riferimento i valori medi previsti dalla relativa tabella adottata dal tribunale di Roma del 2019.
Escludeva tuttavia che potesse tenersi in conto della convivenza tra la vittima e i familiari nella liquidazione del danno perché circostanza contestata e non provata.
Pertanto, premesso che il “punto base” del danno parentale, nelle tabelle di Roma, risulta pari a €
9.806,70 riconosceva a 28 punti di pregiudizio non patrimoniale (di cui 20 in ragione Parte_1 del rapporto genitoriale, 5 in ragione dell'età della vittima e 3 per l'età dell'attore, quarantasettenne all'epoca dell'evento), quantificando il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in suo favore in € 274.587,60.
In favore di , fratello della de cuius, riconosceva 17 punti di pregiudizio non Parte_3 patrimoniale (7 in relazione al rapporto di parentela, 5 in ragione dell'età della vittima e 5 per l'età del predetto attore, tredicenne all'epoca dell'evento), pari ad € 166.713,90.
5 Con riferimento a madre della de cuius, riconosceva 29 punti di danno (20 in relazione Parte_2 al rapporto di parentela, 5 in ragione dell'età della vittima e 4 per l'età dell'attrice, quarantenne all'epoca dell'evento), pari ad € 284.394,30.
Riconosceva inoltre, in favore di ciascun attore, gli interessi legali maturati sui predetti importi, devalutati al tempo del decesso di e, quindi, via via rivalutati sino al saldo. Persona_1
Accertava inoltre, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata per seconda, un danno biologico in capo a pari al 18% di invalidità quantificato, facendo applicazione del Parte_2 criterio risarcitorio a punto di invalidità contenuto nelle tabelle del Tribunale di Roma del 2019, in €.
44.386,35 oltre interessi legali maturati, devalutati al tempo del decesso di e, quindi, Persona_1 via via rivalutati sino al saldo.
Il Tribunale quindi, preso atto dell'indennizzo già percepito dagli attori, pari ad € 516.456,90, corrisposto da condannava al pagamento di € CP_4 Controparte_6 CP_2
263.625,25 pari alla differenza tra i pregiudizi da loro patiti (€ 780.082,15 per il complessivo danno iure hereditatis e iure proprio subito dagli attori) e la somma percepita, oltre rivalutazione e interessi, da ripartire tra gli attori in proporzione all'entità dei danni sopra liquidati.
Rigettata l'eccezione proposta condannava Controparte_3 quest'ultima a manlevare dagli effetti della pronuncia. CP_2
Rigettava poi la richiesta di manleva formulata, nei confronti della dal dottor CP_4 [...]
. CP_1
Pronunciava infine difetto di legittimazione processuale dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_8
Quanto alle spese di lite, compensava integralmente le spese nel rapporto processuale tra gli attori e i convenuti e in ragione dell'accoglimento della domanda in misura solo Controparte_1 CP_2 parziale e condannava gli attori a rifondere le spese di giudizio sostenute dall' Controparte_8
e dall' .
[...] Controparte_7
In conseguenza del rigetto della domanda di manleva formulata da , lo condannava Controparte_1 al pagamento delle spese in favore di . CP_4
Poneva le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio a carico degli attori e dei convenuti e in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
*****
, e propongono appello, avverso la suddetta sentenza, Parte_1 Parte_2 Parte_3 affidato a quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale e del danno biologico terminale. Richiamata la
6 giurisprudenza sul punto e sottolineato che ai fini del riconoscimento del danno morale terminale è necessaria la lucida consapevolezza nella vittima di quanto sta accadendo, mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso che, invece, va preso in considerazione in relazione al danno biologico terminale, secondo gli appellanti il giudice a quo avrebbe errato nel valorizzare il lasso temporale intercorso tra l'aggravamento delle condizioni e l'exitus, definendolo breve. Secondo gli appellanti “era cosciente al momento in cui veniva Persona_1 prelevata con l'ambulanza del 118 e la situazione creatasi era idonea a farle provare la paura della morte” e il giudice ha errato a escludere la sua lucidità basandosi sul punto di vista esterno dei genitori.
Inoltre, secondo gli appellanti, “non andava soltanto considerato il momento dell'aggravamento delle condizioni di salute della povera ma il “tempus” della lesione , da individuare con Persona_1
l'applicazione della gessatura (5/6/2002), che, di giorno in giorno, determinava una maggiore agonia”; la sentenza impugnata sarebbe palesemente errata nella parte in cui ha affermato che l'invalidità temporanea nel periodo successivo all'applicazione del gesso era stata determinata dal normale decorso del trattamento ortopedico.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico della vittima.
Deducono in proposito che il giudice ha erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della attività lavorativa svolta da Inoltre rilevano che infondatamente il Persona_1
Tribunale ha ritenuto che gli attori avessero richiesto il risarcimento del danno patrimoniale “iure hereditatis”, poiché nell'atto di citazione, gli attori formulavano tale richiesta in via autonoma e, dunque, iure proprio;
aggiungono che in ogni caso, per ottenere il risarcimento dei danni patiti non
è richiesto l'impiego di formule sacramentali e che gli elementi a disposizione del primo giudice imponevano una corretta interpretazione della domanda degli attori.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno biologico richiesto da e e Parte_1 Parte_3 riconosciuto al minimo quello cagionato a . Parte_2
Deducono l'ingiustizia della sentenza che ha recepito acriticamente le conclusioni della seconda
CTU, condotta da un medico psichiatrico e da un medico legale, senza porsi alcun interrogativo sulle conclusioni diametralmente opposte cui era giunto il primo CTU nominato, specialista in psicologica.
Assumono che il Tribunale ha ritenuto insussistente la prova che il danno subito da Parte_1
e fosse conseguente alla scomparsa della congiunta non Parte_3 Persona_1 riconoscendo alcun valore alla documentazione sanitaria prodotta e disattendendo le conclusioni del
7 primo CTU che riconosceva una invalidità permanente, in termini di danno biologico conseguente alla perdita del familiare, nella misura dell'80%.
Si dolgono poi che il giudice abbia accolto le conclusioni della seconda consulenza senza tenero conto delle controdeduzioni formulate dal CTP degli attori e delle contestazioni difensive.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il Tribunale non ha abbia ritenuto provata la convivenza tra essi e la congiunta e, conseguentemente, del mancato Persona_1 riconoscimento, nella determinazione del danno parentale, del relativo punteggio, pari a 4 per ogni componente, come stabilito dalle Tabelle di Roma del 2019.
Assumono in proposito che nessuna delle controparti ha formulato specifiche contestazioni sul fatto che vivesse con i suoi genitori, sicché detta circostanza doveva considerarsi Persona_1 validamente acquisita al procedimento.
Adducono poi che la documentazione fiscale, sanitaria ed anche entrambe le CCTTUU riscontravano tale circostanza e che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che, al momento della morte, la vittima veniva soccorsa presso la abitazione degli attori. Deducono poi che da tale errore è dipesa anche la mancata personalizzazione del danno.
Resistono al gravame gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
eccepisce l'inesistenza della procura per CE OR Controparte_3 con conseguente inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
*******
Va preliminarmente rilevato che non risulta agli atti la notifica del gravame nei confronti dell' CP_9
e dell' .
[...] Controparte_10
Benché tali soggetti, parti del giudizio di primo grado, siano litisconsorti necessari processuali, v'è da dirsi che il Tribunale ha dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva e gli appellanti non hanno proposto impugnazione sul punto, accettando quindi la relativa statuizione.
Ritiene perciò la Corte, anche in relazione agli esiti del presente giudizio, che, per ragioni di economia processuale, la mancata notifica del ricorso a tali litisconsorti processuali non osti alla definizione del giudizio di gravame e non richieda l'integrazione del contraddittorio, atteso che l' e Controparte_9
l' , non convenute nel giudizio di gravame, risultano Controparte_10 totalmente vittoriose nei confronti degli appellanti, e questi non hanno proposto impugnazione in relazione alle statuizioni emesse in ordine al rapporto processuale instaurato nei loro riguardi. Tale considerazione peraltro implica che a tali parti sarebbe sato comunque precluso l'appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. atteso che tale strumento, da qualunque parte provenga, postula che l'interesse alla sua proposizione sia insorto per effetto dell'impugnazione principale (cfr.
8 Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27616 in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva e cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, n.2723: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127
c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”).
Ancora in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione Controparte_3
in ordine all'inesistenza di procura da parte di ai suoi difensori, poiché
[...] Parte_3 quella conferita in primo grado riguarda anche il giudizio di gravame e avuto riguardo alla procura datata 11 dicembre 2020, depositata in questo giudizio, in data 2 dicembre 2021.
Nel merito l'appello va integralmente respinto.
In ordine al primo motivo di gravame va osservato che il danno biologico che si verifica nel lasso di tempo che intercorre fra lesione e morte - definito “terminale”, appunto in considerazione del momento in cui si verifica- deve intendersi come lesione all'integrità fisica, ovvero la compromissione del diritto alla salute. Il danno catastrofale o morale terminale è riferito alla sofferenza provata dalla vittima nella percezione della morte incombente.
Per danno tanatologico, o danno da perdita della vita, si intende, invece il pregiudizio al diritto alla vita stessa;
come statuito dalle Sezioni Unite con sentenza del 22.7.2015 n. 15350, esso “è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente”. Orbene, tale danno, secondo i principi illustrati nella sentenza citata, non è suscettibile di risarcimento in favore degli eredi.
Secondo la Cassazione infatti il pregiudizio alla salute subito nel periodo intercorso tra le lesioni e la morte può dare luogo ad un risarcimento del danno se il de cuius sia rimasto in vita per un tempo sufficiente a configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sul diritto alla salute;
l'azione per il
9 risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi poiché, se la vittima ha subito un danno giuridicamente apprezzabile, il diritto al risarcimento di esso è entrato nel suo patrimonio e da questo si è trasmesso agli eredi.
La morte e il danno che ne consegue rappresentano la perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo e diverso dal bene salute pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte.
Ne discende che “una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva
[…] dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.
In conclusione, il danno da perdita della vita è intrinsecamente irrisarcibile a favore degli eredi. Con riferimento al pregiudizio alla salute, bisogna invece accertare se nella fattispecie concreta, il lasso di tempo intercorso tra lesione e morte è stato sufficiente a determinarlo, in modo tale da implicare la trasmissione del diritto al loro risarcimento dal patrimonio del de cuius a quello degli eredi (tali principi sono ben compendiati da Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.34987: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica
(agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente”).
Trasponendo questi principi al caso di specie, va innanzitutto evidenziato, per quanto ovvio, che la morte di è stata causata non dall'applicazione della gessatura ortopedica ma dal Persona_1 trombo che ne è conseguito. E' pertanto la trombosi la lesione mortale che ha innescato il processo morboso che ha determinato la morte e la cui verificazione configura la responsabilità del medico e
10 della struttura sanitaria -secondo quanto rilevato dalla sentenza - in quanto complicanza che non hanno saputo prevenire e trattare.
Va pertanto recisamente escluso che rilevi, ai fini di cui in parola, il periodo successivo all'applicazione della gessatura ortopedica ed antecedente alla lesione mortale poiché, come giustamente osservato dal giudice di primo grado, il dolore patito e l'inabilità sperimentata dalla vittima erano conseguenza del trattamento ortopedico e non della lesione mortale;
la morte, come conseguenza della gessatura, non è stata presagita da durante il tempo del trattamento Persona_1 poiché, come affermato dal Tribunale, secondo l'id quod plerumque accidit, ove tale presagio fosse insorto la stessa avrebbe fatto immediato ricorso a cure d'urgenza.
Acclarato che bisogna guardare all'insorgenza della lesione mortale per verificare se la vittima abbia lucidamente preconizzato la sua morte, ai fini della sussistenza del danno morale, e il tempo intercorso tra tale evento e la morte, ai fini del riconoscimento del danno biologico, deve rilevarsi che è incontestato che il decesso di sia avvenuto dopo circa un'ora dal malore che la colpiva. Persona_1
Tale evidenza esclude di per sé il riconoscimento del danno biologico terminale poiché, come anche rilevato dagli appellanti principali con il richiamo alla sentenza della Cassazione civile del
05/07/2019 , n. 18056, è necessario che la persona ferita sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, mancando di utilità una durata di vita inferiore.
Osta invece al riconoscimento del danno morale terminale l'assenza di prova che Persona_1 abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Gli appellanti principali infatti, pur assumendo che la stessa fosse cosciente dal momento del malore, nell'ora intercorsa sino al suo decesso, durante il trasporto in ambulanza e al ricovero ospedaliero in terapia intensiva, non hanno indicato, né con il gravame né nel giudizio di primo grado, gli elementi di prova da cui desumere tale circostanza, come pure rilevato dal giudice a quo.
E difatti, gli appellanti, assumendo che il giudice abbia errato nel ricostruire lo stato emotivo della vittima in base alle valutazioni dei genitori, allorché in sentenza osserva “dopo l'iniziale mancamento che la colse sul pianerottolo della propria abitazione, la stessa sembrò sul punto di riprendersi, tanto che i genitori, sebbene in apprensione (avendo chiamato più volte il 113 e il 118) pensarono solo ad un «malore passeggero», determinato da un «abbassamento di pressione» o da una «mancanza
d'aria», omettono tuttavia di considerare che il giudice si è fondato sulle stesse allegazioni degli attori (pag. 7 della citazione) che, in effetti, risultano insufficienti e inidonee, già sul piano assertivo,
a dimostrare la condizione di lucidità della vittima.
11 Dalle stesse allegazioni degli appellanti sembra che dopo lo svenimento non sia più Persona_1 rinvenuta: gli attori non adducono che si fosse successivamente rianimata, avendo Persona_1 piuttosto essi riferito che ciò fosse oggetto della loro percezione.
Inoltre, tali allegazioni sono le uniche formulate sul punto dagli attori che, in primo grado, si sono limitati alla richiesta dei mezzi di prova con la seconda memoria istruttoria, né i documenti prodotti risultano utili mancando, tra l'altro, anche la cartella clinica della vittima.
Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata che ha escluso che all'insorgenza della lesione mortale la vittima abbia presagito, in stato vigile, la morte.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
A ben vedere gli attori con l'atto introduttivo del giudizio, domandavano “€. 525.000, a titolo di danno patrimoniale. esercitava un'attività lavorativa come si evince dall'allegata Persona_1 documentazione. Orbene utilizzando come calcolo le somme mensilmente percepite e quindi con una base annua la somma di €. 15.000, il danno, in ragione della presumibile durata del rapporto di 35 anni è da stimare in €. 525.000”; tale posta di danno risulta, peraltro, indicata come una porzione del danno domandato iure hereditatis complessivamente quantificato in €. 2.025.000,00, di cui la restante parte era determinata in €. 1.000.000,00 a titolo di danno da perdita della vita ed €. 500.000,00
a titolo di danno morale terminale (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione).
Le modalità di calcolo (retribuzione annua della vittima moltiplicata per la durata presunta del rapporto di lavoro) di tale posta di danno e la sua considerazione quale frazione numerica del danno iure hereditatis acclara che gli attori inequivocabilmente, con l'atto introduttivo, hanno prospettato come danno la mancata percezione, da parte di , del suo proprio futuro reddito da Persona_1 lavoro.
La pretesa è stata azionata dagli attori iure successionis, ovvero facendo valere un diritto del dante causa, e non iure iure proprio, proprio perché essi lo avevano prospettato come danno subito nella sfera patrimoniale della vittima costituito dalla mancata percezione del reddito futuro.
Non è pertanto possibile ravvisare nelle prospettazioni degli attori la richiesta del lucro cessante costituito dalla perdita dei contributi patrimoniali o delle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente apportato ai congiunti.
Il Tribunale ha correttamente inteso la domanda - che, per come formulata, non poteva essere altrimenti interpretata - e ha rettamente concluso per “l'impossibilità di configurare un diritto risarcitorio per la lesione di un bene (in questo caso, addirittura, di un credito futuro, il quale, per venire ad esistenza, avrebbe richiesto lo svolgimento da parte della de cuius della relativa prestazione lavorativa), in favore di un soggetto che, per effetto dello stesso evento lesivo, sia già venuto a mancare”.
12 Non giova agli appellanti il richiamo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione di specifiche voci di danno hanno valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro sicché, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un fatto illecito, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta.
Tale orientamento infatti si riferisce al danno non patrimoniale di carattere onnicomprensivo, e non può essere esteso all'esercizio di pretese risarcitorie di danni patrimoniali che dipendono dalla lesione o perdita di diritti o beni specifici.
Gli appellanti in primo grado non indicavano neppure la ragione fondante il loro diritto alla percezione di prestazioni economiche future da parte della vittima, che si rinviene nei precetti normativi (art. 315 bis e 433 c.c.) o nella pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà
e di costume e, invero, neppure deducevano che - che all'epoca del decesso aveva Persona_1 vent'anni- destinasse loro sovvenzioni periodiche.
E poiché gli appellanti non hanno mai dedotto che in capo a esistesse l'obbligo di Persona_1 contribuzione per legge ai sensi dell'art. 315 bis, escluso peraltro, per quanto si dirà più avanti, che la vittima coabitasse con i genitori e il fratello, e non avendo gli appellati neppure allegato che la stessa avrebbe continuato ad elargire ai congiunti superstiti durevoli e costanti sovvenzioni né la misura di tali elargizioni, deve dirsi che nelle prospettazioni formulate in primo grado non è possibile ravvisare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del lucro cessante costituito dalla perdita delle utilità economiche che il de cuius apportava (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018,
n.6619, parte motiva “L'uccisione d'una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per
l'avvenire)”.
L'insufficienza delle allegazioni, peraltro, determina anche l'infondatezza della pretesa risarcitoria, come pure eccepito dagli appellati.
Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
Va innanzitutto premesso che, sebbene gli appellanti principali deducano che il danno biologico riconosciuto in capo a sia stato minimizzato dalla seconda consulenza, nessuna Parte_2 censura è svolta in merito.
Inoltre la consulenza tecnica disposta dal giudice in primo grado non ha riguardato anche l'accertamento di un danno psichico in capo a (e cfr. ordinanza del 19 marzo 2016 Parte_3
13 contenente i quesiti demandati al consulente che riguardavano solo e ) Parte_1 Parte_2
e in sentenza si osserva che le condizioni di salute di “non sono state oggetto Parte_3 dell'indagine delegata ai c.t.u., non essendo stata allegata alcuna documentazione medica a sostegno del prospettato danno biologico”.
Parte appellante nessuna censura muove rispetto al rilievo della carenza probatoria e all'esclusione dell'accertamento del danno biologico di dal mandato conferito ai consulenti, sicché Parte_3 le censure svolte dagli appellanti, ed incentrate sull'erroneità della seconda consulenza e sull'adesione acritica ad essa da parte del giudice, rimangono con riferimento alla posizione di Parte_3 prive di senso.
Ciò premesso il Tribunale, con riferimento alla posizione di ha osservato che risultava Parte_1 documentata l'assunzione di terapia farmacologica da parte di questi negli anni 2009 e 2010 mentre mancava altra ulteriore, specifica certificazione medica relativa al periodo antecedente;
riteneva altresì non probante l'attestazione contenuta nel certificato medico del 18.3.2015 rilasciato dall'U.O.S. Centro di Salute Mentale di Caltanissetta, in ordine alla presa in carico di Parte_1 già nel febbraio del 2004, poiché non direttamente riscontrata dal medico, ma appresa sulla base di
“notizie anamnestiche raccolte”; quindi concludeva che “la carenza di elementi probatori a sostegno del danno biologico che l'attore avrebbe subìto in conseguenza del decesso della figlia rende, oltretutto, non riscontrabili le conclusioni rassegnate dal primo C.T.U., in ordine alla sussistenza di danno biologico, a carico del predetto attore, pari all'80% di invalidità”. Riportava inoltre, in nota, le valutazioni della seconda consulenza che aveva concluso “Da quanto su esposto, in atto, pur essendo presenti i sentimenti di perdita e di lutto, nel Sig. non si rilevano turbe, Parte_1 sintomi e aspetti da ascrivere a patologie psichiche clinicamente significative [..]. Nel Sig.
[...] non sono emersi elementi psicopatologici, clinicamente evidenti e significativi, tali da Pt_1 ascrivere il proprio vissuto di perdita all'interno di un range patologico. Assente si rileva la presenza di malattia psichica”.
Il Tribunale pertanto riteneva di aderire alle conclusioni dei periti che, in risposta alle controdeduzioni del consulente di parte attrice, avevano rilevato “qualora ci si trovasse di fronte ad una patologia evidente e clinicamente significativa, la stessa, per le specifiche caratteristiche psico-patologiche, non avrebbe conosciuto delle “finestre” di discreto benessere o compenso psichico, necessitando, in quest'ottica, di continui, documentati e periodici controlli finalizzati al monitoraggio clinico dell'accusata patologia”.
Quindi il Tribunale concludeva che “tali considerazioni appaiono tanto più condivisibili ove si consideri che eventuali finestre di benessere psicofisico porrebbero in dubbio l'esistenza stessa di
14 una relazione causale tra l'evento dannoso e le manifestazioni patologiche successivamente manifestatesi”.
Le argomentazioni della sentenza impugnata concretano una valutazione critica delle risultanze processuali, risultano congruamente e logicamente motivate, e indicano gli elementi impiegati al fine di disattendere le conclusioni della prima consulenza, ritenuta disancorata dalle risultanze documentali, e gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici idonei a sostenere l'adesione della seconda consulenza che, peraltro, comprende anche le osservazioni alle deduzioni critiche della parte attrice.
Non risulta rispondente al vero, dunque, che il giudice non abbia valutato la documentazione medica prodotta o abbia omesso di considerare le deduzioni critiche alla consulenza espletata per seconda, dovendo, piuttosto, rilevarsi che l'onere motivazionale imposto, in caso di scelta fra risultanze tecniche differenti, sia stato osservato. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022 , n. 15721: “Se nel corso del giudizio vengono nominati, in tempi successivi, due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
In particolare, allorquando intenda uniformarsi al parere del secondo consulente, non può limitarsi ad una acritica adesione ad esso, ma deve , invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste non siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti esposti nell'altra”).
Gli appellanti peraltro non hanno formulato alcuna censura avverso il ragionamento del giudice, o dei periti, pertanto la necessità, dedotta con il gravame, di nominare, tra i componenti del collegio peritale, un esperto competente in psicologia riamane immotivata.
Il quarto motivo di gravame è pure infondato.
Premesso che il giudice ha rilevato in sentenza che la convivenza tra gli attori e la vittima è circostanza non documentata, espressamente contestata dai convenuti, specificando peraltro che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, ed ancora osservato che ha espressamente contestato tale circostanza (cfr. comparsa di risposta di CP_2 pag. 17), va innanzitutto rilevato che con l'appello non si muove alcuna censura né al CP_2 rilievo di carenza probatoria né alla regola di diritto applicata.
15 Gli appellanti assumono in proposito che “la documentazione fiscale, sanitaria ed anche entrambe le CCTTUU davano per assodata tale circostanza”.
Tuttavia non è stato indicato specificamente da quale documento risulti la convivenza di Per_1
con i genitori e comunque tale circostanza non è ricavabile nè dal CUD, né dalle buste paga
[...] della stessa prodotti;
non risulta inoltre che sia stata depositata documentazione sanitaria inerente la persona di infine, escluso che la coabitazione tra la vittima e i genitori sia stato Persona_1 oggetto di riscontro diretto da parte dei periti, eventuali dichiarazioni rese in tal senso dalle parti e riportate nella relazione peritale, poiché provenienti dalle parti stesse, non possono costituire fonte di prova.
Inoltre, la circostanza che il servizio del 118 interveniva presso l'abitazione degli appellanti ove si trovava la vittima al momento del malore, non dimostra che questa abitasse insieme ai genitori poiché la presenza in tale luogo poteva essere occasionale.
Infine va detto che sebbene la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto si fonda sull'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, tale per cui è possibile presumere la sofferenza patita a cagione della perdita del familiare, la concreta quantificazione del danno dipende da differenti criteri che tengono conto delle peculiarità del caso concreto, che è onere dell'avente diritto allegare e provare, come statuito, del resto, dallo stesso precedente richiamato da parte appellante (cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 13/06/2017 , n. 14655); le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma prevedono un sistema in cui, proprio al fine di adeguare il risarcimento del danno alla situazione di fatto, viene attribuito rilievo alla ricorrenza di una pluralità di evenienze, tra cui la persistenza della convivenza tra la vittima e il congiunto.
Resta comunque onere della parte dimostrare la ricorrenza degli indici idonei ad incrementare la quantificazione del danno.
Mancando nel caso di specie la prova della convivenza, rettamente il giudice ha escluso il relativo incremento nella quantificazione del danno, che è imputabile esclusivamente alla parte che non ha fornita la relativa prova.
L'appello, in definitiva, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate tenendo in conto che in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cfr.
Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30999).
Gli appellanti in primo grado avevano avanzato una domanda risarcitoria del valore complessivo di
€.
4.125.000 e, ancorché non abbiano precisato con il gravame la maggior somma domandata, avendo
16 essi richiesto il riconoscimento di tutte le poste di danno non attribuite in primo grado, alla stregua del principio sopra riportato deve ritenersi che il valore della causa è pari a oltre tre milioni di euro
(€. 4.125.000, somma originariamente domandata, detratto il risarcimento riconosciuto in primo grado paria a € 780.082,15).
Si ritiene tuttavia, per l'assenza di complesse questioni di diritto, e dunque guardato al concreto valore della causa, di non procedere all'applicazione degli incrementi previsti dal D.M. 55/15 per le cause di valore superiore a €. 520.000,00.
In definitiva devono applicarsi i parametri medi delle cause di valore compreso tra €. 260.000,00 ed
€. 520.000,00.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 321/2020
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma, la sentenza n. 142/2020 pubblicata il 17 aprile 2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta appellata da Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_2
e , che si liquidano per ciascuno
[...] Controparte_1 Controparte_3 in € 14.239,00, di cui €. 4.389,00 per la fase studio, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 24 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
IA ST AN De RI
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. AN De RI Presidente
Dr Lucia Insinga Consigliere
Dr.ssa IA ST Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 321/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. n. 142/2020 pubblicata il 17 aprile 2020 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1 Parte_2 ad Agrigento il 6/11/1961 (C.F. ) e , nato a [...], il C.F._2 Parte_3
26/2/1989 (C.F. , rappresentati e difesi per procura in atti, dagli avv.ti Walter C.F._3
AU e AL OR,
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 per procura in atti, dagli avv.ti Nicola Giacobbe, Luciano Troja e Franca Risica ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Guarino in Caltanissetta, Via Libertà, 102
Appellato
con sede in Roma, Viale Carso, 44 (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Maria Ester
NI e DI Cutrera ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI Cutrera, in Caltanissetta, Viale Sicilia 126,
Appellata
1 Controparte_3
– con sede in Milano Corso Italia n.13, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Lorenzo Dell'Elce, ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via G. Serbelloni n. 1,
Appellata con sede a Trieste in Via Largo Irneri 1, in persona del legale rappresentante CP_4
Appellata Contumace
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso all'udienza del 24 aprile 2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti. In particolare e formulavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2 Parte_3
“1) in accoglimento del primo motivo di appello, riconoscere agli appellanti il diritto al risarcimento del “danno morale terminale” e del “danno biologico terminale”; 2) in accoglimento del secondo motivo di appello, riconoscere il danno patrimoniale conseguente alla perdita dell'apporto economico della vittima dell'illecito al nucleo familiare degli appellanti, nella misura di euro
525.000,00 euro, come da domanda introduttiva del giudizio, o nella diversa somma, maggiore o inferiore, che dovesse risultare dalla CTU contabile sulla cui richiesta si insiste anche in questa sede;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico legale sulla persona degli appellanti, accertare che gli stessi hanno al diritto al danno biologico conseguente alla perdita della vita della loro congiunta;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, riconoscere agli appellanti un aumento del risarcimento del danno parentale nella misura determinata in narrativa, a ragione della relazione di convivenza con la figlia,
[...]
, con conseguente ulteriore personalizzazione del danno;
”. Persona_1 concludeva riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di risposta, ove si Controparte_1 chiedeva di confermare l'impugnata sentenza, rigettando l'appello, con vittoria di spese e compensi. concludeva insistendo in tutte le richieste, eccezioni e conclusioni, processuali e di CP_2 merito, formulate con la comparsa di costituzione e risposta;
con tale atto si domandava di “rigettare
l'appello proposto dai Sig.ri , e , perché Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata e rigettare ogni domanda nei confronti di n via subordinata, nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridurre le pretese risarcitorie degli odierni appellanti nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla CP_2
nonché condannare la , in persona del
[...] Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare quanto eventualmente dovuto agli appellanti,
2 manlevando da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal CP_2 presente giudizio anche in ordine alle spese e competenze di causa”.
concludeva chiedendo “1) in via preliminare, accertarsi Controparte_3
e dichiararsi l'inesistenza della procura per il Sig. , con conseguente Parte_3 inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'impugnazione e passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado;
2) nel merito, respingere l'appello in quanto inammissibile
e, in ogni caso, totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella trattazione in diritto;
3) in subordine, per l'ipotesi in cui la costituendosi in giudizio reiterasse la domanda CP_2 di manleva nei confronti della e al contempo per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto CP_5
o in parte, dell'appello, accertato il grado di colpa eventualmente imputabile al dott. ai sensi Pt_2 dell'art. 2055 c.c., dichiarare che la garanzia assicurativa prestata dalla è una copertura a CP_5 secondo rischio e vale, nei limiti del massimale di polizza, solo per l'eccedenza rispetto alle somme garantite dalla polizza stipulata dal dott. 4) in via istruttoria, rigettarsi le avverse istanze Pt_2 istruttorie in quanto inammissibili e infondate;
5) in estremo subordine, per l'ipotesi di accoglimento dell'eventuale appello incidentale delle altre parti convenute con conseguente assoluzione della
o riduzione dell'importo del risarcimento dovuto, condannarsi la alla restituzione, in CP_2 CP_2 tutto o in parte, dell'indennità versata da in esecuzione della sentenza di primo grado che CP_5 risultasse non dovuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in primo grado proposero iure successionis e iure Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio domanda per il risarcimento del danno patito per la morte della loro figlia e sorella
[...]
avvenuta in data 19 giugno 2002, determinata da una trombosi causata Persona_1 dall'applicazione di un gesso ortopedico sulla gamba destra per una lesione derivante da un sinistro.
La domanda fu proposta nei confronti del dott. medico dell'ospedale I.O.M.I. Controparte_1
NC SC di Ganzirri Messina, che aveva applicato il gesso ortopedico e seguito
[...] nel periodo successivo, della gruppo che comprendeva il predetto centro Persona_1 CP_2 ortopedico, dell'Azienda Sanitaria di Messina, con cui il centro ortopedico era convenzionato, e dell'Assessorato Regionale della Sanità.
Vennero convenuti in giudizio, dietro richiesta di e del dott. i loro assicuratori, CP_2 Pt_2 rispettivamente e Controparte_3 CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, confermata la propria competenza, respinta l'eccezione di nullità della citazione, rilevava l'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del dott. ed il decesso di per effetto della sentenza penale n. Pt_2 Persona_1
3 370/2008 del Tribunale di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 311/2009 resa dalla Corte di
Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 20.7.2009, e il conseguente giudicato sul punto ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
Richiamata poi l'autonomia del giudice civile nella valutazione della colpevolezza del danneggiante, già condannato in sede penale, concludeva per la colpevolezza del dott. per non avere questi Pt_2 conformato la propria condotta ad un più elevato standard di diligenza, da lui esigibile, in ragione della sua specializzazione, e per non aver egli adottato, né al momento delle dimissioni della ragazza, né quando fu successivamente informato dei continui dolori che quest'ultima accusava, ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche atte a contenere il rischio di complicanze tromboemboliche.
Riteneva quindi responsabile la solidalmente con il dott. ai sensi dell'art. 1228 CP_2 Pt_2
c.c.
Per quanto più interessa in relazione ai motivi di appello, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno morale catastrofale, azionata iure successionis dagli attori, poiché riteneva che “l'arco di tempo intercorso tra il repentino aggravamento delle condizioni di salute della giovane
- avvenuto la sera del 19 giugno 2002 - e il suo decesso è stato pari a circa Persona_1
«tre quarti d'ora - un'ora» (pagine 7 e 8 dell'atto di citazione), nel corso del quale non risulta che la ragazza abbia avuto una lucida consapevolezza di quanto le stava accadendo, né della circostanza che di lì a poco sarebbe deceduta” e ciò in base alle allegazioni degli attori - poiché questi avevano dedotto che “dopo l'iniziale mancamento che la colse sul pianerottolo della propria abitazione, la stessa sembrò sul punto di riprendersi, tanto che i genitori, sebbene in apprensione (avendo chiamato più volte il 113 e il 118) pensarono solo ad un «malore passeggero», determinato da un
«abbassamento di pressione» o da una «mancanza d'aria»”- e di assenza di ulteriori elementi probatori e più specifiche allegazioni.
Rigettava poi la richiesta di risarcimento del danno biologico terminale, poiché era intercorso un arco di tempo estremamente ridotto (inferiore ad un'ora) tra l'improvviso aggravamento delle condizioni di salute di ed il suo decesso. Persona_1
Specificava che “ai fini di entrambe le citate richieste risarcitorie, non rileva il periodo compreso tra il 10 e il 19 giugno, durante il quale la ragazza manifestò i primi fastidi derivanti dall'applicazione del gesso ortopedico. Per quanto preoccupata per le proprie condizioni di salute, non risulta, infatti che la stessa si sia prospettata la possibilità di perdere la vita (essendo fin troppo ovvio, secondo i canoni dell'id quod plerumque accidit, che ove avesse percepito la reale portata del rischio, si sarebbe fatta immediatamente accompagnare in ospedale, senza attendere alcun ulteriore appuntamento col dottore . Si osserva inoltre che - indipendentemente dal senso di costrizione Pt_2
e dagli ulteriori dolori da lei avvertiti nel periodo successivo all'applicazione del gesso - la relativa
4 invalidità temporanea, è stata determinata non già dalla condotta omissiva dei sanitari, quanto piuttosto dal normale decorso del trattamento ortopedico.”
Riconosceva poi €. 10.000,00 a titolo di danno morale per il disagio e i dolori patiti dalla de cuius nei giorni antecedenti al decesso.
Il Tribunale rigettava invece la richiesta risarcitoria formulata dagli attori iure hereditatis, relativa al danno patrimoniale che la avrebbe subìto, in conseguenza del suo decesso, per effetto Persona_1 della mancata percezione del proprio futuro reddito da lavoro, rilevando, da un lato, l'impossibilità di configurare un diritto risarcitorio per la lesione di un bene, in favore di un soggetto che, per effetto dello stesso evento lesivo, sia già venuto a mancare e, dall'altro, l'inammissibilità della richiesta risarcitoria iure proprio, derivante dalla lesione di un'aspettativa di contribuzione alle spese familiari da parte dalla figlia e sorella convivente, poiché tardivamente proposta in memoria ex art. 183 co. 2
c.p.c.
Quanto ai danni patiti iure proprio dagli attori, escludeva la ricorrenza di un danno biologico in capo a per mancanza di prova e ritenute, proprio in ragione della carenza di elementi Parte_1 probatori, non riscontrate le conclusioni della prima consulenza tecnica espletata, condivideva l'assunto della seconda consulenza tecnica che aveva escluso la sussistenza del danno biologico rilevando che fasi di discreto benessere o compenso psichico, ponevano in dubbio l'esistenza stessa di una relazione causale tra l'evento dannoso e le manifestazioni patologiche successivamente manifestatesi.
Premesso, poi, che può ritenersi presuntivamente provato il notevole pregiudizio morale e relazionale subìto dai congiunti in conseguenza del prematuro decesso della figlia e sorella, provvedeva alla liquidazione in via equitativa del danno parentale assumendo a riferimento i valori medi previsti dalla relativa tabella adottata dal tribunale di Roma del 2019.
Escludeva tuttavia che potesse tenersi in conto della convivenza tra la vittima e i familiari nella liquidazione del danno perché circostanza contestata e non provata.
Pertanto, premesso che il “punto base” del danno parentale, nelle tabelle di Roma, risulta pari a €
9.806,70 riconosceva a 28 punti di pregiudizio non patrimoniale (di cui 20 in ragione Parte_1 del rapporto genitoriale, 5 in ragione dell'età della vittima e 3 per l'età dell'attore, quarantasettenne all'epoca dell'evento), quantificando il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile in suo favore in € 274.587,60.
In favore di , fratello della de cuius, riconosceva 17 punti di pregiudizio non Parte_3 patrimoniale (7 in relazione al rapporto di parentela, 5 in ragione dell'età della vittima e 5 per l'età del predetto attore, tredicenne all'epoca dell'evento), pari ad € 166.713,90.
5 Con riferimento a madre della de cuius, riconosceva 29 punti di danno (20 in relazione Parte_2 al rapporto di parentela, 5 in ragione dell'età della vittima e 4 per l'età dell'attrice, quarantenne all'epoca dell'evento), pari ad € 284.394,30.
Riconosceva inoltre, in favore di ciascun attore, gli interessi legali maturati sui predetti importi, devalutati al tempo del decesso di e, quindi, via via rivalutati sino al saldo. Persona_1
Accertava inoltre, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata per seconda, un danno biologico in capo a pari al 18% di invalidità quantificato, facendo applicazione del Parte_2 criterio risarcitorio a punto di invalidità contenuto nelle tabelle del Tribunale di Roma del 2019, in €.
44.386,35 oltre interessi legali maturati, devalutati al tempo del decesso di e, quindi, Persona_1 via via rivalutati sino al saldo.
Il Tribunale quindi, preso atto dell'indennizzo già percepito dagli attori, pari ad € 516.456,90, corrisposto da condannava al pagamento di € CP_4 Controparte_6 CP_2
263.625,25 pari alla differenza tra i pregiudizi da loro patiti (€ 780.082,15 per il complessivo danno iure hereditatis e iure proprio subito dagli attori) e la somma percepita, oltre rivalutazione e interessi, da ripartire tra gli attori in proporzione all'entità dei danni sopra liquidati.
Rigettata l'eccezione proposta condannava Controparte_3 quest'ultima a manlevare dagli effetti della pronuncia. CP_2
Rigettava poi la richiesta di manleva formulata, nei confronti della dal dottor CP_4 [...]
. CP_1
Pronunciava infine difetto di legittimazione processuale dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_8
Quanto alle spese di lite, compensava integralmente le spese nel rapporto processuale tra gli attori e i convenuti e in ragione dell'accoglimento della domanda in misura solo Controparte_1 CP_2 parziale e condannava gli attori a rifondere le spese di giudizio sostenute dall' Controparte_8
e dall' .
[...] Controparte_7
In conseguenza del rigetto della domanda di manleva formulata da , lo condannava Controparte_1 al pagamento delle spese in favore di . CP_4
Poneva le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio a carico degli attori e dei convenuti e in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
*****
, e propongono appello, avverso la suddetta sentenza, Parte_1 Parte_2 Parte_3 affidato a quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale e del danno biologico terminale. Richiamata la
6 giurisprudenza sul punto e sottolineato che ai fini del riconoscimento del danno morale terminale è necessaria la lucida consapevolezza nella vittima di quanto sta accadendo, mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso che, invece, va preso in considerazione in relazione al danno biologico terminale, secondo gli appellanti il giudice a quo avrebbe errato nel valorizzare il lasso temporale intercorso tra l'aggravamento delle condizioni e l'exitus, definendolo breve. Secondo gli appellanti “era cosciente al momento in cui veniva Persona_1 prelevata con l'ambulanza del 118 e la situazione creatasi era idonea a farle provare la paura della morte” e il giudice ha errato a escludere la sua lucidità basandosi sul punto di vista esterno dei genitori.
Inoltre, secondo gli appellanti, “non andava soltanto considerato il momento dell'aggravamento delle condizioni di salute della povera ma il “tempus” della lesione , da individuare con Persona_1
l'applicazione della gessatura (5/6/2002), che, di giorno in giorno, determinava una maggiore agonia”; la sentenza impugnata sarebbe palesemente errata nella parte in cui ha affermato che l'invalidità temporanea nel periodo successivo all'applicazione del gesso era stata determinata dal normale decorso del trattamento ortopedico.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico della vittima.
Deducono in proposito che il giudice ha erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della attività lavorativa svolta da Inoltre rilevano che infondatamente il Persona_1
Tribunale ha ritenuto che gli attori avessero richiesto il risarcimento del danno patrimoniale “iure hereditatis”, poiché nell'atto di citazione, gli attori formulavano tale richiesta in via autonoma e, dunque, iure proprio;
aggiungono che in ogni caso, per ottenere il risarcimento dei danni patiti non
è richiesto l'impiego di formule sacramentali e che gli elementi a disposizione del primo giudice imponevano una corretta interpretazione della domanda degli attori.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno biologico richiesto da e e Parte_1 Parte_3 riconosciuto al minimo quello cagionato a . Parte_2
Deducono l'ingiustizia della sentenza che ha recepito acriticamente le conclusioni della seconda
CTU, condotta da un medico psichiatrico e da un medico legale, senza porsi alcun interrogativo sulle conclusioni diametralmente opposte cui era giunto il primo CTU nominato, specialista in psicologica.
Assumono che il Tribunale ha ritenuto insussistente la prova che il danno subito da Parte_1
e fosse conseguente alla scomparsa della congiunta non Parte_3 Persona_1 riconoscendo alcun valore alla documentazione sanitaria prodotta e disattendendo le conclusioni del
7 primo CTU che riconosceva una invalidità permanente, in termini di danno biologico conseguente alla perdita del familiare, nella misura dell'80%.
Si dolgono poi che il giudice abbia accolto le conclusioni della seconda consulenza senza tenero conto delle controdeduzioni formulate dal CTP degli attori e delle contestazioni difensive.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il Tribunale non ha abbia ritenuto provata la convivenza tra essi e la congiunta e, conseguentemente, del mancato Persona_1 riconoscimento, nella determinazione del danno parentale, del relativo punteggio, pari a 4 per ogni componente, come stabilito dalle Tabelle di Roma del 2019.
Assumono in proposito che nessuna delle controparti ha formulato specifiche contestazioni sul fatto che vivesse con i suoi genitori, sicché detta circostanza doveva considerarsi Persona_1 validamente acquisita al procedimento.
Adducono poi che la documentazione fiscale, sanitaria ed anche entrambe le CCTTUU riscontravano tale circostanza e che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che, al momento della morte, la vittima veniva soccorsa presso la abitazione degli attori. Deducono poi che da tale errore è dipesa anche la mancata personalizzazione del danno.
Resistono al gravame gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
eccepisce l'inesistenza della procura per CE OR Controparte_3 con conseguente inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
*******
Va preliminarmente rilevato che non risulta agli atti la notifica del gravame nei confronti dell' CP_9
e dell' .
[...] Controparte_10
Benché tali soggetti, parti del giudizio di primo grado, siano litisconsorti necessari processuali, v'è da dirsi che il Tribunale ha dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva e gli appellanti non hanno proposto impugnazione sul punto, accettando quindi la relativa statuizione.
Ritiene perciò la Corte, anche in relazione agli esiti del presente giudizio, che, per ragioni di economia processuale, la mancata notifica del ricorso a tali litisconsorti processuali non osti alla definizione del giudizio di gravame e non richieda l'integrazione del contraddittorio, atteso che l' e Controparte_9
l' , non convenute nel giudizio di gravame, risultano Controparte_10 totalmente vittoriose nei confronti degli appellanti, e questi non hanno proposto impugnazione in relazione alle statuizioni emesse in ordine al rapporto processuale instaurato nei loro riguardi. Tale considerazione peraltro implica che a tali parti sarebbe sato comunque precluso l'appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. atteso che tale strumento, da qualunque parte provenga, postula che l'interesse alla sua proposizione sia insorto per effetto dell'impugnazione principale (cfr.
8 Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27616 in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva e cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, n.2723: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127
c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”).
Ancora in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione Controparte_3
in ordine all'inesistenza di procura da parte di ai suoi difensori, poiché
[...] Parte_3 quella conferita in primo grado riguarda anche il giudizio di gravame e avuto riguardo alla procura datata 11 dicembre 2020, depositata in questo giudizio, in data 2 dicembre 2021.
Nel merito l'appello va integralmente respinto.
In ordine al primo motivo di gravame va osservato che il danno biologico che si verifica nel lasso di tempo che intercorre fra lesione e morte - definito “terminale”, appunto in considerazione del momento in cui si verifica- deve intendersi come lesione all'integrità fisica, ovvero la compromissione del diritto alla salute. Il danno catastrofale o morale terminale è riferito alla sofferenza provata dalla vittima nella percezione della morte incombente.
Per danno tanatologico, o danno da perdita della vita, si intende, invece il pregiudizio al diritto alla vita stessa;
come statuito dalle Sezioni Unite con sentenza del 22.7.2015 n. 15350, esso “è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente”. Orbene, tale danno, secondo i principi illustrati nella sentenza citata, non è suscettibile di risarcimento in favore degli eredi.
Secondo la Cassazione infatti il pregiudizio alla salute subito nel periodo intercorso tra le lesioni e la morte può dare luogo ad un risarcimento del danno se il de cuius sia rimasto in vita per un tempo sufficiente a configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sul diritto alla salute;
l'azione per il
9 risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi poiché, se la vittima ha subito un danno giuridicamente apprezzabile, il diritto al risarcimento di esso è entrato nel suo patrimonio e da questo si è trasmesso agli eredi.
La morte e il danno che ne consegue rappresentano la perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo e diverso dal bene salute pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte.
Ne discende che “una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva
[…] dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.
In conclusione, il danno da perdita della vita è intrinsecamente irrisarcibile a favore degli eredi. Con riferimento al pregiudizio alla salute, bisogna invece accertare se nella fattispecie concreta, il lasso di tempo intercorso tra lesione e morte è stato sufficiente a determinarlo, in modo tale da implicare la trasmissione del diritto al loro risarcimento dal patrimonio del de cuius a quello degli eredi (tali principi sono ben compendiati da Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.34987: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica
(agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente”).
Trasponendo questi principi al caso di specie, va innanzitutto evidenziato, per quanto ovvio, che la morte di è stata causata non dall'applicazione della gessatura ortopedica ma dal Persona_1 trombo che ne è conseguito. E' pertanto la trombosi la lesione mortale che ha innescato il processo morboso che ha determinato la morte e la cui verificazione configura la responsabilità del medico e
10 della struttura sanitaria -secondo quanto rilevato dalla sentenza - in quanto complicanza che non hanno saputo prevenire e trattare.
Va pertanto recisamente escluso che rilevi, ai fini di cui in parola, il periodo successivo all'applicazione della gessatura ortopedica ed antecedente alla lesione mortale poiché, come giustamente osservato dal giudice di primo grado, il dolore patito e l'inabilità sperimentata dalla vittima erano conseguenza del trattamento ortopedico e non della lesione mortale;
la morte, come conseguenza della gessatura, non è stata presagita da durante il tempo del trattamento Persona_1 poiché, come affermato dal Tribunale, secondo l'id quod plerumque accidit, ove tale presagio fosse insorto la stessa avrebbe fatto immediato ricorso a cure d'urgenza.
Acclarato che bisogna guardare all'insorgenza della lesione mortale per verificare se la vittima abbia lucidamente preconizzato la sua morte, ai fini della sussistenza del danno morale, e il tempo intercorso tra tale evento e la morte, ai fini del riconoscimento del danno biologico, deve rilevarsi che è incontestato che il decesso di sia avvenuto dopo circa un'ora dal malore che la colpiva. Persona_1
Tale evidenza esclude di per sé il riconoscimento del danno biologico terminale poiché, come anche rilevato dagli appellanti principali con il richiamo alla sentenza della Cassazione civile del
05/07/2019 , n. 18056, è necessario che la persona ferita sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, mancando di utilità una durata di vita inferiore.
Osta invece al riconoscimento del danno morale terminale l'assenza di prova che Persona_1 abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Gli appellanti principali infatti, pur assumendo che la stessa fosse cosciente dal momento del malore, nell'ora intercorsa sino al suo decesso, durante il trasporto in ambulanza e al ricovero ospedaliero in terapia intensiva, non hanno indicato, né con il gravame né nel giudizio di primo grado, gli elementi di prova da cui desumere tale circostanza, come pure rilevato dal giudice a quo.
E difatti, gli appellanti, assumendo che il giudice abbia errato nel ricostruire lo stato emotivo della vittima in base alle valutazioni dei genitori, allorché in sentenza osserva “dopo l'iniziale mancamento che la colse sul pianerottolo della propria abitazione, la stessa sembrò sul punto di riprendersi, tanto che i genitori, sebbene in apprensione (avendo chiamato più volte il 113 e il 118) pensarono solo ad un «malore passeggero», determinato da un «abbassamento di pressione» o da una «mancanza
d'aria», omettono tuttavia di considerare che il giudice si è fondato sulle stesse allegazioni degli attori (pag. 7 della citazione) che, in effetti, risultano insufficienti e inidonee, già sul piano assertivo,
a dimostrare la condizione di lucidità della vittima.
11 Dalle stesse allegazioni degli appellanti sembra che dopo lo svenimento non sia più Persona_1 rinvenuta: gli attori non adducono che si fosse successivamente rianimata, avendo Persona_1 piuttosto essi riferito che ciò fosse oggetto della loro percezione.
Inoltre, tali allegazioni sono le uniche formulate sul punto dagli attori che, in primo grado, si sono limitati alla richiesta dei mezzi di prova con la seconda memoria istruttoria, né i documenti prodotti risultano utili mancando, tra l'altro, anche la cartella clinica della vittima.
Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata che ha escluso che all'insorgenza della lesione mortale la vittima abbia presagito, in stato vigile, la morte.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
A ben vedere gli attori con l'atto introduttivo del giudizio, domandavano “€. 525.000, a titolo di danno patrimoniale. esercitava un'attività lavorativa come si evince dall'allegata Persona_1 documentazione. Orbene utilizzando come calcolo le somme mensilmente percepite e quindi con una base annua la somma di €. 15.000, il danno, in ragione della presumibile durata del rapporto di 35 anni è da stimare in €. 525.000”; tale posta di danno risulta, peraltro, indicata come una porzione del danno domandato iure hereditatis complessivamente quantificato in €. 2.025.000,00, di cui la restante parte era determinata in €. 1.000.000,00 a titolo di danno da perdita della vita ed €. 500.000,00
a titolo di danno morale terminale (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione).
Le modalità di calcolo (retribuzione annua della vittima moltiplicata per la durata presunta del rapporto di lavoro) di tale posta di danno e la sua considerazione quale frazione numerica del danno iure hereditatis acclara che gli attori inequivocabilmente, con l'atto introduttivo, hanno prospettato come danno la mancata percezione, da parte di , del suo proprio futuro reddito da Persona_1 lavoro.
La pretesa è stata azionata dagli attori iure successionis, ovvero facendo valere un diritto del dante causa, e non iure iure proprio, proprio perché essi lo avevano prospettato come danno subito nella sfera patrimoniale della vittima costituito dalla mancata percezione del reddito futuro.
Non è pertanto possibile ravvisare nelle prospettazioni degli attori la richiesta del lucro cessante costituito dalla perdita dei contributi patrimoniali o delle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente apportato ai congiunti.
Il Tribunale ha correttamente inteso la domanda - che, per come formulata, non poteva essere altrimenti interpretata - e ha rettamente concluso per “l'impossibilità di configurare un diritto risarcitorio per la lesione di un bene (in questo caso, addirittura, di un credito futuro, il quale, per venire ad esistenza, avrebbe richiesto lo svolgimento da parte della de cuius della relativa prestazione lavorativa), in favore di un soggetto che, per effetto dello stesso evento lesivo, sia già venuto a mancare”.
12 Non giova agli appellanti il richiamo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione di specifiche voci di danno hanno valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro sicché, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un fatto illecito, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta.
Tale orientamento infatti si riferisce al danno non patrimoniale di carattere onnicomprensivo, e non può essere esteso all'esercizio di pretese risarcitorie di danni patrimoniali che dipendono dalla lesione o perdita di diritti o beni specifici.
Gli appellanti in primo grado non indicavano neppure la ragione fondante il loro diritto alla percezione di prestazioni economiche future da parte della vittima, che si rinviene nei precetti normativi (art. 315 bis e 433 c.c.) o nella pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà
e di costume e, invero, neppure deducevano che - che all'epoca del decesso aveva Persona_1 vent'anni- destinasse loro sovvenzioni periodiche.
E poiché gli appellanti non hanno mai dedotto che in capo a esistesse l'obbligo di Persona_1 contribuzione per legge ai sensi dell'art. 315 bis, escluso peraltro, per quanto si dirà più avanti, che la vittima coabitasse con i genitori e il fratello, e non avendo gli appellati neppure allegato che la stessa avrebbe continuato ad elargire ai congiunti superstiti durevoli e costanti sovvenzioni né la misura di tali elargizioni, deve dirsi che nelle prospettazioni formulate in primo grado non è possibile ravvisare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del lucro cessante costituito dalla perdita delle utilità economiche che il de cuius apportava (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018,
n.6619, parte motiva “L'uccisione d'una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per
l'avvenire)”.
L'insufficienza delle allegazioni, peraltro, determina anche l'infondatezza della pretesa risarcitoria, come pure eccepito dagli appellati.
Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
Va innanzitutto premesso che, sebbene gli appellanti principali deducano che il danno biologico riconosciuto in capo a sia stato minimizzato dalla seconda consulenza, nessuna Parte_2 censura è svolta in merito.
Inoltre la consulenza tecnica disposta dal giudice in primo grado non ha riguardato anche l'accertamento di un danno psichico in capo a (e cfr. ordinanza del 19 marzo 2016 Parte_3
13 contenente i quesiti demandati al consulente che riguardavano solo e ) Parte_1 Parte_2
e in sentenza si osserva che le condizioni di salute di “non sono state oggetto Parte_3 dell'indagine delegata ai c.t.u., non essendo stata allegata alcuna documentazione medica a sostegno del prospettato danno biologico”.
Parte appellante nessuna censura muove rispetto al rilievo della carenza probatoria e all'esclusione dell'accertamento del danno biologico di dal mandato conferito ai consulenti, sicché Parte_3 le censure svolte dagli appellanti, ed incentrate sull'erroneità della seconda consulenza e sull'adesione acritica ad essa da parte del giudice, rimangono con riferimento alla posizione di Parte_3 prive di senso.
Ciò premesso il Tribunale, con riferimento alla posizione di ha osservato che risultava Parte_1 documentata l'assunzione di terapia farmacologica da parte di questi negli anni 2009 e 2010 mentre mancava altra ulteriore, specifica certificazione medica relativa al periodo antecedente;
riteneva altresì non probante l'attestazione contenuta nel certificato medico del 18.3.2015 rilasciato dall'U.O.S. Centro di Salute Mentale di Caltanissetta, in ordine alla presa in carico di Parte_1 già nel febbraio del 2004, poiché non direttamente riscontrata dal medico, ma appresa sulla base di
“notizie anamnestiche raccolte”; quindi concludeva che “la carenza di elementi probatori a sostegno del danno biologico che l'attore avrebbe subìto in conseguenza del decesso della figlia rende, oltretutto, non riscontrabili le conclusioni rassegnate dal primo C.T.U., in ordine alla sussistenza di danno biologico, a carico del predetto attore, pari all'80% di invalidità”. Riportava inoltre, in nota, le valutazioni della seconda consulenza che aveva concluso “Da quanto su esposto, in atto, pur essendo presenti i sentimenti di perdita e di lutto, nel Sig. non si rilevano turbe, Parte_1 sintomi e aspetti da ascrivere a patologie psichiche clinicamente significative [..]. Nel Sig.
[...] non sono emersi elementi psicopatologici, clinicamente evidenti e significativi, tali da Pt_1 ascrivere il proprio vissuto di perdita all'interno di un range patologico. Assente si rileva la presenza di malattia psichica”.
Il Tribunale pertanto riteneva di aderire alle conclusioni dei periti che, in risposta alle controdeduzioni del consulente di parte attrice, avevano rilevato “qualora ci si trovasse di fronte ad una patologia evidente e clinicamente significativa, la stessa, per le specifiche caratteristiche psico-patologiche, non avrebbe conosciuto delle “finestre” di discreto benessere o compenso psichico, necessitando, in quest'ottica, di continui, documentati e periodici controlli finalizzati al monitoraggio clinico dell'accusata patologia”.
Quindi il Tribunale concludeva che “tali considerazioni appaiono tanto più condivisibili ove si consideri che eventuali finestre di benessere psicofisico porrebbero in dubbio l'esistenza stessa di
14 una relazione causale tra l'evento dannoso e le manifestazioni patologiche successivamente manifestatesi”.
Le argomentazioni della sentenza impugnata concretano una valutazione critica delle risultanze processuali, risultano congruamente e logicamente motivate, e indicano gli elementi impiegati al fine di disattendere le conclusioni della prima consulenza, ritenuta disancorata dalle risultanze documentali, e gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici idonei a sostenere l'adesione della seconda consulenza che, peraltro, comprende anche le osservazioni alle deduzioni critiche della parte attrice.
Non risulta rispondente al vero, dunque, che il giudice non abbia valutato la documentazione medica prodotta o abbia omesso di considerare le deduzioni critiche alla consulenza espletata per seconda, dovendo, piuttosto, rilevarsi che l'onere motivazionale imposto, in caso di scelta fra risultanze tecniche differenti, sia stato osservato. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022 , n. 15721: “Se nel corso del giudizio vengono nominati, in tempi successivi, due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
In particolare, allorquando intenda uniformarsi al parere del secondo consulente, non può limitarsi ad una acritica adesione ad esso, ma deve , invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste non siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti esposti nell'altra”).
Gli appellanti peraltro non hanno formulato alcuna censura avverso il ragionamento del giudice, o dei periti, pertanto la necessità, dedotta con il gravame, di nominare, tra i componenti del collegio peritale, un esperto competente in psicologia riamane immotivata.
Il quarto motivo di gravame è pure infondato.
Premesso che il giudice ha rilevato in sentenza che la convivenza tra gli attori e la vittima è circostanza non documentata, espressamente contestata dai convenuti, specificando peraltro che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, ed ancora osservato che ha espressamente contestato tale circostanza (cfr. comparsa di risposta di CP_2 pag. 17), va innanzitutto rilevato che con l'appello non si muove alcuna censura né al CP_2 rilievo di carenza probatoria né alla regola di diritto applicata.
15 Gli appellanti assumono in proposito che “la documentazione fiscale, sanitaria ed anche entrambe le CCTTUU davano per assodata tale circostanza”.
Tuttavia non è stato indicato specificamente da quale documento risulti la convivenza di Per_1
con i genitori e comunque tale circostanza non è ricavabile nè dal CUD, né dalle buste paga
[...] della stessa prodotti;
non risulta inoltre che sia stata depositata documentazione sanitaria inerente la persona di infine, escluso che la coabitazione tra la vittima e i genitori sia stato Persona_1 oggetto di riscontro diretto da parte dei periti, eventuali dichiarazioni rese in tal senso dalle parti e riportate nella relazione peritale, poiché provenienti dalle parti stesse, non possono costituire fonte di prova.
Inoltre, la circostanza che il servizio del 118 interveniva presso l'abitazione degli appellanti ove si trovava la vittima al momento del malore, non dimostra che questa abitasse insieme ai genitori poiché la presenza in tale luogo poteva essere occasionale.
Infine va detto che sebbene la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto si fonda sull'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, tale per cui è possibile presumere la sofferenza patita a cagione della perdita del familiare, la concreta quantificazione del danno dipende da differenti criteri che tengono conto delle peculiarità del caso concreto, che è onere dell'avente diritto allegare e provare, come statuito, del resto, dallo stesso precedente richiamato da parte appellante (cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 13/06/2017 , n. 14655); le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma prevedono un sistema in cui, proprio al fine di adeguare il risarcimento del danno alla situazione di fatto, viene attribuito rilievo alla ricorrenza di una pluralità di evenienze, tra cui la persistenza della convivenza tra la vittima e il congiunto.
Resta comunque onere della parte dimostrare la ricorrenza degli indici idonei ad incrementare la quantificazione del danno.
Mancando nel caso di specie la prova della convivenza, rettamente il giudice ha escluso il relativo incremento nella quantificazione del danno, che è imputabile esclusivamente alla parte che non ha fornita la relativa prova.
L'appello, in definitiva, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate tenendo in conto che in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cfr.
Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30999).
Gli appellanti in primo grado avevano avanzato una domanda risarcitoria del valore complessivo di
€.
4.125.000 e, ancorché non abbiano precisato con il gravame la maggior somma domandata, avendo
16 essi richiesto il riconoscimento di tutte le poste di danno non attribuite in primo grado, alla stregua del principio sopra riportato deve ritenersi che il valore della causa è pari a oltre tre milioni di euro
(€. 4.125.000, somma originariamente domandata, detratto il risarcimento riconosciuto in primo grado paria a € 780.082,15).
Si ritiene tuttavia, per l'assenza di complesse questioni di diritto, e dunque guardato al concreto valore della causa, di non procedere all'applicazione degli incrementi previsti dal D.M. 55/15 per le cause di valore superiore a €. 520.000,00.
In definitiva devono applicarsi i parametri medi delle cause di valore compreso tra €. 260.000,00 ed
€. 520.000,00.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 321/2020
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma, la sentenza n. 142/2020 pubblicata il 17 aprile 2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta appellata da Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_2
e , che si liquidano per ciascuno
[...] Controparte_1 Controparte_3 in € 14.239,00, di cui €. 4.389,00 per la fase studio, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 24 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
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