Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 05/06/2025, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l’amministrazione generale, n. 380 del 25 novembre 2024, notificato in pari data, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 19 novembre 2024 (verbale n.153), dalla commissione medica concorsuale: “Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 02/10 – VN OS 02/10); Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera E, Punto 1.”,
- del predetto verbale n. 153 della commissione medica concorsuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura speciale di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, essendo stato rilevato, in occasione delle visite mediche effettuate in data 19 novembre 2024, un “Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 02/10 – VN OS 02/10)”, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. e), punto 1., del decreto del Ministero dell’Interno del 4 novembre 2019, n. 166.
2. Insorto avverso l’esclusione con contestuale proposizione della domanda cautelare, sulla scorta delle diverse evidenze certificate dal medico oculista al quale si è rivolto per dimostrare l’erroneità degli accertamenti svolti dalla commissione di concorso, il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto da questo T.a.r. a verificazione con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale è stato chiesto alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di stabilire il visus del ricorrente, nonché «se lo stesso si sia sottoposto ad interventi di chirurgia refrattiva (ed, eventualmente, in che data)» .
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
4. Il verificatore ha depositato la relazione richiesta in data 8 aprile 2025, con la quale:
- attesta di aver convocato il ricorrente a visita in data 2 aprile 2025;
- rileva un deficit dell’acutezza visiva naturale ( «OO: deficit visivo naturale in astigmatismo ipermetropico composto e pregressa fotocheratoablazione» );
- dà atto di un pregresso intervento di chirurgia refrattiva (PRK) al quale il ricorrente ha riferito – senza produrre alcun documento in tal senso – di essersi sottoposto nel 2001;
- conclude per la non idoneità del sig. -OMISSIS- al concorso nei vigili del fuoco.
5. Il ricorrente non ha formulato alcuna osservazione circa l’esito della verificazione né svolto ulteriori difese.
6. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
8. Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. e), punto 1), del d.m. 166/2019, ai fini dell’idoneità nei ruoli dei vigili del fuoco è richiesto il possesso di un’ «acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti» .
La commissione medica ha appurato in data 19 novembre 2024 che il visus del sig. -OMISSIS- si attesta molto al di sotto di tali limiti (VN OD 02/10 – VN OS 02/10).
Il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale, inizialmente contestato tramite l’allegazione della diversa diagnosi del consulente di parte, secondo il quale il sig. -OMISSIS- avrebbe un visus di 07/10 in entrambi gli occhi, ha trovato conferma negli esiti della verificazione e, a ben vedere, nello stesso contegno processuale del ricorrente, che non ha in alcun modo confutato i rilievi critici sviluppati dall’ausiliario del giudice.
Le contestazioni restano, pertanto, affidate esclusivamente alla consulenza di parte del 23 gennaio 2025, che, tuttavia non può, da sola, scalfire l’esito degli accertamenti eseguiti dai competenti organi concorsuali, in ossequio al principio secondo cui «la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, dato che, per un verso, gli accertamenti non possono che riferirsi ad una situazione presente all’atto del controllo (ben potendo tale situazione presentarsi materialmente diversa ad una successiva verifica); per altro verso, che le Commissioni Mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso (sez. IV, n. 5039/2012)» (Cons. Stato, IV, 22 maggio 2014, n. 2639).
Nel caso in esame la correttezza e l’attendibilità dell’accertamento eseguito dalla commissione di concorso non sono state scardinate ma, all’opposto, sono state avvalorate dalla verificazione, sicché non esiste più alcun dubbio sulla legittimità del provvedimento di esclusione.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Tenuto conto della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, quantificate come in dispositivo, da porre a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, salvo che le spese di verificazione, quantificate in € 500,00, da porre a carico del ricorrente e da liquidarsi secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.