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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2236/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINELLI LE Parte_1 C.F._1 NI, elettivamente domiciliato in VIA ZARA, 15 71121 FOGGIA presso il difensore avv. VINELLI LE
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINELLI Parte_2 C.F._2
LE NI, elettivamente domiciliato in VIA ZARA 15 FOGGIA presso il difensore avv. VINELLI LE NI
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. , Controparte_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7
(C.F. , Controparte_6 C.F._8
(C.F. , Controparte_7 C.F._9
(C.F. , Controparte_8 C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione e hanno convenuto in giudizio gli eredi e/o Parte_3 Parte_2 aventi causa di al fine di accertare l'acquisto per usucapione in loro favore dei beni Controparte_1 siti nel Comune di Roseto Valfortore (FG) al Vicolo III Piazza Vecchia nn. 18 e 45 in catasto Fabbricati di detto Ente al fg. 39 p.lla 555, sub 2, categoria A/6 RCL €. 67,14 Vc. P. Vecchia n. 18 P. T. – 2 e p.lla 556, sub 2, categoria A/4, RCL €. 92,96 Vc. P. Vecchia n. 45 P. 1
pagina 1 di 3 Con provvedimento in atti, il Presidente del Tribunale ha autorizzato parte attrice alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio secondo le modalità di cui all'art. 150, comma 3, c.p.c. Quindi, verificata la regolarità di tale notifica, va stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice e all'odierna udienza la causa viene decisa. La domanda di usucapione proposta da parte attrice, relativamente ai beni immobili indicati nell'atto di citazione è fondata e, come tale, va accolta. Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, in ragione del possesso continuato per vent'anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi gli si sostituisce nell'utilizzazione di essa: la pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, Cass. civ. n. 4807/92). Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, pertanto, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr, in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus, Cass. civ. n. 4092/92). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa (cfr. in ordine all'esternazione del potere di fatto ed alla natura ed al contenuto degli atti che ne devono essere l'esplicazione, Cass. civ. n. 10652/94), e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/96). Degli elementi costitutivi menzionati è richiesta la prova rigorosa, che incombe in capo a colui il quale agisce in giudizio, considerato che, con la sentenza di accoglimento della domanda, l'autorità giudiziaria adita accerta due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e, dall'altro, quella del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine al rigoroso onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione, Cass. civ. n. 15755/01). Fatte tali debite premesse, va rilevato che dalla prova testimoniale acquisita in corso di causa è, effettivamente, emerso che parte attrice ha posseduto, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, gli immobili oggetto di causa già da prima dell'anno 1999. Nel corso della prova testimoniale è, peraltro, emerso che gli attori hanno sempre provveduto, alla loro manutenzione. Tanto, infatti, è stato dichiarato dai testi escussi all'udienza del 7 febbraio 2025, i quali hanno, tra l'altro, precisato di avere avuto cognizione diretta di tali circostanze in quanto uno dei testi è amico di parte attrice e l'altro espleta lavori di manutenzione per conto di detta parte. Dalla relazione notarile in atti non emergono ipoteche o pignoramenti, né atti traslativi e gli immobili risultano essere di proprietà di Controparte_1
pagina 2 di 3 Tenuto conto, pertanto, del compendio probatorio in atti, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., per dichiarare l'intervenuto acquisto, in favore dell'attrice, della proprietà dei beni oggetto della domanda di usucapione. In ordine al regolamento delle spese di lite non si statuisce, stante la mancata costituzione dei convenuti e l'impossibilità di identificarli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di usucapione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto, in favore di parte attrice, per usucapione ultraventennale della proprietà dei beni siti nel Comune di Roseto Valfortore (FG) al Vicolo III Piazza Vecchia nn. 18 e 45.
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. Nulla per le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINELLI LE Parte_1 C.F._1 NI, elettivamente domiciliato in VIA ZARA, 15 71121 FOGGIA presso il difensore avv. VINELLI LE
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINELLI Parte_2 C.F._2
LE NI, elettivamente domiciliato in VIA ZARA 15 FOGGIA presso il difensore avv. VINELLI LE NI
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. , Controparte_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7
(C.F. , Controparte_6 C.F._8
(C.F. , Controparte_7 C.F._9
(C.F. , Controparte_8 C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione e hanno convenuto in giudizio gli eredi e/o Parte_3 Parte_2 aventi causa di al fine di accertare l'acquisto per usucapione in loro favore dei beni Controparte_1 siti nel Comune di Roseto Valfortore (FG) al Vicolo III Piazza Vecchia nn. 18 e 45 in catasto Fabbricati di detto Ente al fg. 39 p.lla 555, sub 2, categoria A/6 RCL €. 67,14 Vc. P. Vecchia n. 18 P. T. – 2 e p.lla 556, sub 2, categoria A/4, RCL €. 92,96 Vc. P. Vecchia n. 45 P. 1
pagina 1 di 3 Con provvedimento in atti, il Presidente del Tribunale ha autorizzato parte attrice alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio secondo le modalità di cui all'art. 150, comma 3, c.p.c. Quindi, verificata la regolarità di tale notifica, va stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice e all'odierna udienza la causa viene decisa. La domanda di usucapione proposta da parte attrice, relativamente ai beni immobili indicati nell'atto di citazione è fondata e, come tale, va accolta. Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, in ragione del possesso continuato per vent'anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi gli si sostituisce nell'utilizzazione di essa: la pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, Cass. civ. n. 4807/92). Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, pertanto, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr, in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus, Cass. civ. n. 4092/92). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa (cfr. in ordine all'esternazione del potere di fatto ed alla natura ed al contenuto degli atti che ne devono essere l'esplicazione, Cass. civ. n. 10652/94), e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/96). Degli elementi costitutivi menzionati è richiesta la prova rigorosa, che incombe in capo a colui il quale agisce in giudizio, considerato che, con la sentenza di accoglimento della domanda, l'autorità giudiziaria adita accerta due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e, dall'altro, quella del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine al rigoroso onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione, Cass. civ. n. 15755/01). Fatte tali debite premesse, va rilevato che dalla prova testimoniale acquisita in corso di causa è, effettivamente, emerso che parte attrice ha posseduto, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, gli immobili oggetto di causa già da prima dell'anno 1999. Nel corso della prova testimoniale è, peraltro, emerso che gli attori hanno sempre provveduto, alla loro manutenzione. Tanto, infatti, è stato dichiarato dai testi escussi all'udienza del 7 febbraio 2025, i quali hanno, tra l'altro, precisato di avere avuto cognizione diretta di tali circostanze in quanto uno dei testi è amico di parte attrice e l'altro espleta lavori di manutenzione per conto di detta parte. Dalla relazione notarile in atti non emergono ipoteche o pignoramenti, né atti traslativi e gli immobili risultano essere di proprietà di Controparte_1
pagina 2 di 3 Tenuto conto, pertanto, del compendio probatorio in atti, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., per dichiarare l'intervenuto acquisto, in favore dell'attrice, della proprietà dei beni oggetto della domanda di usucapione. In ordine al regolamento delle spese di lite non si statuisce, stante la mancata costituzione dei convenuti e l'impossibilità di identificarli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di usucapione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto, in favore di parte attrice, per usucapione ultraventennale della proprietà dei beni siti nel Comune di Roseto Valfortore (FG) al Vicolo III Piazza Vecchia nn. 18 e 45.
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. Nulla per le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3