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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4158/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014856823 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045296967 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045296967 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170020973511 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013110946 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di ADER si riporta alle sue conclusioni e insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 13.05.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ON LA proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 21.02.2024,
l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 6823, in relazione alle somme richieste nelle tre cartelle di pagamento, con i seguenti numeri finali:
6967, per Tassa auto anno 2011 e Ici anno 2010, di € 771,64;
3511, per Ici anno 2011, di € 235,00;
0946, per Imu anno 2012, di € 176,91.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e la dichiarazione che le relative somme ivi richieste non erano dovute;
deduceva la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la decadenza, la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle;
depositava altresì delle intimazioni di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle tre cartelle in oggetto.
La cartella di pagamento con numeri finali 6967 è stata notificata il 20.05.2017, a mani di un familiare dell'interessata, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
La cartella di pagamento con numeri finali 3511 è stata notificata il 27.02.2018, a mani di un addetto alla casa dell'interessata;
La cartella di pagamento con numeri finali 0946 è stata notificata il 14.11.2018, con avviso lasciato per la assenza dell'interessata e compiuta giacenza.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di esse.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierno ricorrente in data 6.09.2022 una intimazione di pagamento con numeri finali 1255, a mani del figlio convivente Nominativo_1, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
ed una intimazione di pagamento con numeri finali 9842, notificata ina data 8.03.2019, a mani di un familiare convivente.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 21.02.2024, e delle due intimazioni di pagamento, depositate in atti, con numeri finali 1255, notificata in data 6.09.2022, e con numeri finali 9842, notificata in data 8.03.2019; oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
La notifica delle sopra citate intimazioni con numeri finali 1255 e 9842, per le quali non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti delle cartelle in oggetto, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 350,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4158/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014856823 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045296967 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045296967 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170020973511 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013110946 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di ADER si riporta alle sue conclusioni e insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 13.05.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ON LA proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 21.02.2024,
l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 6823, in relazione alle somme richieste nelle tre cartelle di pagamento, con i seguenti numeri finali:
6967, per Tassa auto anno 2011 e Ici anno 2010, di € 771,64;
3511, per Ici anno 2011, di € 235,00;
0946, per Imu anno 2012, di € 176,91.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e la dichiarazione che le relative somme ivi richieste non erano dovute;
deduceva la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la decadenza, la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle;
depositava altresì delle intimazioni di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle tre cartelle in oggetto.
La cartella di pagamento con numeri finali 6967 è stata notificata il 20.05.2017, a mani di un familiare dell'interessata, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
La cartella di pagamento con numeri finali 3511 è stata notificata il 27.02.2018, a mani di un addetto alla casa dell'interessata;
La cartella di pagamento con numeri finali 0946 è stata notificata il 14.11.2018, con avviso lasciato per la assenza dell'interessata e compiuta giacenza.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di esse.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierno ricorrente in data 6.09.2022 una intimazione di pagamento con numeri finali 1255, a mani del figlio convivente Nominativo_1, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
ed una intimazione di pagamento con numeri finali 9842, notificata ina data 8.03.2019, a mani di un familiare convivente.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 21.02.2024, e delle due intimazioni di pagamento, depositate in atti, con numeri finali 1255, notificata in data 6.09.2022, e con numeri finali 9842, notificata in data 8.03.2019; oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
La notifica delle sopra citate intimazioni con numeri finali 1255 e 9842, per le quali non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti delle cartelle in oggetto, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 350,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro