Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 99
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità dell'appello per notifica a mezzo posta ordinaria

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha affermato che la notifica del ricorso in primo grado eseguita a mezzo posta e non con modalità telematica, pur nella vigenza di norme che impongono la PEC, non è inesistente ma nulla, e come tale sanabile per il principio di raggiungimento dello scopo. Ha inoltre precisato che l'obbligo di seguire una determinata modalità sussiste solo per giudizi telematici ab initio e non riguarda l'utilizzo iniziale della modalità cartacea. Ha infine ricordato che la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo, e che la denuncia di vizi procedurali tutela solo l'interesse alla lesione del diritto di difesa. Nel caso di specie, la notifica dell'appello ha raggiunto il suo scopo, avendo l'Agenzia delle Entrate appellata essersi regolarmente costituita in giudizio.

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Commentario1

  • 1Notifica telematica e processo tributario: il confine tra nullità, inesistenza e raggiungimento dello scopoAccesso limitato
    Maria Vittoria Ciotti · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 99
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 99
Data del deposito : 2 gennaio 2026

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