CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Notifica telematica e processo tributario: il confine tra nullità, inesistenza e raggiungimento dello scopoAccesso limitatoMaria Vittoria Ciotti · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8370/2024 R.G. proposto da: F.A.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Capo d’Orlando (ME), c.da Muscale n. 54, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfilippo Ceccio in virtù di procura speciale allegata al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege, – resistente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 8056/2023, depositata il 5 ottobre 2023; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IRAP-IVA 2012. Civile Sent. Sez. 5 Num. 99 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 02/01/2026 R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato RT Giovannini;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina emetteva, in data 8 febbraio 2016, nei confronti della F.A.P. s.r.l., avviso di accertamento n. TYX03GB01135/2016, con il quale venivano accertato, per l’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ricavi risultanti dall’applicazione di “studi di settore” per complessivi € 296.360,00, a fronte di ricavi dichiarati per € 206.152,00. Venivano quindi rideterminate le imposte dovute dalla società contribuente. 2. Avverso l’avviso di accertamento in questione la F.A.P. s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina la quale, con sentenza n. 1232/2019, depositata il 25 febbraio 2019, lo rigettava, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di causa. La C.T.P., in particolare, riteneva che la contribuente non avesse fornito giustificazioni adeguate rispetto allo scostamento dallo studio di settore, e che l’applicazione di uno studio di settore diverso (VG50U – Attività specializzate di lavori edili), in luogo del più corretto (VD09A - Fabbricazione di porte e finestre in legno) costituisse un mero errore materiale. R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 3 3. Interposto gravame dalla società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 8056/2023, pronunciata il 25 settembre 2023 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2023, dichiarava inammissibile l’appello, in quanto notificato a mezzo posta ordinaria e non via p.e.c., condannando altresì l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F.A.P. s.r.l., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. 5. Con decreto del 5 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025. All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. E’ comparso per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato RT Giovannini, che ha concluso come da verbale in atti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la F.A.P. s.r.l. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che la Corte di Giustizia territoriale aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato a mezzo posta ordinaria in epoca successiva al 1° luglio 2019, posto che anche la notificazione del ricorso R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 4 introduttivo in primo grado era avvenuto con modalità analogiche, e quindi tale modalità avrebbe potuto essere utilizzata anche in secondo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, parte ricorrente che l’atto di appello in oggetto conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 53 cit. e non ricorreva alcuna ipotesi di inammissibilità, essendo pertanto indifferente la modalità di notificazione dello stesso, avendo il relativo atto comunque raggiunto il suo scopo. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto proposto con atto notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r inviata in data 23 settembre 2019 e ricevuta in data 26 settembre 2019, e quindi successivamente al 1° luglio 2019, data a partire della quale è stata invece prevista l’obbligatorietà della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, in forza dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che, come già affermato da questa Corte, la notifica del ricorso in primo grado eseguita a mezzo posta e non con modalità telematica, pur nella vigenza dell’art. 16, comma 3, cit., non è inesistente ma nulla, come tale R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 5 sanabile, per il principio di raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2025, n. 585). E’ stato altresì precisato che «nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della L. n. 228 del 2012, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti (Cass. 23/01/2019, n. 1717 (Rv. 652287 - 01)), e, soprattutto, che "L'obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste, quindi, soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda anche l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio" (Cass. 21/11/2022, n. 34224)» (Cass. 5 maggio 2025, n. 11729). Opera pertanto, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 6 notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665). Ed ancora va ricordato che «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione» (Cass., Sez. U., n. 7665/2016; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (sul punto, Cass. 6 febbraio 2025, n. 2937). Da ciò consegue che la notificazione del ricorso in grado di appello ha pacificamente raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., trattandosi di modalità comunque idonea a far entrare il relativo atto nella sfera di conoscenza della parte suddetta, essendosi, peraltro, l’Agenzia delle Entrate appellata regolarmente costituita in giudizio. Del resto, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, ER AS c. Francia, n. 15567/20, parr. 46- 47, 9 giugno 2022; Corte EDU, IC e altri c. Italia, 23 maggio 2024, n. 37943/17 e altri 2; Corte EDU Stichting OE TE e altri c. Paesi Bassi, n. 19732/17, par. 50, 16 febbraio 2021), le tecnologie digitali possano contribuire a una migliore amministrazione della giustizia, ma deve pur R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 7 sempre esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Andreina Giudicepietro)
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato RT Giovannini;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina emetteva, in data 8 febbraio 2016, nei confronti della F.A.P. s.r.l., avviso di accertamento n. TYX03GB01135/2016, con il quale venivano accertato, per l’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ricavi risultanti dall’applicazione di “studi di settore” per complessivi € 296.360,00, a fronte di ricavi dichiarati per € 206.152,00. Venivano quindi rideterminate le imposte dovute dalla società contribuente. 2. Avverso l’avviso di accertamento in questione la F.A.P. s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina la quale, con sentenza n. 1232/2019, depositata il 25 febbraio 2019, lo rigettava, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di causa. La C.T.P., in particolare, riteneva che la contribuente non avesse fornito giustificazioni adeguate rispetto allo scostamento dallo studio di settore, e che l’applicazione di uno studio di settore diverso (VG50U – Attività specializzate di lavori edili), in luogo del più corretto (VD09A - Fabbricazione di porte e finestre in legno) costituisse un mero errore materiale. R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 3 3. Interposto gravame dalla società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 8056/2023, pronunciata il 25 settembre 2023 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2023, dichiarava inammissibile l’appello, in quanto notificato a mezzo posta ordinaria e non via p.e.c., condannando altresì l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F.A.P. s.r.l., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. 5. Con decreto del 5 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025. All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. E’ comparso per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato RT Giovannini, che ha concluso come da verbale in atti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la F.A.P. s.r.l. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che la Corte di Giustizia territoriale aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato a mezzo posta ordinaria in epoca successiva al 1° luglio 2019, posto che anche la notificazione del ricorso R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 4 introduttivo in primo grado era avvenuto con modalità analogiche, e quindi tale modalità avrebbe potuto essere utilizzata anche in secondo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, parte ricorrente che l’atto di appello in oggetto conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 53 cit. e non ricorreva alcuna ipotesi di inammissibilità, essendo pertanto indifferente la modalità di notificazione dello stesso, avendo il relativo atto comunque raggiunto il suo scopo. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto proposto con atto notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r inviata in data 23 settembre 2019 e ricevuta in data 26 settembre 2019, e quindi successivamente al 1° luglio 2019, data a partire della quale è stata invece prevista l’obbligatorietà della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, in forza dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che, come già affermato da questa Corte, la notifica del ricorso in primo grado eseguita a mezzo posta e non con modalità telematica, pur nella vigenza dell’art. 16, comma 3, cit., non è inesistente ma nulla, come tale R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 5 sanabile, per il principio di raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2025, n. 585). E’ stato altresì precisato che «nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della L. n. 228 del 2012, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti (Cass. 23/01/2019, n. 1717 (Rv. 652287 - 01)), e, soprattutto, che "L'obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste, quindi, soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda anche l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio" (Cass. 21/11/2022, n. 34224)» (Cass. 5 maggio 2025, n. 11729). Opera pertanto, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 6 notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665). Ed ancora va ricordato che «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione» (Cass., Sez. U., n. 7665/2016; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (sul punto, Cass. 6 febbraio 2025, n. 2937). Da ciò consegue che la notificazione del ricorso in grado di appello ha pacificamente raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., trattandosi di modalità comunque idonea a far entrare il relativo atto nella sfera di conoscenza della parte suddetta, essendosi, peraltro, l’Agenzia delle Entrate appellata regolarmente costituita in giudizio. Del resto, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, ER AS c. Francia, n. 15567/20, parr. 46- 47, 9 giugno 2022; Corte EDU, IC e altri c. Italia, 23 maggio 2024, n. 37943/17 e altri 2; Corte EDU Stichting OE TE e altri c. Paesi Bassi, n. 19732/17, par. 50, 16 febbraio 2021), le tecnologie digitali possano contribuire a una migliore amministrazione della giustizia, ma deve pur R.G. N. 8370/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 7 sempre esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Andreina Giudicepietro)