Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1351 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. ANTONIO MENNITTO, Controparte_2
e TIZIANA TECCE , ed elettivamente domiciliato\a
[...] presso i relativi indirizzi PEC
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di svolgere CP_1
l'attività di , presso Controparte_3
l'ASL Bn Distretto Monbtesarchio a decorrere dall'01/03/2008; che nell'espletamento di tale attività il ricorrente svolgeva turni di guardia diurni (dalle ore 8:00 alle ore 22:00), notturni (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), feriali e festivi;
che a decorrere dal 01/01/2020 l'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 19/12/2019, prevedeva che i turni di guardia notturni e festivi del personale medico “La
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che l' anche dopo il 01/01/2020 continuava a remunerare i servizi di guardia notturni e festivi espletati dai medici addetti al Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118, sulla base dei previgenti compensi previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità per i servizi di guardia e solo a decorrere dal 01/03/2021, si è adeguava parzialmente corrispondendo €100; che proponeva ricorso giudiziale con rifeimento al periodo dal 01/01/2020 al 28/02/2022, conclusosi con conciliazione giudiziale con Contr la quale l' si impegnava a corrispondere la somma di € 14.020,00; Contr che, a partire dal mese di Marzo 2022, l' erogava l'importo di
€120,00 limitatamente ai turni notturni ma non aggiornava la retribuzione per i turni festivi;
che a tale titolo aveva maturato, con riferimento al periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2023, la complessiva somma di €4.920,00, Concludeva chiedendo “1) condannare la _4
, in persona del Direttore Generale pro
[...] tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente e per la causale espressa della somma di €4.920,00, ovvero della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta per il titolo menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
1) determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta al pagamento in suo favore delle relative _4 somme;
1) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituito eccepiva preliminarmente CP_1 di aver regolarmente corrisposto, a decorrere dal marzo 2022, l'indennità per turno notturno pari ad €120 oltre, quando detto turno coincideva con il turno festivo, €17,22 a titolo di indennità festiva;
che per i turni festivi di almeno 12 ore (dalle 8.00 alle 22.00) per mero
2 errore di inserimento codici nelle timbrature, era stata erogata solo l'indennità di €17,22 e non quella di €120; che residuava un credito a tale titolo per €1.440 dal quale doveva essere sottratto l'importo, pari ad €750,56 erroneamente corrisposto a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €2,74, residuando un credito per
€689,84, da liquidarsi con il cedolino di gennaio 2025.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare inammissibile il ricorso, Contr rigettare il ricorso dichiarando che nulla era dovuto dall' con condanna al pagamento delle spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Recita l'art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità, siglato il 19.12.2019, stabilisce che “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1 (Indennità per servizio notturno e festivo), che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente”. Nel caso in esame, parte ricorrente agisce per il pagamento dell'importo di €120 limitatamente ai turni di guardi festivi, in quanto Contr l' a decorrere dal marzo 2022 ha adempiuto al proprio onere di pagamento limitatamente ai turni notturni. Contr Ciò premesso, l' nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto di non aver corrisposto tale importo con riferimento ai turni festivi di 12 ore non coincidenti con turno notturno, per mero errore, indicando l'importo dovuto €689,84, da liquidarsi con il cedolino di gennaio 2025, scaturito dalla differenza tra l'importo dovuto a tale titolo,
€1.440, parzialmente compensato, per €750,56, con quanto erogato indebitamente a titolo di indennità orarie per il servizio notturno e festivo pari ad €2,74, importo assorbito dal compenso pari ad €120.
3 Detto importo non risulta, allo stato, ancora corrisposto, con la conseguenza che la domanda dev'essere sicuramente accolta limitatamente agli importi riconosciuti.. Contr Per il resto l' esclude il diritto all'erogazione del compenso aggiuntivo pari ad €120,00 in presenza di turni festivi di durata inferiore alle 12 ore. Parte ricorrente ha documentato, sulla scorta della tabella prodotta Contr dall di aver solto nel periodo di riferimento, anche turni di durata inferiore alle dodici ore. Cont Tanto premesso appare incongrua l'intepretazione offerta dall' secondo la quale in tale ipotesi, in tutti i casi in cui la durata del turno sia inferiore – anche di poco – alle 12 ore, non spetti il pagamento dit tale indennità. La suddetta interpretazione oltre che ingiusta appare totalmente ingiustificata e ciò anche alla luce dello stesso parere ARAN invocato da parte resistente. Difatti l' si limita a richiamare la normativa contrattuale ed a CP_5 raccomandare l'attribuzione di servizi di guardia della durata di 12 ore, senza, però, escludere, alla luce dell'art.26 del CCNL la retribuibilità anche di turni di durata inferiore alle 12 ore (“Tale servizio di guardia, come disciplinato dall'art. 26, è svolto “Nelle ore notturne e nei giorni festivi......” per garantire “la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali…”. Tuttavia la durata del turno non è espressamente definita nel CCNL ma si ritiene debba essere comunque articolata dall nel CP_4 rispetto del D. Lgs 66/2003, della disciplina nazionale in di continuità assistenziale, che prevede, di norma, la durata di 12 ore per ciascun turno, ed eventualmente delle linee di indirizzo regionale. Resta fermo che la remunerazione di cui al comma 5 è stabilita e quindi erogabile per ogni turno") Ciò premesso residua un credito di parte ricorrente anche con riferimento ai turni di durata inferiore alle 12 ore, il cui importo dev'essere ovviamente rimodulato sulla base della durata del turno ovvero ripartendo l'indennità pari ad €120,00 prevista per le 12 ore (€10.00 per ora), per il numero di ore effettive del turno. Contr Per il principio della soccombenza, l' dev'essere condananta al pagamento delle spese liquidate in dispositivo nella misura minima, attrso il riconsocimento di un importo ben inferiore alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
4 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al pagamento Parte_1 dell'indennità per i turni festivi non coincidenti con turno notturno della durata di 12 ore per l'importo di €689,84 nonché per turni di durata inferiore alle 12 ore in misura proporzionata al numero di ore di turno festivo prestate, nel periodo dal
01/01/2020 al 28/02/2022, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
Contr
2) Condanna l' al pagamento degli importi di cui al punto 1); Contr
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi €321 Parte_1 oltre rimb. forf., rimb. CU €49,00, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 14.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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