Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026REG.PROV.COLL.
N. 00100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2024, proposto da
NN AR OI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucia Di VO e Giuseppe Scaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Di VO in AL, via OT, 5;
contro
Nodo di AL S.C.P.A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Manzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe D'Apollonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE OI, CI OI, AR IA CÒ, NN OI, NN OI, AN OI, CO OI, AR Di VO, ND OI, LA OI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 3867/2023, resa tra le parti depositata in data 27 dicembre 2023 e notificata in data 5 gennaio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna appellante per la declaratoria di nullità degli atti amministrativi presupposti emessi da R.F.I. s.p.a., decreto di occupazione di urgenza n. 71 del 16 dicembre 2013 e decreto di asservimento n. 52 del 18 luglio 2016;
per la declaratoria di illegittimità dell’occupazione delle aree indicate in ricorso da parte del Comune di AL, di R.F.I. s.p.a. e di Nodo di AL Soc. consortile per azioni;
e per l’accertamento del diritto della istante ad ottenere la restituzione ed il ripristino ex quo ante delle aree oggi individuate al N.C.T. del Comune di AL al foglio 29, particella 3013 (ex 451); foglio 29, particella 3018 (ex 2779); foglio 29, particella 3023 (ex 452); foglio 29, particella 3028 (ex 2658) e per il risarcimento del danno da occupazione illegittima e sine titulo ;
in via subordinata e sussidiaria, per la condanna di R.F.I. S.P.A., del Comune di AL e della società Nodo di AL S.C.P.A., al risarcimento dei danni mediante corresponsione dell’equivalente monetario corrispondente al valore dei beni occupati illegittimamente, oltre interessi legali a far data dalla domanda;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Nodo di AL S.C.P.A, del Comune di AL e della Rete Ferroviaria Italiana Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il Cons. VE GL e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l'appellante – premesso di essere comproprietaria pro indiviso dei beni immobili, in specie terreni – [oggi tutti individuati al N.C.T. del Comune di AL, al Foglio 29, particelle 3013 (ex 451), 3018 (ex 2779), 3023 (ex 452), 3028 (ex 2658)] pervenuti per successione - espone che in esito ad un complesso procedimento di esproprio, asseritamente non correttamente concluso - come sarebbe accertato sentenza T.A.R. AL n. 2155/2019 riferita a particelle limitrofe a quelle oggetto del presente gravame del pari in comproprietà dell’odierna appellante - la stessa, con PEC a firma del proprio tecnico del 11 ottobre 2019 richiedeva la restituzione delle aree ora oggetto di contenzioso, asseritamente occupate illegittimamente e non ricomprese nella citata sentenza TAR n. 2155/2019. Assume che, a seguito di interlocuzioni, il Comune di AL affermava di non avere interessato con le proprie procedure dette aree; la S.I.S. rappresentava invece che le stesse fossero divenute – in esito alle procedure di propria competenza in sede di asservimento - parte integrante della Via Monte Iblei, tanto da essere state restituite al Comune di AL nel 2020. Espone ancora che le predette particelle (ante variazione catastale del 2013) erano state interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità in ragione dell'approvazione della delibera RF-DIN-DPI.S.PNP/RP/27 del 13 ottobre 2011 del progetto definitivo della “ variante AL OT – La AL (Tratta B), nell'ambito del Raddoppio AL Centrale – CA – IN (Passante Ferroviario) ” in esito alla quale la realizzazione dell'opera non avrebbe più dovuto essere a livello del suolo ma sottosuolo.
Rappresenta ancora che, solo con la nota del Comune di AL del 3 febbraio 2020, l’odierna appellante apprendeva che le particelle d’interesse erano state oggetto del decreto di asservimento n. 52 del 18 luglio 2016 adottato da RF, ma notificato al solo Comune. A mezzo di siffatto decreto era stato costituito un diritto di servitù perpetua di galleria ferroviaria sul sottosuolo a carico delle soprastanti particelle per cui oggi è causa di proprietà della appellante senza che ne fosse data comunicazione.
Le aree in questione a questo punto trasformate e in parte ricadenti sull’asse viario via Monti Iblei, in ogni caso, sarebbero state erroneamente restituite dalla RF al Comune di AL in data 22 gennaio 2020 (giusto verbale doc. 13 della produzione di prime cure del convenuto Nodo di AL).
Precisa che in primo grado, il Verificatore nominato accertava in particolare: - l’esistenza di un solo provvedimento ablatorio costitutivo della servitù coattiva perpetua di galleria ferroviaria rappresentato dal decreto di asservimento n. 52/2016, confermando che lo stesso risultava “ non notificato agli intestatari catastali ”, e sottolineando che il Comune di AL non avesse prodotto alcun altro provvedimento ablatorio;
- con riferimento all’attuale consistenza dei beni, accertati come di proprietà della odierna appellante, che le aree in questione risultano attualmente interessate dai marciapiedi di Via Monte Iblei;
- che “ non risulta che l’area in oggetto (foglio 29, particelle 3013, 3018, 3023 e 3028) sia stata restituita alla ricorrente ”.
Si duole, pertanto, in questa sede, che il T.A.R. abbia rigettato il ricorso senza disporre un supplemento istruttorio.
Avverso la sentenza di primo grado, dunque, l’appellante propone i seguenti motivi:
1 – erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e 39 c.p.a., omessa pronunzia, errata applicazione del T.U. in tema di espropriazione, errata applicazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU e dell’art. 42 Cost., ingiustizia grave e manifesta, travisamento delle evidenze in atti, laddove ha respinto le domande restitutoria e risarcitoria dell’odierna appellante che sarebbero tempestive a prescindere dall’impugnazione dei provvedimenti di occupazione e di asservimento;
2 – erroneità della condanna alle spese.
Si è costituita la Società Nodo di AL S.c.p.a. (Società di progetto subentrata per legge e per contratto), firmataria della convenzione n.144/2004 del 30 dicembre 2004, contestando la possibilità di restituzione dell’area e anche la pretesa risarcitoria nella presente sede e chiedendo di essere integralmente manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità. Peraltro, precisa che nella specie, risulterebbe dal verbale di immissione in possesso nonché dalla documentazione in atti che le particelle per cui è causa non erano da tempo nella disponibilità dell’appellante, essendo state trasformate in asse viario già nel corso degli anni ’80.
La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RF) si è costituita, eccependo la mancata impugnazione della sentenza quanto alla tardività della impugnazione dei decreti con conseguente inammissibilità ed infondatezza della pretesa.
All’udienza del 4 marzo 2026, parte appellante ha evidenziato la mancanza di procura nella memoria di costituzione di RF. A seguito di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – In preliminare, con riferimento alla posizione di RF rileva il Collegio che effettivamente non si evince in procedura il deposito della procura relativa alla prima costituzione. Tuttavia, RF si è costituita con nuovo difensore in data 31 marzo 2025 allegando la nuova procura.
In ogni caso la questione risulta irrilevante ai fini della decisione, per quanto di seguito precisato.
II – Ancora, in via preliminare, deve osservarsi che parte appellante non ha proposto appello avverso il capo della sentenza con cui si è statuita la tardività dell’azione.
Evidenziava, infatti, il T.A.R. che, nella specie, non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità, la parte avrebbe dovuto impugnare i provvedimenti nel termine di decadenza: “ La censura, infatti, sarebbe tardiva, perché è stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei detti provvedimenti, avvenuta, com’è affermato nello stesso ricorso, per effetto della nota del Comune di AL del 3 febbraio 2020 ”.
Parte appellante, invero, non ha svolto alcuna censura a riguardo. Ne discende che sul punto si è formato il giudicato.
III - Orbene, osserva il Collegio che l’azione esperita in primo grado è tesa ad ottenere la restituzione o il risarcimento da condotta illegittima, tuttavia, per come emerge dai fatti di causa non si verte in una situazione di perdurante illegittimità perché il procedimento ablatorio si è concluso con il decreto di asservimento non impugnato nei termini.
Ne deriva che risulta inconferente la giurisprudenza invocata dalla parte in ordine all’accertata irreversibile trasformazione dell’immobile.
Infatti, per come accertato dal Verificatore in primo grado e dalla stessa parte riferito, l’area è oggetto del provvedimento ablatorio di costituzione di una servitù coattiva di asservimento di cui al decreto n. 52/2016 (che richiama il decreto di occupazione d’urgenza n. 71/2013), non gravati.
IV – Per completezza, va dunque, evidenziato che il T.A.R. non ha omesso di pronunziarsi sulla domanda ma ha precisato che la trasformazione del fondo deve ricondursi alla realizzazione dell’opera pubblica, che ha avuto luogo nell’ambito della procedura espropriativa conclusasi con il citato decreto di asservimento n. 52 del 2016 adottato da RF.
V - Il secondo motivo è infondato perché le spese seguono, per regola, la soccombenza.
VI – L’appello, pertanto, deve essere respinto.
VII – In ragione della particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
VE GL, Consigliere, Estensore
NN Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE GL | TO NO |
IL SEGRETARIO