Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 15790
CASS
Sentenza 6 giugno 2023

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Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all'omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato.

In tema di concordato preventivo, i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, emanato sulla base dell'art. 39, comma 1, l. fall., richiamato dall'art. 165 l. fall., si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso del commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell'opera prestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del citato d.m.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime (richiamate dallo stesso art. 5) previste dall'art. 1 del citato d.m., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, del citato d.m.

In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche in pendenza della fase cd. "preconcordataria", in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, ai fini della liquidazione del compenso spettante a quest'ultimo, i valori dell'attivo e del passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l. fall.) e, per quanto riguarda l'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.) o, infine, dal piano concordatario, se già depositato dal debitore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 15790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15790
Data del deposito : 6 giugno 2023

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