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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 8895/2023 promossa da:
- - ass. avv. ROCCA e GILIBERTI (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 15/4/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- la parte attrice, contestando le risultanze della c.t.u. svolta nella fase di a.t.p.o., ha proposto opposizione chiedendo al tribunale di “accertare e dichiarare che la signora
[...] sia invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura Parte_1 percentuale del 74% ovvero, in subordine, nella minore misura del 67% e che la medesima si trovi nella condizione di cui all'art. 3, co. 3 Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di visita di aggravamento ovvero da quella che risulterà accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento con antistatarietà”:
- l si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso;
CP_1
- dopo l'audizione a chiarimenti del C.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, è stata esperita un'altra consulenza, affidata dalla dottoressa;
Per_1
rilevato che
- la dottoressa , si è così espressa: “In conclusione, a mente delle indicazioni Per_1 tabellari di cui al DM 5.2.92, stante le patologie presentate, tenuto conto delle considerazioni espresse, si ritiene che la ricorrente presenti una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67% a far data dal 14.11.22. Si ritiene invece che la ricorrente non presenti le condizioni sanitarie ai sensi del 3° comma art. 3 legge 104/92 ovvero non presenta handicap con connotazione di gravità sia alla data della domanda che da epoca successiva”; - l non ha mosso contestazioni avverso tali conclusioni, mentre, come si legge nella CP_1 relazione, “la CT di parte ricorrente presente alle operazioni peritali ha concordato con questa valutazione già in quella sede” e non ha poi tramesso osservazioni;
ritenuto, pertanto, che sulla base delle ben argomentate valutazioni medico-legali espresse dalla dottoressa , che qui devono intendersi integralmente richiamate, si deve ritenere Per_1 accertato che la ricorrente ha una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del
67% a far data dal 14.11.2022 (data della domanda amministrativa) e non versava nelle condizioni sanitarie ai sensi del 3° comma dell'art. 3 legge 104/92 alla data della domanda e neppure successivamente;
ritenuto che l'esito del giudizio consenta una compensazione per metà delle spese di lite e che le spese delle consulenze possano essere poste a carico dell in considerazione della CP_1 seppur parziale soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente ha una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67% a far data dal 14.11.2022; pone a carico dell le spese delle due consulenze, già liquidate con separati CP_1 provvedimenti, compensa per metà le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 6000, oltre i.v.a., c.p.a, spese 15% e c.u. se versato, e dichiara tenuto e condanna l a versare alla controparte CP_1 la residua metà, da distrarsi in favore dei difensori.
la giudice
Roberta PASTORE