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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5462 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Giampà, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 pec: Email_1 parte attrice contro
cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_1 C.F._3
Giovanni Mascaro (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. C.F._4
Paola Garofalo, in CA, via Turco n. 71- pec: Email_2 parte convenuta
e
cod. fisc. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._5 residente in [...] parte convenuta contumace
e
cod. fisc. , nato a [...] l'[...], Controparte_3 C.F._6 residente in [...] parte convenuta contumace
Oggetto: esercizio prelazione agraria
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 28.11.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
, esponendo di essere proprietaria di un fondo agrario ubicato nel comune di AF di
[...]
CA, in catasto al foglio 17, particelle nn. 77, 199 e 185. Ha affermato che esso risulta confinante con il fondo identificato in Catasto allo stesso foglio part. 121-122-123, che CP_2
e hanno venduto al prezzo di € 10.000,00 a con atto
[...] Parte_2 Controparte_1 pubblico del 28.10.2016. Ha lamentato che il citato atto di compravendita sarebbe stato stipulato in violazione del suo diritto di prelazione agraria derivante dalla sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi in materia. Ha riferito, infatti, che - come indicato da una propria perizia di parte allegata agli atti- sussiste il requisito oggettivo cioè la contiguità del proprio fondo con quello dei convenuti ed il requisito soggettivo in quanto coltivatrice diretta proprietaria del fondo confinante. In particolare su tale requisito la perizia in atti ha riferito che l'azienda dell'attrice è di tipo diretto coltivatrice regolarmente iscritta alla Camera del Commercio e Agricoltura di CA. Ha poi ribadito di svolgere in tutta effettività attività agricola con lavoro proprio e della propria famiglia sul terreno confinante con quello oggetto di vendita e su altri terreni vicini. Ha inoltre allegato alcune fatture rilasciate dall'impresa Calabria Verde srl, un prospetto INPS attestante il versamento di €. 130,46 per contributi previdenziali, la copia della tessera di iscrizione al sindacato
“Coltivatori Diretti” per l'anno 2017. Ha, pertanto, chiesto di accertare e dichiarare in capo a il possesso dei requisiti Parte_1 richiesti dalla legge al fine di potere esercitare il diritto di prelazione sul fondo indicato in catasto terreni del comune di AF di CA al foglio nr 17 particelle nr. 121-122-123 e quindi di dichiarare il diritto al riscatto del medesimo fondo e per conseguenza l'inefficacia della vendita a favore di;
di dare atto dell'offerta da parte dell'attrice di versare il prezzo di Controparte_1 acquisto risultante dall'atto pubblico di compravendita nonché delle spese sostenute per la stipula dello stesso;
di disporre i termini ed i modi del deposito di tale somma;
conseguentemente dichiarare il trasferimento del predetto fondo in favore di . Parte_1
2. Si è costituito in giudizio il quale, nel resistere alla domanda, ha eccepito Controparte_1
l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'articolo 8 della legge n. 590/1965 al fine del valido esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante. In particolare ha contestato il requisito della coltivazione biennale del fondo limitrofo, non rilevando che l'attrice eserciti eventualmente l'attività agricola su altri fondi non limitrofi a quello per cui è causa. Inoltre ha contestato che la retraente possieda l'adeguata capacità lavorativa richiesta dall'articolo 31 della l. n. 590/1965, in quanto la forza lavoro che essa e suo marito possono dedicare alla coltivazione del terreno è di sicuro inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei suoi fondi. Ha eccepito che l'assenza del requisito della mancata vendita nel biennio precedente all'esercizio della prelazione di fondi rustici di proprietà con imponibile superiore a £ 1.000. Ha contestato quanto riferito da parte attrice sulla propria azienda agricola composta comunque, per la maggior parte da immobili che non sono di sua proprietà; così come non risultano di proprietà i due fabbricati rurali di cui sarebbe dotata la stessa azienda. Infine ha eccepito che non confinano in alcun punto con il fondo dell'attrice, le particelle 121 ed anche la 120, quest'ultima peraltro non oggetto di domanda di prelazione e di riscatto.
3. Non si sono costituiti e , di cui è stata dichiarata la contumacia CP_2 Controparte_3 all'udienza del 20 marzo 2018.
4. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi alcuni testi che hanno confermato, sia pure genericamente, che l'attrice ed il marito coltivano i fondi di loro proprietà in AF. E' stata, poi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'ing. per verificare se i fondi per Persona_1 cui è causa fossero confinanti, ed in caso positivo, se il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri posseduti in proprietà od enfiteusi da parte attrice, superassero o meno il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Infine la causa dopo alcuni rinvii è stata trattenuta per la decisione.
5. Rispondendo ai quesiti il perito d'ufficio ha affermato che: “All'esito del sopralluogo effettuato, del rilievo fotografico espletato, dello studio della documentazione in atti e dell'attenta analisi dello Stralcio della Mappa Catastale è possibile affermare che i fondi di proprietà della Sig.ra Parte_1
e del Sig.re sono tra loro confinanti”.
[...] Controparte_1
In merito al secondo quesito ha risposto che: “La famiglia della signora è costituita Parte_1 da se stessa e dal sig. . - La superficie minima corrispondente alla capacità Persona_2 lavorativa della famiglia è pari a 1,90 ettari. - Il fondo per il quale si intende Parte_1 esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri posseduti in proprietà od enfiteusi dalla signora
, NON supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della Parte_1 sua famiglia”.
6. Orbene, seppur la perizia ha definito positivamente i requisiti su cui ha indagato per il positivo esercizio della prelazione agraria, la domanda non può essere accolta, in quanto parte attrice non ha assolto del tutto l'onus probandi su di essa incombente, in merio ad almeno uno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
6.1 Pare, infatti, opportuno ricordare che il diritto di prelazione agraria, previsto dall'art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590 viene esteso al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti dall'art. 7, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tale diritto e il conseguente diritto di riscatto sono sottoposti, fra l'altro, alla condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente, qualunque forma venga assunta (atto pubblico o scrittura privata), trascritta o meno. L'avvenuta vendita da parte del soggetto riscattante, infatti, andrebbe a violare la finalità perseguita dalla legge agraria che è quella di promuovere la formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e l'accorpamento dei fondi per migliorare la redditività dei terreni. In altri termini, non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato disinteresse per la coltivazione della terra, attività dalla quale trarre la fonte principale del proprio reddito (cfr. ex plurimis Cass. 8 maggio 2003, n. 6980).
Al fine di conferire concretezza al requisito della coltivazione del fondo si è dato, dunque, valore alla prospettiva futura, escludendo il diritto di prelazione quanto esso venga azionato non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto
(Cass. 29 gennaio 2010, n. 2044; Cass. 16 novembre 2005, n. 23079). In questo modo, quindi, è richiesta la perdurante coltivazione del fondo anche dopo l'acquisto nell'esercizio della prelazione.
Quanto alla prova della sussistenza di questo requisito afferente al diritto di prelazione, essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevandone il carattere di fatto negativo, che non comporta una inversione dell'onere della prova, ma solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni (ex plurimis cfr. Cass. 22 marzo 2013, n. 384; Cass. 24 ottobre
2008, n. 25742; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384).
In tale ottica, assumono un peculiare valore i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei RR.II. (cfr.
Cass. 21 novembre 2011, n. 24263 in motivazione), ovvero le visure che possono, oggi, richiedersi agli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. Ove il retraente non abbia fornito tale prova, la condizione può legittimamente ritenersi accertata solo se ammessa, espressamente dal convenuto, con la precisazione che i requisiti indicati dall'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio. Ne consegue che non incorre in vizio di ultrapetizione, nè viola il giudicato interno, il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza degli anzidetti presupposti di fatto, nel caso in cui la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado (Cass. 24 marzo 2000, n. 3538).
Tale indirizzo appare granitico ed è stato anche di recente confermato: “In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per
l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della
Agenzia delle Entrate” Cass. sez. III, 11 ottobre 2023, n. 28415 da ultimo richiamata da Cass. Sez. III
Civ. 7 ottobre 2024, n. 26156).
Appare quindi del tutto infondato l'assunto di parte attrice, ancora ribadito in sede di memorie di repliche ex art. 190 cpc, secondo cui sarebbe onere della parte che eccepisce l'esistenza di vendite precedenti fornire la prova positiva di tale circostanza attraverso documentazione certa e inequivocabile.
Al contrario alla luce della contestazione di parte convenuta, parte attrice avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, per lo meno allegare fatti positivi contrari anche tramite visure dell'Agenzia delle Entrate.
Tale grave carenza probatoria induce al rigetto della domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione (5.220.01/26.000,00) corrispondente al valore dichiarato della causa (€ 10.000,00), applicando i valori minimi attesa la scarsa complessità della questione trattata. Stante l'esito della CTU si dispone che il suo carico venga ripartito tra le parti costituite in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna alla rifusione a , delle spese di lite, liquidate -per i Parte_1 Controparte_1 motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.540,00 oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico di entrambe le parti costituite in solido tra di loro.
Nulla sulle spese in merito alle posizioni delle parti costituite nei confronti di e CP_2 [...]
rimasti contumaci. CP_3
CA, lì 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5462 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Giampà, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 pec: Email_1 parte attrice contro
cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_1 C.F._3
Giovanni Mascaro (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. C.F._4
Paola Garofalo, in CA, via Turco n. 71- pec: Email_2 parte convenuta
e
cod. fisc. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._5 residente in [...] parte convenuta contumace
e
cod. fisc. , nato a [...] l'[...], Controparte_3 C.F._6 residente in [...] parte convenuta contumace
Oggetto: esercizio prelazione agraria
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 28.11.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
, esponendo di essere proprietaria di un fondo agrario ubicato nel comune di AF di
[...]
CA, in catasto al foglio 17, particelle nn. 77, 199 e 185. Ha affermato che esso risulta confinante con il fondo identificato in Catasto allo stesso foglio part. 121-122-123, che CP_2
e hanno venduto al prezzo di € 10.000,00 a con atto
[...] Parte_2 Controparte_1 pubblico del 28.10.2016. Ha lamentato che il citato atto di compravendita sarebbe stato stipulato in violazione del suo diritto di prelazione agraria derivante dalla sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi in materia. Ha riferito, infatti, che - come indicato da una propria perizia di parte allegata agli atti- sussiste il requisito oggettivo cioè la contiguità del proprio fondo con quello dei convenuti ed il requisito soggettivo in quanto coltivatrice diretta proprietaria del fondo confinante. In particolare su tale requisito la perizia in atti ha riferito che l'azienda dell'attrice è di tipo diretto coltivatrice regolarmente iscritta alla Camera del Commercio e Agricoltura di CA. Ha poi ribadito di svolgere in tutta effettività attività agricola con lavoro proprio e della propria famiglia sul terreno confinante con quello oggetto di vendita e su altri terreni vicini. Ha inoltre allegato alcune fatture rilasciate dall'impresa Calabria Verde srl, un prospetto INPS attestante il versamento di €. 130,46 per contributi previdenziali, la copia della tessera di iscrizione al sindacato
“Coltivatori Diretti” per l'anno 2017. Ha, pertanto, chiesto di accertare e dichiarare in capo a il possesso dei requisiti Parte_1 richiesti dalla legge al fine di potere esercitare il diritto di prelazione sul fondo indicato in catasto terreni del comune di AF di CA al foglio nr 17 particelle nr. 121-122-123 e quindi di dichiarare il diritto al riscatto del medesimo fondo e per conseguenza l'inefficacia della vendita a favore di;
di dare atto dell'offerta da parte dell'attrice di versare il prezzo di Controparte_1 acquisto risultante dall'atto pubblico di compravendita nonché delle spese sostenute per la stipula dello stesso;
di disporre i termini ed i modi del deposito di tale somma;
conseguentemente dichiarare il trasferimento del predetto fondo in favore di . Parte_1
2. Si è costituito in giudizio il quale, nel resistere alla domanda, ha eccepito Controparte_1
l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'articolo 8 della legge n. 590/1965 al fine del valido esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante. In particolare ha contestato il requisito della coltivazione biennale del fondo limitrofo, non rilevando che l'attrice eserciti eventualmente l'attività agricola su altri fondi non limitrofi a quello per cui è causa. Inoltre ha contestato che la retraente possieda l'adeguata capacità lavorativa richiesta dall'articolo 31 della l. n. 590/1965, in quanto la forza lavoro che essa e suo marito possono dedicare alla coltivazione del terreno è di sicuro inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei suoi fondi. Ha eccepito che l'assenza del requisito della mancata vendita nel biennio precedente all'esercizio della prelazione di fondi rustici di proprietà con imponibile superiore a £ 1.000. Ha contestato quanto riferito da parte attrice sulla propria azienda agricola composta comunque, per la maggior parte da immobili che non sono di sua proprietà; così come non risultano di proprietà i due fabbricati rurali di cui sarebbe dotata la stessa azienda. Infine ha eccepito che non confinano in alcun punto con il fondo dell'attrice, le particelle 121 ed anche la 120, quest'ultima peraltro non oggetto di domanda di prelazione e di riscatto.
3. Non si sono costituiti e , di cui è stata dichiarata la contumacia CP_2 Controparte_3 all'udienza del 20 marzo 2018.
4. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi alcuni testi che hanno confermato, sia pure genericamente, che l'attrice ed il marito coltivano i fondi di loro proprietà in AF. E' stata, poi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'ing. per verificare se i fondi per Persona_1 cui è causa fossero confinanti, ed in caso positivo, se il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri posseduti in proprietà od enfiteusi da parte attrice, superassero o meno il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Infine la causa dopo alcuni rinvii è stata trattenuta per la decisione.
5. Rispondendo ai quesiti il perito d'ufficio ha affermato che: “All'esito del sopralluogo effettuato, del rilievo fotografico espletato, dello studio della documentazione in atti e dell'attenta analisi dello Stralcio della Mappa Catastale è possibile affermare che i fondi di proprietà della Sig.ra Parte_1
e del Sig.re sono tra loro confinanti”.
[...] Controparte_1
In merito al secondo quesito ha risposto che: “La famiglia della signora è costituita Parte_1 da se stessa e dal sig. . - La superficie minima corrispondente alla capacità Persona_2 lavorativa della famiglia è pari a 1,90 ettari. - Il fondo per il quale si intende Parte_1 esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri posseduti in proprietà od enfiteusi dalla signora
, NON supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della Parte_1 sua famiglia”.
6. Orbene, seppur la perizia ha definito positivamente i requisiti su cui ha indagato per il positivo esercizio della prelazione agraria, la domanda non può essere accolta, in quanto parte attrice non ha assolto del tutto l'onus probandi su di essa incombente, in merio ad almeno uno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
6.1 Pare, infatti, opportuno ricordare che il diritto di prelazione agraria, previsto dall'art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590 viene esteso al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti dall'art. 7, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tale diritto e il conseguente diritto di riscatto sono sottoposti, fra l'altro, alla condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente, qualunque forma venga assunta (atto pubblico o scrittura privata), trascritta o meno. L'avvenuta vendita da parte del soggetto riscattante, infatti, andrebbe a violare la finalità perseguita dalla legge agraria che è quella di promuovere la formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e l'accorpamento dei fondi per migliorare la redditività dei terreni. In altri termini, non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato disinteresse per la coltivazione della terra, attività dalla quale trarre la fonte principale del proprio reddito (cfr. ex plurimis Cass. 8 maggio 2003, n. 6980).
Al fine di conferire concretezza al requisito della coltivazione del fondo si è dato, dunque, valore alla prospettiva futura, escludendo il diritto di prelazione quanto esso venga azionato non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto
(Cass. 29 gennaio 2010, n. 2044; Cass. 16 novembre 2005, n. 23079). In questo modo, quindi, è richiesta la perdurante coltivazione del fondo anche dopo l'acquisto nell'esercizio della prelazione.
Quanto alla prova della sussistenza di questo requisito afferente al diritto di prelazione, essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevandone il carattere di fatto negativo, che non comporta una inversione dell'onere della prova, ma solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni (ex plurimis cfr. Cass. 22 marzo 2013, n. 384; Cass. 24 ottobre
2008, n. 25742; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384).
In tale ottica, assumono un peculiare valore i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei RR.II. (cfr.
Cass. 21 novembre 2011, n. 24263 in motivazione), ovvero le visure che possono, oggi, richiedersi agli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. Ove il retraente non abbia fornito tale prova, la condizione può legittimamente ritenersi accertata solo se ammessa, espressamente dal convenuto, con la precisazione che i requisiti indicati dall'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio. Ne consegue che non incorre in vizio di ultrapetizione, nè viola il giudicato interno, il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza degli anzidetti presupposti di fatto, nel caso in cui la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado (Cass. 24 marzo 2000, n. 3538).
Tale indirizzo appare granitico ed è stato anche di recente confermato: “In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per
l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della
Agenzia delle Entrate” Cass. sez. III, 11 ottobre 2023, n. 28415 da ultimo richiamata da Cass. Sez. III
Civ. 7 ottobre 2024, n. 26156).
Appare quindi del tutto infondato l'assunto di parte attrice, ancora ribadito in sede di memorie di repliche ex art. 190 cpc, secondo cui sarebbe onere della parte che eccepisce l'esistenza di vendite precedenti fornire la prova positiva di tale circostanza attraverso documentazione certa e inequivocabile.
Al contrario alla luce della contestazione di parte convenuta, parte attrice avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, per lo meno allegare fatti positivi contrari anche tramite visure dell'Agenzia delle Entrate.
Tale grave carenza probatoria induce al rigetto della domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione (5.220.01/26.000,00) corrispondente al valore dichiarato della causa (€ 10.000,00), applicando i valori minimi attesa la scarsa complessità della questione trattata. Stante l'esito della CTU si dispone che il suo carico venga ripartito tra le parti costituite in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna alla rifusione a , delle spese di lite, liquidate -per i Parte_1 Controparte_1 motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.540,00 oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico di entrambe le parti costituite in solido tra di loro.
Nulla sulle spese in merito alle posizioni delle parti costituite nei confronti di e CP_2 [...]
rimasti contumaci. CP_3
CA, lì 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo