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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2141 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 ritenuta in decisione in data 13.05.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via De Nava Parte_2
40/B, presso lo studio dell'avv. Antonia Giovanna Lascala, che la rappresenta e difende giusta per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1.04.2021;
- ATTRICE -
E
C.F. ), in personale del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni, alla Via Garibaldi n. 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Canale Parola che la rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Ester Balduini, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Nonché nei confronti di
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2
1 e già CP_3 Controparte_4 Controparte_5
P.IVA (P.IVA 5331007), in persona del procuratore , elettivamente CP_6 domiciliate in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n. 417, presso lo studio dell'avv. Fabio Spanò, dal quale sono rappresentate e difese in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- TERZE CHIAMATE –
(già in Controparte_7 Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_7
(già in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_9 tempore;
- TERZE CHIAMATE CONTUMACI –
e nei confronti di
(C.F. ), nella qualità di erede di CP_10 C.F._2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Corso Garibaldi Parte_2
n. 468°, presso lo studio dell'avv. Francesco Nucara, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario;
- INTERVENIENTE VOLONTARIO -
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in atti, a cui ci si riporta integralmente.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 25 maggio 2018, nella Parte_1 qualità di erede legittima di (deceduta in data 31 luglio 2018) conveniva Parte_2 in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per ivi sentirla condannare al risarcimento in proprio favore, iure hereditatis, dei danni sofferti dalla propria de cuius all'esito dell'intervento cui si era sottoposta, in data 6.7.2009, presso la suddetta struttura.
2 A sostegno delle proprie ragioni esponeva che, in data 27.6.2009, a Parte_2 seguito di caduta accidentale presso le pareti domestiche, aveva riportato una fattura pertrocanterica al femore sinistro.
Era stata, quindi, trasportata, mediante autoambulanza, prima presso il Pronto
Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ove era stata immediatamente diagnosticata la predetta fattura e, successivamente (sempre mediante autoambulanza), presso l'Ortopedico GIOMI di Reggio Calabria, ove era rimasta ricoverata dal 27.6.2009 al 22.7.2009.
Durante la degenza, in data 6.7.2009, era stata sottoposta ad intervento chirurgico con applicazione di chiodo di osteosintesi.
Dopo l'intervento la aveva lamentato fortissimi dolori all'arto, tanto alla Pt_2 palpazione quanto ai movimenti di rotazione, adduzione, abduzione e flesso- estensione dell'anca, che – riconducibili ad erronea installazione del chiodo – rendevano totalmente impossibile la deambulazione.
Inoltre, dopo le dimissioni, la paziente aveva constatato l'insorgenza di piaghe da decubito dovute alla cattiva ed inefficace assistenza fornitale, durante la degenza, dal personale sanitario, nonché al mancato rispetto delle linee guida e degli adeguati presidi finalizzati a prevenire ed evitare tali complicanze invalidanti.
L'attrice aveva provveduto a denunciare ai sanitari della la CP_1 preoccupante condizione clinica in cui versava la madre e questi, con certificato del
26.08.2009, avevano attestato l'esistenza di una problematica concernente l'impianto della vite cefalica (c.d. cut off), per la cui risoluzione avevano consigliato una semplice terapia riabilitativa.
Con successivo certificato del 22.09.2009 i suddetti sanitari avevano prospettato la necessità di procedere alla rimozione della vite.
A questo punto, , avendo perso ogni fiducia nei confronti dei sanitari Parte_2 della si era rivolta alla ove era stata sottoposta CP_1 Controparte_11
a due nuovi interventi chirurgici.
3 Nel corso del primo di tali interventi (che aveva comportato la necessità del ricovero della paziente dal 30.11.2009 al 18.12.2009) i sanitari avevano provveduto alla rimozione del chiodo endomidollare ed all'impianto nell'anca sinistra di endoprotesi cementata.
Il secondo intervento, per il quale si era reso necessario il ricovero della de cuius dell'attrice dal 3.2.2010 al 6.3.2010, era invece consistito nella revisione della protesi dell'anca sinistra.
Tanto premesso, l'attrice denunciava l'errore colposo in cui erano incorsi i sanitari operanti presso l'istituto per aver gli stessi, nel corso dell'operazione CP_1 chirurgica eseguita in data 6.7.2009, indirizzato la vite cefalica verso l'alto, ossia nella parte più debole del collo femorale.
Deduceva pertanto la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla struttura convenuta, all'uopo richiamando le risultanze di cui alla relazione di parte redatta dal dott. Persona_1
In particolare, assumeva che l'errata esecuzione dell'intervento di osteosintesi aveva determinato una sorta di distruzione del collo femorale e, conseguentemente, la necessità di procedere all'asportazione della parte prossimale del femore, nonché a successivo impianto di artroprotesi.
Tale situazione aveva, quindi, costretto la paziente ad un nuovo ricovero ed aveva comportato un ulteriore periodo di inabilità temporanea, nonché ulteriori sofferenze psico-fisiche.
Sosteneva che la non aveva più riacquistato una piena capacità motoria e che, la Pt_2 stessa, presentando un'evidente zoppia deambulatoria, negli ultimi anni della sua vita era stata costretta a muoversi mediante l'uso di un girello.
Aggiungeva che la madre, proprio in ragione di tale condizione, era stata dichiarata invalida civile al 100% con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Specificava però che, a seguito del suddetto riconoscimento, la de cuius, in quanto soggetto ultrasessantacinquenne, non aveva conseguito l'assegno di invalidità.
4 Quanto alle conseguenze risarcitorie della denunciata responsabilità, sosteneva che la propria de cuius aveva subito un danno biologico da invalidità permanete nella misura del 20%, quantificato in euro 51.270,00.
Dava altresì atto di aver intimato alla struttura convenuta il risarcimento di tutti i danni
(patrimoniali e non) patiti dalla madre e che, tuttavia, la compagnia assicurativa della predetta struttura ( aveva negato la debenza di alcuna Controparte_2 somma.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non pari ad € 58.302,00 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
in ogni caso condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e 15% forfettario e le successive ed occorrende da liquidarsi in favore dello Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.09.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio l'istituto eccependo in via preliminare che, CP_1 poiché dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione risultava la presenza di un secondo erede della (ossia il di lei figlio, , la Pt_2 CP_10 domanda avversa doveva intendersi limitata alla quota ereditaria spettante all'attrice.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, rappresentando che, in data
27.06.2009, era stata ricoverata presso lo i Reggio Calabria per Parte_2 CP_12 la cura di una frattura pertrocanterica del femore sinistro.
Dopo gli accertamenti clinici e diagnostici del caso, in data 6.07.2009, era stata sottoposta ad intervento “di riduzione e sintesi della frattura con chiodo PFNA, impianto con chiodo endomidollare e vite cefalica”. Tale scelta operatoria era da ritenersi senz'altro corretta.
Inoltre, l'atto chirurgico era stato eseguito in conformità alle leges artis, con adeguato posizionamento della vite e senza che si riscontrassero complicanze di sorta.
5 Anche il controllo post-operatorio aveva rilevato un ottimo posizionamento del chiodo PFNA, sebbene nel corso dell'intervento fosse stata evidenziata la scomposizione della frattura in più frammenti.
Pertanto, in data 09.07.2009, tenuto conto dell'esito positivo della riduzione della frattura, era stata prescritta deambulazione assistita.
Anche il successivo decorso postoperatorio si era caratterizzato per regolarità e, pertanto, in data 22.07.2009 la paziente era stata dimessa con indicazione di terapia fisioterapica e di utilizzo di stampelle canadesi.
Successivamente, durante il controllo ambulatoriale del 26.08.2009, dagli esami radiografici cui era sottoposta la era emerso un cedimento strutturale dell'osso Pt_2 attorno alla vite cefalica, dovuto alla presenza di osteoporosi.
Non riscontrandosi tuttavia alcuna perdita di riduzione della frattura, i sanitari dello i Reggio Calabria avevano consigliato una terapia antiosteoporotica e fissato un CP_12 controllo clinico a tre mesi.
Le radiografie eseguite in data 22.09.2009 avevano, poi, confermato la sussistenza del fenomeno di c.d. “cut off” della vite cefalica, evidenziando al contempo un avanzato stato di consolidazione della frattura. Alla paziente era statA quindi rappresentata la sussistenza di due opzioni risolutive: la rimozione della sola vite cefalica ovvero la rimozione dell'intero chiodo, con contestuale impianto di endoprotesi all'anca.
La aveva tuttavia scelto di rivolgersi ad altra struttura sanitaria, ove era stata Pt_2 successivamente sottoposta ad intervento di rimozione del chiodo e di impianto di artroprotesi cementata.
Contestava quindi gli addebiti di responsabilità denunciati ed eccepiva l'insussistenza di nesso eziologico tra la condotta del personale medico operante presso lo i CP_12
Reggio Calabria ed in danni asseritamente sofferti dalla Pt_2
Infatti, le problematiche riscontrate dalla de cuius dell'attrice non risultavano riconducibili ad un'erronea scelta chirurgica o da un'imperita esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari dello atteso che il cedimento strutturale CP_12
6 dell'osso (non di buona qualità) attorno alla vite (c.d. cut off) costituiva una nota complicanza di siffatta opzione chirurgica, dovuta a fragilità ossea.
Parimenti privi di fondamento erano anche gli addebiti di responsabilità formulati con riguardo alla presunta insorgenza di piaghe da decubito, in quanto, durante il periodo di degenza della i sanitari dello avevano adottato tutti gli accorgimenti Pt_2 CP_12 necessari ad evitare tale complicanza ed in ogni caso nella cartella clinica non era stata fatta menzione di alcuna lesione.
Doveva, dunque, ritenersi che tali piaghe, ove insorte, si fossero al più manifestate in esito alle dimissioni dallo presso il domicilio della paziente o presso altra CP_12 struttura sanitaria.
Contestava, quindi, nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti.
Sosteneva, inoltre, che essendo la deceduta, in data 31 luglio 2015, per cause Pt_2 indipendenti dalla vicenda oggetto del giudizio, nella determinazione del danno eventualmente risarcibile, si sarebbe dovuto tener conto dell'effettiva durata della vita successiva alle lesioni denunciate e non già della presunta aspettativa di vita residua.
Evidenziava, altresì, che, tenuto conto che - secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice - alla in relazione ai postumi invalidanti denunciati in giudizio, era stato Pt_2 riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, dalla somma eventualmente riconosciuta a titolo risarcitorio, avrebbero dovuto in ogni caso detrarsi gli importi delle rendite capitalizzate relative all'indennità di accompagnamento erogata dall' CP_13
Chiedeva, poi, di essere autorizzata a chiamare in giudizio le compagnie assicurative di e di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_7 per essere da queste manlevata da ogni pretesa avversa.
Nello specifico, chiedeva la condanna delle terze chiamate a tenerla indenne, in ragione della vigenza alla data dell'evento lesivo (6.07.2009), della Convenzione AIOP
n. 127100, certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 9, suddiviso in coassicurazione pro-quota tra Controparte_2 Controparte_14
e Controparte_5 Controparte_9
7 In via subordinata azionava anche l'ulteriore rapporto assicurativo, stipulato in epoca successiva e con clausola claims made, assumendo che, quando nell'aprile del 2010 aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento danni, la polizza in vigore era la
Convenzione AIOP n. 127100, certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 16, suddivisa in coassicurazione pro-quota tra (30%), Controparte_2 [...]
oggi posta in LCA (40%), 0%) e Controparte_15 Controparte_4 [...]
oggi 0%). Controparte_9 Controparte_7
Chiariva che la scelta di azionare tale seconda polizza in via subordinata e cautelativa trovava ragione nel fatto che il contratto assicurativo in questione conteneva clausola claims made, ritenuta nulla ed illegittima.
Instava, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On Tribunale adito così provvedere: I. Nel merito, rigettare la domanda della Signora Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto. II. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre le pretese risarcitorie dell'attrice nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e della loro riconducibilità ai fatti per cui è causa e condannare: a) In via principale, condannare, in forza della convenzione AIOP n. 127189, appendice n. 9, le Compagnie di
RA (già Controparte_2 Controparte_7 [...]
e prima ancora, quale incorporante di Controparte_8 Controparte_14 CP_16
, (già nonché la medesima
[...] Controparte_4 Controparte_17
(già chiamate in causa Controparte_7 Controparte_9 dell'esponente, a pagare quanto eventualmente dovuto all'attrice, manlevando da ogni CP_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa. b) in via subordinata e cautelativa, condannare in forza della convenzione AIOP n. 127189, appendice n. 16, le Compagnie di RA (già Controparte_2 Controparte_4 Controparte_17
e (già chiamate
[...] Controparte_7 Controparte_9 in causa dell'esponente, a pagare quanto eventualmente dovuto all'attrice, manlevando CP_1 da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Con decreto del 29.09.2018 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
di e di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_7
8 Con unica comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.02.2019, si costituivano in giudizio e le quali in Controparte_2 Controparte_4 via preliminare eccepivano l'operatività in specie della Convenzione AIOP n. 127100 con certificato di applicazione n. 127189 e appendice n. 15 e non già delle polizze invocate dall'assicurata (Convenzione AIOP n. 127100 con certificato di applicazione n. 127189 e appendice n. 9 o Convenzione AIOP n. 127100 con certificato di applicazione n. 127189 e appendice n. 16).
Evidenziavano in tal senso che la citata convenzione AIOP n. 127100 - ossia l'accordo stipulato tra l' ed oltre 500 Case di cure Parte_3 private (tra cui, all'epoca dei fatti, lo ed a cui l'istituto ha aderito CP_1 CP_12 sottoscrivendo l'apposito certificato di applicazione n. 127189, con effetto dal
31.07.2005 – prevedeva espressamente clausola claims made e coprisse quindi i danni denunciati nel periodo di vigenza della polizza stessa.
Pertanto, avendo l'assicurato ricevuto la prima richiesta risarcitoria nell'aprile del
2010, doveva concludersi per l'operatività in specie dell'appendice n. 15, avente effetto dal 31.12.2009 al 31.12.2010 (e non già dell'appendice n. 9 con efficacia dal
30.12.2008 al 31.12.2009 né dell'appendice n. 16 del 24.06.2010) e con massimale annuo di euro 5.000.000,00 e franchigia fissa per sinistro del 20% con scoperto minimo di € 5.000,00 a carico dell'assicurato.
Precisava che l'obbligo assicurativo era stato assunto dalle singole coassicuratrici pro- quota, con conseguente esclusione del regime di solidarietà.
Aggiungeva che la quota della compagnia restava a carico Controparte_15 esclusivo dell'assicurato essendo stata tale ultima società posta in liquidazione coatta amministrativa.
Contrastava altresì le doglianze dell'assicurata in punto di invalidità della clausola claims made contenuta nella polizza assicurativa.
Nel merito aderiva alle difese ed eccezioni già svolte dalla ed instava, CP_1 pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con CTU medico-legale.
9 In data 15.06.2021, con atto di intervento volontario ad adiuvandum, si costituiva in giudizio (fratello dell'attrice), nella qualità di erede di CP_10 Parte_2
aderendo alle ragioni in fatto e in diritto esposte da parte attrice e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra dante Parte_2 causa dell'odierno comparente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non pari ad € 58.302,00 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa comunque nella misura della propria quota ereditaria e dunque nella misura pari al 50%, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
In data 24.10.2021 il Collegio peritale nominato provvedeva al deposito della redazione peritale.
All'udienza del 24.11.2021 il procuratore di parte attrice formulava istanza di rinnovo della CTU, cui si associava anche il procuratore delle terze chiamate;
quest'ultimo dichiarava inoltre di non accettare il contradditorio sulla domanda spiegata dall'interveniente, eccependone l'inammissibilità trattandosi di domanda autonoma e non ad adiuvandum. L'avv. Nucara nell'interesse dell'interveniente non si opponeva alla richiesta di rinnovazione di parte attrice, riservandosi in subordine di fare le proprie osservazioni in sede di note conclusionali. Il G.I. rinviava all'udienza del 30.03.2021 per decidere sulle contestazioni alla CTU.
Successivamente, in data 31.05.2022, il Collegio peritale rendeva i chiarimenti scritti richiesti con ordinanza del 14.05.2022.
La causa veniva poi ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 13.05.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la casa veniva riservata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
10 La presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dalla prossima congiunta di , (figlia della nei confronti Parte_2 Parte_1 Pt_2 della società (quale proprietaria dell'Istituto Ortopedico del CP_1
Mezzogiorno d'Italia Franco NA, da ora in poi , in ordine ai danni CP_12 sofferti dalla de cuius all'esito dell'operazione chirurgica di riduzione della frattura e osteosintesi con chiodo endomidollare PFN cui fu sottoposta, in data 6.7.2009, presso lo di Reggio Calabria. CP_12
Nel corso del giudizio (figlio della e fratello dell'attrice) ha CP_10 Pt_2 spiegato intervento volontario autonomo, chiedendo, in adesione alla domanda proposta da parte attrice, il risarcimento pro quota e iure hereditatis dei danni patiti dalla de cuius a causa della condotta negligente dei sanitari che la ebbero in cura presso lo di Reggio Calabria. CP_12
Egli ha, dunque, fatto valere, in un processo pendente tra altre parti, un proprio diritto in conflitto con una sola parte (ossia quella convenuta), connesso sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi con la domanda avanzata da parte attrice
(c.d. intervento litisconsortile o adesivo autonomo).
In proposito occorre evidenziare che le terze chiamate, all'udienza del 24.11.2021, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione e l'inammissibilità della domanda svolta da e, in sede di note sostitutive d'udienza, (depositate in data CP_10
28.10.2024), nel precisare le conclusioni hanno integrato quelle precedentemente rassegnate, chiedendo di: a) “rigettare l'intervento volontario ad adiuvandum di
[...] perché inammissibile ed infondato” e b) “in ogni caso, rigettare la domanda proposta da CP_10 per intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento dei danni” CP_10
Ora, quanto alla questione sub. a) si rileva che l'intervento di cui si discorre - spiegato dopo il termine previsto per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., in corso di istruttoria – è da ritenersi senz'altro ammissibile, atteso che a norma dell'art. 268 co. 1 c.p.c. “L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” e che, comunque, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, colui il quale interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand' anche sia ormai spirato il termine di cui all' art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema 11 decidendum, senza che tale interpretazione dell' art. 268 c.p.c. violi il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l' interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre nuove prove ove sia già intervenuta la relativa preclusione, e di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell' istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. 31939/2019).
L' eccezione di inammissibilità dell'intervento svolta dalle terze chiamate va dunque disattesa.
Parimenti da rigettarsi è anche l'eccezione di prescrizione svolta dalle compagnie assicurative terze chiamate, in quanto formulata in modo oltremodo generico, senza alcun richiamo a norme.
Ciò posto, va a questo punto valutata la legittimazione di parte attrice e dell'interveniente ad agire iure hereditatis per il risarcimento dei danni sofferti dalla de cuius.
La documentazione prodotta in atti dall'attrice consente di ritenere provata la sussistenza tanto in capo alla stessa quanto in capo all'interveniente della qualità di eredi di (cfr. certificato storico della famiglia - doc. 12 di parte attrice). Parte_2
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale “in tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessaria e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori ”(cfr.,
Cassazione Civile, Sez. II, 04/05/1999, n. 4414).
Dunque, l'azione proposta da e da nella Parte_1 CP_10 qualità di eredi di un soggetto deceduto, che abbia riportato dei danni per fatto
12 asseritamente ascrivibile a responsabilità della convenuta implica accettazione tacita dell'eredità della de cuius.
Pertanto, avuto riguardo alla documentazione anagrafica versata in atti, considerato che la proposizione della domanda attorea e di quella svolta ad adiuvandum dall'intervenuto possono considerarsi alla stregua di accettazione tacita dell'eredità di e stante l'assenza di riscontri contrari dedotti da parte convenuta, deve Parte_2 affermarsi la legittimazione attiva dell'attrice e dell'interveniente.
Sempre in premessa, giova rilevare come non possano nutrirsi perplessità in ordine alla natura contrattuale della responsabilità invocata dai fratelli nei confronti CP_10 della struttura convenuta, agendo gli stessi per il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis.
Invero, la tipologia di danni denunciati da e Parte_1 CP_10 afferisce ai pregiudizi subiti dalla paziente e trasmessi per via successoria ai suoi eredi: tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, quindi, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228
c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., Il gennaio 2008, n. 581;
Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698). In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo Controparte_18 stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della 13 cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali), che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003
n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-
Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Da quanto sopra deriva che con riferimento ai danni richiesti iure hereditatis, si applicano le regole probatorie di cui agli artt. 1218 ss. c.c., sicché grava sul paziente danneggiato (e per lui sui suoi eredi) l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo
l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata
(Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344;
Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c.,
14 infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n.
975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n.
18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta
a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio
2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche
Cass. n. 28992/2019).
Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del
26.06.2007).
15 Tanto premesso, appare a questo punto opportuno ricostruire la vicenda clinica che ha interessato , valorizzando a tal fine le risultanze emergenti dalla Parte_2 documentazione medica versata in atti e dalla CTU espletata in corso di causa.
In data 27.06.2009, , all'età di anni 83, in seguito ad una accidentale Parte_2 caduta in casa è stata trasportata al Pronto Soccorso Generale dell'Azienda
Ospedaliera Bianchi - Melacrino - Morelli di Reggio Calabria.
Nella data anzidetta, la dopo essere stata sottoposta ad esami clinici e Pt_2 radiografici, è stata trasferita presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d' Italia F.
NA di Reggio Calabria ed ivi ricoverata con diagnosi di “Frattura pertrocanterica femore sin.” (doc. 1 parte attrice).
Nel corso del ricovero, in data 29.06.2009, all'esito di Rdx all'anca sinistra è stata posta diagnosi di “Frattura pertrocanterica con distacco del piccolo trocantere”.
In data 6.07.2009, la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di “Riduzione della frattura e Osteosintesi con chiodo endomidollare PFN”, eseguito dai dott.ri e (medici ortopedici della Divisione di Chirurgia CP_19 Controparte_20 protesica del suddetto istituto).
Nel decorso post-operatorio la paziente è stata sottoposta a terapia medica, esami di laboratorio, emotrasfusioni, medicazioni e fisioterapia.
In data 9.07.2009 è stata posta indicazione di percorso fisioterapico.
In sede di dimissioni, avvenute in data 22.07.2009, è stata prescritta la prosecuzione della terapia medica in sede domiciliare e l'utilizzo di calze elastiche, nonché fissato un controllo radiografico a distanza di un mese.
Secondo quanto dichiarato dall'attrice, la a causa di persistente coxalgia sinistra, Pt_2 non ebbe mai a svolgere gli esercizi di fisioterapia domiciliare indicati in sede di dimissioni.
Nel corso della visita di controllo del 26.08.2009, i sanitari dello hanno CP_12 riscontrato l'esistenza del fenomeno di cut off della vite cefalica endomidollare e di osteoporosi ed hanno, quindi, prescritto terapia antiosteoporotica (Clastecon), prosecuzione della fisioterapia ed un nuovo controllo a distanza di tre mesi.
16 In data 22.09.2009 la paziente si è sottoposta ad ulteriore controllo ambulatoriale ed in tale occasione i sanitari dello hanno posto diagnosi di mobilizzazione dei CP_12 mezzi di sintesi del femore sinistro ed hanno prospettato la necessità di procedere alla rimozione dei mezzi di sintesi e ad impianto i protesi totale dell'anca (PTA).
In data 30.11.2009 la si è ricoverata presso la con diagnosi Pt_2 Controparte_11 di mobilizzazione del chiodo endomidollare del femore sinistro ed il successivo 1° dicembre 2009 è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la rimozione del chioso midollare ed impianto di endoprotesi d'anca sinistra, eseguito in anestesia spinale.
In data 17 dicembre 2009 la paziente è stata sottoposta a controllo radiografici, per poi essere dimessa il giorno successivo con prescrizione di terapia farmacologica, anti tromboembolica e antiinfiammatoria ed indicazione di controllo a distanza di una settimana.
Nel corso della visita di controllo dell'11.01.2010 i sanitari di Controparte_11 all'esito di esame radiografico, hanno raccomandato deambulazione assistita mediante l'uso di girello o bastoni.
In data 3.2.2010 la è stata nuovamente ricoverata presso Pt_2 Controparte_11 con diagnosi di mobilizzazione asettica dell'endoprotesi dell'anca sinistra e, in data
4.02.2010, è stata sottoposta a nuovo intervento chirurgico per revisione del cotile.
Successivamente, in data 11.02.2010, i sanitari della predetta struttura hanno sottoposto la paziente ad un ulteriore intervento chirurgico, per la revisione completa della protesi d'anca sinistra.
In data 31.07. 2015 la è deceduta, all'età di 89 anni, per adinamia Pt_2 cardiocircolatoria (v. doc. 11 di parte attrice).
Ciò posto, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità omissiva denunciata in giudizio, appare senz'altro utile e dirimente fare riferimento alle conclusioni raggiunte dal Collegio peritale.
Nell'elaborato depositato in data 24.10.2021, i nominati ctu, dopo aver esaminato la documentazione medica in atti e dopo aver svolto una compiuta disamina delle varie tipologie di frattura del collo del femore che in concreto possono verificarsi e del
17 trattamento chirurgico consigliato per ciascuna di esse, hanno riscontrato l'errore Contro diagnostico in cui sono incorsi (i medici del Pronto Soccorso del e, poi, anche)
i sanitari operanti presso lo di Reggio Calabria: “La valutazione dell'esame CP_12 radiografico eseguita dai C.C.T.T.U. evidenzia come ci fossero ben due piani di frattura: uno obliquo lungo l'asse pertrocanterico ed un altro piano / linea di frattura in corrispondenza della base del collo femorale. Quindi bisognava classificare anatomo – patologicamente la frattura come basi-cervicale e non come pertrocanterica, essendo la prima tipologia, ossia quella mediale, molto più severa prognosticamente di quella pertrocanterica, ossia della regione laterale del collo femore. La frattura basicervicale è quella dominante anatomo patologicamente, sia terapeuticamente che prognosticamente, in quanto raffigura una frattura completa e pluriframmentaria mediale, intracapsulare della base del collo femorale, che interrompe l'irrorazione vascolare particolare di tipo terminale della testa femorale.
Si apprezza altresì bene questa tipologia di frattura, anche un mese dopo, allorquando è evidente all'esame radiografico il riassorbimento sino alla base del collo di tutto il promontorio pertrocanterico femorale. È quell'elemento anatomo - patologicodeterminante, assieme ad altri di altro genere, come
l'età molto avanzata e l'osteoporosi diffusa, che indirizzano, secondo le Linee Guida della AO,
SIOT e EFORT, le Comunità scientifiche internazionali più autorevoli della Ortopedia e
Traumatologia, la via obbligata al trattamento di protesizzazione di un collo femore fratturato e non
a quello dell'osteosintesi. Ebbene, analizzando e valutando con estrema attenzione l'esame radiografico dell'anca sin. del 29/06/2009, eseguito nell'immediatezza dell'evento traumatico, la diagnosi riportata in cartella clinica e nella scheda di sala operatoria del 6/07/2009, emerge chiaramente tale discrepanza. Appare evidente come la frattura del collo del femore riportata dalla sig. ra avesse una identità anatomo-patologica e anatomo-radiologica differente, ossia si trattasse Pt_2 di una “Frattura basicervicale del femore “, non corrispondente a quanto riportato e diagnosticato nel
Referto radiografico di Pronto Soccorso Generale e da quanto avallato poi dai Sanitari ortopedici dell'Istituto del Mezzogiorno d'Italia “ F. NA” di Reggio C- , che hanno trattato tale caso pertanto come una “frattura pertrocanterica del femore “. 2° Dall'esame radiografico del
7/07/2009, eseguito nelle due proiezioni neutra ed in extrarotazione, subito dopo l'intervento chirurgico, refertato e diagnosticato dal Dott. della U.O. di Radiologia dell'Istituto Persona_2
Ortopedico di Reggio Calabria: << Frattura pertrocanterica sintetizzata con chiodi endomidollari bloccati >>…” (pp. 34-36 della relazione peritale).
Nel dettaglio, hanno affermato che: “Nel caso di specie, anatomo – radiograficamente la frattura riportata dalla signora , nel vasto ambito delle fratture del terzo Parte_2
18 prossimale del femore, è inquadrata nosograficamente tra le fratture mediali del collo del femore.
NON era una frattura pertrocanterica: ossia non era una frattura laterale del collo del femore, secondo le Classificazioni Internazionali della AO. Era una frattura basicervicale netta - che va considerata in realtà una delle fratture intracapsulari del collo del femore, quindi da considerare una frattura mediale. Il tipo di frattura riportato dalla signora nel caso di specie, è classificato come Pt_2
Grado III secondo Garden, B2 secondo la AO . ( G.F. Zinghi, P.Bungaro et al. “Le fratture e le Per_ loro complicanze “Ed. 1996 pagg. 161-165 ). Nel caso di specie la frattura era una “
Frattura Basicervicale del femore sin.”. Quindi a leggere e ben valutare l'esame radiografico, la lesione riportata dall'attrice era una frattura che avrebbe dovuto essere catalogata, dal lato anatomo- radiografico e anatomo – patologico, ai fini della strategia terapeutica chirurgica, tra le fratture mediali
e non laterali del collo del femore;
avrebbe dovuto essere diagnosticata correttamente come una frattura
“ Basi-cervicale a decorso obliquo, ovvero altamente instabile “ in una paziente “grande anziana” con un quadro avanzato e marcato di osteoporosi.
L'errata diagnosi anatomo- patologica della frattura del collo del femore riportata dalla ha poi condotto all'adozione di un'opzione terapeutica non idonea rispetto al Pt_2 tipo di lesione: “L'intervento chirurgico di “Osteosintesi del femore sin. con chiodo PFNA”, scelto
e realizzato presso dei Sanitari dell'Istituto Ortopedico “F. NA” di Reggio Calabria, nel caso di specie, non è indicato dalla per il tipo di patologia traumatica Controparte_22 riportata dalla paziente nel caso di specie . Infatti, visto il tipo di lesione traumatica” frattura basicervicale del femore sin.”, sarebbe stato necessario applicare un'altra metodica chirurgica, ossia
“la protesi di anca”, e non “l'osteosintesi con chiodo endomidollare”, come ampiamente relazionato dai C.C.T.T.U. nell'elaborato peritale. L'intervento chirurgico è stato eseguito in tempi corretti e tempestivamente;
nessuna difficoltà si è evidenziata durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico di
“osteosintesi con chiodo PFNA “, ma nel brevissimo periodo successivo sono emerse complicanze severe che hanno determinato il fallimento dell'intervento chirurgico stesso. La diagnosi anatomo - patologica della frattura del collo del femore non è stata posta sin dall'inizio in maniera corretta ed ha portato ad un trattamento terapeutico chirurgico non idoneo;
né l'errata diagnosi risulta connessa con incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli eseguire tempestivamente. Alla visita medica specialistica, con esame clinico e radiografico ambulatoriale eseguito presso l'Istituto Ortopedico “F. NA” di Reggio Calabria, un mese e mezzo dopo l'intervento chirurgico, pur evidenziandosi radiograficamente la complicanza chirurgica del “cut off” e clinicamente l'impotenza funzionale della paziente, non è stato adottato alcun rimedio
19 alla risoluzione della stessa. Prolungando così lo stato di severa sofferenza ed impotenza funzionale della sig. ra Solo un mese dopo, circa, sempre presso l'Istituto Ortopedico “F. NA” di Pt_2
Reggio Calabria, al controllo clinico e radiografico effettuato dallo stesso chirurgo ortopedico operatore, palesando la situazione di grave criticità, è stato predisposto immediato ricovero per rimozione dei mezzi sintesi (chiodo PFNA) ed intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca sinistra” (pp.
76- 78 della CTU).
Quindi, l'operato dei sanitari dello sarebbe censurabile in relazione all'errata CP_12 diagnosi che ha determinato, a catena, l'adozione un approccio chirurgico non adeguato rispetto alla tipologia di frattura effettivamente riportata dalla paziente.
Criticabile sarebbe anche la condotta del sanitario ortopedico dell'istituto F. NA che, sottoponendo la alla visita ambulatoriale del 26.08.2009, ebbe a riscontrare Pt_2 un “cut off” della vite cefalica e ciò nonostante – anziché provvedere al ricovero della paziente per la rimozione immediata del chiodo endomidollare bloccato e la sostituzione dello stesso con un impianto protesico - si limitò a prescrivere un trattamento di fisiochinesiterapia per gg. 90 ed un ulteriore controllo clinico al termine di tale periodo (p. 55 della CTU).
La condotta colposa dei sanitari dello è stata posta dal Collegio Peritale in CP_12 rapporto di causalità diretta con le lesioni riportate dalla “L'intervento chirurgico di Pt_2 osteosintesi di una frattura basicervicale, già di per sé inadeguato, in tale tipologia anatomo-patologica della lesione, si è rivelato assolutamente errato nella sig.ra essendo una paziente di 83 anni, e Pt_2 con una grave e diffusa osteoporosi. Elementi clinici assolutamente ostativi per un intervento chirurgico di “osteosintesi del collo del femore “; infatti nel brevissimo periodo si è instaurato, quanto in
Letteratura è ampiamente noto e descritto, una prevedibilissima complicanza post – chirurgica, il “ cout out della vite cefalica “, a seguito dell' interruzione della vascolarizzazione dell'estremo prossimale del femore, con un riassorbimento progressivo del tessuto osseo del collo femorale, di già diffusamente osteoporotico. Il tutto ha prodotto la mobilizzazione della vite cefalica che sintetizzava il focolaio di frattura, con progressiva conseguente scomposizione della osteosintesi e disassamento dell'epifisi prossimale del femore, con impotenza funzionale dell'anca operata. Qualora la ricorrente fosse stata adeguatamente trattata con un intervento chirurgico di “protesizzazione di anca”, certamente con alta probabilità, si sarebbe raggiunta la guarigione della frattura, con una sufficiente ripresa funzionale della ortostasi e della deambulazione, pur con gli ovvii postumi permanenti,
20 soprattutto considerando la marcata osteoporosi, la coxartrosi controlaterale e l'età molto avanzata della paziente.”
Il Collegio peritale ha, poi, provveduto a quantificare il periodo di inabilità temporanea subito dalla nel seguente modo: “Il periodo di Inabilità Temporanea Pt_2
Totale subito dalla paziente, riguardo il primo intervento chirurgico , quello di “ Osteosintesi del femore sinistro”, eseguito presso la U.O. protesica del convenuto Istituto Ortopedico “ F. NA” di Reggio Calabria , è stato di gg. 212; ossia dalla data dell'intervento chirurgico del 6/07/2009 sino al 3/02/2010 , data del 2 ° ricovero presso altra struttura Sanitaria, la
[...]
resosi necessario per la risoluzione della impotenza funzionale Controparte_23 dell'attrice, a seguito dell'insuccesso chirurgico del pregresso primo intervento di osteosintesi con chiodo
PFNA . Tale addebito di Danno temporaneo, con associata sofferenza morale di entità importante,
è certamente da addebitare, in termini di causalità medico-legale, ai Sanitari dell'Istituto
[...]
. La paziente, con una anchilosi dell'anca sinistra, in uno stato Controparte_24 di impotenza funzionale completa, si è ricoverata presso la di Controparte_11 CP_23
ove a seguito di due interventi chirurgici caratterizzati da complicanze, verosimilmente da
[...] errori di tecnica di chirurgia protesica, ha avuto bisogno di un terzo definitivo intervento di protesizzazione di anca, andato bene, eseguito in maniera corretta con manufatto protesico congruo, adeguato e stabile nel tempo. Ma tali complicanze chirurgiche, “dal profilo iatrogeno” hanno determinato una dilatazione dei tempi di Invalidità Temporanea dell'inferma di gg. 63 (sessantatré), di cui 20 gg. di I.T.T. e 43 gg. di I.T.P. E tale aggravio della I.T. della paziente, ovviamente, è addebitabile alla qualora la suddetta Struttura Controparte_23
Sanitaria fosse stata citata in causa e quindi fosse parte convenuta nel suddetto giudizio.” (pp. 81-
82 della relazione peritale).
Nell'individuare i danni permanenti riportati dalla de cuius dell'attrice, i nominati ctu hanno evidenziato quanto segue: “Il Danno Biologico reliquato al primo intervento chirurgico, di “osteosintesi della frattura basicervicale del collo femore sin. “quello determinante, nel caso di specie, ai fini della Invalidità Biologica Permanente reliquata alla paziente, era valutabile a distanza di oltre 5 mesi dall'evento traumatico nella misura del 35%-40%. Tale tasso di Danno Biologico, è stato emendato nella maggior parte della propria entità, dalla protesizzazione totale di anca sin. eseguita dall'equipe del Dott. , Primario della U.O. di Ortopedia della Casa di Persona_1
Cura “Caminiti “ di Villa S. Giovanni, dopo due interventi chirurgici di protesi, complicati da
21 anomalie di posizionamento e congruità articolare. Successivamente con la stabilità articolare della artroprotesi di anca sin., inserita al terzo intervento chirurgico dalla medesima èquipe di sanitari ortopedici della , e con la risoluzione parziale della persistente coxalgia Controparte_11 sinistra e dell' impotenza funzionale di tutto l'arto inferiore sin. e dell'allettamento permanente, emendato per buona parte il Danno iniziale, alla sig. ra alla conclusione dell'escursus terapeutico Pt_2
è reliquato un Danno Biologico valutabile, secondo questi C.C.T.T.U., in accordo con la stima medico - legale della presenza di una protesi di anca Classe III, come dal riferimento della SIMLA
( Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni per il Danno alla
Persona in ambito civilistico ) Ed. Giuffrè 2016 pag. 361, nella misura del 26% - 30% ( media del 28% ), considerando gli esiti r e l iqu ati dai deficit anatomo-biologici, astenia muscolare con ipotonotrofia notevole e rigidità articolari diffuse da “ex non usu” , oltre ai pregiudizi di carattere vascolare determinati dall'anchilosi prolungata conseguente all'immobilità conseguente al fallimento del 1° intervento chirurgico di osteosintesi, ma considerando anche le preesistenze sia biologiche che patologiche pregiudiziali come : l'osteoporosi, l'artrosi dell'anca controlaterale, oltre ad uno stato biologico come l'età molto avanzata. Valutando e detraendo da tale tasso di Invalidità Permanente, la quota di comune Danno Biologico che avrebbe avuto comunque la paziente, se fosse stata operata correttamente e secondo “ leges artis ” la prima volta, presso l'Istituto Ortopedico “ F. NA ”
Giomi di Reggio Calabria, con un intervento di protesizzazione di anca, ossia una entità del Danno
Biologico nella misura del 19%-25%, ( media 22% ) , ovvero come un quadro di “ esiti di protesi di anca di Classe II “, tenendo in dovuto conto le negative preesistenze della paziente: quali il quadro di marcata osteoporosi e l'età molto avanzata, oltre alla coxartrosi controlaterale, sempre secondo valutazioni orientative dei barèmes medico-legali, il Danno Biologico Permanente differenziale reliquato, di “ carattere iatrogeno “, da considerare a carico dei Sanitari ortopedici dell'Istituto
Ortopedico “ F. NA “ di Reggio Calabria, va valutato mediamente nella misura del 6% ( sei per cento della totale) .”.
Hanno quindi concluso nei seguenti termini: “A conclusione di una ampia disamina della corposa documentazione esistente in atti e della valutazione del complesso caso clinico inerente la signora di anni 83 all'epoca dell'evento traumatico, la ricostruzione epicritica, Parte_2 demandata a questi C.C.T.T.U. del caso clinico della Signora e, nello specifico, Parte_2 dell'intervento chirurgico di “Osteosintesi del collo del femore con chiodo P F N “, emerge quanto appresso. Alla luce di quanto già ampiamente descritto nell'elaborato peritale, a giudizio di questi
C.C.T.T.U., l'intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare PFNA eseguito in data
22 Con 6/07/2009 dal Dott. e dall' èquipe della U.O. di Ortopedia Traumatologia dell' Istituto
Ortopedico “ F. NA “ di Reggio Calabria per il trattamento della frattura basicervicale del femore composta e pluriframmentaria , non andava effettuato. Avrebbe dovuto essere eseguito un intervento chirurgico di protesizzazione di anca, piu' specificamente una artroprotesi di anca, o, in seconda analisi, anche un intervento chirurgico di endoprotesi sarebbe stato adeguato. In realtà la tecnica chirurgica di osteosintesi, utilizzata presso l'Istituto Ortopedico “ F. NA” di Reggio
Calabria, per il trattamento della frattura basicervicale scompostaepluriframmentaria, non è idonea alla tipologia di lesione-anatomo- patologica della frattura, ( come ampiamente esplicato nell'elaborato peritale ) , per nulla conforme ai canoni della Dottrina specialistica Ortopedica –Traumatologica ed alle Linee Guida della Comunità Scientifica Internazionale della chirurgia dell'anca . Il fallimento del 1° intervento chirurgico di osteosintesi, presso l'Istituto Ortopedico “ Giomi” di Reggio Calabria, quello determinante che ha innescato i danni maggiori biologici e strutturali nella paziente, determinando l'impotenza funzionale all'ortostasi ed alla deambulazione. ha costretto la a nuovi Pt_2
e differenti trattamenti terapeutici presso altre Strutture Sanitarie ortopediche. Cio' ha determinato un incremento dei normali tempi di Invalidità Temporanea della paziente: valutato in gg. 165.
Inoltre, prima del ricovero presso la la inferma , secondo gli orientamenti Controparte_11 orientativi dei vari barèmes al riguardo, presentava degli esiti invalidanti permanenti : “Anchilosi di anca in posizione sfavorevole “ con flessione < 25° o < 40° “ corrispondenti al 35% - 40% di
Danno Biologico ( Simla 2016 Ed. Giuffrè pag. 361 ). Tale stato invalidante è stato alla fine emendato, nella maggior parte della sua entità, dai Sanitari Ortopedici della
[...]
pur con complicazioni Controparte_25 chirurgiche varie che hanno caratterizzato sia il primo che il secondo intervento di protesizzazione di anca sinistra Tali complicanze “ iatrogene “, hanno allungato ulteriormente la Invalidità
Temporanea Totale della paziente di gg. 63 ( sessantatré ) e tale Danno Biologico Temporaneo è da porre a carico della se la stessa fosse stata citata e fosse intervenuta quale Controparte_11 parte convenuta nel suddetto giudizio . Dalla disamina epicritica di quanto evidente in atti e di quanto nell'escursus del caso clinico, non emergono a carico dei Sanitari della Controparte_11 elementi di responsabilità professionale influenti nella determinazione o in associazione, riguardo il
Danno Biologico reliquato alla paziente. Orbene, alla luce di quanto ampiamente descritto, un tale quadro di esiti di protesizzazione di anca, ampiamente emendato dall'ultimo intervento chirurgico di protesizzazione di anca presso laCasa di Cura Caminiti è valutabile, secondo Controparte_23 questi C.C.T.T.U., in accordo con la stima medico - legale della presenza di una protesi di anca
23 Classe III, come dal riferimento della SIMLA ( Linee Guida della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni per il Danno alla Persona in ambito civilistico ) Ed. Giuffrè 2016 pag.
361, con un range valutativo nella misura del 26% - 30% ( media del 28% ), considerando gli esiti dei deficit anatomo - biologicie vascolari determinati dall'anchilosi prolungata conseguente al 1° intervento chirurgico, pur considerando la situazione emendata in larga parte con la protesizzazione, permane uno stato di invalidità funzionale anche protesica , considerando anche le preesistenze biologiche negative come : l' osteoporosi , l'artrosi dell'anca controlaterali, l'ipostenia muscolare marcata, accentuate inevitabilmente dalla lunga anchilosi dell'anca operata, oltre a l'età molto avanzata. Valutando la quota di comune Danno Biologico che avrebbe avuto comunque la paziente, se fosse stata operata correttamente e secondo “ leges artis ” la prima volta, con un intervento di protesizzazione di anca, presso l'Istituto Ortopedico “ F. NA ” di Reggio Calabria, ossia una entità del Danno Biologico nella misura del 19% - 25%, (media 22% ), ovvero come un quadro di
“ esiti di protesi di anca di Classe II “, tenendo in dovuto conto le negative preesistenze della paziente: quali il quadro di marcata osteoporosi e l'età molto avanzata, oltre alla coxartrosi controlaterale, sempre secondo valutazioni orientative dei barèmes medico - legali, il Danno Biologico permanente differenziale reliquato, di “ carattere iatrogeno “, a carico dell'Istituto Ortopedico “ F. NA “ di Reggio Calabria , va valutato mediamente nella misura del 6% ( sei per cento della totale).”.
A fronte di tali conclusioni, il consulente di parte convenuta, in sede di osservazioni alla CTU, ha essenzialmente censurato il percorso logico-argomentativo seguito dal
Collegio peritale al fine di giungere alla quantificazione dei danni riportati dalla Pt_2
Pertanto, per come anticipato, con ordinanza del 14.05.2022 i nominati ctu sono stati chiamati a rendere chiarimenti in ordine alla durata delle giornate di invalidità temporanea, totale e parziale, addebitate all'operato dei sanitari della struttura convenuta.
In sede di chiarimenti (resi con relazione depositata in data 31.05.2022) i ctu hanno avuto modo di precisare quanto segue: “In definitiva ed in sintesi, questa è la reale entità del
Danno Biologico Temporaneo dal profilo “iatrogeno” , patito dalla sig. ra , a seguito Parte_2 dell'intervento chirurgico di “ osteosintesi del femore sin. con chiodo endomidollare “ e dell'excursus collegato alle successive complicazioni ed alla gestione sanitaria delle stesse. INVALIDITA'
TEMPORANEA GLOBALE: 212 gg. Dopo l'intervento chirurgico eseguito presso l'Istituto
Ortopedico GIOMI di Reggio Calabria e per la risoluzione dei reliquati dello stesso a) Invalidità
24 Temporanea Totale: GG. 165 : 147 gg. ( periodo dopo l'intervento chirurgico presso l'istituto ortopedico sino al 1° ricovero presso (ovvero dal 6/07/2009 - CP_1 Controparte_11 interv. - al 30/11/2009 (ultimo giorno prima del ricovero presso Controparte_26 CP_11
18 gg. ( 1/12/2009 === 18/12/2009 ), caratterizzato dalla risoluzione chirurgica
[...]
protesica per i reliquati ( rimozione chiodo endomidollare ed impianto di protesi di anca ) b) Invalidità
Temporanea Parziale : GG. 47 Di cui 24 gg. al 75% - 23 gg. al 50% ossia il periodo di convalescenza e riabilitazione successivo al 1° intervento di protesizzazione di anca, sino al 2° ricovero presso la per la " revisione chirurgica protesi di anca sin. " (dal Controparte_11
19/12/2009 sino al 3/02/2010). Detraendo gg. 90 (di cui 30 di I.T.T. e 60 di I.T.P.) necessari, in media, per una guarigione, pur con inevitabili postumi, per un intervento chirurgico di protesi di anca per una frattura basi-cervicale di femore, eseguito secondo “leges artis”, il periodo di Invalidità
Temporanea dal profilo “ iatrogeno ”, addebitabile all'operato dei Sanitari dell'
[...]
, corrisponde alla seguente entità : -122 gg. di I.T.T. -0 gg. di . Controparte_27 CP_28
Orbene, questo Giudice condivide le conclusioni cui sono giunti i nominati ctu, per come meglio precisate in sede di chiarimenti, in quanto logicamente argomentate e fondate su valutazioni esaustive e coerenti rispetto ai principi scientifici della materia.
Pertanto, aderendo alle risultanze di cui alla espletata di CTU, si ritiene che la condotta dei sanitari che ebbero in cura presso l'Istituto Ortopedico Franco Parte_2
NA sia censurabile in termini di errata diagnosi ed errata scelta terapeutica.
Dall'indagine condotta in corso di causa è emerso infatti l'errore diagnostico in cui è incorso il personale sanitario operante presso la struttura consistente CP_12 nell'erronea lettura dell'esame radiografico effettuato in data 29.06.2009 e, quindi, nell'aver classificato, sotto il profilo anatomo-patologico, la frattura riportata dalla
Iiriti come pertrocanterica anziché come basi-cervicale.
Tale erronea valutazione ha poi condotto ad un secondo errore, coincidente con la scelta di sottoporre la paziente ad osteosintesi, ossia ad un intervento non adeguato al trattamento della frattura e comunque non indicato tenuto conto dell'età avanzata della paziente e del quadro marcato di osteoporosi dalla stessa presentato.
Infatti, secondo quanto accertato dai nominati ctu, la qualità dell'osso femorale, anziché condurre alla consolidazione della fattura, ha di fatto favorito l'insorgenza
25 della più comune causa di fallimento degli interventi di osteosintesi, ossia il fenomeno del cut-out (noto anche come cut off).
A fronte di tale complicanza post-operatoria si sarebbe quindi reso necessario un intervento immediato di rimozione della vite e di impianto di protesi d'anca.
Tuttavia, in sede di controllo ambulatoriale successivo alle dimissioni, i sanitari della struttura convenuta hanno posto in essere l'ennesimo errore, avendo invero omesso di formulare indicazione di intervento di artroprotesi e consigliato alla paziente di sottoporsi ad un trattamento di Fisiochinesiterapia.
Dalle considerazioni che precedono, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice debbono ritenersi senz'altro fondati.
Alla luce degli accertamenti peritali svolti e non contrastati da osservazioni che ne richiedano una rivisitazione, si ritiene inoltre che la condotta dei sanitari della struttura convenuta sia eziologicamente connessa ai postumi invalidanti patiti dalla e sia Pt_2 quindi generatrice di responsabilità risarcitoria, nei termini che di seguito si precisano.
Anzitutto, si osserva che i nominati ctu hanno riconosciuto che la in Pt_2 conseguenza della condotta colposa denunciata in giudizio, abbia riportato un danno iatrogeno differenziale, sia temporaneo sia permanente, che si è concretizzato, rispettivamente, in un maggior tempo di convalescenza rispetto a quello che comunque sarebbe stato necessario a fronte di un intervento di artroprotesi immediatamente eseguito ed in un peggioramento del quadro invalidante che comunque sarebbe esitato alla grave lesione fratturativa.
Quanto al danno iatrogeno temporaneo, i nominati ctu, tenuto conto dei dati che emergono dal decorso clinico documentato e delle comuni conoscenze mediche concernenti l'evoluzione dei postumi di un intervento chirurgico di protesi di anca per una frattura basi-cervicale di femore, hanno ritenuto che il periodo di invalidità temporanea addebitabile all'operato dei Sanitari dell' Controparte_29
, corrisponda a 120 giorni di ITT.
[...]
Sotto il profilo del danno iatrogeno permanente, il Collegio peritale ha ritenuto che la abbia riportato un danno iatrogeno differenziale - coincidente con la differenza Pt_2 tra il danno biologico reliquato all'esito del secondo intervento cui la si sottopose Pt_2
26 presso la e che ebbe ad emendare in parte il danno Controparte_11 originariamente cagionato dai sanitari della struttura convenuta (calcolato, al netto delle patologie preesistenti di cui soffriva la nella misura media del 28%) ed il Pt_2 danno biologico che sarebbe comunque residuato se la paziente fosse stata sottoposta presso l'Istituto Ortopedico F. NA di Reggio Calabria ad intervento di protesizzazione di anca eseguito secondo leges artis (calcolato, al netto delle patologie preesistenti di cui soffriva la nella misura media 22%) – quantificato nella misura Pt_2 del 6%.
Recependo le valutazioni del Collegio peritale, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto congruamente motivate, deve ritenersi che la abbia patito Pt_2 un danno iatrogeno permanente del 6% ed un danno iatrogeno temporaneo di 120 giorni a titolo di ITT.
Il danno biologico sofferto dalla Iiriti – tanto in termini di inabilità temporanea quanto in termini di inabilità permanente - va liquidato applicando i criteri di cui alle Tabelle di Milano, nella versione aggiornata al 2024.
Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui alle tabelle meneghine, il danno risarcibile per l'invalidità temporanea va liquidato in complessivi €13.800,00 a titolo di ITT per giorni 120 (punto base 115).
Per quanto concerne l'invalidità permanente giova anzitutto rilevare che la è Pt_2 deceduta, all'età di 89 anni, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio e per cause indipendenti dai fatti oggetto di causa.
Ebbene, in punto di danno da c.d. premorienza, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito che in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell' illecito, l' ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica (ex mulits Cass. n. 14767/2003; Cass. n.
679/2016; Cass. n. 12913/2020; Cass. n. 41933/2021).
L'orientamento in questione non è tuttavia applicabile nel caso in esame.
27 Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il principio secondo cui la liquidazione del danno deve essere rapportata alla durata effettiva della vita del danneggiato assume rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all' aspettativa di vita. Se invece decede ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita, non si registra quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, n. 25157/2018, secondo cui “il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita. Non si registra, quindi, quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l' applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base. In altri termini, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso del danneggiato in corso di causa, all' età di 96 anni”).
Ne caso in esame la è deceduta all'età di 89 anni e, quindi, oltre l'ordinaria Pt_2 aspettativa di vita.
Pertanto, tenuto conto che il punto base previsto dalle Tabelle di per la CP_9 liquidazione del danno non patrimoniale, in relazione ad un soggetto ultraottantenne, tiene già conto delle ridotte aspettative di vita della stessa, nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso della in epoca Pt_2 anteriore all'instaurazione della presente controversia.
Tanto chiarito, assumendo a riferimento l'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 83), si osserva che le Tabelle di prevedono, per un'invalidità CP_9 permanente del 28%, un ammontare complessivo di € 78.761,00.
Da tale importo deve essere, poi, sottratta la somma corrispondente al danno da invalidità permanente nella misura del 22%, pari ad € 52.559,00.
Il danno risarcibile per l'invalidità permanente ammonta dunque ad € 26.202,00
(€78.761,00 - € 52.559,00).
28 Non sussistono i presupposti per applicare un incremento percentuale per sofferenza soggettiva interiore non avendo gli eredi della allegato e comunque provato, Pt_2 nemmeno per presunzioni, alcuna sofferenza interiore in capo alla de cuius, diversa dall' aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
Parimenti non sussistono i presupposti per un'eventuale personalizzazione del danno, neppure richiesta dagli istanti.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, in favore dell'attrice e del terzo interveniente deve essere riconosciuto iure hereditatis e pro quota il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente subito dalla de cuius nella misura complessiva di €40.002,00
(di cui € 26.202,00 a titolo di danno iatrogeno permanente ed €13.800,00 a titolo di danno iatrogeno temporaneo).
La somma anzidetta viene liquidata all'attualità e su essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto
(luglio 2009) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono altresì gli interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
Si ritiene, inoltre, che dalla somma liquidata non debba detrarsi – a titolo di compensatio lucri cum damno - quanto percepito dalla a titolo di indennità di accompagnamento Pt_2 da parte dell' CP_13
In tema di compensatio lucri cum damno, infatti, l'individuazione degli emolumenti assistenziali da defalcare dal danno da risarcire richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito. Il computo del beneficio assistenziale ai fini dell' operazione di corretta stima del danno da risarcire, infatti, postula due condizioni: la prima è che il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell' illecito; la seconda è che sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell' evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente
29 obbligato a restituire all' amministrazione pubblica l' importo corrispondente al beneficio da questa erogato (cfr. Cass. S.U. sent. n. 12567/2018).
In altri termini, l'individuazione degli emolumenti assistenziali da sottrarre al risarcimento dovuto postula che la prestazione assistenziale abbia la funzione di rimuovere quello stesso tipo di danno, che, pertanto, non sarà anche risarcibile (al fine di evitare una duplicazione del risarcimento).
Da quanto precede consegue che il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento non possa sottrarsi alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato, perché la prestazione assistenziale
è volta a fronteggiare la necessità di assistenza continua, ma non ha la funzione di risarcire la perdita dell'integrità psico-fisica patita dal soggetto danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 11657/2022 nella cui motivazione si legge quanto segue: “…Nel caso di specie, come accennato, il giudice di merito accertò che la vittima aveva subìto un danno biologico: tale CP_ pregiudizio, tuttavia, non forma oggetto di indennizzo da parte dell' Tale istituto, infatti, alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle evenienze, può erogare: a) la "pensione ordinaria di inabilità", spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 1,1.
12.6.1984, n. 222); (b) l' "assegno ordinario di invalidità", ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); (c) la "pensione di inabilità" agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (art. 12, comma 1,1.
30.3.1971, n. 118); (d) l'asseg-no mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); (d) l'indennità di accompagnamento", spettante alle persone che si trovano "nella impossibilità di deambulare sena l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un CP_ 'assistenza continud' (art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18). Come si vede, le prestazioni dell' in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presuntojuris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, CP_ di guadagno. Per contro, l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non CP_ patrimoniale alla salute. Pertanto, l'indennizzo erogato dall' quale che ne fosse il fondamento -
30 non chiarito dalla sentenza, né dal ricorso - non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.”
Non può infine riconoscersi alcun danno patrimoniale consistente nelle spese mediche asseritamente sostenute dalla atteso che le stesse non sono state Pt_2 adeguatamente documentate dalla parte onerata, né specificate nel loro ammontare.
A questo punto occorre esaminare la domanda di garanzia assicurativa che la struttura sanitaria convenuta ha proposto nei confronti delle terze chiamate.
Muovendo dalle eccezioni svolte dalle terze chiamate e Controparte_2
si evidenzia che le stesse non hanno contestato la garanzia Controparte_4 assicurativa di cui alla polizza n. 127189, ma si sono dichiarate disponibili a manlevare l'assicurata soltanto ai sensi del certificato assicurativo n. 15, vigente a decorrere dal
3.12.2009 (e quindi in epoca successiva all'evento, ma utile quanto alla richiesta di risarcimento avanzata dall'attrice nell'aprile del 2010), escludendo l'operatività in specie dei certificati assicurativi n. 9 e n. 16.
Orbene, va anzitutto accolta l'eccezione di inoperatività della Convenzione AIOP n.
127100, certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 9, in ragione della vigenza della clausola di claims made prevista nelle condizioni particolari della Convenzione
AIOP n. 127100, cui l'istituto IOMI F. NA di Reggio Calabria ha aderito sottoscrivendo il certificato di applicazione n. 127189, successivamente integrato e modificato concordemente dalle parti con le appendici nn.9, 15 e 16.
In proposito deve in primo luogo premettersi che l'art. 9 delle condizioni particolari della Convenzione AIOP n. 127100, rubricato “Validità temporale dell'assicurazione” prevede che “…in deroga all'art. 1917 c.c., 1° comma, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia” (v. doc. 3 terze chiamate)
La polizza azionata in giudizio contiene, quindi, una clausola claims made c.d. impura, in quanto circoscrive l'operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto o nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto
31 stesso e - diversamente dalla previsione codicistica di cui all'art. 1917 c.c., - impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto.
Sul punto giova brevemente rilevare che, conformemente al più recente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola di cui si discute non limita la responsabilità dell'assicuratore, per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. (limitando le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludendo il rischio garantito), ma riguarda il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specifica il rischio garantito. In particolare, mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non solo del dato costituito dal momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva, ma anche del fattore temporale aggiuntivo rappresentato dall'epoca in cui la richiesta risarcitoria è stata avanza dal danneggiato. Pertanto, va ricondotta ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”, entro i quali, a norma dell'art. 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato.
Partendo da tale dato, le Sezioni Unite hanno escluso la vessatorietà di siffatta tipologia di clausola, tenendo di demandare però al giudice di merito la valutazione di un'eventuale nullità per difetto di meritevolezza delle stesse o perché determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi contrattuali.
Dunque, considerato che nel caso in esame la clausola di cui all'art. 9 delle condizioni particolari del contratto assicurativo dedotto in giudizio non si sostanzia in una pattuizione limitativa della responsabilità deve escludersene anzitutto il carattere vessatorio.
A ciò si aggiunga che l'assicurata non ha introdotto alcuno specifico elemento idoneo a sostenere l'eventuale immeritevolezza o la nullità delle clausole in questione, sicché deve concludersi per la certa validità delle stesse.
Ciò posto, l'eccezione svolta dalle terze chiamate di inoperatività in specie dell'appendice n. 9 risulta fondata, atteso che la prima richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della è intervenuta nell'aprile del 2010, ossia in epoca CP_1 successiva sia alla scadenza dell'appendice invocata, che perdeva efficacia per comune accordo delle parti dalle ore 24 del 31.12.2008, sia al periodo di estensione della garanzia, conclusosi in data 31.12.2009.
32 La prima richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della CP_1 si colloca invece nel periodo di efficacia del certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 16, che ha esteso la garanzia di cui alla polizza n. 127189 per l'annualità
31.12.2009-31.12.2010 (oltreché, secondo quanto infra si dirà, il periodo di retroattività della copertura assicurativa).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle terze chiamate, deve concludersi per l'operatività in specie dell'appendice in questione, con cui le parti hanno, da ultimo, integrato certificato di applicazione n.127189, senza che in senso contrario rilevi la circostanza che la stessa sia stata sottoscritta in data 24.06.2010, ossia in epoca anteriore alla citata richiesta risarcitoria.
Alcun dubbio si può porre poi in ordine alla validità della clausola contenuta in detta appendice, con cui le parti, integrando il disposto di cui all'art. 9 punto b) delle condizioni particolari di polizza – espressamente richiamato nella polizza n. 127189 sottoscritta in data 3.08.2005 – , hanno previsto quanto segue “l'assicurazione vale altresì nei limiti del massime previsto dalla presente appendice per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti dal 20.07.2001 al 20.07.2003, denunciati per la prima volta dalle ore 24,00 del
31/12/2009”.
Tale previsione si atteggia, infatti, quale mera integrazione della clausola di claims made prevista nelle Condizioni particolari di polizza (peraltro, espressamente richiamata anche nel certificato di applicazione n. 127189) e della cui validità si è già detto, mediante la quale le parti hanno esteso il periodo di retroattività della copertura assicurativa (fissato, con il certificato di applicazione n. 127189, al 20.07.2003), sino a coprire anche i fatti accaduti a far data dal 20.07.2001 e denunciati per la prima volta dalle ore 24 del 31.12.2009.
Acclarata l'operatività nel caso in esame dell'appendice n. 16, si rileva come la stessa risulti suddivisa in coassicurazione pro-quota tra Controparte_2 [...]
(già , (già CP_4 Controparte_5 Controparte_7
e (quest' ultima non chiamata Controparte_9 Controparte_15 in causa perché pacificamente posta in stato di Liquidazione Coatta Amministrativa, con conseguente improponibilità di ogni domanda giudiziale nei suoi confronti).
33 È poi documentale ed incontestata la previsione per cui il rischio assicurato dalle precisate compagnie assicurative era ripartito per quote (segnatamente AXA
Assicurazioni 30%, , 20% e Controparte_30 Controparte_7
) con esclusione di ogni solidarietà fra le stesse. Controparte_31
Ciò posto, deve farsi anzitutto applicazione del principio in base al quale il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato, con conseguente assunzione soltanto pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità, senza che tra i vari coassicuratori si stabilisca, pur in presenza di un contratto unitario, un vincolo di solidarietà.
Ne discende che il singolo co- assicuratore potrà essere chiamato a pagare l'intero
(salvo regresso) in quanto venga intimato quale delegatario nel rapporto, in forza di specifica clausola c.d. di gestione o di rappresentanza, che tuttavia nel caso di specie non sussiste.
Tenuto conto di quanto sopra, le compagnie assicurative Controparte_2
e debbono essere condannate - Controparte_4 Controparte_7 limitatamente alle singole percentuali indicate nella convenzione sopra richiamata, senza vincolo di solidarietà (rispettivamente nella misura del 30%, del 10% e del 20%)
- a tenere indenne la struttura assicurata dal pagamento delle somme cui è tenuta in esecuzione della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e, quindi, avuto riguardo al rapporto processuale sussistente tra l'attrice ed il terzo chiamato da una parte e la struttura convenuta dall'altra, vengono poste a carico di quest'ultima, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione sia di che Parte_1 di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera CP_10
94/2018 del 29.01.2018 – doc. 14 di parte attrice e delibera n. 695/2021 del
27.05.2021 – doc. 2 di parte interveniente).
Pertanto, la in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere CP_1 condannata a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite sia dell'attrice che dell'interveniente “ad adiuvandum”, liquidate, ex DM 55/2014 (come modificato dal
34 D.M. 147/2022), in base al valore del decisum e dell'attività difensiva effettivamente svolta, senza dimidiazione (che verrà operata in sede di liquidazione dei compensi al difensore cfr. Cass. 777/2021; Cass. 11590/2019) come segue:
- quanto all'attrice in euro 7.616,00 per compensi, olytr IVA, CPA e spese forfettarie al
15% (applicate le tariffe medie ex DM 55/2014);
- quanto all'interveniente in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%
(applicati i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria).
Sussistono, infine, i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione delle spese nel rapporto tra la convenuta e le terze chiamate costituite, non essendovi stata vera e propria contrapposizione tra le parti in punto di operatività della garanzia assicurativa per fatto della struttura sanitaria.
Nulla sulle spese quanto alla essendo la stessa rimasta Controparte_7 contumace.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17.05.2022, debbono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella contumacia della società così provvede: Controparte_7
1) Accoglie la domanda attorea e di parte interveniente e per l'effetto condanna parte convenuta a rifondere in favore di e la Parte_1 CP_10 complessiva somma di euro €40.002,00, da ripartire pro quota ereditaria in € 20.001,00 ciascuno, oltre interessi come in parte motiva;
2) Condanna parte convenuta a rifondere, con distrazione a favore dell'Erario, le spese di lite di parte attrice e di parte interveniente, che liquida, quanto a parte attrice in euro
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e, quanto a parte convenuta, in euro 2.906 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%;
3) Condanna la società nella misura del 30%, la società Controparte_2
nella misura del 10% e nella misura Controparte_4 Controparte_7
35 del 20% a tenere indenne la i quanto la stessa è tenuta a corrispondere CP_1 in forza dei punti 2) e 3) del presente dispositivo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e le terze chiamate costituite e Controparte_2 Controparte_4
5) Nulla sulle spese quanto alla terza chiamata stante la Controparte_7 contumacia di quest'ultima;
6) Pone definitivamente a carico della convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, le spese di CTU.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16 luglio 2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2141 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 ritenuta in decisione in data 13.05.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via De Nava Parte_2
40/B, presso lo studio dell'avv. Antonia Giovanna Lascala, che la rappresenta e difende giusta per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1.04.2021;
- ATTRICE -
E
C.F. ), in personale del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni, alla Via Garibaldi n. 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Canale Parola che la rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Ester Balduini, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Nonché nei confronti di
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2
1 e già CP_3 Controparte_4 Controparte_5
P.IVA (P.IVA 5331007), in persona del procuratore , elettivamente CP_6 domiciliate in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n. 417, presso lo studio dell'avv. Fabio Spanò, dal quale sono rappresentate e difese in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- TERZE CHIAMATE –
(già in Controparte_7 Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_7
(già in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_9 tempore;
- TERZE CHIAMATE CONTUMACI –
e nei confronti di
(C.F. ), nella qualità di erede di CP_10 C.F._2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Corso Garibaldi Parte_2
n. 468°, presso lo studio dell'avv. Francesco Nucara, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario;
- INTERVENIENTE VOLONTARIO -
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in atti, a cui ci si riporta integralmente.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 25 maggio 2018, nella Parte_1 qualità di erede legittima di (deceduta in data 31 luglio 2018) conveniva Parte_2 in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per ivi sentirla condannare al risarcimento in proprio favore, iure hereditatis, dei danni sofferti dalla propria de cuius all'esito dell'intervento cui si era sottoposta, in data 6.7.2009, presso la suddetta struttura.
2 A sostegno delle proprie ragioni esponeva che, in data 27.6.2009, a Parte_2 seguito di caduta accidentale presso le pareti domestiche, aveva riportato una fattura pertrocanterica al femore sinistro.
Era stata, quindi, trasportata, mediante autoambulanza, prima presso il Pronto
Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ove era stata immediatamente diagnosticata la predetta fattura e, successivamente (sempre mediante autoambulanza), presso l'Ortopedico GIOMI di Reggio Calabria, ove era rimasta ricoverata dal 27.6.2009 al 22.7.2009.
Durante la degenza, in data 6.7.2009, era stata sottoposta ad intervento chirurgico con applicazione di chiodo di osteosintesi.
Dopo l'intervento la aveva lamentato fortissimi dolori all'arto, tanto alla Pt_2 palpazione quanto ai movimenti di rotazione, adduzione, abduzione e flesso- estensione dell'anca, che – riconducibili ad erronea installazione del chiodo – rendevano totalmente impossibile la deambulazione.
Inoltre, dopo le dimissioni, la paziente aveva constatato l'insorgenza di piaghe da decubito dovute alla cattiva ed inefficace assistenza fornitale, durante la degenza, dal personale sanitario, nonché al mancato rispetto delle linee guida e degli adeguati presidi finalizzati a prevenire ed evitare tali complicanze invalidanti.
L'attrice aveva provveduto a denunciare ai sanitari della la CP_1 preoccupante condizione clinica in cui versava la madre e questi, con certificato del
26.08.2009, avevano attestato l'esistenza di una problematica concernente l'impianto della vite cefalica (c.d. cut off), per la cui risoluzione avevano consigliato una semplice terapia riabilitativa.
Con successivo certificato del 22.09.2009 i suddetti sanitari avevano prospettato la necessità di procedere alla rimozione della vite.
A questo punto, , avendo perso ogni fiducia nei confronti dei sanitari Parte_2 della si era rivolta alla ove era stata sottoposta CP_1 Controparte_11
a due nuovi interventi chirurgici.
3 Nel corso del primo di tali interventi (che aveva comportato la necessità del ricovero della paziente dal 30.11.2009 al 18.12.2009) i sanitari avevano provveduto alla rimozione del chiodo endomidollare ed all'impianto nell'anca sinistra di endoprotesi cementata.
Il secondo intervento, per il quale si era reso necessario il ricovero della de cuius dell'attrice dal 3.2.2010 al 6.3.2010, era invece consistito nella revisione della protesi dell'anca sinistra.
Tanto premesso, l'attrice denunciava l'errore colposo in cui erano incorsi i sanitari operanti presso l'istituto per aver gli stessi, nel corso dell'operazione CP_1 chirurgica eseguita in data 6.7.2009, indirizzato la vite cefalica verso l'alto, ossia nella parte più debole del collo femorale.
Deduceva pertanto la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla struttura convenuta, all'uopo richiamando le risultanze di cui alla relazione di parte redatta dal dott. Persona_1
In particolare, assumeva che l'errata esecuzione dell'intervento di osteosintesi aveva determinato una sorta di distruzione del collo femorale e, conseguentemente, la necessità di procedere all'asportazione della parte prossimale del femore, nonché a successivo impianto di artroprotesi.
Tale situazione aveva, quindi, costretto la paziente ad un nuovo ricovero ed aveva comportato un ulteriore periodo di inabilità temporanea, nonché ulteriori sofferenze psico-fisiche.
Sosteneva che la non aveva più riacquistato una piena capacità motoria e che, la Pt_2 stessa, presentando un'evidente zoppia deambulatoria, negli ultimi anni della sua vita era stata costretta a muoversi mediante l'uso di un girello.
Aggiungeva che la madre, proprio in ragione di tale condizione, era stata dichiarata invalida civile al 100% con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Specificava però che, a seguito del suddetto riconoscimento, la de cuius, in quanto soggetto ultrasessantacinquenne, non aveva conseguito l'assegno di invalidità.
4 Quanto alle conseguenze risarcitorie della denunciata responsabilità, sosteneva che la propria de cuius aveva subito un danno biologico da invalidità permanete nella misura del 20%, quantificato in euro 51.270,00.
Dava altresì atto di aver intimato alla struttura convenuta il risarcimento di tutti i danni
(patrimoniali e non) patiti dalla madre e che, tuttavia, la compagnia assicurativa della predetta struttura ( aveva negato la debenza di alcuna Controparte_2 somma.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non pari ad € 58.302,00 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
in ogni caso condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e 15% forfettario e le successive ed occorrende da liquidarsi in favore dello Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.09.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio l'istituto eccependo in via preliminare che, CP_1 poiché dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione risultava la presenza di un secondo erede della (ossia il di lei figlio, , la Pt_2 CP_10 domanda avversa doveva intendersi limitata alla quota ereditaria spettante all'attrice.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, rappresentando che, in data
27.06.2009, era stata ricoverata presso lo i Reggio Calabria per Parte_2 CP_12 la cura di una frattura pertrocanterica del femore sinistro.
Dopo gli accertamenti clinici e diagnostici del caso, in data 6.07.2009, era stata sottoposta ad intervento “di riduzione e sintesi della frattura con chiodo PFNA, impianto con chiodo endomidollare e vite cefalica”. Tale scelta operatoria era da ritenersi senz'altro corretta.
Inoltre, l'atto chirurgico era stato eseguito in conformità alle leges artis, con adeguato posizionamento della vite e senza che si riscontrassero complicanze di sorta.
5 Anche il controllo post-operatorio aveva rilevato un ottimo posizionamento del chiodo PFNA, sebbene nel corso dell'intervento fosse stata evidenziata la scomposizione della frattura in più frammenti.
Pertanto, in data 09.07.2009, tenuto conto dell'esito positivo della riduzione della frattura, era stata prescritta deambulazione assistita.
Anche il successivo decorso postoperatorio si era caratterizzato per regolarità e, pertanto, in data 22.07.2009 la paziente era stata dimessa con indicazione di terapia fisioterapica e di utilizzo di stampelle canadesi.
Successivamente, durante il controllo ambulatoriale del 26.08.2009, dagli esami radiografici cui era sottoposta la era emerso un cedimento strutturale dell'osso Pt_2 attorno alla vite cefalica, dovuto alla presenza di osteoporosi.
Non riscontrandosi tuttavia alcuna perdita di riduzione della frattura, i sanitari dello i Reggio Calabria avevano consigliato una terapia antiosteoporotica e fissato un CP_12 controllo clinico a tre mesi.
Le radiografie eseguite in data 22.09.2009 avevano, poi, confermato la sussistenza del fenomeno di c.d. “cut off” della vite cefalica, evidenziando al contempo un avanzato stato di consolidazione della frattura. Alla paziente era statA quindi rappresentata la sussistenza di due opzioni risolutive: la rimozione della sola vite cefalica ovvero la rimozione dell'intero chiodo, con contestuale impianto di endoprotesi all'anca.
La aveva tuttavia scelto di rivolgersi ad altra struttura sanitaria, ove era stata Pt_2 successivamente sottoposta ad intervento di rimozione del chiodo e di impianto di artroprotesi cementata.
Contestava quindi gli addebiti di responsabilità denunciati ed eccepiva l'insussistenza di nesso eziologico tra la condotta del personale medico operante presso lo i CP_12
Reggio Calabria ed in danni asseritamente sofferti dalla Pt_2
Infatti, le problematiche riscontrate dalla de cuius dell'attrice non risultavano riconducibili ad un'erronea scelta chirurgica o da un'imperita esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari dello atteso che il cedimento strutturale CP_12
6 dell'osso (non di buona qualità) attorno alla vite (c.d. cut off) costituiva una nota complicanza di siffatta opzione chirurgica, dovuta a fragilità ossea.
Parimenti privi di fondamento erano anche gli addebiti di responsabilità formulati con riguardo alla presunta insorgenza di piaghe da decubito, in quanto, durante il periodo di degenza della i sanitari dello avevano adottato tutti gli accorgimenti Pt_2 CP_12 necessari ad evitare tale complicanza ed in ogni caso nella cartella clinica non era stata fatta menzione di alcuna lesione.
Doveva, dunque, ritenersi che tali piaghe, ove insorte, si fossero al più manifestate in esito alle dimissioni dallo presso il domicilio della paziente o presso altra CP_12 struttura sanitaria.
Contestava, quindi, nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti.
Sosteneva, inoltre, che essendo la deceduta, in data 31 luglio 2015, per cause Pt_2 indipendenti dalla vicenda oggetto del giudizio, nella determinazione del danno eventualmente risarcibile, si sarebbe dovuto tener conto dell'effettiva durata della vita successiva alle lesioni denunciate e non già della presunta aspettativa di vita residua.
Evidenziava, altresì, che, tenuto conto che - secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice - alla in relazione ai postumi invalidanti denunciati in giudizio, era stato Pt_2 riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, dalla somma eventualmente riconosciuta a titolo risarcitorio, avrebbero dovuto in ogni caso detrarsi gli importi delle rendite capitalizzate relative all'indennità di accompagnamento erogata dall' CP_13
Chiedeva, poi, di essere autorizzata a chiamare in giudizio le compagnie assicurative di e di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_7 per essere da queste manlevata da ogni pretesa avversa.
Nello specifico, chiedeva la condanna delle terze chiamate a tenerla indenne, in ragione della vigenza alla data dell'evento lesivo (6.07.2009), della Convenzione AIOP
n. 127100, certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 9, suddiviso in coassicurazione pro-quota tra Controparte_2 Controparte_14
e Controparte_5 Controparte_9
7 In via subordinata azionava anche l'ulteriore rapporto assicurativo, stipulato in epoca successiva e con clausola claims made, assumendo che, quando nell'aprile del 2010 aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento danni, la polizza in vigore era la
Convenzione AIOP n. 127100, certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 16, suddivisa in coassicurazione pro-quota tra (30%), Controparte_2 [...]
oggi posta in LCA (40%), 0%) e Controparte_15 Controparte_4 [...]
oggi 0%). Controparte_9 Controparte_7
Chiariva che la scelta di azionare tale seconda polizza in via subordinata e cautelativa trovava ragione nel fatto che il contratto assicurativo in questione conteneva clausola claims made, ritenuta nulla ed illegittima.
Instava, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On Tribunale adito così provvedere: I. Nel merito, rigettare la domanda della Signora Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto. II. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre le pretese risarcitorie dell'attrice nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e della loro riconducibilità ai fatti per cui è causa e condannare: a) In via principale, condannare, in forza della convenzione AIOP n. 127189, appendice n. 9, le Compagnie di
RA (già Controparte_2 Controparte_7 [...]
e prima ancora, quale incorporante di Controparte_8 Controparte_14 CP_16
, (già nonché la medesima
[...] Controparte_4 Controparte_17
(già chiamate in causa Controparte_7 Controparte_9 dell'esponente, a pagare quanto eventualmente dovuto all'attrice, manlevando da ogni CP_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa. b) in via subordinata e cautelativa, condannare in forza della convenzione AIOP n. 127189, appendice n. 16, le Compagnie di RA (già Controparte_2 Controparte_4 Controparte_17
e (già chiamate
[...] Controparte_7 Controparte_9 in causa dell'esponente, a pagare quanto eventualmente dovuto all'attrice, manlevando CP_1 da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Con decreto del 29.09.2018 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
di e di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_7
8 Con unica comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.02.2019, si costituivano in giudizio e le quali in Controparte_2 Controparte_4 via preliminare eccepivano l'operatività in specie della Convenzione AIOP n. 127100 con certificato di applicazione n. 127189 e appendice n. 15 e non già delle polizze invocate dall'assicurata (Convenzione AIOP n. 127100 con certificato di applicazione n. 127189 e appendice n. 9 o Convenzione AIOP n. 127100 con certificato di applicazione n. 127189 e appendice n. 16).
Evidenziavano in tal senso che la citata convenzione AIOP n. 127100 - ossia l'accordo stipulato tra l' ed oltre 500 Case di cure Parte_3 private (tra cui, all'epoca dei fatti, lo ed a cui l'istituto ha aderito CP_1 CP_12 sottoscrivendo l'apposito certificato di applicazione n. 127189, con effetto dal
31.07.2005 – prevedeva espressamente clausola claims made e coprisse quindi i danni denunciati nel periodo di vigenza della polizza stessa.
Pertanto, avendo l'assicurato ricevuto la prima richiesta risarcitoria nell'aprile del
2010, doveva concludersi per l'operatività in specie dell'appendice n. 15, avente effetto dal 31.12.2009 al 31.12.2010 (e non già dell'appendice n. 9 con efficacia dal
30.12.2008 al 31.12.2009 né dell'appendice n. 16 del 24.06.2010) e con massimale annuo di euro 5.000.000,00 e franchigia fissa per sinistro del 20% con scoperto minimo di € 5.000,00 a carico dell'assicurato.
Precisava che l'obbligo assicurativo era stato assunto dalle singole coassicuratrici pro- quota, con conseguente esclusione del regime di solidarietà.
Aggiungeva che la quota della compagnia restava a carico Controparte_15 esclusivo dell'assicurato essendo stata tale ultima società posta in liquidazione coatta amministrativa.
Contrastava altresì le doglianze dell'assicurata in punto di invalidità della clausola claims made contenuta nella polizza assicurativa.
Nel merito aderiva alle difese ed eccezioni già svolte dalla ed instava, CP_1 pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con CTU medico-legale.
9 In data 15.06.2021, con atto di intervento volontario ad adiuvandum, si costituiva in giudizio (fratello dell'attrice), nella qualità di erede di CP_10 Parte_2
aderendo alle ragioni in fatto e in diritto esposte da parte attrice e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra dante Parte_2 causa dell'odierno comparente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non pari ad € 58.302,00 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa comunque nella misura della propria quota ereditaria e dunque nella misura pari al 50%, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
In data 24.10.2021 il Collegio peritale nominato provvedeva al deposito della redazione peritale.
All'udienza del 24.11.2021 il procuratore di parte attrice formulava istanza di rinnovo della CTU, cui si associava anche il procuratore delle terze chiamate;
quest'ultimo dichiarava inoltre di non accettare il contradditorio sulla domanda spiegata dall'interveniente, eccependone l'inammissibilità trattandosi di domanda autonoma e non ad adiuvandum. L'avv. Nucara nell'interesse dell'interveniente non si opponeva alla richiesta di rinnovazione di parte attrice, riservandosi in subordine di fare le proprie osservazioni in sede di note conclusionali. Il G.I. rinviava all'udienza del 30.03.2021 per decidere sulle contestazioni alla CTU.
Successivamente, in data 31.05.2022, il Collegio peritale rendeva i chiarimenti scritti richiesti con ordinanza del 14.05.2022.
La causa veniva poi ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 13.05.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la casa veniva riservata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
10 La presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dalla prossima congiunta di , (figlia della nei confronti Parte_2 Parte_1 Pt_2 della società (quale proprietaria dell'Istituto Ortopedico del CP_1
Mezzogiorno d'Italia Franco NA, da ora in poi , in ordine ai danni CP_12 sofferti dalla de cuius all'esito dell'operazione chirurgica di riduzione della frattura e osteosintesi con chiodo endomidollare PFN cui fu sottoposta, in data 6.7.2009, presso lo di Reggio Calabria. CP_12
Nel corso del giudizio (figlio della e fratello dell'attrice) ha CP_10 Pt_2 spiegato intervento volontario autonomo, chiedendo, in adesione alla domanda proposta da parte attrice, il risarcimento pro quota e iure hereditatis dei danni patiti dalla de cuius a causa della condotta negligente dei sanitari che la ebbero in cura presso lo di Reggio Calabria. CP_12
Egli ha, dunque, fatto valere, in un processo pendente tra altre parti, un proprio diritto in conflitto con una sola parte (ossia quella convenuta), connesso sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi con la domanda avanzata da parte attrice
(c.d. intervento litisconsortile o adesivo autonomo).
In proposito occorre evidenziare che le terze chiamate, all'udienza del 24.11.2021, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione e l'inammissibilità della domanda svolta da e, in sede di note sostitutive d'udienza, (depositate in data CP_10
28.10.2024), nel precisare le conclusioni hanno integrato quelle precedentemente rassegnate, chiedendo di: a) “rigettare l'intervento volontario ad adiuvandum di
[...] perché inammissibile ed infondato” e b) “in ogni caso, rigettare la domanda proposta da CP_10 per intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento dei danni” CP_10
Ora, quanto alla questione sub. a) si rileva che l'intervento di cui si discorre - spiegato dopo il termine previsto per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., in corso di istruttoria – è da ritenersi senz'altro ammissibile, atteso che a norma dell'art. 268 co. 1 c.p.c. “L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” e che, comunque, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, colui il quale interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand' anche sia ormai spirato il termine di cui all' art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema 11 decidendum, senza che tale interpretazione dell' art. 268 c.p.c. violi il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l' interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre nuove prove ove sia già intervenuta la relativa preclusione, e di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell' istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. 31939/2019).
L' eccezione di inammissibilità dell'intervento svolta dalle terze chiamate va dunque disattesa.
Parimenti da rigettarsi è anche l'eccezione di prescrizione svolta dalle compagnie assicurative terze chiamate, in quanto formulata in modo oltremodo generico, senza alcun richiamo a norme.
Ciò posto, va a questo punto valutata la legittimazione di parte attrice e dell'interveniente ad agire iure hereditatis per il risarcimento dei danni sofferti dalla de cuius.
La documentazione prodotta in atti dall'attrice consente di ritenere provata la sussistenza tanto in capo alla stessa quanto in capo all'interveniente della qualità di eredi di (cfr. certificato storico della famiglia - doc. 12 di parte attrice). Parte_2
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale “in tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessaria e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori ”(cfr.,
Cassazione Civile, Sez. II, 04/05/1999, n. 4414).
Dunque, l'azione proposta da e da nella Parte_1 CP_10 qualità di eredi di un soggetto deceduto, che abbia riportato dei danni per fatto
12 asseritamente ascrivibile a responsabilità della convenuta implica accettazione tacita dell'eredità della de cuius.
Pertanto, avuto riguardo alla documentazione anagrafica versata in atti, considerato che la proposizione della domanda attorea e di quella svolta ad adiuvandum dall'intervenuto possono considerarsi alla stregua di accettazione tacita dell'eredità di e stante l'assenza di riscontri contrari dedotti da parte convenuta, deve Parte_2 affermarsi la legittimazione attiva dell'attrice e dell'interveniente.
Sempre in premessa, giova rilevare come non possano nutrirsi perplessità in ordine alla natura contrattuale della responsabilità invocata dai fratelli nei confronti CP_10 della struttura convenuta, agendo gli stessi per il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis.
Invero, la tipologia di danni denunciati da e Parte_1 CP_10 afferisce ai pregiudizi subiti dalla paziente e trasmessi per via successoria ai suoi eredi: tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, quindi, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228
c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., Il gennaio 2008, n. 581;
Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698). In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo Controparte_18 stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della 13 cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali), che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003
n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-
Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Da quanto sopra deriva che con riferimento ai danni richiesti iure hereditatis, si applicano le regole probatorie di cui agli artt. 1218 ss. c.c., sicché grava sul paziente danneggiato (e per lui sui suoi eredi) l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo
l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata
(Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344;
Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c.,
14 infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n.
975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n.
18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta
a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio
2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche
Cass. n. 28992/2019).
Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del
26.06.2007).
15 Tanto premesso, appare a questo punto opportuno ricostruire la vicenda clinica che ha interessato , valorizzando a tal fine le risultanze emergenti dalla Parte_2 documentazione medica versata in atti e dalla CTU espletata in corso di causa.
In data 27.06.2009, , all'età di anni 83, in seguito ad una accidentale Parte_2 caduta in casa è stata trasportata al Pronto Soccorso Generale dell'Azienda
Ospedaliera Bianchi - Melacrino - Morelli di Reggio Calabria.
Nella data anzidetta, la dopo essere stata sottoposta ad esami clinici e Pt_2 radiografici, è stata trasferita presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d' Italia F.
NA di Reggio Calabria ed ivi ricoverata con diagnosi di “Frattura pertrocanterica femore sin.” (doc. 1 parte attrice).
Nel corso del ricovero, in data 29.06.2009, all'esito di Rdx all'anca sinistra è stata posta diagnosi di “Frattura pertrocanterica con distacco del piccolo trocantere”.
In data 6.07.2009, la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di “Riduzione della frattura e Osteosintesi con chiodo endomidollare PFN”, eseguito dai dott.ri e (medici ortopedici della Divisione di Chirurgia CP_19 Controparte_20 protesica del suddetto istituto).
Nel decorso post-operatorio la paziente è stata sottoposta a terapia medica, esami di laboratorio, emotrasfusioni, medicazioni e fisioterapia.
In data 9.07.2009 è stata posta indicazione di percorso fisioterapico.
In sede di dimissioni, avvenute in data 22.07.2009, è stata prescritta la prosecuzione della terapia medica in sede domiciliare e l'utilizzo di calze elastiche, nonché fissato un controllo radiografico a distanza di un mese.
Secondo quanto dichiarato dall'attrice, la a causa di persistente coxalgia sinistra, Pt_2 non ebbe mai a svolgere gli esercizi di fisioterapia domiciliare indicati in sede di dimissioni.
Nel corso della visita di controllo del 26.08.2009, i sanitari dello hanno CP_12 riscontrato l'esistenza del fenomeno di cut off della vite cefalica endomidollare e di osteoporosi ed hanno, quindi, prescritto terapia antiosteoporotica (Clastecon), prosecuzione della fisioterapia ed un nuovo controllo a distanza di tre mesi.
16 In data 22.09.2009 la paziente si è sottoposta ad ulteriore controllo ambulatoriale ed in tale occasione i sanitari dello hanno posto diagnosi di mobilizzazione dei CP_12 mezzi di sintesi del femore sinistro ed hanno prospettato la necessità di procedere alla rimozione dei mezzi di sintesi e ad impianto i protesi totale dell'anca (PTA).
In data 30.11.2009 la si è ricoverata presso la con diagnosi Pt_2 Controparte_11 di mobilizzazione del chiodo endomidollare del femore sinistro ed il successivo 1° dicembre 2009 è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la rimozione del chioso midollare ed impianto di endoprotesi d'anca sinistra, eseguito in anestesia spinale.
In data 17 dicembre 2009 la paziente è stata sottoposta a controllo radiografici, per poi essere dimessa il giorno successivo con prescrizione di terapia farmacologica, anti tromboembolica e antiinfiammatoria ed indicazione di controllo a distanza di una settimana.
Nel corso della visita di controllo dell'11.01.2010 i sanitari di Controparte_11 all'esito di esame radiografico, hanno raccomandato deambulazione assistita mediante l'uso di girello o bastoni.
In data 3.2.2010 la è stata nuovamente ricoverata presso Pt_2 Controparte_11 con diagnosi di mobilizzazione asettica dell'endoprotesi dell'anca sinistra e, in data
4.02.2010, è stata sottoposta a nuovo intervento chirurgico per revisione del cotile.
Successivamente, in data 11.02.2010, i sanitari della predetta struttura hanno sottoposto la paziente ad un ulteriore intervento chirurgico, per la revisione completa della protesi d'anca sinistra.
In data 31.07. 2015 la è deceduta, all'età di 89 anni, per adinamia Pt_2 cardiocircolatoria (v. doc. 11 di parte attrice).
Ciò posto, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità omissiva denunciata in giudizio, appare senz'altro utile e dirimente fare riferimento alle conclusioni raggiunte dal Collegio peritale.
Nell'elaborato depositato in data 24.10.2021, i nominati ctu, dopo aver esaminato la documentazione medica in atti e dopo aver svolto una compiuta disamina delle varie tipologie di frattura del collo del femore che in concreto possono verificarsi e del
17 trattamento chirurgico consigliato per ciascuna di esse, hanno riscontrato l'errore Contro diagnostico in cui sono incorsi (i medici del Pronto Soccorso del e, poi, anche)
i sanitari operanti presso lo di Reggio Calabria: “La valutazione dell'esame CP_12 radiografico eseguita dai C.C.T.T.U. evidenzia come ci fossero ben due piani di frattura: uno obliquo lungo l'asse pertrocanterico ed un altro piano / linea di frattura in corrispondenza della base del collo femorale. Quindi bisognava classificare anatomo – patologicamente la frattura come basi-cervicale e non come pertrocanterica, essendo la prima tipologia, ossia quella mediale, molto più severa prognosticamente di quella pertrocanterica, ossia della regione laterale del collo femore. La frattura basicervicale è quella dominante anatomo patologicamente, sia terapeuticamente che prognosticamente, in quanto raffigura una frattura completa e pluriframmentaria mediale, intracapsulare della base del collo femorale, che interrompe l'irrorazione vascolare particolare di tipo terminale della testa femorale.
Si apprezza altresì bene questa tipologia di frattura, anche un mese dopo, allorquando è evidente all'esame radiografico il riassorbimento sino alla base del collo di tutto il promontorio pertrocanterico femorale. È quell'elemento anatomo - patologicodeterminante, assieme ad altri di altro genere, come
l'età molto avanzata e l'osteoporosi diffusa, che indirizzano, secondo le Linee Guida della AO,
SIOT e EFORT, le Comunità scientifiche internazionali più autorevoli della Ortopedia e
Traumatologia, la via obbligata al trattamento di protesizzazione di un collo femore fratturato e non
a quello dell'osteosintesi. Ebbene, analizzando e valutando con estrema attenzione l'esame radiografico dell'anca sin. del 29/06/2009, eseguito nell'immediatezza dell'evento traumatico, la diagnosi riportata in cartella clinica e nella scheda di sala operatoria del 6/07/2009, emerge chiaramente tale discrepanza. Appare evidente come la frattura del collo del femore riportata dalla sig. ra avesse una identità anatomo-patologica e anatomo-radiologica differente, ossia si trattasse Pt_2 di una “Frattura basicervicale del femore “, non corrispondente a quanto riportato e diagnosticato nel
Referto radiografico di Pronto Soccorso Generale e da quanto avallato poi dai Sanitari ortopedici dell'Istituto del Mezzogiorno d'Italia “ F. NA” di Reggio C- , che hanno trattato tale caso pertanto come una “frattura pertrocanterica del femore “. 2° Dall'esame radiografico del
7/07/2009, eseguito nelle due proiezioni neutra ed in extrarotazione, subito dopo l'intervento chirurgico, refertato e diagnosticato dal Dott. della U.O. di Radiologia dell'Istituto Persona_2
Ortopedico di Reggio Calabria: << Frattura pertrocanterica sintetizzata con chiodi endomidollari bloccati >>…” (pp. 34-36 della relazione peritale).
Nel dettaglio, hanno affermato che: “Nel caso di specie, anatomo – radiograficamente la frattura riportata dalla signora , nel vasto ambito delle fratture del terzo Parte_2
18 prossimale del femore, è inquadrata nosograficamente tra le fratture mediali del collo del femore.
NON era una frattura pertrocanterica: ossia non era una frattura laterale del collo del femore, secondo le Classificazioni Internazionali della AO. Era una frattura basicervicale netta - che va considerata in realtà una delle fratture intracapsulari del collo del femore, quindi da considerare una frattura mediale. Il tipo di frattura riportato dalla signora nel caso di specie, è classificato come Pt_2
Grado III secondo Garden, B2 secondo la AO . ( G.F. Zinghi, P.Bungaro et al. “Le fratture e le Per_ loro complicanze “Ed. 1996 pagg. 161-165 ). Nel caso di specie la frattura era una “
Frattura Basicervicale del femore sin.”. Quindi a leggere e ben valutare l'esame radiografico, la lesione riportata dall'attrice era una frattura che avrebbe dovuto essere catalogata, dal lato anatomo- radiografico e anatomo – patologico, ai fini della strategia terapeutica chirurgica, tra le fratture mediali
e non laterali del collo del femore;
avrebbe dovuto essere diagnosticata correttamente come una frattura
“ Basi-cervicale a decorso obliquo, ovvero altamente instabile “ in una paziente “grande anziana” con un quadro avanzato e marcato di osteoporosi.
L'errata diagnosi anatomo- patologica della frattura del collo del femore riportata dalla ha poi condotto all'adozione di un'opzione terapeutica non idonea rispetto al Pt_2 tipo di lesione: “L'intervento chirurgico di “Osteosintesi del femore sin. con chiodo PFNA”, scelto
e realizzato presso dei Sanitari dell'Istituto Ortopedico “F. NA” di Reggio Calabria, nel caso di specie, non è indicato dalla per il tipo di patologia traumatica Controparte_22 riportata dalla paziente nel caso di specie . Infatti, visto il tipo di lesione traumatica” frattura basicervicale del femore sin.”, sarebbe stato necessario applicare un'altra metodica chirurgica, ossia
“la protesi di anca”, e non “l'osteosintesi con chiodo endomidollare”, come ampiamente relazionato dai C.C.T.T.U. nell'elaborato peritale. L'intervento chirurgico è stato eseguito in tempi corretti e tempestivamente;
nessuna difficoltà si è evidenziata durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico di
“osteosintesi con chiodo PFNA “, ma nel brevissimo periodo successivo sono emerse complicanze severe che hanno determinato il fallimento dell'intervento chirurgico stesso. La diagnosi anatomo - patologica della frattura del collo del femore non è stata posta sin dall'inizio in maniera corretta ed ha portato ad un trattamento terapeutico chirurgico non idoneo;
né l'errata diagnosi risulta connessa con incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli eseguire tempestivamente. Alla visita medica specialistica, con esame clinico e radiografico ambulatoriale eseguito presso l'Istituto Ortopedico “F. NA” di Reggio Calabria, un mese e mezzo dopo l'intervento chirurgico, pur evidenziandosi radiograficamente la complicanza chirurgica del “cut off” e clinicamente l'impotenza funzionale della paziente, non è stato adottato alcun rimedio
19 alla risoluzione della stessa. Prolungando così lo stato di severa sofferenza ed impotenza funzionale della sig. ra Solo un mese dopo, circa, sempre presso l'Istituto Ortopedico “F. NA” di Pt_2
Reggio Calabria, al controllo clinico e radiografico effettuato dallo stesso chirurgo ortopedico operatore, palesando la situazione di grave criticità, è stato predisposto immediato ricovero per rimozione dei mezzi sintesi (chiodo PFNA) ed intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca sinistra” (pp.
76- 78 della CTU).
Quindi, l'operato dei sanitari dello sarebbe censurabile in relazione all'errata CP_12 diagnosi che ha determinato, a catena, l'adozione un approccio chirurgico non adeguato rispetto alla tipologia di frattura effettivamente riportata dalla paziente.
Criticabile sarebbe anche la condotta del sanitario ortopedico dell'istituto F. NA che, sottoponendo la alla visita ambulatoriale del 26.08.2009, ebbe a riscontrare Pt_2 un “cut off” della vite cefalica e ciò nonostante – anziché provvedere al ricovero della paziente per la rimozione immediata del chiodo endomidollare bloccato e la sostituzione dello stesso con un impianto protesico - si limitò a prescrivere un trattamento di fisiochinesiterapia per gg. 90 ed un ulteriore controllo clinico al termine di tale periodo (p. 55 della CTU).
La condotta colposa dei sanitari dello è stata posta dal Collegio Peritale in CP_12 rapporto di causalità diretta con le lesioni riportate dalla “L'intervento chirurgico di Pt_2 osteosintesi di una frattura basicervicale, già di per sé inadeguato, in tale tipologia anatomo-patologica della lesione, si è rivelato assolutamente errato nella sig.ra essendo una paziente di 83 anni, e Pt_2 con una grave e diffusa osteoporosi. Elementi clinici assolutamente ostativi per un intervento chirurgico di “osteosintesi del collo del femore “; infatti nel brevissimo periodo si è instaurato, quanto in
Letteratura è ampiamente noto e descritto, una prevedibilissima complicanza post – chirurgica, il “ cout out della vite cefalica “, a seguito dell' interruzione della vascolarizzazione dell'estremo prossimale del femore, con un riassorbimento progressivo del tessuto osseo del collo femorale, di già diffusamente osteoporotico. Il tutto ha prodotto la mobilizzazione della vite cefalica che sintetizzava il focolaio di frattura, con progressiva conseguente scomposizione della osteosintesi e disassamento dell'epifisi prossimale del femore, con impotenza funzionale dell'anca operata. Qualora la ricorrente fosse stata adeguatamente trattata con un intervento chirurgico di “protesizzazione di anca”, certamente con alta probabilità, si sarebbe raggiunta la guarigione della frattura, con una sufficiente ripresa funzionale della ortostasi e della deambulazione, pur con gli ovvii postumi permanenti,
20 soprattutto considerando la marcata osteoporosi, la coxartrosi controlaterale e l'età molto avanzata della paziente.”
Il Collegio peritale ha, poi, provveduto a quantificare il periodo di inabilità temporanea subito dalla nel seguente modo: “Il periodo di Inabilità Temporanea Pt_2
Totale subito dalla paziente, riguardo il primo intervento chirurgico , quello di “ Osteosintesi del femore sinistro”, eseguito presso la U.O. protesica del convenuto Istituto Ortopedico “ F. NA” di Reggio Calabria , è stato di gg. 212; ossia dalla data dell'intervento chirurgico del 6/07/2009 sino al 3/02/2010 , data del 2 ° ricovero presso altra struttura Sanitaria, la
[...]
resosi necessario per la risoluzione della impotenza funzionale Controparte_23 dell'attrice, a seguito dell'insuccesso chirurgico del pregresso primo intervento di osteosintesi con chiodo
PFNA . Tale addebito di Danno temporaneo, con associata sofferenza morale di entità importante,
è certamente da addebitare, in termini di causalità medico-legale, ai Sanitari dell'Istituto
[...]
. La paziente, con una anchilosi dell'anca sinistra, in uno stato Controparte_24 di impotenza funzionale completa, si è ricoverata presso la di Controparte_11 CP_23
ove a seguito di due interventi chirurgici caratterizzati da complicanze, verosimilmente da
[...] errori di tecnica di chirurgia protesica, ha avuto bisogno di un terzo definitivo intervento di protesizzazione di anca, andato bene, eseguito in maniera corretta con manufatto protesico congruo, adeguato e stabile nel tempo. Ma tali complicanze chirurgiche, “dal profilo iatrogeno” hanno determinato una dilatazione dei tempi di Invalidità Temporanea dell'inferma di gg. 63 (sessantatré), di cui 20 gg. di I.T.T. e 43 gg. di I.T.P. E tale aggravio della I.T. della paziente, ovviamente, è addebitabile alla qualora la suddetta Struttura Controparte_23
Sanitaria fosse stata citata in causa e quindi fosse parte convenuta nel suddetto giudizio.” (pp. 81-
82 della relazione peritale).
Nell'individuare i danni permanenti riportati dalla de cuius dell'attrice, i nominati ctu hanno evidenziato quanto segue: “Il Danno Biologico reliquato al primo intervento chirurgico, di “osteosintesi della frattura basicervicale del collo femore sin. “quello determinante, nel caso di specie, ai fini della Invalidità Biologica Permanente reliquata alla paziente, era valutabile a distanza di oltre 5 mesi dall'evento traumatico nella misura del 35%-40%. Tale tasso di Danno Biologico, è stato emendato nella maggior parte della propria entità, dalla protesizzazione totale di anca sin. eseguita dall'equipe del Dott. , Primario della U.O. di Ortopedia della Casa di Persona_1
Cura “Caminiti “ di Villa S. Giovanni, dopo due interventi chirurgici di protesi, complicati da
21 anomalie di posizionamento e congruità articolare. Successivamente con la stabilità articolare della artroprotesi di anca sin., inserita al terzo intervento chirurgico dalla medesima èquipe di sanitari ortopedici della , e con la risoluzione parziale della persistente coxalgia Controparte_11 sinistra e dell' impotenza funzionale di tutto l'arto inferiore sin. e dell'allettamento permanente, emendato per buona parte il Danno iniziale, alla sig. ra alla conclusione dell'escursus terapeutico Pt_2
è reliquato un Danno Biologico valutabile, secondo questi C.C.T.T.U., in accordo con la stima medico - legale della presenza di una protesi di anca Classe III, come dal riferimento della SIMLA
( Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni per il Danno alla
Persona in ambito civilistico ) Ed. Giuffrè 2016 pag. 361, nella misura del 26% - 30% ( media del 28% ), considerando gli esiti r e l iqu ati dai deficit anatomo-biologici, astenia muscolare con ipotonotrofia notevole e rigidità articolari diffuse da “ex non usu” , oltre ai pregiudizi di carattere vascolare determinati dall'anchilosi prolungata conseguente all'immobilità conseguente al fallimento del 1° intervento chirurgico di osteosintesi, ma considerando anche le preesistenze sia biologiche che patologiche pregiudiziali come : l'osteoporosi, l'artrosi dell'anca controlaterale, oltre ad uno stato biologico come l'età molto avanzata. Valutando e detraendo da tale tasso di Invalidità Permanente, la quota di comune Danno Biologico che avrebbe avuto comunque la paziente, se fosse stata operata correttamente e secondo “ leges artis ” la prima volta, presso l'Istituto Ortopedico “ F. NA ”
Giomi di Reggio Calabria, con un intervento di protesizzazione di anca, ossia una entità del Danno
Biologico nella misura del 19%-25%, ( media 22% ) , ovvero come un quadro di “ esiti di protesi di anca di Classe II “, tenendo in dovuto conto le negative preesistenze della paziente: quali il quadro di marcata osteoporosi e l'età molto avanzata, oltre alla coxartrosi controlaterale, sempre secondo valutazioni orientative dei barèmes medico-legali, il Danno Biologico Permanente differenziale reliquato, di “ carattere iatrogeno “, da considerare a carico dei Sanitari ortopedici dell'Istituto
Ortopedico “ F. NA “ di Reggio Calabria, va valutato mediamente nella misura del 6% ( sei per cento della totale) .”.
Hanno quindi concluso nei seguenti termini: “A conclusione di una ampia disamina della corposa documentazione esistente in atti e della valutazione del complesso caso clinico inerente la signora di anni 83 all'epoca dell'evento traumatico, la ricostruzione epicritica, Parte_2 demandata a questi C.C.T.T.U. del caso clinico della Signora e, nello specifico, Parte_2 dell'intervento chirurgico di “Osteosintesi del collo del femore con chiodo P F N “, emerge quanto appresso. Alla luce di quanto già ampiamente descritto nell'elaborato peritale, a giudizio di questi
C.C.T.T.U., l'intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare PFNA eseguito in data
22 Con 6/07/2009 dal Dott. e dall' èquipe della U.O. di Ortopedia Traumatologia dell' Istituto
Ortopedico “ F. NA “ di Reggio Calabria per il trattamento della frattura basicervicale del femore composta e pluriframmentaria , non andava effettuato. Avrebbe dovuto essere eseguito un intervento chirurgico di protesizzazione di anca, piu' specificamente una artroprotesi di anca, o, in seconda analisi, anche un intervento chirurgico di endoprotesi sarebbe stato adeguato. In realtà la tecnica chirurgica di osteosintesi, utilizzata presso l'Istituto Ortopedico “ F. NA” di Reggio
Calabria, per il trattamento della frattura basicervicale scompostaepluriframmentaria, non è idonea alla tipologia di lesione-anatomo- patologica della frattura, ( come ampiamente esplicato nell'elaborato peritale ) , per nulla conforme ai canoni della Dottrina specialistica Ortopedica –Traumatologica ed alle Linee Guida della Comunità Scientifica Internazionale della chirurgia dell'anca . Il fallimento del 1° intervento chirurgico di osteosintesi, presso l'Istituto Ortopedico “ Giomi” di Reggio Calabria, quello determinante che ha innescato i danni maggiori biologici e strutturali nella paziente, determinando l'impotenza funzionale all'ortostasi ed alla deambulazione. ha costretto la a nuovi Pt_2
e differenti trattamenti terapeutici presso altre Strutture Sanitarie ortopediche. Cio' ha determinato un incremento dei normali tempi di Invalidità Temporanea della paziente: valutato in gg. 165.
Inoltre, prima del ricovero presso la la inferma , secondo gli orientamenti Controparte_11 orientativi dei vari barèmes al riguardo, presentava degli esiti invalidanti permanenti : “Anchilosi di anca in posizione sfavorevole “ con flessione < 25° o < 40° “ corrispondenti al 35% - 40% di
Danno Biologico ( Simla 2016 Ed. Giuffrè pag. 361 ). Tale stato invalidante è stato alla fine emendato, nella maggior parte della sua entità, dai Sanitari Ortopedici della
[...]
pur con complicazioni Controparte_25 chirurgiche varie che hanno caratterizzato sia il primo che il secondo intervento di protesizzazione di anca sinistra Tali complicanze “ iatrogene “, hanno allungato ulteriormente la Invalidità
Temporanea Totale della paziente di gg. 63 ( sessantatré ) e tale Danno Biologico Temporaneo è da porre a carico della se la stessa fosse stata citata e fosse intervenuta quale Controparte_11 parte convenuta nel suddetto giudizio . Dalla disamina epicritica di quanto evidente in atti e di quanto nell'escursus del caso clinico, non emergono a carico dei Sanitari della Controparte_11 elementi di responsabilità professionale influenti nella determinazione o in associazione, riguardo il
Danno Biologico reliquato alla paziente. Orbene, alla luce di quanto ampiamente descritto, un tale quadro di esiti di protesizzazione di anca, ampiamente emendato dall'ultimo intervento chirurgico di protesizzazione di anca presso laCasa di Cura Caminiti è valutabile, secondo Controparte_23 questi C.C.T.T.U., in accordo con la stima medico - legale della presenza di una protesi di anca
23 Classe III, come dal riferimento della SIMLA ( Linee Guida della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni per il Danno alla Persona in ambito civilistico ) Ed. Giuffrè 2016 pag.
361, con un range valutativo nella misura del 26% - 30% ( media del 28% ), considerando gli esiti dei deficit anatomo - biologicie vascolari determinati dall'anchilosi prolungata conseguente al 1° intervento chirurgico, pur considerando la situazione emendata in larga parte con la protesizzazione, permane uno stato di invalidità funzionale anche protesica , considerando anche le preesistenze biologiche negative come : l' osteoporosi , l'artrosi dell'anca controlaterali, l'ipostenia muscolare marcata, accentuate inevitabilmente dalla lunga anchilosi dell'anca operata, oltre a l'età molto avanzata. Valutando la quota di comune Danno Biologico che avrebbe avuto comunque la paziente, se fosse stata operata correttamente e secondo “ leges artis ” la prima volta, con un intervento di protesizzazione di anca, presso l'Istituto Ortopedico “ F. NA ” di Reggio Calabria, ossia una entità del Danno Biologico nella misura del 19% - 25%, (media 22% ), ovvero come un quadro di
“ esiti di protesi di anca di Classe II “, tenendo in dovuto conto le negative preesistenze della paziente: quali il quadro di marcata osteoporosi e l'età molto avanzata, oltre alla coxartrosi controlaterale, sempre secondo valutazioni orientative dei barèmes medico - legali, il Danno Biologico permanente differenziale reliquato, di “ carattere iatrogeno “, a carico dell'Istituto Ortopedico “ F. NA “ di Reggio Calabria , va valutato mediamente nella misura del 6% ( sei per cento della totale).”.
A fronte di tali conclusioni, il consulente di parte convenuta, in sede di osservazioni alla CTU, ha essenzialmente censurato il percorso logico-argomentativo seguito dal
Collegio peritale al fine di giungere alla quantificazione dei danni riportati dalla Pt_2
Pertanto, per come anticipato, con ordinanza del 14.05.2022 i nominati ctu sono stati chiamati a rendere chiarimenti in ordine alla durata delle giornate di invalidità temporanea, totale e parziale, addebitate all'operato dei sanitari della struttura convenuta.
In sede di chiarimenti (resi con relazione depositata in data 31.05.2022) i ctu hanno avuto modo di precisare quanto segue: “In definitiva ed in sintesi, questa è la reale entità del
Danno Biologico Temporaneo dal profilo “iatrogeno” , patito dalla sig. ra , a seguito Parte_2 dell'intervento chirurgico di “ osteosintesi del femore sin. con chiodo endomidollare “ e dell'excursus collegato alle successive complicazioni ed alla gestione sanitaria delle stesse. INVALIDITA'
TEMPORANEA GLOBALE: 212 gg. Dopo l'intervento chirurgico eseguito presso l'Istituto
Ortopedico GIOMI di Reggio Calabria e per la risoluzione dei reliquati dello stesso a) Invalidità
24 Temporanea Totale: GG. 165 : 147 gg. ( periodo dopo l'intervento chirurgico presso l'istituto ortopedico sino al 1° ricovero presso (ovvero dal 6/07/2009 - CP_1 Controparte_11 interv. - al 30/11/2009 (ultimo giorno prima del ricovero presso Controparte_26 CP_11
18 gg. ( 1/12/2009 === 18/12/2009 ), caratterizzato dalla risoluzione chirurgica
[...]
protesica per i reliquati ( rimozione chiodo endomidollare ed impianto di protesi di anca ) b) Invalidità
Temporanea Parziale : GG. 47 Di cui 24 gg. al 75% - 23 gg. al 50% ossia il periodo di convalescenza e riabilitazione successivo al 1° intervento di protesizzazione di anca, sino al 2° ricovero presso la per la " revisione chirurgica protesi di anca sin. " (dal Controparte_11
19/12/2009 sino al 3/02/2010). Detraendo gg. 90 (di cui 30 di I.T.T. e 60 di I.T.P.) necessari, in media, per una guarigione, pur con inevitabili postumi, per un intervento chirurgico di protesi di anca per una frattura basi-cervicale di femore, eseguito secondo “leges artis”, il periodo di Invalidità
Temporanea dal profilo “ iatrogeno ”, addebitabile all'operato dei Sanitari dell'
[...]
, corrisponde alla seguente entità : -122 gg. di I.T.T. -0 gg. di . Controparte_27 CP_28
Orbene, questo Giudice condivide le conclusioni cui sono giunti i nominati ctu, per come meglio precisate in sede di chiarimenti, in quanto logicamente argomentate e fondate su valutazioni esaustive e coerenti rispetto ai principi scientifici della materia.
Pertanto, aderendo alle risultanze di cui alla espletata di CTU, si ritiene che la condotta dei sanitari che ebbero in cura presso l'Istituto Ortopedico Franco Parte_2
NA sia censurabile in termini di errata diagnosi ed errata scelta terapeutica.
Dall'indagine condotta in corso di causa è emerso infatti l'errore diagnostico in cui è incorso il personale sanitario operante presso la struttura consistente CP_12 nell'erronea lettura dell'esame radiografico effettuato in data 29.06.2009 e, quindi, nell'aver classificato, sotto il profilo anatomo-patologico, la frattura riportata dalla
Iiriti come pertrocanterica anziché come basi-cervicale.
Tale erronea valutazione ha poi condotto ad un secondo errore, coincidente con la scelta di sottoporre la paziente ad osteosintesi, ossia ad un intervento non adeguato al trattamento della frattura e comunque non indicato tenuto conto dell'età avanzata della paziente e del quadro marcato di osteoporosi dalla stessa presentato.
Infatti, secondo quanto accertato dai nominati ctu, la qualità dell'osso femorale, anziché condurre alla consolidazione della fattura, ha di fatto favorito l'insorgenza
25 della più comune causa di fallimento degli interventi di osteosintesi, ossia il fenomeno del cut-out (noto anche come cut off).
A fronte di tale complicanza post-operatoria si sarebbe quindi reso necessario un intervento immediato di rimozione della vite e di impianto di protesi d'anca.
Tuttavia, in sede di controllo ambulatoriale successivo alle dimissioni, i sanitari della struttura convenuta hanno posto in essere l'ennesimo errore, avendo invero omesso di formulare indicazione di intervento di artroprotesi e consigliato alla paziente di sottoporsi ad un trattamento di Fisiochinesiterapia.
Dalle considerazioni che precedono, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice debbono ritenersi senz'altro fondati.
Alla luce degli accertamenti peritali svolti e non contrastati da osservazioni che ne richiedano una rivisitazione, si ritiene inoltre che la condotta dei sanitari della struttura convenuta sia eziologicamente connessa ai postumi invalidanti patiti dalla e sia Pt_2 quindi generatrice di responsabilità risarcitoria, nei termini che di seguito si precisano.
Anzitutto, si osserva che i nominati ctu hanno riconosciuto che la in Pt_2 conseguenza della condotta colposa denunciata in giudizio, abbia riportato un danno iatrogeno differenziale, sia temporaneo sia permanente, che si è concretizzato, rispettivamente, in un maggior tempo di convalescenza rispetto a quello che comunque sarebbe stato necessario a fronte di un intervento di artroprotesi immediatamente eseguito ed in un peggioramento del quadro invalidante che comunque sarebbe esitato alla grave lesione fratturativa.
Quanto al danno iatrogeno temporaneo, i nominati ctu, tenuto conto dei dati che emergono dal decorso clinico documentato e delle comuni conoscenze mediche concernenti l'evoluzione dei postumi di un intervento chirurgico di protesi di anca per una frattura basi-cervicale di femore, hanno ritenuto che il periodo di invalidità temporanea addebitabile all'operato dei Sanitari dell' Controparte_29
, corrisponda a 120 giorni di ITT.
[...]
Sotto il profilo del danno iatrogeno permanente, il Collegio peritale ha ritenuto che la abbia riportato un danno iatrogeno differenziale - coincidente con la differenza Pt_2 tra il danno biologico reliquato all'esito del secondo intervento cui la si sottopose Pt_2
26 presso la e che ebbe ad emendare in parte il danno Controparte_11 originariamente cagionato dai sanitari della struttura convenuta (calcolato, al netto delle patologie preesistenti di cui soffriva la nella misura media del 28%) ed il Pt_2 danno biologico che sarebbe comunque residuato se la paziente fosse stata sottoposta presso l'Istituto Ortopedico F. NA di Reggio Calabria ad intervento di protesizzazione di anca eseguito secondo leges artis (calcolato, al netto delle patologie preesistenti di cui soffriva la nella misura media 22%) – quantificato nella misura Pt_2 del 6%.
Recependo le valutazioni del Collegio peritale, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto congruamente motivate, deve ritenersi che la abbia patito Pt_2 un danno iatrogeno permanente del 6% ed un danno iatrogeno temporaneo di 120 giorni a titolo di ITT.
Il danno biologico sofferto dalla Iiriti – tanto in termini di inabilità temporanea quanto in termini di inabilità permanente - va liquidato applicando i criteri di cui alle Tabelle di Milano, nella versione aggiornata al 2024.
Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui alle tabelle meneghine, il danno risarcibile per l'invalidità temporanea va liquidato in complessivi €13.800,00 a titolo di ITT per giorni 120 (punto base 115).
Per quanto concerne l'invalidità permanente giova anzitutto rilevare che la è Pt_2 deceduta, all'età di 89 anni, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio e per cause indipendenti dai fatti oggetto di causa.
Ebbene, in punto di danno da c.d. premorienza, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito che in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell' illecito, l' ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica (ex mulits Cass. n. 14767/2003; Cass. n.
679/2016; Cass. n. 12913/2020; Cass. n. 41933/2021).
L'orientamento in questione non è tuttavia applicabile nel caso in esame.
27 Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il principio secondo cui la liquidazione del danno deve essere rapportata alla durata effettiva della vita del danneggiato assume rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all' aspettativa di vita. Se invece decede ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita, non si registra quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, n. 25157/2018, secondo cui “il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita. Non si registra, quindi, quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l' applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base. In altri termini, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso del danneggiato in corso di causa, all' età di 96 anni”).
Ne caso in esame la è deceduta all'età di 89 anni e, quindi, oltre l'ordinaria Pt_2 aspettativa di vita.
Pertanto, tenuto conto che il punto base previsto dalle Tabelle di per la CP_9 liquidazione del danno non patrimoniale, in relazione ad un soggetto ultraottantenne, tiene già conto delle ridotte aspettative di vita della stessa, nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso della in epoca Pt_2 anteriore all'instaurazione della presente controversia.
Tanto chiarito, assumendo a riferimento l'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 83), si osserva che le Tabelle di prevedono, per un'invalidità CP_9 permanente del 28%, un ammontare complessivo di € 78.761,00.
Da tale importo deve essere, poi, sottratta la somma corrispondente al danno da invalidità permanente nella misura del 22%, pari ad € 52.559,00.
Il danno risarcibile per l'invalidità permanente ammonta dunque ad € 26.202,00
(€78.761,00 - € 52.559,00).
28 Non sussistono i presupposti per applicare un incremento percentuale per sofferenza soggettiva interiore non avendo gli eredi della allegato e comunque provato, Pt_2 nemmeno per presunzioni, alcuna sofferenza interiore in capo alla de cuius, diversa dall' aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
Parimenti non sussistono i presupposti per un'eventuale personalizzazione del danno, neppure richiesta dagli istanti.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, in favore dell'attrice e del terzo interveniente deve essere riconosciuto iure hereditatis e pro quota il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente subito dalla de cuius nella misura complessiva di €40.002,00
(di cui € 26.202,00 a titolo di danno iatrogeno permanente ed €13.800,00 a titolo di danno iatrogeno temporaneo).
La somma anzidetta viene liquidata all'attualità e su essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto
(luglio 2009) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono altresì gli interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
Si ritiene, inoltre, che dalla somma liquidata non debba detrarsi – a titolo di compensatio lucri cum damno - quanto percepito dalla a titolo di indennità di accompagnamento Pt_2 da parte dell' CP_13
In tema di compensatio lucri cum damno, infatti, l'individuazione degli emolumenti assistenziali da defalcare dal danno da risarcire richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito. Il computo del beneficio assistenziale ai fini dell' operazione di corretta stima del danno da risarcire, infatti, postula due condizioni: la prima è che il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell' illecito; la seconda è che sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell' evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente
29 obbligato a restituire all' amministrazione pubblica l' importo corrispondente al beneficio da questa erogato (cfr. Cass. S.U. sent. n. 12567/2018).
In altri termini, l'individuazione degli emolumenti assistenziali da sottrarre al risarcimento dovuto postula che la prestazione assistenziale abbia la funzione di rimuovere quello stesso tipo di danno, che, pertanto, non sarà anche risarcibile (al fine di evitare una duplicazione del risarcimento).
Da quanto precede consegue che il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento non possa sottrarsi alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato, perché la prestazione assistenziale
è volta a fronteggiare la necessità di assistenza continua, ma non ha la funzione di risarcire la perdita dell'integrità psico-fisica patita dal soggetto danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 11657/2022 nella cui motivazione si legge quanto segue: “…Nel caso di specie, come accennato, il giudice di merito accertò che la vittima aveva subìto un danno biologico: tale CP_ pregiudizio, tuttavia, non forma oggetto di indennizzo da parte dell' Tale istituto, infatti, alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle evenienze, può erogare: a) la "pensione ordinaria di inabilità", spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 1,1.
12.6.1984, n. 222); (b) l' "assegno ordinario di invalidità", ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); (c) la "pensione di inabilità" agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (art. 12, comma 1,1.
30.3.1971, n. 118); (d) l'asseg-no mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); (d) l'indennità di accompagnamento", spettante alle persone che si trovano "nella impossibilità di deambulare sena l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un CP_ 'assistenza continud' (art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18). Come si vede, le prestazioni dell' in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presuntojuris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, CP_ di guadagno. Per contro, l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non CP_ patrimoniale alla salute. Pertanto, l'indennizzo erogato dall' quale che ne fosse il fondamento -
30 non chiarito dalla sentenza, né dal ricorso - non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.”
Non può infine riconoscersi alcun danno patrimoniale consistente nelle spese mediche asseritamente sostenute dalla atteso che le stesse non sono state Pt_2 adeguatamente documentate dalla parte onerata, né specificate nel loro ammontare.
A questo punto occorre esaminare la domanda di garanzia assicurativa che la struttura sanitaria convenuta ha proposto nei confronti delle terze chiamate.
Muovendo dalle eccezioni svolte dalle terze chiamate e Controparte_2
si evidenzia che le stesse non hanno contestato la garanzia Controparte_4 assicurativa di cui alla polizza n. 127189, ma si sono dichiarate disponibili a manlevare l'assicurata soltanto ai sensi del certificato assicurativo n. 15, vigente a decorrere dal
3.12.2009 (e quindi in epoca successiva all'evento, ma utile quanto alla richiesta di risarcimento avanzata dall'attrice nell'aprile del 2010), escludendo l'operatività in specie dei certificati assicurativi n. 9 e n. 16.
Orbene, va anzitutto accolta l'eccezione di inoperatività della Convenzione AIOP n.
127100, certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 9, in ragione della vigenza della clausola di claims made prevista nelle condizioni particolari della Convenzione
AIOP n. 127100, cui l'istituto IOMI F. NA di Reggio Calabria ha aderito sottoscrivendo il certificato di applicazione n. 127189, successivamente integrato e modificato concordemente dalle parti con le appendici nn.9, 15 e 16.
In proposito deve in primo luogo premettersi che l'art. 9 delle condizioni particolari della Convenzione AIOP n. 127100, rubricato “Validità temporale dell'assicurazione” prevede che “…in deroga all'art. 1917 c.c., 1° comma, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia” (v. doc. 3 terze chiamate)
La polizza azionata in giudizio contiene, quindi, una clausola claims made c.d. impura, in quanto circoscrive l'operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto o nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto
31 stesso e - diversamente dalla previsione codicistica di cui all'art. 1917 c.c., - impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto.
Sul punto giova brevemente rilevare che, conformemente al più recente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola di cui si discute non limita la responsabilità dell'assicuratore, per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. (limitando le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludendo il rischio garantito), ma riguarda il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specifica il rischio garantito. In particolare, mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non solo del dato costituito dal momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva, ma anche del fattore temporale aggiuntivo rappresentato dall'epoca in cui la richiesta risarcitoria è stata avanza dal danneggiato. Pertanto, va ricondotta ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”, entro i quali, a norma dell'art. 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato.
Partendo da tale dato, le Sezioni Unite hanno escluso la vessatorietà di siffatta tipologia di clausola, tenendo di demandare però al giudice di merito la valutazione di un'eventuale nullità per difetto di meritevolezza delle stesse o perché determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi contrattuali.
Dunque, considerato che nel caso in esame la clausola di cui all'art. 9 delle condizioni particolari del contratto assicurativo dedotto in giudizio non si sostanzia in una pattuizione limitativa della responsabilità deve escludersene anzitutto il carattere vessatorio.
A ciò si aggiunga che l'assicurata non ha introdotto alcuno specifico elemento idoneo a sostenere l'eventuale immeritevolezza o la nullità delle clausole in questione, sicché deve concludersi per la certa validità delle stesse.
Ciò posto, l'eccezione svolta dalle terze chiamate di inoperatività in specie dell'appendice n. 9 risulta fondata, atteso che la prima richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della è intervenuta nell'aprile del 2010, ossia in epoca CP_1 successiva sia alla scadenza dell'appendice invocata, che perdeva efficacia per comune accordo delle parti dalle ore 24 del 31.12.2008, sia al periodo di estensione della garanzia, conclusosi in data 31.12.2009.
32 La prima richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della CP_1 si colloca invece nel periodo di efficacia del certificato di applicazione n. 127189, appendice n. 16, che ha esteso la garanzia di cui alla polizza n. 127189 per l'annualità
31.12.2009-31.12.2010 (oltreché, secondo quanto infra si dirà, il periodo di retroattività della copertura assicurativa).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle terze chiamate, deve concludersi per l'operatività in specie dell'appendice in questione, con cui le parti hanno, da ultimo, integrato certificato di applicazione n.127189, senza che in senso contrario rilevi la circostanza che la stessa sia stata sottoscritta in data 24.06.2010, ossia in epoca anteriore alla citata richiesta risarcitoria.
Alcun dubbio si può porre poi in ordine alla validità della clausola contenuta in detta appendice, con cui le parti, integrando il disposto di cui all'art. 9 punto b) delle condizioni particolari di polizza – espressamente richiamato nella polizza n. 127189 sottoscritta in data 3.08.2005 – , hanno previsto quanto segue “l'assicurazione vale altresì nei limiti del massime previsto dalla presente appendice per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti dal 20.07.2001 al 20.07.2003, denunciati per la prima volta dalle ore 24,00 del
31/12/2009”.
Tale previsione si atteggia, infatti, quale mera integrazione della clausola di claims made prevista nelle Condizioni particolari di polizza (peraltro, espressamente richiamata anche nel certificato di applicazione n. 127189) e della cui validità si è già detto, mediante la quale le parti hanno esteso il periodo di retroattività della copertura assicurativa (fissato, con il certificato di applicazione n. 127189, al 20.07.2003), sino a coprire anche i fatti accaduti a far data dal 20.07.2001 e denunciati per la prima volta dalle ore 24 del 31.12.2009.
Acclarata l'operatività nel caso in esame dell'appendice n. 16, si rileva come la stessa risulti suddivisa in coassicurazione pro-quota tra Controparte_2 [...]
(già , (già CP_4 Controparte_5 Controparte_7
e (quest' ultima non chiamata Controparte_9 Controparte_15 in causa perché pacificamente posta in stato di Liquidazione Coatta Amministrativa, con conseguente improponibilità di ogni domanda giudiziale nei suoi confronti).
33 È poi documentale ed incontestata la previsione per cui il rischio assicurato dalle precisate compagnie assicurative era ripartito per quote (segnatamente AXA
Assicurazioni 30%, , 20% e Controparte_30 Controparte_7
) con esclusione di ogni solidarietà fra le stesse. Controparte_31
Ciò posto, deve farsi anzitutto applicazione del principio in base al quale il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato, con conseguente assunzione soltanto pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità, senza che tra i vari coassicuratori si stabilisca, pur in presenza di un contratto unitario, un vincolo di solidarietà.
Ne discende che il singolo co- assicuratore potrà essere chiamato a pagare l'intero
(salvo regresso) in quanto venga intimato quale delegatario nel rapporto, in forza di specifica clausola c.d. di gestione o di rappresentanza, che tuttavia nel caso di specie non sussiste.
Tenuto conto di quanto sopra, le compagnie assicurative Controparte_2
e debbono essere condannate - Controparte_4 Controparte_7 limitatamente alle singole percentuali indicate nella convenzione sopra richiamata, senza vincolo di solidarietà (rispettivamente nella misura del 30%, del 10% e del 20%)
- a tenere indenne la struttura assicurata dal pagamento delle somme cui è tenuta in esecuzione della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e, quindi, avuto riguardo al rapporto processuale sussistente tra l'attrice ed il terzo chiamato da una parte e la struttura convenuta dall'altra, vengono poste a carico di quest'ultima, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione sia di che Parte_1 di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera CP_10
94/2018 del 29.01.2018 – doc. 14 di parte attrice e delibera n. 695/2021 del
27.05.2021 – doc. 2 di parte interveniente).
Pertanto, la in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere CP_1 condannata a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite sia dell'attrice che dell'interveniente “ad adiuvandum”, liquidate, ex DM 55/2014 (come modificato dal
34 D.M. 147/2022), in base al valore del decisum e dell'attività difensiva effettivamente svolta, senza dimidiazione (che verrà operata in sede di liquidazione dei compensi al difensore cfr. Cass. 777/2021; Cass. 11590/2019) come segue:
- quanto all'attrice in euro 7.616,00 per compensi, olytr IVA, CPA e spese forfettarie al
15% (applicate le tariffe medie ex DM 55/2014);
- quanto all'interveniente in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%
(applicati i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria).
Sussistono, infine, i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione delle spese nel rapporto tra la convenuta e le terze chiamate costituite, non essendovi stata vera e propria contrapposizione tra le parti in punto di operatività della garanzia assicurativa per fatto della struttura sanitaria.
Nulla sulle spese quanto alla essendo la stessa rimasta Controparte_7 contumace.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17.05.2022, debbono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella contumacia della società così provvede: Controparte_7
1) Accoglie la domanda attorea e di parte interveniente e per l'effetto condanna parte convenuta a rifondere in favore di e la Parte_1 CP_10 complessiva somma di euro €40.002,00, da ripartire pro quota ereditaria in € 20.001,00 ciascuno, oltre interessi come in parte motiva;
2) Condanna parte convenuta a rifondere, con distrazione a favore dell'Erario, le spese di lite di parte attrice e di parte interveniente, che liquida, quanto a parte attrice in euro
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e, quanto a parte convenuta, in euro 2.906 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%;
3) Condanna la società nella misura del 30%, la società Controparte_2
nella misura del 10% e nella misura Controparte_4 Controparte_7
35 del 20% a tenere indenne la i quanto la stessa è tenuta a corrispondere CP_1 in forza dei punti 2) e 3) del presente dispositivo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e le terze chiamate costituite e Controparte_2 Controparte_4
5) Nulla sulle spese quanto alla terza chiamata stante la Controparte_7 contumacia di quest'ultima;
6) Pone definitivamente a carico della convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, le spese di CTU.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16 luglio 2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
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