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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 942 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maestrello ed elettivamente domiciliata a
Verona (VR), viale Nino Bixio n. 2 presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Peron e dall'avv. Simonetta Ricciardiello ed elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), contrà Mure Porta Nova n. 32, presso lo studio dell'avv. Ricciardiello;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 743/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
[..
VIA PRINCIPALE:
- riformarsi integralmente la sentenza n. 743/2023 (n. 2872/2020 R.G.) pagina 1 di 12 pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 19/04/2023, depositata in cancelleria
e pubblicata il giorno stesso, e conseguentemente:
- accertato l'esposto di cui in narrativa e l'infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte dal signor , rigettarsi le stesse dichiarandosi Controparte_1 che nulla è dovuto da a favore di parte appellata. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
- riformarsi parzialmente la sentenza n. 743/2023 (n. 2872/2020 R.G.) pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 19/04/2023, depositata in cancelleria
e pubblicata il giorno stesso, e conseguentemente:
- accertato l'esposto di cui in narrativa e la prevalente responsabilità del signor
nella causazione del sinistro per cui è causa e che nulla risulta Controparte_1 dovuto dall'appellante a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e conseguentemente rideterminarsi, in ragione della percentuale di responsabilità individuabile in capo ad la somma da corrispondere al signor Parte_1
a titolo di risarcimento, spese legali di primo grado e rimborsi Controparte_1 compensi CTU e CTP.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con espressa statuizione di condanna alla restituzione delle somme versate dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, pari a €. 43.442,18 (vedasi doc. 01), oltre interessi dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione nonché con richiesta di revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa ammende (doc. 02).
Per Controparte_1
Nel merito ed in via principale: respingersi l'appello perché infondato e chiaramente dilatorio;
in ogni caso: con vittoria di competenze di lite, anche della fase della sospensiva di cui al sub procedimento.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1
pagina 2 di 12 autotrasportatore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Verona, esponendo che la mattina del 29 maggio 2018 aveva ritirato presso la convenuta della merce del peso totale di circa 17.000 kg, consistente in tre contrappesi per autogru, per trasportarla a Vicenza a mezzo del proprio camion, modello Man (targato EX900JW) con semirimorchio Multitrailer (targato
AD46406). Il caricamento del veicolo veniva effettuato dai dipendenti di Pt_1
. L'attore esprimeva perplessità in merito al posizionamento dei tre
[...] contrappesi sul camion, ma veniva rassicurato in ordine al corretto caricamento.
Poco dopo l'inizio del viaggio, circa alle ore 11.00, mentre il percorreva la CP_1
SS 12 Brennero, il mezzo sbandava -forse a causa di un avvallamento sulla strada- e, a causa dell'eccessivo sbilanciamento del rimorchio, finiva contro il guardrail.
Il aveva subito ingenti danni patrimoniali a causa del sinistro: aveva CP_1 dovuto pagare il soccorso tradale e il trasporto del vincolo incidentato, il recupero e il trasporto della merce persa sulla carreggiata, la franchigia applicata dalla propria assicurazione per il pagamento dell'ente intervenuto per la pulizia della strada. Inoltre, poiché aveva dovuto rottamare la motrice, in assenza della quale non aveva lavorato per il resto del 2018 e per il prosieguo (come da certificato di cessazione attività del 17.7.2018), lamentava un mancato guadagno per cessazione della propria attività in conseguenza del sinistro.
Ritenendo che la responsabilità dell'accaduto fosse da imputarsi alla Parte_1 per il non corretto posizionamento del carico sul mezzo, chiedeva di dichiarare la responsabilità della convenuta nella determinazione del danno e, conseguentemente, di condannarla a risarcirlo della somma di euro 88.569,65
(rideterminata poi in euro 100.313,48 in sede di comparsa conclusionale) o, in subordine, di condannarla al risarcimento della somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi legali dal 29.5.2018 alla domanda e interessi di mora, ex legge 162/2014, dalla domanda al saldo.
1.1. Poiché, nonostante la regolare notifica della citazione, non si Parte_1 costituiva in giudizio, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
pagina 3 di 12 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e una CTU affidata all'ing. Persona_1
2. Con sentenza n. 743/2023 il Tribunale di Verona riconosceva un concorso di colpa del nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, e CP_1 condannava a pagare all'attore euro 28.851,96, oltre interessi Parte_1 di legge, e le spese di lite del giudizio. Le spese di CTU e di CTP venivano poste per 1/4 a carico del e per 3/4 a carico di nei rapporti CP_1 Parte_1 interni. In particolare, il primo Giudice:
1) ricostruiva la dinamica del sinistro sulla scorta del rapporto di incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale del della Controparte_3 deposizione del teste e della CTU. Secondo il rapporto di incidente, Tes_1 lo stesso si era verificato in un tratto stradale rettilineo ed era stato probabilmente causato dal mal posizionamento del carico. Il teste aveva riferito che, a suo avviso, il mezzo era stato caricato con eccessivo peso in fondo. La CTU aveva concluso nel senso che la collocazione dei contrappesi sulla parte terminale del container potesse ragionevolmente aver portato a una situazione di carico sbilanciato sulla parte posteriore del rimorchio, condizione che però era già presente nel momento della partenza e, dunque, era conosciuta dal CP_1 inoltre affermava che, pur se, come asserito dall'attore, vi fosse stato un avvallamento della sede stradale (circostanza tuttavia non evidenziata dal verbale della Polizia Municipale), se il mezzo fosse stato correttamente bilanciato, non si sarebbe verificato lo sbandamento;
2) riscontrava un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, dal momento che egli stesso aveva ammesso di aver constatato il mal posizionamento del carico prima di partire (tanto da affermare di aver notato che le ruote anteriori della motrice “un po' sgommavano”) e non era stato in grado di mantenere il controllo del mezzo a fronte di un evento non improvviso in quanto conosciuto e conoscibile. Infatti, l'art. 7 comma 7 d.lgs. 286/2005, nel prevedere la responsabilità “in ogni caso” del caricatore per violazione delle norme in materia di corretta sistemazione del carico sui veicoli, non esclude che possa configurarsi una eventuale corresponsabilità di altri per il sinistro;
pagina 4 di 12 3) determinava i danni subiti dal Quanto al danno emergente, il Tribunale CP_1 determinava il risarcimento in euro 16.076,51 per i danni alla motrice e al semirimorchio e in euro 3.411,52 per le spese di recupero di container, semirimorchio, carico container e zavorra, trattore per semirimorchio e carrellone
(entrambi gli importi calcolati al netto della decurtazione del 50% stante il concorso di colpa del danneggiato). Quanto al lucro cessante (per il fermo dell'attività del per i mesi del 2018 successivi al sinistro e poi per la CP_1 definitiva cessazione dell'attività), poiché l'attore non aveva provato l'effettiva perdita reddituale subita (non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2018 e le successive), né aveva allegato di essere inoccupato e di non percepire redditi da lavoro o pensionistici, il Giudice lo riconosceva, in via presuntiva, solo limitatamente ai mesi sino alla fine del 2018 nella somma di euro
9.363,93 (sempre al netto della decurtazione del 50%).
3. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di quattro motivi, di seguito illustrati, e chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
con memoria difensiva e di costituzione, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'istanza di inibitoria.
3.1. Con ordinanza 12 luglio 2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nella comparsa di costituzione e risposta il ha chiesto, in via preliminare, CP_1 di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di respingere l'appello in quanto infondato.
3.2. Come da provvedimento del 9 novembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 13 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Nell'atto di appello ha, anzitutto, precisato che la mancata Parte_1 costituzione in primo grado è dipesa dal fatto che, a seguito della notifica della pagina 5 di 12 citazione, l'aveva consegnata alla propria compagnia assicurativa Parte_1
“immaginando” che la stessa si sarebbe costituita in giudizio, costituzione mai avvenuta. Ha poi censurato la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi:
1) “errore in fatto e diritto nella individuazione della responsabilità nella causazione dell'evento”. Premesso che il CTU aveva precisato che, poiché i contrappesi hanno forma regolare parallelepipeda, “è difficile prevedere uno sbilanciamento proprio del contrappeso sul pianale” e che la condizione di sbilanciamento era presente sin dal momento di partenza del mezzo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che a provocare il danno abbia concorso il mal posizionamento del carico perché, se così fosse stato, il mezzo avrebbe dovuto sbandare immediatamente dopo la partenza e non successivamente (dopo aver percorso una strada con due rotatorie e una corsia destrorsa di accelerazione per l'accesso in tangenziale) e in un tratto rettilineo. Il Tribunale avrebbe quanto meno dovuto porsi il dubbio che a provocare lo sbandamento fosse stata una manovra brusca del CP_1
2) “errore di fatto e diritto nella individuazione della quota di responsabilità a carico del danneggiato”: il primo Giudice non avrebbe considerato che il CP_1 con il proprio comportamento, ha interrotto il nesso eziologico tra condotta e danno in quanto, pur essendosi accorto del mal posizionamento del carico, non ha chiesto ai caricatori di posizionare il carico in altro modo e non ha arrestato il veicolo. In ogni caso, anche a non voler ritenere l'esclusiva responsabilità del andrebbe riconosciuta una sua prevalente responsabilità, dunque in CP_1 misura superiore alla quota del 50%;
3) “errore in fatto e diritto nel riconoscimento del danno da lucro cessante a favore del signor ”. censura la sentenza nella parte Controparte_1 Parte_1 in cui ha riconosciuto, in via presuntiva, il danno da lucro cessante per il danno subito dal sino alla fine del 2018, per la cessazione dell'attività lavorativa. CP_1
L'attore in primo grado non avrebbe provato tale danno e non si comprenderebbe il criterio seguito dal primo Giudice per il suo riconoscimento in via presuntiva;
pagina 6 di 12 4) “errore in fatto e diritto nella condanna alla rifusione dei compensi, spese di lite, CTU e CTP non in linea con la quota di responsabilità attribuita in sentenza”.
Con tale motivo l'appellante si duole del criterio di ripartizione dei compensi e delle spese di CTU e di CTP, considerato errato in relazione alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta in capo al CP_1
5. Si è costituto in giudizio deducendo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. perché avente ad oggetto doglianze tardive e dilatorie, nonché la sua infondatezza.
5.1. Quanto al primo motivo d'appello, secondo l'appellato, il verbale della Polizia
Municipale, la dichiarazione del teste e la CTU sarebbero chiari nel delineare la dinamica e la causa del sinistro, da attribuire al mal posizionamento del carico.
Quanto al secondo motivo d'appello, la brusca manovra alla quale l'appellante riconduce la causa del sinistro non risulterebbe dall'istruttoria di primo grado, sicché correttamente il Tribunale, in base alla normativa sui trasporti (artt. 1683
e 1175 c.c.; art. 7 comma 7 d.lgs. 286/2005), avrebbe individuato la responsabilità della , pur concorrente con quella del danneggiato. Il Parte_1 terzo motivo sarebbe infondato perché il aveva prodotto in primo grado CP_1 tutta la documentazione accertante la cessazione dell'attività, i redditi del 2017 e le prime fatture del 2018, in base alla quale il Tribunale aveva liquidato in via presuntiva ed equitativa il danno da lucro cessante. Il quarto motivo sarebbe del pari infondato e la ripartizione delle spese di lite, di CTU e di CTP sarebbe corretta in ragione della soccombenza di in primo grado. Parte_1
5.2. Inoltre, l'appellato ha sottolineato che ha proposto appello Parte_1 quando la sentenza di primo grado ancora non le era stata notificata, dimostrando così di non essersi costituita in primo grado di proposito, preferendo attendere l'esito del giudizio di primo grado. Ha contestato, infine, la produzione del doc. 3 dell'appellante, in quanto documento nuovo.
6. Così riassunte le argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che l'appello debba essere parzialmente accolto.
6.1. Il primo motivo d'appello è infondato.
pagina 7 di 12 La dinamica del sinistro de quo risulta sufficientemente chiara dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (in particolare il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale), dalla testimonianza di e Tes_2 dalla perizia. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ricostruito i fatti e, dagli atti e dalla documentazione dimessa dall'appellante, non emergono elementi sufficienti a contrastare tale ricostruzione.
In particolare, il CTU è chiaro nel ritenere che la modalità di collocazione di due contrappesi sulla parte terminale del container (come riferita dal teste Tes_2
possa essere “compatibile un carico non adeguatamente posizionato e
[...] bilanciato all'interno del container” e che tale collocazione possa ragionevolmente aver portato ad una situazione di carico sbilanciato sulla parte posteriore del semirimorchio, la quale a sua volta può aver inciso sulla guidabilità del veicolo.
Vero quindi, secondo il CTU, che era “difficile prevedere uno sbilanciamento proprio del contrappeso sul pianale”, ma ciò non significa -come sostiene l'appellante- che il carico fosse stabile, perché l'instabilità è stata determinata - come affermato dal CTU- non da uno sbilanciamento dei contrappesi ma proprio dalla loro non corretta collocazione.
Il CTU ha anche precisato che, posto che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era rettilineo, in assenza di azioni decise sullo sterzo, il mezzo non avrebbe dovuto ricevere particolari sollecitazioni “se non quelle proprie”. Orbene, tra gli elementi istruttori raccolti primo grado non si rinviene alcun elemento che possa far pensare -a differenza di quanto ipotizzato dall'appellante- a una possibile manovra errata da parte del CP_1
Neppure coglie nel segno l'affermazione di secondo cui, se la causa Parte_1 del sinistro fosse stata il mal posizionamento del carico, il sinistro si sarebbe verificato immediatamente dopo la partenza e non dopo aver percorso circa 5 km.
L'appellante basa tale affermazione sul fatto che il CTU, nella perizia, ha affermato che la situazione di carico sbilanciato non fosse un evento improvviso, in quanto già presente al momento della partenza del mezzo dal luogo di carico.
Tale precisazione del CTU era evidentemente volta a sottolineare la conoscibilità sin dall'inizio, da parte del della situazione di sbilanciamento del mezzo, CP_1
pagina 8 di 12 precisazione dalla quale è possibile far discendere l'affermazione della concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro ma non quella CP_1 per cui il sinistro, se determinato dallo sbilanciamento, sarebbe dovuto necessariamente avvenire al momento della partenza.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta in primo grado è, anzi, presumibile che il non corretto posizionamento dei contrappesi abbia creato una situazione di sbilanciamento, favorita anche dalle due rotatorie percorse prima del sinistro, sfociata poi, sul tratto rettilineo, nel ribaltamento del mezzo.
6.2. Il secondo motivo d'appello è, del pari, infondato. Non può ritenersi che il mettendosi alla guida, pur avendo constatato il mal posizionamento del CP_1 carico, abbia posto in essere un comportamento tale da interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno. Infatti, se era certamente suo dovere quello di assicurarsi di mantenere il controllo del veicolo, in ogni caso il responsabile delle operazioni di carico del mezzo ex art. 7, comma 7, d.lgs. n. 286/2005 era il vettore , i cui dipendenti avrebbero dovuto assicurare il corretto Parte_1 posizionamento del carico e il bilanciamento del relativo peso. Considerato, da un lato, che il si era accorto del mal posizionamento del carico (tanto che CP_1 aveva espresso riserve in ordine al posizionamento dei contrappesi) e, dall'altro, che i dipendenti di erano responsabili del carico stesso, la cui pericolosità Pt_1 era stata fatta loro presente da parte del teste , la percentuale di Tes_2 corresponsabilità del 50% ciascuno, individuata dal Giudice di primo grado, appare adeguata.
6.3. Il terzo motivo d'appello, riguardante il danno da lucro cessante, è invece fondato. Come rilevato anche dal Tribunale, a dimostrazione di tale danno, in primo grado, il ha prodotto unicamente la dichiarazione di cessazione del CP_1 numero di partita iva, la dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta antecedente a quello del sinistro (2017) e le fatture emesse nei primi mesi del
2018 e sino al sinistro. Tale lacuna probatoria non consente di escludere che il nonostante la cancellazione della partita iva, abbia percepito dei redditi da CP_1 lavoro e ad essa non si può sopperire tramite una liquidazione presuntiva e in via equitativa il danno, neppure per il solo 2018. Infatti, “in sede di liquidazione
pagina 9 di 12 equitativa del lucro cessante ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (Cass. n. 21787/2015). Nella fattispecie, il avendo incardinato il giudizio di primo grado nel 2020, CP_1 avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'eventuale calo del proprio reddito, producendo la dichiarazione dei redditi riferita al 2018. La sua mancata produzione fa presumere che il non abbia subito alcun decremento del CP_1 proprio reddito in seguito al sinistro.
D'altra parte lo stesso Giudice di primo grado aveva rilevato che la mancata produzione di documentazione fiscale/reddituale successiva, oltre a non dimostrare l'asserita riduzione reddituale, in assenza anche dell'allegazione di essere inoccupato e di non percepire alcun reddito da lavoro o pensionistico, consentiva di ipotizzare che l'attore avesse trovato un altro impiego lavorativo e che, quand'anche il avesse allegato lo stato di inoccupazione, egli avrebbe CP_1 dovuto dimostrare non solo che tale situazione era dovuta al sinistro, ma anche che il suo eventuale protrarsi nel tempo era esclusivamente addebitabile all'incidente, prove specifiche che non erano state fornite.
Dal parziale accoglimento dell'appello deriva che dalla somma riconosciuta in primo grado a titolo di risarcimento del danno andrà detratta la somma riconosciuta dal primo Giudice a titolo di risarcimento del lucro cessante, pari ad euro 9.363,93.
L'importo del risarcimento complessivamente dovuto diviene, dunque, di euro
19.488,03 (28.851,96 - 9.363,93), oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6.4. Del tutto condivisibile è, invece, la statuizione del giudice di primo grado in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza. Non censurabile è anche la ripartizione delle spese di CTU e di CTP operata dal primo
Giudice. Non vi è, infatti, alcun obbligo di ripartizione di tali spese in proporzione pagina 10 di 12 alla percentuale relativa al concorso di colpa riconosciuto e tanto meno laddove l'attore abbia visto accogliere una parte consistente delle proprie pretese.
6.5. Stante il parziale accoglimento dell'appello, dovendosi procedere a una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto che comunque Pt_1
è soccombente rispetto alle domande del le spese di lite devono
[...] CP_1 essere poste a carico della prima per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate, secondo il valore del decisum, quanto al primo grado, in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge (scaglione
5.201,00 – 26.000,00; secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttive e istruttoria e secondo i parametri minimi per la fase decisionale), e anticipazioni pari a 545,00. Quanto al presente grado di giudizio, come in dispositivo
(scaglione 5.201,00 – 26.000,00; secondo i parametri medi;
senza fase istruttoria).
6.6. Dal parziale accoglimento dell'appello segue, come richiesto, la condanna di alla restituzione di quanto ricevuto dall'appellante, in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado, in eccesso rispetto a quanto disposto dalla presente sentenza, nonché la revoca della condanna dell'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 da versare in favore della Cassa delle ammende, di cui all'ordinanza del 12 luglio 2023.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 743/2023 emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
743/2023 emessa dal Tribunale di Verona, che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio spettante all'appellato nella minor somma di euro 19.488,03;
- condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 19.488,03, oltre interessi legali come già statuito dal Tribunale di Verona nella sentenza appellata;
- condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per pagina 11 di 12 anticipazioni, in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA
e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi euro
3.966,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto, in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- revoca la condanna dell'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 da versare in favore della Cassa delle ammende, di cui all'ordinanza del 12 luglio 2023.
Venezia, camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 942 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maestrello ed elettivamente domiciliata a
Verona (VR), viale Nino Bixio n. 2 presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Peron e dall'avv. Simonetta Ricciardiello ed elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), contrà Mure Porta Nova n. 32, presso lo studio dell'avv. Ricciardiello;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 743/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
[..
VIA PRINCIPALE:
- riformarsi integralmente la sentenza n. 743/2023 (n. 2872/2020 R.G.) pagina 1 di 12 pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 19/04/2023, depositata in cancelleria
e pubblicata il giorno stesso, e conseguentemente:
- accertato l'esposto di cui in narrativa e l'infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte dal signor , rigettarsi le stesse dichiarandosi Controparte_1 che nulla è dovuto da a favore di parte appellata. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
- riformarsi parzialmente la sentenza n. 743/2023 (n. 2872/2020 R.G.) pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 19/04/2023, depositata in cancelleria
e pubblicata il giorno stesso, e conseguentemente:
- accertato l'esposto di cui in narrativa e la prevalente responsabilità del signor
nella causazione del sinistro per cui è causa e che nulla risulta Controparte_1 dovuto dall'appellante a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e conseguentemente rideterminarsi, in ragione della percentuale di responsabilità individuabile in capo ad la somma da corrispondere al signor Parte_1
a titolo di risarcimento, spese legali di primo grado e rimborsi Controparte_1 compensi CTU e CTP.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con espressa statuizione di condanna alla restituzione delle somme versate dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, pari a €. 43.442,18 (vedasi doc. 01), oltre interessi dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione nonché con richiesta di revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa ammende (doc. 02).
Per Controparte_1
Nel merito ed in via principale: respingersi l'appello perché infondato e chiaramente dilatorio;
in ogni caso: con vittoria di competenze di lite, anche della fase della sospensiva di cui al sub procedimento.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1
pagina 2 di 12 autotrasportatore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Verona, esponendo che la mattina del 29 maggio 2018 aveva ritirato presso la convenuta della merce del peso totale di circa 17.000 kg, consistente in tre contrappesi per autogru, per trasportarla a Vicenza a mezzo del proprio camion, modello Man (targato EX900JW) con semirimorchio Multitrailer (targato
AD46406). Il caricamento del veicolo veniva effettuato dai dipendenti di Pt_1
. L'attore esprimeva perplessità in merito al posizionamento dei tre
[...] contrappesi sul camion, ma veniva rassicurato in ordine al corretto caricamento.
Poco dopo l'inizio del viaggio, circa alle ore 11.00, mentre il percorreva la CP_1
SS 12 Brennero, il mezzo sbandava -forse a causa di un avvallamento sulla strada- e, a causa dell'eccessivo sbilanciamento del rimorchio, finiva contro il guardrail.
Il aveva subito ingenti danni patrimoniali a causa del sinistro: aveva CP_1 dovuto pagare il soccorso tradale e il trasporto del vincolo incidentato, il recupero e il trasporto della merce persa sulla carreggiata, la franchigia applicata dalla propria assicurazione per il pagamento dell'ente intervenuto per la pulizia della strada. Inoltre, poiché aveva dovuto rottamare la motrice, in assenza della quale non aveva lavorato per il resto del 2018 e per il prosieguo (come da certificato di cessazione attività del 17.7.2018), lamentava un mancato guadagno per cessazione della propria attività in conseguenza del sinistro.
Ritenendo che la responsabilità dell'accaduto fosse da imputarsi alla Parte_1 per il non corretto posizionamento del carico sul mezzo, chiedeva di dichiarare la responsabilità della convenuta nella determinazione del danno e, conseguentemente, di condannarla a risarcirlo della somma di euro 88.569,65
(rideterminata poi in euro 100.313,48 in sede di comparsa conclusionale) o, in subordine, di condannarla al risarcimento della somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi legali dal 29.5.2018 alla domanda e interessi di mora, ex legge 162/2014, dalla domanda al saldo.
1.1. Poiché, nonostante la regolare notifica della citazione, non si Parte_1 costituiva in giudizio, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
pagina 3 di 12 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e una CTU affidata all'ing. Persona_1
2. Con sentenza n. 743/2023 il Tribunale di Verona riconosceva un concorso di colpa del nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, e CP_1 condannava a pagare all'attore euro 28.851,96, oltre interessi Parte_1 di legge, e le spese di lite del giudizio. Le spese di CTU e di CTP venivano poste per 1/4 a carico del e per 3/4 a carico di nei rapporti CP_1 Parte_1 interni. In particolare, il primo Giudice:
1) ricostruiva la dinamica del sinistro sulla scorta del rapporto di incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale del della Controparte_3 deposizione del teste e della CTU. Secondo il rapporto di incidente, Tes_1 lo stesso si era verificato in un tratto stradale rettilineo ed era stato probabilmente causato dal mal posizionamento del carico. Il teste aveva riferito che, a suo avviso, il mezzo era stato caricato con eccessivo peso in fondo. La CTU aveva concluso nel senso che la collocazione dei contrappesi sulla parte terminale del container potesse ragionevolmente aver portato a una situazione di carico sbilanciato sulla parte posteriore del rimorchio, condizione che però era già presente nel momento della partenza e, dunque, era conosciuta dal CP_1 inoltre affermava che, pur se, come asserito dall'attore, vi fosse stato un avvallamento della sede stradale (circostanza tuttavia non evidenziata dal verbale della Polizia Municipale), se il mezzo fosse stato correttamente bilanciato, non si sarebbe verificato lo sbandamento;
2) riscontrava un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, dal momento che egli stesso aveva ammesso di aver constatato il mal posizionamento del carico prima di partire (tanto da affermare di aver notato che le ruote anteriori della motrice “un po' sgommavano”) e non era stato in grado di mantenere il controllo del mezzo a fronte di un evento non improvviso in quanto conosciuto e conoscibile. Infatti, l'art. 7 comma 7 d.lgs. 286/2005, nel prevedere la responsabilità “in ogni caso” del caricatore per violazione delle norme in materia di corretta sistemazione del carico sui veicoli, non esclude che possa configurarsi una eventuale corresponsabilità di altri per il sinistro;
pagina 4 di 12 3) determinava i danni subiti dal Quanto al danno emergente, il Tribunale CP_1 determinava il risarcimento in euro 16.076,51 per i danni alla motrice e al semirimorchio e in euro 3.411,52 per le spese di recupero di container, semirimorchio, carico container e zavorra, trattore per semirimorchio e carrellone
(entrambi gli importi calcolati al netto della decurtazione del 50% stante il concorso di colpa del danneggiato). Quanto al lucro cessante (per il fermo dell'attività del per i mesi del 2018 successivi al sinistro e poi per la CP_1 definitiva cessazione dell'attività), poiché l'attore non aveva provato l'effettiva perdita reddituale subita (non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2018 e le successive), né aveva allegato di essere inoccupato e di non percepire redditi da lavoro o pensionistici, il Giudice lo riconosceva, in via presuntiva, solo limitatamente ai mesi sino alla fine del 2018 nella somma di euro
9.363,93 (sempre al netto della decurtazione del 50%).
3. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di quattro motivi, di seguito illustrati, e chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
con memoria difensiva e di costituzione, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'istanza di inibitoria.
3.1. Con ordinanza 12 luglio 2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nella comparsa di costituzione e risposta il ha chiesto, in via preliminare, CP_1 di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di respingere l'appello in quanto infondato.
3.2. Come da provvedimento del 9 novembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 13 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Nell'atto di appello ha, anzitutto, precisato che la mancata Parte_1 costituzione in primo grado è dipesa dal fatto che, a seguito della notifica della pagina 5 di 12 citazione, l'aveva consegnata alla propria compagnia assicurativa Parte_1
“immaginando” che la stessa si sarebbe costituita in giudizio, costituzione mai avvenuta. Ha poi censurato la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi:
1) “errore in fatto e diritto nella individuazione della responsabilità nella causazione dell'evento”. Premesso che il CTU aveva precisato che, poiché i contrappesi hanno forma regolare parallelepipeda, “è difficile prevedere uno sbilanciamento proprio del contrappeso sul pianale” e che la condizione di sbilanciamento era presente sin dal momento di partenza del mezzo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che a provocare il danno abbia concorso il mal posizionamento del carico perché, se così fosse stato, il mezzo avrebbe dovuto sbandare immediatamente dopo la partenza e non successivamente (dopo aver percorso una strada con due rotatorie e una corsia destrorsa di accelerazione per l'accesso in tangenziale) e in un tratto rettilineo. Il Tribunale avrebbe quanto meno dovuto porsi il dubbio che a provocare lo sbandamento fosse stata una manovra brusca del CP_1
2) “errore di fatto e diritto nella individuazione della quota di responsabilità a carico del danneggiato”: il primo Giudice non avrebbe considerato che il CP_1 con il proprio comportamento, ha interrotto il nesso eziologico tra condotta e danno in quanto, pur essendosi accorto del mal posizionamento del carico, non ha chiesto ai caricatori di posizionare il carico in altro modo e non ha arrestato il veicolo. In ogni caso, anche a non voler ritenere l'esclusiva responsabilità del andrebbe riconosciuta una sua prevalente responsabilità, dunque in CP_1 misura superiore alla quota del 50%;
3) “errore in fatto e diritto nel riconoscimento del danno da lucro cessante a favore del signor ”. censura la sentenza nella parte Controparte_1 Parte_1 in cui ha riconosciuto, in via presuntiva, il danno da lucro cessante per il danno subito dal sino alla fine del 2018, per la cessazione dell'attività lavorativa. CP_1
L'attore in primo grado non avrebbe provato tale danno e non si comprenderebbe il criterio seguito dal primo Giudice per il suo riconoscimento in via presuntiva;
pagina 6 di 12 4) “errore in fatto e diritto nella condanna alla rifusione dei compensi, spese di lite, CTU e CTP non in linea con la quota di responsabilità attribuita in sentenza”.
Con tale motivo l'appellante si duole del criterio di ripartizione dei compensi e delle spese di CTU e di CTP, considerato errato in relazione alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta in capo al CP_1
5. Si è costituto in giudizio deducendo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. perché avente ad oggetto doglianze tardive e dilatorie, nonché la sua infondatezza.
5.1. Quanto al primo motivo d'appello, secondo l'appellato, il verbale della Polizia
Municipale, la dichiarazione del teste e la CTU sarebbero chiari nel delineare la dinamica e la causa del sinistro, da attribuire al mal posizionamento del carico.
Quanto al secondo motivo d'appello, la brusca manovra alla quale l'appellante riconduce la causa del sinistro non risulterebbe dall'istruttoria di primo grado, sicché correttamente il Tribunale, in base alla normativa sui trasporti (artt. 1683
e 1175 c.c.; art. 7 comma 7 d.lgs. 286/2005), avrebbe individuato la responsabilità della , pur concorrente con quella del danneggiato. Il Parte_1 terzo motivo sarebbe infondato perché il aveva prodotto in primo grado CP_1 tutta la documentazione accertante la cessazione dell'attività, i redditi del 2017 e le prime fatture del 2018, in base alla quale il Tribunale aveva liquidato in via presuntiva ed equitativa il danno da lucro cessante. Il quarto motivo sarebbe del pari infondato e la ripartizione delle spese di lite, di CTU e di CTP sarebbe corretta in ragione della soccombenza di in primo grado. Parte_1
5.2. Inoltre, l'appellato ha sottolineato che ha proposto appello Parte_1 quando la sentenza di primo grado ancora non le era stata notificata, dimostrando così di non essersi costituita in primo grado di proposito, preferendo attendere l'esito del giudizio di primo grado. Ha contestato, infine, la produzione del doc. 3 dell'appellante, in quanto documento nuovo.
6. Così riassunte le argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che l'appello debba essere parzialmente accolto.
6.1. Il primo motivo d'appello è infondato.
pagina 7 di 12 La dinamica del sinistro de quo risulta sufficientemente chiara dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (in particolare il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale), dalla testimonianza di e Tes_2 dalla perizia. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ricostruito i fatti e, dagli atti e dalla documentazione dimessa dall'appellante, non emergono elementi sufficienti a contrastare tale ricostruzione.
In particolare, il CTU è chiaro nel ritenere che la modalità di collocazione di due contrappesi sulla parte terminale del container (come riferita dal teste Tes_2
possa essere “compatibile un carico non adeguatamente posizionato e
[...] bilanciato all'interno del container” e che tale collocazione possa ragionevolmente aver portato ad una situazione di carico sbilanciato sulla parte posteriore del semirimorchio, la quale a sua volta può aver inciso sulla guidabilità del veicolo.
Vero quindi, secondo il CTU, che era “difficile prevedere uno sbilanciamento proprio del contrappeso sul pianale”, ma ciò non significa -come sostiene l'appellante- che il carico fosse stabile, perché l'instabilità è stata determinata - come affermato dal CTU- non da uno sbilanciamento dei contrappesi ma proprio dalla loro non corretta collocazione.
Il CTU ha anche precisato che, posto che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era rettilineo, in assenza di azioni decise sullo sterzo, il mezzo non avrebbe dovuto ricevere particolari sollecitazioni “se non quelle proprie”. Orbene, tra gli elementi istruttori raccolti primo grado non si rinviene alcun elemento che possa far pensare -a differenza di quanto ipotizzato dall'appellante- a una possibile manovra errata da parte del CP_1
Neppure coglie nel segno l'affermazione di secondo cui, se la causa Parte_1 del sinistro fosse stata il mal posizionamento del carico, il sinistro si sarebbe verificato immediatamente dopo la partenza e non dopo aver percorso circa 5 km.
L'appellante basa tale affermazione sul fatto che il CTU, nella perizia, ha affermato che la situazione di carico sbilanciato non fosse un evento improvviso, in quanto già presente al momento della partenza del mezzo dal luogo di carico.
Tale precisazione del CTU era evidentemente volta a sottolineare la conoscibilità sin dall'inizio, da parte del della situazione di sbilanciamento del mezzo, CP_1
pagina 8 di 12 precisazione dalla quale è possibile far discendere l'affermazione della concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro ma non quella CP_1 per cui il sinistro, se determinato dallo sbilanciamento, sarebbe dovuto necessariamente avvenire al momento della partenza.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta in primo grado è, anzi, presumibile che il non corretto posizionamento dei contrappesi abbia creato una situazione di sbilanciamento, favorita anche dalle due rotatorie percorse prima del sinistro, sfociata poi, sul tratto rettilineo, nel ribaltamento del mezzo.
6.2. Il secondo motivo d'appello è, del pari, infondato. Non può ritenersi che il mettendosi alla guida, pur avendo constatato il mal posizionamento del CP_1 carico, abbia posto in essere un comportamento tale da interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno. Infatti, se era certamente suo dovere quello di assicurarsi di mantenere il controllo del veicolo, in ogni caso il responsabile delle operazioni di carico del mezzo ex art. 7, comma 7, d.lgs. n. 286/2005 era il vettore , i cui dipendenti avrebbero dovuto assicurare il corretto Parte_1 posizionamento del carico e il bilanciamento del relativo peso. Considerato, da un lato, che il si era accorto del mal posizionamento del carico (tanto che CP_1 aveva espresso riserve in ordine al posizionamento dei contrappesi) e, dall'altro, che i dipendenti di erano responsabili del carico stesso, la cui pericolosità Pt_1 era stata fatta loro presente da parte del teste , la percentuale di Tes_2 corresponsabilità del 50% ciascuno, individuata dal Giudice di primo grado, appare adeguata.
6.3. Il terzo motivo d'appello, riguardante il danno da lucro cessante, è invece fondato. Come rilevato anche dal Tribunale, a dimostrazione di tale danno, in primo grado, il ha prodotto unicamente la dichiarazione di cessazione del CP_1 numero di partita iva, la dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta antecedente a quello del sinistro (2017) e le fatture emesse nei primi mesi del
2018 e sino al sinistro. Tale lacuna probatoria non consente di escludere che il nonostante la cancellazione della partita iva, abbia percepito dei redditi da CP_1 lavoro e ad essa non si può sopperire tramite una liquidazione presuntiva e in via equitativa il danno, neppure per il solo 2018. Infatti, “in sede di liquidazione
pagina 9 di 12 equitativa del lucro cessante ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (Cass. n. 21787/2015). Nella fattispecie, il avendo incardinato il giudizio di primo grado nel 2020, CP_1 avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'eventuale calo del proprio reddito, producendo la dichiarazione dei redditi riferita al 2018. La sua mancata produzione fa presumere che il non abbia subito alcun decremento del CP_1 proprio reddito in seguito al sinistro.
D'altra parte lo stesso Giudice di primo grado aveva rilevato che la mancata produzione di documentazione fiscale/reddituale successiva, oltre a non dimostrare l'asserita riduzione reddituale, in assenza anche dell'allegazione di essere inoccupato e di non percepire alcun reddito da lavoro o pensionistico, consentiva di ipotizzare che l'attore avesse trovato un altro impiego lavorativo e che, quand'anche il avesse allegato lo stato di inoccupazione, egli avrebbe CP_1 dovuto dimostrare non solo che tale situazione era dovuta al sinistro, ma anche che il suo eventuale protrarsi nel tempo era esclusivamente addebitabile all'incidente, prove specifiche che non erano state fornite.
Dal parziale accoglimento dell'appello deriva che dalla somma riconosciuta in primo grado a titolo di risarcimento del danno andrà detratta la somma riconosciuta dal primo Giudice a titolo di risarcimento del lucro cessante, pari ad euro 9.363,93.
L'importo del risarcimento complessivamente dovuto diviene, dunque, di euro
19.488,03 (28.851,96 - 9.363,93), oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6.4. Del tutto condivisibile è, invece, la statuizione del giudice di primo grado in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza. Non censurabile è anche la ripartizione delle spese di CTU e di CTP operata dal primo
Giudice. Non vi è, infatti, alcun obbligo di ripartizione di tali spese in proporzione pagina 10 di 12 alla percentuale relativa al concorso di colpa riconosciuto e tanto meno laddove l'attore abbia visto accogliere una parte consistente delle proprie pretese.
6.5. Stante il parziale accoglimento dell'appello, dovendosi procedere a una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto che comunque Pt_1
è soccombente rispetto alle domande del le spese di lite devono
[...] CP_1 essere poste a carico della prima per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate, secondo il valore del decisum, quanto al primo grado, in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge (scaglione
5.201,00 – 26.000,00; secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttive e istruttoria e secondo i parametri minimi per la fase decisionale), e anticipazioni pari a 545,00. Quanto al presente grado di giudizio, come in dispositivo
(scaglione 5.201,00 – 26.000,00; secondo i parametri medi;
senza fase istruttoria).
6.6. Dal parziale accoglimento dell'appello segue, come richiesto, la condanna di alla restituzione di quanto ricevuto dall'appellante, in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado, in eccesso rispetto a quanto disposto dalla presente sentenza, nonché la revoca della condanna dell'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 da versare in favore della Cassa delle ammende, di cui all'ordinanza del 12 luglio 2023.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 743/2023 emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
743/2023 emessa dal Tribunale di Verona, che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio spettante all'appellato nella minor somma di euro 19.488,03;
- condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 19.488,03, oltre interessi legali come già statuito dal Tribunale di Verona nella sentenza appellata;
- condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per pagina 11 di 12 anticipazioni, in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA
e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi euro
3.966,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto, in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- revoca la condanna dell'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 da versare in favore della Cassa delle ammende, di cui all'ordinanza del 12 luglio 2023.
Venezia, camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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