Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4049/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 4049 /2019 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato negli USA il 11/08/1968 (Avv. GIARRATANA DIEGO) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t, C.F. Controparte_1
(Avv. CAMILLERI VITTORIO) P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9 luglio 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
interponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso Controparte_1 da questo Tribunale n. 894/2019, con il quale era stato ingiunto ad esso opponente di pagare all'opposta la somma di euro € 71.090,26 oltre agli interessi e spese del giudizio monitorio per il servizio di somministrazione di energia elettrica. A sostegno dell'opposizione, eccepiva che agli atti del fascicolo monitorio non era stata allegata dall'opponente la fattura per cui era chiesta l'ingiunzione, che
1
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando i motivi di opposizione e deducendo che la pretesa traeva origine dall'accertamento condotto in data 22.08.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. presso il punto di prelievo sito nel Comune di Canicattì (AG), nella via G. Amendola, 2, contraddistinto con il n. POD IT001E97418297, associato alla fornitura di energia elettrica utilizzata di fatto dall' opponente per l'esercizio della propria attività di ristorazione, in occasione del quale veniva accertata l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete Enel;
deduceva quindi che le fatture sottese al decreto ingiuntivo erano state emesse sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore e riferite al periodo sopra indicato (dal 23.8.2012 al 22.8.2017) e chiedeva quindi, il rigetto dell'opposizione.
Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, l'efficacia probatoria riconosciuta in sede monitoria deve di conseguenza fare in conti con il riparto dell'onere della prova;
e quella dei fatti costituitivi del credito, per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, anche a dispetto della sua posizione formalmente invertita di convenuto opposto.
Sull'argomento, si è espressa anche la giurisprudenza di merito: L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore ''avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione ''la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente ''avente la veste di convenuto '' quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione” (Tribunale Milano, sez. VII, 17/01/2022, n. 231).
Tali considerazioni – e in particolare il fatto che nel giudizio di opposizione non si discute sulla validità dei presupposti per emettere il d.i. ma sulla legittimità della pretesa- privano di rilievo la doglianza secondo cui nella fase monitoria non sarebbe stata prodotta la fattura, la quale è stata debitamente prodotta in questa fase.
Parte opponente ha inoltre eccepito di non aver mai sottoscritto alcun tipo di contratto di fornitura con la società e l'inidoneità probatoria della fattura commerciale nel presente giudizio di CP_2 opposizione.
2 Ora, deve innanzitutto rilevarsi che dalle stesse allegazioni di parte opponete risulta che:
-in data 22.8.2017 veniva effettuato un accertamento dai dipendenti di E-Distribuzione presso il punto di prelievo sito nel Comune di Canicattì, nella via G. Amendola, 2, contraddistinto con il n. POD IT001E97418297, i quali riscontravano un allaccio diretto e abusivo alla rete mediante il posizionamento lungo i cavi Enel di morsetti a perforazione e di un interruttore a manopola che permetteva l'abilitazione o la disabilitazione del prelievo di energia elettrica;
-l'opponente, in esito al procedimento penale Trib. 922/18 concluso con la sentenza n.
180/19, era stato condannato per aver commesso il reato di cui all'art. 81cpv 624, 625 nn. 2
c.p. perché “al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso si impossessava di energia elettrica sottraendola alla società mediante Parte_2 attivazione diretta della fornitura previo allaccio abusivo diretto alla presa centralizzata Enel sita in via Amendola,2 all'interno del vano scala presente all'ingresso specificatamente nella parete sinistra ove alloggiava il quadro centralizzato Enel posto all'interno del locale ristorante
Zamu adiacente al sottoscala del civico menzionato intercomunicante”.
Pertanto, il credito sotteso al decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento di una fattura concernente il servizio di somministrazione di energia elettrica relativo all'utenza n. contraddistinto con il n. POD IT001E97418297 nel periodo compreso tra il 23.8.2012 e il
22.8.2017, in assenza di regolare contratto di fornitura, rispetto al quale è stato accertato un prelievo irregolare di energia.
Ne consegue che le doglienze dell'opponente sono infondate poiché la pretesa creditoria di parte opposta non trova il suo fondamento in un regolare contratto di fornitura ma nella condotta illecita rappresentata da un prelievo irregolare di energia elettrica effettuato dall'opponente.
In questo contesto, connotato dalla suddetta condotta illecita, deve ritenersi formata la prova, sotto il profilo del titolo costitutivo della pretesa de qua, da un punto di vista oggettivo, dell'effettivo fatto illecito sopra rappresentato e della conseguente esecuzione della prestazione da cui origina il credito ingiunto e, da un punto di vista soggettivo, della titolarità passiva dell'odierno opponente in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Sotto il primo profilo, occorre innanzitutto precisare che, con riguardo ai verbali ispettivi, la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in
3 sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 07.11.2014, con ampi richiami giurisprudenziali).
In coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 9111 del 29.08.1995, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 10569 del
02.08.2001).
A fronte di tale valore probatorio, il verbale presente in atti, nel contesto delle risultanze documentali delibate nel presente giudizio, assume il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto relativa all'esistenza della manomissione del contatore riferibile all'utenza utilizzata da nonché agli accertamenti effettuati. Pt_1
Nessun dubbio può esservi altresì, da un punto di vista soggettivo, in merito alla titolarità passiva del rapporto creditorio discendente dal suddetto fatto materiale in capo all'odierno opponente, atteso che l'accertamento in questione risulta essere effettuato presso la fornitura di energia elettrica utilizzata da come accertato dagli accertatori durante il verbale di Pt_1 verifica e come risultato in seno al procedimento penale in esito al quale l'opponente è stato condannato per il reato di furto.
Non può poi porsi in dubbio che la responsabilità della manomissione sia da ascriversi senz'altro all'opponente che, quale detentore dell'immobile, era di fatto l'unico interessato alla abusiva fruizione dell'energia elettrica.
Sotto il profilo dell'an debeatur, pertanto, deve ritenersi provato il fatto costitutivo del credito in questione rappresentato, in punto di inquadramento giuridico della presente fattispecie, da un illecito discendente dalla suddetta condotta fraudolenta, idonea ad integrare la fattispecie di furto di energia elettrica e per la quale l'opponente è stato condannato in sede penale.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di
4 accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi"
(in termini la massima di Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 19154 del 19.07.2018, in senso conforme Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23699 del 22.11.2016 e Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 297 del 09.01.2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Ritenuto pertanto provato il fatto illecito nei termini sopra dedotti e l'irrilevanza della doglianza di parte opponente in punto di mancata rilevazione dei consumi effettivi, resta a questo punto da esaminare, in punto di danno suscettibile di ristoro, l'entità dei consumi fraudolentemente effettuati e il momento temporale di verificazione dell'illecito de quo, essendo tali elementi, strettamente afferenti al quantum ingiunto, specificamente contestati da parte opponente.
In primo luogo, occorre riassumere la normativa in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
Orbene, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli artt. 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una
"rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la
5 verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (vedi art. 10 rubricato "Periodo di ricostruzione dei consumi").
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato "Modalità di ricostruzione dei consumi").
La Delib. n. 200 del 1999 è stata successivamente modificata dalle Delib. 14 luglio 2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015,
258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura Elettrica
(Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 -
458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com, 128/2017/R/eel,
646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel, 594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel, 318/2018/R/eel e
419/2018/R/eel efficace dal 1 gennaio 2017, ha previsto all'art. 16, co. 1, che "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99".
Al co. 3 terzo dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione nel modo di Pt_3 seguito indicato: "Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo".
6 Nella specie, il consumo di un'energia elettrica non registrata si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione del contatore.
Ora, la Delib. n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del , sebbene aggiunga, nel co. 1, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo Pt_3 irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce quindi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di allaccio abusivo alla rete bypassando il contatore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata.
Qualora – come nel caso di specie - non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico (ridotto a due anni dalla Delib.
ARERA n.97/2018/R/COM, tranne il caso di responsabilità accertata del titolare del contratto di S.E.).
A questo proposito deve evidenziarsi l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui l'opponente sarebbe stato ignaro dell'allaccio abusivo ed il prelievo di energia sarebbe iniziato solo nel luglio 2017, allorchè lo stesso aveva dato vita al nuovo locale denominato “Zamu”, nato dalla fusione dei preesistenti locali (Moulin Rouge, appartenente all'opponente e Zaliclò, appartenente allo zio dello stesso, ). Persona_1
7 Assume in particolare l'opponente che il proprio nonno, , gli aveva concesso di Persona_2 utilizzare il contatore situato nel vano scala attiguo al suo locale durante la ristrutturazione che avrebbe portato alla creazione del nuovo locale “ZAmu” e che lo stesso era ignaro dell'allaccio abusivo.
Tuttavia tale assunto è infondato perché, come sottolineato dal giudice penale, l'allaccio non riguardava l'utenza di , essendo stato posto un allaccio diretto alla rete Enel. Persona_2
Va a questo punto rilevata la scarsa credibilità del teste (che in sede di Persona_1 accertamento compiuto da ha dichiarato che l'utilizzatore dell'allaccio abusivo Controparte_3 individuato dai tecnici era nella parte in cui ha dichiarato che , che era il Pt_1 Persona_2 proprio padre e anche nonno di aveva concesso a quest'ultimo di utilizzare il contatore solo Pt_1
a partire da luglio 2017.
Il teste è infatti apparso poco attendibile in quanto ha dichiarato che sia il nonno che non Pt_1 fossero a conoscenza che su quel contatore fosse stato praticato un allaccio abusivo alla rete;
circostanza che appare davvero poco credibile in quanto, in assenza della specifica prova che terzi abbiano commesso l'irregolarità, è poco plausibile ipotizzare che l'allaccio abusivo sia stato effettuato da soggetto diverso dall'effettivo utilizzatore del vano e quindi dal soggetto che poteva trarre vantaggio dalla sottrazione di energia.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che il periodo di somministrazione irregolare sia quello individuato da Enel e non quello indicato da parte opponente.
Nella ricostruzione dei consumi, punto di riferimento fondamentale è l'espletata ctu.
Il ctu ha dato atto che:
- dal verbale redatto dai tecnici di si evince che la verifica è stata eseguita periziando il Controparte_4 punto di prelievo dell'energia elettrica in modo diretto dalla rete, senza quindi passare dal contatore;
-gli accertatori hanno rilevato che la sezione dei cavi in entrata era di 10 mm con cavo 4 x 1 x 10, mentre la sezione del cavo in uscita è cioè quelli messi abusivamente per alimentare il ristorante era di
16 mm con cavo 4 x 1 x 16;
-nel documento “criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica del
01/03/2021” di sono indicati i metodi utilizzati per la ricostruzione dei consumi da Parte_2 prelievi fraudolenti o per guasti e manomissioni dei contatori;
- la resistente, in base alla situazione riscontrata in sede di verifica ha adottato il criterio di cui al punto
5.6 del predetto documento e cioè: Ricostruzione con Potenza Tecnicamente Prelevabile;
8 - tale metodo viene utilizzato prevalentemente in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto. La potenza “tecnicamente prelevabile” è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza
“tecnicamente prelevabile”. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate. Secondo questo criterio il consumo viene quindi “stimato” e non misurato, tenendo conto della portata termica e quindi della potenza tecnicamente prelevabile della sezione del cavo rilevato in sede.
Ciò premesso il ctu ha chiarito che “calcolare il consumo presunto tenendo conto della sezione del cavo da 16 mm è potenzialmente suscettibile di errore in quanto anche se la termica del cavo abusivo è maggiore, si fa sempre riferimento alla portata termica dei cavi in ingresso (cavi enel) che sono evidentemente di sezione inferiore (10 mm) e quindi con una portata termica inferiore che mai potrebbero sostenere la stessa portata elettrica di un cavo di sezione maggiore”.
Tale conclusione appare pienamente condivisibile e pertanto si ritiene che la ricostruzione vada effettuata sulla base dei calcoli effettuati dal ctu, il quale ha accertato che i consumi, nel periodo dal dal 23/08/2012 al 22/08/2017, sono pari, in termini monetari a euro 39.603,72.
Quindi la somma dovuta da parte opponente all'opposta è pari a tale importo.
Ne consegue la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 39.603,72 oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite sono compensate stante la soccombenza reciproca.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura e in solido nel rapporto con il ctu.
P.Q.M.
Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a pagare all'opposta la somma di euro 39.603,72 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
9 compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in pari misura e in solido nel rapporto con il ctu.
Agrigento, 18.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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