CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1799-2019 proposto da: LD NO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 3 SC.A, presso lo studio dell'avvocato UE LD, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 2537 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 27/01/2023 Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -2- MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
LIGESTRA 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 7619/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Lette le memorie delle parti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso conformemente alle memorie scritte;
Sentiti per la parte ricorrente l’avvocato Manuela DI e, per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, l’avvocato FA DI, nonché l’avv. Pasquale Frisina per RA DU S.r.l. e l’Avvocato dello Stato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -3- 1. L'avv. FA DI ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione;
che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse e agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo a poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. Intervenuta la revoca di tutti gli incarichi professionali, l’avv. DI presentava quattro parcelle, relativamente al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, e definito in primo grado con sentenza del 7 giugno 1999 ed in appello con la sentenza n. 795 del 25 febbraio 2002, con la quale era stata respinta l’opposizione al concordato preventivo della SAF S.p.A., con intervento dell’EN (Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta), quale assuntore, stante la richiesta dell’opponente, Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. di essere ammesso al passivo per una somma superiore a quella riconosciuta nell’atto impugnato. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -4- In particolare, nel giudizio di appello, l’avv. DI interveniva per l’Ente, avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, assunto direttamente la liquidazione dell’EN. Il giudizio si concludeva, come detto, in appello, con il rigetto del gravame e con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite. Con atto di citazione del 28 maggio 2005 il Ministero delle Finanze ed il Commissario Liquidatore di EN convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’avv. DI per sentir dichiarare non dovuti i compensi di cui alle parcelle presentate, ovvero dovuti in misura inferiore a quella richiesta. Nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la condanna del Ministero al saldo delle parcelle oggetto di causa, il Tribunale adito con la sentenza n. 8930 del 3 maggio 2011 accoglieva la domanda, dichiarando che nulla era dovuto al convenuto. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo studio dell’avv. FA DI, cui ha resistito il Ministero proponendo a sua volta appello incidentale condizionato, e chiedendo, in caso di accoglimento della riconvenzionale di contenere la propria condanna nei limiti dell’attivo della liquidazione. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7619 del 2/12/2017, ha rigettato l‘appello principale, con assorbimento di quello incidentale. In via preliminare rilevava che l’appello principale doveva reputarsi essere stato proposto dall’avv. FA DI in Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -5- proprio, e non anche dallo studio dell’avv. FA DI, ciò in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa nei confronti del professionista, e non vi era prova che l’associazione professionale avesse previsto nel proprio statuto un potere di rappresentanza, dovendosi pertanto reputare che solo l’avv. DI fosse legittimato ad impugnare. Passando al merito, la Corte d’Appello rilevava che il Tribunale aveva riscontrato l’esistenza di un giudicato per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, successivamente passata in giudicato per il rigetto dell’appello, circa l’esistenza di un contratto di patrocinio fra le parti, in esecuzione del quale era stata resa anche la prestazione oggetto di causa, e che alcune delle clausole di cui alla convenzione modificativa del 18 marzo 2002, in particolare quelle dei paragrafi nn. 1b e 1c non fossero applicabili (con la necessità quindi dover ricorrere ai criteri di liquidazione di cui al DM n. 585/1994), con riferimento all’ipotesi di anticipata cessazione dell’incarico, trattandosi di situazione non espressamente disciplinata. Tale giudicato non era però invocabile nella fattispecie, in quanto il giudizio presupposto era stato definito con sentenza del 25 febbraio 2002, in epoca precedente alla revoca del mandato all’avv. DI, intervenuta solo nel settembre del 2002. Per l’effetto, doveva trovare applicazione la specifica pattuizione di cui al punto 1/c, che prevedeva, in caso di esito vittorioso della lite con liquidazione delle spese a carico del Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -6- soccombente, che all’avv. DI sarebbe stata corrisposta una cifra corrispondente alla liquidazione giudiziale. Ad avviso dei giudici di appello, l’appellante aveva reiterato l’eccezione di giudicato esterno, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, invocando altri pretesi giudicati a sé favorevoli, ma proprio la lettura della sentenza indicata come giustificativa del giudicato confortava invece il diverso convincimento della distinzione tra prestazioni professionali esauritesi prima del recesso e prestazioni invece ancora in corso a quella data. Nel primo caso non era possibile concludere per l’inapplicabilità delle previsioni convenzionali, le quali dovevano quindi essere rispettate. Poiché nella specie l‘appellante principale aveva ricevuto, per la controversia oggetto di causa, un acconto di 100 milioni delle vecchie lire, la previsione era stata rispettata, tenuto conto del fatto che la somma liquidata in sentenza in favore della parte assistita dal DI era pari ad € 16.500,00. Ciò esimeva quindi dal dover verificare anche la correttezza della liquidazione effettuata in parcella dall’appellante. Il rigetto dell’appello principale implicava poi l’assorbimento dell’appello incidentale. DI FA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di otto motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e RA 2 S.r.l., quale soggetto liquidatore di EN hanno resistito con autonomi controricorsi. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -7- Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza ma si palesa tardiva la memoria depositata dal ricorrente solo in data 18 novembre 2022, nonché quella depositata in data 22 novembre 2022, non potendosene quindi tenere conto ai fini della decisione. 2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che lo stesso sarebbe stato proposto dallo studio legale avv. FA DI, ritenendo la Corte che debbano farsi proprie le argomentazioni già svolte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, che, in replica ad analoga contestazione mossa in appello, ha ritenuto che, pur a fronte della formale indicazione contenuta nell’intestazione del ricorso, lo stesso debba però ritenersi essere stato proposto dal professionista in proprio. Va del pari disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso nei confronti di EN, soggetto che ha preso parte al giudizio di merito, ma non costituito in appello, e ciò in quanto, a seguito della notifica del ricorso alla RA 2, soggetto designato quale liquidatore del detto ente, l’avvenuta costituzione della società, nella citata veste, nel presente giudizio, consente di ritenere che l‘eventuale nullità della notifica sia stata sanata per effetto del raggiungimento dello scopo. Deve anche essere respinta la deduzione di inammissibilità del controricorso del MEF avanzata dalla difesa del ricorrente Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -8- principale nelle memorie del 18 novembre 2022, ma come intesa solo a sollecitare un rilievo d’ufficio, e ciò in quanto, essendo stato notificato il ricorso principale in data 31 dicembre 2018, il termine per la notifica del controricorso veniva a scadere sabato 9 febbraio con la proroga ex lege all’11 febbraio 2019, data in cui risulta essere stato effettivamente notificato. 3. Il primo motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli att. 2230, 2232, 2233 c.c., 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per l’omessa retribuzione alla percentuale intermedia degli onorari delle quattro parcelle azionate, per insorti giudicati della sentenza n. 2645/2005 del Tribunale di Roma, con valenza panprocessuale. Si deduce che la sentenza pacificamente costituente giudicato avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi tariffari, essendo quindi esclusa la vincolatività della previsione convenzionale, essendo stata tale conclusione avallata da numerosi altri giudicati. Il motivo è manifestamente inammissibile. In primo luogo, si rileva che il ricorrente invoca in maniera inammissibile una serie di giudicati che avrebbero dettato una regola diversa da quella invece applicata dal giudice di appello. Occorre a tal fine evidenziare che il ricorso appare connotato da una alquanto confusionaria esposizione delle intricate vicende processuali intervenute tra le parti, assumendo in Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -9- maniera del tutto apodittica l’esistenza di innumerevoli giudicati, assumendosi dalla lettura dello stesso ricorso che il giudicato su ogni possibile questione oggetto del contenzioso tra le parti, si sarebbe formato solo perché in relazione ad alcune domande di condanna sarebbe intervenuta una pronuncia passata in cosa giudicata. Infatti, si pretende la formazione di un giudicato sol perché secondo la personale ricostruzione della parte, la sentenza, ancorché gravata di impugnazione, tuttora pendente, non sarebbe stata interessata da impugnazione per alcune sue non meglio individuate parti, con la formazione quindi di pretesi giudicati interni. In ogni caso non va trascurato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12671/2021) se è vero che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ciò è consentito purché il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme Cass. n. 12496/2020, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -10- riassunto sintetico della stessa;
Cass. n. 15737/2017; Cass. n. 17576/2016; Cass. n. 889/2015). La formulazione del ricorso con il continuo ed insistente richiamo all’esistenza di precedenti giudicati panprocessuali non appare rispettosa di tali principi, anche ove intesi in maniera meno rigorosa, mancando, al di là del riferimento al fatto che la decisione abbia avuto ad oggetto la specifica applicazione dell’applicabilità della convenzione del 2002 a vicende processuali definite in data anteriore alla revoca dell’incarico al DI, un sia pur sintetico richiamo alle questioni dibattute, anche al fine di poter effettivamente riscontrare, come risulta insito nella difesa del ricorrente, che le sentenze emesse contenessero una necessaria ed implicita decisione anche sulle questioni per le quali si invoca il giudicato esterno. Peraltro, ove si invochi l’esistenza di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c., dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione "purché la sentenza non abbia Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -11- pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. ; Cass. Sez. 1, 14 marzo 1996, n. ). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. Una volta quindi esclusa la possibilità di poter trarre argomento dal richiamo, non meglio specificato nemmeno quanto al contenuto, a pretesi giudicati esterni, avuto invece riguardo al contenuto della sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma, pacificamente passata in cosa giudicata tra le parti, la lettura del suo contenuto, nella parte riportata nello stesso ricorso principale, conforta invece la correttezza della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, atteso che l’inapplicabilità delle previsioni di cui alla convenzione del 2002 è stata limitata ai soli casi in cui, alla data della revoca dell’incarico, il giudizio nel quale l’avv. DI era chiamato a svolgere la propria attività professionale era ancora in corso. L’esclusione per i giudizi ancora pendenti appare, infatti, legata a specificità correlate tra l’altro all’impossibilità di Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -12- determinare con precisione il valore della causa, sulla scorta del quale parametrare anche i compensi, difficoltà che invece non ricorre per le cause già definite, ed a maggior ragione per le cause per le quali sia intervenuta pronuncia favorevole al cliente con liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente, avendo le parti riferito a tale liquidazione la predeterminazione convenzionale dei compensi, con implicita rinuncia del professionista alla maggior somma eventualmente dovuta facendosi applicazione delle tariffe professionali (per la validità di tale rinuncia si veda Cass. n. 11448/1992, citata dala Corte d’Appello). 4. Il secondo motivo denuncia il passaggio in giudicato delle statuizioni della gravata sentenza nei confronti della RA ex art. 343 c.p.c. e quindi anche del MEF, per violazione degli artt. 343, 324 e 329 c.p.c. Si deduce che l’EN non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado, il che ha determinato il passaggio in giudicato della pronuncia appellata. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il fatto che il giudizio di primo grado ha visto integralmente soccombente il convenuto DI, essendosi negato il diritto ad ogni ulteriore compenso per le parcelle oggetto di causa, sicché a fronte di tale tenore della sentenza di primo grado, non appare nemmeno comprensibile la ragione per la quale il soggetto liquidatore dell’EN avrebbe dovuto proporre appello. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -13- 5. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per numerosi giudicati sulla remunerazione a percentuale intermedia delle prestazioni rese anteriormente alla revoca dell’incarico. Il motivo è sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni già svolte con il primo motivo ed è quindi destinato alla medesima sorte, stante l’inammissibile richiamo a plurimi giudicati, senza il rispetto del principio di specificità, non opponendo peraltro validi argomenti alla soluzione dei giudici di merito che hanno ritenuto che, in caso di revoca successiva alla definizione del giudizio, la liquidazione dovesse avvenire in base alle previsioni della convenzione. 6. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 183, 105, 167, 183, 184, 26 e 345 c.p.c., nonché degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per inammissibilità ed erroneità dell’appello incidentale del MEF e per la non applicabilità della legge n. 14/2009 alla Convenzione. Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per la non applicabilità della legge n. 14/2009 stante la pregressa insorgenza di giudicati panprocessuali. I motivi sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto questioni totalmente escluse dall’ambito di quelle effettivamente dibattute in appello, e che investono quindi una ratio decidendi diversa da quella che invece fonda la decisione impugnata. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -14- La sentenza gravata ha infatti opinato nel senso dell’applicazione delle previsioni convenzionali alla vicenda oggetto di causa, in quanto definita in epoca anteriore alla revoca dell’incarico, e sulla base di tale considerazione ha rilevato che l’avv. DI aveva ricevuto somme di entità superiore a quelle dovute. L’appello incidentale non ha costituto oggetto di disamina ma è stato espressamente dichiarato assorbito, mentre la diversa questione dell’applicazione della legge n. 14/2009 non ha formato oggetto della sentenza di appello. 7. Il sesto motivo denuncia la carenza di legittimazione del MEF per insorti giudicati panprocessuali in violazione degli artt. 324, 329 e 97 c.p.c. e 2909 c.c. Si assume che vi sarebbero dei giudicati panprocessuali che avrebbero evidenziato la carenza di legittimazione del MEF rispetto alla convenzione di patrocinio del 2000. Il motivo si palesa parimenti inammissibile, sia per il generico ed inammissibile richiamo a pretesi giudicati esterni, sia per l’intrinseca contraddizione con la stessa posizione assunta dal ricorrente nei precedenti gradi di merito, ove ha sempre individuato nel MEF il preteso soggetto debitore, avendo lo stesso concluso la convenzione di patrocinio, correlata all’incarico professionale sulla scorta del quale si assume essere maturato il credito oggetto di causa. 8. Il settimo motivo di ricorso denuncia la carenza di legittimazione di EN e RA ex lege n. 14/2009 per la convenzione del 19/9/2000, come successivamente integrata, Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -15- e per i suoi contenziosi a seguito della sua omessa costituzione nel primo grado di giudizio e dell’omesso gravame. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in occasione della disamina del quarto e quinto motivo di ricorso, attingendo una questione che esula da quelle poste a fondamento della decisione impugnata e del tutto irrilevante rispetto all’esito del giudizio. 9. L’ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa dichiarazione di spettanza dei danni ex art. 1224 co. 1 c.c., in quanto già riconosciuti con la sentenza del Tribunale di Roma n. 474/2011. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dal MEF, ha ritenuto che non vi fosse alcun credito ancora insoddisfatto per le vicende oggetto di causa, con la conseguenza che l’assenza di un diritto di credito implica evidentemente anche l’inesistenza di pregiudizio da ritardato adempimento della prestazione. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa. 11. Poiché il ricorso è inammissibile, essendo tutti i motivi inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -16- pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida per il Ministero dell’Economia e Finanze in complessivi € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito, e per RA 2 S.r.l. in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2022
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 2537 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 27/01/2023 Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -2- MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
LIGESTRA 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 7619/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Lette le memorie delle parti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso conformemente alle memorie scritte;
Sentiti per la parte ricorrente l’avvocato Manuela DI e, per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, l’avvocato FA DI, nonché l’avv. Pasquale Frisina per RA DU S.r.l. e l’Avvocato dello Stato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -3- 1. L'avv. FA DI ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione;
che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse e agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo a poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. Intervenuta la revoca di tutti gli incarichi professionali, l’avv. DI presentava quattro parcelle, relativamente al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, e definito in primo grado con sentenza del 7 giugno 1999 ed in appello con la sentenza n. 795 del 25 febbraio 2002, con la quale era stata respinta l’opposizione al concordato preventivo della SAF S.p.A., con intervento dell’EN (Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta), quale assuntore, stante la richiesta dell’opponente, Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. di essere ammesso al passivo per una somma superiore a quella riconosciuta nell’atto impugnato. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -4- In particolare, nel giudizio di appello, l’avv. DI interveniva per l’Ente, avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, assunto direttamente la liquidazione dell’EN. Il giudizio si concludeva, come detto, in appello, con il rigetto del gravame e con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite. Con atto di citazione del 28 maggio 2005 il Ministero delle Finanze ed il Commissario Liquidatore di EN convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’avv. DI per sentir dichiarare non dovuti i compensi di cui alle parcelle presentate, ovvero dovuti in misura inferiore a quella richiesta. Nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la condanna del Ministero al saldo delle parcelle oggetto di causa, il Tribunale adito con la sentenza n. 8930 del 3 maggio 2011 accoglieva la domanda, dichiarando che nulla era dovuto al convenuto. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo studio dell’avv. FA DI, cui ha resistito il Ministero proponendo a sua volta appello incidentale condizionato, e chiedendo, in caso di accoglimento della riconvenzionale di contenere la propria condanna nei limiti dell’attivo della liquidazione. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7619 del 2/12/2017, ha rigettato l‘appello principale, con assorbimento di quello incidentale. In via preliminare rilevava che l’appello principale doveva reputarsi essere stato proposto dall’avv. FA DI in Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -5- proprio, e non anche dallo studio dell’avv. FA DI, ciò in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa nei confronti del professionista, e non vi era prova che l’associazione professionale avesse previsto nel proprio statuto un potere di rappresentanza, dovendosi pertanto reputare che solo l’avv. DI fosse legittimato ad impugnare. Passando al merito, la Corte d’Appello rilevava che il Tribunale aveva riscontrato l’esistenza di un giudicato per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, successivamente passata in giudicato per il rigetto dell’appello, circa l’esistenza di un contratto di patrocinio fra le parti, in esecuzione del quale era stata resa anche la prestazione oggetto di causa, e che alcune delle clausole di cui alla convenzione modificativa del 18 marzo 2002, in particolare quelle dei paragrafi nn. 1b e 1c non fossero applicabili (con la necessità quindi dover ricorrere ai criteri di liquidazione di cui al DM n. 585/1994), con riferimento all’ipotesi di anticipata cessazione dell’incarico, trattandosi di situazione non espressamente disciplinata. Tale giudicato non era però invocabile nella fattispecie, in quanto il giudizio presupposto era stato definito con sentenza del 25 febbraio 2002, in epoca precedente alla revoca del mandato all’avv. DI, intervenuta solo nel settembre del 2002. Per l’effetto, doveva trovare applicazione la specifica pattuizione di cui al punto 1/c, che prevedeva, in caso di esito vittorioso della lite con liquidazione delle spese a carico del Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -6- soccombente, che all’avv. DI sarebbe stata corrisposta una cifra corrispondente alla liquidazione giudiziale. Ad avviso dei giudici di appello, l’appellante aveva reiterato l’eccezione di giudicato esterno, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, invocando altri pretesi giudicati a sé favorevoli, ma proprio la lettura della sentenza indicata come giustificativa del giudicato confortava invece il diverso convincimento della distinzione tra prestazioni professionali esauritesi prima del recesso e prestazioni invece ancora in corso a quella data. Nel primo caso non era possibile concludere per l’inapplicabilità delle previsioni convenzionali, le quali dovevano quindi essere rispettate. Poiché nella specie l‘appellante principale aveva ricevuto, per la controversia oggetto di causa, un acconto di 100 milioni delle vecchie lire, la previsione era stata rispettata, tenuto conto del fatto che la somma liquidata in sentenza in favore della parte assistita dal DI era pari ad € 16.500,00. Ciò esimeva quindi dal dover verificare anche la correttezza della liquidazione effettuata in parcella dall’appellante. Il rigetto dell’appello principale implicava poi l’assorbimento dell’appello incidentale. DI FA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di otto motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e RA 2 S.r.l., quale soggetto liquidatore di EN hanno resistito con autonomi controricorsi. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -7- Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza ma si palesa tardiva la memoria depositata dal ricorrente solo in data 18 novembre 2022, nonché quella depositata in data 22 novembre 2022, non potendosene quindi tenere conto ai fini della decisione. 2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che lo stesso sarebbe stato proposto dallo studio legale avv. FA DI, ritenendo la Corte che debbano farsi proprie le argomentazioni già svolte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, che, in replica ad analoga contestazione mossa in appello, ha ritenuto che, pur a fronte della formale indicazione contenuta nell’intestazione del ricorso, lo stesso debba però ritenersi essere stato proposto dal professionista in proprio. Va del pari disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso nei confronti di EN, soggetto che ha preso parte al giudizio di merito, ma non costituito in appello, e ciò in quanto, a seguito della notifica del ricorso alla RA 2, soggetto designato quale liquidatore del detto ente, l’avvenuta costituzione della società, nella citata veste, nel presente giudizio, consente di ritenere che l‘eventuale nullità della notifica sia stata sanata per effetto del raggiungimento dello scopo. Deve anche essere respinta la deduzione di inammissibilità del controricorso del MEF avanzata dalla difesa del ricorrente Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -8- principale nelle memorie del 18 novembre 2022, ma come intesa solo a sollecitare un rilievo d’ufficio, e ciò in quanto, essendo stato notificato il ricorso principale in data 31 dicembre 2018, il termine per la notifica del controricorso veniva a scadere sabato 9 febbraio con la proroga ex lege all’11 febbraio 2019, data in cui risulta essere stato effettivamente notificato. 3. Il primo motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli att. 2230, 2232, 2233 c.c., 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per l’omessa retribuzione alla percentuale intermedia degli onorari delle quattro parcelle azionate, per insorti giudicati della sentenza n. 2645/2005 del Tribunale di Roma, con valenza panprocessuale. Si deduce che la sentenza pacificamente costituente giudicato avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi tariffari, essendo quindi esclusa la vincolatività della previsione convenzionale, essendo stata tale conclusione avallata da numerosi altri giudicati. Il motivo è manifestamente inammissibile. In primo luogo, si rileva che il ricorrente invoca in maniera inammissibile una serie di giudicati che avrebbero dettato una regola diversa da quella invece applicata dal giudice di appello. Occorre a tal fine evidenziare che il ricorso appare connotato da una alquanto confusionaria esposizione delle intricate vicende processuali intervenute tra le parti, assumendo in Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -9- maniera del tutto apodittica l’esistenza di innumerevoli giudicati, assumendosi dalla lettura dello stesso ricorso che il giudicato su ogni possibile questione oggetto del contenzioso tra le parti, si sarebbe formato solo perché in relazione ad alcune domande di condanna sarebbe intervenuta una pronuncia passata in cosa giudicata. Infatti, si pretende la formazione di un giudicato sol perché secondo la personale ricostruzione della parte, la sentenza, ancorché gravata di impugnazione, tuttora pendente, non sarebbe stata interessata da impugnazione per alcune sue non meglio individuate parti, con la formazione quindi di pretesi giudicati interni. In ogni caso non va trascurato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12671/2021) se è vero che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ciò è consentito purché il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme Cass. n. 12496/2020, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -10- riassunto sintetico della stessa;
Cass. n. 15737/2017; Cass. n. 17576/2016; Cass. n. 889/2015). La formulazione del ricorso con il continuo ed insistente richiamo all’esistenza di precedenti giudicati panprocessuali non appare rispettosa di tali principi, anche ove intesi in maniera meno rigorosa, mancando, al di là del riferimento al fatto che la decisione abbia avuto ad oggetto la specifica applicazione dell’applicabilità della convenzione del 2002 a vicende processuali definite in data anteriore alla revoca dell’incarico al DI, un sia pur sintetico richiamo alle questioni dibattute, anche al fine di poter effettivamente riscontrare, come risulta insito nella difesa del ricorrente, che le sentenze emesse contenessero una necessaria ed implicita decisione anche sulle questioni per le quali si invoca il giudicato esterno. Peraltro, ove si invochi l’esistenza di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c., dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione "purché la sentenza non abbia Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -11- pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. ; Cass. Sez. 1, 14 marzo 1996, n. ). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. Una volta quindi esclusa la possibilità di poter trarre argomento dal richiamo, non meglio specificato nemmeno quanto al contenuto, a pretesi giudicati esterni, avuto invece riguardo al contenuto della sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma, pacificamente passata in cosa giudicata tra le parti, la lettura del suo contenuto, nella parte riportata nello stesso ricorso principale, conforta invece la correttezza della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, atteso che l’inapplicabilità delle previsioni di cui alla convenzione del 2002 è stata limitata ai soli casi in cui, alla data della revoca dell’incarico, il giudizio nel quale l’avv. DI era chiamato a svolgere la propria attività professionale era ancora in corso. L’esclusione per i giudizi ancora pendenti appare, infatti, legata a specificità correlate tra l’altro all’impossibilità di Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -12- determinare con precisione il valore della causa, sulla scorta del quale parametrare anche i compensi, difficoltà che invece non ricorre per le cause già definite, ed a maggior ragione per le cause per le quali sia intervenuta pronuncia favorevole al cliente con liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente, avendo le parti riferito a tale liquidazione la predeterminazione convenzionale dei compensi, con implicita rinuncia del professionista alla maggior somma eventualmente dovuta facendosi applicazione delle tariffe professionali (per la validità di tale rinuncia si veda Cass. n. 11448/1992, citata dala Corte d’Appello). 4. Il secondo motivo denuncia il passaggio in giudicato delle statuizioni della gravata sentenza nei confronti della RA ex art. 343 c.p.c. e quindi anche del MEF, per violazione degli artt. 343, 324 e 329 c.p.c. Si deduce che l’EN non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado, il che ha determinato il passaggio in giudicato della pronuncia appellata. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il fatto che il giudizio di primo grado ha visto integralmente soccombente il convenuto DI, essendosi negato il diritto ad ogni ulteriore compenso per le parcelle oggetto di causa, sicché a fronte di tale tenore della sentenza di primo grado, non appare nemmeno comprensibile la ragione per la quale il soggetto liquidatore dell’EN avrebbe dovuto proporre appello. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -13- 5. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per numerosi giudicati sulla remunerazione a percentuale intermedia delle prestazioni rese anteriormente alla revoca dell’incarico. Il motivo è sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni già svolte con il primo motivo ed è quindi destinato alla medesima sorte, stante l’inammissibile richiamo a plurimi giudicati, senza il rispetto del principio di specificità, non opponendo peraltro validi argomenti alla soluzione dei giudici di merito che hanno ritenuto che, in caso di revoca successiva alla definizione del giudizio, la liquidazione dovesse avvenire in base alle previsioni della convenzione. 6. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 183, 105, 167, 183, 184, 26 e 345 c.p.c., nonché degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per inammissibilità ed erroneità dell’appello incidentale del MEF e per la non applicabilità della legge n. 14/2009 alla Convenzione. Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per la non applicabilità della legge n. 14/2009 stante la pregressa insorgenza di giudicati panprocessuali. I motivi sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto questioni totalmente escluse dall’ambito di quelle effettivamente dibattute in appello, e che investono quindi una ratio decidendi diversa da quella che invece fonda la decisione impugnata. Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -14- La sentenza gravata ha infatti opinato nel senso dell’applicazione delle previsioni convenzionali alla vicenda oggetto di causa, in quanto definita in epoca anteriore alla revoca dell’incarico, e sulla base di tale considerazione ha rilevato che l’avv. DI aveva ricevuto somme di entità superiore a quelle dovute. L’appello incidentale non ha costituto oggetto di disamina ma è stato espressamente dichiarato assorbito, mentre la diversa questione dell’applicazione della legge n. 14/2009 non ha formato oggetto della sentenza di appello. 7. Il sesto motivo denuncia la carenza di legittimazione del MEF per insorti giudicati panprocessuali in violazione degli artt. 324, 329 e 97 c.p.c. e 2909 c.c. Si assume che vi sarebbero dei giudicati panprocessuali che avrebbero evidenziato la carenza di legittimazione del MEF rispetto alla convenzione di patrocinio del 2000. Il motivo si palesa parimenti inammissibile, sia per il generico ed inammissibile richiamo a pretesi giudicati esterni, sia per l’intrinseca contraddizione con la stessa posizione assunta dal ricorrente nei precedenti gradi di merito, ove ha sempre individuato nel MEF il preteso soggetto debitore, avendo lo stesso concluso la convenzione di patrocinio, correlata all’incarico professionale sulla scorta del quale si assume essere maturato il credito oggetto di causa. 8. Il settimo motivo di ricorso denuncia la carenza di legittimazione di EN e RA ex lege n. 14/2009 per la convenzione del 19/9/2000, come successivamente integrata, Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -15- e per i suoi contenziosi a seguito della sua omessa costituzione nel primo grado di giudizio e dell’omesso gravame. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in occasione della disamina del quarto e quinto motivo di ricorso, attingendo una questione che esula da quelle poste a fondamento della decisione impugnata e del tutto irrilevante rispetto all’esito del giudizio. 9. L’ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa dichiarazione di spettanza dei danni ex art. 1224 co. 1 c.c., in quanto già riconosciuti con la sentenza del Tribunale di Roma n. 474/2011. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dal MEF, ha ritenuto che non vi fosse alcun credito ancora insoddisfatto per le vicende oggetto di causa, con la conseguenza che l’assenza di un diritto di credito implica evidentemente anche l’inesistenza di pregiudizio da ritardato adempimento della prestazione. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa. 11. Poiché il ricorso è inammissibile, essendo tutti i motivi inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Ric. 2019 n. 01799 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -16- pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida per il Ministero dell’Economia e Finanze in complessivi € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito, e per RA 2 S.r.l. in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2022