Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1888/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1888/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. AINA ENRICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. AINA ENRICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalla signora e Parte_1 dal signor , in data 28/05/2011, trascritto presso il Registro dello stato civile del Comune di Controparte_1
Varese, numero 27, Parte II, Serie A, anno 2011, Ordinare all'Ufficio di Stato civile le trascrizioni ed annotazioni di legge. 2) Dichiarare la perdita del cognome per la signora . CP_1 Parte_1
3) Confermare che nulla sia dovuto in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi.
4) Confermare che i figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, ovvero
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5) Dichiarare che il signor si obbliga a corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento dei Controparte_1 figli minori d l'importo mensile pari ad Euro 400,00 (quattrocento//00) per ciascun figlio e dunque Per_1 Per_2 complessivamente Euro 800,00 (ottocecento//00), da rivalutarsi in base gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6) Dichiarare che il mantenimento per i figli minori, dell'importo mensile di Euro 800,00 (ottocento//00), debba decorrere dal momento del pronunciamento della sentenza di divorzio.
7) Dichiarare che il signor e' obbligato a corrispondere il mantenimento arretrato per i figli Controparte_1 minorenni ed pari ad Euro 600.00 (seicento//00), versando mensilmente Euro 200,00 nel mese Per_1 Per_2 di Luglio, Agosto e Settembre 2024.
8) Confermare che le spese straordinarie per i figli minorenni ed documentate, siano a carico di Per_1 Per_2 entrambi i genitori al 50%, ovvero quelle di carattere medico non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive da concordarsi preventivamente tra i genitori. Tali spese straordinarie devono essere corrisposte dal signor
[...] entro il giorno 10, nella misura pari al 50%, da concordare preventivamente, in conformità alle Linee CP_1
Guida del Protocollo della Corte d'Appello di Torino. 9) Confermare che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla signora . Parte_1
10) Confermare che la casa coniugale, ubicata in San Pietro Mosezzo (No), Via G. Fenoglio n. 13, viene assegnata, con tutti gli arredi alla signora che continuerà ad abitare con i figli ed Parte_1 Per_1 Per_2
11) Dichiarare che, in mancanza di qualsivoglia accordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori, per due week-end alternati al mese, dalle ore 17.00 del venerdì alla domenica con accompagnamento a casa dalla madre entro le ore 19.00 e non oltre le 21.00 durante il periodo estivo.
12) Confermare che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minorenni.
13) Dare atto che le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni altra questione tra di loro.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Varese in data 28/05/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2011. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (07/01/2011) ed (19/02/2015) entrambi Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
Pag. 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Varese in data 28/05/2011 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2011;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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