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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/04/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2311/2023 promossa congiuntamente
DA
, nato il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1
Stefano di Magra (SP)
c.f. Avv. PASQUINELLI MATTEO C.F._1
E
, nata il [...] in [...] e residente in [...]CodiceFiscale_2
c.f. Avv. PASQUINELLI MATTEO C.F._3
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data 3.1.2024
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il 9 aprile 2024:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di aver già anzitempo proceduto alla regolazione di tutti
i loro interessi patrimoniali e non patrimoniali.
3) I coniugi convengono sull'assenza delle condizioni per il riconoscimento di assegni di mantenimento o altri provvedimenti di natura economica in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4) I coniugi dichiarano di non avere altri rapporti da regolare e/o beni in comunione che non siano ad uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi, così come non hanno rapporti di credito e/o debito tra di loro o verso terzi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 26.1.2017 in
IN (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.
8 parte I anno 2017), e di non aver avuto figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale spirituale tra coniugi alle condizioni di cui al ricorso, e, decorso il termine di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 3.1.2024.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di
2 comparizione con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso (più correttamente l'assenza di condizioni di separazione).
Essendo la nota depositata priva delle sottoscrizioni delle parti autenticate dal difensore, è stato assegnato ulteriore termine per il deposito di rituali note scritte.
Adempiuto l'incombente disposto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex art. 3 Reg. UE 2201/2003
e la competenza territoriale del giudice adito;
- va applicata la disciplina italiana ai sensi dell'art. 5 Regolamento
2010/1959/UE in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale alla stregua dell'art. 473bis.51 comma 1 c.p.c..
Nel merito:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di non volersi riconciliare, insistendo come in ricorso: la domanda di separazione proposta congiuntamente va pertanto accolta ai sensi degli artt. 150 comma 2, 158 c.c.;
- le parti (il autotrasportatore presso la società Pt_1 [...]
, la collaboratrice familiare) si sono dichiarate Org_1 Pt_2
3 economicamente indipendenti ed hanno confermato di avere regolato tra loro ogni rapporto, non prevedendo alcuna condizione.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato, in attesa del decorso del termine di procedibilità indicato nell'art. 3 n.
2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1 [...]
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 26.1.2017 C.F._2
in IN (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 8 parte I anno 2017)
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato/relatore Dott.ssa Lucia Sebastiani
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 18.4.2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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