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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 888/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI PAOLO OGGETTO: Parte_1
UC e dall'avv. ORLANDO ZON GUSTAVO, elettivamente domiciliato in altri rapporti
VIA AURELIO SAFFI 1 25121 BRESCIA presso il loro studio condominiali
APPELLANTE
c o n t r o
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, Controparte_11 CP_12 CP_13
, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI ,
[...] Persona_1 pagina 1 di 16 , , , CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19
, , , CP_20 CP_21 Controparte_22
, CP_23 Controparte_24 CP_25
, , , Controparte_26 CP_27 CP_28
, rappresentati e difesi dall'avv. MALAGUTTI CP_29
ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in VIA F.LLI PORCELLAGA 3 25122
BRESCIA presso il suo studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 1647/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 25/06/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via preliminare: voglia la Corte adita dichiarare
l'inammissibilità e improcedibilità delle eccezioni svolte dai singoli condomini, comprese le relative istanze istruttorie, tanto quanto l'inammissibilità e improcedibilità dei relativi appelli incidentali che dovranno essere tutti rigettati per difetto di procura. In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 1647/2023 Trib.
Brescia, accogliere le seguenti conclusioni già proposte in primo grado: In via principale: Voglia il Tribunale di Brescia, previe le declaratorie tutte ritenute del caso, accertare e dichiarare che non è né è mai stato Parte_1
condomino del e pertanto non è tenuto a Controparte_30
contribuire, in alcun modo né in alcuna misura, alle spese di gestione del
stesso;
condannare quindi i convenuti condomini del CP_30 [...]
ciascuno in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, ed CP_30
eventualmente anche in via tra loro solidale, a restituire all'attore le somme tutte da egli marzo 2006 nella misura accertanda, con interessi e rivalutazione dai singoli
pagina 2 di 16 versamenti all'effettivo saldo, ex art. 2033 cc e comunque per il miglior nomen juris;
con ogni ulteriore provvedimento opportuno e necessario. Spese ed onorari rifusi.
In via istruttoria: Voglia il Tribunale di Brescia disporre CTU onde accertare
l'esatta misura dei reali millesimi di proprietà delle porzioni comuni condominiali appartenenti a ciascun condomino previa enucleazione dei millesimi di proprietà arbitrariamente attribuiti all'attore, onde consentire la determinazione degli importi esatti che ciascun convenuto dovrà restituire a in proporzione Parte_1 dei suoi millesimi di proprietà, in ragione dei pagamenti dall'attore indebitamente effettiati.Voglia altresì il Tribunale di Brescia ordinare a ciascun condomino convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc, di produrre in giudizio il titolo di proprietà della sua unità immobiliare esclusiva ricompresa nel
Ammettersi, sempre senza accettazione Controparte_30 dell'inversione del relativo onere, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi, sui seguenti Pt_2
distinti capitoli: 1) “Vero che gli assegni circolari che mi vengono rammostrati
(docc. nn. 68, 69 e 70) sono stati corrisposti a quale prezzo per la Parte_3
quota di sua proprietà del fondo alienato a con rogito 20 marzo 2003, che Pt_2
pure mi viene rammostrato (doc. n. 63)”; 2) ”Vero che detti assegni furono incassati da;
3) ”Vero che le fatture spiccate da , che mi Parte_3 Parte_1 si rammostrano (docc. nn. 66 e 67) furono pagate da;
4) ”Vero che a Pt_2
garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto 29 luglio 2002 (doc. n.
3), procurò la fideiussione bancaria che mi viene rammostrata (doc. n. Pt_2
71)”; 5) ”Vero che la casa d'abitazione di proprietà dell'attore fu consegnata finita dall'appaltatore nel marzo del 2005”. Nel non creduto caso di ammissione Pt_2 delle prove avversarie, alle quali l'attore si oppone per i motivi espressi in memoria ex art. 183 n. 3 cpc, che qui ribadisce, si chiede, sempre senza accettazione dell'inversione del relativo onere, ammissione di prova contraria sulle medesime circostanze, nonché sul seguente distinto capitolo: “Vero che la convenzione che mi si rammostra insieme alla planimetria ad essa allegata (docc. nn. 81 e 82) fu conclusa dal con tutti i soggetti privati in atto indicati, e che Controparte_31
ciascuno di essi procurò al una fideiussione, a garanzia a della CP_31
pagina 3 di 16 realizzazione delle opere primarie e secondarie di propria spettanza”.
Degli appellati: In Via Preliminare: dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa. Con ogni conseguente statuizione;
In Via Preliminare Nel Merito: accertarsi e dichiararsi
l'avvenuta decadenza e (conseguente) prescrizione per la richiesta di restituzione delle somme versate ex art.2033 c.c. avanzata da parte attrice;
Nel Merito: confermare la natura di condominio del sig. e rigettare la Pt_1
domanda attorea dichiarando improcedibile e inammissibile l'Appello proposto dal
Sig. , per gli esposti motivi in quanto infondati in fatto ed in diritto. Parte_1
-con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge in entrambi i gradi di giudizio e con riferimento al procedimento di mediazione esperito. In particolare, si insiste nella richiesta di condanna al rimborso delle maggior spese di lite pagate nel primo grado di giudizio da ciascun proprietario convenuto per l'importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge per i motivi sopra esposti da moltiplicarsi per il numero di parti convenute (n.22).
- In ogni caso con condanna di controparte ex art.96 c.p.c.
In Via Istruttoria: Per il resto, senza inversione dell'onere della prova, si chiede, occorrendo, ammettere prova a mezzo testi sulle seguenti circostanze: 1) E' vero che la convenzione urbanistica del comune di per aree comprese nel P.R.G. CP_31
come “zona PP15” prevedeva come condizione essenziale la costruzione di una corte? 2) E' vero che la convenzione urbanistica di cui al punto che precede veniva stipulata tra il sig. ed il comune di ? 3) E' vero che la convenzione Pt_1 CP_31 urbanistica impediva la costruzione di ville singole? E' vero che era obbligatoria la costruzione di una corte? 4) E' vero che l'unità immobiliare del sig. si serve Pt_1
delle reti fognarie, idriche, elettriche e del gas del condominio corte 5) E' CP_30
vero che il sig. sottoscriveva il progetto di costruzione del complesso corte dei Pt_1
frati? 6) E' vero che le reti fognarie, elettriche, idriche passano sulle proprietà esclusive dei singoli proprietari delle unità immobiliari del complesso corte dei
Frati? 7) E' vero che il sig. ha l'accesso pedonale dal civico del Parte_1 condominio 8) E' vero che il citofono del sig. è CP_30 Parte_1
pagina 4 di 16 inserito nei campanelli del condominio? 9) E' vero che il condominio ha compreso i millesimi del sig. È vero che i millesimi Condominiali comprendono anche le Pt_1 quote di parti comuni? 10) E' vero che il sig. in data 27.10.2005 ha Pt_1 partecipato all'assemblea condominiale di costituzione del condominio? E' vero che in forza di tale assemblea sono stati costituiti i millesimi di proprietà comprensivi delle quote di parti comuni? 11) E' vero che l'abitazione del sig. è dipendente Pt_1
e unita al complesso/condominio corte CP_30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio i singoli proprietari delle unità immobiliari Parte_1
facenti parte del Condominio per ottenere, previo accertamento del CP_30
fatto che egli non era condomino, la loro condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di spese condominiali a far data dal 23.3.2006,
oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti all'effettivo saldo.
Esponeva che:
era proprietario di due unità immobiliari edificate su un terreno di sua proprietà
costruite dalla società che aveva realizzato anche il Pt_2 Controparte_30
[...]
non aveva conferito i propri beni in condominio, avendo concesso solo una servitù di passaggio pedonale e carraio sul proprio fondo a favore degli immobili edificati;
aveva corrisposto a titolo di spese condominiali dal 26.3.2006 l'importo di euro
6.147,63 (docc. 5-21) e di 3.188,22 euro (docc. 22- 43), ritenendo erroneamente di essere condomino;
nell'inerzia dell'amministratore del condominio aveva agito per ottenere copia del registro dell'anagrafe condominiale, contestando l'abusivo inserimento del suo pagina 5 di 16 nominativo fra quello dei condomini.
Si costituivano i singoli condomini che eccepivano la prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate ed insistevano per il rigetto delle domande attoree.
Deducevano che:
in data 27-11-2005 con assemblea condominiale tutti i proprietari delle singole unità,
compreso l'attore, avevano costituito formalmente il Condominio, approvando le tabelle millesimali ed il regolamento condominiale (docc.10-11);
l'attore aveva sempre partecipato a tutte le assemblee condominiali esprimendo il proprio voto, aveva pagato le spese condominiali, aveva stipulato contratti di locazione con i propri inquilini precisando la loro partecipazione alle spese condominiali, aveva altresì conferito mandato all'amministratore condominiale per la causa di risarcimento danni contro la società costruttrice (doc. 12) incassando una somma in qualità di condomino dalla polizza condominiale;
le sue unità abitative facevano strutturalmente parte del complesso CP_30
risultando collegate ai servizi/impianti comuni della rete fognaria, alle tubazioni di scarico, impianti idrici ed elettrici fino al punto di diramazione con le singole abitazioni;
Interveniva volontariamente l'amministratore del condominio geom. CP_29
che insisteva per la conferma della qualità di condomino di ed il Parte_1
rigetto delle sue domande.
La causa era istruita documentalmente.
pagina 6 di 16 Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree, accertava la qualità
di condomino dell'attore condannandolo al rimborso delle spese di lite di parte convenuta e dell'amministratore il cui intervento era giustificato dalla CP_29
necessaria difesa del proprio operato professionale,.
Argomentava il primo giudice che:
aveva partecipato all'assemblea condominiale del 27.11.2005 in cui Pt_1
all'unanimità erano state approvati le tabelle millesimali ed il regolamento condominiale (docc. 10 -11), ove risultava indicata catastalmente (art.1) l'area del complesso condominiale comprensiva degli immobili dell'attore, nonché (art. 2) tutte le proprietà indivisibili di tutti i condomini (tra cui le reti fognarie e del gas);
era inverosimile che direttamente coinvolto nella costruzione dei propri Pt_1
immobili e degli altri attigui, non fosse consapevole dell'organizzazione degli impianti (luce, acqua, gas e fognario), avendo sempre partecipato alle assemblee,
deliberato sulle spese e finanche approvato la transazione della vertenza contro la società percependo un risarcimento pro quota;
Pt_2
dalla conformazione degli edifici di risultava evidente che anche gli CP_30
immobili dell'attore erano parte del condominio (docc.81 e 82) perché legati da un vincolo di accessorietà necessaria con beni/servizi/impianti comuni dei quali l'attore aveva usufruito per oltre dieci anni senza mai sollevare eccezioni;
l'attore non aveva in alcun modo dimostrato l'autonomia dei suoi immobili rispetto ai servizi, beni o impianti comuni;
considerava comunque fondata l'eccezione di prescrizione dato che le spese pagina 7 di 16 condominiali risalivano al 23.3.2006 e trattandosi di pagamenti periodici, la prescrizione ex artt. 2934 c.c. e dell'art. 2948 punto 4) c.c. era quinquennale
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte in Pt_1
primo grado.
Si costituivano i singoli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto la sua qualità di condomino.
Rileva che la natura di un bene condominiale non deriva ex art. 1117 c.c dall'approvazione di tabelle millesimali o da un comportamento ricognitivo e rimarca che al momento della vendita da parte sua e della moglie dei lotti di terreno alla società costruttrice si era riservato, in piena ed esclusiva proprietà, un Pt_2
fondo di circa mq. 500, affidando alla stessa impresa la realizzazione di una villetta.
Nega di aver preso parte se non in rarissime occasioni alle assemblee condominiali ed in particolare a quella del 27.11.2005 e fa rilevare che la presenza di tale Pt_1
senza specificazione del nome era da riferirsi alla condomina Controparte_24
Ritiene che nel caso di specie non può considerarsi sussistente neppure un condominio c.d. “orizzontale” dato che gli edifici risultano distinti ed autonomi (non muro contro muro o muro comune).
pagina 8 di 16 Con il secondo motivo critica la sentenza ove il giudice aveva ritenuto inverosimile che per dieci anni lui avesse agito inconsapevolmente come condomino.
Sottolinea che la natura di un bene in proprietà solitaria o quale parte di una comunione/condominio non può essere legato ad una convinzione, ma ad un titolo originario o a titolo derivativo, non essendo a ciò sufficiente la partecipazione ad una assemblea o l'approvazione del regolamento.
Contesta le presunzioni su cui è basata la sentenza dato che la conformazione del suo immobile, costruito su suolo di sua esclusiva proprietà senza parti in comune con il complesso vicino, e la negazione di accessorietà con i beni del CP_30
dimostrerebbe l'inesistenza di una comunione tra le parti in causa.
Con il terzo motivo censura la rilevanza riconosciuta dal giudice all'uso, per altro contestato, delle parti comuni ed il mancato accertamento della situazione fattuale .
L'uso di una parte dell'edificio condominiale (nel caso di specie, impianti, scarichi,
pozzetti) non sarebbe infatti di per sé sufficiente ad ammettere la comproprietà e,
dunque, ad attribuire la qualità di condomino, posto che tale utilizzo può essere frutto dell'autonomia privata delle parti.
Con il quarto motivo contrasta l'affermazione del giudicante secondo la quale le reciproche servitù di passaggio sono state concesse dopo il frazionamento, rilevando che sono state costituite dopo la vendita dei terreni alla e prima della Parte_2
vendita delle unità immobiliari del complesso allorquando non si era ancora formato alcun condominio.
Con il quinto motivo censura poi l'affermazione del giudice in ordine all'intervenuta pagina 9 di 16 prescrizione quinquennale delle somme versate.
Rileva che il pagamento, è stato eseguito in carenza del titolo, pertanto a nulla rileva che si tratti di prestazioni periodiche in quanto l'appellante non ripete “spese condominiali” ma somme indebitamente pagate, che come tali soggiacciono al termine di prescrizione decennale
Con il sesto motivo infine critica la condanna al rimborso delle spese a favore di ex amministratore del condominio, al quale l'atto di citazione era CP_32
stato notificato solo per denunziare l'esistenza della lite, senza che alcuna domanda in tale sede fosse stata rivolta nei suoi confronti.
Questi si era costituito con intervento parzialmente adesivo a sostegno della tesi dei convenuti volta ad affermare la qualità di condomino di proponendo Pt_1
tardivamente anche una domanda nuova (dichiararsi che nulla abbia a Pt_1
pretendere nei confronti di per i fatti oggetto di causa) quando le decadenze CP_29
e le preclusioni processuali di cui all'art. 167 c.p.c. erano già maturate..
***
I primi 4 motivi, che per la loro stretta connessione possono essere valutati unitariamente, vanno rigettati.
L'appellante sostiene che non deve essere riconosciuta la sua qualità di condomino dal momento che le due unità abitative costruite dalla società insistono su di Pt_2
un terreno di sua proprietà e risulterebbero distinte ed autonome rispetto al
Controparte_30
L'errata convinzione di fare parte di un condominio o la partecipazione ad alcune pagina 10 di 16 assemblee, così come l'approvazione di un regolamento o l'uso di alcuni servizi (se pur contestato) di per sé non dimostrerebbe comproprietà e comunione tra le parti in causa.
La Corte di Cassazione anche recentemente (21077/2022) ha più volte precisato che:
“in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni
dell'edificio (elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo -
dall'art. 1117 c.c.) alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile
l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile
non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel
caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (ad es. le cosiddette case a schiera), se
dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117
c.c.. (18334/2015; 27360/2016).
Anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non
può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti,
giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. - che consentono
lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere
in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione
"ab origine" di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni
elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali (23001/2019; 8066/2005)”.
Ciò che quindi rileva ai fini dell'esistenza di un condominio è il rapporto di accessorietà tra i singoli edifici o unità immobiliari e i servizi o impianti di uso comune.
Come chiaramente enunciato anche dalla sentenza n. 4973/2007 secondo la quale: pagina 11 di 16 “Il presupposto perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune è
costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani
o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune,
rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene
individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella
comunione. Detta relazione di accessorietà può sussistere anche se uno degli edifici
o, al limite entrambi, non siano condomini, purché si tratti di edifici autonomi, atteso
che l'art. 61 disp. att. c.c. individua l'autonomia della costruzione e non la gestione
dell'edificio, come caratteristica rilevante in base alla quale l'art. 62 consente
l'applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all'art. 1117 c.c., rimaste
comuni ai diversi edifici. In tal modo si configura, specialmente con riferimento ai
nuovi complessi immobiliari, un condominio "sui generis", allargato, in cui ogni
edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura
di supercondominio, soggiacendo alla normativa condominiale. (Nella specie, la
S.C. ha, integrandone la motivazione, confermato sul punto la sentenza di merito,
che aveva ravvisato l'esistenza di un supercondominio con riferimento alla rete
fognaria e alle cisterne d'acqua in comune in un complesso immobiliare composto
da edifici a destinazione residenziale ed edifici a destinazione paralberghiera)”.
La disciplina del condominio degli edifici è ravvisabile quindi ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni-
quali quelle elencate in via esemplificativa dall'art. 1117 c.c.- ad unità o porzioni di proprietà individuale, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso e ciò viene in essere "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di pagina 12 di 16 volontà o di approvazioni assembleari (vd Cass. 27094/2017).
I terreni venduti dai coniugi alla società erano finalizzati Pt_1 Pt_2
all'edificazione del complesso che rientrava nel piano CP_30
particolareggiato n. 15 approvato dal Comune di , con il quale gli allora CP_31
proprietari dei terreni avevano altresì sottoscritto apposita convenzione urbanistica in data 18.7.2002 (docc. 61-63 fs . Pt_1
Come risulta dalla planimetria (doc. 63) e dal fotogramma riportato nelle comparse di costituzione di primo grado depositate dai singoli condomini (vd pag. 12), le due unità abitative sono costruite nell'angolo nord-ovest del citato complesso (sebbene su terreno di cui aveva trattenuto la proprietà) e la loro realizzazione costituiva Pt_1
una parte del prezzo pagato da ai coniugi per l'acquisto dei Pt_2 Parte_4
terreni.
Il contratto di appalto (doc. 3 fs fa chiaro riferimento al citato piano Pt_1
particolareggiato n. 15 comprensivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il fatto che le due unità abitative siano erette su una quota di terreno rimasta in proprietà a non esclude quel rapporto di accessorietà (che come detto legittima Pt_1
l'applicazione della disciplina del condominio) tra le medesime unità ed i servizi o impianti di uso comune del Complesso Corte dei Frati a cui sono collegate funzionalmente e strutturalmente.
Era onere dell'appellante che contesta tale uso e rapporto di accessorietà con i servizi condominiali (scarichi, pozzetti, reti fognarie, impianti idrici, elettrici e del gas)
pagina 13 di 16 dimostrare tale assunto e la totale indipendenza e separazione delle sue unità
abitative dal complesso residenziale;
onere che invero non è stato assolto.
Viceversa l'approvazione del regolamento condominiale (se pure non necessario), la partecipazione alle assemblee condominiali ed il pagamento delle spese comuni pro quota in base ai millesimi approvati, dimostrano non solo la consapevolezza della qualità di condomino da parte di ma altresì l'effettivo e non contestato (per Pt_1
oltre dieci anni) utilizzo dei servizi e impianti comuni.
Anche la contestazione della partecipazione all'assemblea del 27/11/2005 sul semplice assunto che il cognome (senza indicazione del nome di battesimo) Pt_1
sarebbe riferibile ad altro condomino non convince;
e ciò a maggior ragione se si confronta tale verbale con quello in originale presente nel registro verbali del
30/09/2005 (docc. 10-11 fs appellati) dove in calce risulta la sottoscrizione olografa
(non disconosciuta) di sempre in relazione all'approvazione del Parte_1
regolamento, e dove vengono riportati millesimi (132,22) del tutto identici a quelli indicati nel citato verbale del 27/11/2005.
Il rigetto dei predetti motivi fa ritenere assorbito anche il quinto motivo in ordine alla contestazione della prescrizione delle somme richieste in restituzione.
Infine anche il sesto motivo va rigettato.
La Suprema Corte (Sez. UN 27846/2019) ha infatti avuto modo di enunciare il principio secondo cui: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del
giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo,
perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte
pagina 14 di 16 adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della
stessa parte adiuvata”.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato indeterminato-complessità bassa).
In ossequio alla sentenza Cass. 10367/2024, si ritiene equo applicare sui valori minimi dello scaglione di riferimento pari a euro 3.473 (di cui euro 1.029 per la “fase di studio”, euro 709 per la “fase introduttiva” ed euro 1.735 per la “fase decisionale)
un aumento del 460% per presenza di più parti (29) aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) ed una successiva diminuzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), così per una somma complessiva di euro 13.614,16, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1647/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 25/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado liquidate, come in dispositivo, in euro 13.614,16, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo pagina 15 di 16 di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 888/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI PAOLO OGGETTO: Parte_1
UC e dall'avv. ORLANDO ZON GUSTAVO, elettivamente domiciliato in altri rapporti
VIA AURELIO SAFFI 1 25121 BRESCIA presso il loro studio condominiali
APPELLANTE
c o n t r o
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, Controparte_11 CP_12 CP_13
, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI ,
[...] Persona_1 pagina 1 di 16 , , , CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19
, , , CP_20 CP_21 Controparte_22
, CP_23 Controparte_24 CP_25
, , , Controparte_26 CP_27 CP_28
, rappresentati e difesi dall'avv. MALAGUTTI CP_29
ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in VIA F.LLI PORCELLAGA 3 25122
BRESCIA presso il suo studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 1647/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 25/06/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via preliminare: voglia la Corte adita dichiarare
l'inammissibilità e improcedibilità delle eccezioni svolte dai singoli condomini, comprese le relative istanze istruttorie, tanto quanto l'inammissibilità e improcedibilità dei relativi appelli incidentali che dovranno essere tutti rigettati per difetto di procura. In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 1647/2023 Trib.
Brescia, accogliere le seguenti conclusioni già proposte in primo grado: In via principale: Voglia il Tribunale di Brescia, previe le declaratorie tutte ritenute del caso, accertare e dichiarare che non è né è mai stato Parte_1
condomino del e pertanto non è tenuto a Controparte_30
contribuire, in alcun modo né in alcuna misura, alle spese di gestione del
stesso;
condannare quindi i convenuti condomini del CP_30 [...]
ciascuno in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, ed CP_30
eventualmente anche in via tra loro solidale, a restituire all'attore le somme tutte da egli marzo 2006 nella misura accertanda, con interessi e rivalutazione dai singoli
pagina 2 di 16 versamenti all'effettivo saldo, ex art. 2033 cc e comunque per il miglior nomen juris;
con ogni ulteriore provvedimento opportuno e necessario. Spese ed onorari rifusi.
In via istruttoria: Voglia il Tribunale di Brescia disporre CTU onde accertare
l'esatta misura dei reali millesimi di proprietà delle porzioni comuni condominiali appartenenti a ciascun condomino previa enucleazione dei millesimi di proprietà arbitrariamente attribuiti all'attore, onde consentire la determinazione degli importi esatti che ciascun convenuto dovrà restituire a in proporzione Parte_1 dei suoi millesimi di proprietà, in ragione dei pagamenti dall'attore indebitamente effettiati.Voglia altresì il Tribunale di Brescia ordinare a ciascun condomino convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc, di produrre in giudizio il titolo di proprietà della sua unità immobiliare esclusiva ricompresa nel
Ammettersi, sempre senza accettazione Controparte_30 dell'inversione del relativo onere, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi, sui seguenti Pt_2
distinti capitoli: 1) “Vero che gli assegni circolari che mi vengono rammostrati
(docc. nn. 68, 69 e 70) sono stati corrisposti a quale prezzo per la Parte_3
quota di sua proprietà del fondo alienato a con rogito 20 marzo 2003, che Pt_2
pure mi viene rammostrato (doc. n. 63)”; 2) ”Vero che detti assegni furono incassati da;
3) ”Vero che le fatture spiccate da , che mi Parte_3 Parte_1 si rammostrano (docc. nn. 66 e 67) furono pagate da;
4) ”Vero che a Pt_2
garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto 29 luglio 2002 (doc. n.
3), procurò la fideiussione bancaria che mi viene rammostrata (doc. n. Pt_2
71)”; 5) ”Vero che la casa d'abitazione di proprietà dell'attore fu consegnata finita dall'appaltatore nel marzo del 2005”. Nel non creduto caso di ammissione Pt_2 delle prove avversarie, alle quali l'attore si oppone per i motivi espressi in memoria ex art. 183 n. 3 cpc, che qui ribadisce, si chiede, sempre senza accettazione dell'inversione del relativo onere, ammissione di prova contraria sulle medesime circostanze, nonché sul seguente distinto capitolo: “Vero che la convenzione che mi si rammostra insieme alla planimetria ad essa allegata (docc. nn. 81 e 82) fu conclusa dal con tutti i soggetti privati in atto indicati, e che Controparte_31
ciascuno di essi procurò al una fideiussione, a garanzia a della CP_31
pagina 3 di 16 realizzazione delle opere primarie e secondarie di propria spettanza”.
Degli appellati: In Via Preliminare: dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa. Con ogni conseguente statuizione;
In Via Preliminare Nel Merito: accertarsi e dichiararsi
l'avvenuta decadenza e (conseguente) prescrizione per la richiesta di restituzione delle somme versate ex art.2033 c.c. avanzata da parte attrice;
Nel Merito: confermare la natura di condominio del sig. e rigettare la Pt_1
domanda attorea dichiarando improcedibile e inammissibile l'Appello proposto dal
Sig. , per gli esposti motivi in quanto infondati in fatto ed in diritto. Parte_1
-con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge in entrambi i gradi di giudizio e con riferimento al procedimento di mediazione esperito. In particolare, si insiste nella richiesta di condanna al rimborso delle maggior spese di lite pagate nel primo grado di giudizio da ciascun proprietario convenuto per l'importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge per i motivi sopra esposti da moltiplicarsi per il numero di parti convenute (n.22).
- In ogni caso con condanna di controparte ex art.96 c.p.c.
In Via Istruttoria: Per il resto, senza inversione dell'onere della prova, si chiede, occorrendo, ammettere prova a mezzo testi sulle seguenti circostanze: 1) E' vero che la convenzione urbanistica del comune di per aree comprese nel P.R.G. CP_31
come “zona PP15” prevedeva come condizione essenziale la costruzione di una corte? 2) E' vero che la convenzione urbanistica di cui al punto che precede veniva stipulata tra il sig. ed il comune di ? 3) E' vero che la convenzione Pt_1 CP_31 urbanistica impediva la costruzione di ville singole? E' vero che era obbligatoria la costruzione di una corte? 4) E' vero che l'unità immobiliare del sig. si serve Pt_1
delle reti fognarie, idriche, elettriche e del gas del condominio corte 5) E' CP_30
vero che il sig. sottoscriveva il progetto di costruzione del complesso corte dei Pt_1
frati? 6) E' vero che le reti fognarie, elettriche, idriche passano sulle proprietà esclusive dei singoli proprietari delle unità immobiliari del complesso corte dei
Frati? 7) E' vero che il sig. ha l'accesso pedonale dal civico del Parte_1 condominio 8) E' vero che il citofono del sig. è CP_30 Parte_1
pagina 4 di 16 inserito nei campanelli del condominio? 9) E' vero che il condominio ha compreso i millesimi del sig. È vero che i millesimi Condominiali comprendono anche le Pt_1 quote di parti comuni? 10) E' vero che il sig. in data 27.10.2005 ha Pt_1 partecipato all'assemblea condominiale di costituzione del condominio? E' vero che in forza di tale assemblea sono stati costituiti i millesimi di proprietà comprensivi delle quote di parti comuni? 11) E' vero che l'abitazione del sig. è dipendente Pt_1
e unita al complesso/condominio corte CP_30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio i singoli proprietari delle unità immobiliari Parte_1
facenti parte del Condominio per ottenere, previo accertamento del CP_30
fatto che egli non era condomino, la loro condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di spese condominiali a far data dal 23.3.2006,
oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti all'effettivo saldo.
Esponeva che:
era proprietario di due unità immobiliari edificate su un terreno di sua proprietà
costruite dalla società che aveva realizzato anche il Pt_2 Controparte_30
[...]
non aveva conferito i propri beni in condominio, avendo concesso solo una servitù di passaggio pedonale e carraio sul proprio fondo a favore degli immobili edificati;
aveva corrisposto a titolo di spese condominiali dal 26.3.2006 l'importo di euro
6.147,63 (docc. 5-21) e di 3.188,22 euro (docc. 22- 43), ritenendo erroneamente di essere condomino;
nell'inerzia dell'amministratore del condominio aveva agito per ottenere copia del registro dell'anagrafe condominiale, contestando l'abusivo inserimento del suo pagina 5 di 16 nominativo fra quello dei condomini.
Si costituivano i singoli condomini che eccepivano la prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate ed insistevano per il rigetto delle domande attoree.
Deducevano che:
in data 27-11-2005 con assemblea condominiale tutti i proprietari delle singole unità,
compreso l'attore, avevano costituito formalmente il Condominio, approvando le tabelle millesimali ed il regolamento condominiale (docc.10-11);
l'attore aveva sempre partecipato a tutte le assemblee condominiali esprimendo il proprio voto, aveva pagato le spese condominiali, aveva stipulato contratti di locazione con i propri inquilini precisando la loro partecipazione alle spese condominiali, aveva altresì conferito mandato all'amministratore condominiale per la causa di risarcimento danni contro la società costruttrice (doc. 12) incassando una somma in qualità di condomino dalla polizza condominiale;
le sue unità abitative facevano strutturalmente parte del complesso CP_30
risultando collegate ai servizi/impianti comuni della rete fognaria, alle tubazioni di scarico, impianti idrici ed elettrici fino al punto di diramazione con le singole abitazioni;
Interveniva volontariamente l'amministratore del condominio geom. CP_29
che insisteva per la conferma della qualità di condomino di ed il Parte_1
rigetto delle sue domande.
La causa era istruita documentalmente.
pagina 6 di 16 Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree, accertava la qualità
di condomino dell'attore condannandolo al rimborso delle spese di lite di parte convenuta e dell'amministratore il cui intervento era giustificato dalla CP_29
necessaria difesa del proprio operato professionale,.
Argomentava il primo giudice che:
aveva partecipato all'assemblea condominiale del 27.11.2005 in cui Pt_1
all'unanimità erano state approvati le tabelle millesimali ed il regolamento condominiale (docc. 10 -11), ove risultava indicata catastalmente (art.1) l'area del complesso condominiale comprensiva degli immobili dell'attore, nonché (art. 2) tutte le proprietà indivisibili di tutti i condomini (tra cui le reti fognarie e del gas);
era inverosimile che direttamente coinvolto nella costruzione dei propri Pt_1
immobili e degli altri attigui, non fosse consapevole dell'organizzazione degli impianti (luce, acqua, gas e fognario), avendo sempre partecipato alle assemblee,
deliberato sulle spese e finanche approvato la transazione della vertenza contro la società percependo un risarcimento pro quota;
Pt_2
dalla conformazione degli edifici di risultava evidente che anche gli CP_30
immobili dell'attore erano parte del condominio (docc.81 e 82) perché legati da un vincolo di accessorietà necessaria con beni/servizi/impianti comuni dei quali l'attore aveva usufruito per oltre dieci anni senza mai sollevare eccezioni;
l'attore non aveva in alcun modo dimostrato l'autonomia dei suoi immobili rispetto ai servizi, beni o impianti comuni;
considerava comunque fondata l'eccezione di prescrizione dato che le spese pagina 7 di 16 condominiali risalivano al 23.3.2006 e trattandosi di pagamenti periodici, la prescrizione ex artt. 2934 c.c. e dell'art. 2948 punto 4) c.c. era quinquennale
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte in Pt_1
primo grado.
Si costituivano i singoli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto la sua qualità di condomino.
Rileva che la natura di un bene condominiale non deriva ex art. 1117 c.c dall'approvazione di tabelle millesimali o da un comportamento ricognitivo e rimarca che al momento della vendita da parte sua e della moglie dei lotti di terreno alla società costruttrice si era riservato, in piena ed esclusiva proprietà, un Pt_2
fondo di circa mq. 500, affidando alla stessa impresa la realizzazione di una villetta.
Nega di aver preso parte se non in rarissime occasioni alle assemblee condominiali ed in particolare a quella del 27.11.2005 e fa rilevare che la presenza di tale Pt_1
senza specificazione del nome era da riferirsi alla condomina Controparte_24
Ritiene che nel caso di specie non può considerarsi sussistente neppure un condominio c.d. “orizzontale” dato che gli edifici risultano distinti ed autonomi (non muro contro muro o muro comune).
pagina 8 di 16 Con il secondo motivo critica la sentenza ove il giudice aveva ritenuto inverosimile che per dieci anni lui avesse agito inconsapevolmente come condomino.
Sottolinea che la natura di un bene in proprietà solitaria o quale parte di una comunione/condominio non può essere legato ad una convinzione, ma ad un titolo originario o a titolo derivativo, non essendo a ciò sufficiente la partecipazione ad una assemblea o l'approvazione del regolamento.
Contesta le presunzioni su cui è basata la sentenza dato che la conformazione del suo immobile, costruito su suolo di sua esclusiva proprietà senza parti in comune con il complesso vicino, e la negazione di accessorietà con i beni del CP_30
dimostrerebbe l'inesistenza di una comunione tra le parti in causa.
Con il terzo motivo censura la rilevanza riconosciuta dal giudice all'uso, per altro contestato, delle parti comuni ed il mancato accertamento della situazione fattuale .
L'uso di una parte dell'edificio condominiale (nel caso di specie, impianti, scarichi,
pozzetti) non sarebbe infatti di per sé sufficiente ad ammettere la comproprietà e,
dunque, ad attribuire la qualità di condomino, posto che tale utilizzo può essere frutto dell'autonomia privata delle parti.
Con il quarto motivo contrasta l'affermazione del giudicante secondo la quale le reciproche servitù di passaggio sono state concesse dopo il frazionamento, rilevando che sono state costituite dopo la vendita dei terreni alla e prima della Parte_2
vendita delle unità immobiliari del complesso allorquando non si era ancora formato alcun condominio.
Con il quinto motivo censura poi l'affermazione del giudice in ordine all'intervenuta pagina 9 di 16 prescrizione quinquennale delle somme versate.
Rileva che il pagamento, è stato eseguito in carenza del titolo, pertanto a nulla rileva che si tratti di prestazioni periodiche in quanto l'appellante non ripete “spese condominiali” ma somme indebitamente pagate, che come tali soggiacciono al termine di prescrizione decennale
Con il sesto motivo infine critica la condanna al rimborso delle spese a favore di ex amministratore del condominio, al quale l'atto di citazione era CP_32
stato notificato solo per denunziare l'esistenza della lite, senza che alcuna domanda in tale sede fosse stata rivolta nei suoi confronti.
Questi si era costituito con intervento parzialmente adesivo a sostegno della tesi dei convenuti volta ad affermare la qualità di condomino di proponendo Pt_1
tardivamente anche una domanda nuova (dichiararsi che nulla abbia a Pt_1
pretendere nei confronti di per i fatti oggetto di causa) quando le decadenze CP_29
e le preclusioni processuali di cui all'art. 167 c.p.c. erano già maturate..
***
I primi 4 motivi, che per la loro stretta connessione possono essere valutati unitariamente, vanno rigettati.
L'appellante sostiene che non deve essere riconosciuta la sua qualità di condomino dal momento che le due unità abitative costruite dalla società insistono su di Pt_2
un terreno di sua proprietà e risulterebbero distinte ed autonome rispetto al
Controparte_30
L'errata convinzione di fare parte di un condominio o la partecipazione ad alcune pagina 10 di 16 assemblee, così come l'approvazione di un regolamento o l'uso di alcuni servizi (se pur contestato) di per sé non dimostrerebbe comproprietà e comunione tra le parti in causa.
La Corte di Cassazione anche recentemente (21077/2022) ha più volte precisato che:
“in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni
dell'edificio (elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo -
dall'art. 1117 c.c.) alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile
l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile
non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel
caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (ad es. le cosiddette case a schiera), se
dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117
c.c.. (18334/2015; 27360/2016).
Anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non
può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti,
giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. - che consentono
lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere
in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione
"ab origine" di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni
elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali (23001/2019; 8066/2005)”.
Ciò che quindi rileva ai fini dell'esistenza di un condominio è il rapporto di accessorietà tra i singoli edifici o unità immobiliari e i servizi o impianti di uso comune.
Come chiaramente enunciato anche dalla sentenza n. 4973/2007 secondo la quale: pagina 11 di 16 “Il presupposto perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune è
costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani
o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune,
rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene
individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella
comunione. Detta relazione di accessorietà può sussistere anche se uno degli edifici
o, al limite entrambi, non siano condomini, purché si tratti di edifici autonomi, atteso
che l'art. 61 disp. att. c.c. individua l'autonomia della costruzione e non la gestione
dell'edificio, come caratteristica rilevante in base alla quale l'art. 62 consente
l'applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all'art. 1117 c.c., rimaste
comuni ai diversi edifici. In tal modo si configura, specialmente con riferimento ai
nuovi complessi immobiliari, un condominio "sui generis", allargato, in cui ogni
edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura
di supercondominio, soggiacendo alla normativa condominiale. (Nella specie, la
S.C. ha, integrandone la motivazione, confermato sul punto la sentenza di merito,
che aveva ravvisato l'esistenza di un supercondominio con riferimento alla rete
fognaria e alle cisterne d'acqua in comune in un complesso immobiliare composto
da edifici a destinazione residenziale ed edifici a destinazione paralberghiera)”.
La disciplina del condominio degli edifici è ravvisabile quindi ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni-
quali quelle elencate in via esemplificativa dall'art. 1117 c.c.- ad unità o porzioni di proprietà individuale, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso e ciò viene in essere "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di pagina 12 di 16 volontà o di approvazioni assembleari (vd Cass. 27094/2017).
I terreni venduti dai coniugi alla società erano finalizzati Pt_1 Pt_2
all'edificazione del complesso che rientrava nel piano CP_30
particolareggiato n. 15 approvato dal Comune di , con il quale gli allora CP_31
proprietari dei terreni avevano altresì sottoscritto apposita convenzione urbanistica in data 18.7.2002 (docc. 61-63 fs . Pt_1
Come risulta dalla planimetria (doc. 63) e dal fotogramma riportato nelle comparse di costituzione di primo grado depositate dai singoli condomini (vd pag. 12), le due unità abitative sono costruite nell'angolo nord-ovest del citato complesso (sebbene su terreno di cui aveva trattenuto la proprietà) e la loro realizzazione costituiva Pt_1
una parte del prezzo pagato da ai coniugi per l'acquisto dei Pt_2 Parte_4
terreni.
Il contratto di appalto (doc. 3 fs fa chiaro riferimento al citato piano Pt_1
particolareggiato n. 15 comprensivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il fatto che le due unità abitative siano erette su una quota di terreno rimasta in proprietà a non esclude quel rapporto di accessorietà (che come detto legittima Pt_1
l'applicazione della disciplina del condominio) tra le medesime unità ed i servizi o impianti di uso comune del Complesso Corte dei Frati a cui sono collegate funzionalmente e strutturalmente.
Era onere dell'appellante che contesta tale uso e rapporto di accessorietà con i servizi condominiali (scarichi, pozzetti, reti fognarie, impianti idrici, elettrici e del gas)
pagina 13 di 16 dimostrare tale assunto e la totale indipendenza e separazione delle sue unità
abitative dal complesso residenziale;
onere che invero non è stato assolto.
Viceversa l'approvazione del regolamento condominiale (se pure non necessario), la partecipazione alle assemblee condominiali ed il pagamento delle spese comuni pro quota in base ai millesimi approvati, dimostrano non solo la consapevolezza della qualità di condomino da parte di ma altresì l'effettivo e non contestato (per Pt_1
oltre dieci anni) utilizzo dei servizi e impianti comuni.
Anche la contestazione della partecipazione all'assemblea del 27/11/2005 sul semplice assunto che il cognome (senza indicazione del nome di battesimo) Pt_1
sarebbe riferibile ad altro condomino non convince;
e ciò a maggior ragione se si confronta tale verbale con quello in originale presente nel registro verbali del
30/09/2005 (docc. 10-11 fs appellati) dove in calce risulta la sottoscrizione olografa
(non disconosciuta) di sempre in relazione all'approvazione del Parte_1
regolamento, e dove vengono riportati millesimi (132,22) del tutto identici a quelli indicati nel citato verbale del 27/11/2005.
Il rigetto dei predetti motivi fa ritenere assorbito anche il quinto motivo in ordine alla contestazione della prescrizione delle somme richieste in restituzione.
Infine anche il sesto motivo va rigettato.
La Suprema Corte (Sez. UN 27846/2019) ha infatti avuto modo di enunciare il principio secondo cui: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del
giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo,
perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte
pagina 14 di 16 adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della
stessa parte adiuvata”.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato indeterminato-complessità bassa).
In ossequio alla sentenza Cass. 10367/2024, si ritiene equo applicare sui valori minimi dello scaglione di riferimento pari a euro 3.473 (di cui euro 1.029 per la “fase di studio”, euro 709 per la “fase introduttiva” ed euro 1.735 per la “fase decisionale)
un aumento del 460% per presenza di più parti (29) aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) ed una successiva diminuzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), così per una somma complessiva di euro 13.614,16, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1647/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 25/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado liquidate, come in dispositivo, in euro 13.614,16, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo pagina 15 di 16 di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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