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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N° 9157/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 9157/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10.09.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. GATTOLIN SARA, come da mandato Parte_2
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“ricorrono
all.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché, letto il suesteso ricorso ed
esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione
delle parti, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della
comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non 2
volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il
parere, Voglia rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio possa
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione personale dei sig.ri (c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...] ed (c.f. C.F._1 Parte_1
), nata in [...] il [...] alle seguenti C.F._2
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare
liberamente la propria residenza ove meglio credano;
2) L'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in LO (PD) alla Via Carlo
Cattaneo n. 31 verrà venduto a terzi e, il ricavato della vendita, verrà suddiviso tra le
parti nella misura del 50% ciascuna, previa estinzione del mutuo acceso per l'acquisto
dello stesso;
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
mantenendo residenza stabile presso la madre nell'abitazione di LO Via Carlo
Cattaneo n. 31 o nella nuova abitazione che verrà acquistata/presa in locazione dalla
sig.ra ; Parte_1
4) Il sig. acconsente al trasferimento della figlia minore Parte_2 Per_1
anche nella nuova abitazione che verrà scelta dalla sig.ra , a Parte_1
condizione che la stessa risponda alle esigenze della minore, anche in relazione alla
distanza dall'istituto scolastico frequentato dalla figlia;
5) Il sig. , al solo fine di individuare un minimum temporale potrà Parte_2
vedere e tenere con sé la figlia nei pomeriggi di martedì e giovedì, provvedendo Per_1
a prelevarla presso l'abitazione della madre alle ore 16.00 e a riportarla nella casa 3
familiare entro le ore 22.00, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente
con gli impegni di ciascuno dei genitori e con gli impegni e desideri della minore. Il
padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal pomeriggio
del venerdì e fino alle ore 22.00 della domenica sera, salvo diverso accordo dei
genitori e compatibilmente con gli impegni di ciascuno di essi e della figlia.
6) Il figlio maggiore , maggiorenne, studente e non economicamente Per_2
indipendente, ha espresso la volontà di vivere con il padre;
7) I ricorrenti si obbligano a provvedere in maniera paritetica al mantenimento diretto
dei figli contribuendo, ciascuno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così
come suddivise e disciplinate dal Protocollo d'intesa addotato dall'intestato
Tribunale;
8) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione della liquidità e/o dei
titoli cointestati nonché alla divisione degli arredi e corredi dell'abitazione;
9) Con l'adempimento di quanto sopra, pertanto, i coniugi dichiarano di aver regolato
ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di
carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o
patrimoniale nei confronti dell'una o dell'altra.
* * *
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.,
rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle
parti, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della
comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non
volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, 4
P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
, matrimonio celebrato in Saccolongo (PD) e trascritto negli uffici del Parte_1
Registro Civile del suddetto Comune con i seguenti dati: atto n°9 – p. I – s. A anno
2007, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Saccolongo.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso”
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la ricorrente è nata in [...]) appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, sussiste la competenza del giudice italiano secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019; nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc. ti 1 e 2 del ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'articolo 8, lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel 5
caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg.
CE n. 1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti
per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore
risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente
sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e
delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della
famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della
frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e
sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018
C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, la figlia minorenne e il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente risiedono in Italia e risiedevano abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la loro vita scolastica e sociale. 6
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione
dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di
LO (PD) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame,
della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009,
del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3,
lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della
prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e i figli della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza
abituale del creditore” e nel caso di specie i ricorrenti (avendo nelle conclusioni congiunte rassegnate previsto il mantenimento diretto dei figli e l'onere in capo a 7
ciascuno del 50% delle spese straordinarie) e i figli risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile, a Saccolongo (PD) in data 18.08.2007
[...]
(cfr. doc. 3 del ricorso congiunto), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 9, parte I, anno 2007. Dall'unione coniugale sono nati due figli:
, nato ad [...] in data [...] e , nata ad [...] in Per_2 Per_1
data 17.03.2010.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1) e dal 3) al 9) sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai suindicati punti delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, invece, al punto 2) delle rassegnate conclusioni, si rileva che,
pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, 8
pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio civile contratto il 18.08.2007 a SACCOLONGO (PD) e trascritto rei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 9, parte I, anno 2007;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1) e dei punti dal 3) al 9) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 9157/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10.09.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. GATTOLIN SARA, come da mandato Parte_2
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“ricorrono
all.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché, letto il suesteso ricorso ed
esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione
delle parti, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della
comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non 2
volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il
parere, Voglia rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio possa
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione personale dei sig.ri (c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...] ed (c.f. C.F._1 Parte_1
), nata in [...] il [...] alle seguenti C.F._2
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare
liberamente la propria residenza ove meglio credano;
2) L'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in LO (PD) alla Via Carlo
Cattaneo n. 31 verrà venduto a terzi e, il ricavato della vendita, verrà suddiviso tra le
parti nella misura del 50% ciascuna, previa estinzione del mutuo acceso per l'acquisto
dello stesso;
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
mantenendo residenza stabile presso la madre nell'abitazione di LO Via Carlo
Cattaneo n. 31 o nella nuova abitazione che verrà acquistata/presa in locazione dalla
sig.ra ; Parte_1
4) Il sig. acconsente al trasferimento della figlia minore Parte_2 Per_1
anche nella nuova abitazione che verrà scelta dalla sig.ra , a Parte_1
condizione che la stessa risponda alle esigenze della minore, anche in relazione alla
distanza dall'istituto scolastico frequentato dalla figlia;
5) Il sig. , al solo fine di individuare un minimum temporale potrà Parte_2
vedere e tenere con sé la figlia nei pomeriggi di martedì e giovedì, provvedendo Per_1
a prelevarla presso l'abitazione della madre alle ore 16.00 e a riportarla nella casa 3
familiare entro le ore 22.00, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente
con gli impegni di ciascuno dei genitori e con gli impegni e desideri della minore. Il
padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal pomeriggio
del venerdì e fino alle ore 22.00 della domenica sera, salvo diverso accordo dei
genitori e compatibilmente con gli impegni di ciascuno di essi e della figlia.
6) Il figlio maggiore , maggiorenne, studente e non economicamente Per_2
indipendente, ha espresso la volontà di vivere con il padre;
7) I ricorrenti si obbligano a provvedere in maniera paritetica al mantenimento diretto
dei figli contribuendo, ciascuno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così
come suddivise e disciplinate dal Protocollo d'intesa addotato dall'intestato
Tribunale;
8) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione della liquidità e/o dei
titoli cointestati nonché alla divisione degli arredi e corredi dell'abitazione;
9) Con l'adempimento di quanto sopra, pertanto, i coniugi dichiarano di aver regolato
ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di
carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o
patrimoniale nei confronti dell'una o dell'altra.
* * *
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.,
rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle
parti, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della
comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non
volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, 4
P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
, matrimonio celebrato in Saccolongo (PD) e trascritto negli uffici del Parte_1
Registro Civile del suddetto Comune con i seguenti dati: atto n°9 – p. I – s. A anno
2007, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Saccolongo.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso”
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la ricorrente è nata in [...]) appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, sussiste la competenza del giudice italiano secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019; nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc. ti 1 e 2 del ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'articolo 8, lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel 5
caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg.
CE n. 1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti
per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore
risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente
sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e
delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della
famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della
frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e
sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018
C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, la figlia minorenne e il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente risiedono in Italia e risiedevano abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la loro vita scolastica e sociale. 6
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione
dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di
LO (PD) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame,
della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009,
del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3,
lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della
prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e i figli della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza
abituale del creditore” e nel caso di specie i ricorrenti (avendo nelle conclusioni congiunte rassegnate previsto il mantenimento diretto dei figli e l'onere in capo a 7
ciascuno del 50% delle spese straordinarie) e i figli risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile, a Saccolongo (PD) in data 18.08.2007
[...]
(cfr. doc. 3 del ricorso congiunto), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 9, parte I, anno 2007. Dall'unione coniugale sono nati due figli:
, nato ad [...] in data [...] e , nata ad [...] in Per_2 Per_1
data 17.03.2010.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1) e dal 3) al 9) sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai suindicati punti delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, invece, al punto 2) delle rassegnate conclusioni, si rileva che,
pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, 8
pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio civile contratto il 18.08.2007 a SACCOLONGO (PD) e trascritto rei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 9, parte I, anno 2007;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1) e dei punti dal 3) al 9) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari