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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini ConSIliere rel.
Anna Maria Giampaolino ConSIliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3828/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(CF Parte_3 C.F._3 queste ultime quali eredi di , tutti rappresentati e difesi, giusta A_ procura su atto separato, dall'Avv. Vittoria Barbaro ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano alla via V. Monti, 15 e dall'avv. Alessandro
Pellegrino;
Appellanti
E
C.F. , CP C.F._4 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Cicini del Foro di Tivoli e dall'Avv. Sabrina Tranquilli del Foro di Roma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via
Gaetano Casati n. 38, Sc. A, int. 12;
1 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21606/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 9.11.2019.
Conclusioni per gli appellanti
«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n. 21606/2019, emessa nel giudizio recante R.G. n. 34599/2015 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione ottava Civile, pubblicata in data 11/09/2020 e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la gratuità, liberalità e/o comunque la natura di donazione indiretta, dell'atto di trasferimento in data 19.7.2006, effettuato dalla IG.ra in favore della IG.ra , avente Controparte_2 CP ad oggetto la quota di proprietà indivisa pari ad ½ dell'appartamento sito in
Roma, alla via Pico della Mirandola n. 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14, dichiarandone l'inefficacia parziale nei confronti degli attori;
2. accertare e dichiarare il valore della quota del patrimonio di cui la defunta
IG.ra poteva disporre in vita, mediante riunione fittizia ex Controparte_2 art. 556 c.c. dei beni immobili, mobili e crediti di cui la IG.ra _2
ha disposto con gli atti di liberalità indicati in favore della figlia
[...]
IG.ra ; CP
3. accertare e dichiarare il conseguente valore della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. sul patrimonio della IG.ra al IG. , _2 Parte_1 erede della ed alle IG.re e , Persona_2 Parte_2 Parte_3 eredi del SI. , attore in primo grado, cui sono subentrate A_ nel processo a seguito della di lui morte;
4. ridurre, ex art. 555 e ss. c.c., per la quota eccedente la legittima spettante agli eredi, le donazioni e gli altri atti di liberalità disposti dalla IG.ra _2
in favore della IG.ra , consistenti nel trasferimento
[...] CP
a titolo gratuito, in favore di quest'ultima, della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Roma al Viale Pico della Mirandola 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato –
2 distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14;
5. condannare la convenuta al pagamento nei confronti degli CP appellanti dell'importo complessivo di € 43.333,32 corrispondente all'importo di €21.666,66 per il IG. e di € 10.833,33 per Parte_1 ciascuna delle IGnore e a titolo di Parte_2 Parte_3 reintegrazione della quota di legittima o la diversa somma ritenuta di giustizia, corrispondente agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
6. accertare e dichiarare altresì il diritto dei IG.ri e Parte_1 Pt_2
e ad esercitare il diritto di regresso trasferito loro
[...] Parte_3 iure hereditatis a seguito della morte della IG.ra nei limiti Persona_2 di cui all'art. 1954 c.c.;
6.1 conseguentemente condannare la IG.ra al pagamento CP
a tale titolo nei confronti degli appellanti dell'importo complessivo di €
16.750,00, corrispondente all'importo l'importo di € 8.375,00 nei confronti del IG. , € 4.187,50 nei confronti della IG.ra Parte_1 Parte_2
e € 4.187,50 nei confronti della IG.ra a titolo di regresso Parte_3 ex art. 1954 c.c.;
7. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere a tutte le necessarie annotazioni e trascrizioni.(…)
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari».
Conclusioni per l'appellata
«Preliminarmente dichiarare l'appello proposto infondato ed inammissibile per i motivi preliminarmente esposti nel presente atto;
Nel merito
Rigettare le domande delle parti appellanti in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 21606/2019 resa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. VIII, pubblicata in data 11/09/2020 a definizione del giudizio avente ruolo generale n.
34599/2015».
3 Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e , figli con e Parte_1 A_ CP Persona_3 di , deceduta il 18.03.2013, assumono che la madre, in Controparte_2 data 19.07.2006, ha ceduto a la quota indivisa di proprietà CP pari ad ½ dell'appartamento sito in Roma al viale Pico della Mirandola n.
50, posto al VI piano della scala B – interno 13, mentre la restante quota indivisa di 1/2 dell'immobile è stata trasferita al IG. , Persona_4 compagno di;
CP le due quote in comproprietà dell'appartamento sono state cedute al prezzo di € 115.000,00, somma versata da parte del solo , a Persona_4 saldo dei debiti antecedentemente contratti dalla e dal suo CP ex marito, IG. ; Persona_5 assumono che dalla documentazione prodotta dalla convenuta in sede di mediazione, è emerso che la ha prestato fidejussione con _2 riferimento ai debiti che il IG. aveva nei confronti di banche, già Per_5 garantiti con fidejussione dalla , che, dopo la separazione CP dal marito, ha instaurato una relazione con , suo attuale Persona_4 compagno, il quale ha estinto i debiti precedentemente contratti dalla compagna e garantiti dalla ottenendo in cambio il trasferimento _2 della titolarità di ½ dell'appartamento oggetto di causa mentre la convenuta non ha versato alcunché per l'acquisto dell'immobile, con la conseguenza che la vendita va qualificata come donazione diretta o indiretta posta in essere dalla IG.ra in favore della convenuta , e, _2 CP come tale, atto lesivo della quota di legittima spettante agli attori;
inoltre, la IG.ra , attraverso la prestazione di fidejussione per i _2 debiti di cui era già garante la figlia e l'estinzione dei debiti conseguenti, avvenuta con la cessione dell'altra metà dell'appartamento, ha posto in essere un ulteriore atto di liberalità nei confronti della convenuta, del valore di € 33.500,00 pari alla metà della somma necessaria per il pagamento dei debiti garantiti (€ 67.000,00).
4 Gli attori, nella qualità di figli della , asseriscono di essere eredi cui, _2 ex art. 537 c.c., è riservata in concorso con gli altri fratelli, la quota dei due terzi del patrimonio della de cuius.
Con atto di citazione in data 25 maggio 2015 gli attori chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare:
1.1 la qualità di eredi oltre che di legittimari dei IG.ri e Parte_1
della IG.ra ; A_ Controparte_2
1.2 la gratuità, liberalità e/o comunque la natura di donazione indiretta, dell'atto di trasferimento in data 19.7.2006, effettuato dalla IG.ra _2
in favore della IG.ra , avente ad oggetto la quota
[...] CP di proprietà indivisa pari ad ½ dell'appartamento sito in Roma, alla via Pico della Mirandola n. 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14 , dichiarandone l'inefficacia parziale nei confronti degli attori;
1.3 la gratuità, liberalità e/o comunque la natura di donazione indiretta, degli atti di fidejussione di cui in narrativa rilasciati dalla IG.ra _2
e del pagamento dei debiti contratti dalla SI.ra
[...] CP nei confronti, per un totale di euro 67.000,00, pagati dalla con il _2 trasferimento in favore del IG. della quota pari ad ½ Persona_4 della proprietà dell'appartamento sito in Roma alla via Pico della Mirandola
n. 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14;
1.4 il valore della quota del patrimonio di cui la defunta IG.ra _2
poteva disporre in vita, mediante riunione fittizia ex art. 556 c.c.
[...] dei beni immobili, mobili e crediti di cui la IG.ra ha Controparte_2 disposto con gli atti di liberalità indicati in favore della figlia IG.ra CP
;
[...]
5
1.5 il conseguente valore della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. agli eredi, IG.ri e , sul patrimonio della Parte_1 A_
IG.ra ;
2. ridurre, ex art. 555 e ss. c.c., per la quota eccedente la _2 legittima spettante agli eredi, le donazioni e gli altri atti di liberalità disposti dalla IG.ra in favore della IG.ra , Controparte_2 CP consistenti nel trasferimento a titolo gratuito, in favore di quest'ultima, della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Roma al Viale Pico della
Mirandola 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14, nonché nel pagamento dei debiti contratti dalla convenuta per un ammontare di euro 67.000,00;
3 accertare e dichiarare il diritto degli attori di conseguire dalla SI.ra
la quota di legittima di loro spettanza ai sensi dell'art. 537 CP
c.c., pari ad 1/6 del patrimonio della di loro madre IG.ra , Controparte_2 siccome ricostituito a seguito di riunione fittizia ex art. 556 c.c.;
4 condannare la convenuta a corrispondere a ciascuno degli CP attori la somma di euro 40.333,33, o la diversa somma ritenuta di giustizia, corrispondente al controvalore economico pari alla quota di legittima ad essi spettante, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
4.1. in subordine alla domanda di cui al punto 4, ordinare il trasferimento della corrispondente quota di proprietà dell'immobile sito in Roma al Viale
Pico della Mirandola 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14, con conguaglio in denaro per la donazione avente ad oggetto il pagamento da parte della defunta dei debiti della IG.ra , il tutto oltre CP agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
5 con riguardo alla domanda di cui al punto 1.3., laddove il pagamento dei debiti della IG.ra ad opera della IG.ra , non si CP Controparte_2 dovesse qualificare come atto di liberalità soggetto a riduzione, condannare
6 comunque la IG.ra , a pagare in favore degli attori, in via CP di regresso e/o di surrogazione, la somma corrispondente alla quota ereditaria loro spettante;
6 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere a tutte le necessarie annotazioni e trascrizioni.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. CP
E' stata disposta una CTU per la determinazione del il valore di mercato dell'immobile.
In data 27 gennaio 2019 è deceduto , lasciando quali A_ eredi la moglie e la figlia , mentre il figlio Parte_2 Parte_3
ha rinunciato alla eredità. Controparte_3
Con sentenza n. 21606/2019, datata 22 ottobre 2019 e pubblicata in data
9 novembre 2019, la causa è stata decisa ed il Tribunale Ordinario di Roma così ha provveduto:
“Dichiara aperta la successione di , nata a [...] il 22 Controparte_2 marzo 1923 e deceduta a Latina il 18 marzo 2013;
Dichiara la qualità di legittimari di e , Parte_1 A_ ciascuno avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537, comma 2, c.c., di
1/6 dell'intero patrimonio ereditario di;
Controparte_2
Dichiara che nella c.d. massa di calcolo di cui all'art. 556 c.c. di _2
sono comprese le donazioni indicate in parte motiva per
[...]
l'ammontare di € 212.000,00;
Dichiara che le donazioni di cui al superiore capo 3 sono lesive della quota di legittima spettante a e a e, per Parte_1 A_
l'effetto, riduce tali donazioni in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege agli attori in conformità a quanto indicato in parte motiva;
Per effetto della riduzione di cui al superiore capo 4, condanna CP
a corrispondere a ciascuno degli attori e
[...] Parte_1
) la somma di € 916,65, oltre interessi legali dal 18 marzo A_
2013 sino al soddisfo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del giudizio;
7 Pone definitivamente a carico delle parti, ciascuna in egual misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto”.
, e hanno appellato la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame perché
l'atto di appello è stato notificato da un difensore privo di procura e comunque, ai sensi dell'art. 342 cpc, perché l'appello sarebbe privo dei requisiti fondamentali prescritti.
Le eccezioni riportate sono infondate.
L'atto d'appello risulta notificato dall'avv. Alessandro Pellegrino, procuratore degli attori in primo grado in unione all'avv. Barbaro Vittoria che risulta procuratore degli appellati anche nel grado d'appello. Infatti, per l'impugnazione proposta è stata rilasciata nuova procura alle liti dagli odierni appellanti unicamente all'Avv. Vittoria Barbaro, che ha firmato digitalmente ciascun file notificato.
La notifica da parte del procuratore che, sulla base della procura in primo grado ben poteva notificare l'atto d'appello, non comporta alcuna inammissibilità del gravame.
A questi, infatti, in primo grado era stato conferito il mandato per ogni stato e grado del giudizio, attribuendogli i più ampi poteri.
Pertanto, l'atto di citazione in appello, sebbene redatto dall'altro procuratore cui era stato conferito il mandato in primo grado reiterato in appello, poteva essere notificato dall'avv. Pellegrino, cui, comunque, risulta successivamente conferita la procura dagli appellanti ex art. 182, II cpc.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc.
Secondo l'insegnamento della SC “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia
8 escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
( Cass. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199, Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 30/05/2018, n. 13535).
In sostanza la novella introdotta con il comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
(lett. 0a) secondo quanto specificato dalle SSUU “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. eSIe è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
Alla luce di tali principi, attraverso una lettura complessiva dell'atto di citazione in appello, è ben possibile individuare i punti contrastati della sentenza impugnata, le violazioni ed i vizi che secondo parte appellante la affliggono e il diverso esito della controversia che viene prospettato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dall'esame del testo contrattuale sia
9 emerso che l'immobile è stato venduto a e a CP [...]
per il prezzo complessivo di €115.000,00; che il prezzo di Persona_4 vendita si riferisce al bene nella sua interezza e non già alla sola quota di
1/2 trasferita in favore di . Anche la circostanza che il Persona_4 pagamento del prezzo è avvenuto con denari del solo non Persona_4 modifica il contenuto dell'atto in quanto quest'ultimo ha pagato sia la quota di prezzo a suo carico che quella a carico dell'altra compratrice, così realizzando, per quanto concerne questa seconda quota, un adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.
Il Tribunale asserisce che la notevolissima differenza tra il prezzo concordato e il reale valore dell'immobile compravenduto, unitamente allo stretto legame familiare esistente tra le parti del contratto di compravendita, induce ragionevolmente a ritenere che si sia nella specie realizzata la fattispecie del negotium mixtum cum donatione, sussistendone in effetti tutti le condizioni, cioè una sproporzione di SInificativa entità tra le prestazioni e la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotta al trasferimento del bene a tali condizioni dall'animus donandi nei confronti della parte acquirente.
Secondo gli appellanti, invece, la decisione sarebbe in netto contrasto con quanto emerge dai documenti dai quali si evince che Persona_4 nell'operazione di compravendita in esame, ha: corrisposto la somma di €
115.000,00; ottenuto in cambio la quota di 1/2 pro indiviso dell'appartamento, mentre per la stessa quota di immobile nulla ha corrisposto . CP
Le deduzioni degli appellanti sono prive di fondamento e non trovano alcun riscontro probatorio.
Prevede il contratto di compravendita che vende agli Controparte_2 acquirenti e per la quota di un mezzo Parte_4 Persona_4 ciascuno l'appartamento indicato in atti ad un prezzo certamente inferiore al valore accertato con la CTU.
Tuttavia, se il pagamento di una somma inferiore costituisce elemento sul quale si basa la decisione nell'individuazione della fattispecie del negotium
10 mixtum cum donatione in nessun modo può ritenersi che l'acquisto ed il pagamento ad opera del abbia ad oggetto esclusivamente la Persona_4 quota del 50% dell'immobile.
Né la mancanza di rapporto parentale tra la ed il supera _2 Persona_4 la ricostruzione del Tribunale anche perché di fatto quest'ultimo era, all'epoca dei fatti convivente stabile della figlia e successivamente suo coniuge, pienamente a conoscenza della situazione economica della famiglia conseguente ai debiti contratti dall'ex coniuge della . Per_3
L'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del Persona_4 correttamente è stato ritenuto, quanto al debito della , un Per_3 adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. laddove gli appellanti non sono riusciti a dimostrare la validità della loro tesi.
Con il secondo motivo di gravame titolato “Errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata interpretazione degli atti e dei fatti di causa. Manifesta illogicità. Riduzione della donazione” parte appellante sul presupposto della fondatezza del primo motivo, ossia che l'unica donazione ravvisabile nel caso di specie è il trasferimento a titolo gratuito a CP
da parte della del 50% dell'immobile, assume che
[...] Persona_2 la massa ereditaria su cui calcolare la quota di legittima sarebbe diversa da quella ricostruita dal giudice di primo grado.
Il motivo d'appello deve ritenersi assorbito per quanto già esposto in relazione al primo motivo.
Con il terzo motivo titolato “Errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata interpretazione degli atti e dei fatti di causa. Violazione della disciplina sul diritto di regresso del fideiussore solvens. Manifesta illogicità.
Violazione dell'art. 1954 c.c. Omessa pronuncia” assumono gli appellanti che avrebbe dovuto essere condannata, in via di regresso, CP al pagamento del debito dell'ex marito, corrisposto dalla , in _2 proporzione alla propria quota di responsabilità quale confideiussore, ai sensi dell'art. 1954 c.c.
In punto di fatto va chiarito che una parte del corrispettivo della vendita, pari ad €67.000,00, è stata utilizzata dalla venditrice per il pagamento di
11 debiti contratti dall'ex genero per i quali la e la si erano _2 Per_3 costituite fideiubenti.
Con la domanda introdotta in primo grado gli attori asserivano che l'aver prestato garanzia in favore della senza alcun corrispettivo e CP
l'aver soddisfatto i creditori di quest'ultima con la cessione di una quota di proprietà dell'appartamento in favore del , dalla quale la defunta Persona_4 non ha ricevuto alcun corrispettivo, rappresentava un atto di liberalità lesivo dei loro diritti.
In via meramente subordinata nel caso di mancato accoglimento della domanda sopra riportata, gli attori asserivano di esercitare la rivalsa nei confronti della , anch'ella confideiussore. Per_3
Il Tribunale, dopo aver escluso che la prestazione di garanzia configuri una liberalità così come il pagamento da parte del garante del debito garantito, ha ritenuto che costituisse donazione indiretta la rinuncia al diritto di rivalsa, fattispecie nella specie realizzatatasi, sia pure in favore dell'ex genero, unico beneficiario della donazione ed estraneo alla controversia.
Secondo gli appellanti non vi sarebbe prova della rinuncia della de cuius all'azione di regresso anche considerato che il diritto non era prescritto mentre il passaggio di alcuni anni dal pagamento, senza che venisse esercitato il regresso o la rivalsa, al contrario di quanto indicato in sentenza, non poteva di certo considerarsi indice dell'avvenuta rinuncia.
Il Tribunale, chiariti i motivi del rigetto della domanda principale che comunque avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti dell'ex marito della convenuta, ha ritenuto assorbita la domanda subordinata proposta dagli attori, unica reiterata nella presente sede.
In realtà le deduzioni degli appellanti non sono idonee a demolire l'assetto motivazionale della sentenza e ciò in quanto il lasso di tempo trascorso dal pagamento alla morte della de cuius ma soprattutto i rapporti tra le parti manifestano la volontà della di non aver intenzione di agire nei _2 confronti della figlia in rivalsa.
12 In definitiva l'appello va rigettato con condanna degli appellanti al pagamento elle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase di trattazione non tenuta.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
21609/2019 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore di liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre CP rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 23.12.2024
Il conSIliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
13 14
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini ConSIliere rel.
Anna Maria Giampaolino ConSIliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3828/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(CF Parte_3 C.F._3 queste ultime quali eredi di , tutti rappresentati e difesi, giusta A_ procura su atto separato, dall'Avv. Vittoria Barbaro ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano alla via V. Monti, 15 e dall'avv. Alessandro
Pellegrino;
Appellanti
E
C.F. , CP C.F._4 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Cicini del Foro di Tivoli e dall'Avv. Sabrina Tranquilli del Foro di Roma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via
Gaetano Casati n. 38, Sc. A, int. 12;
1 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21606/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 9.11.2019.
Conclusioni per gli appellanti
«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n. 21606/2019, emessa nel giudizio recante R.G. n. 34599/2015 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione ottava Civile, pubblicata in data 11/09/2020 e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la gratuità, liberalità e/o comunque la natura di donazione indiretta, dell'atto di trasferimento in data 19.7.2006, effettuato dalla IG.ra in favore della IG.ra , avente Controparte_2 CP ad oggetto la quota di proprietà indivisa pari ad ½ dell'appartamento sito in
Roma, alla via Pico della Mirandola n. 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14, dichiarandone l'inefficacia parziale nei confronti degli attori;
2. accertare e dichiarare il valore della quota del patrimonio di cui la defunta
IG.ra poteva disporre in vita, mediante riunione fittizia ex Controparte_2 art. 556 c.c. dei beni immobili, mobili e crediti di cui la IG.ra _2
ha disposto con gli atti di liberalità indicati in favore della figlia
[...]
IG.ra ; CP
3. accertare e dichiarare il conseguente valore della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. sul patrimonio della IG.ra al IG. , _2 Parte_1 erede della ed alle IG.re e , Persona_2 Parte_2 Parte_3 eredi del SI. , attore in primo grado, cui sono subentrate A_ nel processo a seguito della di lui morte;
4. ridurre, ex art. 555 e ss. c.c., per la quota eccedente la legittima spettante agli eredi, le donazioni e gli altri atti di liberalità disposti dalla IG.ra _2
in favore della IG.ra , consistenti nel trasferimento
[...] CP
a titolo gratuito, in favore di quest'ultima, della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Roma al Viale Pico della Mirandola 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato –
2 distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14;
5. condannare la convenuta al pagamento nei confronti degli CP appellanti dell'importo complessivo di € 43.333,32 corrispondente all'importo di €21.666,66 per il IG. e di € 10.833,33 per Parte_1 ciascuna delle IGnore e a titolo di Parte_2 Parte_3 reintegrazione della quota di legittima o la diversa somma ritenuta di giustizia, corrispondente agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
6. accertare e dichiarare altresì il diritto dei IG.ri e Parte_1 Pt_2
e ad esercitare il diritto di regresso trasferito loro
[...] Parte_3 iure hereditatis a seguito della morte della IG.ra nei limiti Persona_2 di cui all'art. 1954 c.c.;
6.1 conseguentemente condannare la IG.ra al pagamento CP
a tale titolo nei confronti degli appellanti dell'importo complessivo di €
16.750,00, corrispondente all'importo l'importo di € 8.375,00 nei confronti del IG. , € 4.187,50 nei confronti della IG.ra Parte_1 Parte_2
e € 4.187,50 nei confronti della IG.ra a titolo di regresso Parte_3 ex art. 1954 c.c.;
7. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere a tutte le necessarie annotazioni e trascrizioni.(…)
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari».
Conclusioni per l'appellata
«Preliminarmente dichiarare l'appello proposto infondato ed inammissibile per i motivi preliminarmente esposti nel presente atto;
Nel merito
Rigettare le domande delle parti appellanti in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 21606/2019 resa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. VIII, pubblicata in data 11/09/2020 a definizione del giudizio avente ruolo generale n.
34599/2015».
3 Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e , figli con e Parte_1 A_ CP Persona_3 di , deceduta il 18.03.2013, assumono che la madre, in Controparte_2 data 19.07.2006, ha ceduto a la quota indivisa di proprietà CP pari ad ½ dell'appartamento sito in Roma al viale Pico della Mirandola n.
50, posto al VI piano della scala B – interno 13, mentre la restante quota indivisa di 1/2 dell'immobile è stata trasferita al IG. , Persona_4 compagno di;
CP le due quote in comproprietà dell'appartamento sono state cedute al prezzo di € 115.000,00, somma versata da parte del solo , a Persona_4 saldo dei debiti antecedentemente contratti dalla e dal suo CP ex marito, IG. ; Persona_5 assumono che dalla documentazione prodotta dalla convenuta in sede di mediazione, è emerso che la ha prestato fidejussione con _2 riferimento ai debiti che il IG. aveva nei confronti di banche, già Per_5 garantiti con fidejussione dalla , che, dopo la separazione CP dal marito, ha instaurato una relazione con , suo attuale Persona_4 compagno, il quale ha estinto i debiti precedentemente contratti dalla compagna e garantiti dalla ottenendo in cambio il trasferimento _2 della titolarità di ½ dell'appartamento oggetto di causa mentre la convenuta non ha versato alcunché per l'acquisto dell'immobile, con la conseguenza che la vendita va qualificata come donazione diretta o indiretta posta in essere dalla IG.ra in favore della convenuta , e, _2 CP come tale, atto lesivo della quota di legittima spettante agli attori;
inoltre, la IG.ra , attraverso la prestazione di fidejussione per i _2 debiti di cui era già garante la figlia e l'estinzione dei debiti conseguenti, avvenuta con la cessione dell'altra metà dell'appartamento, ha posto in essere un ulteriore atto di liberalità nei confronti della convenuta, del valore di € 33.500,00 pari alla metà della somma necessaria per il pagamento dei debiti garantiti (€ 67.000,00).
4 Gli attori, nella qualità di figli della , asseriscono di essere eredi cui, _2 ex art. 537 c.c., è riservata in concorso con gli altri fratelli, la quota dei due terzi del patrimonio della de cuius.
Con atto di citazione in data 25 maggio 2015 gli attori chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare:
1.1 la qualità di eredi oltre che di legittimari dei IG.ri e Parte_1
della IG.ra ; A_ Controparte_2
1.2 la gratuità, liberalità e/o comunque la natura di donazione indiretta, dell'atto di trasferimento in data 19.7.2006, effettuato dalla IG.ra _2
in favore della IG.ra , avente ad oggetto la quota
[...] CP di proprietà indivisa pari ad ½ dell'appartamento sito in Roma, alla via Pico della Mirandola n. 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14 , dichiarandone l'inefficacia parziale nei confronti degli attori;
1.3 la gratuità, liberalità e/o comunque la natura di donazione indiretta, degli atti di fidejussione di cui in narrativa rilasciati dalla IG.ra _2
e del pagamento dei debiti contratti dalla SI.ra
[...] CP nei confronti, per un totale di euro 67.000,00, pagati dalla con il _2 trasferimento in favore del IG. della quota pari ad ½ Persona_4 della proprietà dell'appartamento sito in Roma alla via Pico della Mirandola
n. 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14;
1.4 il valore della quota del patrimonio di cui la defunta IG.ra _2
poteva disporre in vita, mediante riunione fittizia ex art. 556 c.c.
[...] dei beni immobili, mobili e crediti di cui la IG.ra ha Controparte_2 disposto con gli atti di liberalità indicati in favore della figlia IG.ra CP
;
[...]
5
1.5 il conseguente valore della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. agli eredi, IG.ri e , sul patrimonio della Parte_1 A_
IG.ra ;
2. ridurre, ex art. 555 e ss. c.c., per la quota eccedente la _2 legittima spettante agli eredi, le donazioni e gli altri atti di liberalità disposti dalla IG.ra in favore della IG.ra , Controparte_2 CP consistenti nel trasferimento a titolo gratuito, in favore di quest'ultima, della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Roma al Viale Pico della
Mirandola 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14, nonché nel pagamento dei debiti contratti dalla convenuta per un ammontare di euro 67.000,00;
3 accertare e dichiarare il diritto degli attori di conseguire dalla SI.ra
la quota di legittima di loro spettanza ai sensi dell'art. 537 CP
c.c., pari ad 1/6 del patrimonio della di loro madre IG.ra , Controparte_2 siccome ricostituito a seguito di riunione fittizia ex art. 556 c.c.;
4 condannare la convenuta a corrispondere a ciascuno degli CP attori la somma di euro 40.333,33, o la diversa somma ritenuta di giustizia, corrispondente al controvalore economico pari alla quota di legittima ad essi spettante, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
4.1. in subordine alla domanda di cui al punto 4, ordinare il trasferimento della corrispondente quota di proprietà dell'immobile sito in Roma al Viale
Pico della Mirandola 50, posto al VI piano della scala B – interno 13, con annessa cantina al piano seminterrato – distinta con il numero 13, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853 part. 49 sub. 14, con conguaglio in denaro per la donazione avente ad oggetto il pagamento da parte della defunta dei debiti della IG.ra , il tutto oltre CP agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
5 con riguardo alla domanda di cui al punto 1.3., laddove il pagamento dei debiti della IG.ra ad opera della IG.ra , non si CP Controparte_2 dovesse qualificare come atto di liberalità soggetto a riduzione, condannare
6 comunque la IG.ra , a pagare in favore degli attori, in via CP di regresso e/o di surrogazione, la somma corrispondente alla quota ereditaria loro spettante;
6 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere a tutte le necessarie annotazioni e trascrizioni.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. CP
E' stata disposta una CTU per la determinazione del il valore di mercato dell'immobile.
In data 27 gennaio 2019 è deceduto , lasciando quali A_ eredi la moglie e la figlia , mentre il figlio Parte_2 Parte_3
ha rinunciato alla eredità. Controparte_3
Con sentenza n. 21606/2019, datata 22 ottobre 2019 e pubblicata in data
9 novembre 2019, la causa è stata decisa ed il Tribunale Ordinario di Roma così ha provveduto:
“Dichiara aperta la successione di , nata a [...] il 22 Controparte_2 marzo 1923 e deceduta a Latina il 18 marzo 2013;
Dichiara la qualità di legittimari di e , Parte_1 A_ ciascuno avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537, comma 2, c.c., di
1/6 dell'intero patrimonio ereditario di;
Controparte_2
Dichiara che nella c.d. massa di calcolo di cui all'art. 556 c.c. di _2
sono comprese le donazioni indicate in parte motiva per
[...]
l'ammontare di € 212.000,00;
Dichiara che le donazioni di cui al superiore capo 3 sono lesive della quota di legittima spettante a e a e, per Parte_1 A_
l'effetto, riduce tali donazioni in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege agli attori in conformità a quanto indicato in parte motiva;
Per effetto della riduzione di cui al superiore capo 4, condanna CP
a corrispondere a ciascuno degli attori e
[...] Parte_1
) la somma di € 916,65, oltre interessi legali dal 18 marzo A_
2013 sino al soddisfo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del giudizio;
7 Pone definitivamente a carico delle parti, ciascuna in egual misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto”.
, e hanno appellato la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame perché
l'atto di appello è stato notificato da un difensore privo di procura e comunque, ai sensi dell'art. 342 cpc, perché l'appello sarebbe privo dei requisiti fondamentali prescritti.
Le eccezioni riportate sono infondate.
L'atto d'appello risulta notificato dall'avv. Alessandro Pellegrino, procuratore degli attori in primo grado in unione all'avv. Barbaro Vittoria che risulta procuratore degli appellati anche nel grado d'appello. Infatti, per l'impugnazione proposta è stata rilasciata nuova procura alle liti dagli odierni appellanti unicamente all'Avv. Vittoria Barbaro, che ha firmato digitalmente ciascun file notificato.
La notifica da parte del procuratore che, sulla base della procura in primo grado ben poteva notificare l'atto d'appello, non comporta alcuna inammissibilità del gravame.
A questi, infatti, in primo grado era stato conferito il mandato per ogni stato e grado del giudizio, attribuendogli i più ampi poteri.
Pertanto, l'atto di citazione in appello, sebbene redatto dall'altro procuratore cui era stato conferito il mandato in primo grado reiterato in appello, poteva essere notificato dall'avv. Pellegrino, cui, comunque, risulta successivamente conferita la procura dagli appellanti ex art. 182, II cpc.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc.
Secondo l'insegnamento della SC “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia
8 escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
( Cass. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199, Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 30/05/2018, n. 13535).
In sostanza la novella introdotta con il comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
(lett. 0a) secondo quanto specificato dalle SSUU “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. eSIe è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
Alla luce di tali principi, attraverso una lettura complessiva dell'atto di citazione in appello, è ben possibile individuare i punti contrastati della sentenza impugnata, le violazioni ed i vizi che secondo parte appellante la affliggono e il diverso esito della controversia che viene prospettato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dall'esame del testo contrattuale sia
9 emerso che l'immobile è stato venduto a e a CP [...]
per il prezzo complessivo di €115.000,00; che il prezzo di Persona_4 vendita si riferisce al bene nella sua interezza e non già alla sola quota di
1/2 trasferita in favore di . Anche la circostanza che il Persona_4 pagamento del prezzo è avvenuto con denari del solo non Persona_4 modifica il contenuto dell'atto in quanto quest'ultimo ha pagato sia la quota di prezzo a suo carico che quella a carico dell'altra compratrice, così realizzando, per quanto concerne questa seconda quota, un adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.
Il Tribunale asserisce che la notevolissima differenza tra il prezzo concordato e il reale valore dell'immobile compravenduto, unitamente allo stretto legame familiare esistente tra le parti del contratto di compravendita, induce ragionevolmente a ritenere che si sia nella specie realizzata la fattispecie del negotium mixtum cum donatione, sussistendone in effetti tutti le condizioni, cioè una sproporzione di SInificativa entità tra le prestazioni e la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotta al trasferimento del bene a tali condizioni dall'animus donandi nei confronti della parte acquirente.
Secondo gli appellanti, invece, la decisione sarebbe in netto contrasto con quanto emerge dai documenti dai quali si evince che Persona_4 nell'operazione di compravendita in esame, ha: corrisposto la somma di €
115.000,00; ottenuto in cambio la quota di 1/2 pro indiviso dell'appartamento, mentre per la stessa quota di immobile nulla ha corrisposto . CP
Le deduzioni degli appellanti sono prive di fondamento e non trovano alcun riscontro probatorio.
Prevede il contratto di compravendita che vende agli Controparte_2 acquirenti e per la quota di un mezzo Parte_4 Persona_4 ciascuno l'appartamento indicato in atti ad un prezzo certamente inferiore al valore accertato con la CTU.
Tuttavia, se il pagamento di una somma inferiore costituisce elemento sul quale si basa la decisione nell'individuazione della fattispecie del negotium
10 mixtum cum donatione in nessun modo può ritenersi che l'acquisto ed il pagamento ad opera del abbia ad oggetto esclusivamente la Persona_4 quota del 50% dell'immobile.
Né la mancanza di rapporto parentale tra la ed il supera _2 Persona_4 la ricostruzione del Tribunale anche perché di fatto quest'ultimo era, all'epoca dei fatti convivente stabile della figlia e successivamente suo coniuge, pienamente a conoscenza della situazione economica della famiglia conseguente ai debiti contratti dall'ex coniuge della . Per_3
L'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del Persona_4 correttamente è stato ritenuto, quanto al debito della , un Per_3 adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. laddove gli appellanti non sono riusciti a dimostrare la validità della loro tesi.
Con il secondo motivo di gravame titolato “Errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata interpretazione degli atti e dei fatti di causa. Manifesta illogicità. Riduzione della donazione” parte appellante sul presupposto della fondatezza del primo motivo, ossia che l'unica donazione ravvisabile nel caso di specie è il trasferimento a titolo gratuito a CP
da parte della del 50% dell'immobile, assume che
[...] Persona_2 la massa ereditaria su cui calcolare la quota di legittima sarebbe diversa da quella ricostruita dal giudice di primo grado.
Il motivo d'appello deve ritenersi assorbito per quanto già esposto in relazione al primo motivo.
Con il terzo motivo titolato “Errata e contraddittoria motivazione. Violazione ed errata interpretazione degli atti e dei fatti di causa. Violazione della disciplina sul diritto di regresso del fideiussore solvens. Manifesta illogicità.
Violazione dell'art. 1954 c.c. Omessa pronuncia” assumono gli appellanti che avrebbe dovuto essere condannata, in via di regresso, CP al pagamento del debito dell'ex marito, corrisposto dalla , in _2 proporzione alla propria quota di responsabilità quale confideiussore, ai sensi dell'art. 1954 c.c.
In punto di fatto va chiarito che una parte del corrispettivo della vendita, pari ad €67.000,00, è stata utilizzata dalla venditrice per il pagamento di
11 debiti contratti dall'ex genero per i quali la e la si erano _2 Per_3 costituite fideiubenti.
Con la domanda introdotta in primo grado gli attori asserivano che l'aver prestato garanzia in favore della senza alcun corrispettivo e CP
l'aver soddisfatto i creditori di quest'ultima con la cessione di una quota di proprietà dell'appartamento in favore del , dalla quale la defunta Persona_4 non ha ricevuto alcun corrispettivo, rappresentava un atto di liberalità lesivo dei loro diritti.
In via meramente subordinata nel caso di mancato accoglimento della domanda sopra riportata, gli attori asserivano di esercitare la rivalsa nei confronti della , anch'ella confideiussore. Per_3
Il Tribunale, dopo aver escluso che la prestazione di garanzia configuri una liberalità così come il pagamento da parte del garante del debito garantito, ha ritenuto che costituisse donazione indiretta la rinuncia al diritto di rivalsa, fattispecie nella specie realizzatatasi, sia pure in favore dell'ex genero, unico beneficiario della donazione ed estraneo alla controversia.
Secondo gli appellanti non vi sarebbe prova della rinuncia della de cuius all'azione di regresso anche considerato che il diritto non era prescritto mentre il passaggio di alcuni anni dal pagamento, senza che venisse esercitato il regresso o la rivalsa, al contrario di quanto indicato in sentenza, non poteva di certo considerarsi indice dell'avvenuta rinuncia.
Il Tribunale, chiariti i motivi del rigetto della domanda principale che comunque avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti dell'ex marito della convenuta, ha ritenuto assorbita la domanda subordinata proposta dagli attori, unica reiterata nella presente sede.
In realtà le deduzioni degli appellanti non sono idonee a demolire l'assetto motivazionale della sentenza e ciò in quanto il lasso di tempo trascorso dal pagamento alla morte della de cuius ma soprattutto i rapporti tra le parti manifestano la volontà della di non aver intenzione di agire nei _2 confronti della figlia in rivalsa.
12 In definitiva l'appello va rigettato con condanna degli appellanti al pagamento elle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase di trattazione non tenuta.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
21609/2019 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore di liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre CP rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 23.12.2024
Il conSIliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
13 14