Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G.N. 3240/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3240 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 27 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giulio Leo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma alla via Luigi Luciani n. 1;
-ricorrente-
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 [...]
, C.F. , e , CP_2 C.F._3 Controparte_3
C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio C.F._4
Liviero, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Calvi (BN) alla via Roma n. 6;
-resistenti-
OGGETTO: “azione di reintegrazione del possesso”;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 settembre 2024, svoltasi in modalità scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni con note di trattazione scritta, da interdersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso possessorio ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato in data
6.08.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
1
e chiedendo la reintegra nel CP_1 Controparte_2 Controparte_3
possesso della corte comune, sita in Torrioni e identificata con la particella 1555
(ex 529), in conseguenza di uno spoglio asseritamente verificatosi l'11.08.2019.
Il ricorrente ha premesso di essere proprietario di un fabbricato ad uso abitativo, individuato in Catasto al foglio 3, particella 1299, con annesso diritto alla corte di cui alla p.lla 1308, il quale risultava unito all'adiacente edificio di proprietà delle MA , anch'esso servito da una corte di cui alla CP_1
particella 1071, all'epoca dei fatti concesso in locazione a Controparte_3
Ha sostenuto di agire per la reintegrazione nel possesso in quanto proprietario, in virtù dell'atto di divisione del 21.09.1998 redatto dal Notaio
[...]
, di un'area di sedime di vecchio fabbricato (particella 1553 - ex 524) Per_1
servita da una corte comune, identificata con la particella 1555 (ex 529) di cui erano comproprietarie anche le MA , lamentando che le stesse, con CP_1
l'ausilio di avevano apposto una recinzione metallica la Controparte_3
quale, bloccando il passaggio dalla particella 1308, gli precludeva di accedere alla sopraindicata corte comune.
Inoltre, ha specificato che, pur avendo la possibilità di accedere alla corte dalla parte superiore, per il tramite della particella 1553 di sua proprietà, non poteva comunque esercitare il pieno possesso sulla corte atteso che le EL
, arbitrariamente, avevano costruito un muro divisorio che ne impediva CP_1
qualsiasi transito.
Pertanto, ha adito il Tribunale di Benevento Parte_1
affinchè fosse accertata la perdita del possesso della corte comune censita al foglio 3, p.lla 1555, e dichiarata l'illegittimità dello spoglio ordinando, per l'effetto, l'immediata rimozione delle attrezzature e la riduzione in pristino delle opere, oltre all'esecuzione, a cura e a spese dei resistenti, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi.
Con atto depositato il 28.08.2020, si sono costituiti in giudizio i resistenti e i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
hanno contestato integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, asserendo che la recinzione metallica, apposta per ragioni di sicurezza in quanto tale area era utilizzata da bambini, era mobile e che non ostacolava il transito per
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accedere alla corte comune, attesa l'inesistenza di un diritto di passaggio per il tramite della particella 1071 di proprietà delle MA . CP_1
Ed invero, il passaggio per accedere alla corte comune, costituita dalle p.lle n. 525-524-529-509-510 del foglio 3 del comune Torrioni, sia pedonale che con mezzi meccanici, doveva avvenire sulle p.lle 1081-1077-533-1048-510-509, così come riportato con linea tratteggiata nel tipo di frazionamento allegato all'atto di compravendita redatto dal Notaio del 12.04.1974 (rep. Persona_2
n. 18.781 Racc. n. 2165 trascritto il 04/05/1974).
Peraltro, parte resistente ha puntualizzato che, in seguito alla realizzazione negli anni 90 di uno scavo riguardante le particelle di proprietà del ricorrente e delle MA (rispettivamente 1308 e 509) veniva eretto, di comune CP_1
accordo, un muro di sostegno in adiacenza del passaggio per accedere alla corte comune al fine di garantirne la sicurezza e che, successivamente, il ricorrente aveva delimitato la propria particella 1308 dalla 1071 di proprietà delle resistenti tramite una recinzione di ferro fissa, ben consapevole, quindi, che l'accesso alla corte di cui alla particella 1555 (ex 529) sarebbe dovuto avvenire a mezzo delle particelle 1081-1077-533-1048-510-509 e non dalla 1071.
In conclusione, non ritenendo che la condotta contestata rappresentasse uno spoglio violento e clandestino, parte resistente ha chiesto di rigettare la domanda di reintegra nel possesso ritenendola, innanzitutto, tardiva, non risultando provato che la condotta contestata fosse avvenuta entro l'anno dalla proposizione della domanda, e priva dei presupposti di legge sulla base dei titoli giuridici prodotti dal ricorrente, considerato che non aveva neppure fornito la prova circa l'esercizio del potere di fatto sul bene.
Con ordinanza datata 30.11.2022, il Giudice ha accolto la domanda di reintegra e ordinato alle resistenti di rimuovere il cancello, condannandole al pagamento delle spese di lite.
Successivamente, a norma dell'art. 703 comma 4 c.p.c., le resistenti e hanno proposto istanza di Controparte_1 Controparte_2 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 1168 c.c., nonché di rigettare la domanda di reintegra per mancanza dei
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presupposti oggettivi e soggettivi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa.
Con decreto del 3.01.23, il Giudice ha fissato l'udienza del 6.07.23 per la comparizione del parti, disponendo il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 6.07.23, l'originario ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza dello spoglio, e quindi, di confermare l'ordinanza emessa nella precedente fase, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti da da quantificarsi in via equitativa, nonché di accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Parte resistente si è riportata ai propri scritti difensivi chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..
Con decreto del 13.07.24, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.09.24, parte resistente ha reiterato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., chiedendo di revocare l'ordinanza con cui veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, riggetata la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente deve essere accolta con conseguente conferma dell'ordinanza interdittale resa.
In via preliminare, in ordine all'eccepita tardività dell'azione proposta, se ne evidenzia l'infondatezza atteso che i files originali delle foto scattate la mattina dell'11.08.2019 (cfr. all.
1-4 alle note di trattazione scritta per l'udienza del
31.08.2020) risultano idonei a documentare l'esatto momento in cui sono state apposte le recinzioni metalliche (cfr. la scheda “dettagli” parimenti all.ta alle predette note che attesta che la data di acquisizione delle foto corrisponde proprio all'11.08.2019).
Pertanto, l'azione di reintegra del ricorrente, depositata in data 6.08.2020, risulta tempestivamente proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1168
c.c..
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Nel merito, si osserva che l'art. 1168 c.c. implica la sussistenza di due requisiti fondamentali, quali l'esistenza di una situazione di fatto e il carattere violento o clandestino dello spoglio.
Il possesso, considerato, appunto, come una situazione di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, si configura con la presenza di due elementi fondamentali, quali il corpus e l'animus possidendi.
Il primo elemento si concretizza nella materiale disponibilità del bene, per cui è necessario che la cosa rientri effettivamente nella sfera di controllo del possessore
(cd. elemento oggettivo); il secondo, invece, consiste nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cd. elemento soggettivo).
Nella vicenda che ci occupa, è necessario evidenziare come dalla CTU espletata in sede cautelare e dalla documentazione prodotta in atti dalle parti, deve ritenersi raggiunta la prova del possesso da parte del ricorrente.
In primo luogo, si rileva che, normalmente, il soggetto proprietario di una determinata res abbia insito anche il potere giuridico di possederla. Ed invero, il ricorrente risulta essere titolare della corte comune censita al foglio 3, p.lla 1555 in virtù dell'atto di divisione, rep. n. 257613/47559, redatto dal notaio
[...]
del 21.9.1998 (cfr. all. 1 del ricorso introduttivo), ovvero sulla base di un Per_1
titolo originario ultraventennale idoneo a comprovare il suo diritto di proprietà.
Sul punto è quindi condivisibile quanto osservato nell'ordinanza interdittale laddove si ritiene che il possesso è presunto in relazione alla proprietà e una volta acquistato, animo et corpore, si conserva e non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ad esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e alla destinazione, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore, nel senso che questi possa in ogni momento ripristinare il rapporto materiale con lo stesso (cfr. ordinanza del
30.11.22).
Dunque, si ritiene che per la conservazione del potere di fatto sul bene non è necessaria la continuità del possesso stesso, ma è ammissibile anche il possesso
“solo animo”, purché il soggetto abbia la facoltà di ripristinare la situazione di fatto in qualsiasi momento, come sostenuto anche dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario in base al quale “per la conservazione del possesso, non occorre la
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materiale continuità dell'uso né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento, essendo sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore. Il possesso può essere mantenuto anche solo animo, purchè il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia”
(ex multis Cass. n. 260/1993; n. 4360/1995; n. 8612/1998; n. 5444/1999; n.
9369/2005; Cass. civ. n. 15048/2018).
Ed invero, il possesso del ricorrente sulla p.lla n. 1555 (ex 529), per il tramite della p.lla n. 1308, risulta anche dal fatto che lo stesso abbia apposto un cancelletto munito di lucchetto in modo tale da poter usufruire del collegamento diretto tra le suddette particelle rientranti nella propria titolarità, come rilevato anche nella relazione del CTU nella quale si legge: “L'accesso esistente al piano terra della larghezza di mt. 1,10 protetto da un cancelletto di altezza circa mt.
1,00 e sorretto da due paletti con interposta rete metallica e chiusura con lucchetto posto dal lato del giardino , che consente al ricorrente di Parte_1
accedere alla corte comune ubicata al piano terra, allo stato risulta ostruito con struttura metallica e rete plastificata di altezza circa mt. 2,00” (cfr. pag. 9 della
CTU).
La prova del possesso, infine, alla luce del principio di non contestazione, può altresì evincersi dalla comparsa di costituzione e risposta nella parte in cui i resistenti ammettono che abbia sempre utilizzato il Parte_1 passaggio indicato nell'atto notarile Rep. n. 18781 del 12.04.1974 del 1974 per accedere alla corte comune di cui alla p.lla n. 529.
Quanto al secondo requisito, necessario per esperire l'azione di reintegrazione nel possesso, ossia il carattere violento e clandestino dello spoglio, occorre evidenziare che lo stesso deve essere commesso con atti arbitrari e contro la volontà, tacita o espressa, del possessore, e quindi, con la consapevolezza di privare il possessore della res posseduta.
In particolare, non è necessaria una violenza materiale affinchè si possa concretizzare uno spoglio, ma è sufficiente una qualsiasi azione che produca la violazione del possesso contro la volontà del possessore (cfr. Cass. 1131/93; Cass.
1577/87). Pertanto, è qualificato come spoglio violento anche la privazione del
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godimento della cosa contro la volontà del possessore, espressa o tacita, mediante l'alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore.
Sul punto la giurisprudenza ha osservato che “in tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia
l'“animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'“animus spoliandi” (cfr. cass. Civ. n. 14797/17).
Ne consegue, dunque, che l'animus spoliandi può essere escluso soltanto quando risulti provato il ragionevole convincimento, da parte di chi commette lo spoglio, dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso, ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato.
Nel caso in esame, lo spoglio è emerso dalla CTU in atti in quanto il consulente ha effettivamente appurato la presenza di una rete metallica che impedisce l'accesso alla corte comune.
Il consulente, dopo avere visionato e confrontato lo stato dei luoghi alla luce del percorso previsto per accedere alla corte comune di cui alla p.lla 1555, come indicato nel tracciato del tipo di frazionamento allegato all'atto di compravendita redatto dal Notaio del 12.4.1974, ha riferito che, a seguito dei Persona_2
lavori che hanno interessato le particelle ex 525 e 524, rispettivamente di proprietà delle e di , lo stato dei luoghi iniziale ha subito delle modifiche CP_1 Parte_1
e, pertanto, la corte comune, che inizialmente si sviluppava su un unico livello, è stata distribuita su tre livelli, piano terra, primo e secondo livello.
Ha poi riscontrato che il percorso esistente per raggiungere il primo e il secondo livello della corte non è percorribile con mezzi meccanici ma solo per via pedonale a causa della presenza di una baracca ad uso legnaia realizzata da
; che, al piano terra della corte comune, le Parte_1 CP_1
accedono dalla loro p.lla 1071, mentre il ha la possibilità di accedere Parte_1
dal suo giardino, tramite il piccolo accesso esistente, oppure dal primo livello
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utilizzando la scala di collegamento realizzata dalle . Ha infine concluso, CP_1 dichiarando che “l'accesso esistente al piano terra della larghezza di mt. 1,10 protetto da un cancelletto di altezza circa mt. 1,00 e sorretto da due paletti con interposta rete metallica e chiusura con lucchetto posto dal lato del giardino
, che consente al ricorrente di accedere alla corte comune ubicata al Parte_1
piano terra, allo stato risulta ostruito con struttura metallica e rete plastificata di altezza circa mt. 2,00 la struttura non è fissa ma mobile in quanto infissa nei fori dei blocchi di cemento posti a secco” (cfr. CTU in atti).
All'esito delle indagini condotte dal consulente tecnico, è stata quindi riscontrata la presenza di una recinzione metallica che effettivamente impedisce al ricorrente di accedere alla corte comune su cui esercita il proprio possesso.
Appare evidente che parte resistente, nell'apporre la recinzione metallica sulla linea di confine tra la p.lla 1555 e la p.lla 1308, di esclusiva proprietà del ricorrente e contro la sua volontà, era ben consapevole di ledere e di limitare la disponibilità dell'uso della corte da parte del ricorrente, con la conseguenza che la condotta dei resistenti rientra pienamente nella nozione di “spoglio”, quale atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno (Cass. II, n.
21475/2018; Cass. II, n. 3955/2008).
La domanda merita, in definitiva, di essere accolta con conseguente ordine di rimozione del cancello di cui è causa.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dello spoglio formulata da parte ricorrente, la stessa appare inammissibile in quanto proposta per la prima soltanto volta all'esito dell'introduzione della presente fase di merito.
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c. proposta dal ricorrente, difettandone i requisiti di legge e, in particolare, il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave nel senso della “consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato udo di un minimo di diligenza dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (cfr. Cass. 4651/90).
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Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. 147/22, relativi ai giudizi aventi valore indeterminabile, di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna le parti resistenti alla rimozione del cancello di cui è causa;
- condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione nei confronti del ricorrente delle spese processuali, che liquida complessivamente in €
10.860,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da corrispondere direttamente in favore dell'avv. Giulio Leo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, il 14.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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