Trib. Siena, sentenza 10/06/2025, n. 366
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Sentenza 10 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Unico Dott. Marianna Serrao del Tribunale Ordinario di Siena, riguarda un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una parte attrice contro diversi convenuti. La parte attrice ha richiesto la revoca di un atto di donazione, sostenendo che tale atto arrecasse pregiudizio al proprio credito, vantato nei confronti della convenuta, e che ricorressero i presupposti per l'azione revocatoria. I convenuti, al contrario, hanno eccepito l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda, contestando la legittimazione attiva della parte attrice e sostenendo che l'atto di donazione non avesse arrecato alcun pregiudizio, essendo già in corso un'esecuzione forzata.

Il Giudice ha rigettato la domanda di revocatoria, argomentando che l'azione non poteva essere accolta poiché il credito era garantito da un'ipoteca iscritta anteriormente all'atto di donazione. Secondo il Giudice, l'ipoteca conferisce al creditore il diritto di soddisfarsi sul bene, rendendo superflua la revocatoria, in quanto non vi era il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione. Inoltre, il Giudice ha ritenuto infondate le eccezioni di legittimazione attiva, affermando che l'omessa iscrizione nell'albo di recupero crediti non comportava invalidità degli atti. Infine, ha disposto la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siena, sentenza 10/06/2025, n. 366
    Giurisdizione : Trib. Siena
    Numero : 366
    Data del deposito : 10 giugno 2025

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