Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 989 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Azione Sezione Unica revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
IL TRIBUNALE DI SIENA In persona del Giudice Unico Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3160/19 R.G. vertente tra
e per essa la mandataria elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Treviso nello studio del l'avv. Lorenzo Sternini che la rappresenta e difende come da mandato in atti ATTRICE CONTRO
, cod. fisc. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._1
, cod. fisc. nato a [...], il 02.05.1998, Controparte_2 C.F._2
, cod. fisc. nata a [...], il Controparte_3 C.F._3 17.04.2001, tutti residenti a [...], elettivamente domiciliati in Camucia di Cortona (AR), via A. Sandrelli, 2, presso lo studio dell'Avv. Paola Terrosi, cod. fisc. , del Foro di Arezzo, che li rappresenta e C.F._4 difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
Avente ad oggetto: revocatoria ordinaria
All'udienza cartolare del 15.4.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti . Per parte attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: 1) Revocare ex art. 2901 c.c. e quindi dichiarare inefficace nei confronti di Parte_1
e per essa l'atto di donazione del 16.07.2019, stipulato avanti il
[...] CP_4 Notaio di San Giovanni di Fassa (TN), Rep. 11.790 – Racc. n. 9.912, Persona_1 iscritto il 22.07.2019 presso l'Ufficio Tavolare di Cavalese con decreto tavolare G.N. 2171/1. 2) Ordinare al competente Ufficio Tavolare di Cavalese di procedere alle conseguenti intavolazioni e annotazioni.
Pagina 1
- dichiarare improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata la domanda di revocatoria ex art.2901 c.c. avanzata da parte attrice, e quindi rigettarla;
- con vittoria di spese e compensi di lite, di cui la sottoscritta Avvocato Paola Terrosi si dichiara antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c..
In via preliminare deve darsi atto che non si terrà conto di quanto argomentato da entrambi i difensori ( ove non già ritualmente dedotto ) nelle note sostitutive della partecipazione all'udienza del 10.4.2025 , posto che l'udienza di rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. è deputata unicamente a far confermare alle parti la volontà che la causa sia trattenuta in decisione e non può costituire occasione per ulteriori repliche oltre i termini perentori previsti per legge . Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva azione revocatoria Parte_1 ordinaria nei confronti di , e CP_1 Controparte_2 [...]
, e assumeva : di aver stipulato con CP_3 [...]
4 contratti di mutuo fondiario per garantire i quali Controparte_5 aveva prestato fideiussione la convenuta;
che in data 14.01.2010, l'allora titolare del credito CP_1 [...]
aveva comunicato ad Controparte_6 Controparte_5
a e agli altri garanti della società, la revoca di
[...] CP_1 tutti gli affidamenti accordati, il recesso da tutti i rapporti intrattenuti con la CP_6 nonché il trasferimento degli stessi “a sofferenza”; che l'intervento in due distinte procedure immobiliari instaurate avanti il Tribunale di Montepulciano, aveva consentito un recupero soltanto parziale del credito vantato e pertanto, (nel Parte_1 frattempo subentrata nella titolarità del credito), per mezzo di aveva CP_4 avviato l'esecuzione immobiliare R.G.E. n.135/2021, tuttora pendente;
che l'odierna attrice aveva chiesto e ottenuto nei confronti della signora l'emissione CP_1 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di €. 1.000.000,00; che con atto di donazione del 16.07.2019 la signora aveva ceduto ai CP_1 propri figli e , rispettivamente la Controparte_2 Controparte_3 quota di 1/2 ciascuno di nuda proprietà del bene immobile sito in AN e la quota di 2/20 indivisi di nuda proprietà del si altro bene immobile in AN , successivamente al sorgere del credito, quando le due esecuzioni erano avviate;
che ricorrevano i presupposti per l'azione revocatoria essendo pacifica l'anteriorità del credito , il pregiudizio arrecato in considerazione del valore del bene rispetto al credito , l'irrilevanza del consilium fraudis trattandosi di atto a titolo gratuito.
Si costituivano i convenuti i quali eccepivano in via preliminare la mancanza di legittimazione attiva / titolarità del credito in capo a non avendo Parte_1 prodotto agli atti la prova della cessione del credito da banca;
Controparte_6 la mancanza di iscrizione allo speciale Albo ex art. 106 TUB di Dovalue
Nel merito eccepivano il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di a sentir CP_4 dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione avendo già sottoposto ad esecuzione forzata gli immobili de quibus per lo stesso debito con esecuzione immobiliare iscritta al n. 135 /2021 dinanzi il Tribunale di Trento, così che alcun pregiudizio poteva derivare all'attrice rispetto al recupero del credito;
che la signora , sempre per CP_1 lo stesso debito, si era costituita terza datrice di ipoteca e la banca aveva iscritto ipoteca sugli stessi immobili.
Pagina 2 che l'ipoteca era stata iscritta oltre 17 anni prima dell'atto di disposizione oggetto di causa, con la conseguenza che l'atto di disposizione in data 16.7.2019 era del tutto inopponibile ed irrilevante rispetto al creditore ipotecario che poteva iniziare l'azione esecutiva direttamente nei confronti degli attuali proprietari degli immobili, senza alcun pregiudizio.
Radicatosi il contraddittorio , in assenza di istanze istruttorie la causa era rimessa in decisione , con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. con ordinanza del 15.4.2025
1. L'eccezione di carenza di legittimazione di deve intendersi rinunciata , non Parte_1 essendo stata espressamente riproposta nelle conclusioni rassegnate né argomentata in comparsa conclusionale ( cfr Cass 10767/22 per la quale , al fine considerare rinunciate alcune conclusioni , il Giudice non può prescindere dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte ivi compresa l'argomentazione contenuta nelle difese finali a fronte di conclusioni generiche di rigetto)
2. Sulla scorta del medesimo principio deve invece essere esaminata l'eccezione di carenza adi legittimazione per mancata iscrizione nell'apposito Albo di Do Value , non espressamente riproposta ma trattata nelle difese finali . La giudicante , aderisce sul punto all'orientamento dell'Ufficio Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
- la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che “La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla “imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i
“preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
Pagina 3 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. ( cfr anche Testo Unico Bancario art. 144) . L'intervento legislativo richiamato dalla parte convenuta, anche ammessane la rilevanza non limitata ad aspetti disciplinari , non potrebbe in ogni caso avere valore retroattivo in mancanza di espressa previsione L'eccezione di carenza di legittimazione attiva non è fondata.
3.La domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. Presupposti dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, anche se litigioso ( è pacifico che sia sufficiente una ragione di credito) , il cd. eventus damni , ossia il pericolo o incertezza per la realizzazione del credito ( non necessariamente l'insolvenza), l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore ed al terzo solo nell'ipotesi di atto a titolo oneroso . E la giurisprudenza di legittimità in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è concorde nel ritenere che allorche' l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.( Cass.n. 7262/00) In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, e' necessaria e sufficiente cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'<> ( cfr. anche Cass. 2792/02) . L'esistenza del credito , o se si vuole della ragione di credito in capo all'odierna attrice , è pacifica sulla base della documentazione prodotta .Pacifica ed incontestata, altresì, è l'anteriorità delle ragioni di credito dell'istante rispetto all'atto dispositivo impugnato (donazione per Atto di Notaio in data 16.7.2019) .
Ciò che le parti convenute contestano ( fin dalla comparsa di costituzione semplicemente argomentando nelle successive memorie , da qui l'infondatezza dell'eccezione di tardività) è l'inesistenza dell'eventus damni e la superfluità dell'azione revocatoria .
L'eccezione è condivisibile dalla giudicante che ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte , secondo il quale il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. ( Cass Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023) Si legge testualmente nella recente pronuncia richiamata Essendo quindi l'ipoteca connotata dallo "ius sequalae" e di agire "in executivis" nei confronti del debitore, soddisfacendosi sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari, nonché rispetto ai chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'art . 2901 c.c. sia colui che vede il
Pagina 4 suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni;
in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass. 22/06/2020, n.12121, cfr. anche Cass. 17/01/2007, n. 966; Cass. 09/03/2006, n. 5105). 4.1.- In sintesi, poiché l'art 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione. Ciò a maggior ragione vale per gli atti dispositivi compiuti dal terzo datore di ipoteca, che non è debitore e nei cui confronti il creditore non può vantare la garanzia patrimoniale generica ex art 2740 c.c. a tutela della cui integrità è posta l'azione revocatoria.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice ( Cass 18213/24 e 5815/23) non pare pertinente giacchè considera la fattispecie di ipoteca iscritta a favore di soggetto diverso da quello che agisce in revocatoria ( creditore chirografario) con incertezza quindi sulla sorte della stessa ( rischio di estinzione o riduzione ) , fattispecie alla quale si attaglia il principio espresso : “ In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria”
Altro è , quindi , che sia il medesimo soggetto titolare dell'ipoteca ad agire in revocatoria. In tal caso la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo .Che poi , nel caso in esame , parte creditrice non abbia rinnovato , per negligenza o altra ragione , le ipoteche , scadute dopo il compimento dell'atto di disposizione, imputet sibi. La domanda di revocatoria dev'essere rigettata.
4.Quanto alle spese processuali , liquidate come in dispositivo ( sulla base del valore della causa per fase introduttiva, di studio, istruttoria quest'ultima ridotta in considerazione dell'effettiva attività svolta) e decisoria, devono regolarsi in base al principio della soccombenza ( il mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di parte convenuta , trattandosi di questione controversa in giurisprudenza non può incidere causalmente sulle spese) ed essere poste a carico della parte attrice e distratte in favore del difensore dichiaratasi antistataria
P.Q .M
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa eccezione cosi' provvede:
1) Rigetta la domanda di revocatoria;
2) Pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese processuali liquidate in € 22.426,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge , distratte in favore del difensore dichiaratasi antistataria
Cosi' deciso in Siena il 10.6.2025
Pagina 5 Il Giudice ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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