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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA DA Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1430/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 C.F._1
LE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEREGO LE CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 10.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONGIUNTAMENTE CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 3, c.p.c., il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONDIZIONI1
1. Il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambe i genitori che Persona_1 manterranno con lui un rapporto affettivo paritario.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambe i genitori, per le questioni più rilevanti, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. In attuazione dell'affidamento condiviso i genitori convengono sulla collocazione di Per_1 presso la residenza della madre nella casa familiare di Casatenovo.
4. trascorrerà con ciascun genitore un week-end ogni quindici giorni, e nello specifico Per_1 dalle ore 09,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica quando starà con la madre e dalle ore
14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica quando starà con il padre;
In ragione del lavoro a turni del sig. lo stesso nella settimana che farà il primo turno CP_1 al lavoro terrà con sé il figlio dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 sino alle ore 20,30 andandolo a prendere a casa della madre e riaccompagnandolo dalla stessa dopo cena alle ore 20,30 oppure riaccompagnandolo dopo l'allenamento di rugby (sport che attualmente è praticato da
). Per_1
Nella settimana in cui starà con il padre nei pomeriggi settimanali trascorrerà il week- Per_1 end con la madre, mentre quando il padre farà il secondo turno al lavoro trascorrerà Per_1 il week-end con il padre.
Nei mesi estivi quando non andrà a scuola e quando il padre farà il secondo turno al Per_1 lavoro starà con il padre dal lunedì al venerdì durante la mattina;
il padre andrà a Per_1 prendere il figlio a casa della madre e lo riaccompagnerà a casa della stessa prima di andare al lavoro. I genitori si impegnano a discutere tra loro ogni eventuale modifica inerente le modalità di visita padre-figlio qualora se ne manifestasse la necessità in ragione del lavoro del sig. CP_1
In ogni caso i genitori si adopereranno per adottare la migliore soluzione nel precipuo interesse del figlio, che tenga comunque conto della necessità dello stesso di trascorrere un congruo periodo di tempo con entrambi i genitori.
5. Durante le vacanze/festività Natalizie trascorrerà: - la vigilia di Natale (24 dicembre) Per_1 con il padre che lo riaccompagnerà a casa della madre dopo il cenone della vigilia ed - il giorno di Natale con la madre.
Ad anni alterni trascorrerà con un genitore il primo periodo delle vacanze di Natale dal Per_1 giorno 26 dicembre al 30 dicembre e con l'altro il secondo periodo delle vacanze di Natale dal giorno
31 dicembre al giorno 6 gennaio.
Ad anni alterni resterà il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il lunedì dell'Angelo Per_1 con l'altro genitore.
6. Per il periodo delle vacanze estive trascorrerà 7 gironi consecutivi durante il mese di Per_1 agosto e altri 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo con ciascun genitore previo accordo da raggiungersi tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
7. Durante le festività, ponti civili e religiosi, compleanni, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza.
8. I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili telefonicamente, per qualunque necessità riguardante il figlio ed a comunicarsi l'un l'altro, tempestivamente, qualunque notizia, in particolare, quelle relative alla salute ed al benessere dello stesso.
9. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di €. 500,00 (=cinquecento/00) da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del mese antecedente rispetto a quello di pubblicazione della sentenza.
10. Le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore saranno suddivise tra i genitori al
50% nel rispetto del Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli del Tribunale di Lecco e, nello specifico:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (a titolo esemplificativo cartelle, quaderni, libri di testo, penne, matite, tute da ginnastica ecc.); c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggiopresso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 (dieci) giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza verrà posta a disposizione del genitore che l'ha sostenuta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
11. I ricorrenti concordemente stabiliscono che l'assegno unico per il figlio a carico venga corrisposto al 100% alla sig.ra . Parte_1
12. La casa familiare sita in Casatenovo (Lc), Frazione Toscana, nr. 8, di proprietà della sig.ra resterà di sua esclusiva proprietà e nessun diritto potrà essere vantato da parte Parte_1 del sig. in merito alla stessa ed all'arredo che la compone. CP_1
13. Le parti dichiarano di aver già provveduto a disciplinare e regolamentare ogni altro rapporto di natura economica fra i medesimi intercorso che non sia oggetto di condizione del presente ricorso.
14. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio e rinnovo di documenti di identità ed espatrio, consentendo che ciascuno possa iscrivere il figlio minore sui rispettivi passaporti, prestando sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 CP_1 dalla quale è nato il [...], minorenne. Persona_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/10/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 11 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio IA DA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA DA Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1430/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 C.F._1
LE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEREGO LE CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 10.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONGIUNTAMENTE CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 3, c.p.c., il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONDIZIONI1
1. Il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambe i genitori che Persona_1 manterranno con lui un rapporto affettivo paritario.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambe i genitori, per le questioni più rilevanti, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. In attuazione dell'affidamento condiviso i genitori convengono sulla collocazione di Per_1 presso la residenza della madre nella casa familiare di Casatenovo.
4. trascorrerà con ciascun genitore un week-end ogni quindici giorni, e nello specifico Per_1 dalle ore 09,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica quando starà con la madre e dalle ore
14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica quando starà con il padre;
In ragione del lavoro a turni del sig. lo stesso nella settimana che farà il primo turno CP_1 al lavoro terrà con sé il figlio dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 sino alle ore 20,30 andandolo a prendere a casa della madre e riaccompagnandolo dalla stessa dopo cena alle ore 20,30 oppure riaccompagnandolo dopo l'allenamento di rugby (sport che attualmente è praticato da
). Per_1
Nella settimana in cui starà con il padre nei pomeriggi settimanali trascorrerà il week- Per_1 end con la madre, mentre quando il padre farà il secondo turno al lavoro trascorrerà Per_1 il week-end con il padre.
Nei mesi estivi quando non andrà a scuola e quando il padre farà il secondo turno al Per_1 lavoro starà con il padre dal lunedì al venerdì durante la mattina;
il padre andrà a Per_1 prendere il figlio a casa della madre e lo riaccompagnerà a casa della stessa prima di andare al lavoro. I genitori si impegnano a discutere tra loro ogni eventuale modifica inerente le modalità di visita padre-figlio qualora se ne manifestasse la necessità in ragione del lavoro del sig. CP_1
In ogni caso i genitori si adopereranno per adottare la migliore soluzione nel precipuo interesse del figlio, che tenga comunque conto della necessità dello stesso di trascorrere un congruo periodo di tempo con entrambi i genitori.
5. Durante le vacanze/festività Natalizie trascorrerà: - la vigilia di Natale (24 dicembre) Per_1 con il padre che lo riaccompagnerà a casa della madre dopo il cenone della vigilia ed - il giorno di Natale con la madre.
Ad anni alterni trascorrerà con un genitore il primo periodo delle vacanze di Natale dal Per_1 giorno 26 dicembre al 30 dicembre e con l'altro il secondo periodo delle vacanze di Natale dal giorno
31 dicembre al giorno 6 gennaio.
Ad anni alterni resterà il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il lunedì dell'Angelo Per_1 con l'altro genitore.
6. Per il periodo delle vacanze estive trascorrerà 7 gironi consecutivi durante il mese di Per_1 agosto e altri 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo con ciascun genitore previo accordo da raggiungersi tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
7. Durante le festività, ponti civili e religiosi, compleanni, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza.
8. I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili telefonicamente, per qualunque necessità riguardante il figlio ed a comunicarsi l'un l'altro, tempestivamente, qualunque notizia, in particolare, quelle relative alla salute ed al benessere dello stesso.
9. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di €. 500,00 (=cinquecento/00) da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del mese antecedente rispetto a quello di pubblicazione della sentenza.
10. Le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore saranno suddivise tra i genitori al
50% nel rispetto del Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli del Tribunale di Lecco e, nello specifico:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (a titolo esemplificativo cartelle, quaderni, libri di testo, penne, matite, tute da ginnastica ecc.); c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggiopresso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 (dieci) giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza verrà posta a disposizione del genitore che l'ha sostenuta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
11. I ricorrenti concordemente stabiliscono che l'assegno unico per il figlio a carico venga corrisposto al 100% alla sig.ra . Parte_1
12. La casa familiare sita in Casatenovo (Lc), Frazione Toscana, nr. 8, di proprietà della sig.ra resterà di sua esclusiva proprietà e nessun diritto potrà essere vantato da parte Parte_1 del sig. in merito alla stessa ed all'arredo che la compone. CP_1
13. Le parti dichiarano di aver già provveduto a disciplinare e regolamentare ogni altro rapporto di natura economica fra i medesimi intercorso che non sia oggetto di condizione del presente ricorso.
14. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio e rinnovo di documenti di identità ed espatrio, consentendo che ciascuno possa iscrivere il figlio minore sui rispettivi passaporti, prestando sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 CP_1 dalla quale è nato il [...], minorenne. Persona_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/10/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 11 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio IA DA