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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1794/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Maria Giuseppa Sanna Presidente
Dott. Elisabetta Carta Giudice
Dott. Marta Guadalupi Giudice rel.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1794/2018 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
C.F. ) Parte_5 C.F._5
C.F. ) Parte_6 C.F._5
(C.F. ) Parte_7 C.F._6
con il patrocinio dell'avv. MELE MARIELLA e dall'avv. AGOSTINO ZORODDU
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
pagina 1 di 12 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FAEDDA FRANCESCA Parte_9
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._9
con il patrocinio dell'avv. DELRIO ALESSANDRA MARIA
PARTE CONVENUTA
nonché contro
, , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , Parte_7 Controparte_16 CP_17
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento validità testamento olografo
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.03.2024 e note scritte depositate 5 giorni prima contenenti i fogli di precisazione delle conclusioni, comunque di seguito riportate per la parte attrice
a) accertare e dichiarare che il testamento olografo del 20.03.2008 pubblicato a Sassari a rogito del
Notaio -Repertorio N.59122 Fascicolo N.31945- il 14.05.2013 al N.3382 non è stato Persona_1
redatto di proprio pugno da e per l'effetto Controparte_18
b) dichiarare che detto testamento è affetto da nullità assoluta ed insanabile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 602 c.c.;
c) accertare e dichiarare che all'epoca in cui fu redatto il testamento era incapace Controparte_18
di intendere e di volere e per l'effetto
d) annullare il testamento di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.591 c.c. n.3;
pagina 2 di 12 e) dichiarare e gli intervenuti , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi legittimi di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_18
e per l'effetto
[...]
f) condannare i convenuti a restituire all'attrice e agli intervenuti i beni ereditari comprese le somme
depositate nei c/c bancari o altri depositi e titoli, nella misura agli stessi spettanti per legge ai sensi
dell'art. 535 c.c., o a corrispondere il controvalore in danaro come determinato causa cognita;
g) dichiarare convenuti tenuti alla presentazione del rendiconto relativo alla gestione dei beni
ereditari e per l'effetto
h) condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice e degli altri intervenuti dei frutti nella
misura corrispondente alla propria quota ereditaria ai sensi dell'art. 535 c.c., corrispondenti al valore
locatizio dei beni immobili e ai rendimenti dei c/c bancari e dei depositi di danaro e titoli, come
quantificati causa cognita, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla morte di CP_18
sino ad oggi
[...]
i)con vittoria delle spese e compensi legali maggiorate delle spese generali e accessori di legge.
per i convenuti e Controparte_1 Parte_8
1) Ogni contraria istanza eccezione e conclusione respinta
2) Rigettarsi le avverse domande per tutti i motivi sopra eccepisti ed esposti
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si discute dell'eredità di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data Controparte_18
14.04.2013.
In particolare, oggetto della vertenza è l'accertamento della validità del testamento olografo datato
20.03.2008 (pubblicato il 14.05.2023 giusto rogito Notaio n. 3382 rep n. 59122 fasc n. Persona_1
31945) con il quale la de cuius ha nominato eredi universali i nipoti Controparte_1
pagina 3 di 12 e , odierni convenuti. Parte_8
Il suddetto testamento, secondo la prospettazione della parte attrice, è ivalido per due ordini di ragioni:
(A) per mancanza di autografia del testamento nella sua interessa – nullità ex art. 606 cc:
in particolare, secondo l'analisi della parte attrice le disposizioni contenute nel testo non appaiono scritte da mano identica, il testo è caratterizzato dalla presenza di numerosi errori e cancellature che appaiono eseguite da mano diversa rispetto a quella della testatrice, ed in particolare più ferma e decisa,
che ha apportato i depennamenti in modo da renderli illeggibili;
la stessa sottoscrizione appare confusa e incomprensibile: difatti sebbene l'atto riporti la firma “ ” in realtà nel documento - Controparte_18
dopo tre tentativi di firma (tutti depennati) - appare la sottoscrizione “ ” dove la Persona_2
lettera “i” di “Fiori” e di “ ” appare - visibilmente – aggiunta successivamente e da mano CP_18
diversa; inoltre, la data appare redatta con lettere nettamente più piccole e comunque differenti da quelle usate nella precedente parte del testo (l'anno contiene un depennamento nella indicazione della terza cifra e l'ultimo numero appare aggiunto da mano diversa); il testo è incompleto perché privo del luogo della redazione.
(B) per incapacità di intendere e volere della testatrice – annullabilità ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c.
secondo la ricostruzione della parte attrice, la testatrice - a partire dall'anno 2007 - andò incontro ad un progressivo declino e decadimento cognitivo caratterizzato da sempre più frequenti episodi di disorientamento spazio-temporale, allucinazioni e confabulazioni e infine estrema astenia, incontinenza sfinterica e anoressia che, nell'ultimo periodo della sua vita, la costrinsero a letto fino a provocarle uno stato cachettico culminato con la morte.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Parte_8
contestando l'azione promossa;
in particolare, in via preliminare hanno eccepito il difetto di integrità
del contraddittorio rispetto alla domanda azionata al fine di fare dichiarare l'invalidità del testamento pagina 4 di 12 con cui i convenuti sono stati nominati eredi universali della de cuius ; nel merito, Controparte_18
hanno spiegato le ragioni affettive per le quali la zia li ha istituiti eredi universali e Controparte_18
circa le contestazioni relative alla scheda testamentaria hanno dedotto che la presenza di depennamenti e cancellature e la grafia incerta della sottoscrizione sarebbero frutto dello scarso livello di scolarizzazione della zia, che aveva frequentato solo i primi anni delle elementari, nonché delle sue precarie condizioni fisiche e dell'età (89 anni) al momento della redazione del testamento;
hanno contestato anche le deduzioni avversarie circa l'incapacità naturale della testatrice precisando che la stessa -all'epoca- aveva solo problemi fisici (aggravati dall'intervento al femore) ma non mentali o di decadimento cognitivo.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice istruttore ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di (vedova di - Controparte_18 Persona_3
senza figli).
Dagli accertamenti svolti, è emerso che la de cuius aveva cinque fratelli, tutti deceduti:
- , i cui eredi sono: (attrice originaria), Persona_4 Parte_1 [...]
(dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019), CP_3 Parte_2
(costituito in giudizio con l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice), CP_4
(dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019)
[...]
- , i cui eredi sono: (dichiarata contumace CP_19 Controparte_5
all'udienza del 27.03.2019) e , quest'ultima deceduta e i cui eredi Persona_5
sono: (dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019) e CP_6 CP_7
(dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019)
[...]
- , i cui eredi sono e CP_20 Controparte_1 Parte_8
(convenuti originari – coloro che sono indicati come eredi universali nel testamento oggetto di pagina 5 di 12 causa) e (dichiarato contumace all'udienza del 20.11.2019), Controparte_8 [...]
(dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019), CP_9 Controparte_10
(dichiarato contumace all'udienza del 26.05.2021) e (dichiarato CP_11
contumace all'udienza del 26.05.2021)
- i cui eredi sono: (costituita in giudizio con l'avv. Controparte_21 Controparte_2
Delrio con adesione alle argomentazioni dell'attrice), (deceduta senza figli), Persona_6
(deceduto senza figli), (dichiarato contumace Persona_7 CP_12
all'udienza del 27.03.2019), (dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019), CP_13
(dichiarato contumace all'udienza del 20.11.2019), CP_14 CP_15
(dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019), deceduta i cui eredi Persona_8
sono: (costituito in giudizio con l'avv. Mele con adesione alle Parte_3
argomentazioni dell'attrice), (costituito in giudizio con l'avv. Mele con CP_22
adesione alle argomentazioni dell'attrice), (costituito in giudizio con Parte_4
l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice), (costituito Parte_6
in giudizio con l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice), Persona_9
deceduto i cui eredi sono: (residente a [...]– dichiarata contumace Parte_7
all'udienza del 20.11.2019), (dichiarata contumace all'udienza del Controparte_16
27.03.2019), (dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019), e CP_17
deceduto i cui eredi sono (residente a [...] Parte_7
dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019 e poi costituita tardivamente in giudizio il
10.11.2023 con l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice) e CP_23
(il quale risulta abbia rinunciato all'eredità – v. verbale del 30.09.2020)
- deceduta senza figli. Persona_11
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con le produzioni documentali pagina 6 di 12 delle parti e mediante effettuazione di CTU grafologica (v. verbale di udienza del 6.12.2021: “Ritenuto
di dover disporre una CTU per l'accertamento dell'autografia della scheda testamentaria contestata,
ordina l'esibizione dei contratti bancari sottoscritti dalla sig.ra nata a Controparte_18
Torralba il 16 febbraio 1919, presso il Banco di Sardegna di Thiesi. Ordina altresì al comune di Sassari
l'esibizione dei documenti sottoscritti dalla stessa in occasione della richiesta di Controparte_18
rilascio delle carte d'identità. Il CTU potrà accedere all'archivio notarile per recuperare la scheda testamentaria e gli atti pubblici ivi custoditi” – relazione definitiva depositata in data 24.07.2023).
All'udienza del 20.03.2024 la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr Cass. Sez. Un. n. 12307/2015; conf. Cass. n.
109/2017), grava sulla parte che contesti l'autenticità del testamento olografo l'onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Va in primo luogo esaminata la fondatezza della domanda di accertamento della genuinità della scheda testamentaria, logicamente antecedente rispetto a quella diretta al suo annullamento per incapacità.
E' utile premettere che la “mano guidata” è indice di contraffazione della scrittura e si realizza quando un soggetto terzo sovrappone la propria mano a quella di colui che scrive al fine di guidarne il gesto scrittorio ottenendo così una scrittura e/o una firma che diversamente (chi scrive) non avrebbe ottenuto.
Le conseguenze in punto di validità della scheda testamentaria ottenuta con “mano guidata” sono evidenti: la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, pagina 7 di 12 indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che
dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento
secondo il principio utile per inutile non vitiatur” (cfr. Cass. 12458/2004, conforme a Cass. 3163/1993;
Cass. 20703/2013).
L'istruttoria sul punto si è svolta mediante l'effettuazione di CTU grafologica (CTU dott.ssa
[...]
– scritture comparative: due firme su Atto di compravendita Rep. n° 122130 Racc. n° Persona_12
19920 del 17.11.1994 Notaio Dott. (in originale); cinque firme su Documento di Persona_13
sintesi Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione Banco di Sardegna Thiesi datato
11.02.2008 (in fotocopia)1).
Ebbene, il CTU ha accertato che emergono corrispondenze di natura sostanziale, attinenti cioè alla dinamica esecutiva e al gesto grafico (es. identità grafiche riferibili alla costruzione delle singole lettere
– per l'analisi dettagliata si rinvia alla relazione, pag. 42), tra le scritture di comparazione e la scheda testamentaria, pertanto si può affermare che la scheda risulta sia stata vergata dalla de cuius.
Tuttavia, all'esito dello studio dinamico (compreso l'uso di strumentazione ottica) della scheda testamentaria volto a comprendere i meccanismi di controllo motorio che hanno governato la grafia della testatrice, il CTU ha tecnicamente confermato la tesi attorea, ossia che la de cuius sia stata aiutata da un'altra mano.
Il CTU ha specificato che sebbene il movimento risente delle problematiche afferenti pagina 8 di 12 all'invecchiamento delle cellule nervose (che graficamente si traduce con: rigidità dei tratti grafici per riduzione dell'elasticità dei movimenti;
riduzione delle spinte espansive per cui i tratti si liberano con minore slancio;
secchezza dei tratti;
ovali poligonali;
ritmo lento;
attenuazione della differenza
Per_1 pressoria) (così come sottolineato dal CTP delle parti convenute, dott.ssa ), sono presenti nel testo le seguenti fenomenologie grafiche che orientano verso la presenza di una “mano guidante”: 1)
contrasto nei punti di inizio dei grafemi;
2) giustapposizioni;
3) contrasto delle spinte direzionali dei tratti grafici;
4) disordinato aumento delle dimensioni;
5) amplificazioni senza ritmo;
6) riduzioni delle ampiezze senza ritmo;
7) tono muscolare integro in alcuni grafemi e/o parole, per cui, in un contesto stentato e difficoltoso nel condurre il movimento, emergono elementi di discrasia distribuiti lungo il tracciato in cui prevale l'energia del tono muscolare del guidante;
8) disallineamenti nei righi e all'interno delle parole (in alcuni punti prevalgono le ascendenze, in altri la scrittura è discendente oppure mantiene il rigo), per assenza di punto di appoggio, del guidante, nello sforzo di raggiungere l'orizzontalità (il CTU ha spiegato che “il guidante che non poggia la mano sul foglio e non vede il tracciato tenta di riportare il guidato all'orizzontalità. È costretto a trascinare la mano del guidato sul foglio, con la conseguenza che sono assenti, all'apice degli archi e/o alla base delle lettere, i movimenti curvi che lasciano il posto a tratti/movimenti orizzontali, paralleli al rigo di base. Inoltre, la distribuzione ritmica delle ampiezze, verticali e orizzontali, nonché delle spaziature fra parole, non è
armoniosa” – inoltre ha precisato che “i disallineamenti nei righi e all'interno delle parole nei testamenti genuini, riconducibili ad un'unica mano, rimangono tali e non vi è il tentativo di ricondurre il movimento sul rigo stampato”).
Altro elemento che depone per la redazione della scheda testamentaria con “mano guidata” sono le numerose cancellature: ben sette presenti nel testo.
Sul punto, il CTU ha precisato: “in un quadro segnato da stentatezza grafica, riduzione delle spinte espansive, angolosità e attenuazione della differenza pressoria, nei punti di non aiuto, anche le pagina 9 di 12 cancellature dovrebbero rispondere alla stessa logica grafomotoria. Va da sé che ogni tracciato curvilineo, fluido, tracciato in continuità, non è attribuibile alla de cuius per incompatibilità
grafomotoria diretta e sostanziale”; in altre parole, il CTU ha spiegato che le correzioni dovrebbero essere altrettanto stentate, omogenee al resto del tracciato, mentre le stesse (che riprendono e completano, modificano gli errori in locuzioni nitide e leggibili) rivelano una mano più giovane dal tono muscolare integro con motricità fine (lo si ricava anche dalla pressione ricavabile dalla visione del retro della scheda testamentaria).
Il Collegio fa proprie le conclusioni del CTU, in quanto logiche e motivate, a cui si aggiunge, quale ulteriore elemento di valutazione, la circostanza di fatto che la necessità di un aiuto nella scrittura (nel periodo di redazione della schema – marzo 2008) può ritenersi confermata da quanto riportato sul cartellino di richiesta di carta d'identità dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Torralba (dell'agosto
2008), che presenta la dicitura: “Impossibilitata alla firma”.
Il Collegio, pertanto, accerta e dichiara che il testamento olografo datato 20 marzo 2008 non è stato redatto interamente da in quanto presenta indici riconducibili a redazione con mano Controparte_18
guidata; da ciò consegue la dichiarazione di nullità del testamento in oggetto.
A fronte della dichiarazione di nullità della scheda testamentaria, rimane assorbita la domanda di accertamento della incapacità naturale della testatrice.
Le ulteriori deduzioni e richieste di prova formulate dalla parte attrice (volte a ricostruire il patrimonio ereditario) sono inammissibili in quanto irrilevanti rispetto al thema decidendum, in quanto non è stata formulata domanda di divisione;
non è condivisibile il tentativo -perpetrato dalla difesa della parte attrice nelle memorie conclusive- di ricondurre in via interpretativa le domande di cui all'atto introduttivo al contenuto di una domanda di divisione, rispetto alla quale mancano ictu oculi gli elementi tipici (come peraltro eccepito dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione e risposta –
pagina 10 di 12 motivo per il quale i procuratori delle parti hanno tentato la conciliazione stragiudiziale della vertenza).
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e Controparte_1 [...]
e vengono liquidate come in dispositivo a favore degli attori difesi dall'avv. Parte_8
Mele con la precisazione che la liquidazione è unitaria, essendosi lo stesso difensore costituito (anche se in momenti successivi) per tutti gli attori, portando avanti identiche argomentazioni difensive
[parametri: D.M. n. 147 del 13/08/2022 - valore della causa: indeterminabile - complessità media;
compensi medi per tutte le fasi, aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale].
Si precisa che non vengono liquidate le spese processuali di , difesa dall'avv. Delrio, in Controparte_2
quanto la stessa pur essendosi costituita in giudizio in data 06.05.2019, aderendo alle domande già
formulate dall'attrice, non ha più svolto alcuna attività difensiva (non ha depositato memorie istruttorie,
né note scritte in sostituzione di udienza, né ha precisato le conclusioni;
né il procuratore è comparso in udienza nonostante l'invito espresso del Giudice all'udienza del 01.12.22).
Il costo della CTU (già liquidato con decreto del 12.10.2023) parimenti segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il testamento olografo del 20.03.2008 pubblicato a Sassari a rogito del Notaio
- Repertorio N.59122 Fascicolo N.31945- il 14.05.2013 al N.3382 non è stato redatto Persona_1
interamente da in quanto presenta indici riconducibili a redazione con mano Controparte_18
guidata e, per l'effetto, dichiara che detto testamento è nullo ai sensi dell'art. 602 c.c.;
- condanna i convenuti e alla Controparte_1 Parte_8
refusione delle spese del giudizio in favore della parte attrice liquidate in € 14.118,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
pagina 11 di 12 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1
Parte_8
Sassari, il 19 luglio 2024
Il Presidente Il Giudice
Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il CTU ha correttamente precisato che i documenti in copia non contengono tutti i dettagli presenti nei documenti in originale: a) la granulosità tipica delle fotocopie può comportare: - la saldatura o fusione di due tratti molto vicini;
- il riempimento di piccoli occhielli;
- la fusione di due elementi contigui;
- l'effetto clessidra, nel caso di tratti incrociati;
b) non è possibile valutare la pressione. Tuttavia, ha precisato che la scrittura in copia [redatta in data assai prossima al testamento] è comunque utilizzabile per le sue valutazioni ai fini del confronto della grafia, dell'allineamento, delle pendenze, delle dimensioni, delle modulazioni, spaziature, attacchi e stacchi, etc. Rispetto al lavoro di analisi ha infatti premesso che “Le firme di confronto sono sufficienti e idonee per qualificare il grafismo del soggetto esaminato, la modulazione grafica e le peculiarità individualizzanti, consentono di affrontare il parallelismo successivo a scopo identificativo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Maria Giuseppa Sanna Presidente
Dott. Elisabetta Carta Giudice
Dott. Marta Guadalupi Giudice rel.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1794/2018 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
C.F. ) Parte_5 C.F._5
C.F. ) Parte_6 C.F._5
(C.F. ) Parte_7 C.F._6
con il patrocinio dell'avv. MELE MARIELLA e dall'avv. AGOSTINO ZORODDU
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
pagina 1 di 12 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FAEDDA FRANCESCA Parte_9
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._9
con il patrocinio dell'avv. DELRIO ALESSANDRA MARIA
PARTE CONVENUTA
nonché contro
, , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , Parte_7 Controparte_16 CP_17
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento validità testamento olografo
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.03.2024 e note scritte depositate 5 giorni prima contenenti i fogli di precisazione delle conclusioni, comunque di seguito riportate per la parte attrice
a) accertare e dichiarare che il testamento olografo del 20.03.2008 pubblicato a Sassari a rogito del
Notaio -Repertorio N.59122 Fascicolo N.31945- il 14.05.2013 al N.3382 non è stato Persona_1
redatto di proprio pugno da e per l'effetto Controparte_18
b) dichiarare che detto testamento è affetto da nullità assoluta ed insanabile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 602 c.c.;
c) accertare e dichiarare che all'epoca in cui fu redatto il testamento era incapace Controparte_18
di intendere e di volere e per l'effetto
d) annullare il testamento di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.591 c.c. n.3;
pagina 2 di 12 e) dichiarare e gli intervenuti , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi legittimi di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_18
e per l'effetto
[...]
f) condannare i convenuti a restituire all'attrice e agli intervenuti i beni ereditari comprese le somme
depositate nei c/c bancari o altri depositi e titoli, nella misura agli stessi spettanti per legge ai sensi
dell'art. 535 c.c., o a corrispondere il controvalore in danaro come determinato causa cognita;
g) dichiarare convenuti tenuti alla presentazione del rendiconto relativo alla gestione dei beni
ereditari e per l'effetto
h) condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice e degli altri intervenuti dei frutti nella
misura corrispondente alla propria quota ereditaria ai sensi dell'art. 535 c.c., corrispondenti al valore
locatizio dei beni immobili e ai rendimenti dei c/c bancari e dei depositi di danaro e titoli, come
quantificati causa cognita, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla morte di CP_18
sino ad oggi
[...]
i)con vittoria delle spese e compensi legali maggiorate delle spese generali e accessori di legge.
per i convenuti e Controparte_1 Parte_8
1) Ogni contraria istanza eccezione e conclusione respinta
2) Rigettarsi le avverse domande per tutti i motivi sopra eccepisti ed esposti
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si discute dell'eredità di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data Controparte_18
14.04.2013.
In particolare, oggetto della vertenza è l'accertamento della validità del testamento olografo datato
20.03.2008 (pubblicato il 14.05.2023 giusto rogito Notaio n. 3382 rep n. 59122 fasc n. Persona_1
31945) con il quale la de cuius ha nominato eredi universali i nipoti Controparte_1
pagina 3 di 12 e , odierni convenuti. Parte_8
Il suddetto testamento, secondo la prospettazione della parte attrice, è ivalido per due ordini di ragioni:
(A) per mancanza di autografia del testamento nella sua interessa – nullità ex art. 606 cc:
in particolare, secondo l'analisi della parte attrice le disposizioni contenute nel testo non appaiono scritte da mano identica, il testo è caratterizzato dalla presenza di numerosi errori e cancellature che appaiono eseguite da mano diversa rispetto a quella della testatrice, ed in particolare più ferma e decisa,
che ha apportato i depennamenti in modo da renderli illeggibili;
la stessa sottoscrizione appare confusa e incomprensibile: difatti sebbene l'atto riporti la firma “ ” in realtà nel documento - Controparte_18
dopo tre tentativi di firma (tutti depennati) - appare la sottoscrizione “ ” dove la Persona_2
lettera “i” di “Fiori” e di “ ” appare - visibilmente – aggiunta successivamente e da mano CP_18
diversa; inoltre, la data appare redatta con lettere nettamente più piccole e comunque differenti da quelle usate nella precedente parte del testo (l'anno contiene un depennamento nella indicazione della terza cifra e l'ultimo numero appare aggiunto da mano diversa); il testo è incompleto perché privo del luogo della redazione.
(B) per incapacità di intendere e volere della testatrice – annullabilità ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c.
secondo la ricostruzione della parte attrice, la testatrice - a partire dall'anno 2007 - andò incontro ad un progressivo declino e decadimento cognitivo caratterizzato da sempre più frequenti episodi di disorientamento spazio-temporale, allucinazioni e confabulazioni e infine estrema astenia, incontinenza sfinterica e anoressia che, nell'ultimo periodo della sua vita, la costrinsero a letto fino a provocarle uno stato cachettico culminato con la morte.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Parte_8
contestando l'azione promossa;
in particolare, in via preliminare hanno eccepito il difetto di integrità
del contraddittorio rispetto alla domanda azionata al fine di fare dichiarare l'invalidità del testamento pagina 4 di 12 con cui i convenuti sono stati nominati eredi universali della de cuius ; nel merito, Controparte_18
hanno spiegato le ragioni affettive per le quali la zia li ha istituiti eredi universali e Controparte_18
circa le contestazioni relative alla scheda testamentaria hanno dedotto che la presenza di depennamenti e cancellature e la grafia incerta della sottoscrizione sarebbero frutto dello scarso livello di scolarizzazione della zia, che aveva frequentato solo i primi anni delle elementari, nonché delle sue precarie condizioni fisiche e dell'età (89 anni) al momento della redazione del testamento;
hanno contestato anche le deduzioni avversarie circa l'incapacità naturale della testatrice precisando che la stessa -all'epoca- aveva solo problemi fisici (aggravati dall'intervento al femore) ma non mentali o di decadimento cognitivo.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice istruttore ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di (vedova di - Controparte_18 Persona_3
senza figli).
Dagli accertamenti svolti, è emerso che la de cuius aveva cinque fratelli, tutti deceduti:
- , i cui eredi sono: (attrice originaria), Persona_4 Parte_1 [...]
(dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019), CP_3 Parte_2
(costituito in giudizio con l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice), CP_4
(dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019)
[...]
- , i cui eredi sono: (dichiarata contumace CP_19 Controparte_5
all'udienza del 27.03.2019) e , quest'ultima deceduta e i cui eredi Persona_5
sono: (dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019) e CP_6 CP_7
(dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019)
[...]
- , i cui eredi sono e CP_20 Controparte_1 Parte_8
(convenuti originari – coloro che sono indicati come eredi universali nel testamento oggetto di pagina 5 di 12 causa) e (dichiarato contumace all'udienza del 20.11.2019), Controparte_8 [...]
(dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019), CP_9 Controparte_10
(dichiarato contumace all'udienza del 26.05.2021) e (dichiarato CP_11
contumace all'udienza del 26.05.2021)
- i cui eredi sono: (costituita in giudizio con l'avv. Controparte_21 Controparte_2
Delrio con adesione alle argomentazioni dell'attrice), (deceduta senza figli), Persona_6
(deceduto senza figli), (dichiarato contumace Persona_7 CP_12
all'udienza del 27.03.2019), (dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019), CP_13
(dichiarato contumace all'udienza del 20.11.2019), CP_14 CP_15
(dichiarato contumace all'udienza del 27.03.2019), deceduta i cui eredi Persona_8
sono: (costituito in giudizio con l'avv. Mele con adesione alle Parte_3
argomentazioni dell'attrice), (costituito in giudizio con l'avv. Mele con CP_22
adesione alle argomentazioni dell'attrice), (costituito in giudizio con Parte_4
l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice), (costituito Parte_6
in giudizio con l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice), Persona_9
deceduto i cui eredi sono: (residente a [...]– dichiarata contumace Parte_7
all'udienza del 20.11.2019), (dichiarata contumace all'udienza del Controparte_16
27.03.2019), (dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019), e CP_17
deceduto i cui eredi sono (residente a [...] Parte_7
dichiarata contumace all'udienza del 27.03.2019 e poi costituita tardivamente in giudizio il
10.11.2023 con l'avv. Mele con adesione alle argomentazioni dell'attrice) e CP_23
(il quale risulta abbia rinunciato all'eredità – v. verbale del 30.09.2020)
- deceduta senza figli. Persona_11
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con le produzioni documentali pagina 6 di 12 delle parti e mediante effettuazione di CTU grafologica (v. verbale di udienza del 6.12.2021: “Ritenuto
di dover disporre una CTU per l'accertamento dell'autografia della scheda testamentaria contestata,
ordina l'esibizione dei contratti bancari sottoscritti dalla sig.ra nata a Controparte_18
Torralba il 16 febbraio 1919, presso il Banco di Sardegna di Thiesi. Ordina altresì al comune di Sassari
l'esibizione dei documenti sottoscritti dalla stessa in occasione della richiesta di Controparte_18
rilascio delle carte d'identità. Il CTU potrà accedere all'archivio notarile per recuperare la scheda testamentaria e gli atti pubblici ivi custoditi” – relazione definitiva depositata in data 24.07.2023).
All'udienza del 20.03.2024 la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr Cass. Sez. Un. n. 12307/2015; conf. Cass. n.
109/2017), grava sulla parte che contesti l'autenticità del testamento olografo l'onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Va in primo luogo esaminata la fondatezza della domanda di accertamento della genuinità della scheda testamentaria, logicamente antecedente rispetto a quella diretta al suo annullamento per incapacità.
E' utile premettere che la “mano guidata” è indice di contraffazione della scrittura e si realizza quando un soggetto terzo sovrappone la propria mano a quella di colui che scrive al fine di guidarne il gesto scrittorio ottenendo così una scrittura e/o una firma che diversamente (chi scrive) non avrebbe ottenuto.
Le conseguenze in punto di validità della scheda testamentaria ottenuta con “mano guidata” sono evidenti: la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, pagina 7 di 12 indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che
dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento
secondo il principio utile per inutile non vitiatur” (cfr. Cass. 12458/2004, conforme a Cass. 3163/1993;
Cass. 20703/2013).
L'istruttoria sul punto si è svolta mediante l'effettuazione di CTU grafologica (CTU dott.ssa
[...]
– scritture comparative: due firme su Atto di compravendita Rep. n° 122130 Racc. n° Persona_12
19920 del 17.11.1994 Notaio Dott. (in originale); cinque firme su Documento di Persona_13
sintesi Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione Banco di Sardegna Thiesi datato
11.02.2008 (in fotocopia)1).
Ebbene, il CTU ha accertato che emergono corrispondenze di natura sostanziale, attinenti cioè alla dinamica esecutiva e al gesto grafico (es. identità grafiche riferibili alla costruzione delle singole lettere
– per l'analisi dettagliata si rinvia alla relazione, pag. 42), tra le scritture di comparazione e la scheda testamentaria, pertanto si può affermare che la scheda risulta sia stata vergata dalla de cuius.
Tuttavia, all'esito dello studio dinamico (compreso l'uso di strumentazione ottica) della scheda testamentaria volto a comprendere i meccanismi di controllo motorio che hanno governato la grafia della testatrice, il CTU ha tecnicamente confermato la tesi attorea, ossia che la de cuius sia stata aiutata da un'altra mano.
Il CTU ha specificato che sebbene il movimento risente delle problematiche afferenti pagina 8 di 12 all'invecchiamento delle cellule nervose (che graficamente si traduce con: rigidità dei tratti grafici per riduzione dell'elasticità dei movimenti;
riduzione delle spinte espansive per cui i tratti si liberano con minore slancio;
secchezza dei tratti;
ovali poligonali;
ritmo lento;
attenuazione della differenza
Per_1 pressoria) (così come sottolineato dal CTP delle parti convenute, dott.ssa ), sono presenti nel testo le seguenti fenomenologie grafiche che orientano verso la presenza di una “mano guidante”: 1)
contrasto nei punti di inizio dei grafemi;
2) giustapposizioni;
3) contrasto delle spinte direzionali dei tratti grafici;
4) disordinato aumento delle dimensioni;
5) amplificazioni senza ritmo;
6) riduzioni delle ampiezze senza ritmo;
7) tono muscolare integro in alcuni grafemi e/o parole, per cui, in un contesto stentato e difficoltoso nel condurre il movimento, emergono elementi di discrasia distribuiti lungo il tracciato in cui prevale l'energia del tono muscolare del guidante;
8) disallineamenti nei righi e all'interno delle parole (in alcuni punti prevalgono le ascendenze, in altri la scrittura è discendente oppure mantiene il rigo), per assenza di punto di appoggio, del guidante, nello sforzo di raggiungere l'orizzontalità (il CTU ha spiegato che “il guidante che non poggia la mano sul foglio e non vede il tracciato tenta di riportare il guidato all'orizzontalità. È costretto a trascinare la mano del guidato sul foglio, con la conseguenza che sono assenti, all'apice degli archi e/o alla base delle lettere, i movimenti curvi che lasciano il posto a tratti/movimenti orizzontali, paralleli al rigo di base. Inoltre, la distribuzione ritmica delle ampiezze, verticali e orizzontali, nonché delle spaziature fra parole, non è
armoniosa” – inoltre ha precisato che “i disallineamenti nei righi e all'interno delle parole nei testamenti genuini, riconducibili ad un'unica mano, rimangono tali e non vi è il tentativo di ricondurre il movimento sul rigo stampato”).
Altro elemento che depone per la redazione della scheda testamentaria con “mano guidata” sono le numerose cancellature: ben sette presenti nel testo.
Sul punto, il CTU ha precisato: “in un quadro segnato da stentatezza grafica, riduzione delle spinte espansive, angolosità e attenuazione della differenza pressoria, nei punti di non aiuto, anche le pagina 9 di 12 cancellature dovrebbero rispondere alla stessa logica grafomotoria. Va da sé che ogni tracciato curvilineo, fluido, tracciato in continuità, non è attribuibile alla de cuius per incompatibilità
grafomotoria diretta e sostanziale”; in altre parole, il CTU ha spiegato che le correzioni dovrebbero essere altrettanto stentate, omogenee al resto del tracciato, mentre le stesse (che riprendono e completano, modificano gli errori in locuzioni nitide e leggibili) rivelano una mano più giovane dal tono muscolare integro con motricità fine (lo si ricava anche dalla pressione ricavabile dalla visione del retro della scheda testamentaria).
Il Collegio fa proprie le conclusioni del CTU, in quanto logiche e motivate, a cui si aggiunge, quale ulteriore elemento di valutazione, la circostanza di fatto che la necessità di un aiuto nella scrittura (nel periodo di redazione della schema – marzo 2008) può ritenersi confermata da quanto riportato sul cartellino di richiesta di carta d'identità dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Torralba (dell'agosto
2008), che presenta la dicitura: “Impossibilitata alla firma”.
Il Collegio, pertanto, accerta e dichiara che il testamento olografo datato 20 marzo 2008 non è stato redatto interamente da in quanto presenta indici riconducibili a redazione con mano Controparte_18
guidata; da ciò consegue la dichiarazione di nullità del testamento in oggetto.
A fronte della dichiarazione di nullità della scheda testamentaria, rimane assorbita la domanda di accertamento della incapacità naturale della testatrice.
Le ulteriori deduzioni e richieste di prova formulate dalla parte attrice (volte a ricostruire il patrimonio ereditario) sono inammissibili in quanto irrilevanti rispetto al thema decidendum, in quanto non è stata formulata domanda di divisione;
non è condivisibile il tentativo -perpetrato dalla difesa della parte attrice nelle memorie conclusive- di ricondurre in via interpretativa le domande di cui all'atto introduttivo al contenuto di una domanda di divisione, rispetto alla quale mancano ictu oculi gli elementi tipici (come peraltro eccepito dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione e risposta –
pagina 10 di 12 motivo per il quale i procuratori delle parti hanno tentato la conciliazione stragiudiziale della vertenza).
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e Controparte_1 [...]
e vengono liquidate come in dispositivo a favore degli attori difesi dall'avv. Parte_8
Mele con la precisazione che la liquidazione è unitaria, essendosi lo stesso difensore costituito (anche se in momenti successivi) per tutti gli attori, portando avanti identiche argomentazioni difensive
[parametri: D.M. n. 147 del 13/08/2022 - valore della causa: indeterminabile - complessità media;
compensi medi per tutte le fasi, aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale].
Si precisa che non vengono liquidate le spese processuali di , difesa dall'avv. Delrio, in Controparte_2
quanto la stessa pur essendosi costituita in giudizio in data 06.05.2019, aderendo alle domande già
formulate dall'attrice, non ha più svolto alcuna attività difensiva (non ha depositato memorie istruttorie,
né note scritte in sostituzione di udienza, né ha precisato le conclusioni;
né il procuratore è comparso in udienza nonostante l'invito espresso del Giudice all'udienza del 01.12.22).
Il costo della CTU (già liquidato con decreto del 12.10.2023) parimenti segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il testamento olografo del 20.03.2008 pubblicato a Sassari a rogito del Notaio
- Repertorio N.59122 Fascicolo N.31945- il 14.05.2013 al N.3382 non è stato redatto Persona_1
interamente da in quanto presenta indici riconducibili a redazione con mano Controparte_18
guidata e, per l'effetto, dichiara che detto testamento è nullo ai sensi dell'art. 602 c.c.;
- condanna i convenuti e alla Controparte_1 Parte_8
refusione delle spese del giudizio in favore della parte attrice liquidate in € 14.118,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
pagina 11 di 12 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1
Parte_8
Sassari, il 19 luglio 2024
Il Presidente Il Giudice
Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il CTU ha correttamente precisato che i documenti in copia non contengono tutti i dettagli presenti nei documenti in originale: a) la granulosità tipica delle fotocopie può comportare: - la saldatura o fusione di due tratti molto vicini;
- il riempimento di piccoli occhielli;
- la fusione di due elementi contigui;
- l'effetto clessidra, nel caso di tratti incrociati;
b) non è possibile valutare la pressione. Tuttavia, ha precisato che la scrittura in copia [redatta in data assai prossima al testamento] è comunque utilizzabile per le sue valutazioni ai fini del confronto della grafia, dell'allineamento, delle pendenze, delle dimensioni, delle modulazioni, spaziature, attacchi e stacchi, etc. Rispetto al lavoro di analisi ha infatti premesso che “Le firme di confronto sono sufficienti e idonee per qualificare il grafismo del soggetto esaminato, la modulazione grafica e le peculiarità individualizzanti, consentono di affrontare il parallelismo successivo a scopo identificativo”.