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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9356 / 2022 r.g. contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. INSALATA GIULIO e avv. Parte_1
DE FELICE SALVATORE
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRANCACCIO, ANDRIULLI, CP_1
CERTOMA' e BATTIATO
CONVENUTO avente ad oggetto : riliquidazione pensione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 02/12/2022 parte ricorrente, titolare di pensione di anzianità
VO n° 10067915 decorrente da ottobre 2000, ha chiesto che , parzialmente CP_1 CP_1 vana la richiesta amministrativa del 6-2-2020 finalizzata ad ottenerne la riliquidazione escludendo dal calcolo della retribuzione pensionabile la c.d. contribuzione minore relativa agli anni 1999 e 2000 (cfr. la sentenza costituzionale 264/1994 ed altre simili), fosse giudizialmente condannato a ricostituirla nella misura corretta;
oltre accessori sugli arretrati e vinte spese e compensi di lite, con distrazione ex art. 93 cpc.
, costituitosi, ha eccepito la decadenza tombale o almeno triennale, la prescrizione CP_1 dei ratei, la carenza di interesse ad agire in concreto e l'infondatezza del ricorso.
Espletata ctu contabile, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato nei limiti seguenti.
La decadenza è mobile, nei limiti del triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, come modificato dal d.l .98/2011, convertito in legge 111/2011, applicabile anche alle azioni di riliquidazione parziali
(cfr. Cass. 17430/2021); l'accoglimento della eccezione di decadenza triennale mobile assorbe l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, attesa la durata più breve del triennio rispetto al quinquennio.
Quanto all'interesse ad agire, proprio le risultanze della ctu, che hanno evidenziato un credito del ricorrente, dimostrano la sussistenza in concreto di tale requisito. Orbene la ctu, dott.ssa ha precisato che al 30-9-2000 (data del pensionamento), Per_1
l'attore, compresa la rivalutazione per esposizione qualificata ad amianto (legge
257/1992 art. 13 comma 8), poteva vantare un accredito di 2158 contributi settimanali, superiore a 20280, mentre l' ha riliquidato la pensione sulla base di soli 2015 CP_1 contributi;
che pertanto, alla decorrenza originaria, l'importo mensile del rateo pensionistico sarebbe dovuto essere pari ad euro 1.810,99, superiore di euro 58,10 rispetto al rateo liquidato da (euro 1.752,89); che dunque, per il periodo dal 2- CP_1
12-2019 (triennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario) al 31-10-2023 le differenze pensionistiche spettanti al ricorrente sono pari a complessivi euro 3.744,84.
Ai rilievi del ctp la ctu ha esaurientemente risposto precisando che le conclusioni CP_1 del suo elaborato, pur tenuto conto di Cass. 28025/2018 e Cass. 29967/2022, rimangono inalterate in quanto pur escludendo dall'anzianità contributiva le retribuzioni neutralizzate, avendo il ricorrente maturato a seguito del beneficio amianto, al 31-12-1992, n° 1755 settimane, la pensione rimarrebbe pari all'importo da lei calcolato.
Ne consegue la statuizione di cui in dispositivo, con spese processuali e di ctu a carico per soccombenza e da distrarsi ex art. 93 cpc. CP_1
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione
VO n° 10067915 per le causali di cui in ricorso, sulla base di un rateo pensionistico mensile pari alla decorrenza originaria della pensione, ad euro 1.810,99, superiore rispetto al rateo erogato da (euro 1.752,89); CP_1
b)- condanna a pagare alla parte ricorrente, per correlate differenze CP_1 pensionistiche dal 2-12-2019 al 31-10-2023, la somma di euro 3.744,84 per sorte capitale, oltre accessori ex art 16 comma 6 L. 412/91, nonché le differenze relative al periodo successivo, da calcolarsi in base al differenziale iniziale di cui al sub a) ed ai successivi incrementi perequativi, oltre accessori come sopra;
c)- pone a definitivo carico le spese di ctu;
CP_1
d)- condanna a pagare ex art. 93 cpc all'avv. GIULIO INSALATA e all'avv. CP_1
SALVATORE DE FELICE la somma di euro 1.500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
e)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto. 26-2-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9356 / 2022 r.g. contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. INSALATA GIULIO e avv. Parte_1
DE FELICE SALVATORE
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRANCACCIO, ANDRIULLI, CP_1
CERTOMA' e BATTIATO
CONVENUTO avente ad oggetto : riliquidazione pensione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 02/12/2022 parte ricorrente, titolare di pensione di anzianità
VO n° 10067915 decorrente da ottobre 2000, ha chiesto che , parzialmente CP_1 CP_1 vana la richiesta amministrativa del 6-2-2020 finalizzata ad ottenerne la riliquidazione escludendo dal calcolo della retribuzione pensionabile la c.d. contribuzione minore relativa agli anni 1999 e 2000 (cfr. la sentenza costituzionale 264/1994 ed altre simili), fosse giudizialmente condannato a ricostituirla nella misura corretta;
oltre accessori sugli arretrati e vinte spese e compensi di lite, con distrazione ex art. 93 cpc.
, costituitosi, ha eccepito la decadenza tombale o almeno triennale, la prescrizione CP_1 dei ratei, la carenza di interesse ad agire in concreto e l'infondatezza del ricorso.
Espletata ctu contabile, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato nei limiti seguenti.
La decadenza è mobile, nei limiti del triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, come modificato dal d.l .98/2011, convertito in legge 111/2011, applicabile anche alle azioni di riliquidazione parziali
(cfr. Cass. 17430/2021); l'accoglimento della eccezione di decadenza triennale mobile assorbe l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, attesa la durata più breve del triennio rispetto al quinquennio.
Quanto all'interesse ad agire, proprio le risultanze della ctu, che hanno evidenziato un credito del ricorrente, dimostrano la sussistenza in concreto di tale requisito. Orbene la ctu, dott.ssa ha precisato che al 30-9-2000 (data del pensionamento), Per_1
l'attore, compresa la rivalutazione per esposizione qualificata ad amianto (legge
257/1992 art. 13 comma 8), poteva vantare un accredito di 2158 contributi settimanali, superiore a 20280, mentre l' ha riliquidato la pensione sulla base di soli 2015 CP_1 contributi;
che pertanto, alla decorrenza originaria, l'importo mensile del rateo pensionistico sarebbe dovuto essere pari ad euro 1.810,99, superiore di euro 58,10 rispetto al rateo liquidato da (euro 1.752,89); che dunque, per il periodo dal 2- CP_1
12-2019 (triennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario) al 31-10-2023 le differenze pensionistiche spettanti al ricorrente sono pari a complessivi euro 3.744,84.
Ai rilievi del ctp la ctu ha esaurientemente risposto precisando che le conclusioni CP_1 del suo elaborato, pur tenuto conto di Cass. 28025/2018 e Cass. 29967/2022, rimangono inalterate in quanto pur escludendo dall'anzianità contributiva le retribuzioni neutralizzate, avendo il ricorrente maturato a seguito del beneficio amianto, al 31-12-1992, n° 1755 settimane, la pensione rimarrebbe pari all'importo da lei calcolato.
Ne consegue la statuizione di cui in dispositivo, con spese processuali e di ctu a carico per soccombenza e da distrarsi ex art. 93 cpc. CP_1
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione
VO n° 10067915 per le causali di cui in ricorso, sulla base di un rateo pensionistico mensile pari alla decorrenza originaria della pensione, ad euro 1.810,99, superiore rispetto al rateo erogato da (euro 1.752,89); CP_1
b)- condanna a pagare alla parte ricorrente, per correlate differenze CP_1 pensionistiche dal 2-12-2019 al 31-10-2023, la somma di euro 3.744,84 per sorte capitale, oltre accessori ex art 16 comma 6 L. 412/91, nonché le differenze relative al periodo successivo, da calcolarsi in base al differenziale iniziale di cui al sub a) ed ai successivi incrementi perequativi, oltre accessori come sopra;
c)- pone a definitivo carico le spese di ctu;
CP_1
d)- condanna a pagare ex art. 93 cpc all'avv. GIULIO INSALATA e all'avv. CP_1
SALVATORE DE FELICE la somma di euro 1.500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
e)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto. 26-2-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo