Articolo 5 della Legge 18 agosto 2015, n. 141
Articolo 4Articolo 6
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23 settembre 2015
Art. 5.


Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Entrata in vigore il 23 settembre 2015
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