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23 settembre 2015
23 settembre 2015
Art. 5.
Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 06/07/2026, n. 1566Provvedimento: […] In questa prospettiva, non appaiono determinanti le previsioni contenute all'art. 5 della legge n. n. 141/2015 (« I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici ») e all'art. 5, co. 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 09/06/2021, n. 5, di riordino della disciplina in materia di attività di fattoria didattica (« Gli immobili utilizzati per l'attività di fattoria didattica sono conformi alle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia […]»).Leggi di più...
- art. 2135 c.c.·
- art. 7 DM 12550/2018·
- inammissibilità ricorso·
- art. 2 co. 6 D.M. 26/07/2012·
- ruralità·
- destinazione urbanistica·
- art. 9 d.l. 557/1993·
- art. 17 l.r. 1/2019·
- art. 10 bis l. 241/1990·
- art. 5 l. 141/2015·
- agricoltura sociale·
- improcedibilità ricorso·
- art. 5 D.P.G.R. Piemonte 5/2021·
- motivi aggiunti·
- art. 6 D.P.G.R. Piemonte 4/2023