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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5534 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
Parte_1
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 03.01.2025 alle ore 13,45 seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Parte_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Esonera il Parte_1 Parte_2 Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 14,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5534/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5534 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 CP_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 03.01.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024
1. , nato a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 23 novembre 1956 CP_1
(C.F. ), residente a [...], Stato del Paraná, Brasile, in Rua João C.F._1
Paulino Vieira Filho n. 771 (CEP 87020-015); coniugato con Controparte_3
(matrimonio celebrato a Sarandi, Stato del Paraná, Brasile, il 17
[...] ottobre 1981);
2. , nata a [...], Stato del Paraná, Controparte_3
Brasile, il 20 ottobre 1956 (C.F. ), residente a [...], Stato del C.F._2
Paraná, Brasile, in Rua João Paulino Vieira Filho n. 771 (CEP 87020-015); coniugata con (matrimonio celebrato a Sarandi, Stato del Paraná, Brasile, il 17 CP_1 ottobre 1981);
3. , nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 2 agosto 1984 Controparte_4
(C.F. ); residente a [...], Stato del Paraná, Brasile, in Rua João C.F._3
Paulino Vieira Filho n. 771 (CEP 87020-015);
4. , nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 28 giugno 1989 Controparte_5
(C.F. ), residente a [...], Stato del Paraná, Brasile, in Rua João C.F._4
Paulino Vieira Filho n. 771 (CEP 87020-015);
5. , nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 3 luglio 1995 Controparte_6
(C.F. ), residente a [...], Stato del Paraná, Brasile, in Rua João C.F._5
Paulino Vieira Filho n. 771 (CEP 87020-015);
6. , nata a [...], Stato del Paraná, Controparte_7
Brasile, il 1° dicembre 1990 (C.F. ), [in proprio e, congiuntamente al C.F._6 signor (C.F. ), quali esercenti la CP_10 Parte_3 C.F._7 responsabilità genitoriale sul figlio minore 7. , nato a [...], Stato del Paraná, Controparte_8
Brasile, il 20 agosto 2021 (C.F. ) C.F._8 tutti residenti in [...]a Maringá, Stato del Paraná, Brasile, in Rua Elis Regina II n.
293 (CEP 87045-545);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
accertare in capo a , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_4
, , ed al minore Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della Controparte_8 cittadinanza italiana, e, per l'effetto, b) condannare il , in persona del pro tempore, a riconoscere Controparte_9 CP_11 la cittadinanza italiana in capo a , , CP_1 Controparte_3 CP_4
, , , ed al
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 minore , nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò Controparte_8 conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto
Dott. Giovanni Calasso 3
riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato a [...] Persona_1
Venezze (RO) il 20 marzo 1881 il quale sposava e dall'unione nasceva a Persona_2 Per_3 Per_
, , Stato di San Paolo, Brasile, l'8 febbraio 1926, ;
[...] Persona_5
-dal matrimonio tra e nascevano: ad Agua da Lindoia, Ibiporã, Persona_5 Per_6 Stato del Paraná, Brasile:
• il 20 ottobre 1956, , odierna ricorrente che si univa in Controparte_3 matrimonio il 17 ottobre 1981 con , nato a [...], Stato del Paraná, Persona_7 Brasile, il 23 novembre 1956, anch'egli ricorrente e dal matrimonio nascevano a Maringá, Stato del Paraná, Brasile le odierne ricorrenti:
➢ il 2 agosto 1984, Controparte_4
➢ il 28 giugno 1989, Controparte_5
➢ il 3 luglio 1995, Controparte_6
• il 19 giugno 1960, che sposava dando alla luce: Persona_8 Parte_4
➢ a Sarandi, Stato del Paraná, Brasile, il 1° dicembre 1990, Per_9 [...]
, odierna ricorrente. Dal matrimonio tra Controparte_7 [...]
e nasceva a Maringá, Stato del Controparte_7 Persona_10
Paraná, Brasile, il 20 agosto 2021, Controparte_8 rappresentato congiuntamente dai genitori nel presente giudizio
-avevano presentato, le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II. Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello
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status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Martino di Venezze (RO) il 20 marzo 1881
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 5
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
14,55
Venezia, 03.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6