Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1647/2021 trattenuta in decisione con termini all'udienza sostitutiva ex art. 127 ter cpc del 24.9.2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Chiappalone – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Bruno Ganino – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.12.2021, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 2.8.2000; che dall'unione nascevano Controparte_1 due figlie, (cl. 2003) e (cl. 2007), oggi entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2
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2018.
Si costituiva il resistente, il quale – pur contestando la ricostruzione attorea - aderiva alla domanda principale, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed accordava il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore delle figlie nella misura complessiva di € 300,00 mensili.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dep. il 18.2.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale;
disponeva l'affido condiviso della figlia (all'epoca ancora Per_2 minorenne), con facoltà di concordare con la stessa tempi e modalità del diritto di visita del padre;
disponeva il mantenimento in favore delle figlie per l'importo complessivo di € 300,00 mensili;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I..
In sede di memoria integrativa la ricorrente chiedeva il riconoscimento del mantenimento alle figlie per l'importo mensile di € 600,00 complessive, oltre il 50% delle spese straordinarie, a cui si opponeva il resistente che insisteva invece nella conferma delle statuizioni dell'OP.
Depositate le memorie istruttorie, dichiarata irrilevante la prova testimoniale articolata, acquisite, su invito di questo G.I., le dichiarazioni reddituali delle parti, all'udienza cartolare del 24.9.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al
Collegio.
Le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche. Il PM concludeva in data 4.10.2024
Motivi della decisione
1) Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione (dal dicembre 2018), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pag. 2 a 6 2) Sull'assegnazione della casa familiare
La richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale non è opposta dal resistente, sicché il Tribunale conferma l'OP con cui è stata disposta siffatta assegnazione in virtù del collocamento delle figlie - oggi entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti - ed in virtù dell'allontanamento del padre dalla predetta casa familiare.
3) Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita della figli Per_2
Il raggiungimento della maggiore età anche da parte della secondogenita esime il
Collegio dall'assunzione di provvedimenti in merito.
4) Sul contributo di mantenimento in favore delle figlie
Per quanto attiene invece le questioni economiche, e oggi Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni, sono, la prima studentessa universitaria in Cosenza, la seconda studentessa liceale e, quindi, economicamente non indipendenti.
Si impone, pertanto, la conferma dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento
(fissato dall'OP nella misura complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie)
I coniugi controvertono sulla determinazione del quantum, chiedendo la ricorrente un aumento rispetto all'OP (ad € 300,00 ciascuna per complessivi € 600,00 mensili), in ragione delle accresciute spese correlate alle loro esigenze di vita, mentre il padre chiede la conferma del citato importo stabilito in sede Presidenziale
Nel determinare la misura della contribuzione economica dei genitori verso i figli occorre ponderare tra loro, per un verso, le oggettive, mutate ed attuali esigenze e le abitudini di vita dei figli assicurate nel corso dell'unione familiare;
per altro verso la redditualità dei genitori in costanza di unità familiare e negli sviluppi successivi (Cass.
n. 25134 del 10/10/2018).
L'ordinamento, conformemente ai principi costituzionali, pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 c.c.), disciplinando, all'art. 148 c.c. e all'art. 316 bis c.c., il concorso negli oneri relativi, che impone ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive “sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di
Pag. 3 a 6 filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. In definitiva, pertanto, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass. Ord. n. 2536 del 26.1.2024).
Il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551)”; lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli.
Orbene, nel caso che occupa, mentre, da un lato, non sono state dimostrate particolari abitudini ovvero un tenore di vita oltre la media goduto dalle figlie in costanza di matrimonio, dall'altro, non può non evidenziarsi come l'iscrizione e la frequentazione degli studi di una delle due in una città universitaria (Cosenza) sia foriera di maggiori esborsi e di maggiori necessità anche quotidiane legate al costo della vita in città universitarie.
L'aumento delle esigenze materiali, sociali, relazionali, formative delle giovani figlie
è notoriamente legato all'età evolutiva e non abbisogna di specifica prova “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (da ult. Sez.
1 - Ord. n. 13664 del 29/04/2022 (sez. 6 - 1 Ord. n. 25420 del 17/12/2015 sez. 1, Sent.n. 17055 del 03/08/2007).
Al contempo, bisogna tener conto della redditualità dei genitori, per la quale occorre considerare la complessiva situazione di ciascun genitore e, oltre al “denaro”, vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti –
Pag. 4 a 6 comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni utilità suscettibile di valutazione, conversione ed impiego economici – dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive.
Nel caso di specie, le evidenze documentali in atti restituiscono un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali evidenziando una situazione complessiva pressoché omogenea .
Il resistente, seppur dichiaratosi attualmente ancora disoccupato, è incontestatamente titolare di diverse proprietà immobiliari concesse e/o concedibili in comodato o affitto e dalle quali potrebbe percepire frutti, piuttosto che concederle ad uso gratuito come dallo stesso dichiarato per la casa di Per_3
Di contro, la ricorrente, dopo aver estinto la posizione debitoria con la mediante CP_2
l'esborso dell'importo pari a € 60.000,00 per la definizione del mutuo contratto da entrambi per la casa coniugale ove è rimasta a vivere con le figlie, ha ripreso a percepire un reddito da insegnante con il quale sostiene e fronteggia le varie spese già sunteggiate (a titolo esemplificativo : utenze e tributi per sé e per le figlie).
Sulla scorta dei superiori rilievi, ritiene il Collegio equo determinare la misura del contributo di mantenimento ordinario in € 300,00 mensili per la primogenita, - studentessa universitaria fuori sede - e nella misura di € 200,00 mensili per la secondogenita, studentessa liceale oltre rivalutazione monetaria come per legge e al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV
4. Sulle spese di lite
La natura della controversia, l'adesione alla domanda principale, la riduzione della materia del contendere e soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
– smg –;
B) Assegna alla ricorrente la casa coniugale;
C) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, € 300,00
Pag. 5 a 6 mensili per la primogenita ed € 200,00 mensili per la secondogenita Persona_4
rivalutabili annualmente secondo indici Istat-Foi, con modalità Persona_4 tracciabili ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo tra il Tribunale e il C.O.A di Vibo Valentia del 15.6.2023;
D) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MAIERATO (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ord. Stato Civile) (R.A.M. Anno 2000 –- Parte II – Serie A -atto n. 6);
E) Compensa integralmente le spese del presente giudizio, compreso il sub.
Così deciso nella C.C. telematica dell'8.1.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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