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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2497/2024 estensore
Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GASPARE Parte_1 C.F._1
CARMELO SIDOTI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PONCHIELLI 6, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DANILO GROSSI, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in GORGONZOLA, VIA MILANO 37/C presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da atto di appello del 9.12.2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria difensiva del 18.2.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con la sentenza n. 2947/2024 del 16.5.24 pubblicata in data 11.6.24 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di volto a fare dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo pieno nei confronti di (società con attività di produzione di CP_1
mobili e sede a Cernusco sul Naviglio) dal 1.3.2016 al 10.7.2017 ed al pagamento delle retribuzioni e del TFR per un totale complessivo di euro 42.869,03.
Il Tribunale ha deciso la controversia senza ammettere l'istruttoria orale chiesta dalle parti. Ha rilevato che il ricorrente aveva proposto un precedente giudizio nei confronti della convenuta, avente ad oggetto il pagamento del saldo del compenso per l'attività di amministratore unico nel periodo dal 21-6-16 al 1-9-17, periodo quasi interamente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio. In tale precedente giudizio non era stato contestato il ruolo di amministratore unico in capo al ricorrente ed anzi tale carica sociale costituiva il presupposto della domanda;
il
Tribunale di Milano, sezione specializzata per le Imprese, con sentenza del 12.10.2023 resa nel giudizio nrg 17165/2021 (passata in giudicato) ha condannato al pagamento in CP_1
favore di delle differenze per compensi di amministratore non pagati per un importo Parte_1
pari ad euro 9.676,00. Il Tribunale ha quindi ritenuto incompatibile la rivendicazione circa un rapporto di lavoro subordinato per il medesimo periodo in cui egli pacificamente era amministratore unico della società asseritamente datrice di lavoro;
il ricorrente, peraltro aveva completamente omesso di riferire sia della carica sociale rivestita, sia di dedurre eventuali mansioni, diverse da quelle di amministratore, che avrebbero potuto fondare la domanda, mancando altresì qualsiasi deduzione relativa all'esercizio da parte di alcuno di un potere di eterodirezione nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza. Neppure per il periodo dal 1-3-16 al 1-7-16, data di inizio dell'incarico di amministratore unico, il ricorrente ha fornito adeguata prova della presenza degli indici della subordinazione;
infatti, il ricorso non opera alcuna distinzione tra il periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico ed il periodo precedente, affermando che era tenuto ad osservare un orario di lavoro pari a Pt_1
quello di attività aziendale e che la sua attività era sottoposta a vincolo di direzione, verifica e supervisione del sig. , socio e amministratore di fatto della società. Persona_1
L'eccessiva genericità di tali allegazioni, secondo il Tribunale, è evidente: non vengono specificati contenuto e portata delle eventuali direttive ricevute, non viene spiegato come si espletasse il potere di controllo del datore di lavoro, più in generale nulla viene dedotto circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, né circa l'esistenza di un potere disciplinare. Il ricorrente aveva dedotto una prova per interrogatorio formale per testi “sulle circostanze di fatto
pagina 2 di 7 capitolate in narrativa del presente atto sub 1/10”, ma nella parte in fatto del ricorso non si rinviene tale capitolazione.
Anche in relazione al periodo dal 1-3-16 al 1-7-16 non è, pertanto, stata offerta e raggiunta adeguata prova della sussistenza dell'essenziale requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e neppure degli indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza.
In ogni caso, secondo il Tribunale, i crediti azionati sono prescritti. Infatti, lo stesso ricorrente ha affermato che il rapporto di lavoro era cessato in data 10-7-17 e non risultano atti interruttivi della prescrizione, quindi al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla data di cessazione del rapporto dedotto in lite, era completamente decorso.
Il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente in merito alla lettera di licenziamento ricevuta il
27.3.2019, prodotta in corso di causa per contrastare l'eccezione di prescrizione poiché questo contrasta con le stesse allegazioni svolte nel ricorso introduttivo, in cui, appunto, il ricorrente collocava la fine del rapporto al 10.7.17, per cui la lettera di licenziamento non poteva riguardare il rapporto oggetto del giudizio.
Con atto di appello del 9.12 2024 ha impugnato la sentenza. Parte_1
Nel ripercorrere lo svolgimento del processo di primo grado, l'appellante evidenzia che in prima udienza il medesimo, una volta chiarito che egli non aveva inteso dedurre che il rapporto di lavoro era cessato in data 10.7.2017, ma che questo si era di fatto interrotto a seguito della esecuzione di una pena detentiva a carico del medesimo, aveva prodotto una lettera di licenziamento datata
9.2.2019 ricevuta dal ricorrente nella casa circondariale di Bergamo, in cui la legale rappresentante della società intimava il licenziamento per giustificato motivo Parte_2
oggettivo a seguito della privazione della libertà personale del ricorrente e quindi della impossibilità di proseguire il rapporto. Da ciò il ricorrente intendeva argomentare sia ai fini del riconoscimento da parte della società della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia ai fini della prescrizione eccepita da parte convenuta poiché il rapporto era cessato il 27.3.2019 (data della ricezione della lettera di licenziamento) e non nel 2017 e quindi la domanda giudiziale, notificata in data 5.3.2024, era tempestiva.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in merito alla affermazione di incompatibilità fra la figura di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato. Secondo l'appellante, infatti, colui che rivendichi la natura subordinata dell'attività è ammesso a provare che nonostante pagina 3 di 7 la funzione formale di tipo gestorio, era in realtà assoggettato al potere dispositivo e di controllo da parte di altri soggetti, titolari di fatto dell'azienda.
In particolare, l'appellante aveva dedotto di avere ricevuto ordini e direttive dal nipote Per_1
e quindi la carica di amministratore unico era simulata, non avendo alcun potere di
[...]
amministratore ed essendosi limitato a lavorare come responsabile della produzione.
Al fine di corroborare la propria difesa l'appellante evidenzia che nella visura camerale prodotta in primo grado dalla medesima convenuta egli risulta come responsabile tecnico abilitato alla firma di progetti di impianti dal 21.6.2016 al 5.3.2019, a conferma, quindi, che il rapporto non era da considerarsi cessato fino alla ricezione della lettera di licenziamento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito alla ritenuta prescrizione delle pretese economiche.
L'appellante ribadisce che la lettera di licenziamento è stata consegnata al medesimo in data
27.3.2019 e da tale data deve ritenersi cessato il rapporto di lavoro subordinato. Sottolinea che egli non aveva assolutamente inteso dedurre la cessazione de iure del rapporto al 10.7.2017, ma solo aveva allegato una improvvisa interruzione del medesimo rapporto a seguito della esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare una vecchia pena detentiva. L'appellante ritiene che la circostanza di essere stato ristretto in carcere escluda in radice che vi fosse stato un ulteriore rapporto di lavoro inter partes dopo il 10.7.2017, per cui la lettera di licenziamento non poteva che fare riferimento al rapporto oggetto di lite.
Con il terzo motivo di gravame censura la sentenza laddove il Tribunale non ha Parte_1
ammesso le prove orali richieste.
Il Tribunale non ha ammesso le prove per non avere rinvenuto la relativa capitolazione (Si aggiunga che, a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto una prova per interrogatorio formale per testi “sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa del presente atto sub 1/10”, ma nella parte in fatto del ricorso non si rinviene tale capitolazione). L'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di articolazione dei capitoli istruttori, secondo cui il giudice del lavoro, nell'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421 c.p.c. assegna alle parti un termine per provvedere ad emendare le mancanze e lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia richiamato l'attenzione sul refuso e non abbia assegnato un termine perentorio per la capitolazione formale. In ogni caso, le circostanze di fatto risultavano chiaramente esposte nella parte “in fatto” del ricorso. L'appellante le riporta in calce all'appello e insiste, quindi concludendo anche in istruttoria, per l'assunzione delle prove orali non ammesse in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata con memoria del 18.2.2025.
pagina 4 di 7 Preliminarmente l'appellata eccepisce la inammissibilità del gravame per non conformità al paradigma delineato nell'art. 434 nuovo testo c.p.c.. Nel merito, chiede il rigetto dell'appello richiamando le difese già svolte in primo grado. L'appellata osserva, inoltre, che le deduzioni in merito alla carica di responsabile tecnico non erano state svolte in primo grado e quindi sono inammissibili e comunque irrilevanti, posto che si tratta di una funzione obbligatoria a livello tecnico-burocratico, che può essere ricoperta anche da consulenti esterni. Rileva la contraddizione per cui nell'appello viene indicata come simulata la posizione di amministratore mentre lo stesso aveva azionato in giudizio la pretesa per compensi di amministratore: trattasi di una Pt_1
“ritrattazione” assolutamente tardiva e all'evidenza contraria a buona fede. Altra contraddizione nella difesa di parte appellante consiste nel fatto che ha dedotto di essere stato Parte_1
incaricato da della direzione, ossia la gestione di ciò che contrasta Persona_1 Controparte_1
logicamente con il rivendicato inquadramento con vincolo di subordinazione.
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellata ripropone le contestazioni svolte in primo grado ossia che i cartellini presenza prodotti sarebbero contraffatti e non riferibili a , oltre che Pt_1 incompleti. L'appellata reitera anche la contestazione del quantum rivendicato.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.3.2025.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che anche la nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. non richiede l'adozione di formule particolari o schemi rigidi che ricalchino i contenuti dell'appello richiesti dalla norma: invero, nella presente fattispecie le censure rivolte alla sentenza identificano i capi della decisione oggetto di gravame e le motivazioni del medesimo con riferimento alle asserite violazioni di legge.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Circa il primo motivo di appello, è insuperabile la contraddizione per cui nel primo giudizio l'appellante aveva fondato le proprie richieste economiche sullo svolgimento del mandato gestorio, essendo stato pacificamente amministratore unico della società dal 1.7.2016 al 10.7.2017, mentre nel secondo giudizio, a fronte delle eccezioni svolte dalla società, si è difeso sostenendo che aveva assunto la carica di amministratore unico “fittiziamente”. Le deduzioni in fatto e le correlative istanze istruttorie appaiono inammissibili, poiché irrimediabilmente contrastanti con i fatti dedotti nel precedente giudiziario, il cui esito è ormai cosa giudicata e non può essere rimesso in discussione in un secondo processo.
Ma anche volendo astrattamente ammettere la compatibilità delle due narrazioni difensive, va osservato che non ha minimamente fornito la prova né della simulazione o comunque Parte_1
“fittizietà” dell'assunzione della carica di amministratore unico, né, anche ammettendo che sia pagina 5 di 7 possibile la convivenza in un unico soggetto del potere gestorio e della subordinazione, dell'attività distinta ed ulteriore rispetto alla carica di amministratore, non essendo assolutamente chiaro in che cosa consistesse, in concreto, il compito affidatogli da , di assumere la Persona_1
responsabilità e la gestione della falegnameria e come si combinasse tale incarico con la posizione subordinata, quanto a disposizioni e direttive, rispetto a . In mancanza di Persona_1
specifiche deduzioni su tali punti decisivi, tutta la narrazione dell'appellante non può costituire oggetto di prova orale, essendo irrimediabilmente generica e intrinsecamente contraddittoria.
Va comunque detto che la decisione del Tribunale sul punto è corretta anche in punto di diritto, poiché per giurisprudenza ormai consolidata sussiste incompatibilità fra la posizione lavoratore subordinato e quella di amministratore unico, mentre non sussiste tale incompatibilità quando via sia un amministratore soggetto al controllo ed alle direttive di un consiglio di amministrazione o di un altro soggetto dotato di poteri gestori(cfr. oltre le sentenze già citate dal Tribunale, Cass.
Ordinanza 17/06/2021, n. 17338; Cass. Sentenza 22/03/2013, n. 7312; Cass. Sentenza,
01/02/2012; Cass. Sentenza n.6819 del 24/05/2000).
Il secondo motivo di appello è infondato, posto che nelle conclusioni del ricorso di primo grado il ricorrente identificava nel 10.7.2017 la data di “sostanziale cessazione del rapporto di lavoro” e ciò è ulteriormente confermato dalla domanda di condanna della società al pagamento del
Trattamento di fine rapporto, che presuppone, appunto, la cessazione del rapporto medesimo.
Inoltre, non è neppure condivisibile la critica rivolta alla sentenza nella parte in cui ha escluso che la lettera di licenziamento sia relativa al rapporto di lavoro oggetto di lite, poiché non è stato affatto provato che il ricorrente sia stato ristretto in carcere ininterrottamente dal 10.7.2017 al
29.3.2019.
L'infondatezza del terzo motivo discende da quanto sopra osservato a proposito del primo motivo.
Anche ove ammissibile formalmente, la capitolazione istruttoria rimarrebbe generica e contraddittoria, al pari delle deduzioni in fatto che questa riproduce, sotto il profilo degli elementi che qualificherebbero l'assoggettamento dell'appellante al potere conformativo, di controllo e gerarachico del nipote , considerando anche la coesistente carica di amministratore Persona_1 unico in capo all'appellante per gran parte del periodo di lite.
Per tutti tali motivi la sentenza impugnata merita integrale conferma.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia ed alla attività processuale svolta (con esclusione della fase di trattazione e istruttoria) il tutto secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modificazioni.
pagina 6 di 7 Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, vista la autocertificazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2947/2024.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano, 06/03/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2497/2024 estensore
Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GASPARE Parte_1 C.F._1
CARMELO SIDOTI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PONCHIELLI 6, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DANILO GROSSI, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in GORGONZOLA, VIA MILANO 37/C presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da atto di appello del 9.12.2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria difensiva del 18.2.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con la sentenza n. 2947/2024 del 16.5.24 pubblicata in data 11.6.24 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di volto a fare dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo pieno nei confronti di (società con attività di produzione di CP_1
mobili e sede a Cernusco sul Naviglio) dal 1.3.2016 al 10.7.2017 ed al pagamento delle retribuzioni e del TFR per un totale complessivo di euro 42.869,03.
Il Tribunale ha deciso la controversia senza ammettere l'istruttoria orale chiesta dalle parti. Ha rilevato che il ricorrente aveva proposto un precedente giudizio nei confronti della convenuta, avente ad oggetto il pagamento del saldo del compenso per l'attività di amministratore unico nel periodo dal 21-6-16 al 1-9-17, periodo quasi interamente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio. In tale precedente giudizio non era stato contestato il ruolo di amministratore unico in capo al ricorrente ed anzi tale carica sociale costituiva il presupposto della domanda;
il
Tribunale di Milano, sezione specializzata per le Imprese, con sentenza del 12.10.2023 resa nel giudizio nrg 17165/2021 (passata in giudicato) ha condannato al pagamento in CP_1
favore di delle differenze per compensi di amministratore non pagati per un importo Parte_1
pari ad euro 9.676,00. Il Tribunale ha quindi ritenuto incompatibile la rivendicazione circa un rapporto di lavoro subordinato per il medesimo periodo in cui egli pacificamente era amministratore unico della società asseritamente datrice di lavoro;
il ricorrente, peraltro aveva completamente omesso di riferire sia della carica sociale rivestita, sia di dedurre eventuali mansioni, diverse da quelle di amministratore, che avrebbero potuto fondare la domanda, mancando altresì qualsiasi deduzione relativa all'esercizio da parte di alcuno di un potere di eterodirezione nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza. Neppure per il periodo dal 1-3-16 al 1-7-16, data di inizio dell'incarico di amministratore unico, il ricorrente ha fornito adeguata prova della presenza degli indici della subordinazione;
infatti, il ricorso non opera alcuna distinzione tra il periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico ed il periodo precedente, affermando che era tenuto ad osservare un orario di lavoro pari a Pt_1
quello di attività aziendale e che la sua attività era sottoposta a vincolo di direzione, verifica e supervisione del sig. , socio e amministratore di fatto della società. Persona_1
L'eccessiva genericità di tali allegazioni, secondo il Tribunale, è evidente: non vengono specificati contenuto e portata delle eventuali direttive ricevute, non viene spiegato come si espletasse il potere di controllo del datore di lavoro, più in generale nulla viene dedotto circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, né circa l'esistenza di un potere disciplinare. Il ricorrente aveva dedotto una prova per interrogatorio formale per testi “sulle circostanze di fatto
pagina 2 di 7 capitolate in narrativa del presente atto sub 1/10”, ma nella parte in fatto del ricorso non si rinviene tale capitolazione.
Anche in relazione al periodo dal 1-3-16 al 1-7-16 non è, pertanto, stata offerta e raggiunta adeguata prova della sussistenza dell'essenziale requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e neppure degli indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza.
In ogni caso, secondo il Tribunale, i crediti azionati sono prescritti. Infatti, lo stesso ricorrente ha affermato che il rapporto di lavoro era cessato in data 10-7-17 e non risultano atti interruttivi della prescrizione, quindi al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla data di cessazione del rapporto dedotto in lite, era completamente decorso.
Il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente in merito alla lettera di licenziamento ricevuta il
27.3.2019, prodotta in corso di causa per contrastare l'eccezione di prescrizione poiché questo contrasta con le stesse allegazioni svolte nel ricorso introduttivo, in cui, appunto, il ricorrente collocava la fine del rapporto al 10.7.17, per cui la lettera di licenziamento non poteva riguardare il rapporto oggetto del giudizio.
Con atto di appello del 9.12 2024 ha impugnato la sentenza. Parte_1
Nel ripercorrere lo svolgimento del processo di primo grado, l'appellante evidenzia che in prima udienza il medesimo, una volta chiarito che egli non aveva inteso dedurre che il rapporto di lavoro era cessato in data 10.7.2017, ma che questo si era di fatto interrotto a seguito della esecuzione di una pena detentiva a carico del medesimo, aveva prodotto una lettera di licenziamento datata
9.2.2019 ricevuta dal ricorrente nella casa circondariale di Bergamo, in cui la legale rappresentante della società intimava il licenziamento per giustificato motivo Parte_2
oggettivo a seguito della privazione della libertà personale del ricorrente e quindi della impossibilità di proseguire il rapporto. Da ciò il ricorrente intendeva argomentare sia ai fini del riconoscimento da parte della società della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia ai fini della prescrizione eccepita da parte convenuta poiché il rapporto era cessato il 27.3.2019 (data della ricezione della lettera di licenziamento) e non nel 2017 e quindi la domanda giudiziale, notificata in data 5.3.2024, era tempestiva.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in merito alla affermazione di incompatibilità fra la figura di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato. Secondo l'appellante, infatti, colui che rivendichi la natura subordinata dell'attività è ammesso a provare che nonostante pagina 3 di 7 la funzione formale di tipo gestorio, era in realtà assoggettato al potere dispositivo e di controllo da parte di altri soggetti, titolari di fatto dell'azienda.
In particolare, l'appellante aveva dedotto di avere ricevuto ordini e direttive dal nipote Per_1
e quindi la carica di amministratore unico era simulata, non avendo alcun potere di
[...]
amministratore ed essendosi limitato a lavorare come responsabile della produzione.
Al fine di corroborare la propria difesa l'appellante evidenzia che nella visura camerale prodotta in primo grado dalla medesima convenuta egli risulta come responsabile tecnico abilitato alla firma di progetti di impianti dal 21.6.2016 al 5.3.2019, a conferma, quindi, che il rapporto non era da considerarsi cessato fino alla ricezione della lettera di licenziamento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito alla ritenuta prescrizione delle pretese economiche.
L'appellante ribadisce che la lettera di licenziamento è stata consegnata al medesimo in data
27.3.2019 e da tale data deve ritenersi cessato il rapporto di lavoro subordinato. Sottolinea che egli non aveva assolutamente inteso dedurre la cessazione de iure del rapporto al 10.7.2017, ma solo aveva allegato una improvvisa interruzione del medesimo rapporto a seguito della esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare una vecchia pena detentiva. L'appellante ritiene che la circostanza di essere stato ristretto in carcere escluda in radice che vi fosse stato un ulteriore rapporto di lavoro inter partes dopo il 10.7.2017, per cui la lettera di licenziamento non poteva che fare riferimento al rapporto oggetto di lite.
Con il terzo motivo di gravame censura la sentenza laddove il Tribunale non ha Parte_1
ammesso le prove orali richieste.
Il Tribunale non ha ammesso le prove per non avere rinvenuto la relativa capitolazione (Si aggiunga che, a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto una prova per interrogatorio formale per testi “sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa del presente atto sub 1/10”, ma nella parte in fatto del ricorso non si rinviene tale capitolazione). L'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di articolazione dei capitoli istruttori, secondo cui il giudice del lavoro, nell'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421 c.p.c. assegna alle parti un termine per provvedere ad emendare le mancanze e lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia richiamato l'attenzione sul refuso e non abbia assegnato un termine perentorio per la capitolazione formale. In ogni caso, le circostanze di fatto risultavano chiaramente esposte nella parte “in fatto” del ricorso. L'appellante le riporta in calce all'appello e insiste, quindi concludendo anche in istruttoria, per l'assunzione delle prove orali non ammesse in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata con memoria del 18.2.2025.
pagina 4 di 7 Preliminarmente l'appellata eccepisce la inammissibilità del gravame per non conformità al paradigma delineato nell'art. 434 nuovo testo c.p.c.. Nel merito, chiede il rigetto dell'appello richiamando le difese già svolte in primo grado. L'appellata osserva, inoltre, che le deduzioni in merito alla carica di responsabile tecnico non erano state svolte in primo grado e quindi sono inammissibili e comunque irrilevanti, posto che si tratta di una funzione obbligatoria a livello tecnico-burocratico, che può essere ricoperta anche da consulenti esterni. Rileva la contraddizione per cui nell'appello viene indicata come simulata la posizione di amministratore mentre lo stesso aveva azionato in giudizio la pretesa per compensi di amministratore: trattasi di una Pt_1
“ritrattazione” assolutamente tardiva e all'evidenza contraria a buona fede. Altra contraddizione nella difesa di parte appellante consiste nel fatto che ha dedotto di essere stato Parte_1
incaricato da della direzione, ossia la gestione di ciò che contrasta Persona_1 Controparte_1
logicamente con il rivendicato inquadramento con vincolo di subordinazione.
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellata ripropone le contestazioni svolte in primo grado ossia che i cartellini presenza prodotti sarebbero contraffatti e non riferibili a , oltre che Pt_1 incompleti. L'appellata reitera anche la contestazione del quantum rivendicato.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.3.2025.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che anche la nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. non richiede l'adozione di formule particolari o schemi rigidi che ricalchino i contenuti dell'appello richiesti dalla norma: invero, nella presente fattispecie le censure rivolte alla sentenza identificano i capi della decisione oggetto di gravame e le motivazioni del medesimo con riferimento alle asserite violazioni di legge.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Circa il primo motivo di appello, è insuperabile la contraddizione per cui nel primo giudizio l'appellante aveva fondato le proprie richieste economiche sullo svolgimento del mandato gestorio, essendo stato pacificamente amministratore unico della società dal 1.7.2016 al 10.7.2017, mentre nel secondo giudizio, a fronte delle eccezioni svolte dalla società, si è difeso sostenendo che aveva assunto la carica di amministratore unico “fittiziamente”. Le deduzioni in fatto e le correlative istanze istruttorie appaiono inammissibili, poiché irrimediabilmente contrastanti con i fatti dedotti nel precedente giudiziario, il cui esito è ormai cosa giudicata e non può essere rimesso in discussione in un secondo processo.
Ma anche volendo astrattamente ammettere la compatibilità delle due narrazioni difensive, va osservato che non ha minimamente fornito la prova né della simulazione o comunque Parte_1
“fittizietà” dell'assunzione della carica di amministratore unico, né, anche ammettendo che sia pagina 5 di 7 possibile la convivenza in un unico soggetto del potere gestorio e della subordinazione, dell'attività distinta ed ulteriore rispetto alla carica di amministratore, non essendo assolutamente chiaro in che cosa consistesse, in concreto, il compito affidatogli da , di assumere la Persona_1
responsabilità e la gestione della falegnameria e come si combinasse tale incarico con la posizione subordinata, quanto a disposizioni e direttive, rispetto a . In mancanza di Persona_1
specifiche deduzioni su tali punti decisivi, tutta la narrazione dell'appellante non può costituire oggetto di prova orale, essendo irrimediabilmente generica e intrinsecamente contraddittoria.
Va comunque detto che la decisione del Tribunale sul punto è corretta anche in punto di diritto, poiché per giurisprudenza ormai consolidata sussiste incompatibilità fra la posizione lavoratore subordinato e quella di amministratore unico, mentre non sussiste tale incompatibilità quando via sia un amministratore soggetto al controllo ed alle direttive di un consiglio di amministrazione o di un altro soggetto dotato di poteri gestori(cfr. oltre le sentenze già citate dal Tribunale, Cass.
Ordinanza 17/06/2021, n. 17338; Cass. Sentenza 22/03/2013, n. 7312; Cass. Sentenza,
01/02/2012; Cass. Sentenza n.6819 del 24/05/2000).
Il secondo motivo di appello è infondato, posto che nelle conclusioni del ricorso di primo grado il ricorrente identificava nel 10.7.2017 la data di “sostanziale cessazione del rapporto di lavoro” e ciò è ulteriormente confermato dalla domanda di condanna della società al pagamento del
Trattamento di fine rapporto, che presuppone, appunto, la cessazione del rapporto medesimo.
Inoltre, non è neppure condivisibile la critica rivolta alla sentenza nella parte in cui ha escluso che la lettera di licenziamento sia relativa al rapporto di lavoro oggetto di lite, poiché non è stato affatto provato che il ricorrente sia stato ristretto in carcere ininterrottamente dal 10.7.2017 al
29.3.2019.
L'infondatezza del terzo motivo discende da quanto sopra osservato a proposito del primo motivo.
Anche ove ammissibile formalmente, la capitolazione istruttoria rimarrebbe generica e contraddittoria, al pari delle deduzioni in fatto che questa riproduce, sotto il profilo degli elementi che qualificherebbero l'assoggettamento dell'appellante al potere conformativo, di controllo e gerarachico del nipote , considerando anche la coesistente carica di amministratore Persona_1 unico in capo all'appellante per gran parte del periodo di lite.
Per tutti tali motivi la sentenza impugnata merita integrale conferma.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia ed alla attività processuale svolta (con esclusione della fase di trattazione e istruttoria) il tutto secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modificazioni.
pagina 6 di 7 Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, vista la autocertificazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2947/2024.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano, 06/03/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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