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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1991/2024 R.G.V.G, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c.
TRA
, c.f.: , nata a [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
Napoli, in Corso San Giovanni 748,; E
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.05.1963, ivi residente a[...], entrambi rappresentati ed assistiti dal Avv. Dario Maria Caputo, in virtù di procura in atti, domiciliati presso lo studio del difensore sito in in Torre Annunziata alla via Dante 3
RICORRENTI
Oggetto: modifica condizioni divorzio Conclusioni: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 8.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 524/2005 del
26 aprile 2005, depositata 11 maggio 2005 e passata in giudicato, con la quale il
Tribunale di Torre Annunziata ha – tra l'altro - così statuito: <… 4. Determina
l'importo di euro 1000,00 rivalutabili annualmente secondo le variazioni dell' indice
ISTAT, l'assegno mensile posto a carico di , e in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo anche di contributo al mantenimento dei figli, oltre alle spese mediche
[...]
e scolastiche>>. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle predette statuizioni nel senso di: disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro
€ 300,00 (trecento/00) mensili a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
A sostegno della richiesta modifica i ricorrenti, premesso di essere genitori di nata il [...], oggi residente in [...]in uno alla sua Persona_1 famiglia (marito e tre figli) economicamente autosufficiente;
Persona_2 nato il [...], residente in [...], lavoratore economicamente autosufficiente ed ato il 15.09.1995 residente in [...]al C.so San Giovanni Persona_3
n. 748 con la madre, economicamente non autosufficiente in quanto attualmente studente universitario, hanno allegato che sono venute a mancare le condizioni che giustificavano il versamento di € 1000,00 (mille/00) mensili posti a carico del Sig.
, in quanto i tre figli di cui al matrimonio contratto con la sig.ra CP_1 Pt_1 sono ormai maggiorenni e autosufficienti economicamente, non conviventi più con quest'ultima, tranne ncora studente, e pertanto i primi due non bisognosi Per_3 del contributo genitoriale.
I ricorrenti hanno altresì che il sig. per ragioni economicamente oggettive CP_1 non può sostenere più il versamento dell'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo venute a mancare le motivazioni tali da giustificare il suddetto importo (€ 1000,00), quali il raggiungimento della indipendenza economica dei figli ora maggiorenni con costituzione di propri nuclei familiari e costituzione di un nuovo nucleo familiare del sig. che dall'unione con una nuova compagna ha avuto altri tre figli, CP_1
nato il [...], nata il [...] ed Persona_4 Persona_5
nato il [...], Persona_6
In ricorso, i sigg. ed di comune accordo, visti anche i cordiali e Pt_1 CP_1 civili rapporti intrattenuti nel tempo, viste le variazioni oggettive delle condizioni sottese al versamento dell'assegno di mantenimento di cui alla sentenza resa nel
2005 da codesto Tribunale, hanno richiesto di ridurre quest'ultimo adeguandolo alle nuove esigenze.
2. La domanda spiegata dai ricorrenti di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In via preliminare si dà atto che è stata ritualmente versata in atti la sentenza di divorzio oggetto della richiesta modifica, munita di attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria in data 30.01.2025 (cfr deposito effettuato in data 05.02.2025).
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.
Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud.
06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Nella specie è pacifico tra le parti, oltre che risultante per tabulas, che il sig.
ha costituito un nuovo nucleo familiare dalla cui unione sono nati altri CP_1 tre figli, e sono venute a mancare le condizioni che giustificavano il versamento di
€ 1000,00 (mille/00) mensili posti a carico del Sig. , quali il CP_1 raggiungimento della indipendenza economica dei figli ora maggiorenni con costituzione di propri nuclei familiari, ad esclusione del figlio ancora Per_3 studente e convivente con la madre.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta promossa da e con ricorso depositato in data 8.10.2024 così Parte_1 Controparte_1 provvede:
A. Accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio del Tribunale di Torre Annunziata n. 524/2005 del 26 aprile 2005, depositata in data 11 maggio 2005:
B. revoca, con decorrenza dal 8.10.2024 (data di deposito del ricorso), l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , la Controparte_1 Parte_1 somma di lire 1.000.000 mensili, come previsto nella detta sentenza oltre rivalutazione Istat, quale concorso al mantenimento dei figli, e ridetermina in euro 300,00 (trecento/00) mensili l'assegno di mantenimento a carico di in favore di a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio oltre rivalutazione Istat come per legge. Per_3
C. Nulla sulle spese
Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025
il presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
TRA
, c.f.: , nata a [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
Napoli, in Corso San Giovanni 748,; E
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.05.1963, ivi residente a[...], entrambi rappresentati ed assistiti dal Avv. Dario Maria Caputo, in virtù di procura in atti, domiciliati presso lo studio del difensore sito in in Torre Annunziata alla via Dante 3
RICORRENTI
Oggetto: modifica condizioni divorzio Conclusioni: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 8.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 524/2005 del
26 aprile 2005, depositata 11 maggio 2005 e passata in giudicato, con la quale il
Tribunale di Torre Annunziata ha – tra l'altro - così statuito: <… 4. Determina
l'importo di euro 1000,00 rivalutabili annualmente secondo le variazioni dell' indice
ISTAT, l'assegno mensile posto a carico di , e in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo anche di contributo al mantenimento dei figli, oltre alle spese mediche
[...]
e scolastiche>>. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle predette statuizioni nel senso di: disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro
€ 300,00 (trecento/00) mensili a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
A sostegno della richiesta modifica i ricorrenti, premesso di essere genitori di nata il [...], oggi residente in [...]in uno alla sua Persona_1 famiglia (marito e tre figli) economicamente autosufficiente;
Persona_2 nato il [...], residente in [...], lavoratore economicamente autosufficiente ed ato il 15.09.1995 residente in [...]al C.so San Giovanni Persona_3
n. 748 con la madre, economicamente non autosufficiente in quanto attualmente studente universitario, hanno allegato che sono venute a mancare le condizioni che giustificavano il versamento di € 1000,00 (mille/00) mensili posti a carico del Sig.
, in quanto i tre figli di cui al matrimonio contratto con la sig.ra CP_1 Pt_1 sono ormai maggiorenni e autosufficienti economicamente, non conviventi più con quest'ultima, tranne ncora studente, e pertanto i primi due non bisognosi Per_3 del contributo genitoriale.
I ricorrenti hanno altresì che il sig. per ragioni economicamente oggettive CP_1 non può sostenere più il versamento dell'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo venute a mancare le motivazioni tali da giustificare il suddetto importo (€ 1000,00), quali il raggiungimento della indipendenza economica dei figli ora maggiorenni con costituzione di propri nuclei familiari e costituzione di un nuovo nucleo familiare del sig. che dall'unione con una nuova compagna ha avuto altri tre figli, CP_1
nato il [...], nata il [...] ed Persona_4 Persona_5
nato il [...], Persona_6
In ricorso, i sigg. ed di comune accordo, visti anche i cordiali e Pt_1 CP_1 civili rapporti intrattenuti nel tempo, viste le variazioni oggettive delle condizioni sottese al versamento dell'assegno di mantenimento di cui alla sentenza resa nel
2005 da codesto Tribunale, hanno richiesto di ridurre quest'ultimo adeguandolo alle nuove esigenze.
2. La domanda spiegata dai ricorrenti di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In via preliminare si dà atto che è stata ritualmente versata in atti la sentenza di divorzio oggetto della richiesta modifica, munita di attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria in data 30.01.2025 (cfr deposito effettuato in data 05.02.2025).
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.
Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud.
06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Nella specie è pacifico tra le parti, oltre che risultante per tabulas, che il sig.
ha costituito un nuovo nucleo familiare dalla cui unione sono nati altri CP_1 tre figli, e sono venute a mancare le condizioni che giustificavano il versamento di
€ 1000,00 (mille/00) mensili posti a carico del Sig. , quali il CP_1 raggiungimento della indipendenza economica dei figli ora maggiorenni con costituzione di propri nuclei familiari, ad esclusione del figlio ancora Per_3 studente e convivente con la madre.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta promossa da e con ricorso depositato in data 8.10.2024 così Parte_1 Controparte_1 provvede:
A. Accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio del Tribunale di Torre Annunziata n. 524/2005 del 26 aprile 2005, depositata in data 11 maggio 2005:
B. revoca, con decorrenza dal 8.10.2024 (data di deposito del ricorso), l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , la Controparte_1 Parte_1 somma di lire 1.000.000 mensili, come previsto nella detta sentenza oltre rivalutazione Istat, quale concorso al mantenimento dei figli, e ridetermina in euro 300,00 (trecento/00) mensili l'assegno di mantenimento a carico di in favore di a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio oltre rivalutazione Istat come per legge. Per_3
C. Nulla sulle spese
Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025
il presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato