Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari Margherita Sitongia, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Tommaso Parte_1
Caliciuri;
e
, con l'assistenza e Controparte_1
difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela
Varani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , CP_2 lamentando il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia per l'anno 2020.
In particolare, ha evidenziato di aver lavorato come bracciante agricolo dall'11.08.2020 al 31.12.2020 per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola Cassiano Giovanni ma che l' gli aveva negato l'indennità di malattia richiesta in data 30.4.2021, CP_1 ritenendo non sussistere il numero di giornate sufficienti per l'erogazione della prestazione, stante la denuncia di sole 40 giornate agricole da parte del datore di lavoro a fronte delle 51 necessarie.
Ha chiesto, pertanto, la liquidazione dell'indennità di malattia dovutagli per il periodo indicato in ricorso.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la domanda del ricorrente, eccependo CP_2 preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 DPR n.
639/1970 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza dei requisiti assicurativi e contributivi.
1
n. 638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- prestazione di lavoro in agricoltura per almeno n. 51 giorni nell'anno precedente.
Questa è dato inferire dalla disposizione appena sopra richiamata che di seguito si riporta:
<< I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto,
a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.>>.
Ebbene, dall'estratto conto depositato da parte ricorrente risultano solo 40 giornate di lavoro in agricoltura per l'anno 2020. CP_ L' ha rappresentato che nel caso di specie non si è trattato di una cancellazione di giornate a seguito di accertamento ispettivo, ma che per l'anno 2020 il datore di lavoro
Giovanni Cassiano ha denunciato all'Istituto solo 40 giornate di lavoro agricolo (come si evinca da Vdmaweb che si deposita in atti) e quindi il ricorrente è stato iscritto negli elenchi annuali agricoli dell'anno 2020 con 40 giornate.
Né l'istruttoria orale svolta potrebbe dare effettiva certezza in ordine al numero di giornate lavorate, avendo i testi indicato il periodo di lavoro da agosto a dicembre. Tale dichiarazione non è di per sé in grado di inficiare quanto dichiarato dal datore di lavoro nella denuncia aziendale.
3. Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 8.5.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita Sitongia
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