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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 537/2023 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 29 luglio 2025
TRA
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Geom. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato in Cosenza, al Viale Delle Medaglie D'Oro n. 42, presso lo
[...] studio dell'Avv. Elvira Brogno, la quale lo rappresenta e lo difende giusta convenzione n. 29 del
30/11/2022 e procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza, alla Via Martorelli n. 36 Scala A, presso lo studio degli avvocati Stefano Cavalcanti e
Stefania Cortese, i quali lo rappresentano e lo difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione del 29 ottobre 2020 nel giudizio n. 3773/2020 R.G. Tribunale di Cosenza;
APPELLATO nonché
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Scigliano, in virtù del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in Cosenza alla
P.zza XV marzo, n. 1;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI:
Per il“Voglia l'On. Corte di Appello adita in accoglimento del presente Parte_1 gravame: in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 236/2023 pubblicata il 10/02/2023 - n. 3773/2020 R.G., resa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Cosenza, in persona del G.I. D.ssa Giusi Ianni in data 10/02/2023, notificata in copia esecutiva in data 13/02/2023, poiché, attesa l'evidente illegittimità della medesima, parte appellante verrebbe esposta ad un ingiusto pregiudizio economico;
nel merito, riformare la sentenza n. 236/2023 pubblicata il 10/02/2023 - n. 3773/2020 R.G., resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Cosenza, in persona del G.I. D.ssa Giusi Ianni in data
10/02/2023, per evidente nullità degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione, e per l'effetto rigettare e/o annullare tutte le disposizioni di condanna in capo all'appellante con l'ulteriore effetto di assolvere lo stesso dal pagamento delle spese legali processuali.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa conclusionale depositata in data 30.03.2025, il ha chiesto che le Parte_1 spese di lite siano distratte in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro sez. civile, disattesa e Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, in via preliminare: Rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in premessa.
Dichiarare inammissibile, ovvero infondato lo spiegato appello, poiché infondato in fatto e diritto
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di Cosenza, con ogni altra conseguente e legittima statuizione del caso.
Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio da distrarre da distrarre in favore degli scriventi procuratori”.
Per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Paola, in funzione di Giudice di Controparte_2
Appello, contrariis reiectis: rigettare nel merito, per tutte le motivazioni suesposte, il gravame ex adverso proposto, con riguardo alla posizione della , in quanto infondato in fatto ed in diritto, Controparte_2 confermando la sentenza n. 236/202 del Tribunale Ordinario di Cosenza;
con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri riflessi in luogo dell'IVA e CPA, trattandosi di avvocato iscritto all'Albo Speciale”.
2
1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.09.2020, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la , in persona del Presidente pro tempore, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Cosenza al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a causa dell'incidente occorso in data 15.09.2019, mentre percorreva la S.P. 234 alla C/da Cavoni a bordo del suo motociclo, nel territorio del Comune di Pt_1
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto che:
➢ in data 15 settembre 2019, alle ore 11,30 circa, nel territorio del Comune di - Pt_1
Contrada Cavoni, mentre percorreva a bordo del suo motociclo Controparte_1
(Kawasaki tg EG65904) la strada provinciale n. 234 in direzione Rose - una volta Pt_1 giunto alla confluenza con la SP 248, a causa della presenza di pietrisco sul manto stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra;
➢ per effetto della caduta il motociclo ha subito visibili danni meccanici e alla carrozzeria, tanto da non essere più marciante, mentre egli ha riportato delle lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale;
➢ nell'immediatezza dei fatti e prima dell'intervento del 118, ha contattato telefonicamente i carabinieri e la polizia, i quali però gli hanno comunicato di non poter intervenire;
➢ ha anche tentato di contattare i vigili urbani di ma la relativa Controparte_1 Pt_1 utenza telefonica risultava inattiva;
➢ all'evento hanno assistito alcune persone che, poi, gli hanno prestato il primo soccorso;
➢ giunto in ospedale, i sanitari di turno gli hanno diagnosticato: contusioni multiple e prognosi iniziale di dieci giorni;
➢ in data 30.09.2020 ha inoltrato all'ente provinciale una diffida e messa in mora, riscontrata dalla con nota del 5.10.2020; CP_2
➢ in data 29.10.2020, ha invitato la alla stipula di negoziazione assistita. Controparte_2
Rivelatasi infruttuosa la richiesta di risarcimento danni e ritenendo sussistenti nella vicenda in esame tutti i presupposti di cui agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., perché l'ente provinciale, in qualità di soggetto custode e proprietario del tratto di strada teatro del sinistro, è da ritenersi responsabile dei danni subiti a causa del sinistro occorso, ha adito l'autorità giudiziaria per Controparte_1 ottenere: 1) il risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1.054,30. (comprensivo di un indennizzo giornaliero di € 100,00 in relazione ai 10 giorni di ITT riconosciuta e di euro 54,30 per
3 spese mediche sostenute); 2) il risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 7.206,20 (come da allegato preventivo rilasciato da Fralba Motor S.r.l.), relativo ai danni sul motociclo.
In data 5.02.2021 si è costituita in giudizio la , per chiedere il rigetto della Controparte_2 domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rappresentando sul punto che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa non rientrava nel patrimonio dell'ente provinciale, in forza di consegna di siffatto tratto stradale in favore del come da verbale del 10.05.2005. Parte_1
Con le note di trattazione del 26.02.2021, ha rappresentato che la Controparte_1 CP_2 in fase stragiudiziale non ha mai comunicato il passaggio di consegna del tratto stradale
[...] al chiedendo in ogni caso di essere autorizzato a integrare il contraddittorio ai Parte_1 sensi e per l'effetto degli artt. 106 e 209 comma III c.p.c. nei confronti del Parte_1
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa del detto ente non si è costituito e Parte_1 ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale.
Con sentenza n. 236/2023, pubblicata in data 10.02.2023, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1) ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato il in persona del Parte_1
l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore di , liquidato in euro 7.206,20 a titolo Controparte_1 di danno materiale ed euro 990,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria e interessi;
2) ha dichiarato, rispetto alla domanda, il difetto di legittimazione passiva della
; 3) ha condannato il in persona del l.r.p.t., alla rifusione Controparte_2 Parte_1 delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 264,00 per spese ed euro
5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarre in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari;
4) ha dichiarato le spese compensate nel rapporto tra l'attore e la . Controparte_2
IL Tribunale ha ritenuto la legittimazione del sulla base del duplice presupposto Parte_1 della formale consegna del tratto di strada e della previsione dell'art. 2 comma settimo del codice della strada che classifica come comunali le strade che percorrono i tratti urbani dei comuni.
Con riferimento al sinistro ha ritenuto che ricorresse la responsabilità del ai si sensi Pt_1 dell'art. 2051, essendo provato il nesso causale tra le caratteristiche della cosa in custodia e il sinistro occorso.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
4 2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in copia esecutiva in data 13.02.2023, il Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il
14.03.2023, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In via preliminare, ha dedotto altresì che le somme depositate presso la Tesoreria non sarebbero pignorabili in quanto sottoposte a vincolo di destinazione ex art. 159 TUEL.
In data 30.03.2023 e in data 26.06.2023 si sono costituiti in giudizio e la Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, per resistere al gravame e chiederne Controparte_2 il rigetto. Inoltre, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello considerato che il risultando contumace in I grado è, Parte_1 pertanto, incorso nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e nelle preclusioni relative alla formulazione di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 13.07.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.07.2023, il Collegio ha rigettato la richiesta di inibitoria e ha rinviato all'udienza istruttoria del
4.10.2023 per la prosecuzione della causa.
All'esito di detta udienza il consigliere istruttore ha rimesso al merito la decisione sulla ctu e ha fissato davanti a sé l'udienza del 2.07.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
L'udienza del 2.07.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c. e le note di trattazione scritta.
Con comparsa conclusionale depositata in data 30.03.2025, il ha chiesto che le Parte_1 spese di lite siano distratte in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Con provvedimento del 29.07.2025 depositato in pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.2 Con un primo motivo di gravame, parte appellante censura complessivamente la sentenza per erronea applicazione alla vicenda in esame degli artt. 2051 e 2043 c.c.
Il sostiene che nessuna responsabilità per il sinistro del 15.09.2019 può essergli Parte_1 addebitata perché: 1) l'evento pregiudizievole sarebbe avvenuto su un tratto di strada, non precisamente indentificato ma solo riconosciuto da alcuni testi, che collega la strada SP 234 in direzione Rose – alla confluenza con la SP 248; 2) non si conosce con certezza il km Pt_1 all'altezza del quale si è verificato il sinistro;
3) il verbale di consegna allegato dall'ente
5 provinciale non può essere considerato come elemento indicativo del tratto di strada presuntivamente sottoposto alla custodia dell'odierno ente appellante, in quanto non tutta la strada provinciale in questione è stata oggetto di consegna in favore del 4) non è stato Parte_1 redatto alcun verbale di sopralluogo nell'immediatezza dei fatti poiché le forze dell'ordine non sono state allertate.
Lamenta altresì che non si sia mai perfezionata la chiamata in causa dell'ente comunale nel primo grado di giudizio, quale litisconsorte necessario, poiché nessuna notifica del provvedimento di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio risulterebbe pervenuta alla sede comunale.
Premesso quanto sopra e in relazione ai presupposti della responsabilità di cui agli artt. 2051 e
2043 c.c., il evidenzia che la presunta anomalia del tratto stradale teatro del Parte_1 sinistro, dovuta alla presenza di sabbia e pietrisco, non può essere ritenuta una insidia o un trabocchetto, atteso che il sinistro è avvenuto alle 11 e 30 del mattino, dunque in pieno giorno, e, pertanto, in condizioni tali da essere percepibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Inoltre, nella prospettiva dell'appellante, non sussistono nemmeno i presupposti richiesti dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., considerata la presenza dell'elemento del fortuito.
Infatti, le condizioni di perfetta visibilità inducono a ritenere che il danneggiato avrebbe dovuto porre in essere tutte quelle cautele che le circostanze di tempo e luogo richiedevano.per evitare il danno.
Di conseguenza, in questa prospettiva, secondo il anche laddove si dovesse Parte_1 ritenere un profilo di responsabilità dell'ente comunale, è necessario porre l'attenzione sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nel sinistro occorso.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare anche la velocità dell'utente, considerato che la dinamica del sinistro indurrebbe a ritenere che la velocità del conducente fosse talmente elevata da non consentire a di fermarsi ed evitare il pericolo. Controparte_1
Con un secondo motivo di gravame, il denuncia la nullità della sentenza di primo Parte_1 grado per “errata valutazione delle prove ed applicazione dell'art. 2698 c.c.”.
Nello specifico, secondo l'appellante la sentenza di primo grado è nulla per mancante/insufficiente motivazione. Quest'ultima appare, a dire del di assolutamente generica e parziale, Pt_1 Pt_1 perché: 1) non tiene conto delle inesattezze di alcune risultanze testimoniali;
2) non ha valorizzato la carenza probatoria circa la presunta consegna del tratto di strada SP234 e l'assenza di verbale di constatazione del sinistro;
3) la valutazione probatoria non risponde a un criterio logico in riferimento ai principi di completezza, di causalità logica e di non contraddizione.
6 Evidenzia l'ente comunale che i testi escussi non hanno sufficientemente dimostrato né l'esatta dinamica del sinistro e né il luogo preciso in cui sarebbe avvenuto l'evento pregiudizievole.
Inoltre, in relazione al verbale di consegna dal quale emergerebbe la circostanza, mai provata dalla
, secondo cui il tratto di strada SP234 sarebbe stato oggetto di consegna in favore CP_2 dell'ente comunale, l'appellante sostiene che non si rinviene nel fascicolo di parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_2
Per le ragioni spiegate, la motivazione della sentenza appare assolutamente generica e parziale, in quanto non tiene in debito conto le predette carenze testimoniali e documentali, inclusa la carenza probatoria circa la presunta consegna del tratto di strada SP234 all'ente comunale.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza in cui è stato condannato alle spese di lite pur essendo rimasto contumace.
Più in particolare, il lamenta che il giudice di prime cure non ha fatto buon Parte_1 governo dei principi sottesi agli artt. 91 e 92 c.p.c.
In ossequio al principio di causalità nell'individuazione del soccombente e al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che nella vicenda in esame l'odierno appellante non ha tenuto alcun comportamento tale da costringere l'attore ad agire giudizialmente.
Infatti, l'ente comunale è stato chiamato in causa solo in un momento successivo mentre inizialmente la domanda attorea è stata formulata solo nei confronti della , Controparte_2 quale ente proprietario del tratto di strada interessato.
A conclusione del suddetto motivo di gravame e per le ragioni che precedono, l'appellante ha chiesto che, atteso il valore della controversia e la mancata involontaria costituzione dell'ente comunale in primo grado, si possa ridurre a equità la condanna, con particolare riferimento al quantum relativo al risarcimento dei danni e alle spese processuali poiché eccessivamente onerosi.
2.3. Le questioni preliminari.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado sollevata dal L'eccezione è infondata. Risulta, Parte_1 infatti, dagli atti di causa che ha provveduto alla notifica del provvedimento di Controparte_1 autorizzazione di integrazione del contraddittorio attraverso la pec del 9.03.2021 e in data
15.05.2021 a mezzo UNEP. Inoltre, in entrambi i casi la notifica risulta pacificamente perfezionata
(cfr. ricevuta di consegna e cartolina di ritorno depositate in primo grado in data 9.03.2021 e in data 24.05.2021).
7 In relazione alla questione posta all'attenzione di questa Corte da parte di e circa Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, considerato che il risultando Parte_1 contumace in I grado è, pertanto, incorso nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e nelle preclusioni relative alla formulazione di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., si osserva quanto segue.
Com'è noto il soggetto rimasto contumace in I grado che poi ha deciso di proporre appello incorre nelle stesse preclusioni previste dalle regole generali del codice di rito. Tuttavia, se, da un lato, gli
è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio e di richiedere mezzi di prova, da altro lato, però, gli è consentito di poter contestare la non corretta interpretazione dei fatti operata dal giudice di prime cure e di poter dedurre il difetto di notifica dell'atto introduttivo.
Nella vicenda in esame, nessuna decadenza o preclusione può essere ascritta al Parte_1 atteso che l'appellante si è limitato a contestare l'errata applicazione delle norme di legge e l'errata ricostruzione dei fatti di causa, lamentando altresì che la sua chiamata in causa non si sia mai perfezionata nel primo grado di giudizio, poiché nessuna notifica del provvedimento di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio risulterebbe pervenuta alla sede comunale.
2.4. Le valutazioni della Corte.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico – giuridica che li accomuna.
I motivi sono infondati.
In primo luogo deve affermarsi la correttezza dell'inquadramento della vicenda nella previsione dell'art. 2051 c.c. Questo è infatti il paradigma normativo cui devono essere ricondotte tutte le ipotesi di danno cagionato da un bene in custodia, ivi comprese, per espresso riconoscimento della costante giurisprudenza di legittimità, i danni derivanti dall'utilizzo da parte del privato di beni pubblici.
Da tale inquadramento giuridico della fattispecie discende dal punto di vista probatorio la conseguenza che ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra cosa ( o specifiche caratteristiche di questa ) gravando invece sul custode l'onere di provare l'esistenza del fortuito, ovvero di un evento idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e sinistro, evento che può anche consistere nella condotta del danneggiato la quale, a sua volta, può essere apprezzata anche sotto il diverso profilo del concorso ex art. 1227 c.c.
8 Ciò premesso, dall'istruzione probatoria è emerso che in data 15 settembre 2019, alle ore 11,30 circa, nel territorio del Comune di - Contrada Cavoni, mentre percorreva Pt_1 Controparte_1
a bordo del suo motociclo (Kawasaki tg EG65904) la strada provinciale n. 234 in direzione Rose
- una volta giunto alla confluenza con la SP 248, a causa della presenza di pietrisco sul Pt_1 manto stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Inoltre, per effetto della caduta il motociclo ha subito visibili danni meccanici e alla carrozzeria, tanto da non essere più marciante, mentre egli ha riportato delle lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.
Tale circostanza è stata confermata dalla riproduzione fotografica presente in atti, in cui si evince la presenza di pietrisco per tutto il manto stradale posto nel tratto curvilineo e di buche di notevoli dimensioni chiuse con catrame formando una copertura rialzata rispetto all'asfalto, nonché in sede di espletamento della prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 23.05.2022, il teste ha così riferito: “sono a conoscenza di un incidente occorso al Testimone_1 CP_1 in quanto quella mattina mi trovavo insieme a lui. Il fatto è avvenuto il 15.9.2019, ricordo bene la data in quanto è stato il giorno prima del mio compleanno e comunque è stata una brutta esperienza in quanto eravamo insieme sulla moto e l'ho visto cadere davanti a me.
Quella mattina ci siamo organizzati per fare un giro in moto, ci siamo trovati in un bar a Rende e ci siamo avviati per andare in moto ad Acri. Eravamo su due moto diverse, io su una Kawasaki
Ninja, il su una Kawasaki Z 1000. CP_1
Raggiunta la rotatoria che conduce dalla zona industriale di Rende verso mentre Pt_1 procedevamo ad andatura tranquilla e ci apprestavamo a girare a destra per andare verso Pt_1 in prossimità della rotatoria, per la presenza di un tombino sulla strada abbiamo percorso una traiettoria leggermente più ampia. Il ad un certo punto ha perso il controllo della moto CP_1
a causa della presenza di sporcizia sulla strada, in particolare vi erano sabbia e pietre, sembrava un cantiere. In particolare, la ruota anteriore della moto del è andata a finire sulla CP_1 sabbia e subito dopo lui ha perso il controllo della moto. Il fatto si è verificato attorno alle 11:30.
Riconosco il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro nelle foto che mi vengono mostrate. A seguito dell'incidente la moto del ha riportato danni su tutta la fiancata destra nonché CP_1
l'anteriore compresa forcella, specchietti e serbatoi. Il è caduto per terra e ha riportato CP_1 delle contusioni, fortunatamente aveva la tuta. Subito abbiamo chiamato il 118 e lui è stato accompagnato in Ospedale con l'ambulanza…… Confermo che il luogo dell'incidente è quello visibile nelle foto mostratemi, che raffigurano le condizioni della strada nell'immediatezza dei fatti. Non c'era alcuna segnalazione di pericolo in corrispondenza al punto in cui l'incidente si è
9 verificato. I danni riportati dalla moto nell'immediatezza dell'incidente sono visibili nelle foto che mi vengono mostrate, forse non si vedono tutti i danni in quanto la moto è coricata sulla destra…
Le condizioni climatiche al momento del fatto erano buone…I detriti di cui ho riferito erano grigi come l'asfalto quindi difficilmente visibili… Si trattava di sabbia e pietre”.
Mentre l'altro teste oculare ha così dichiarato: “…Io ero con il furgone e mi Testimone_2 trovavo sulla strada che da Castiglione conduce a Bisignano o ed Acri o Montalto, in Pt_1 corrispondenza della relativa rotatoria. Io avevo davanti due moto e percorrevo la loro stessa corsia di marcia. Ad un certo punto una delle due moto a causa di brecciolina per terra ha perso il controllo e il conducente è caduto per terra, al pari della moto. La moto è caduta sul lato destro.
La brecciolina per terra l'ho notata quando mi sono fermato per prestare soccorso. Ho visto a quel punto questo materiale per terra, tipo sabbiolina e pietrisco. Riconosco il tratto stradale ove
è avvenuto il sinistro nelle foto che mi vengono mostrate.
La moto ha riportato danni in particolare nella parte destra, ricordo specchietti e carena danneggiati. Il conducente era dolorante, indossava una tuta da moto, lamentava dolori a spalla, piede e ginocchio. È stata chiamata l'ambulanza non so dire da chi. A prestare soccorso si fermò anche il conducente dell'altra moto nonché un'altra persona. Io ho aspettato l'arrivo dell'ambulanza e sono andato via…. Il ha chiamato nell'immediato anche qualche CP_1 autorità mi pare i vigili urbani, credo di ma non ho visto nessuno intervenire, forse non ha Pt_1 proprio risposto nessuno. Confermo che il luogo dell'incidente è quello visibile nelle foto mostratemi, che raffigurano le condizioni della strada nell'immediatezza dei fatti ….. Quel giorno le condizioni climatiche erano buone. Nei pressi della rotatoria c'era un tombino. Le moto andavano a velocità moderata”.
Inoltre, nel verbale di pronto soccorso del 15.09.2019 la diagnosi è stata la seguente: “giunge per trauma motociclistico da caduta – dolore acuto da trauma, contusioni multiple, guaribile in 10 gg”.
A questo punto, una volta dimostrato il nesso causale tra le condizioni della res in custodia e l'evento lesivo, il soggetto proprietario del bene andrà esente da responsabilità solo se ha provato la sussistenza del caso fortuito.
Nella vicenda in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, secondo cui la gravata sentenza deve essere dichiarata nulla perché non sono stati correttamente valutati i fatti di causa, si ritiene che il ragionamento del giudice di prime cure sia immune da censure sul piano logico e giuridico.
10 Nella prospettazione del non risulterebbe dimostrato il punto preciso in cui è Parte_1 avvenuto l'incidente e allo stesso tempo non si può dare totale valenza probatoria al verbale di consegna poiché non tutta la strada provinciale in questione è stata oggetto di consegna in suo favore.
Tuttavia, proprio dalle emergenze documentali e dalla prova testimoniale espletata risulta che il
è il proprietario del tratto stradale teatro del sinistro. Ciò si evince da quanto Parte_1 delineato ed evidenziato nel verbale di consegna del 10.05.2005, con annesse planimetrie, sottoscritto da entrambi gli enti e dalla nota protocollo n. 2201 del 20.01.2021 a firma del funzionario del settore viabilità e manutenzione del territorio della Controparte_2
(cfr. allegati al fascicolo di I grado della Controparte_3 Parte_3
Siffatta circostanza è stata, comunque, ampiamente dimostrata dai testi dell'ente provinciale. In particolare, ha così riferito: “Sono dipendente dal 2001 della Provincia di Testimone_3
Cosenza. Mi occupo del settore viabilità, quindi in particolare delle strade di proprietà dell'ente provincia…. Rispetto alla planimetria che mi viene mostrata (allegata a memoria istruttoria parte convenuta) il tratto in verde identifica il tratto stradale dove il sinistro si è verificato.
L'identificazione è stata fatta sulla base delle fotografie inviate al mio ufficio dall'ufficio legale.
Il tratto in questione si trova in corrispondenza della rotatoria denominata bivio Cavoni che conduce al Il tratto di strada in questione è stato ceduto attorno al 2003/2004 Parte_1 dalla al Ci fu un atto formale. Il comune di è un Controparte_2 Parte_1 Pt_1 comune con più di 10000 abitanti e il codice della strada impone alla Provincia di cedere le aree interne che fanno capo ai Comuni con più di 10000 abitanti… Il verbale di consegna redatto in occasione della cessione della strada reca anche la mia firma. Riconosco la mia firma nel verbale che mi viene mostrato (allegato a memoria di costituzione parte convenuta). Sul tratto di strada ceduto sono presenti segnali che indicano l'inizio e la fine della competenza della . In CP_2 contemporanea al verbale di consegna è stata messa questa segnaletica…il primo segnale (di fine competenza) è posto prima del ponte di o subito dopo, comunque in prossimità di esso;
il Pt_1 segnale di inizio competenza della è in prossimità del km 5 della SP 248”. Il teste CP_2
ha così dichiarato: “…. Mi occupavo della viabilità, come geometra sulle Controparte_3 strade. Sono a conoscenza di un incidente occorso al , in quanto informato dal capo CP_1 cantoniere. In quel periodo sostituivo il capo servizio che era assente per malattia. Una volta appreso dell'incidente ho fatto fare un sopralluogo al capo cantoniere e al geom. Controparte_4
e queste persone hanno accertato che il tratto di strada in questione non era di CP_5 proprietà della provincia. Ci siamo quindi informati anche presso il servizio catastale e abbiamo
11 appurato che il tratto di strada in questione era stato ceduto al Ho fatto quindi Parte_1 una relazione in cui scrivevo soltanto che la strada non rientrava nella nostra competenza.
Riconosco la relazione a mia firma in quella che mi viene mostrata (allegata a memoria costituzione convenuta). Rispetto alla planimetria che mi viene mostrata (allegata a memoria istruttoria parte convenuta) il tratto in verde identifica il tratto stradale dove il sinistro si è verificato. Dell'individuazione del tratto di strada si è occupato il geom. che lavora al CP_6 catasto presso la Provincia”.
Una volta individuato il soggetto da ritenere quale proprietario della res in custodia, si deve evidenziare che il non ha provato la ricorrenza del fortuito per andare esente da Parte_1 responsabilità di cui ai sensi dell'art. 2051 c.c. Non è stato dimostrato che le condizioni del manto stradale siano conseguite a una improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato della cosa o a un evento naturale di portata straordinaria.
Inoltre, non può trovare condivisione la tesi dell'odierno appellante sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e secondo cui dalle condizioni di perfetta visibilità discenderebbe la conseguenza per cui il danneggiato o non ha attuato tutte quelle cautele che le circostanze di tempo e luogo richiedevano o ha proceduto a una velocità tale da non consentirgli di fermarsi in tempo ed evitare la situazione di pericolo. Siffatta prospettazione viene smentita dalle risultanze probatorie. In particolare,
Dall'istruzione probatoria è emerso che: 1) le condizioni del manto stradale, situato in un tratto curvilineo, hanno comportato la perdita di equilibrio e di aderenza del motociclo;
2) CP_1 stava giungendo in un tratto curvilineo e pertanto non poteva avvedersi in tempo del
[...] pietrisco;
3) tutto quel tratto stradale è costituito da pietrisco e buche ricoperte di catrame non a livello dell'asfalto, di conseguenza non c'era alcun tratto alternativo da percorrere per poter evitare il danno (cfr. produzione fotografica di ); 4) dalle dichiarazioni dei testi escussi Controparte_1 non emerge che la condotta di sia posta in essere in violazione delle ordinarie Controparte_1 regole di cautela.
Resta, dunque, affermata la responsabilità dell'ente appellante nella causazione dell'evento pregiudizievole.
Il terzo motivo è infondato.
Non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi sottesi agli artt. 91 e 92 c.p.c. perché lo ha condannato alle spese di lite pur essendo rimasto contumace e nonostante sia stato chiamato in causa solo in un momento successivo quando inizialmente la domanda attorea è stata formulata solo nei confronti della . Controparte_2
12 Com'è noto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che una parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace. Ls contumacia, infatti, non comporta alcuna deroga al principio della soccombenza e a quello connesso della causalità per il quali le spese gravano sulla parte la cui condotta è alla base della instaurazione del giudizio nel quale sia poi risultata soccombente.
Risulta peraltro evidente che il decidendo di non costituirsi in giudizio pur Parte_1 essendo ritualmente convenuto e pur essendo indispensabile per derimere la questione sulla competenza in relazione al tratto stradale per cui è causa, ha contribuito al protrarsi del processo.
Infine, parte appellante ha chiesto la riduzione a equità della condanna, con particolare riferimento al quantum relativo al risarcimento dei danni e alle spese processuali poiché eccessivamente onerosi. Tale istanza non può trovare accoglimento alla luce delle ragioni che procedono e in difetto dei presupposti e dei principi sottesi all'art. 114 c.p.c.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.5. Le spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro).
Non può trovare accoglimento della richiesta formulata dal difensore della Controparte_2 nella comparsa di costituzione e risposta, di liquidazione degli oneri riflessi in luogo di IVA e cpa,
a carico della parte soccombente, trattandosi di avvocato iscritto all'Albo Special non solo perché detta iscrizione non è provata ma anche perché la Cassazione ha più volte ribadito che In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr da ultimo Cass. Sez.
Lav. 4399/2025)
Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 236/2023 del Tribunale di Cosenza e pubblicata in data 10.02.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento di nei confronti di delle spese di lite Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna l'appellante al pagamento di nei confronti della delle spese Controparte_2 di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
4. dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 5 settembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 537/2023 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 29 luglio 2025
TRA
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Geom. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato in Cosenza, al Viale Delle Medaglie D'Oro n. 42, presso lo
[...] studio dell'Avv. Elvira Brogno, la quale lo rappresenta e lo difende giusta convenzione n. 29 del
30/11/2022 e procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza, alla Via Martorelli n. 36 Scala A, presso lo studio degli avvocati Stefano Cavalcanti e
Stefania Cortese, i quali lo rappresentano e lo difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione del 29 ottobre 2020 nel giudizio n. 3773/2020 R.G. Tribunale di Cosenza;
APPELLATO nonché
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Scigliano, in virtù del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in Cosenza alla
P.zza XV marzo, n. 1;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI:
Per il“Voglia l'On. Corte di Appello adita in accoglimento del presente Parte_1 gravame: in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 236/2023 pubblicata il 10/02/2023 - n. 3773/2020 R.G., resa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Cosenza, in persona del G.I. D.ssa Giusi Ianni in data 10/02/2023, notificata in copia esecutiva in data 13/02/2023, poiché, attesa l'evidente illegittimità della medesima, parte appellante verrebbe esposta ad un ingiusto pregiudizio economico;
nel merito, riformare la sentenza n. 236/2023 pubblicata il 10/02/2023 - n. 3773/2020 R.G., resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Cosenza, in persona del G.I. D.ssa Giusi Ianni in data
10/02/2023, per evidente nullità degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione, e per l'effetto rigettare e/o annullare tutte le disposizioni di condanna in capo all'appellante con l'ulteriore effetto di assolvere lo stesso dal pagamento delle spese legali processuali.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa conclusionale depositata in data 30.03.2025, il ha chiesto che le Parte_1 spese di lite siano distratte in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro sez. civile, disattesa e Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, in via preliminare: Rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in premessa.
Dichiarare inammissibile, ovvero infondato lo spiegato appello, poiché infondato in fatto e diritto
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di Cosenza, con ogni altra conseguente e legittima statuizione del caso.
Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio da distrarre da distrarre in favore degli scriventi procuratori”.
Per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Paola, in funzione di Giudice di Controparte_2
Appello, contrariis reiectis: rigettare nel merito, per tutte le motivazioni suesposte, il gravame ex adverso proposto, con riguardo alla posizione della , in quanto infondato in fatto ed in diritto, Controparte_2 confermando la sentenza n. 236/202 del Tribunale Ordinario di Cosenza;
con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri riflessi in luogo dell'IVA e CPA, trattandosi di avvocato iscritto all'Albo Speciale”.
2
1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.09.2020, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la , in persona del Presidente pro tempore, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Cosenza al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a causa dell'incidente occorso in data 15.09.2019, mentre percorreva la S.P. 234 alla C/da Cavoni a bordo del suo motociclo, nel territorio del Comune di Pt_1
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto che:
➢ in data 15 settembre 2019, alle ore 11,30 circa, nel territorio del Comune di - Pt_1
Contrada Cavoni, mentre percorreva a bordo del suo motociclo Controparte_1
(Kawasaki tg EG65904) la strada provinciale n. 234 in direzione Rose - una volta Pt_1 giunto alla confluenza con la SP 248, a causa della presenza di pietrisco sul manto stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra;
➢ per effetto della caduta il motociclo ha subito visibili danni meccanici e alla carrozzeria, tanto da non essere più marciante, mentre egli ha riportato delle lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale;
➢ nell'immediatezza dei fatti e prima dell'intervento del 118, ha contattato telefonicamente i carabinieri e la polizia, i quali però gli hanno comunicato di non poter intervenire;
➢ ha anche tentato di contattare i vigili urbani di ma la relativa Controparte_1 Pt_1 utenza telefonica risultava inattiva;
➢ all'evento hanno assistito alcune persone che, poi, gli hanno prestato il primo soccorso;
➢ giunto in ospedale, i sanitari di turno gli hanno diagnosticato: contusioni multiple e prognosi iniziale di dieci giorni;
➢ in data 30.09.2020 ha inoltrato all'ente provinciale una diffida e messa in mora, riscontrata dalla con nota del 5.10.2020; CP_2
➢ in data 29.10.2020, ha invitato la alla stipula di negoziazione assistita. Controparte_2
Rivelatasi infruttuosa la richiesta di risarcimento danni e ritenendo sussistenti nella vicenda in esame tutti i presupposti di cui agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., perché l'ente provinciale, in qualità di soggetto custode e proprietario del tratto di strada teatro del sinistro, è da ritenersi responsabile dei danni subiti a causa del sinistro occorso, ha adito l'autorità giudiziaria per Controparte_1 ottenere: 1) il risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1.054,30. (comprensivo di un indennizzo giornaliero di € 100,00 in relazione ai 10 giorni di ITT riconosciuta e di euro 54,30 per
3 spese mediche sostenute); 2) il risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 7.206,20 (come da allegato preventivo rilasciato da Fralba Motor S.r.l.), relativo ai danni sul motociclo.
In data 5.02.2021 si è costituita in giudizio la , per chiedere il rigetto della Controparte_2 domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rappresentando sul punto che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa non rientrava nel patrimonio dell'ente provinciale, in forza di consegna di siffatto tratto stradale in favore del come da verbale del 10.05.2005. Parte_1
Con le note di trattazione del 26.02.2021, ha rappresentato che la Controparte_1 CP_2 in fase stragiudiziale non ha mai comunicato il passaggio di consegna del tratto stradale
[...] al chiedendo in ogni caso di essere autorizzato a integrare il contraddittorio ai Parte_1 sensi e per l'effetto degli artt. 106 e 209 comma III c.p.c. nei confronti del Parte_1
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa del detto ente non si è costituito e Parte_1 ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale.
Con sentenza n. 236/2023, pubblicata in data 10.02.2023, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1) ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato il in persona del Parte_1
l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore di , liquidato in euro 7.206,20 a titolo Controparte_1 di danno materiale ed euro 990,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria e interessi;
2) ha dichiarato, rispetto alla domanda, il difetto di legittimazione passiva della
; 3) ha condannato il in persona del l.r.p.t., alla rifusione Controparte_2 Parte_1 delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 264,00 per spese ed euro
5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarre in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari;
4) ha dichiarato le spese compensate nel rapporto tra l'attore e la . Controparte_2
IL Tribunale ha ritenuto la legittimazione del sulla base del duplice presupposto Parte_1 della formale consegna del tratto di strada e della previsione dell'art. 2 comma settimo del codice della strada che classifica come comunali le strade che percorrono i tratti urbani dei comuni.
Con riferimento al sinistro ha ritenuto che ricorresse la responsabilità del ai si sensi Pt_1 dell'art. 2051, essendo provato il nesso causale tra le caratteristiche della cosa in custodia e il sinistro occorso.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
4 2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in copia esecutiva in data 13.02.2023, il Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il
14.03.2023, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In via preliminare, ha dedotto altresì che le somme depositate presso la Tesoreria non sarebbero pignorabili in quanto sottoposte a vincolo di destinazione ex art. 159 TUEL.
In data 30.03.2023 e in data 26.06.2023 si sono costituiti in giudizio e la Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, per resistere al gravame e chiederne Controparte_2 il rigetto. Inoltre, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello considerato che il risultando contumace in I grado è, Parte_1 pertanto, incorso nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e nelle preclusioni relative alla formulazione di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 13.07.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.07.2023, il Collegio ha rigettato la richiesta di inibitoria e ha rinviato all'udienza istruttoria del
4.10.2023 per la prosecuzione della causa.
All'esito di detta udienza il consigliere istruttore ha rimesso al merito la decisione sulla ctu e ha fissato davanti a sé l'udienza del 2.07.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
L'udienza del 2.07.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c. e le note di trattazione scritta.
Con comparsa conclusionale depositata in data 30.03.2025, il ha chiesto che le Parte_1 spese di lite siano distratte in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Con provvedimento del 29.07.2025 depositato in pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.2 Con un primo motivo di gravame, parte appellante censura complessivamente la sentenza per erronea applicazione alla vicenda in esame degli artt. 2051 e 2043 c.c.
Il sostiene che nessuna responsabilità per il sinistro del 15.09.2019 può essergli Parte_1 addebitata perché: 1) l'evento pregiudizievole sarebbe avvenuto su un tratto di strada, non precisamente indentificato ma solo riconosciuto da alcuni testi, che collega la strada SP 234 in direzione Rose – alla confluenza con la SP 248; 2) non si conosce con certezza il km Pt_1 all'altezza del quale si è verificato il sinistro;
3) il verbale di consegna allegato dall'ente
5 provinciale non può essere considerato come elemento indicativo del tratto di strada presuntivamente sottoposto alla custodia dell'odierno ente appellante, in quanto non tutta la strada provinciale in questione è stata oggetto di consegna in favore del 4) non è stato Parte_1 redatto alcun verbale di sopralluogo nell'immediatezza dei fatti poiché le forze dell'ordine non sono state allertate.
Lamenta altresì che non si sia mai perfezionata la chiamata in causa dell'ente comunale nel primo grado di giudizio, quale litisconsorte necessario, poiché nessuna notifica del provvedimento di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio risulterebbe pervenuta alla sede comunale.
Premesso quanto sopra e in relazione ai presupposti della responsabilità di cui agli artt. 2051 e
2043 c.c., il evidenzia che la presunta anomalia del tratto stradale teatro del Parte_1 sinistro, dovuta alla presenza di sabbia e pietrisco, non può essere ritenuta una insidia o un trabocchetto, atteso che il sinistro è avvenuto alle 11 e 30 del mattino, dunque in pieno giorno, e, pertanto, in condizioni tali da essere percepibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Inoltre, nella prospettiva dell'appellante, non sussistono nemmeno i presupposti richiesti dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., considerata la presenza dell'elemento del fortuito.
Infatti, le condizioni di perfetta visibilità inducono a ritenere che il danneggiato avrebbe dovuto porre in essere tutte quelle cautele che le circostanze di tempo e luogo richiedevano.per evitare il danno.
Di conseguenza, in questa prospettiva, secondo il anche laddove si dovesse Parte_1 ritenere un profilo di responsabilità dell'ente comunale, è necessario porre l'attenzione sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nel sinistro occorso.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare anche la velocità dell'utente, considerato che la dinamica del sinistro indurrebbe a ritenere che la velocità del conducente fosse talmente elevata da non consentire a di fermarsi ed evitare il pericolo. Controparte_1
Con un secondo motivo di gravame, il denuncia la nullità della sentenza di primo Parte_1 grado per “errata valutazione delle prove ed applicazione dell'art. 2698 c.c.”.
Nello specifico, secondo l'appellante la sentenza di primo grado è nulla per mancante/insufficiente motivazione. Quest'ultima appare, a dire del di assolutamente generica e parziale, Pt_1 Pt_1 perché: 1) non tiene conto delle inesattezze di alcune risultanze testimoniali;
2) non ha valorizzato la carenza probatoria circa la presunta consegna del tratto di strada SP234 e l'assenza di verbale di constatazione del sinistro;
3) la valutazione probatoria non risponde a un criterio logico in riferimento ai principi di completezza, di causalità logica e di non contraddizione.
6 Evidenzia l'ente comunale che i testi escussi non hanno sufficientemente dimostrato né l'esatta dinamica del sinistro e né il luogo preciso in cui sarebbe avvenuto l'evento pregiudizievole.
Inoltre, in relazione al verbale di consegna dal quale emergerebbe la circostanza, mai provata dalla
, secondo cui il tratto di strada SP234 sarebbe stato oggetto di consegna in favore CP_2 dell'ente comunale, l'appellante sostiene che non si rinviene nel fascicolo di parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_2
Per le ragioni spiegate, la motivazione della sentenza appare assolutamente generica e parziale, in quanto non tiene in debito conto le predette carenze testimoniali e documentali, inclusa la carenza probatoria circa la presunta consegna del tratto di strada SP234 all'ente comunale.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza in cui è stato condannato alle spese di lite pur essendo rimasto contumace.
Più in particolare, il lamenta che il giudice di prime cure non ha fatto buon Parte_1 governo dei principi sottesi agli artt. 91 e 92 c.p.c.
In ossequio al principio di causalità nell'individuazione del soccombente e al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che nella vicenda in esame l'odierno appellante non ha tenuto alcun comportamento tale da costringere l'attore ad agire giudizialmente.
Infatti, l'ente comunale è stato chiamato in causa solo in un momento successivo mentre inizialmente la domanda attorea è stata formulata solo nei confronti della , Controparte_2 quale ente proprietario del tratto di strada interessato.
A conclusione del suddetto motivo di gravame e per le ragioni che precedono, l'appellante ha chiesto che, atteso il valore della controversia e la mancata involontaria costituzione dell'ente comunale in primo grado, si possa ridurre a equità la condanna, con particolare riferimento al quantum relativo al risarcimento dei danni e alle spese processuali poiché eccessivamente onerosi.
2.3. Le questioni preliminari.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado sollevata dal L'eccezione è infondata. Risulta, Parte_1 infatti, dagli atti di causa che ha provveduto alla notifica del provvedimento di Controparte_1 autorizzazione di integrazione del contraddittorio attraverso la pec del 9.03.2021 e in data
15.05.2021 a mezzo UNEP. Inoltre, in entrambi i casi la notifica risulta pacificamente perfezionata
(cfr. ricevuta di consegna e cartolina di ritorno depositate in primo grado in data 9.03.2021 e in data 24.05.2021).
7 In relazione alla questione posta all'attenzione di questa Corte da parte di e circa Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, considerato che il risultando Parte_1 contumace in I grado è, pertanto, incorso nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e nelle preclusioni relative alla formulazione di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., si osserva quanto segue.
Com'è noto il soggetto rimasto contumace in I grado che poi ha deciso di proporre appello incorre nelle stesse preclusioni previste dalle regole generali del codice di rito. Tuttavia, se, da un lato, gli
è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio e di richiedere mezzi di prova, da altro lato, però, gli è consentito di poter contestare la non corretta interpretazione dei fatti operata dal giudice di prime cure e di poter dedurre il difetto di notifica dell'atto introduttivo.
Nella vicenda in esame, nessuna decadenza o preclusione può essere ascritta al Parte_1 atteso che l'appellante si è limitato a contestare l'errata applicazione delle norme di legge e l'errata ricostruzione dei fatti di causa, lamentando altresì che la sua chiamata in causa non si sia mai perfezionata nel primo grado di giudizio, poiché nessuna notifica del provvedimento di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio risulterebbe pervenuta alla sede comunale.
2.4. Le valutazioni della Corte.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico – giuridica che li accomuna.
I motivi sono infondati.
In primo luogo deve affermarsi la correttezza dell'inquadramento della vicenda nella previsione dell'art. 2051 c.c. Questo è infatti il paradigma normativo cui devono essere ricondotte tutte le ipotesi di danno cagionato da un bene in custodia, ivi comprese, per espresso riconoscimento della costante giurisprudenza di legittimità, i danni derivanti dall'utilizzo da parte del privato di beni pubblici.
Da tale inquadramento giuridico della fattispecie discende dal punto di vista probatorio la conseguenza che ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra cosa ( o specifiche caratteristiche di questa ) gravando invece sul custode l'onere di provare l'esistenza del fortuito, ovvero di un evento idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e sinistro, evento che può anche consistere nella condotta del danneggiato la quale, a sua volta, può essere apprezzata anche sotto il diverso profilo del concorso ex art. 1227 c.c.
8 Ciò premesso, dall'istruzione probatoria è emerso che in data 15 settembre 2019, alle ore 11,30 circa, nel territorio del Comune di - Contrada Cavoni, mentre percorreva Pt_1 Controparte_1
a bordo del suo motociclo (Kawasaki tg EG65904) la strada provinciale n. 234 in direzione Rose
- una volta giunto alla confluenza con la SP 248, a causa della presenza di pietrisco sul Pt_1 manto stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Inoltre, per effetto della caduta il motociclo ha subito visibili danni meccanici e alla carrozzeria, tanto da non essere più marciante, mentre egli ha riportato delle lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.
Tale circostanza è stata confermata dalla riproduzione fotografica presente in atti, in cui si evince la presenza di pietrisco per tutto il manto stradale posto nel tratto curvilineo e di buche di notevoli dimensioni chiuse con catrame formando una copertura rialzata rispetto all'asfalto, nonché in sede di espletamento della prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 23.05.2022, il teste ha così riferito: “sono a conoscenza di un incidente occorso al Testimone_1 CP_1 in quanto quella mattina mi trovavo insieme a lui. Il fatto è avvenuto il 15.9.2019, ricordo bene la data in quanto è stato il giorno prima del mio compleanno e comunque è stata una brutta esperienza in quanto eravamo insieme sulla moto e l'ho visto cadere davanti a me.
Quella mattina ci siamo organizzati per fare un giro in moto, ci siamo trovati in un bar a Rende e ci siamo avviati per andare in moto ad Acri. Eravamo su due moto diverse, io su una Kawasaki
Ninja, il su una Kawasaki Z 1000. CP_1
Raggiunta la rotatoria che conduce dalla zona industriale di Rende verso mentre Pt_1 procedevamo ad andatura tranquilla e ci apprestavamo a girare a destra per andare verso Pt_1 in prossimità della rotatoria, per la presenza di un tombino sulla strada abbiamo percorso una traiettoria leggermente più ampia. Il ad un certo punto ha perso il controllo della moto CP_1
a causa della presenza di sporcizia sulla strada, in particolare vi erano sabbia e pietre, sembrava un cantiere. In particolare, la ruota anteriore della moto del è andata a finire sulla CP_1 sabbia e subito dopo lui ha perso il controllo della moto. Il fatto si è verificato attorno alle 11:30.
Riconosco il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro nelle foto che mi vengono mostrate. A seguito dell'incidente la moto del ha riportato danni su tutta la fiancata destra nonché CP_1
l'anteriore compresa forcella, specchietti e serbatoi. Il è caduto per terra e ha riportato CP_1 delle contusioni, fortunatamente aveva la tuta. Subito abbiamo chiamato il 118 e lui è stato accompagnato in Ospedale con l'ambulanza…… Confermo che il luogo dell'incidente è quello visibile nelle foto mostratemi, che raffigurano le condizioni della strada nell'immediatezza dei fatti. Non c'era alcuna segnalazione di pericolo in corrispondenza al punto in cui l'incidente si è
9 verificato. I danni riportati dalla moto nell'immediatezza dell'incidente sono visibili nelle foto che mi vengono mostrate, forse non si vedono tutti i danni in quanto la moto è coricata sulla destra…
Le condizioni climatiche al momento del fatto erano buone…I detriti di cui ho riferito erano grigi come l'asfalto quindi difficilmente visibili… Si trattava di sabbia e pietre”.
Mentre l'altro teste oculare ha così dichiarato: “…Io ero con il furgone e mi Testimone_2 trovavo sulla strada che da Castiglione conduce a Bisignano o ed Acri o Montalto, in Pt_1 corrispondenza della relativa rotatoria. Io avevo davanti due moto e percorrevo la loro stessa corsia di marcia. Ad un certo punto una delle due moto a causa di brecciolina per terra ha perso il controllo e il conducente è caduto per terra, al pari della moto. La moto è caduta sul lato destro.
La brecciolina per terra l'ho notata quando mi sono fermato per prestare soccorso. Ho visto a quel punto questo materiale per terra, tipo sabbiolina e pietrisco. Riconosco il tratto stradale ove
è avvenuto il sinistro nelle foto che mi vengono mostrate.
La moto ha riportato danni in particolare nella parte destra, ricordo specchietti e carena danneggiati. Il conducente era dolorante, indossava una tuta da moto, lamentava dolori a spalla, piede e ginocchio. È stata chiamata l'ambulanza non so dire da chi. A prestare soccorso si fermò anche il conducente dell'altra moto nonché un'altra persona. Io ho aspettato l'arrivo dell'ambulanza e sono andato via…. Il ha chiamato nell'immediato anche qualche CP_1 autorità mi pare i vigili urbani, credo di ma non ho visto nessuno intervenire, forse non ha Pt_1 proprio risposto nessuno. Confermo che il luogo dell'incidente è quello visibile nelle foto mostratemi, che raffigurano le condizioni della strada nell'immediatezza dei fatti ….. Quel giorno le condizioni climatiche erano buone. Nei pressi della rotatoria c'era un tombino. Le moto andavano a velocità moderata”.
Inoltre, nel verbale di pronto soccorso del 15.09.2019 la diagnosi è stata la seguente: “giunge per trauma motociclistico da caduta – dolore acuto da trauma, contusioni multiple, guaribile in 10 gg”.
A questo punto, una volta dimostrato il nesso causale tra le condizioni della res in custodia e l'evento lesivo, il soggetto proprietario del bene andrà esente da responsabilità solo se ha provato la sussistenza del caso fortuito.
Nella vicenda in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, secondo cui la gravata sentenza deve essere dichiarata nulla perché non sono stati correttamente valutati i fatti di causa, si ritiene che il ragionamento del giudice di prime cure sia immune da censure sul piano logico e giuridico.
10 Nella prospettazione del non risulterebbe dimostrato il punto preciso in cui è Parte_1 avvenuto l'incidente e allo stesso tempo non si può dare totale valenza probatoria al verbale di consegna poiché non tutta la strada provinciale in questione è stata oggetto di consegna in suo favore.
Tuttavia, proprio dalle emergenze documentali e dalla prova testimoniale espletata risulta che il
è il proprietario del tratto stradale teatro del sinistro. Ciò si evince da quanto Parte_1 delineato ed evidenziato nel verbale di consegna del 10.05.2005, con annesse planimetrie, sottoscritto da entrambi gli enti e dalla nota protocollo n. 2201 del 20.01.2021 a firma del funzionario del settore viabilità e manutenzione del territorio della Controparte_2
(cfr. allegati al fascicolo di I grado della Controparte_3 Parte_3
Siffatta circostanza è stata, comunque, ampiamente dimostrata dai testi dell'ente provinciale. In particolare, ha così riferito: “Sono dipendente dal 2001 della Provincia di Testimone_3
Cosenza. Mi occupo del settore viabilità, quindi in particolare delle strade di proprietà dell'ente provincia…. Rispetto alla planimetria che mi viene mostrata (allegata a memoria istruttoria parte convenuta) il tratto in verde identifica il tratto stradale dove il sinistro si è verificato.
L'identificazione è stata fatta sulla base delle fotografie inviate al mio ufficio dall'ufficio legale.
Il tratto in questione si trova in corrispondenza della rotatoria denominata bivio Cavoni che conduce al Il tratto di strada in questione è stato ceduto attorno al 2003/2004 Parte_1 dalla al Ci fu un atto formale. Il comune di è un Controparte_2 Parte_1 Pt_1 comune con più di 10000 abitanti e il codice della strada impone alla Provincia di cedere le aree interne che fanno capo ai Comuni con più di 10000 abitanti… Il verbale di consegna redatto in occasione della cessione della strada reca anche la mia firma. Riconosco la mia firma nel verbale che mi viene mostrato (allegato a memoria di costituzione parte convenuta). Sul tratto di strada ceduto sono presenti segnali che indicano l'inizio e la fine della competenza della . In CP_2 contemporanea al verbale di consegna è stata messa questa segnaletica…il primo segnale (di fine competenza) è posto prima del ponte di o subito dopo, comunque in prossimità di esso;
il Pt_1 segnale di inizio competenza della è in prossimità del km 5 della SP 248”. Il teste CP_2
ha così dichiarato: “…. Mi occupavo della viabilità, come geometra sulle Controparte_3 strade. Sono a conoscenza di un incidente occorso al , in quanto informato dal capo CP_1 cantoniere. In quel periodo sostituivo il capo servizio che era assente per malattia. Una volta appreso dell'incidente ho fatto fare un sopralluogo al capo cantoniere e al geom. Controparte_4
e queste persone hanno accertato che il tratto di strada in questione non era di CP_5 proprietà della provincia. Ci siamo quindi informati anche presso il servizio catastale e abbiamo
11 appurato che il tratto di strada in questione era stato ceduto al Ho fatto quindi Parte_1 una relazione in cui scrivevo soltanto che la strada non rientrava nella nostra competenza.
Riconosco la relazione a mia firma in quella che mi viene mostrata (allegata a memoria costituzione convenuta). Rispetto alla planimetria che mi viene mostrata (allegata a memoria istruttoria parte convenuta) il tratto in verde identifica il tratto stradale dove il sinistro si è verificato. Dell'individuazione del tratto di strada si è occupato il geom. che lavora al CP_6 catasto presso la Provincia”.
Una volta individuato il soggetto da ritenere quale proprietario della res in custodia, si deve evidenziare che il non ha provato la ricorrenza del fortuito per andare esente da Parte_1 responsabilità di cui ai sensi dell'art. 2051 c.c. Non è stato dimostrato che le condizioni del manto stradale siano conseguite a una improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato della cosa o a un evento naturale di portata straordinaria.
Inoltre, non può trovare condivisione la tesi dell'odierno appellante sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e secondo cui dalle condizioni di perfetta visibilità discenderebbe la conseguenza per cui il danneggiato o non ha attuato tutte quelle cautele che le circostanze di tempo e luogo richiedevano o ha proceduto a una velocità tale da non consentirgli di fermarsi in tempo ed evitare la situazione di pericolo. Siffatta prospettazione viene smentita dalle risultanze probatorie. In particolare,
Dall'istruzione probatoria è emerso che: 1) le condizioni del manto stradale, situato in un tratto curvilineo, hanno comportato la perdita di equilibrio e di aderenza del motociclo;
2) CP_1 stava giungendo in un tratto curvilineo e pertanto non poteva avvedersi in tempo del
[...] pietrisco;
3) tutto quel tratto stradale è costituito da pietrisco e buche ricoperte di catrame non a livello dell'asfalto, di conseguenza non c'era alcun tratto alternativo da percorrere per poter evitare il danno (cfr. produzione fotografica di ); 4) dalle dichiarazioni dei testi escussi Controparte_1 non emerge che la condotta di sia posta in essere in violazione delle ordinarie Controparte_1 regole di cautela.
Resta, dunque, affermata la responsabilità dell'ente appellante nella causazione dell'evento pregiudizievole.
Il terzo motivo è infondato.
Non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi sottesi agli artt. 91 e 92 c.p.c. perché lo ha condannato alle spese di lite pur essendo rimasto contumace e nonostante sia stato chiamato in causa solo in un momento successivo quando inizialmente la domanda attorea è stata formulata solo nei confronti della . Controparte_2
12 Com'è noto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che una parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace. Ls contumacia, infatti, non comporta alcuna deroga al principio della soccombenza e a quello connesso della causalità per il quali le spese gravano sulla parte la cui condotta è alla base della instaurazione del giudizio nel quale sia poi risultata soccombente.
Risulta peraltro evidente che il decidendo di non costituirsi in giudizio pur Parte_1 essendo ritualmente convenuto e pur essendo indispensabile per derimere la questione sulla competenza in relazione al tratto stradale per cui è causa, ha contribuito al protrarsi del processo.
Infine, parte appellante ha chiesto la riduzione a equità della condanna, con particolare riferimento al quantum relativo al risarcimento dei danni e alle spese processuali poiché eccessivamente onerosi. Tale istanza non può trovare accoglimento alla luce delle ragioni che procedono e in difetto dei presupposti e dei principi sottesi all'art. 114 c.p.c.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.5. Le spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro).
Non può trovare accoglimento della richiesta formulata dal difensore della Controparte_2 nella comparsa di costituzione e risposta, di liquidazione degli oneri riflessi in luogo di IVA e cpa,
a carico della parte soccombente, trattandosi di avvocato iscritto all'Albo Special non solo perché detta iscrizione non è provata ma anche perché la Cassazione ha più volte ribadito che In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr da ultimo Cass. Sez.
Lav. 4399/2025)
Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 236/2023 del Tribunale di Cosenza e pubblicata in data 10.02.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento di nei confronti di delle spese di lite Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna l'appellante al pagamento di nei confronti della delle spese Controparte_2 di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
4. dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 5 settembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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