CASS
Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2024, n. 13754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13754 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5208/2017 R.G. proposto da: COMUNE GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IA NI 29, presso lo studio dell’avvocato MILLI IN ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato ARMELLA SARA ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata E Terminal Contenitori Porto di Genova s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mattarelli e Lucia Montecamozzo ed Civile Sent. Sez. 5 Num. 13754 Anno 2024 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 17/05/2024 2 di 16 elettivamente dom.ta in Roma presso lo studio NT & associati in via Sicilia 66 Controricorrente incidentale avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1423/2016 depositata il 25/11/2016. Cui è riunito il ricorso 5274/2017 proposto dalla Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura dello Stato presso i cui uffici legalmente domicilia in Roma alla via Portoghesi n. 12 ricorrente CONTRO Terminal Contenitori Porto di Genova s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mattarelli e Lucia Montecamozzo ed elettivamente dom.ta in Roma presso lo studio NT & associati in via Sicilia 66 Controricorrente incidentale NONCHE’ Comune di Genova in persona del sindaco p.t. Intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1423/2016 depositata il 25/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Udito il P.G. che ha concluso per la riunione dei giudizi ed il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale. Uditi i difensori di tutte le parti. FATTI DI CAUSA 1.Il Comune di Genova e l’Agenzia delle entrate propongono separati ricorsi, affidati, rispettivamente, a sei e due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto 3 di 16 l’appello di Agenzia delle entrate e del Comune di Genova ed accolto l’appello incidentale di Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. avverso la sentenza n. 1423/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ritenendo che la rendita catastale dovesse essere notificata alla cointestarla catastale-concessionaria; la società contribuente resiste con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, affidato a sei motivi, con riguardo ad entrambi i ricorsi proposti dalle amministrazioni. 1. In data 14 dicembre 2023, la società contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ex d.l. 119/2018, corredata da documentazione, nel giudizio iscritto al n. Rg 5274/2017, con la quale ha evidenziato che la definizione agevolata nei giudizi nn. Rg. 5206 e 5208 del 2017 ha condotto, la prima, all’estinzione e, la seconda, all’udienza pubblica, sostenendo che la definizione della controversia determinerebbe il medesimo esito per la controversia relativa alla attribuzione della categoria catastale (Rg 5274/2017). Si assume, al riguardo, che una volta riconosciuta la definizione di entrambe le liti (per i giudizi nn. Rg. 5206 e 5208 del 2017) relative agli accertamenti ICI originariamente impugnati, si dovrebbe necessariamente estinguere anche la presente lite che riguarda l’atto catastale che era stato impugnato con i medesimi ricorsi avverso gli accertamenti ICI, solo in quanto atto prodromico a tali accertamenti. 2. Il Comune di Genova, in prossimità dell’udienza, ha depositato memorie difensive chiedendo la riunione del giudizio 5274/17 al giudizio recante il n. Rg 5208/17. Il P.G. ha concluso per la riunione dei giudizi ed il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale. MOTIVI DI DIRITTO 1.I ricorsi del Comune di Genova e dell’Agenzia delle entrate, tutti proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc.civ.). 4 di 16 Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione autonoma che, dopo la notifica del primo ricorso per cassazione, sia stata proposta sotto forma di ricorso principale si converte in ricorso incidentale, ed è ammissibile purché sia stata proposta nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod.proc.civ. e sia disposta la riunione dei ricorsi (sent. n. 6400/1999; n. 7135/1994; n. 12942/1992), condizione che nella specie sussiste poiché il primo ricorso è stato notificato dall’Agenzia il 13 febbraio 2017, mentre il ricorso del Comune di Genova è stato da quest'ultima proposto con atto notificato in data 16 febbraio 2017 e quindi nei termini prescritti per l'impugnazione incidentale. Ricorso principale proposto dall’agenzia delle entrate n. Rg 5274/2017. 2. Con il primo motivo di ricorso ( Rg 5274/2017) l’Agenzia ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992) in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere che il ricorso introduttivo fosse stato ritualmente proposto anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate (già Ufficio del territorio) atteso che non assume natura di atto impositivo, impugnabile, il classamento a seguito di procedura Docfa, laddove non siano state apportate variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte. 3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 74 legge 342/2000, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che l’Agenzia fiscale era tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti intestatario catastale del bene. Ricorso principale proposto dal Comune di Genova n. Rg. 5208/2017. 4.Con la prima censura del ricorso proposto dal Comune, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è 5 di 16 stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ.; per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che l’imposta dovuta dalla contribuente è stata calcolata sulla base di una rendita catastale in atti, proposta dallo stesso proprietario dell’immobile e non rettificata dall’Agenzia del territorio. In data 18 dicembre 2008, l’Autorità portuale, in qualità di proprietaria dell’area, ha presentato una dichiarazione Docfa, proponendo l’accatastamento dei fabbricati scoperti per cui è causa nella categoria D/8, cui corrisponde il regolare assoggettamento a Ici. Tale rendita è stata accettata, senza modifiche, dall’Agenzia del territorio ed è pertanto divenuta definitiva, ai sensi dell’art. 74, d.lgs. 342 del 2000: sulla base della stessa il Comune ha doverosamente provveduto alla liquidazione dell’imposta dovuta. 5. La seconda doglianza deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 7, comma primo, lett. b), d.lgs. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.. Con riferimento alle annualità in contestazione, la concessionaria Terminal Contenitori non ha versato l’Ici per le vaste aree scoperte dalla stessa utilizzate, pretendendo di rientrare in una delle ipotesi di esenzione, di cui all’art. 7, co. 1^, d.lgs. 504 del 1992; tuttavia, si assume che le norme sulle esenzioni hanno natura speciale e derogatoria della norma generale, con la conseguenza che – in base alle disposizioni dell’art. 12 delle Preleggi – non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative. In particolare, essendo esentata la categoria catastale E dall’obbligo del pagamento dell’Ici, ai sensi dell’art. 7, comma primo, lett. b), d.lgs. 504 del 1992, la prova della sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione grava sul contribuente (in tal senso, Cass., sez. trib., 8 luglio 2015, nn. 14224-14225- 14226; Cass., sez. V, 15 settembre 2008, n. 23608). 6 di 16 6. Il terzo ed il quarto mezzo di ricorso prospettano violazione degli artt. 1 comma secondo, e 3, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. Si sostiene che la sentenza impugnata è manifestamente illegittima in quanto fondata su un presupposto errato, rappresentato dall’affermazione dell’esistenza di un’ipotetica distinzione normativa, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, tra aree “coperte” – che dovrebbero ritenersi assoggettate ad Ici – e aree “scoperte”, asseritamente esenti dall’imposta; sostenendo che legittimato passivo dell’imposta comunale è il concessionario delle aree, indipendentemente dalla titolarità di diritti reali su di esse. La sentenza di secondo grado si paleserebbe altresì illegittima giacchè, sostenendo l’imponibilità Ici dei soli immobili e non anche delle aree “scoperte”, propugna un’interpretatio abrogans dell’art. 3, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Si obietta che tale norma è stata modificata dall’art. 18, terzo comma, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001) e prevede che, a far data dal 1° gennaio 2001, “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”; modifica legislativa che ha avuto l’effetto di assoggettare ad imposta esattamente le aree “scoperte” oggetto della presente vertenza. Se infatti dovesse ritenersi, come sostenuto dai giudici di secondo grado, che l’Ici sia dovuta dal concessionario esclusivamente sulle aree “coperte”, ossia sui fabbricati in relazione ai quali il concessionario vanta un diritto di superficie, nessuna innovazione sarebbe stata apportata dall’intervenuta modifica legislativa, di cui all’art. 3, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che sarebbe rimasta lettera morta. Al contrario, deve evidenziarsi come la citata modifica legislativa abbia avuto la precipua funzione di estendere il pagamento dell’Ici 7 di 16 a tutti i concessionari di aree demaniali coperte o scoperte, a prescindere dalla titolarità di diritti reali sulle stesse. Deduce il ricorrente che con specifico riferimento alla portata innovativa di cui all’art. 3, primo comma, d.lgs. 504 del 1992, si sono pronunciate le Sezioni Unite, precisando che “la fattispecie considerata dalla norma riguarda tuttavia – come è reso palese dal tenore della disposizione – il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’area demaniale, che invece – secondo la giurisprudenza di questa Corte – doveva ritenersi già soggetto a Ici” (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3692; Cass., sez. trib., 7 giugno 2011, n. 12354). 8. Con il quinto motivo il Comune di Genova denuncia violazione dell’art. 74 legge n. 342/2000, per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato l’atto impositivo per violazione dell’obbligo di notifica anche al concessionario, in quanto intestatario della partita catastale, della rendita catastale attribuita al compendio attribuito in concessione. Ricorso incidentale non condizionato della società. 9. Con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato proposto sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sia dell’amministrazione comunale, si denuncia la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ.; per avere il decidente disposto la compensazione delle spese di lite, <tenuto conto della complessità interpretativa normativa ed in virtù presenza, nella giurisprudenza di merito oscillazioni giurisprudenziali>. Si deduce che nell’ipotesi di soccombenza di una parte, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Ricorso incidentale condizionato della società. 8 di 16 10. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto dalla Società sia nei confronti del Comune sia dell’Agenzia, la contribuente deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda di annullamento degli avvisi, per assenza di sottoscrizione del funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo;
col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 nonchè dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla mancata sottoscrizione dell'atto impositivo;
si assume che se si dovessero ritenere implicitamente rigettate le eccezioni proposte, l'avviso sarebbe viziato per la presenza di una firma a stampa sull'avviso di accertamento. La terza censura prospetta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda volta l'annullamento degli atti di accertamento Ici e dunque per violazione dell'art. 1, comma 162, legge n. 296 del 1996, legge n. 212 dei 2000, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riproposta in sede di gravame, con la quale la contribuente lamentava il deficit motivazionale dell'avviso che faceva riferimento ad altro atto non conosciuto dalla stessa. Con il quarto mezzo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 1996 nonché dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sulla mancata allegazione all'atto impositivo degli atti richiamati in motivazione. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta ancora la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia in ordine alla domanda volta alla riforma della sentenza emessa dai giudici di primo di primo grado in ordine alla non applicabilità delle rendite attribuite per i periodi antecedenti 9 di 16 alla loro messa in atti, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; si lamenta che il decidente non abbia pronunciato sulla pretesa retroattività delle rendite proposte nel 2008 dall'autorità portuale alle annualità precedenti. Con l'ultimo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 504 del 1992, nonché dell'art. 74 della legge 342 del 2000 e dell'art. 1, comma commi 2 e 3, d.m. n. 70 del 1994, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; nel caso si dovesse ritenere un implicito rigetto della censura relativa alla irretroattività della rendita proposta nel 2008, la ricorrente ricorda che la regola generale prevista dall'art. 5 citato in rubrica secondo il quale le variazioni delle risorse catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura Docfa ai fini della determinazione della rendita catastale, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, ed essendo il termine di efficacia previsto dal citato art. 5, comma 2, ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni degli accertamenti. 11.La contribuente ha depositato in data 14 dicembre 2023 la domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione del giudizio introdotto dal Comune. Alla luce di detta documentazione, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente tra il Comune e la contribuente. 10 di 16 12.Resta da esaminare il ricorso proposto dall’Agenzia, atteso che nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, che si afferma conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, esso ha un duplice oggetto: uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di lite fiscale pendente definibile, quindi, in base al d.l. 119/2018 ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa (Cass. del 07/06/2013, n. 14383;Cass.n.9178/2011;Cass. n. 5289/2010). 13.La prima censura del ricorso principale è priva di pregio, atteso che la società ha impugnato l’avviso di accertamento Ici per l’annualità 2005, sul presupposto che non le era stata notificata l’attribuzione della rendita, oltre che della diversa categoria catastale. Al riguardo, si evidenzia che la società non ha preso parte alla procedura Docfa e che l’Agenzia ha provveduto a mettere in atti la nuova rendita per le aree scoperte. 14.Il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia è destituito di fondamento, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ritiene questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui <in tema di ici, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'agenzia territorio è tenuta a notificare l'atto attribuzione o modifica rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali bene. (nella specie, la s.c., in applicazione principio, ha confermato sentenza impugnata che aveva annullato non notificato un'area demaniale marittima intestatario partita e rimasto estraneo alla procedura docfa> (cfr. Cass. n. 807 del 2018). 11 di 16 L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che <a decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a dalla loro notificazione, cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)>. Secondo l'insegnamento di questa Corte, sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della L. n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale, dovendo ritenersi sussistente in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 212/2000. 14.1.Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Territorio n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo;
qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti 12 di 16 fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che <<in tema di ici, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'agenzia territorio è tenuta a notificare l'atto attribuzione o modifica rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali bene. (nella specie, la s.c., in applicazione principio, ha confermato sentenza impugnata che aveva annullato non notificato un'area demaniale marittima intestatario partita e rimasto estraneo alla procedura docfa>( cfr. Cass. n. 7867/2016). 14.2. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui <in tema di ici, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'agenzia territorio è tenuta a notificare l'atto attribuzione o modifica rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali bene. (nella specie, la s.c., in applicazione principio, ha confermato sentenza impugnata che aveva annullato non notificato un'area demaniale marittima intestatario partita e rimasto estraneo alla procedura docfa> (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile. 13 di 16 14.3. Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento. 15. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale dell’Agenzia, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato. 16. Il ricorso incidentale (non condizionato) della società va disatteso. In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, cod. proc.civ., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta 14 di 16 a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità"(Cass. del 16/05/2022, n. 15495; Cass. del 11/03/2022, n. 7992; Cass. n. 9977/2019). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno motivato la compensazione sia per la complessità della normativa applicabile sia per i contrasti della giurisprudenza di merito sulla questione, conformandosi, dunque, ai principi di legittimità sull’applicazione dell’art. 92 cod. proc.civ. cit.. 17. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato estinto il giudizio introdotto dal Comune Rg. 5208/2017, e tenuto conto del tenore della decisione (cfr. ad esempio Cass., Sez. 5, n. 1343 del 18/01/2019), non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto, limitatamente al giudizio introdotto dal Comune, restano a carico della parte che le ha anticipate. 18. Con riferimento al giudizio n. RG 5274/2017, il ricorso principale dell’Agenzia, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato. 19. Deve essere respinto anche il ricorso incidentale non condizionato. 20.Tenuto conto della reciproca soccombenza nel giudizio Rg 5274/2017, le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto;
la restante parte va posta a carico della Agenzia 15 di 16 ricorrente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte - decidendo sui ricorsi riuniti;
- nel ricorso rg. n. 5208/17 (rapporto processuale con il Comune di Genova): dichiara estinto il giudizio per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; dichiara che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. cit., le spese del processo estinto, restano a carico della parte che le ha anticipate;
- nel ricorso rg. n. 5274/2017 (rapporto processuale con Agenzia delle Entrate): rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;
rigetta il ricorso incidentale non condizionato;
compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità, ponendo il resto a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole nella misura, già ridotta a ¾, di euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 16 di 16 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’adunanza camerale della Sezione Tributaria della
col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 nonchè dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla mancata sottoscrizione dell'atto impositivo;
si assume che se si dovessero ritenere implicitamente rigettate le eccezioni proposte, l'avviso sarebbe viziato per la presenza di una firma a stampa sull'avviso di accertamento. La terza censura prospetta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda volta l'annullamento degli atti di accertamento Ici e dunque per violazione dell'art. 1, comma 162, legge n. 296 del 1996, legge n. 212 dei 2000, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riproposta in sede di gravame, con la quale la contribuente lamentava il deficit motivazionale dell'avviso che faceva riferimento ad altro atto non conosciuto dalla stessa. Con il quarto mezzo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 1996 nonché dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sulla mancata allegazione all'atto impositivo degli atti richiamati in motivazione. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta ancora la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia in ordine alla domanda volta alla riforma della sentenza emessa dai giudici di primo di primo grado in ordine alla non applicabilità delle rendite attribuite per i periodi antecedenti 9 di 16 alla loro messa in atti, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; si lamenta che il decidente non abbia pronunciato sulla pretesa retroattività delle rendite proposte nel 2008 dall'autorità portuale alle annualità precedenti. Con l'ultimo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 504 del 1992, nonché dell'art. 74 della legge 342 del 2000 e dell'art. 1, comma commi 2 e 3, d.m. n. 70 del 1994, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; nel caso si dovesse ritenere un implicito rigetto della censura relativa alla irretroattività della rendita proposta nel 2008, la ricorrente ricorda che la regola generale prevista dall'art. 5 citato in rubrica secondo il quale le variazioni delle risorse catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura Docfa ai fini della determinazione della rendita catastale, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, ed essendo il termine di efficacia previsto dal citato art. 5, comma 2, ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni degli accertamenti. 11.La contribuente ha depositato in data 14 dicembre 2023 la domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione del giudizio introdotto dal Comune. Alla luce di detta documentazione, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente tra il Comune e la contribuente. 10 di 16 12.Resta da esaminare il ricorso proposto dall’Agenzia, atteso che nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, che si afferma conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, esso ha un duplice oggetto: uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di lite fiscale pendente definibile, quindi, in base al d.l. 119/2018 ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa (Cass. del 07/06/2013, n. 14383;Cass.n.9178/2011;Cass. n. 5289/2010). 13.La prima censura del ricorso principale è priva di pregio, atteso che la società ha impugnato l’avviso di accertamento Ici per l’annualità 2005, sul presupposto che non le era stata notificata l’attribuzione della rendita, oltre che della diversa categoria catastale. Al riguardo, si evidenzia che la società non ha preso parte alla procedura Docfa e che l’Agenzia ha provveduto a mettere in atti la nuova rendita per le aree scoperte. 14.Il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia è destituito di fondamento, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ritiene questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui <in tema di ici, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'agenzia territorio è tenuta a notificare l'atto attribuzione o modifica rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali bene. (nella specie, la s.c., in applicazione principio, ha confermato sentenza impugnata che aveva annullato non notificato un'area demaniale marittima intestatario partita e rimasto estraneo alla procedura docfa> (cfr. Cass. n. 807 del 2018). 11 di 16 L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che <a decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a dalla loro notificazione, cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)>. Secondo l'insegnamento di questa Corte, sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della L. n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale, dovendo ritenersi sussistente in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 212/2000. 14.1.Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Territorio n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo;
qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti 12 di 16 fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che <<in tema di ici, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'agenzia territorio è tenuta a notificare l'atto attribuzione o modifica rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali bene. (nella specie, la s.c., in applicazione principio, ha confermato sentenza impugnata che aveva annullato non notificato un'area demaniale marittima intestatario partita e rimasto estraneo alla procedura docfa>( cfr. Cass. n. 7867/2016). 14.2. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui <in tema di ici, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'agenzia territorio è tenuta a notificare l'atto attribuzione o modifica rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali bene. (nella specie, la s.c., in applicazione principio, ha confermato sentenza impugnata che aveva annullato non notificato un'area demaniale marittima intestatario partita e rimasto estraneo alla procedura docfa> (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile. 13 di 16 14.3. Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento. 15. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale dell’Agenzia, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato. 16. Il ricorso incidentale (non condizionato) della società va disatteso. In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, cod. proc.civ., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta 14 di 16 a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità"(Cass. del 16/05/2022, n. 15495; Cass. del 11/03/2022, n. 7992; Cass. n. 9977/2019). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno motivato la compensazione sia per la complessità della normativa applicabile sia per i contrasti della giurisprudenza di merito sulla questione, conformandosi, dunque, ai principi di legittimità sull’applicazione dell’art. 92 cod. proc.civ. cit.. 17. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato estinto il giudizio introdotto dal Comune Rg. 5208/2017, e tenuto conto del tenore della decisione (cfr. ad esempio Cass., Sez. 5, n. 1343 del 18/01/2019), non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto, limitatamente al giudizio introdotto dal Comune, restano a carico della parte che le ha anticipate. 18. Con riferimento al giudizio n. RG 5274/2017, il ricorso principale dell’Agenzia, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato. 19. Deve essere respinto anche il ricorso incidentale non condizionato. 20.Tenuto conto della reciproca soccombenza nel giudizio Rg 5274/2017, le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto;
la restante parte va posta a carico della Agenzia 15 di 16 ricorrente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte - decidendo sui ricorsi riuniti;
- nel ricorso rg. n. 5208/17 (rapporto processuale con il Comune di Genova): dichiara estinto il giudizio per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; dichiara che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. cit., le spese del processo estinto, restano a carico della parte che le ha anticipate;
- nel ricorso rg. n. 5274/2017 (rapporto processuale con Agenzia delle Entrate): rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;
rigetta il ricorso incidentale non condizionato;
compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità, ponendo il resto a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole nella misura, già ridotta a ¾, di euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 16 di 16 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’adunanza camerale della Sezione Tributaria della