Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società “ B&Z Società tra Avvocati s.r.l. ”, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e A.T.P. di TI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede sono legalmente domiciliati;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di TI n.-OMISSIS-, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di TI;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente adiva il Tribunale di TI per vedersi accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale come docente e, per l’effetto, condannato il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 1.718,22 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché accertata in corso di causa, a titolo di retribuzione professionale docente, con interessi e rivalutazione come per legge.
Con sentenza del Tribunale di TI n.-OMISSIS-, passata in giudicato, il Tribunale accoglieva il ricorso così statuendo in dispositivo: “ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la ‘Retribuzione Professionale Docente’, per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso, come da certificati di servizio in atti e, per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente, a tale titolo, della somma di euro 1.718,22 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo; condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre euro 49,00 a titolo di rimborso spese per C.U. ”.
La sentenza, munita di formula esecutiva, era notificata in data 10.07.2024, e passava in giudicato.
Il Ministero resistente non ottemperava alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza, con riferimento alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso, come da certificati di servizio in atti (euro 1.718,22, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo).
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 13.01.2025, per chiedere l’ottemperanza del giudicato in epigrafe, con espresso riferimento alla sorte (ma non alle spese legali che sono espressamente escluse da tale giudizio essendo, del resto, parte ricorrente non legittimata a richiederle). Chiede la nomina di un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Fa riserva di agire per il risarcimento de danni subìti e subendi .
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, la causa è introitata per la decisione.
II - Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – La ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
La sentenza risulta passata in giudicato. Munita di formula esecutiva, essa è stata così notificata il 09.07.2024 al Ministero resistente, presso la sua sede reale, sicché è decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.
Conseguentemente, si ravvisa la condizione di procedibilità prevista ex lege .
Il ricorso è, dunque, ammissibile e ricorrono tutti i presupposti di rito e nel merito, per l’accoglimento.
IV – Va, pertanto, ordinato all’intimato Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, quindi di pagare le somme ivi liquidate, come sopra riportato, in favore della ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero resistente, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di TI, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza, in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
V – Il ricorso è, dunque, accolto, nei sensi di cui alla motivazione. Le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, sono liquidate in euro 800, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui alla motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimato alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in euro 800, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in TI, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.