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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
224/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere rel.;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 224/2019 R.G.A.C. vertente tra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Condello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, via Varesina n. 1, PEC:
; Email_1
APPELLANTE contro
C.F. rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Romeo Filippo Francesco e Barilla Salvatore, domicilio digitale:
e ; Email_2 Email_3
APPELLATO
Alla quale è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 543/2020 R.G.A.C. vertente tra:
(CF: ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
(CF: ), tutti rappresentati e difesi C.F._4 Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Condello, del foro di Como, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como, via Varesina n. 1 PEC Email_1
APPELLANTI
contro
C.F. residente in [...] C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori avv.ti Romeo Filippo Francesco e
Barilla Salvatore
APPELLATO
Oggetto: divisione giudiziale/divisione di beni non caduti in successione/cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole.
Appello avverso la sentenza n. 133/2019 pubblicata il 24.01.2019 e avverso la sentenza n. 84/2020 pubblicata il 17.01.2020, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria nel procedimento n. 100139/201 riunito al RG 100175/2012, pronunciate dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14.7.2011 e notificato il 4.7.2011, Controparte_1 conveniva in giudizio nel proc. n. 139//2011 R.G., e la sorella , Parte_2 Parte_3 al fine di ottenere la divisione giudiziale dell'immobile censito al NCT del comune di Condofuri al foglio 69 particella 1164 di a.19.02 e particella 1165 di a. 12.99, pervenuto all'attore per regolare atto di compravendita atto AR del 22.10.2003. Per_1
L'attore domandava l'assegnazione ad ognuno dei compartecipi della parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia 1/3 dell'asse immobiliare, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico e, chiedeva, in conclusione, di condannare le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
Si costituivano i convenuti ed contestando la Parte_2 Parte_3 domanda e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 nonché assegnare termine alle parti per l'esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedevano di rigettare la domanda di divisione del terreno sussistendo le motivazioni di cui all'art. 1112 c.c.
Con intervento volontario depositato all'udienza del 5.12.2011 si costituiva , Parte_1 anch'egli opponendosi allo scioglimento della comunione e chiedendo la riunione con altro giudizio da lui introdotto successivamente alla notifica dello scioglimento della comunione a suoi germani e pendente dinanzi allo stesso Tribunale (Sezione staccata di Melito Porto Salvo proc. 175/C/2012).
L'attore contestava l'assunto dell'interveniente e si opponeva alla Controparte_1 Parte_1 chiesta riunione. Nel corso dell'istruttoria i due fascicoli venivano riuniti e la domanda dell'interveniente, che si opponeva alla divisione contestando la legittimità della vendita della propria quota all'attuale attore, veniva decisa con rigetto della stessa. Esperita anche la consulenza tecnica, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17.9.2019 e venivano anche concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda del fondata. CP_1
Con una sentenza parziale era rigettata la domanda di volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento della nullità-simulazione del contratto di compravendita della quota del terreno sito in Condofuri da lui stipulato con da Controparte_1
Quindi, con sentenza definitiva, il giudice di prime cure evidenziava che, con riguardo a tutte le questioni relative agli scritti conclusivi dei convenuti ed – Parte_2 Parte_3 inerenti alla presunta invalidità del contratto di compravendita della quota del terreno sito in Condofuri, queste erano state decise con la sentenza già emessa e non avevano più rilevanza atteso che oggetto della causa era, esclusivamente, la domanda principale di divisione giudiziale.
Il Tribunale, dunque, riteneva tardive, in quanto espresse solo in sede di memoria di replica, le eccezioni avanzate da parte convenuta riguardo la inammissibilità della domanda di divisione in considerazione dell'esistenza di un contratto di divisione già redatto in sede notarile. Ancora, sottolineava che non si rinveniva nei documenti presenti nel fascicolo alcuna copia dell'atto di divisione a cui le parti facevano riferimento, mentre, allegato alla consulenza, vi era esclusivamente un documento di due pagine, una prima con l'intestazione notarile, la dicitura
“divisione” e la presenza delle parti e un secondo documento grafico intitolato “divisione delle aree”; non vi era, quindi, alcun documento in cui effettivamente le parti – davanti al notaio – esprimessero la volontà di dividere il terreno secondo l'elaborato grafico allegato alla consulenza. Tale carenza, secondo l'organo giudicante di prime cure, non poteva condurre ad affermare che la comunione fosse già sciolta e che quindi il giudizio fosse inammissibile, ma poteva portare a tener conto dell'elaborato grafico allegato alla consulenza.
Quindi, riteneva la domanda di divisione fondata e, prendendo atto di quanto dichiarato dal consulente nell'elaborato depositato in data 24.7.2019, ovvero che la quota del terreno che era stata assegnata all'attore tramite atto notarile aveva un'estensione maggiore di quella che risultava dalla precisa divisione del terreno da frazionare in tre quote, il Giudice di prime cure riteneva che comunque fosse da preferire la soluzione contemplata nell'elaborato grafico allegato allo stralcio dell'atto di divisione
– all.8 della consulenza tecnica.
In conclusione, accoglieva la domanda di divisione e, per l'effetto, assegnava a in Controparte_1 proprietà esclusiva, il terreno identificato alla particella n. 1165 del foglio di mappa n.69 del Catasto
Terreni del Comune di Condofuri;
condannava i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite che liquidava in € 600,00 per spese ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
compensava le spese di lite dell'interveniente; poneva definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale, le spese di Ctu liquidate con separato decreto.
In data 8.3.2019 con atto di citazione in appello notificato in data 28.2.2019, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 133/2019 pubblicata il 24.01.2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, che ha parzialmente definito la causa iscritta al n. RG 100139/2011 – riunita al 100175/2012, definendo l'aspetto relativo alla validità del contratto concluso tra Parte_1
e Controparte_1 L'appellante chiede, in integrale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la nullità/simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 22.10.2003 per AR Persona_2
avente ad oggetto la quota di un terzo del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito
[...] al locale Catasto Terreni al foglio 69, particelle 1164 e 1165; ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio a favore dell'antistatario procuratore.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che, pur avendo il ammesso CP_1 davanti al Giudice di prime cure che la compravendita di cui trattavasi aveva funzione di garanzia (cfr. verbale dell'udienza del 1.7.2014, nella causa R.G. 100175/2012, allorquando, sentito sul capitolo di prova n. 19 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 (“vero che l'atto rogato il 22/10/2003 dal Notaio di Bova Marina veniva stipulato dal sig. per Per_1 Parte_1 garantirla della restituzione del prestito sub. 1?) così rispondeva: “Corrisponde a verità quanto contenuto al capo 19) anzi preciso che prima di formalizzare l'atto davanti al notaio io, unitamente al sig. andammo davanti all'ing. per il frazionamento del terreno oggetto Parte_1 Per_3 di vendita, anzi in quell'occasione fui io a pagare le competenze dell'ingegnere”), l'organo giudicante non aveva valutato tale circostanza ed aveva invece ritenuto che il non avesse compreso CP_1
l'esatta portata della domanda postagli, poiché ulteriori elementi e le affermazioni da lui successivamente rese sembravano far supporre che il contratto fosse stato stipulato al sol fine di estinguere il debito;
concludeva dunque sostenendo che ben si poteva supporre che il fosse CP_1 stato tratto in inganno sia dal fatto che la garanzia al proprio credito veniva costituita sul terreno oggetto di successiva vendita e che poco prima veniva interrogato sul capitolo che interessava tale specifica questione.
Tuttavia, il non era mai stato interrogato su alcun capitolo che riguardasse la specifica CP_1 questione relativa al fatto che la garanzia al proprio credito era stata costituita sul terreno oggetto della vendita.
È evidente, quindi, secondo parte appellante, l'errore in fatto in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove, in maniera del tutto arbitraria, avrebbe disatteso l'ammissione proveniente dalla parte stessa della circostanza - essenziale e decisiva - che il rogito aveva funzione di mera garanzia.
Il Giudice di primo grado indica ulteriori elementi a sostegno del proprio – erroneo – convincimento: a) dopo la stipula del contratto il si sarebbe comportato quale esclusivo CP_1 proprietario;
b) in data 9.2.2005 sarebbe stato stipulato l'atto di divisione;
c) l'affermazione di secondo cui non gli era mai stato pagato il prezzo della compravendita;
d) la Parte_1 mancanza di prova delle somme che avrebbe pagato per riscattare l'immobile. Pt_1
Tutti detti elementi, in realtà, secondo parte appellante, erano stati appena accennati in sentenza e arbitrariamente piegati alla decisione del Giudice per il tramite di una interpretazione che andava oltre il loro chiaro dato letterale, avulsi dalle altre risultanze. E infatti, ancora, l' evidenzia che: a) “negli interrogatori resi dal sig. egli stesso Pt_1 CP_1 afferma che dopo la stipula del contratto si sia comportato quale esclusivo proprietario della porzione di terreno di cui si discute” (pag. 4 di 6 sentenza). Tuttavia, in nessun momento dell'interrogatorio formale il sig. – in entrambe le cause riunite – sempre secondo la CP_1 ricostruzione di parte appellante – aveva mai affermato quanto ritenuto dal Giudice (ossia di essersi comportato quale esclusivo proprietario), anzi dichiarava l'esatto contrario. Sottolinea l'appellante che il sentito sul capitolo n. 22 memoria ex art. 183 comma 6 cpc n. CP_1
2 (causa RG 100175/12) udienza 1.7.14 (cap. 22: “Vero che alla data di oggi deve ancora prendere possesso dell'immobile di via Paolo VI ex fondo Arcudi oggetto del rogito 22.10.2003”) così rispondeva: “corrisponde a verità il cap. 22”, negando quindi di aver mai avuto il possesso dell'immobile acquistato e ciò a distanza di oltre un decennio dal rogito. Dunque, l' censura la sentenza ritenendo che il in nessun modo si sarebbe Pt_1 CP_1 comportato “da proprietario” non avendo neppure il possesso dell'immobile. Infine, sempre secondo parte appellante, a pag. 3 ultimo capoverso memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del nella causa 100175/12 si leggeva “Nel 2012 il IN CONSIDERAZIONE DEL CP_1 CP_1
FATTO CHE L'ERMIDIO NON ERA DISPONIBILE A RINNOVARE IL PROGETTO SCADUTO E REALIZZARE LA COSTRUZIONE, dava inizio alla procedura di divisione del terreno allo scopo di poter utilizzare la proprietà acquistata nel 2003”. In tale passo quindi non solo confermava, dichiarava e ammetteva che sino al 2012 non aveva CP_1 preso possesso dell'immobile (come dichiarato anche in udienza 1.4.2014), ma a tale data (e a distanza di quasi dieci anni dal rogito che - a suo dire - lo rendeva proprietario), attribuiva chiaramente a i poteri tipici del proprietario, quali rinnovare il progetto e realizzare l'immobile. Parte_1 Tuttavia, sarebbe evidente che se il rogito del 22.10.2003 fosse stato una vera ed effettiva datio in solutum – come ritenuto dal Giudice di prime cure – non si spiega – sempre secondo la ricostruzione di parte appellante – come mai l'odierno appellato avesse necessità dell'approvazione di Pt_1
(non più proprietario) per il rinnovo del progetto e la realizzazione del fabbricato.
[...]
Il Giudice di prime cure ha ignorato totalmente tali chiare e incontestabili risultanze probatorie e amissioni dell'odierno appellato, attribuendogli di converso affermazioni mai fatte. Sintomatico di ciò è proprio la circostanza che in data 9.2.2005 venne stipulato l'atto di divisione. L'atto di divisione 9.2.2005, secondo il giudice di prime cure, confermerebbe che il rogito aveva la funzione di estinguere il debito contratto dall'odierno appellante con l'appellato. Tuttavia, secondo parte appellante, l'affermazione riportata sarebbe disancorata da qualsivoglia supporto o elemento probatorio difatti, sarebbe indubbio che l'immobile era in comproprietà pro- indiviso, conseguentemente per effettuare lo scioglimento della comunione i comproprietari ben potevano procedere con la divisione consensuale che avevano concordato con il rogito del 10 marzo
2005 avente ad oggetto “divisione” che aveva comportato l'attribuzione a ciascuno dei tre comproprietari di una porzione individuata di terreno e fabbricato.
Ergo, la divisione 10.03.2005 al pari del rogito 22.10.2003 era fittizia e nulla e con la citata causa
(RG 100139/11) il sig. aveva tentato di rimediare a detta nullità: non avendo ricevuto in CP_1 restituzione l'intera somma mutuata ha “escusso” la garanzia, tentando di consacrare in un titolo giudiziario ciò che era irrimediabilmente nullo. Conforta la conclusione la circostanza che all'atto di divisione non avevano a partecipato i germani dell'appellante e ma solo Pt_3 Parte_2
quale loro procuratore speciale. Anche questa circostanza pacifica e documentale Parte_1 non è stata valutata dal Giudice di prime cure. Infine, il Giudice di prime cure sostiene che: “il sig. a sostegno della tesi che il Parte_1 contratto di compravendita stipulato sia un vero e proprio patto commissorio, afferma che il prezzo pattuito di 45.000,00 € non gli sia mai stato corrisposto. In realtà tale assunto viene smentito dal contratto stesso in cui si legge che …il prezzo complessivo di € 45.000,00... somma che il venditore dichiara di avere ricevuto dal sig. al quale rilascia ampia e liberatoria quietanza”. CP_1
Su tale affermazione, sempre secondo parte appellante, il Giudice di prime cure sviluppa un iter argomentativo illogico e disancorato dal dato fattuale. L'indicazione in un atto pubblico dell'avvenuto pagamento del prezzo, infatti, non costituisce prova dell'effettivo pagamento. Tale assunto veniva smentito dal contratto stesso laddove veniva riportato che “risulta di tutta evidenza che il prezzo dichiarato al momento della stipula del rogito non è quello reale ma è quello che deve soddisfare i valori minimi che vengono fissati dal fisco per il necessario pagamento delle tasse che gravano su ogni trasferimento immobiliare” e ancora “in realtà il prezzo effettivamente corrisposto dal per l'acquisto della quota in comproprietà indivisa del terreno è pari alla CP_1 somma di € 84.000,00 così come risulta dal riconoscimento di debito – datio in solutum- a firma dell' “. Parte_1
Risultava quindi pacifico, in quanto dedotto dall'odierno appellante e ammesso dall'appellato nel giudizio di primo grado, che alcun passaggio di denaro - “prezzo”- vi era stato all' atto del rogito. Tanto è vero che l'acquirente non dava nessuna evidenza probatoria, quale una CP_1 documentazione bancaria, a prova del pagamento del prezzo. L'intervenuto/attore sostiene che successivamente alla stipula del contratto ha continuato a corrispondere delle somme al al fine di poter riscattare la vendita ma la prova di tale CP_1 corresponsione non è stata mai fornita a questo giudice.” (pag. 5 di 6 sentenza impugnata). In punto il Giudice di primo grado ha disatteso senza motivazione le prove documentali versate in atti, le prove testimoniali e le stesse ammissioni dell'odierno appellato. L'appellante, quindi, sostiene che successivamente al rogito del 22.10.2003 aveva Parte_1 rimborsato la somma complessiva di almeno 9.300,00 (€ 3.800,00 + € 2.500,00 +€ 600,00 x5 anni
-9.300,00), salvo altre che non aveva avuto modo di poter provare.
Dette somme si aggiungevano a quelle rimborsate prima del rogito citato. Il doc. 3 allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 dell'attore- oggi appellante- nella causa RG 175/13 provava che in data 24.06.2003, effettuava un bonifico di 5.000,00 euro in favore del sig. CP_1
La circostanza trovava conferma anche nell'interrogatorio formale del sig. che aveva CP_1 ammesso di aver ricevuto l'assegno, salvo tentare di affermare dapprima che “non rientrava nel prestito di cui sopra” e di poi che “probabilmente corrisponde all'assegno del 5.05.2003 allegato alla memoria istruttoria n. 3 doc. 5 e 6”, affermazioni queste rimaste prive di conforto probatorio. Parimenti con riferimento al cap. 9 memoria istruttoria 6.5.13 ( nella causa RG Parte_1
175/12) e quindi alla circostanza che il 31.05.2003 il sig. consegnava un assegno Parte_1 postale di 2.500,00 al sig. questi ammette che gli è stato consegnato ma che avrebbe dato in CP_1 contanti lo stesso importo e avrebbe poi girato l'assegno alla Comunità Cristiana di Gallico come atto di liberalità. In conclusione, secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe “sopravalutato la prova”, facendo derivare dalle dichiarazioni della conseguenze giuridiche non giustificate e comunque sproporzionate rispetto alla base conoscitiva fornita dalle prove stesse;
aveva utilizzato il materiale probatorio integrandolo con presunzioni e argomenti di prova insussistenti;
non aveva considerato elementi probatori anche documentali, senza neppure accennare alle ragioni per cui le stesse non erano ritenute degne di rilievo e valorizzazione.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione e inesatta applicazione dell'art. 2744 c.c.” parte appellante impugna la sentenza “con riferimento alla qualificazione del contratto di compravendita quale fattispecie della datio in solutum anziché quale patto commissorio” Il Giudice di prime cure perviene alla conclusione – errata secondo la ricostruzione dell' - Pt_1 che il contratto del 22.10.2003 intercorso tra le odierne parti fosse riconducibile alla fattispecie della datio in solutum.
Il dato, secondo l'appellante, sarebbe documentale: la scrittura del 18.07.2003 nella quale era consacrato l'accordo tra le parti (“hanno convenuto” cfr. doc. 1 – Controparte_2 affinché “il sig. potesse RIVALERSI sull'intero patrimonio immobiliare del sig. CP_1 Pt_1
consistente nel terzo di un terreno edificabile sito in Condofuri Marina in via paolo...”.
[...]
Invero, la “garanzia” seguì effettivamente con l'atto di compravendita fittizia del 22.10.03; l'accordo raggiunto dalle parti di quella scrittura, prima ancora che si verificasse l'inadempimento, riassunto nel verbo “rivalersi”, altro non era che il patto con il quale debitore e creditore convenivano che, in caso di mancato pagamento del credito il bene indicato passasse in proprietà al creditore, a garanzia del credito (difatti, come riconosce l'appellato, alcun passaggio di denaro di fu in occasione della stipula dell'atto). È evidente, sempre secondo parte appellante, che detto “accordo” di fatto, quindi, consacrava e celava il patto commissorio che aveva dato “causa” alla stipula del contratto di compravendita
(nullo) del 22/10/2003.
Innegabile è che nella vendita a scopo di garanzia in cui viene occultata la disposizione commissoria, il negozio apparente è rappresentato di solito da una vendita pura e semplice di un bene, dal debitore al creditore e che solo il quadro delle concrete circostanze in cui si colloca la vendita, e così gli accordi interni intervenuti e la documentazione formata dalle parti, è idoneo a svelare che la vendita ha carattere simulatorio e dissimula la sottostante funzione di garanzia e la collegata disposizione commissoria. Nel contesto descritto, si deve riconoscere, sempre secondo parte appellante, che la vendita a scopo di garanzia siglata dalle odierne parti il 22.10.2003 configurava un'ipotesi oltremodo significativa di disposizione commissoria vietata. Il bene, invero, veniva sottratto al potere dispositivo del proprietario-debitore, costituendolo in una sorta di pegno atecnico del creditore e allo stesso tempo lo destinava anticipatamente a soddisfo della sua ragione di credito.
Infine, con il terzo motivo rubricato “Pag. 5 sentenza :”senonché si può anche affermare che alcuna prova sia stata fornita con riguardo all'illecita coercizione della volontà del debitore a trasferire, a seguito dell'inadempimento, la porzione di terreno di cui era proprietario”- Omessa / errata valutazione delle prove”, l'appellante censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto apoditticamente che alcuna prova era stata fornita circa la coercizione della volontà dell' al fine di trasferire l'immobile in garanzia. Pt_1
Il Giudice, secondo l'appellante, avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze: 1) La situazione di difficoltà economica in cui versava il sig. : provata, pacifica, non Parte_1 contestata, ammessa dalla controparte. Ne era conferma non solo la richiesta al sig. di somme CP_1 in prestito, ma anche la difficoltà nella restituzione nei termini pattuiti. 2) Consapevolezza da parte del creditore - - di siffatte difficoltà economiche di : circostanza ammessa CP_1 Parte_1 dall'appellato che in sede di costituzione, oltre che in occasione dell'interrogatorio formale reso in entrambe le cause riunite, aveva confermato di averne all'epoca del prestito piena contezza (cfr. verbale 1° luglio 2014 causa rg 100175/12): “...atteso che mi diceva di essere in difficoltà economiche. Io mi sono reso disponibile ad aiutarlo anche perché in quel periodo frequentava mia cugina ”. Persona_4
La suddetta circostanza aveva trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali. Il teste (cfr. verbale udienza 12.10.15 causa r.g. 175/02) aveva dichiarato: “credo che il sig. Tes_1
per problemi finanziari si fece aiutare da Ho contezza di ciò perché Parte_1 CP_1 riferitomi da e non conosco ”. Parte_1 CP_3
Dunque, un'oggettiva situazione di debolezza del sig. derivante dalla difficoltà Parte_1 economica in cui versava e dalla connessa necessità di ricorrere al prestito per cifre importanti e conseguente approfittamento da parte del sig. Ne è riprova la stessa scrittura privata siglata CP_1 il 18/07/2003 (doc. 1 fascicolo primo grado appellante) ove già si prevedeva espressamente che
“qualora il sig. non fosse rimborsato dell'intero ammontare della somma ricevuta in prestito CP_1 entro il 03/09/2003, le parti, di comune di accordo, hanno convenuto che il sig. potrebbe CP_1 rivalersi sull'intero patrimonio immobiliare del sig. , consistente nel terzo di un Parte_1 terreno edificabile sito in Condofuri Marina in via Paolo VI ( ex fondo Arcudi)....”
In conclusione, l'appellante chiede in riforma della sentenza impugnata che sia dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato il 22.10.03 in quanto simulato, previa valorizzazione delle circostanze che confermano la fondatezza delle censure mosse dall'appellante alla sentenza.
In data 24.6.2019 si costituisce chiedendo, preliminarmente, di riproporre Controparte_1 tutte le eccezioni, le deduzioni, le difese e le conclusioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e, sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il sostiene che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta da CP_1
avendo lo stesso ricostruito con rigor logico giuridico l'intera vicenda – anche con Parte_1 riferimento all'interrogatorio formale e alla corposa prova per testimoni. Rilevava che la ricostruzione della vicenda fatta dal giudice di prime cure era ineccepibile e puntuale. L'atto di compravendita per AR era frutto di una libera scelta fatta da Per_1 Parte_1 quale “datio in solutum” e concordata con il creditore altro elemento che, sempre Controparte_1 secondo la ricostruzione del non potrebbe passare inosservato è la prova certa e documentale CP_1 che nell'atto di compravendita per AR aveva dichiarato che la stessa Parte_1 Per_1 veniva fatta ed accettata a corpo, per il prezzo complessivo di € 45.000,00, somma che il venditore dichiarava di aver già ricevuto dal e al quale rilasciava ampia e liberatoria quietanza di saldo, CP_1 dichiarando di non aver altro a pretendere e dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria dall'iscrivere ipoteca legale. In merito al primo motivo d'appello, il specifica che quanto sostenuto da parte appellante non CP_1 troverebbe alcun fondamento negli atti e verbali di causa.
Contesta quanto riferito dall' con il secondo motivo di gravame ritenendo che non Pt_1 corrisponde a verità quanto affermato in relazione alla pretesa esistenza di un patto commissorio. Ed invero dagli atti non era mai emersa questa circostanza né alcuna prova a sostegno di tale affermazione, tant'è che né l' né il avevano mai prodotto o allegato una Pt_1 CP_1
“controdichiarazione” o una “contro scrittura” che avesse effetto esclusivamente tra le parti o che fornisse la prova dell'invocata - e non provata - simulazione della compravendita come stabilito ai sensi dell'art. 1414 c.c.
Infine, per ciò che riguarda il terzo motivo, parte appellata ribadisce che, correttamente, il giudice di prime cure aveva svolto un rigoroso esame logico-giuridico delle dichiarazioni rese dalle parti, giungendo alla conclusione che le dichiarazioni del e dell' erano correlate e CP_1 Pt_1 valutate con le prove assunte e documentali, dimostravano l'assenza di qualsiasi forma di coercizione della volontà a stipulare l'atto per AR Per_1
In conclusione, parte appellata chiede preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, di rigettare la domanda in quanto destituita da ogni fondamento giuridico fattuale e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 133/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria; in ogni caso, condannare parte appellante alle spese ed ai compensi professionali difensivi anche del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Al contempo, e proponevano appello avverso la sentenza n. Pt_2 Pt_3 Parte_1
84/2020 pubblicata il 17.01.2020, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, non notificata con cui il giudizio era proseguito con lo scioglimento della comunione.
Gli appellanti deducevano i seguenti motivi:
1° motivo errore in fatto e violazione di legge - errata valutazione e/o travisamento di fatti e delle prove.
2° motivo omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo per la soluzione della controversia – errore e/o travisamento di fatti e di diritto violazione di legge sub artt. 115 e 116
c.p.c.
3° motivo travisamento fatti
4° motivo errore e/o travisamento di fatti e prove -violazione di legge sub artt. 115 e 116 c.p.c. - contraddittorietà e/ difetto-inesistenza/apparenza della motivazione
Si costituiva il con comparsa del 24 maggio 2021 e chiedeva il rigetto dell'appello CP_1 proposto. All'udienza del 18.12.2024 è disposta la riunione del presente procedimento con quello avente n. 543/2020 R.G. e assegnata la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato econdo cui nell'atto d'appello non sarebbero indicate per difetto di specificità Controparte_1 le parti del provvedimento che l' ha inteso impugnare rispetto alle ragioni di fatto o di diritto Pt_1 poste a fondamento della sentenza.
Parte appellante, tuttavia, indica specificamente le parti della sentenza impugnate, le norme ritenute violate e la rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione;
sul punto Cass. Sez. 2 -, Ordinanza
n. 2320 del 25.1.2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. In tal senso anche Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Pertanto, l'eccezione risulta essere infondata.
Quanto al merito della decisione, con tre motivi di gravame chiede, in integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 133/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n. 100139/2011, di accertare e dichiarare la nullità/simulazione dell'atto di compravendita stipulato tra lo stesso e CP_1 in data 22.10.2003 per AR avente ad oggetto la quota di un terzo
[...] Persona_2 del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito al locale Catasto Terreni al foglio 69, particelle
1164 e 1165. In particolare, parte appellante eccepisce l'errata qualificazione giuridica del contratto stipulato da parte del giudice di prime cure quale datio in solutum, sostenendo che, invece, l'esatto inquadramento normativo della compravendita posta in essere tra le parti sia un vietato patto commissorio ex art. 2744 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, “l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. La prova del patto commissorio può essere data con ogni mezzo e la simulazione può essere provata anche per testimoni o presunzioni a norma dell'ultima parte dell'articolo 1417 c.c., trattandosi di far valere l'illiceità del negozio.” (Cassazione civile, sez. II, 27/06/2024, n. 17776). Ancora, “Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo, oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l'adempimento di un'obbligazione con riguardo all'eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto, o quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre;
il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento”. (Cassazione civile sez. II, 21/01/2016, n.1075)
Dunque, mentre ricorre un patto commissorio quando il debitore risulta necessitato al trasferimento del bene in conseguenza dell'inadempimento, sussiste una datio in solutum in presenza di un accordo liberamente assunto (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19508 del 18.9.2020).
In tali termini anche la pronuncia n. 4600/10: “il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitorie sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale “datio in solutum” (art. 1197)”, ovvero esprima esercizio di una facoltà che la parte si sia riservata dalla costituzione dell'obbligazione medesima.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva in tali termini ricostruito l'accaduto: “(…) i germani
e acquistarono in comproprietà indivisa un terreno censito al Pt_2 Pt_3 Parte_1
NCT del comune di Condofuri al foglio 69 particella 1164 di a.19.02 e particella 1165 di a. 12.99, con atto a rogito del notaio dott. in data 20.12.2000 numero 61054 di repertorio Persona_2 registrato a Reggio Calabria il 2 gennaio 2001 ai numeri 804/653.
Nel corso del 2003, il sig. , trovandosi in difficoltà economica, chiedeva ed otteneva Parte_1 dal sig. delle somme di denaro a titolo di prestito. In occasione dell'ultimo prestito, concesso CP_1 il 18 luglio del 2003, il sig. (nonché la nonna dello stesso, la sig.ra ) Parte_1 Controparte_4
e il sig. formavano una scrittura privata nella quale attestavano che i primi Controparte_1 avrebbero ricevuto dal secondo, la somma di euro 24.000,00 e 22.000,00 in data 07/02/03; euro
22.000,00 il mese successivo (il 18/03/03); ulteriori 16.000 euro nel successivo mese di aprile dello stesso anno, per un totale di 84.000,00 euro. Nella medesima scrittura, oltre a dare atto che il mutuo era “improduttivo di interessi per spirito cristiano”, veniva fissato al 03/09/2003 il termine ultimo per la restituzione dell'intera somma: l'eventuale inadempimento avrebbe concesso al sig. CP_1 la possibilità rivalersi sull'intero patrimonio dell'attore, consistente in un 1/3 del terreno edificabile sito in Condofuri marina in Via Paolo VI”.
La scrittura privata così proseguiva: “e nella parte di eredità spettante al Sig. in seguito Pt_1 alla morte del padre, eredità tuttora indivisa tra il Sig. , la madre e i fratelli”. Pt_1
Dunque, a garanzia del debito, le parti individuavano un bene preciso: un terzo del terreno edificabile sito in Condofuri Marina in Via Paolo VI (ex fondo Arcudi) ed aggiungevano la parte dell'eredità spettante d in seguito alla morte del padre, eredità che, come riportato nella Parte_1 scrittura, non era ancora stata divisa tra l' , i fratelli e la di loro madre. Parte_1
Dal tenore della scrittura privata, dunque, appare inequivocabile che l'eventuale inadempimento avrebbe concesso al sig. la possibilità rivalersi sull'intero patrimonio dell'attore, CP_1 consistente in un 1/3 del terreno edificabile sito in Condofuri marina in Via Paolo VI”, in tal modo disvelando l'esistenza di un patto commissorio.
Ed infatti, il patto commissorio implica la previsione del trasferimento della proprietà sospensivamente condizionato all'inadempimento, dato come evento futuro e incerto. In questo senso si può richiamare il principio, enunciato da consolidata giurisprudenza, secondo cui
“Gli articoli 1963 e 2744 del codice civile, i quali sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di ratio - della proprietà della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro e incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto
e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operatività del divieto da esse previsto” (Cass. civ., sez. II, 3/6/2019, n. 15112).
Nel caso specifico, quindi, non si trattava di soddisfare un credito rimasto insoluto consegnando un bene immobile in luogo della dovuta somma di denaro, bensì di garantire il creditore nell'eventualità, futura ed incerta, che l'obbligazione rimanesse inadempiuta.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, ha fondato il divieto di patto commissorio sulla duplice esigenza di protezione del debitore e di tutela dell'interesse dei creditori estranei al patto. E' stato quindi abbandonato il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull'interpretazione letterale dell'art. 2744 c.c., preferendo ad esso il criterio basato invece sull'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti, e finalizzato ad una più efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge. In tal modo, il divieto del patto commissorio è stato esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito;
esso può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.8411 del 27.5.2003; Cass. Civ. Sez. II n.18655 del 16.9.2004; Cass. Civ. Sez. II, 12.1.2009, n.437)”. E sempre nella già citata sentenza così si legge: “La giurisprudenza ha enucleato, ai fini dell'esclusione del patto commissorio la preesistenza o la contestualità del debito, l'assenza dell'illecita coercizione del debitore al trasferimento del bene, la proporzione tra il valore del bene ed il prezzo, la circostanza che il venditore non rimanga nel godimento dell'immobile e l'obbligo di ritrasferimento al medesimo prezzo originariamente pagato. Tali elementi non devono necessariamente essere compresenti nell'ambito dell'operazione contrattuale ma devono essere esaminati dal giudice di merito al fine di valutare se la causa concreta del contratto – che può essere di scambio con profili di garanzia- sia meritevole di tutela”. Nel caso di specie, dato assai rilevante, indicativo di una posizione di coartazione, è quello legato al fattore temporale: la scrittura privata era datata 18.07.2003, il termine ultimo per la restituzione del debito era fissato al 3.09.2003 e, in tale ristretto arco temporale, il debitore avrebbe dovuto restituire un consistente importo, pari ad € 84.000. È appena il caso di evidenziare che l'atto pubblico con cui è avvenuto il trasferimento di proprietà di tale quota è del 22.10.2003 e, dunque, quanto previsto nella pattuizione intercorsa tra le parti ha trovato attuazione.
Già tale scansione temporale, con le evidenti difficoltà connesse al recupero di una cospicua somma di denaro entro un breve periodo di tempo da parte di una persona che versi in una situazione di difficoltà economica, appare essere un indice sintomatico della avvenuta coartazione.
Inoltre, anche una più articolata analisi del contesto in cui è stato stipulato l'atto pubblico di vendita ne evidenzia la natura e la sua contrarietà al divieto di patto commissorio.
In primo luogo, la circostanza che, in occasione del rogito notarile, non è stato versato alcun corrispettivo per la vendita (“La vendita viene fatta ed accettata a corpo, per il prezzo complessivo di E. 45.000,00 (euro quarantacinquemila), somma che il veditore dichiara di avere già ricevuto dal signor al quale rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non aver CP_1 altro a pretendere e dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria dall'iscrivere ipoteca legale”).
Ciò, ove fosse necessario, conferma la precedente dazione di denaro e, dunque, la stretta correlazione tra il prestito in precedenza erogato e l'acquisto successivamente fatto.
Ulteriore elemento sintomatico dell'esistenza di un patto commissorio, è il prezzo indicato nell'atto di vendita, pari ad € 45.000.
Che tale prezzo sia inadeguato rispetto al valore del terreno, lo si evince dalla produzione fatta dallo stesso che ha allegato un avviso di vendita, risalente al 2009, in cui, a seguito di CP_1 pignoramento subito da è stata posta in vendita all'asta la quota di sua proprietà Parte_2 del terreno indiviso, con base d'asta di € 103.660,00.
Peraltro, lo stesso nel proporre il giudizio di primo grado, ha indicato quale valore della CP_1 causa la cifra di € 105.000,00.
Se tale deve intendersi il valore del terreno in contesa, sia pure tenendo conto degli effetti della svalutazione, è evidente la sperequazione con il prezzo stabilito per la vendita.
Né può essere risolutiva la spiegazione successivamente fornita dal l quale, a pag. 3 della CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 cpc 2° termine datata 5.05.2013, affermava quanto segue: “risulta di tutta evidenza che il prezzo dichiarato al momento della stipula del rogito non è quello reale ma è quello che deve soddisfare i valori minimi che vengono fissati dal fisco per il necessario pagamento delle tasse che gravano su ogni trasferimento immobiliare”. E ancora nella stessa pagina a seguire:
“in realtà il prezzo effettivamente corrisposto dal per l'acquisto della quota in comproprietà CP_1 indivisa del terreno è pari alla somma di € 84.000,00 così come risulta dal riconoscimento di debito
– datio in solutum- a firma dell' ”. Parte_1
Dunque, se così fosse, l'atto pubblico di vendita del 22.10.2003 sarebbe stato stipulato tra le parti a tacitazione delle pretese del he nulla avrebbe avuto più a pretendere dall' per CP_1 Pt_1 il prestito in precedenza concessogli. Se questo è il contesto, delineato anche sulla scorta delle affermazioni rese dall'appellato, non si comprende per quale motivo , anche dopo la stipula del rogito notarile, abbia Parte_1 continuato a corrispondere denaro al CP_1
Tale dato risulta dall'istruttoria dibattimentale. Ed infatti il teste , sentito all'udienza del Tes_1
12.10.15 sul capitolo n. 12 della memoria 183 comma 6 n. 2 di (causa 175/12 RG) Parte_1 ha confermato di aver consegnato a quest'ultimo in data 13.03.2004 – quindi dopo il rogito del 22.10.2003- due assegni dell'importo di euro 3.800,00 e 2.500,00 intestati allo stesso Parte_1
e di avere appreso da questi che il denaro doveva essere consegnato al Controparte_1
La valenza di tali dichiarazioni, “de relato ex parte actoris”, deve essere valutata con prudenza, ma può comunque assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (Cassazione civile sez. II, 31/07/2013,
n.18352).
Ma a prescindere da quanto il testimone abbia riferito di avere appreso dallo stesso , Parte_1 egli ha altresì riferito un dato caduto sotto la sua diretta percezione: ha provveduto, a far Pt_1 data dal 2004 sino al 2008, a versare annualmente il premio assicurativo per conto del er CP_1
l'autovettura di proprietà di quest'ultimo. Il on ha negato tale circostanza, ma ha riferito CP_1 di essere stato lui a corrispondere all' la somma da consegnare al . Pt_1 Tes_1
Tale assunto non è però convincente: ed infatti, non è dato comprendere per quale motivo il CP_1 non corrispondesse direttamente quanto dovuto al , ma utilizzasse a tal fine Tes_1
l'intermediazione dell' . Pt_1
Ancora, appare assai poco verosimile che il abbia concesso in prestito, nel 2003, la CP_1 rilevante somma di € 84.000,00 “per puro spirito cristiano, senza alcun interesse, per venire incontro alle esigenze economiche del Sig. ”. Pt_1
In merito, in effetti, l'odierno appellante, pur confermando di avere apposto la propria firma alla scrittura privata, affermava altresì che l'importo indicato come dovuto in quella sede, non corrispondesse alla somma da lui ricevuta in prestito. Specificava, al riguardo, che la somma indicata nella scrittura privata era comprensiva di interessi e che da tale somma non era stato decurtato quanto da lui già corrisposto.
In sede di interrogatorio formale, egli precisava di avere ricevuto, dal dicembre 2002 all'aprile 2003, la complessiva somma di € 66.000,00. Aggiungeva di avere restituito, fino alla data del 22.10.2003,
€ 14.000,00, di cui 9.000,00 in contanti, al momento della stipula della scrittura privata, e la restante parte con un assegno di importo pari ad € 5.000,00.
Sul punto, pur nell'impossibilità di stabilire con certezza l'ammontare e le scansioni temporali delle elargizioni di denaro, non può non rilevarsi che, dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta, risultino delle dazioni di pagamento fatte dall' a favore del da questi Pt_1 CP_1 non contestate, seppure inserite in diversi contesti.
Ed infatti, il doc. 3 allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 dell'attore - oggi appellante- nella causa
RG 175/13, prova che, in data 24.06.2003, effettuava un bonifico di 5.000,00 Parte_1 euro in favore del CP_1
La circostanza ha trovato conferma anche da parte dello stesso che, nell'interrogatorio CP_1 formale reso in data 1° luglio 2014, ammetteva di aver ricevuto l'assegno, salvo affermare però che
“non rientrava nel prestito di cui sopra” e poi che “probabilmente corrisponde all'assegno del 5.05.2003 allegato alla memoria istruttoria n. 3 doc. 5 e 6”, cioè ad un assegno da lui ricevuto in data 5.05.2003, posto all'incasso in data 9.05.2003 e non pagato per una correzione apportata alla data.
Se anche tale ricostruzione fosse veritiera, e dunque il bonifico del 24 giugno 2003 fosse stato fatto in sostituzione dell'assegno del 5 maggio 2003, il on ha però spiegato per quale motivo CP_1 tale assegno gli sia stato corrisposto da , limitandosi ad affermare che riguardasse Parte_1 un differente rapporto.
Parimenti, con riferimento al capitolo 9 della memoria istruttoria del 6.05.13 e, quindi, alla circostanza che il 31.05.2003 l' consegnava un assegno postale di 2.500,00 al Parte_1 CP_1 questi, in sede di interrogatorio formale, ammetteva che gli era stato consegnato l'assegno, aggiungendo però che egli contestualmente avrebbe dato in contanti lo stesso importo all' , Pt_1 poiché quest'ultimo necessitava di avere disponibilità economica, ed avrebbe poi girato l'assegno alla Comunità Cristiana di Gallico come atto di liberalità.
Dunque, se pure non è possibile stabilire con certezza quale fosse l'esatto ammontare della cifra data originariamente in prestito dal quale quello degli interessi pattuiti e quale quello delle CP_1 somme restituite dall' prima della sottoscrizione della scrittura privata del 18.7.2003, è Pt_1 però certo che tra i due esistessero scambi di consistenti somme di denaro ed è altrettanto certo che l' fosse in una situazione di difficoltà economica, ben nota al Pt_1 CP_1
E, sulla scorta di tali elementi, appare altresì verosimile quanto asserito dall' e negato dal Pt_1 cioè che l' avesse già corrisposto del denaro per restituire quanto ricevuto. CP_1 Pt_1
Infine, la funzione di garanzia sottesa alla cessione dell'immobile è stata espressamente confermata dal n sede di interrogatorio formale: ed infatti, all'udienza del 01.07.2014, nella causa RG CP_1
100175/2012, il sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CP_1 dell'attore -odierno appellante- ed in particolare sul cap. 19 ( “vero che l'atto rogato il 22/10/2003 dal Notaio di Bova Marina veniva stipulato dal sig. per garantirla della Per_1 Parte_1 restituzione del prestito sub. 1”?) così rispondeva: “Corrisponde a verità quanto contenuto al capo 19) anzi preciso che prima di formalizzare l'atto davanti al notaio io, unitamente al sig. Pt_1
andammo davanti all'ing. per il frazionamento del terreno oggetto di vendita, anzi
[...] Per_3 in quell'occasione fui io a pagare le competenze dell'ingegnere”.
Sul punto, non appare condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla circostanza che il on avrebbe inteso appieno il significato della domanda a lui formulata. CP_1
In effetti, benché il primo giudice abbia ritenuto che le domande rivoltegli in precedenza possano giustificare l'avvenuta errata comprensione della domanda, appare assolutamente condivisibile quanto osservato dalla difesa dell'odierna parte appellante e cioè che non si colgono motivi che possano spiegare perché il ossa avere fornito una risposta errata. CP_1
Sulla scorta delle valutazioni fatte, l'appello è fondato e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve ritenersi nullo perché stipulato in violazione del divieto di patto commissorio l'atto di compravendita stipulato da e n data 22.10.2003 per AR Parte_4 Controparte_1
repertorio n. 69607, n. 16309 di raccolta, avente ad oggetto la quota di un terzo Persona_2 del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito al locale Catasto Terreni al foglio 69, particelle
1164 e 1165.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello.
- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Non sussistono motivi per derogare ai principi generali, dunque le spese seguono la soccombenza.
Avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Tenuto conto del valore della causa (indicato dal n € 135.000,00), applicando lo scaglione CP_1 previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 a € 260.000 ed applicando i parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame, le spese di lite devono essere liquidate in favore degli appellanti Parte_2
per questo grado di giudizio in complessivi € 12.154,00, Parte_3 Parte_1 così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.911,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, le spese di lite devono essere liquidate in favore degli appellanti in complessivi € Parte_2 Parte_3 Parte_1 14.103,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00; fase decisionale, valore medio: € 4.253,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
A carico della parte soccombente devono porsi altresì le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data
22.10.2003 per AR repertorio n. 69607, n. 16309 di raccolta, avente ad Persona_2 oggetto la quota di un terzo del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito al locale Catasto
Terreni al foglio 69, particelle 1164 e 1165 perché stipulato in violazione del divieto di patto commissorio.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_2
che si liquidano per questo grado di giudizio
[...] Parte_3 Parte_1 in complessivi € 12.154,00, per il precedente grado di giudizio in complessivi in complessivi € 14.103,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, spese da distrarsi al difensore che ne ha fatto richiesta.
3. Condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Reggio Calabria, 4 aprile 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere rel.;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 224/2019 R.G.A.C. vertente tra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Condello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, via Varesina n. 1, PEC:
; Email_1
APPELLANTE contro
C.F. rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Romeo Filippo Francesco e Barilla Salvatore, domicilio digitale:
e ; Email_2 Email_3
APPELLATO
Alla quale è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 543/2020 R.G.A.C. vertente tra:
(CF: ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
(CF: ), tutti rappresentati e difesi C.F._4 Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Condello, del foro di Como, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como, via Varesina n. 1 PEC Email_1
APPELLANTI
contro
C.F. residente in [...] C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori avv.ti Romeo Filippo Francesco e
Barilla Salvatore
APPELLATO
Oggetto: divisione giudiziale/divisione di beni non caduti in successione/cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole.
Appello avverso la sentenza n. 133/2019 pubblicata il 24.01.2019 e avverso la sentenza n. 84/2020 pubblicata il 17.01.2020, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria nel procedimento n. 100139/201 riunito al RG 100175/2012, pronunciate dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14.7.2011 e notificato il 4.7.2011, Controparte_1 conveniva in giudizio nel proc. n. 139//2011 R.G., e la sorella , Parte_2 Parte_3 al fine di ottenere la divisione giudiziale dell'immobile censito al NCT del comune di Condofuri al foglio 69 particella 1164 di a.19.02 e particella 1165 di a. 12.99, pervenuto all'attore per regolare atto di compravendita atto AR del 22.10.2003. Per_1
L'attore domandava l'assegnazione ad ognuno dei compartecipi della parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia 1/3 dell'asse immobiliare, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico e, chiedeva, in conclusione, di condannare le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
Si costituivano i convenuti ed contestando la Parte_2 Parte_3 domanda e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 nonché assegnare termine alle parti per l'esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedevano di rigettare la domanda di divisione del terreno sussistendo le motivazioni di cui all'art. 1112 c.c.
Con intervento volontario depositato all'udienza del 5.12.2011 si costituiva , Parte_1 anch'egli opponendosi allo scioglimento della comunione e chiedendo la riunione con altro giudizio da lui introdotto successivamente alla notifica dello scioglimento della comunione a suoi germani e pendente dinanzi allo stesso Tribunale (Sezione staccata di Melito Porto Salvo proc. 175/C/2012).
L'attore contestava l'assunto dell'interveniente e si opponeva alla Controparte_1 Parte_1 chiesta riunione. Nel corso dell'istruttoria i due fascicoli venivano riuniti e la domanda dell'interveniente, che si opponeva alla divisione contestando la legittimità della vendita della propria quota all'attuale attore, veniva decisa con rigetto della stessa. Esperita anche la consulenza tecnica, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17.9.2019 e venivano anche concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda del fondata. CP_1
Con una sentenza parziale era rigettata la domanda di volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento della nullità-simulazione del contratto di compravendita della quota del terreno sito in Condofuri da lui stipulato con da Controparte_1
Quindi, con sentenza definitiva, il giudice di prime cure evidenziava che, con riguardo a tutte le questioni relative agli scritti conclusivi dei convenuti ed – Parte_2 Parte_3 inerenti alla presunta invalidità del contratto di compravendita della quota del terreno sito in Condofuri, queste erano state decise con la sentenza già emessa e non avevano più rilevanza atteso che oggetto della causa era, esclusivamente, la domanda principale di divisione giudiziale.
Il Tribunale, dunque, riteneva tardive, in quanto espresse solo in sede di memoria di replica, le eccezioni avanzate da parte convenuta riguardo la inammissibilità della domanda di divisione in considerazione dell'esistenza di un contratto di divisione già redatto in sede notarile. Ancora, sottolineava che non si rinveniva nei documenti presenti nel fascicolo alcuna copia dell'atto di divisione a cui le parti facevano riferimento, mentre, allegato alla consulenza, vi era esclusivamente un documento di due pagine, una prima con l'intestazione notarile, la dicitura
“divisione” e la presenza delle parti e un secondo documento grafico intitolato “divisione delle aree”; non vi era, quindi, alcun documento in cui effettivamente le parti – davanti al notaio – esprimessero la volontà di dividere il terreno secondo l'elaborato grafico allegato alla consulenza. Tale carenza, secondo l'organo giudicante di prime cure, non poteva condurre ad affermare che la comunione fosse già sciolta e che quindi il giudizio fosse inammissibile, ma poteva portare a tener conto dell'elaborato grafico allegato alla consulenza.
Quindi, riteneva la domanda di divisione fondata e, prendendo atto di quanto dichiarato dal consulente nell'elaborato depositato in data 24.7.2019, ovvero che la quota del terreno che era stata assegnata all'attore tramite atto notarile aveva un'estensione maggiore di quella che risultava dalla precisa divisione del terreno da frazionare in tre quote, il Giudice di prime cure riteneva che comunque fosse da preferire la soluzione contemplata nell'elaborato grafico allegato allo stralcio dell'atto di divisione
– all.8 della consulenza tecnica.
In conclusione, accoglieva la domanda di divisione e, per l'effetto, assegnava a in Controparte_1 proprietà esclusiva, il terreno identificato alla particella n. 1165 del foglio di mappa n.69 del Catasto
Terreni del Comune di Condofuri;
condannava i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite che liquidava in € 600,00 per spese ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
compensava le spese di lite dell'interveniente; poneva definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale, le spese di Ctu liquidate con separato decreto.
In data 8.3.2019 con atto di citazione in appello notificato in data 28.2.2019, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 133/2019 pubblicata il 24.01.2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, che ha parzialmente definito la causa iscritta al n. RG 100139/2011 – riunita al 100175/2012, definendo l'aspetto relativo alla validità del contratto concluso tra Parte_1
e Controparte_1 L'appellante chiede, in integrale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la nullità/simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 22.10.2003 per AR Persona_2
avente ad oggetto la quota di un terzo del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito
[...] al locale Catasto Terreni al foglio 69, particelle 1164 e 1165; ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio a favore dell'antistatario procuratore.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che, pur avendo il ammesso CP_1 davanti al Giudice di prime cure che la compravendita di cui trattavasi aveva funzione di garanzia (cfr. verbale dell'udienza del 1.7.2014, nella causa R.G. 100175/2012, allorquando, sentito sul capitolo di prova n. 19 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 (“vero che l'atto rogato il 22/10/2003 dal Notaio di Bova Marina veniva stipulato dal sig. per Per_1 Parte_1 garantirla della restituzione del prestito sub. 1?) così rispondeva: “Corrisponde a verità quanto contenuto al capo 19) anzi preciso che prima di formalizzare l'atto davanti al notaio io, unitamente al sig. andammo davanti all'ing. per il frazionamento del terreno oggetto Parte_1 Per_3 di vendita, anzi in quell'occasione fui io a pagare le competenze dell'ingegnere”), l'organo giudicante non aveva valutato tale circostanza ed aveva invece ritenuto che il non avesse compreso CP_1
l'esatta portata della domanda postagli, poiché ulteriori elementi e le affermazioni da lui successivamente rese sembravano far supporre che il contratto fosse stato stipulato al sol fine di estinguere il debito;
concludeva dunque sostenendo che ben si poteva supporre che il fosse CP_1 stato tratto in inganno sia dal fatto che la garanzia al proprio credito veniva costituita sul terreno oggetto di successiva vendita e che poco prima veniva interrogato sul capitolo che interessava tale specifica questione.
Tuttavia, il non era mai stato interrogato su alcun capitolo che riguardasse la specifica CP_1 questione relativa al fatto che la garanzia al proprio credito era stata costituita sul terreno oggetto della vendita.
È evidente, quindi, secondo parte appellante, l'errore in fatto in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove, in maniera del tutto arbitraria, avrebbe disatteso l'ammissione proveniente dalla parte stessa della circostanza - essenziale e decisiva - che il rogito aveva funzione di mera garanzia.
Il Giudice di primo grado indica ulteriori elementi a sostegno del proprio – erroneo – convincimento: a) dopo la stipula del contratto il si sarebbe comportato quale esclusivo CP_1 proprietario;
b) in data 9.2.2005 sarebbe stato stipulato l'atto di divisione;
c) l'affermazione di secondo cui non gli era mai stato pagato il prezzo della compravendita;
d) la Parte_1 mancanza di prova delle somme che avrebbe pagato per riscattare l'immobile. Pt_1
Tutti detti elementi, in realtà, secondo parte appellante, erano stati appena accennati in sentenza e arbitrariamente piegati alla decisione del Giudice per il tramite di una interpretazione che andava oltre il loro chiaro dato letterale, avulsi dalle altre risultanze. E infatti, ancora, l' evidenzia che: a) “negli interrogatori resi dal sig. egli stesso Pt_1 CP_1 afferma che dopo la stipula del contratto si sia comportato quale esclusivo proprietario della porzione di terreno di cui si discute” (pag. 4 di 6 sentenza). Tuttavia, in nessun momento dell'interrogatorio formale il sig. – in entrambe le cause riunite – sempre secondo la CP_1 ricostruzione di parte appellante – aveva mai affermato quanto ritenuto dal Giudice (ossia di essersi comportato quale esclusivo proprietario), anzi dichiarava l'esatto contrario. Sottolinea l'appellante che il sentito sul capitolo n. 22 memoria ex art. 183 comma 6 cpc n. CP_1
2 (causa RG 100175/12) udienza 1.7.14 (cap. 22: “Vero che alla data di oggi deve ancora prendere possesso dell'immobile di via Paolo VI ex fondo Arcudi oggetto del rogito 22.10.2003”) così rispondeva: “corrisponde a verità il cap. 22”, negando quindi di aver mai avuto il possesso dell'immobile acquistato e ciò a distanza di oltre un decennio dal rogito. Dunque, l' censura la sentenza ritenendo che il in nessun modo si sarebbe Pt_1 CP_1 comportato “da proprietario” non avendo neppure il possesso dell'immobile. Infine, sempre secondo parte appellante, a pag. 3 ultimo capoverso memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del nella causa 100175/12 si leggeva “Nel 2012 il IN CONSIDERAZIONE DEL CP_1 CP_1
FATTO CHE L'ERMIDIO NON ERA DISPONIBILE A RINNOVARE IL PROGETTO SCADUTO E REALIZZARE LA COSTRUZIONE, dava inizio alla procedura di divisione del terreno allo scopo di poter utilizzare la proprietà acquistata nel 2003”. In tale passo quindi non solo confermava, dichiarava e ammetteva che sino al 2012 non aveva CP_1 preso possesso dell'immobile (come dichiarato anche in udienza 1.4.2014), ma a tale data (e a distanza di quasi dieci anni dal rogito che - a suo dire - lo rendeva proprietario), attribuiva chiaramente a i poteri tipici del proprietario, quali rinnovare il progetto e realizzare l'immobile. Parte_1 Tuttavia, sarebbe evidente che se il rogito del 22.10.2003 fosse stato una vera ed effettiva datio in solutum – come ritenuto dal Giudice di prime cure – non si spiega – sempre secondo la ricostruzione di parte appellante – come mai l'odierno appellato avesse necessità dell'approvazione di Pt_1
(non più proprietario) per il rinnovo del progetto e la realizzazione del fabbricato.
[...]
Il Giudice di prime cure ha ignorato totalmente tali chiare e incontestabili risultanze probatorie e amissioni dell'odierno appellato, attribuendogli di converso affermazioni mai fatte. Sintomatico di ciò è proprio la circostanza che in data 9.2.2005 venne stipulato l'atto di divisione. L'atto di divisione 9.2.2005, secondo il giudice di prime cure, confermerebbe che il rogito aveva la funzione di estinguere il debito contratto dall'odierno appellante con l'appellato. Tuttavia, secondo parte appellante, l'affermazione riportata sarebbe disancorata da qualsivoglia supporto o elemento probatorio difatti, sarebbe indubbio che l'immobile era in comproprietà pro- indiviso, conseguentemente per effettuare lo scioglimento della comunione i comproprietari ben potevano procedere con la divisione consensuale che avevano concordato con il rogito del 10 marzo
2005 avente ad oggetto “divisione” che aveva comportato l'attribuzione a ciascuno dei tre comproprietari di una porzione individuata di terreno e fabbricato.
Ergo, la divisione 10.03.2005 al pari del rogito 22.10.2003 era fittizia e nulla e con la citata causa
(RG 100139/11) il sig. aveva tentato di rimediare a detta nullità: non avendo ricevuto in CP_1 restituzione l'intera somma mutuata ha “escusso” la garanzia, tentando di consacrare in un titolo giudiziario ciò che era irrimediabilmente nullo. Conforta la conclusione la circostanza che all'atto di divisione non avevano a partecipato i germani dell'appellante e ma solo Pt_3 Parte_2
quale loro procuratore speciale. Anche questa circostanza pacifica e documentale Parte_1 non è stata valutata dal Giudice di prime cure. Infine, il Giudice di prime cure sostiene che: “il sig. a sostegno della tesi che il Parte_1 contratto di compravendita stipulato sia un vero e proprio patto commissorio, afferma che il prezzo pattuito di 45.000,00 € non gli sia mai stato corrisposto. In realtà tale assunto viene smentito dal contratto stesso in cui si legge che …il prezzo complessivo di € 45.000,00... somma che il venditore dichiara di avere ricevuto dal sig. al quale rilascia ampia e liberatoria quietanza”. CP_1
Su tale affermazione, sempre secondo parte appellante, il Giudice di prime cure sviluppa un iter argomentativo illogico e disancorato dal dato fattuale. L'indicazione in un atto pubblico dell'avvenuto pagamento del prezzo, infatti, non costituisce prova dell'effettivo pagamento. Tale assunto veniva smentito dal contratto stesso laddove veniva riportato che “risulta di tutta evidenza che il prezzo dichiarato al momento della stipula del rogito non è quello reale ma è quello che deve soddisfare i valori minimi che vengono fissati dal fisco per il necessario pagamento delle tasse che gravano su ogni trasferimento immobiliare” e ancora “in realtà il prezzo effettivamente corrisposto dal per l'acquisto della quota in comproprietà indivisa del terreno è pari alla CP_1 somma di € 84.000,00 così come risulta dal riconoscimento di debito – datio in solutum- a firma dell' “. Parte_1
Risultava quindi pacifico, in quanto dedotto dall'odierno appellante e ammesso dall'appellato nel giudizio di primo grado, che alcun passaggio di denaro - “prezzo”- vi era stato all' atto del rogito. Tanto è vero che l'acquirente non dava nessuna evidenza probatoria, quale una CP_1 documentazione bancaria, a prova del pagamento del prezzo. L'intervenuto/attore sostiene che successivamente alla stipula del contratto ha continuato a corrispondere delle somme al al fine di poter riscattare la vendita ma la prova di tale CP_1 corresponsione non è stata mai fornita a questo giudice.” (pag. 5 di 6 sentenza impugnata). In punto il Giudice di primo grado ha disatteso senza motivazione le prove documentali versate in atti, le prove testimoniali e le stesse ammissioni dell'odierno appellato. L'appellante, quindi, sostiene che successivamente al rogito del 22.10.2003 aveva Parte_1 rimborsato la somma complessiva di almeno 9.300,00 (€ 3.800,00 + € 2.500,00 +€ 600,00 x5 anni
-9.300,00), salvo altre che non aveva avuto modo di poter provare.
Dette somme si aggiungevano a quelle rimborsate prima del rogito citato. Il doc. 3 allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 dell'attore- oggi appellante- nella causa RG 175/13 provava che in data 24.06.2003, effettuava un bonifico di 5.000,00 euro in favore del sig. CP_1
La circostanza trovava conferma anche nell'interrogatorio formale del sig. che aveva CP_1 ammesso di aver ricevuto l'assegno, salvo tentare di affermare dapprima che “non rientrava nel prestito di cui sopra” e di poi che “probabilmente corrisponde all'assegno del 5.05.2003 allegato alla memoria istruttoria n. 3 doc. 5 e 6”, affermazioni queste rimaste prive di conforto probatorio. Parimenti con riferimento al cap. 9 memoria istruttoria 6.5.13 ( nella causa RG Parte_1
175/12) e quindi alla circostanza che il 31.05.2003 il sig. consegnava un assegno Parte_1 postale di 2.500,00 al sig. questi ammette che gli è stato consegnato ma che avrebbe dato in CP_1 contanti lo stesso importo e avrebbe poi girato l'assegno alla Comunità Cristiana di Gallico come atto di liberalità. In conclusione, secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe “sopravalutato la prova”, facendo derivare dalle dichiarazioni della conseguenze giuridiche non giustificate e comunque sproporzionate rispetto alla base conoscitiva fornita dalle prove stesse;
aveva utilizzato il materiale probatorio integrandolo con presunzioni e argomenti di prova insussistenti;
non aveva considerato elementi probatori anche documentali, senza neppure accennare alle ragioni per cui le stesse non erano ritenute degne di rilievo e valorizzazione.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione e inesatta applicazione dell'art. 2744 c.c.” parte appellante impugna la sentenza “con riferimento alla qualificazione del contratto di compravendita quale fattispecie della datio in solutum anziché quale patto commissorio” Il Giudice di prime cure perviene alla conclusione – errata secondo la ricostruzione dell' - Pt_1 che il contratto del 22.10.2003 intercorso tra le odierne parti fosse riconducibile alla fattispecie della datio in solutum.
Il dato, secondo l'appellante, sarebbe documentale: la scrittura del 18.07.2003 nella quale era consacrato l'accordo tra le parti (“hanno convenuto” cfr. doc. 1 – Controparte_2 affinché “il sig. potesse RIVALERSI sull'intero patrimonio immobiliare del sig. CP_1 Pt_1
consistente nel terzo di un terreno edificabile sito in Condofuri Marina in via paolo...”.
[...]
Invero, la “garanzia” seguì effettivamente con l'atto di compravendita fittizia del 22.10.03; l'accordo raggiunto dalle parti di quella scrittura, prima ancora che si verificasse l'inadempimento, riassunto nel verbo “rivalersi”, altro non era che il patto con il quale debitore e creditore convenivano che, in caso di mancato pagamento del credito il bene indicato passasse in proprietà al creditore, a garanzia del credito (difatti, come riconosce l'appellato, alcun passaggio di denaro di fu in occasione della stipula dell'atto). È evidente, sempre secondo parte appellante, che detto “accordo” di fatto, quindi, consacrava e celava il patto commissorio che aveva dato “causa” alla stipula del contratto di compravendita
(nullo) del 22/10/2003.
Innegabile è che nella vendita a scopo di garanzia in cui viene occultata la disposizione commissoria, il negozio apparente è rappresentato di solito da una vendita pura e semplice di un bene, dal debitore al creditore e che solo il quadro delle concrete circostanze in cui si colloca la vendita, e così gli accordi interni intervenuti e la documentazione formata dalle parti, è idoneo a svelare che la vendita ha carattere simulatorio e dissimula la sottostante funzione di garanzia e la collegata disposizione commissoria. Nel contesto descritto, si deve riconoscere, sempre secondo parte appellante, che la vendita a scopo di garanzia siglata dalle odierne parti il 22.10.2003 configurava un'ipotesi oltremodo significativa di disposizione commissoria vietata. Il bene, invero, veniva sottratto al potere dispositivo del proprietario-debitore, costituendolo in una sorta di pegno atecnico del creditore e allo stesso tempo lo destinava anticipatamente a soddisfo della sua ragione di credito.
Infine, con il terzo motivo rubricato “Pag. 5 sentenza :”senonché si può anche affermare che alcuna prova sia stata fornita con riguardo all'illecita coercizione della volontà del debitore a trasferire, a seguito dell'inadempimento, la porzione di terreno di cui era proprietario”- Omessa / errata valutazione delle prove”, l'appellante censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto apoditticamente che alcuna prova era stata fornita circa la coercizione della volontà dell' al fine di trasferire l'immobile in garanzia. Pt_1
Il Giudice, secondo l'appellante, avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze: 1) La situazione di difficoltà economica in cui versava il sig. : provata, pacifica, non Parte_1 contestata, ammessa dalla controparte. Ne era conferma non solo la richiesta al sig. di somme CP_1 in prestito, ma anche la difficoltà nella restituzione nei termini pattuiti. 2) Consapevolezza da parte del creditore - - di siffatte difficoltà economiche di : circostanza ammessa CP_1 Parte_1 dall'appellato che in sede di costituzione, oltre che in occasione dell'interrogatorio formale reso in entrambe le cause riunite, aveva confermato di averne all'epoca del prestito piena contezza (cfr. verbale 1° luglio 2014 causa rg 100175/12): “...atteso che mi diceva di essere in difficoltà economiche. Io mi sono reso disponibile ad aiutarlo anche perché in quel periodo frequentava mia cugina ”. Persona_4
La suddetta circostanza aveva trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali. Il teste (cfr. verbale udienza 12.10.15 causa r.g. 175/02) aveva dichiarato: “credo che il sig. Tes_1
per problemi finanziari si fece aiutare da Ho contezza di ciò perché Parte_1 CP_1 riferitomi da e non conosco ”. Parte_1 CP_3
Dunque, un'oggettiva situazione di debolezza del sig. derivante dalla difficoltà Parte_1 economica in cui versava e dalla connessa necessità di ricorrere al prestito per cifre importanti e conseguente approfittamento da parte del sig. Ne è riprova la stessa scrittura privata siglata CP_1 il 18/07/2003 (doc. 1 fascicolo primo grado appellante) ove già si prevedeva espressamente che
“qualora il sig. non fosse rimborsato dell'intero ammontare della somma ricevuta in prestito CP_1 entro il 03/09/2003, le parti, di comune di accordo, hanno convenuto che il sig. potrebbe CP_1 rivalersi sull'intero patrimonio immobiliare del sig. , consistente nel terzo di un Parte_1 terreno edificabile sito in Condofuri Marina in via Paolo VI ( ex fondo Arcudi)....”
In conclusione, l'appellante chiede in riforma della sentenza impugnata che sia dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato il 22.10.03 in quanto simulato, previa valorizzazione delle circostanze che confermano la fondatezza delle censure mosse dall'appellante alla sentenza.
In data 24.6.2019 si costituisce chiedendo, preliminarmente, di riproporre Controparte_1 tutte le eccezioni, le deduzioni, le difese e le conclusioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e, sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il sostiene che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta da CP_1
avendo lo stesso ricostruito con rigor logico giuridico l'intera vicenda – anche con Parte_1 riferimento all'interrogatorio formale e alla corposa prova per testimoni. Rilevava che la ricostruzione della vicenda fatta dal giudice di prime cure era ineccepibile e puntuale. L'atto di compravendita per AR era frutto di una libera scelta fatta da Per_1 Parte_1 quale “datio in solutum” e concordata con il creditore altro elemento che, sempre Controparte_1 secondo la ricostruzione del non potrebbe passare inosservato è la prova certa e documentale CP_1 che nell'atto di compravendita per AR aveva dichiarato che la stessa Parte_1 Per_1 veniva fatta ed accettata a corpo, per il prezzo complessivo di € 45.000,00, somma che il venditore dichiarava di aver già ricevuto dal e al quale rilasciava ampia e liberatoria quietanza di saldo, CP_1 dichiarando di non aver altro a pretendere e dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria dall'iscrivere ipoteca legale. In merito al primo motivo d'appello, il specifica che quanto sostenuto da parte appellante non CP_1 troverebbe alcun fondamento negli atti e verbali di causa.
Contesta quanto riferito dall' con il secondo motivo di gravame ritenendo che non Pt_1 corrisponde a verità quanto affermato in relazione alla pretesa esistenza di un patto commissorio. Ed invero dagli atti non era mai emersa questa circostanza né alcuna prova a sostegno di tale affermazione, tant'è che né l' né il avevano mai prodotto o allegato una Pt_1 CP_1
“controdichiarazione” o una “contro scrittura” che avesse effetto esclusivamente tra le parti o che fornisse la prova dell'invocata - e non provata - simulazione della compravendita come stabilito ai sensi dell'art. 1414 c.c.
Infine, per ciò che riguarda il terzo motivo, parte appellata ribadisce che, correttamente, il giudice di prime cure aveva svolto un rigoroso esame logico-giuridico delle dichiarazioni rese dalle parti, giungendo alla conclusione che le dichiarazioni del e dell' erano correlate e CP_1 Pt_1 valutate con le prove assunte e documentali, dimostravano l'assenza di qualsiasi forma di coercizione della volontà a stipulare l'atto per AR Per_1
In conclusione, parte appellata chiede preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, di rigettare la domanda in quanto destituita da ogni fondamento giuridico fattuale e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 133/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria; in ogni caso, condannare parte appellante alle spese ed ai compensi professionali difensivi anche del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Al contempo, e proponevano appello avverso la sentenza n. Pt_2 Pt_3 Parte_1
84/2020 pubblicata il 17.01.2020, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, non notificata con cui il giudizio era proseguito con lo scioglimento della comunione.
Gli appellanti deducevano i seguenti motivi:
1° motivo errore in fatto e violazione di legge - errata valutazione e/o travisamento di fatti e delle prove.
2° motivo omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo per la soluzione della controversia – errore e/o travisamento di fatti e di diritto violazione di legge sub artt. 115 e 116
c.p.c.
3° motivo travisamento fatti
4° motivo errore e/o travisamento di fatti e prove -violazione di legge sub artt. 115 e 116 c.p.c. - contraddittorietà e/ difetto-inesistenza/apparenza della motivazione
Si costituiva il con comparsa del 24 maggio 2021 e chiedeva il rigetto dell'appello CP_1 proposto. All'udienza del 18.12.2024 è disposta la riunione del presente procedimento con quello avente n. 543/2020 R.G. e assegnata la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato econdo cui nell'atto d'appello non sarebbero indicate per difetto di specificità Controparte_1 le parti del provvedimento che l' ha inteso impugnare rispetto alle ragioni di fatto o di diritto Pt_1 poste a fondamento della sentenza.
Parte appellante, tuttavia, indica specificamente le parti della sentenza impugnate, le norme ritenute violate e la rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione;
sul punto Cass. Sez. 2 -, Ordinanza
n. 2320 del 25.1.2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. In tal senso anche Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Pertanto, l'eccezione risulta essere infondata.
Quanto al merito della decisione, con tre motivi di gravame chiede, in integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 133/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n. 100139/2011, di accertare e dichiarare la nullità/simulazione dell'atto di compravendita stipulato tra lo stesso e CP_1 in data 22.10.2003 per AR avente ad oggetto la quota di un terzo
[...] Persona_2 del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito al locale Catasto Terreni al foglio 69, particelle
1164 e 1165. In particolare, parte appellante eccepisce l'errata qualificazione giuridica del contratto stipulato da parte del giudice di prime cure quale datio in solutum, sostenendo che, invece, l'esatto inquadramento normativo della compravendita posta in essere tra le parti sia un vietato patto commissorio ex art. 2744 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, “l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. La prova del patto commissorio può essere data con ogni mezzo e la simulazione può essere provata anche per testimoni o presunzioni a norma dell'ultima parte dell'articolo 1417 c.c., trattandosi di far valere l'illiceità del negozio.” (Cassazione civile, sez. II, 27/06/2024, n. 17776). Ancora, “Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo, oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l'adempimento di un'obbligazione con riguardo all'eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto, o quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre;
il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento”. (Cassazione civile sez. II, 21/01/2016, n.1075)
Dunque, mentre ricorre un patto commissorio quando il debitore risulta necessitato al trasferimento del bene in conseguenza dell'inadempimento, sussiste una datio in solutum in presenza di un accordo liberamente assunto (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19508 del 18.9.2020).
In tali termini anche la pronuncia n. 4600/10: “il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitorie sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale “datio in solutum” (art. 1197)”, ovvero esprima esercizio di una facoltà che la parte si sia riservata dalla costituzione dell'obbligazione medesima.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva in tali termini ricostruito l'accaduto: “(…) i germani
e acquistarono in comproprietà indivisa un terreno censito al Pt_2 Pt_3 Parte_1
NCT del comune di Condofuri al foglio 69 particella 1164 di a.19.02 e particella 1165 di a. 12.99, con atto a rogito del notaio dott. in data 20.12.2000 numero 61054 di repertorio Persona_2 registrato a Reggio Calabria il 2 gennaio 2001 ai numeri 804/653.
Nel corso del 2003, il sig. , trovandosi in difficoltà economica, chiedeva ed otteneva Parte_1 dal sig. delle somme di denaro a titolo di prestito. In occasione dell'ultimo prestito, concesso CP_1 il 18 luglio del 2003, il sig. (nonché la nonna dello stesso, la sig.ra ) Parte_1 Controparte_4
e il sig. formavano una scrittura privata nella quale attestavano che i primi Controparte_1 avrebbero ricevuto dal secondo, la somma di euro 24.000,00 e 22.000,00 in data 07/02/03; euro
22.000,00 il mese successivo (il 18/03/03); ulteriori 16.000 euro nel successivo mese di aprile dello stesso anno, per un totale di 84.000,00 euro. Nella medesima scrittura, oltre a dare atto che il mutuo era “improduttivo di interessi per spirito cristiano”, veniva fissato al 03/09/2003 il termine ultimo per la restituzione dell'intera somma: l'eventuale inadempimento avrebbe concesso al sig. CP_1 la possibilità rivalersi sull'intero patrimonio dell'attore, consistente in un 1/3 del terreno edificabile sito in Condofuri marina in Via Paolo VI”.
La scrittura privata così proseguiva: “e nella parte di eredità spettante al Sig. in seguito Pt_1 alla morte del padre, eredità tuttora indivisa tra il Sig. , la madre e i fratelli”. Pt_1
Dunque, a garanzia del debito, le parti individuavano un bene preciso: un terzo del terreno edificabile sito in Condofuri Marina in Via Paolo VI (ex fondo Arcudi) ed aggiungevano la parte dell'eredità spettante d in seguito alla morte del padre, eredità che, come riportato nella Parte_1 scrittura, non era ancora stata divisa tra l' , i fratelli e la di loro madre. Parte_1
Dal tenore della scrittura privata, dunque, appare inequivocabile che l'eventuale inadempimento avrebbe concesso al sig. la possibilità rivalersi sull'intero patrimonio dell'attore, CP_1 consistente in un 1/3 del terreno edificabile sito in Condofuri marina in Via Paolo VI”, in tal modo disvelando l'esistenza di un patto commissorio.
Ed infatti, il patto commissorio implica la previsione del trasferimento della proprietà sospensivamente condizionato all'inadempimento, dato come evento futuro e incerto. In questo senso si può richiamare il principio, enunciato da consolidata giurisprudenza, secondo cui
“Gli articoli 1963 e 2744 del codice civile, i quali sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di ratio - della proprietà della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro e incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto
e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operatività del divieto da esse previsto” (Cass. civ., sez. II, 3/6/2019, n. 15112).
Nel caso specifico, quindi, non si trattava di soddisfare un credito rimasto insoluto consegnando un bene immobile in luogo della dovuta somma di denaro, bensì di garantire il creditore nell'eventualità, futura ed incerta, che l'obbligazione rimanesse inadempiuta.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, ha fondato il divieto di patto commissorio sulla duplice esigenza di protezione del debitore e di tutela dell'interesse dei creditori estranei al patto. E' stato quindi abbandonato il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull'interpretazione letterale dell'art. 2744 c.c., preferendo ad esso il criterio basato invece sull'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti, e finalizzato ad una più efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge. In tal modo, il divieto del patto commissorio è stato esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito;
esso può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.8411 del 27.5.2003; Cass. Civ. Sez. II n.18655 del 16.9.2004; Cass. Civ. Sez. II, 12.1.2009, n.437)”. E sempre nella già citata sentenza così si legge: “La giurisprudenza ha enucleato, ai fini dell'esclusione del patto commissorio la preesistenza o la contestualità del debito, l'assenza dell'illecita coercizione del debitore al trasferimento del bene, la proporzione tra il valore del bene ed il prezzo, la circostanza che il venditore non rimanga nel godimento dell'immobile e l'obbligo di ritrasferimento al medesimo prezzo originariamente pagato. Tali elementi non devono necessariamente essere compresenti nell'ambito dell'operazione contrattuale ma devono essere esaminati dal giudice di merito al fine di valutare se la causa concreta del contratto – che può essere di scambio con profili di garanzia- sia meritevole di tutela”. Nel caso di specie, dato assai rilevante, indicativo di una posizione di coartazione, è quello legato al fattore temporale: la scrittura privata era datata 18.07.2003, il termine ultimo per la restituzione del debito era fissato al 3.09.2003 e, in tale ristretto arco temporale, il debitore avrebbe dovuto restituire un consistente importo, pari ad € 84.000. È appena il caso di evidenziare che l'atto pubblico con cui è avvenuto il trasferimento di proprietà di tale quota è del 22.10.2003 e, dunque, quanto previsto nella pattuizione intercorsa tra le parti ha trovato attuazione.
Già tale scansione temporale, con le evidenti difficoltà connesse al recupero di una cospicua somma di denaro entro un breve periodo di tempo da parte di una persona che versi in una situazione di difficoltà economica, appare essere un indice sintomatico della avvenuta coartazione.
Inoltre, anche una più articolata analisi del contesto in cui è stato stipulato l'atto pubblico di vendita ne evidenzia la natura e la sua contrarietà al divieto di patto commissorio.
In primo luogo, la circostanza che, in occasione del rogito notarile, non è stato versato alcun corrispettivo per la vendita (“La vendita viene fatta ed accettata a corpo, per il prezzo complessivo di E. 45.000,00 (euro quarantacinquemila), somma che il veditore dichiara di avere già ricevuto dal signor al quale rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non aver CP_1 altro a pretendere e dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria dall'iscrivere ipoteca legale”).
Ciò, ove fosse necessario, conferma la precedente dazione di denaro e, dunque, la stretta correlazione tra il prestito in precedenza erogato e l'acquisto successivamente fatto.
Ulteriore elemento sintomatico dell'esistenza di un patto commissorio, è il prezzo indicato nell'atto di vendita, pari ad € 45.000.
Che tale prezzo sia inadeguato rispetto al valore del terreno, lo si evince dalla produzione fatta dallo stesso che ha allegato un avviso di vendita, risalente al 2009, in cui, a seguito di CP_1 pignoramento subito da è stata posta in vendita all'asta la quota di sua proprietà Parte_2 del terreno indiviso, con base d'asta di € 103.660,00.
Peraltro, lo stesso nel proporre il giudizio di primo grado, ha indicato quale valore della CP_1 causa la cifra di € 105.000,00.
Se tale deve intendersi il valore del terreno in contesa, sia pure tenendo conto degli effetti della svalutazione, è evidente la sperequazione con il prezzo stabilito per la vendita.
Né può essere risolutiva la spiegazione successivamente fornita dal l quale, a pag. 3 della CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 cpc 2° termine datata 5.05.2013, affermava quanto segue: “risulta di tutta evidenza che il prezzo dichiarato al momento della stipula del rogito non è quello reale ma è quello che deve soddisfare i valori minimi che vengono fissati dal fisco per il necessario pagamento delle tasse che gravano su ogni trasferimento immobiliare”. E ancora nella stessa pagina a seguire:
“in realtà il prezzo effettivamente corrisposto dal per l'acquisto della quota in comproprietà CP_1 indivisa del terreno è pari alla somma di € 84.000,00 così come risulta dal riconoscimento di debito
– datio in solutum- a firma dell' ”. Parte_1
Dunque, se così fosse, l'atto pubblico di vendita del 22.10.2003 sarebbe stato stipulato tra le parti a tacitazione delle pretese del he nulla avrebbe avuto più a pretendere dall' per CP_1 Pt_1 il prestito in precedenza concessogli. Se questo è il contesto, delineato anche sulla scorta delle affermazioni rese dall'appellato, non si comprende per quale motivo , anche dopo la stipula del rogito notarile, abbia Parte_1 continuato a corrispondere denaro al CP_1
Tale dato risulta dall'istruttoria dibattimentale. Ed infatti il teste , sentito all'udienza del Tes_1
12.10.15 sul capitolo n. 12 della memoria 183 comma 6 n. 2 di (causa 175/12 RG) Parte_1 ha confermato di aver consegnato a quest'ultimo in data 13.03.2004 – quindi dopo il rogito del 22.10.2003- due assegni dell'importo di euro 3.800,00 e 2.500,00 intestati allo stesso Parte_1
e di avere appreso da questi che il denaro doveva essere consegnato al Controparte_1
La valenza di tali dichiarazioni, “de relato ex parte actoris”, deve essere valutata con prudenza, ma può comunque assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (Cassazione civile sez. II, 31/07/2013,
n.18352).
Ma a prescindere da quanto il testimone abbia riferito di avere appreso dallo stesso , Parte_1 egli ha altresì riferito un dato caduto sotto la sua diretta percezione: ha provveduto, a far Pt_1 data dal 2004 sino al 2008, a versare annualmente il premio assicurativo per conto del er CP_1
l'autovettura di proprietà di quest'ultimo. Il on ha negato tale circostanza, ma ha riferito CP_1 di essere stato lui a corrispondere all' la somma da consegnare al . Pt_1 Tes_1
Tale assunto non è però convincente: ed infatti, non è dato comprendere per quale motivo il CP_1 non corrispondesse direttamente quanto dovuto al , ma utilizzasse a tal fine Tes_1
l'intermediazione dell' . Pt_1
Ancora, appare assai poco verosimile che il abbia concesso in prestito, nel 2003, la CP_1 rilevante somma di € 84.000,00 “per puro spirito cristiano, senza alcun interesse, per venire incontro alle esigenze economiche del Sig. ”. Pt_1
In merito, in effetti, l'odierno appellante, pur confermando di avere apposto la propria firma alla scrittura privata, affermava altresì che l'importo indicato come dovuto in quella sede, non corrispondesse alla somma da lui ricevuta in prestito. Specificava, al riguardo, che la somma indicata nella scrittura privata era comprensiva di interessi e che da tale somma non era stato decurtato quanto da lui già corrisposto.
In sede di interrogatorio formale, egli precisava di avere ricevuto, dal dicembre 2002 all'aprile 2003, la complessiva somma di € 66.000,00. Aggiungeva di avere restituito, fino alla data del 22.10.2003,
€ 14.000,00, di cui 9.000,00 in contanti, al momento della stipula della scrittura privata, e la restante parte con un assegno di importo pari ad € 5.000,00.
Sul punto, pur nell'impossibilità di stabilire con certezza l'ammontare e le scansioni temporali delle elargizioni di denaro, non può non rilevarsi che, dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta, risultino delle dazioni di pagamento fatte dall' a favore del da questi Pt_1 CP_1 non contestate, seppure inserite in diversi contesti.
Ed infatti, il doc. 3 allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 dell'attore - oggi appellante- nella causa
RG 175/13, prova che, in data 24.06.2003, effettuava un bonifico di 5.000,00 Parte_1 euro in favore del CP_1
La circostanza ha trovato conferma anche da parte dello stesso che, nell'interrogatorio CP_1 formale reso in data 1° luglio 2014, ammetteva di aver ricevuto l'assegno, salvo affermare però che
“non rientrava nel prestito di cui sopra” e poi che “probabilmente corrisponde all'assegno del 5.05.2003 allegato alla memoria istruttoria n. 3 doc. 5 e 6”, cioè ad un assegno da lui ricevuto in data 5.05.2003, posto all'incasso in data 9.05.2003 e non pagato per una correzione apportata alla data.
Se anche tale ricostruzione fosse veritiera, e dunque il bonifico del 24 giugno 2003 fosse stato fatto in sostituzione dell'assegno del 5 maggio 2003, il on ha però spiegato per quale motivo CP_1 tale assegno gli sia stato corrisposto da , limitandosi ad affermare che riguardasse Parte_1 un differente rapporto.
Parimenti, con riferimento al capitolo 9 della memoria istruttoria del 6.05.13 e, quindi, alla circostanza che il 31.05.2003 l' consegnava un assegno postale di 2.500,00 al Parte_1 CP_1 questi, in sede di interrogatorio formale, ammetteva che gli era stato consegnato l'assegno, aggiungendo però che egli contestualmente avrebbe dato in contanti lo stesso importo all' , Pt_1 poiché quest'ultimo necessitava di avere disponibilità economica, ed avrebbe poi girato l'assegno alla Comunità Cristiana di Gallico come atto di liberalità.
Dunque, se pure non è possibile stabilire con certezza quale fosse l'esatto ammontare della cifra data originariamente in prestito dal quale quello degli interessi pattuiti e quale quello delle CP_1 somme restituite dall' prima della sottoscrizione della scrittura privata del 18.7.2003, è Pt_1 però certo che tra i due esistessero scambi di consistenti somme di denaro ed è altrettanto certo che l' fosse in una situazione di difficoltà economica, ben nota al Pt_1 CP_1
E, sulla scorta di tali elementi, appare altresì verosimile quanto asserito dall' e negato dal Pt_1 cioè che l' avesse già corrisposto del denaro per restituire quanto ricevuto. CP_1 Pt_1
Infine, la funzione di garanzia sottesa alla cessione dell'immobile è stata espressamente confermata dal n sede di interrogatorio formale: ed infatti, all'udienza del 01.07.2014, nella causa RG CP_1
100175/2012, il sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CP_1 dell'attore -odierno appellante- ed in particolare sul cap. 19 ( “vero che l'atto rogato il 22/10/2003 dal Notaio di Bova Marina veniva stipulato dal sig. per garantirla della Per_1 Parte_1 restituzione del prestito sub. 1”?) così rispondeva: “Corrisponde a verità quanto contenuto al capo 19) anzi preciso che prima di formalizzare l'atto davanti al notaio io, unitamente al sig. Pt_1
andammo davanti all'ing. per il frazionamento del terreno oggetto di vendita, anzi
[...] Per_3 in quell'occasione fui io a pagare le competenze dell'ingegnere”.
Sul punto, non appare condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla circostanza che il on avrebbe inteso appieno il significato della domanda a lui formulata. CP_1
In effetti, benché il primo giudice abbia ritenuto che le domande rivoltegli in precedenza possano giustificare l'avvenuta errata comprensione della domanda, appare assolutamente condivisibile quanto osservato dalla difesa dell'odierna parte appellante e cioè che non si colgono motivi che possano spiegare perché il ossa avere fornito una risposta errata. CP_1
Sulla scorta delle valutazioni fatte, l'appello è fondato e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve ritenersi nullo perché stipulato in violazione del divieto di patto commissorio l'atto di compravendita stipulato da e n data 22.10.2003 per AR Parte_4 Controparte_1
repertorio n. 69607, n. 16309 di raccolta, avente ad oggetto la quota di un terzo Persona_2 del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito al locale Catasto Terreni al foglio 69, particelle
1164 e 1165.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello.
- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Non sussistono motivi per derogare ai principi generali, dunque le spese seguono la soccombenza.
Avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Tenuto conto del valore della causa (indicato dal n € 135.000,00), applicando lo scaglione CP_1 previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 a € 260.000 ed applicando i parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame, le spese di lite devono essere liquidate in favore degli appellanti Parte_2
per questo grado di giudizio in complessivi € 12.154,00, Parte_3 Parte_1 così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.911,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, le spese di lite devono essere liquidate in favore degli appellanti in complessivi € Parte_2 Parte_3 Parte_1 14.103,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00; fase decisionale, valore medio: € 4.253,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
A carico della parte soccombente devono porsi altresì le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data
22.10.2003 per AR repertorio n. 69607, n. 16309 di raccolta, avente ad Persona_2 oggetto la quota di un terzo del terreno sito in Condofuri, via Paolo V+I, censito al locale Catasto
Terreni al foglio 69, particelle 1164 e 1165 perché stipulato in violazione del divieto di patto commissorio.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_2
che si liquidano per questo grado di giudizio
[...] Parte_3 Parte_1 in complessivi € 12.154,00, per il precedente grado di giudizio in complessivi in complessivi € 14.103,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, spese da distrarsi al difensore che ne ha fatto richiesta.
3. Condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Reggio Calabria, 4 aprile 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito