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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3502/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BAIRE MARIA FRANCESCA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DEDONI ANDREA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari il 25.09.1982, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cagliari per l'anno 1982 al n. 709 Parte II- Serie
A (doc. 1);
Dall'unione nasceva una figlia, , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
attualmente maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto affetta da doppia disabilità grave quali fetopatia rubeolica, diplegia spastica, ipoacusia bilaterale neurosensoriale,
dislessia e ritardo cognitivo lieve.
Con sentenza n. 1537/1993 (proc. n. 3306/1993 R.A.C. cron. 22048), del 15 luglio 1993, depositata in Cancelleria in data 8 ottobre 1993, il Tribunale di Cagliari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito religioso il 25 settembre 1982 a Cagliari tra , nato ad [...] il 31 marzo CP_1
1961, e nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1
atti di matrimonio del Comune di Cagliari per l'anno 1982, n. 709, parte 2, serie A;
2) affida la figlia minore alla madre, che ne curerà il mantenimento, l'istruzione e Persona_2
l'educazione, con la correlativa partecipazione paterna;
3) verserà mensilmente, entro i primi cinque giorni di ciascun mese ed a mezzo vaglia CP_1
postale, la somma di £ 600.000, quale contributo per il mantenimento di e della Parte_1
minore; inoltre l' i impegna a corrispondere alla un contributo pari al 50% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie (mediche, scolastiche, etc.) che saranno sostenute a favore della figlia;
4) i genitori concorderanno preventivamente tutte le decisioni di particolare rilevanza relative alla salute, istruzione ed educazione;
5) autorizza il genitore non affidatario a tenere la figlia con sé anche consecutivamente per 15 giorni durante le vacanze estive, e nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo tra i coniugi e nel rispetto delle esigenze della minore medesima (periodo di vacanze che verrà trascorso nella colonia estiva);
6) il padre potrà tenere con sé la minore durante il periodo scolastico il mercoledì dalla uscita della scuola e sino alle 20 ed il sabato sempre sino alle ore 20 con eventuale modifica, per tale giorno, da concordare preventivamente tra i coniugi;
durante il periodo estivo il mercoledì dal pomeriggio e sino alle 21.30; il sabato e la domenica (dalla mattina del sabato e sino alle 21.30 della domenica)
a settimane, alterne;
7) durante le vacanze di Natale (il 24, 25 e 26) e di Pasqua (compreso il Lunedi dell'Angelo) la minore stara, ad anni alterni, con il padre e con la madre;
8) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
9) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, con riguardo agli aspetti di natura economica.
10) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dato il lungo lasso di tempo trascorso, le condizioni di fatto sulla base delle quali veniva pronunciata la suddetta sentenza hanno subito una modifica sostanziale.
In particolare, la signora che nel periodo del divorzio non aveva un'occupazione stabile, ad Pt_1
oggi lavora percependo un reddito che nell'ultimo anno è stato pari a circa 16.000,00 euro (come meglio desumibile da documentazione reddituale che si produce al doc. 3). Il signor invece, CP_1
che in seguito al divorzio ha contratto un nuovo matrimonio da cui sono nati due figli di 22 Per_3
anni ed di 16 anni, continua a svolgere la professione di impiegato e percepisce un reddito Per_4 complessivo che nell'ultimo anno è stato pari a circa 36.734,51 come si evince dalla CU 2024 (come meglio desumibile dalla documentazione reddituale che si produce doc. 4).
La figlia dei signori ed poiché affetta da grave disabilità, è Pt_1 CP_1 Persona_1
impossibilitata a reperire un'occupazione che le consenta di rendersi economicamente indipendente,
potendo contare solo su una pensione di invalidità, con assegno di accompagnamento, i quali tuttavia non consentono alla stessa di soddisfare pienamente le proprie esigenze di vita.
Quanto alle proprietà immobiliari e mobiliari, la signora risulta essere ad oggi proprietaria Pt_1
della casa di residenza sita in Settimo San Pietro e, pro quota, in seguito a successione ereditaria, di un immobile sito in Selargius, attualmente sottoposto a pignoramento, e di una quota pari ad un 1/6
di n. sei terreni agricoli siti in agro di Soleminis, rispetto ai quali la non percepisce alcun Pt_1
reddito.
Quanto ai beni mobili registrati la signora è proprietaria di autovettura modello Fiat Punto Pt_1
targata DK 685 ER.
Il signor uanto alle proprietà immobiliari e mobiliari è proprietario di un immobile in cui vive CP_1
con la sua attuale famiglia sito in Quartu Sant'Elena nella Via Santorre n. 43. Deve precisarsi che tale immobile è stato all'asta per circa nove anni e il sig. ha potuto riscattare l'immobile CP_1
attraverso un mutuo per cui paga mensilmente una rata da 593,00 euro (n. contratto 30019446 presso
Unicredit). Per quanto riguarda i beni mobili registrati, il sig. proprietario di un'autovettura CP_1
modello Peugeot targata DZ878GM.
Il sig. ttualmente sostiene il pagamento di una rata per prestito personale per cure mediche di CP_1
264,00 euro mensile nr finanziamento 0000000033293436 Unicredit.
Inoltre subisce mensilmente la trattenuta dalla retribuzione di € 220,00 per un pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate.
Le parti concordemente intendono definire le questioni relative al debito pregresso dell' per il CP_1
mancato versamento, in favor della signora dell'assegno previsto con la sentenza di divorzio Pt_1 (in parte per il mantenimento della figlia ed in parte quale assegno divorzile per la , pari ad Pt_1
euro 31.542,48, di cui all'atto di precetto del 17 giugno 2024, ricevuto dal sig. l 3 luglio 2024, CP_1
oltre alle mensilità ed agli interessi maturati fino al deposito del presente ricorso, con separata scrittura privata.
In ragione dei fatti di cui alla precedente espositiva, i ricorrenti hanno deciso concordemente di procedere alla modifica delle condizioni di divorzio con definizione anche di tutte le vicende pregresse.
Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi
Ricorrono
All'Ill.mo Tribunale di Cagliari affinché, esperiti tutti gli incombenti di rito ed autorizzate le parti al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza prevista per la loro comparizione personale,
voglia pronunciare sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale
di Cagliari, n. 1537/1993 (proc. n. 3306/1993 R.A.C. cron. 22048), del 15 luglio 1993, depositata in
Cancelleria in data 8 ottobre 1993, alle seguenti
Condizioni
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di provvedere al proprio sostentamento in via autonoma, senza la previsione di alcun assegno divorzile e con revoca di quello riconosciuto alla signora in sede di procedimento per la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio;
2) La figlia C.F. , nata a [...] il [...], di cittadinanza Persona_1 C.F._3
italiana, attualmente maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto affetta da doppia disabilità grave, continuerà a mantenere la propria residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre. 3) Il signor ontribuirà al mantenimento della figlia con il versamento CP_1 Persona_1
di un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della signora e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese Parte_1 straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Al fine di prevenire future liti ed incomprensioni le spese straordinarie saranno individuate e corrisposte secondo le modalità di cui alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal CNF nel 2017 (doc. 7). L'assegno Unico per il nucleo familiare, su espresso accordo tra le parti, sarà percepito interamente ed in via esclusiva dalla signora Pt_1
4) Le parti concordano che saranno suddivise soltanto le spese straordinarie previamente concordate e fornite di idonea pezza giustificativa (scontrino, fattura, ricevuta);
5) Con la sottoscrizione del presente accordo, salvo quanto in esso previsto e salvo quanto previsto nella scrittura privata datata 14.04.2025 sottoscritta separatamente dalle parti, queste ultime dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
6) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile n. 1537/1993 del 15 luglio
1993 nel procedimento RG 3306/1993, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.06.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti