Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di vendita

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché l'avviso di vendita è un atto dell'esecuzione tributaria. La giurisdizione tributaria si estende alle questioni relative all'an o al quantum del tributo, ma si arresta di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. L'avviso di vendita non è l'atto appropriato per discutere dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, né per impugnare gli atti presupposti, a meno che non sia l'unico atto con cui l'esecutato apprenda la pretesa tributaria. In questo caso, le questioni sull'esistenza del tributo sono già state decise nei gradi di merito sfavorevolmente alla ricorrente e sono pendenti in Cassazione. Impugnare l'avviso di vendita per contestare gli atti presupposti costituirebbe un inammissibile bis in idem. Inoltre, l'atto impugnato non rientra tra quelli impugnabili dinanzi alla Corte tributaria ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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