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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3580/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Trasporti Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO VENDITA n. 3/2825 CREDITO D'IMPOS 2002
- AVVISO VENDITA n. 3/2825 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO VENDITA n. 3/2825 IVA-ALIQUOTE 2007 - AVVISO VENDITA n. 3/2825 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.r.l. c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, c.f. CF_1, officiato dal dott. Difensore_1, ha presentato all'intestata Corte in data 8 agosto 2025 ricorso contenente istanza sospensiva validamente notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta nel medesimo giorno con cui ha impugnato l'avviso di vendita immobiliare fasc. 3/2825 – cron. 76 del 17 giugno 2025 per un totale complessivo di
€ 1.631.059,96, relativo all'immobile sito in Dragoni (CE) e fondato sull'intimazione di pagamento n.
02820259004323278000, già impugnata con ricorso iscritto al n.r.g. 2943/2025 in data 27 giugno 2025, giudizio tuttora pendente.
Ha chiarito che l'intimazione prodromica riguarda crediti scaturenti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito risalenti al periodo 2008 - 2015, di cui ha contesto l'estinzione per maturata prescrizione, deplorandone anche la mancata regolare notifica. Ha aggiunto che gli atti sottesi all'intimazione sono già stati oggetto di pregressi ricorsi su cui sono intervenute le sentenze della C.T.P. di Caserta n. 2068/2017 e della C.T.R. della Campania n. 3158/2021, e che attualmente la loro cognizione è rimessa alla Corte di
Cassazione presso cui pende il giudizio iscritto al n.r.g. 8030/2021.
Ha anche ricordato che al Tribunale civile è stata proposta querela di falso iscritta al n.r.g. 1402/2020.
Nondimeno la cognizione dell'intesta Corte è stata evinta dall'essere l'avviso di vendita originato da un'intimazione di pagamento su cartelle di pagamento e avvisi di addebito di natura tributaria, già oggetto del ricorso in sede di legittimità.
Inoltre, ancorché trattasi d'atto d'esecuzione, la giurisdizione tributaria è stata mutuata dalla sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13913 del 5 giugno 2017 avendo l'istante contestato l'illegittimità dell'atto presupposto, il cui vizio ha ritenuto riverberarsi sull'atto successivo, opinando che una diversa interpretazione sarebbe lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
A parere della difesa istante, che ha evocato a conforto gli arresti nomofilattici della sentenza n. 15889 del
13 giugno 2019, sarebbe inammissibile dare corso alla riscossione coattiva se l'atto presupposto è ancora, come nella fattispecie, sub iudice (nel medesimo senso parte ricorrente ha richiamato la decisione della
Cassazione n. 3843 del 14 febbraio 2020 secondo la quale l'emissione di un atto esecutivo senza un previo giudicato sull'atto impositivo comporterebbe un vizio radicale e insanabile dell'atto stesso). Ulteriori argomenti sono stati spesi quanto al principio della “nullità derivata” riferita agli atti di pignoramento non sostenuti da avvisi di accertamento definitivi.
Ad abundantiam ha ribadito l'eccezione di prescrizione delle cartelle, per altro neppure validamente notificate, e nell'occasione ha ricordato sommariamente le questioni rimesse al Tribunale con l'azione ex art. 221 c.p.
c. per verificare la falsità delle relate di notifica delle medesime.
Nel paventare finanche un abuso del processo esecutivo dalla controparte, paventando un gravissimo danno in caso di temuta perdita dell'immobile staggito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare per il grave e irreparabile danno che ne deriverebbe concedere la sospensione dell'avviso di vendita n. fasc. 3/2825 – cron. 76 del 17.06.2025, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 31.12.1992 n. 546; nel merito in via principale accogliere il … ricorso e annullare l'avviso di vendita immobiliare notificato in data 17 giugno 2025; disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ex art. 47 d.lgs. 546/1992; dichiarare, dunque, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'Ufficio opposto e quindi dell'intimazione di pagamento n. 02820259004323278000 notificata il 23 aprile .2025, stante l'omessa notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) poste a fondamento della stessa e quindi dell'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, successivi e prodromici;
per l'effetto, in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al … procuratore antistatario. Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, agi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
In data 8 ottobre 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità adita in relazione all'impugnazione degli avvisi di addebito che ha indicato
(n. 32820120001224802000, 32820120003107644000, 32820130002397385000, 32820130005429387000,
32820140000236839000, 32820150004073977000) in quanto di pertinenza del giudice del lavoro chiamato a conoscere delle pretese dell'I.N.P.S..
In termini generali, poi, ha ritenuto inammissibile l'azione con cui la società ricorrente avrebbe veicolato una domanda di accertamento negativo del credito, sostanzialmente impugnando un estratto di ruolo che il legislatore ha limitato ad ipotesi tassative nella specie insussistenti, citando a conforto le Sezioni Unite della
Cassazione n. 26283/2022 e altra giurisprudenza di legittimità in termini sull'esegesi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973.
Ha comunque documentato la valida notifica delle sottese cartelle di pagamento, tutte nel rispetto dei termini decadenziali, nonché l'adozione di atti interruttivi del corso della prescrizione. Ha quindi riferito lo stato dei giudizi tutti con esito sfavorevole alla contribuente sulle une e sugli altri.
Nelle memorie depositate nel fascicolo telematico il 10 ottobre 2025 in replica alle controdeduzioni dell'Agenzia della Riscossione parte ricorrente ha riferito, documentandolo, che la Suprema Corte ha fissato per l'11 dicembre 2025 l'udienza relativa al ricorso avverso la sentenza della C.G.T. della Campania n.
3158/2021 che ha confermato la validità dell'intimazione 2016, assumendo che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe automaticamente la caducazione di tutti gli atti successivi, incluso l'avviso di vendita oggetto dell'odierna vertenza, insistendo per questo nella sospensione del presente giudizio sino alla definizione della causa pendente in Cassazione.
All'udienza del 14 ottobre 2025 è stata decisa la sospensiva con ordinanza di rigetto.
All'udienza del merito, cui nessuna parte è comparsa, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'occasione della notifica dell'avviso di vendita, atto dell'esecuzione la cui cognizione tributaria sussiste limitatamente all'ipotesi – qui assente – che da esso per la prima volta l'esecutato apprenda la pretesa tributaria in suo confronto contro cui intenda dunque insorgere per negarne l'esistenza, non è infatti quella appropriata per discutere dell'esistenza dell'obbligazione.
Al netto delle pretese di tipo previdenziale che esulano in ogni caso dalla giurisdizione tributaria, giova osservare che in base alla medesima giurisprudenza citata dalla ricorrente la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è rappresentata dalla notifica della cartella esattoriale (sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla seconda) e che la cognizione del giudice tributario riguarda le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie e si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi solo di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Ogni questione sull'esistenza del tributo è stata anche già rimessa alla giustizia tributaria che nei gradi di merito ha reso pronunce sfavorevoli alla ricorrente la quale ha proposto ricorso per Cassazione di cui si sconosce l'esito. Quello che tuttavia può senz'altro dirsi è che in assenza di un provvedimento di sospensione l'azione esecutiva non è affatto preclusa e che l'avviso di vendita non può costituire l'occasione, non essendo il solo dal quale la società attrice ha avuto conoscenza degli atti tributari, per impugnare questi ultimi.
Diversamente l'odierna iniziativa, anche per le ragioni impugnatorie in cui si declina, sarebbe un inammissibile bis in idem.
Inutile dunque attardarsi sulla ulteriore verifica che le cartelle e gli avvisi prodromici sono stati tutti partecipati alla contribuente come pure gli avvisi di intimazione che hanno interrotto il termine di prescrizione.
Quello su cui è invece necessario porre l'attenzione è il fatto che l'atto impugnato non cade tra quelli passibili d'essere impugnati dinanzi alla Corte tributaria ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992 e che sicuramente non è esso passibile d'essere caducato dall'Autorità giudiziaria adita.
Nessun vizio di questo è stato prospettato, se non la contestazione al sotteso credito, oltre i limiti della cognizione possibile al punto che parte resistente ha opinato trattarsi di azione di accertamento negativo del credito comunque inammissibile.
In ragione del fatto che l'eventuale annullamento in sede di legittimità degli atti prodromici avrebbe in sé effetti sull'esecuzione successiva, comunque estranea alla giurisdizione tributaria, non constano neanche validi motivi per rendere l'ambito provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
La definizione in rito, la qualità delle questioni e la condizione delle parti in lite consigliano di compensate tra loro le spese del giudizio.;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese tra le parti
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3580/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Trasporti Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO VENDITA n. 3/2825 CREDITO D'IMPOS 2002
- AVVISO VENDITA n. 3/2825 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO VENDITA n. 3/2825 IVA-ALIQUOTE 2007 - AVVISO VENDITA n. 3/2825 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.r.l. c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, c.f. CF_1, officiato dal dott. Difensore_1, ha presentato all'intestata Corte in data 8 agosto 2025 ricorso contenente istanza sospensiva validamente notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta nel medesimo giorno con cui ha impugnato l'avviso di vendita immobiliare fasc. 3/2825 – cron. 76 del 17 giugno 2025 per un totale complessivo di
€ 1.631.059,96, relativo all'immobile sito in Dragoni (CE) e fondato sull'intimazione di pagamento n.
02820259004323278000, già impugnata con ricorso iscritto al n.r.g. 2943/2025 in data 27 giugno 2025, giudizio tuttora pendente.
Ha chiarito che l'intimazione prodromica riguarda crediti scaturenti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito risalenti al periodo 2008 - 2015, di cui ha contesto l'estinzione per maturata prescrizione, deplorandone anche la mancata regolare notifica. Ha aggiunto che gli atti sottesi all'intimazione sono già stati oggetto di pregressi ricorsi su cui sono intervenute le sentenze della C.T.P. di Caserta n. 2068/2017 e della C.T.R. della Campania n. 3158/2021, e che attualmente la loro cognizione è rimessa alla Corte di
Cassazione presso cui pende il giudizio iscritto al n.r.g. 8030/2021.
Ha anche ricordato che al Tribunale civile è stata proposta querela di falso iscritta al n.r.g. 1402/2020.
Nondimeno la cognizione dell'intesta Corte è stata evinta dall'essere l'avviso di vendita originato da un'intimazione di pagamento su cartelle di pagamento e avvisi di addebito di natura tributaria, già oggetto del ricorso in sede di legittimità.
Inoltre, ancorché trattasi d'atto d'esecuzione, la giurisdizione tributaria è stata mutuata dalla sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13913 del 5 giugno 2017 avendo l'istante contestato l'illegittimità dell'atto presupposto, il cui vizio ha ritenuto riverberarsi sull'atto successivo, opinando che una diversa interpretazione sarebbe lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
A parere della difesa istante, che ha evocato a conforto gli arresti nomofilattici della sentenza n. 15889 del
13 giugno 2019, sarebbe inammissibile dare corso alla riscossione coattiva se l'atto presupposto è ancora, come nella fattispecie, sub iudice (nel medesimo senso parte ricorrente ha richiamato la decisione della
Cassazione n. 3843 del 14 febbraio 2020 secondo la quale l'emissione di un atto esecutivo senza un previo giudicato sull'atto impositivo comporterebbe un vizio radicale e insanabile dell'atto stesso). Ulteriori argomenti sono stati spesi quanto al principio della “nullità derivata” riferita agli atti di pignoramento non sostenuti da avvisi di accertamento definitivi.
Ad abundantiam ha ribadito l'eccezione di prescrizione delle cartelle, per altro neppure validamente notificate, e nell'occasione ha ricordato sommariamente le questioni rimesse al Tribunale con l'azione ex art. 221 c.p.
c. per verificare la falsità delle relate di notifica delle medesime.
Nel paventare finanche un abuso del processo esecutivo dalla controparte, paventando un gravissimo danno in caso di temuta perdita dell'immobile staggito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare per il grave e irreparabile danno che ne deriverebbe concedere la sospensione dell'avviso di vendita n. fasc. 3/2825 – cron. 76 del 17.06.2025, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 31.12.1992 n. 546; nel merito in via principale accogliere il … ricorso e annullare l'avviso di vendita immobiliare notificato in data 17 giugno 2025; disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ex art. 47 d.lgs. 546/1992; dichiarare, dunque, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'Ufficio opposto e quindi dell'intimazione di pagamento n. 02820259004323278000 notificata il 23 aprile .2025, stante l'omessa notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) poste a fondamento della stessa e quindi dell'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, successivi e prodromici;
per l'effetto, in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al … procuratore antistatario. Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, agi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
In data 8 ottobre 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità adita in relazione all'impugnazione degli avvisi di addebito che ha indicato
(n. 32820120001224802000, 32820120003107644000, 32820130002397385000, 32820130005429387000,
32820140000236839000, 32820150004073977000) in quanto di pertinenza del giudice del lavoro chiamato a conoscere delle pretese dell'I.N.P.S..
In termini generali, poi, ha ritenuto inammissibile l'azione con cui la società ricorrente avrebbe veicolato una domanda di accertamento negativo del credito, sostanzialmente impugnando un estratto di ruolo che il legislatore ha limitato ad ipotesi tassative nella specie insussistenti, citando a conforto le Sezioni Unite della
Cassazione n. 26283/2022 e altra giurisprudenza di legittimità in termini sull'esegesi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973.
Ha comunque documentato la valida notifica delle sottese cartelle di pagamento, tutte nel rispetto dei termini decadenziali, nonché l'adozione di atti interruttivi del corso della prescrizione. Ha quindi riferito lo stato dei giudizi tutti con esito sfavorevole alla contribuente sulle une e sugli altri.
Nelle memorie depositate nel fascicolo telematico il 10 ottobre 2025 in replica alle controdeduzioni dell'Agenzia della Riscossione parte ricorrente ha riferito, documentandolo, che la Suprema Corte ha fissato per l'11 dicembre 2025 l'udienza relativa al ricorso avverso la sentenza della C.G.T. della Campania n.
3158/2021 che ha confermato la validità dell'intimazione 2016, assumendo che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe automaticamente la caducazione di tutti gli atti successivi, incluso l'avviso di vendita oggetto dell'odierna vertenza, insistendo per questo nella sospensione del presente giudizio sino alla definizione della causa pendente in Cassazione.
All'udienza del 14 ottobre 2025 è stata decisa la sospensiva con ordinanza di rigetto.
All'udienza del merito, cui nessuna parte è comparsa, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'occasione della notifica dell'avviso di vendita, atto dell'esecuzione la cui cognizione tributaria sussiste limitatamente all'ipotesi – qui assente – che da esso per la prima volta l'esecutato apprenda la pretesa tributaria in suo confronto contro cui intenda dunque insorgere per negarne l'esistenza, non è infatti quella appropriata per discutere dell'esistenza dell'obbligazione.
Al netto delle pretese di tipo previdenziale che esulano in ogni caso dalla giurisdizione tributaria, giova osservare che in base alla medesima giurisprudenza citata dalla ricorrente la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è rappresentata dalla notifica della cartella esattoriale (sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla seconda) e che la cognizione del giudice tributario riguarda le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie e si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi solo di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Ogni questione sull'esistenza del tributo è stata anche già rimessa alla giustizia tributaria che nei gradi di merito ha reso pronunce sfavorevoli alla ricorrente la quale ha proposto ricorso per Cassazione di cui si sconosce l'esito. Quello che tuttavia può senz'altro dirsi è che in assenza di un provvedimento di sospensione l'azione esecutiva non è affatto preclusa e che l'avviso di vendita non può costituire l'occasione, non essendo il solo dal quale la società attrice ha avuto conoscenza degli atti tributari, per impugnare questi ultimi.
Diversamente l'odierna iniziativa, anche per le ragioni impugnatorie in cui si declina, sarebbe un inammissibile bis in idem.
Inutile dunque attardarsi sulla ulteriore verifica che le cartelle e gli avvisi prodromici sono stati tutti partecipati alla contribuente come pure gli avvisi di intimazione che hanno interrotto il termine di prescrizione.
Quello su cui è invece necessario porre l'attenzione è il fatto che l'atto impugnato non cade tra quelli passibili d'essere impugnati dinanzi alla Corte tributaria ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992 e che sicuramente non è esso passibile d'essere caducato dall'Autorità giudiziaria adita.
Nessun vizio di questo è stato prospettato, se non la contestazione al sotteso credito, oltre i limiti della cognizione possibile al punto che parte resistente ha opinato trattarsi di azione di accertamento negativo del credito comunque inammissibile.
In ragione del fatto che l'eventuale annullamento in sede di legittimità degli atti prodromici avrebbe in sé effetti sull'esecuzione successiva, comunque estranea alla giurisdizione tributaria, non constano neanche validi motivi per rendere l'ambito provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
La definizione in rito, la qualità delle questioni e la condizione delle parti in lite consigliano di compensate tra loro le spese del giudizio.;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese tra le parti