Articolo 5 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 dicembre 1995
Art. 5. 1. Sono organi dell'Istituto:
a) l'assemblea;
b) il presidente;
c) il consiglio d'amministrazione;
d) il consiglio scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il direttore generale.
2. Gli organi dell'Istituto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 durano in carica quattro anni.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995