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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica ASlani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5164/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio CO IA Parte_1 P.IVA_1
attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio DEl'avv. Marco Orizio C.F._2
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_5 C.F._5 DEl'avv. Francesco Arcari convenuti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito: voglia il Tribunale di Brescia, quale sezione specializzata per le imprese, previo accertamento dei fatti di causa, condannare per tutti i titoli di cui al ricorso ed ex art. 2407 c.c., in via fra loro solidale i signori:
C.F. residente in [...] C.F._1
Ponchielli n.108,
C.F. , residente in [...] Controparte_3 C.F._6 pagina 1 di 16 , residente in [...] CodiceFiscale_7
n.1
C.F. , residente in [...] C.F._5
Ramanore n. 223/a
, residente in [...] CodiceFiscale_8
Vittorio n.102-G
a pagare a (C.F. ), in persona DE legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, la somma di euro 150.000= (centocinquantamila), oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex dlgs 232/02 dal dì DE pagamento DEla medesima somma al , al Controparte_6
saldo effettivo.
-Respingere perché infondata in fatto e diritto ogni domanda ed eccezione proposta nei confronti DEla ricorrente;
-In via subordinata: Senza che ciò possa costituire accettazione DE contraddittorio, rigettarsi
l'eccezione di prescrizione DEl'azione sollevata dai convenuti per tutti i motivi esposti nel verbale di causa 05.10.2023 ed in atti ( prima memoria ex art. 171 ter depositata in data 08.11.23- parag.7);
- Rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto;
- Con rifusione DEle spese e DE compenso di causa, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, 4% cpa ed IVA come per legge se dovuta.
In via istruttoria:
A) Pur ritenendo la causa documentale, in caso non venga ritenuta di pronta soluzione, si chiede sin
d'ora prova per interpello formale dei resistenti e/o per testi su tutti i capitoli di prova formulati nella memoria n.2 ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 29.11.2023.
Si indicano , , , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_2
di ASgoffredo (Mn) per interpello formale;
A testi: dr. (Mn), dr.
[...] Testimone_1 Tes_2
(MN) dr. (Mn),dr. (Mn),rag. (Mn); dr.
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Per_1
(Cr),Rag. (ASgoffredo,Mn), (Mn),
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
(ASgoffredo,Mn), (ASgoffredo,Mn), dott. ( ), Avv. Persona_5 Persona_6 Per_7
NI TA di Mantova e GI AG di. , Legale rappresentante KPMG Advisory di Per_7
Milano, sig. presso KPMG Advisory di Milano, i liquidatori DE , Controparte_7 Controparte_6
avv. Alberto Gandolfi (MN) e Luca Gasparini (MN). ). Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari.
pagina 2 di 16 Si eccepisce la decadenza in ordine all'istanza di prova contraria formulata a pag. 2 ultimo capoverso DEla terza memoria ex art. 171 ter comma 1cpc di parte e in Controparte_1 Controparte_2
quanto tardiva perché richiesta solo in terza memoria ex art. 171 ter cpc.
B) Ove il presente procedimento non fosse ritenuto già maturo per la decisione, si insiste per
l'ammissione di tutte le istanze formulate in ricorso ed in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 29.11.2023 che devono intendersi per integralmente richiamate:
Ove il presente procedimento non fosse ritenuto già maturo per la decisione, si insiste che il G.I. voglia acquisire ex art.210-213 cpc e/o chiedere l'esibizione anche in copia presso il Tribunale di Mantova, sezione G.I.P dei fascicoli DEle sentenze penali emesse nei confronti degli ex amministratori (sig.
n. 73/17 DE Tribunale di Mantova proc. n. 4253/13 r.g.n.r, n. 3711/16 rg. Gip, DEla Controparte_1
sentenza n. 72/17 DEla sig.ra DE Tribunale di Mantova e DEla sentenza n. 370/17, Controparte_2
sez. Dibattimento, proc. n. 326-17 Trib. Mantova, dei sig.ri , e Controparte_3 Controparte_4
, come meglio descritti nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc depositata il Controparte_5
29.11.2023, con riserva all'esito DEla richiesta di sospensione DE presente procedimento ex art. 295
c.p.c.
-Se non ne fosse possibile l'acquisizione, ci si riserva istanza ex art. 295 cpc di sospensione DE presente procedimento in attesa di definizione DE Giudizio di Cassazione a carico DE sig.
[...]
trattandosi di documentazione necessaria per la dimostrazione DEl'esclusione di ogni CP_1
responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c..
- Si chiede che il G.I. voglia acquisire ex art.210-213 cpc, presso il Tribunale di Mantova, proc.
24011/14 rg GIP, numero 7277/13 r.g.n.r, gli atti penali relativi alle indagini a carico dei signori
, quali membri DE collegio sindacale di Testimone_3 Testimone_5 Testimone_4 CP_6
nominato in data 11.1.2013 (succeduti al collegio sindacale con presidente il dott. e di Persona_8
e quali liquidatori ante fallimento di e ciò in ordine ai Controparte_8 Parte_2 CP_6
fatti denunciati dal collegio sindacale predetto nel verbale 24.9.013 di cui al doc8.26., con riserva all'esito DEla richiesta di sospensione DE presente procedimento ex art. 295 cpc.
C) Senza inversione DEl'onere DEla prova, per scrupolo difensivo, si ribadisce la richiesta di CTU formulata nella memoria n.2 ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 29.11.2023”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previe tutte le declaratorie DE caso e/o di legge:
pagina 3 di 16 - rigettare le domande svolte dai siccome inammissibili, prescritte e/o infondate, in fatto e/o in Pt_1
diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dei ex art. 96, commi I e/o III e/o Pt_1
IV, c.p.c.
* * *
In via istruttoria:
- si richiamano tutti i documenti già prodotti con la comparsa di costituzione: A) Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; 1) visura camerale storica di 1 bis) comparsa di costituzione CP_6 CP_9
; 2) transazione;
3) dati fascicolo;
4) atto di appello;
4 bis) sentenza Corte d'Appello di Brescia;
[...]
5) Ricorso in Cassazione;
5 bis) iscrizione a ruolo al n. 625/23 mod. 31); 6) visura storica CP_10
; 7) visura storica PGM;
[...]
- ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie attoree, in quanto inammissibili per i motivi già dedotti in sede di comparsa di costituzione DE 25.09.23 ed in sede di memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel denegato caso di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova avversari, si insiste per essere ammessi, riservata ogni eccezione sull'incapacità a testimoniare ex art.
246 c.p.c., a prova contraria con i medesimi testi avversari, come dedotto in sede di citata memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c.);
- si insiste per la declaratoria di inammissibilità/irrilevanza dei docc. avv. da 15 a 30 compresi (fatta eccezione per i docc. avv. 21, 22, 23 e 25) per i motivi dedotti in sede di citata memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c.”.
Per e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
“- in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e/o per quanto meglio ritenuto, l'intervenuta prescrizione DEl'azione ex adverso proposta, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 2395, secondo comma, c.c., con ogni conseguente declaratoria;
- in via subordinata, nel merito: rigettare integralmente, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e/o per quanto meglio ritenuto ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, le domande e le istanze DEla ricorrente;
- in ogni caso: con condanna per lite temeraria, per quanto detto in narrativa, ex art. 96, 3° comma,
c.p.c., vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario DE presente giudizio.
- in via istruttoria si chiede l'integrale rigetto DEle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini DE decidere”.
pagina 4 di 16 Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1.- Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.4.2023 (di Parte_1 seguito anche solo ) ha agito in giudizio nei confronti di , , Pt_1 CP_4 CP_3 CP_5 CP_2
e ex amministratori di al fine di ottenerne la condanna, in via tra loro Controparte_1 CP_6 solidale, “a pagare a in persona DE legale rappresentante pro tempore, Parte_1 la somma di euro 150.000= (centocinquantamila) oltre interessi moratori ex d.lgs. 232/02 …” versata dalla compagnia ricorrente per conto DE proprio assicurato ex sindaco DEla predetta Persona_6
società, in favore DE a titolo di transazione DEla causa ex art. 146 L.F. Controparte_6
instaurata dalla curatela (previo procedimento cautelare conclusosi con la concessione di sequestro conservativo sino a concorrenza di € 5.000.000,00) nei confronti degli ex amministratori e degli ex sindaci DEla CP_6
Si sono costituiti in giudizio i resistenti formulando una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto DE ricorso.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza di discussione, il g.i. ha disposto ex art. 281-decies, primo comma, c.p.c., la prosecuzione DE processo nelle forme DE rito ordinario, fissando udienza ex art. 183 c.p.c. con termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c.
All'esito DE deposito DEle memorie integrative, ritenuta l'opportunità di rimettere la causa al Collegio in ragione DEla gravità DEle eccezioni preliminari, il g.i. ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note contenenti la sola precisazione DEle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- I fatti di causa sono pacifici e possono essere sintetizzati come segue.
2.1.- Costituita negli anni '60 dalla famiglia in forma di società di persone e trasformata nel CP_1
1979 in società per azioni, è stata attiva nel settore DEla calzetteria e DEl'intimo sino agli anni CP_6
2012/2013 (l'esercizio diretto DEl'attività d'impresa è di fatto cessato nel mese di dicembre 2012, con la stipula DE contratto di affitto d'azienda in favore di cfr. rel. ex art. 172 L.F., sub doc. 7a CP_11
di parte attrice), producendo con marchio proprio e intrattenendo fondamentali rapporti commerciali con le correlate e entrambe facenti capo alla famiglia Controparte_12 CP_13 CP_1
in particolare, si occupava DEla tessitura DEla calzetteria femminile e DEla CP_6
commercializzazione, DEla tintura DE filato, DEla stiratura e DE confezionamento, Controparte_10
Cont
, nata come immobiliare, DEla commercializzazione in specifici mercati (cfr. docc. 1 e 3 allegati al ricorso).
Il dott. assicurato dante causa DEla compagnia attrice, è stato presidente DE collegio sindacale Per_6
di dal 30.4.1998 sino alla data DEle sue dimissioni rassegnate il 22.12.2012, insieme agli CP_6
pagina 5 di 16 altri due membri, NI TA e GI AG, permanendo in regime di prorogatio - secondo l'opinione che appare preferibile - sino alla sostituzione da parte DE nuovo collegio sindacale avvenuta in data 11.1.2013 (cfr. docc. 1 e 3 di parte attrice).
I convenuti SS, e soci DEla sono stati membri DE CP_3 Controparte_5 CP_6
consiglio di amministrazione sino al 12.2.2013 ( dal 30.4.1995, Controparte_3 CP_4
dal 20.5.1997 e dal 30.4.2003), rivestendo altresì la
[...] Controparte_5 Controparte_3
carica di presidente DE c.d.a. dal 28.12.2012 al 12.2.2013, data di messa in liquidazione DEla società
(cfr. docc.
1-3 di parte attrice); socia di è stata consigliere di Controparte_2 CP_6
amministrazione dal 20.5.1997 al 28.12.2012, mentre anch'egli socio DEla poi fallita, Controparte_1
già consigliere a partire dal 30.4.1995 e a.d. dal 9.6.2000 al 30.4.2003, ha svolto il ruolo di presidente DE c.d.a. dal 30.4.2009 al 28.12.2012, rimanendo membro DEl'organo amministrativo sino al
12.3.2013.
È pacifico che, dopo l'espansione nel mercato internazionale, l'estensione DEla gamma di prodotti e un periodo di prosperità, sia stata coinvolta (in tesi DEla curatela a partire quantomeno dal CP_6
2008, secondo gli amministratori a partire dagli anni 2011/2012 e in conseguenza DEla perdita improvvisa di un importante cliente) dalla crisi DE settore alla quale non ha saputo far fronte.
Dopo la messa in liquidazione DEla società a febbraio 2013 e vari tentativi, in diverse forme, di ristrutturazione DE debito, la società è stata dichiarata fallita in data 3.4.2014 dal Tribunale di Mantova.
2.2.- In data 14.6.2013 la società in liquidazione ha promosso procedimento cautelare per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale di Brescia, Sez. Spec. Impresa, nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci, procedimento proseguito dal e conclusosi con l'ordinanza di reclamo DE CP_6
27.8.2014 che ha elevato la misura già concessa dal primo giudice sino a concorrenza DEl'importo di €
5.000.000,00, estendendola ai sindaci.
È seguita da parte DE l'introduzione DE giudizio di merito in cui è stata esercitata l'azione CP_6
ex art. 146 L.F. nei confronti di tutti i resistenti, nell'ambito DEla quale la curatela, contestando ad amministratori e sindaci gravi condotte commissive e omissive (quanto ai sindaci, sotto forma di omessa vigilanza ex art. 2407, secondo comma, c.c.) - tra cui la tenuta di contabilità inattendibile, la falsa rappresentazione in bilancio di determinate poste (in particolare, rimanenze finali e crediti verso parti correlate) preordinata all'occultamento DEla reale situazione economico-patrimoniale DEla società e alla non emersione DEla crisi, l'indebita prosecuzione DEl'attività di impresa a capitale integralmente perso, pagamenti preferenziali, etc. -, ha chiesto la condanna dei convenuti in via tra loro solidale al risarcimento DE danno patito dalla società e dai creditori sociali nella misura di €
pagina 6 di 16 36.000.000,00 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), importo determinato quale differenza tra i netti patrimoniali negativi degli esercizi al 31.12.2011 e al 31.12.2012.
Nella causa di merito si sono costituiti tutti i convenuti, GI AG chiamando in causa, con domanda di condanna in manleva, la propria compagnia assicuratrice che si è costituita Pt_1 eccependo l'inoperatività DEla polizza e, in subordine, chiedendo la riduzione DEl'importo preteso dal
(cfr. doc. 4 di parte attrice). CP_6
2.3.- A partire dal 2015 tutte le parti hanno sottoscritto con il Fallimento accordi transattivi che hanno condotto, nel 2022, all'estinzione integrale DE processo, senza espletamento di attività istruttoria. In particolare: , e hanno transatto la lite con il in data CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
15.3.2015 (cfr. relativo doc. 1), mentre e hanno stipulato la transazione in CP_1 Controparte_2
data 11.4.2016 (cfr. relativo doc. 2); da ultimo, nel marzo-aprile 2021 è stato concluso l'accordo transattivo tra il , gli ex sindaci e in qualità di assicuratore dei professionisti, con CP_6 Pt_1 pagamento da parte di in favore DE DE complessivo importo di € 450.000,00, pari a Pt_1 CP_6
€ 150.000,00 per ciascun sindaco.
3.- In forza DE pagamento DEla quota transattiva riferibile al dott. la compagnia attrice ha Per_6
convenuto in giudizio gli ex amministratori DEla fallita, dei quali ha invocato la “esclusiva responsabilità” in merito al danno lamentato dalla Curatela, dichiarando di “surrogarsi” - ai sensi DEl'art. 1916 c.c. e DEl'art. 5 DEl'atto di transazione - nei diritti DE proprio assicurato verso i terzi responsabili DEl'illecito, esercitando il “regresso” ex art. 1203, n. 3 c.c. (cfr. ricorso, pagg. 3 e 7).
L'attrice agisce, dunque, in veste di “cessionaria” ex contractu dei diritti DEl'ex sindaco assicurato, avendo dallo stesso acquistato, a fronte DE suddetto pagamento, “ogni titolo e ragione, direttamente o indirettamente derivante dalla vertenza conciliata avanti il Tribunale di Brescia, che possa essere ancora utilmente intrapreso nei confronti degli ex amministratori DEla così come verso CP_6 altri terzi responsabili estranei agli odierni paciscenti” (cfr. art. 5 transazione sub doc. 5 di parte attrice).
Alla “responsabilità esclusiva” dei convenuti, l'attrice dedica il paragrafo a pagg.
7-10 DE ricorso introduttivo, nel quale richiama le sentenze penali emesse nei confronti dei signori a pretesa CP_1 dimostrazione DE loro “conclamato concorso nell'aggravamento DE dissesto”, paragrafo seguito da quello concernente la “esclusione di ogni responsabilità dei sindaci” (cfr. pagg. 10-12), ove la difesa attorea nega l'esistenza in capo al collegio sindacale e in particolare al dott. di “una Per_6 responsabilità solidale con gli amministratori per loro fatti e/o omissioni”, adducendo che l'attività di vigilanza DEl'organo di controllo così quella di revisione contabile - di cui pure i sindaci erano investiti
- sarebbero sempre state svolte con la massima diligenza richiesta, con conseguente (asserita)
pagina 7 di 16 inconfigurabilità DEl'ipotesi di responsabilità di cui al secondo comma DEl'art. 2407 c.c. contestata in giudizio.
4.1.- In tal modo inquadrata l'azione promossa da va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di Pt_1
inammissibilità DEla domanda (cfr. pagg.
8-9 comparsa di costituzione e ) Controparte_1 CP_2 fondata sul rilievo che, avendo il transatto con i sindaci e l'azione tipica ex art. CP_6 Pt_1
2407 c.c. (fondata su specifici e peculiari profili di responsabilità dei sindaci) e avendo il , CP_6
alla data DEla transazione con i sindaci, da anni già definito ogni diritto/azione verso gli ex amministratori, “la surroga” non avrebbe “ragion d'essere” in mancanza di un “terzo responsabile”.
Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo il consolidato insegnamento DEla giurisprudenza di legittimità, in caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
(pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica) causalmente contribuito al realizzarsi DE danno, scaturendo il vincolo obbligatorio solidale essenzialmente dall'unicità DE fatto dannoso, secondo la regola di causalità ex art. 41 c.p. (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 16755/2024 e Cass. n. 5519/2024).
Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite DEla Corte di cassazione: “Ai fini DEla responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso DEl'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità DE fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità DEle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. S.U. n. 13143/2022).
Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma, c.c. secondo il criterio appena ricordato, l'aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.
pagina 8 di 16 4.2.- Nemmeno è d'impedimento all'azione di regresso svolta in surrogazione DE proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza (eccepita dalla difesa e : cfr. pagg.
9-10 DEla comparsa di costituzione) che l'assicurato non Controparte_1 CP_2 abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l'assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione DEl'azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l'avvenuto pagamento DE debito solidale/risarcimento DE danno.
4.3.- Entrambe le difese convenute hanno, poi, eccepito l'inammissibilità, per assenza “in radice” dei relativi presupposti, DEl'azione ex art. 2395 c.c. prospettata da nel ricorso introduttivo, Pt_1 deducendone altresì l'infondatezza e contestando, nei successivi atti difensivi, l'inammissibilità DEla
(pretesa) mutatio libelli che la difesa attorea avrebbe operato in sede prima udienza, allorquando ha precisato che “l'azione sottesa è quella di cui all'art. 2407 c.c.” (cfr. verbale ud. 5.10.2023).
Come già rilevato dal g.i. con l'ordinanza DE 16.10.2023 e come illustrato al par. 3 che precede, parte ricorrente ha, con sufficiente chiarezza, dichiarato di agire in surrogazione DEl'assicurato facendo valere il diritto di quest'ultimo al regresso verso i pretesi condebitori solidali ex art. 1203 n. 3 c.c., salvo poi ritenere questi ultimi “esclusivi responsabili” dei fatti generatori l'obbligazione risarcitoria transatta con il (sul punto si tornerà infra). CP_6
Ora, è documentale e pacifico che la transazione azionata dalla compagnia ricorrente ha avuto ad oggetto l'azione ex art. 146 L.F. promossa dal , il quale ha fatto valere le azioni di Controparte_6
responsabilità a tutela DEla società e dei creditori sociali previste dagli articoli 2393, 2394 e 2407 c.c., tutte espressamente menzionate e argomentate nell'atto di citazione DEla curatela (cfr. doc. 3 di parte attrice).
La stessa compagnia attrice, allorquando ha trattato DEla “responsabilità esclusiva” dei convenuti (cfr. ricorso, pagg. 7-9), l'ha chiaramente collegata alle ipotesi (anche penalmente rilevanti) di causazione/aggravamento DE dissesto anche mediante esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero al fine di occultare la reale situazione economico-patrimoniale DEla società, con violazione DE dovere in capo agli amministratori di assumere le misure di cui agli artt. 2446, 2447 e
2484 c.c., tipicamente sussumibile nelle ipotesi di responsabilità suddette, affermando chiaramente che
“quanto accertato nelle sentenze penali risulta anche dalla documentazione di cui alla procedura fallimentare n. rg. 37/2014 e dall'azione di merito promossa dal ai sensi degli artt. 146 CP_6
L.F., 2043, 2392, 2393, 2393 bis, 2394 e 2407”.
pagina 9 di 16 Del pari, nel trattare DEla presunta “esclusione di ogni responsabilità dei sindaci”, la ricorrente si è espressamente riferita all'ipotesi di cui al secondo comma DEl'art. 2407 c.c., vale a dire quella contestata al collegio sindacale dal nell'azione ex art. 146 L.F. Controparte_6
Ora, vero è che il primo paragrafo DEla parte in “diritto” DE ricorso, denominato “Sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti”, tratta DEl'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2395 c.c., ripercorrendone nozione, presupposti, natura, elementi che la distinguono dalle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., nonché richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. pagg. 4-6): la trattazione è, nondimeno, svolta in termini puramente astratti, senza alcun espresso collegamento con la fattispecie dedotta in giudizio e senza trarre da tale generica esposizione precise allegazioni in punto di azione esercitata nei confronti dei convenuti.
Nonostante il suddetto incipit DEla parte in “diritto”, (come chiaramente compreso anche dalle Pt_1 difese avversarie: v. comparsa e , pag. 8, par. “I.- Sulla causa petendi”) ha Controparte_1 CP_2
chiaramente dichiarato di agire in regresso - quale successore a titolo particolare nei diritti DEl'assicurato - verso gli ex amministratori di per far valere “ogni titolo e ragione … CP_6 derivante dalla vertenza conciliata avanti il Tribunale di Brescia”, sicché i titoli di responsabilità, tanto in relazione agli amministratori quanto a ai sindaci, non possono che essere quelli di cui agli artt. 2393,
2394 e 2407 c.c. originariamente fatti valere dal ex art. 146 L.F. nei confronti dei predetti CP_6
coobbligati, oggetto DEle tre transazioni prodotte in atti.
Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità vanno, pertanto, respinte.
5.- In via preliminare di merito, entrambe le difese convenute hanno, a vario titolo, eccepito la prescrizione DEl'azione avversaria.
Tali eccezioni non meritano accoglimento per l'assorbente rilievo che, trovando l'azione di regresso titolo nell'eseguito pagamento DE debito/risarcimento DE danno da parte di uno dei condebitori solidali, il dies a quo DEla prescrizione non può che decorrere da tale pagamento.
In tal senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza di legittimità: “nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi DEl'art. 2055 c.c., la prescrizione DEl'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno DEl'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima DEl'evento estintivo DEl'obbligazione” (Cass. n. 25698/2019; conf. a Cass. n. 21056/2004).
Nel caso in esame, il pagamento mediante il quale ha adempiuto la transazione stipulata con i Pt_1 sindaci e il è avvenuto in data 12-13.4.2021 (cfr. “quietanza di pagamento” sub Controparte_6 doc. 6 di parte attrice), sicché l'azione promossa con ricorso depositato in data 17.4.2023 risulta pagina 10 di 16 tempestiva, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile in materia di società ex artt. 2393, 2394 in combinato disposto con l'art. 2949 c.c., e 2407 u.c. c.c.
6.- Nel merito, la domanda di non può trovare accoglimento in ragione DEla insuperabile Pt_1
contraddizione tra azione promossa e presupposti in concreto allegati.
6.1.- L'azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell'esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l'intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero DEl'eccedenza versata.
6.2.- In tutte le proprie difese, l'attrice ha - per
contro
- invocato l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al proprio assicurato, assumendo, in tal modo, essere “nulla” la quota interna imputabile al e pretendendo l'accertamento DEla “esclusiva” responsabilità degli ex Per_6
amministratori.
Tale accertamento risulta incompatibile con lo stesso contegno assunto in sede transattiva e con il contenuto DE relativo accordo il cui oggetto, pur senza alcun riconoscimento, è espressamente identificato nella “quota parte risarcitoria interna degli Ex sindaci” (cfr. lett. i) DEle premesse).
Assumendo invece per vera l'ipotesi DEla “esclusione di ogni responsabilità dei sindaci”, la transazione DEle relative quote di responsabilità e il conseguente suo adempimento da parte DEla compagnia assicuratrice costituirebbero libere scelte, prive di collegamento con la responsabilità imputabile agli altri soggetti coinvolti nell'azione DE , sui quali, pertanto, la compagnia non CP_6
avrebbe titolo di “rivalersi”.
L'azione di regresso presuppone, in altri termini, che un'ipotesi di concorso nell'illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l'attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto (in tesi) versato in eccedenza - appunto - DEla propria quota interna di responsabilità.
7.- Anche volendo superare la palese contraddittorietà DEle prospettazioni attoree e volendo accertare l'eventuale quota interna di responsabilità DE onde verificare se il quantum versato da Per_6 Pt_1
in favore DE ecceda la quota di responsabilità DE sindaco, legittimando in qualche misura il CP_6
regresso verso i coobbligati, la domanda andrebbe respinta.
Seguendo, infatti, le stesse allegazioni attoree in punto di condotte contestate - anche penalmente - agli ex amministratori e sulla scorta degli stessi documenti prodotti in atti dalla difesa attorea (cfr. atto di citazione ex art. 146 L.F., relazione dei commissari giudiziali ex art. 172 L.F., sentenze penali emesse nei confronti dei convenuti, verbali DEle adunanze sindacali, verbali DEle riunioni di c.d.a., bilanci al
31.12.2011 e al 31.12.2012, verbali di constatazione DEla Guardia di IN), la natura e la gravità
pagina 11 di 16 degli addebiti non consentirebbe di escludere l'ulteriore responsabilità concorrente dei sindaci, investiti anche DEla revisione legale dei conti, in misura che andrebbe riconosciuta apprezzabile, non inferiore comunque al 25%.
7.1.- È, al riguardo, opportuno riportare in primo luogo quanto rilevato alle pagine 12 e ss. DEla relazione ex art. 172 L.F. dei commissari giudiziali, prodotta dall'attrice quale doc. 7a: “Particolare interesse riveste l'analisi dei bilanci DE triennio 2010/2012, poiché, consentendo di percepire con immediatezza le eclatanti incongruenze che emergono dal loro confronto, rivela l'inattendibilità dei bilanci medesimi fino a tutto l'esercizio 2011 rispetto alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, esposta poi solo a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2012 e cristallizzata nella situazione contabile allegata al ricorso. I rendiconti anteriori al bilancio DEl'esercizio 2012, redatto dal liquidatore nel corso DE 2013 nel contesto estremamente critico descritto in Persona_1 precedenza esponevano all'attivo di stato patrimoniale un magazzino inverosimilmente elevato e un monte crediti commerciali palesemente non veritiero, coprendo essi quasi metà DE fatturato. Nei dati esposti nel bilancio 2011 si ravvisano i primi interventi di rettifica dei predetti valori non veritieri, con lo stanziamento di un fondo obsolescenza magazzino e le prime significative svalutazioni dei crediti;
trattasi de prologo di interventi aventi natura similare, ma entità notevolmente superiore, eseguiti nel bilancio relativo all'esercizio 2012 che ha chiuso con una perdita di oltre 82 milioni di euro evidentemente maturata da esercizi precedenti, probabilmente anche molto risalenti. […] È inoltre assai verosimile che i bilanci fino all'esercizio 2011 siano inficiati dall'iscrizione di ingenti costi e ricavi con parti correlate ( e ) per operazioni in tutto o in parte CP_13 Controparte_12
oggettivamente inesistenti;
tali rapporti hanno generato larga parte dei crediti che il liquidatore ha svalutato integralmente nel bilancio 2012, dandone laconica menzione in nota integrativa (…) ai sensi DEl'art. 2427 numero 22-bis DE codice civile, nelle note integrative dei vari bilanci d'esercizio avrebbero dovuto essere riportate le informazioni concernenti operazioni con parti correlate, informazioni ritenute essenziali per una corretta comprensione DE bilancio e una maggiore trasparenza DEla gestione aziendale. Viceversa, nei vari bilanci d'esercizio, di tali operazioni è omessa tutta una serie d'informazioni sia sulla natura che sulla portata degli interessi di tali parti negli scambi intercorsi. Non vi è menzione DEla determinazione dei corrispettivi, DEla ripartizione dei rischi tra imprese associate e dei relativi prezzi di trasferimento, semplicemente definiti “a valori di mercato” (…) Nulla di tutto questo si rinviene nei bilanci di e ciò avvalora la tesi CP_6 DEl'inesistenza (di tutte o almeno di parte) DEle operazioni sottostanti alle ingenti fatturazioni”.
L'emissione di fatture di vendita e la registrazione di fatture d'acquisto per operazioni non effettivamente realizzate con le predette parti correlate nel periodo d'imposta 2011 ha formato oggetto pagina 12 di 16 di indagine tributaria e penale: si veda, al riguardo, il processo verbale di constatazione 27.6.2026 DEla
Guardia di IN (proc. pen. 4253/13) prodotto da parte attrice sub doc. 26, ove viene rilevata l'esistenza di false fatturazioni eseguite da per cessione di prodotti finiti nei confronti di CP_6 per imponibile pari a € 17.642.894,45 e nei confronti di PMG s.p.a. per Controparte_12 imponibile pari a € 34.888.382, 16, nonché di false fatture ricevute da per acquisto di prodotti CP_6 finiti da per imponibile pari a € 17.625.339,60 e da PMG s.p.a. per imponibile Controparte_12 pari a € 38.685.211,71.
Tali rapporti di polizia giudiziaria forniscono, come noto, materiale probatorio indiziario utilizzabile se non superato da elementi di prova contrari (nella specie non allegati in atti).
Le principali “voci infondate” dei bilanci di concernono, pertanto, secondo i rilievi dei CP_6
commissari giudiziali, confortati dalle indagini di p.g. su esposte, il magazzino “per il quale, nel 2011 vi è la previsione di un fondo obsolescenza di € 3.459,00 e nel 2012 una valorizzazione complessiva di
€ 4.429.198 (a fronte di giacenze iniziali di € 39.713.012,00 con un “intervento di pulizia” di oltre €
35 milioni)” e i crediti commerciali, “che nel 2011 subiscono una prima importante svalutazione per €
11.796.000,00 e successivamente nel 2012 per ulteriori € 13.716.553,00” (cfr. rel. ex art. 172 L.F., pag.
13). In sostanza, dal confronto dei bilanci 2011-2012 emerge che la società “ha eseguito rettifiche DEle predette poste attive per oltre 60 milioni di euro”.
È la stessa attrice, infine, a ritenere provato nei confronti degli amministratori l'addebito concernente l'aggravamento DE dissesto posto in essere “esponendo consapevolmente nel bilancio 2011 fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria DEla società,
e segnatamente per aver occultato rilevanti perdite di esercizio esponendo: - crediti v/clienti … risultati in parte inesistenti per € 22.426.000,00 in quanto originati da false fatturazioni per operazioni commerciali a parti correlate intercorsi con le società P.M.G. s.p.a. …. e Controparte_14
; - rimanenze di magazzino superiori a quelle reali per l'ammontare di € 39.713.012,00
[...] risultate inesistenti quantomeno per l'importo di € 33.110.026,45…”, sulla base DEle sentenze penali di applicazione DEla pena (si veda il relativo capo “A”: docc. 10-11 di parte attrice) emesse nei confronti degli amministratori (sent. n. 72/2017) e , e Controparte_2 CP_4 CP_3 [...]
(sent. n. 370/2017), tuttora pendente in Cassazione il processo penale nei confronti di CP_5 [...]
(a seguito di condanna in primo grado, solo parzialmente riformata in appello)1. CP_1 7.2.- Ora, non vi è chi non veda come le suddette “eclatanti incongruenze” emergenti dal confronto dei bilanci 2010-2012 avrebbero dovuto rendere immediata la percezione DEle falsità di bilancio (e, prima ancora, nella tenuta DEla contabilità) nei predetti esercizi (e verosimilmente in quelli precedenti), falsità che non potevano, pertanto, non essere rilevate da sindaci minimante diligenti.
Le palesi irregolarità contabili che l'odierna attrice ascrive agli ex amministratori di CP_6 hanno, quindi, potuto essere commesse anche grazie al negligente operato DEl'organo di controllo, cui competeva altresì la revisione dei conti: tanto la falsa rappresentazione DEle rimanenze di magazzino quanto la sopravvalutazione dei crediti, infatti, avrebbero potuto essere rilevate con una opportuna puntuale verifica dei fatti di gestione (i.e. inventario fisico, esame dei crediti, DEla identità e solvibilità DEle controparti, DEla storicità di iscrizione, etc.), attività di cui non v'è traccia nelle allegazioni e produzioni attoree volte a dimostrare l'asserita diligenza DEl'organo di controllo (salvo solo il riferimento al doc. 14 allegato al ricorso, denominato “copia scheda contabile DEl'inventario di magazzino 2011”, consistente in una stampa dalla quale non è dato evincere lo svolgimento di alcuna attività di analisi da parte DE esercizio per esercizio). Per_6
Le allegazioni e produzioni attoree sono, ai fini DEla prova DEla presunta diligenza DEl'assicurato, DE tutto inidonee, risolvendosi in verifiche trimestrali nemmeno illustrate in atti (quelle anteriori al 2011) e in verbali di riunioni (cfr. doc. 8 all. 1 e 2) di cui parte attrice offre un commento esplicativo a partire dal 21.12.2011, allorquando il collegio sindacale, ponendo in evidenza “la situazione di ingente perdita di fatturato, … invitavano gli amministratori a porre in atto un piano industriale per l'anno 2013” (cfr. ricorso, pag. 11). Segue l'illustrazione dei verbali DEle riunioni DE collegio sindacale tenutesi nel 2012
(cfr. docc. 8.8 - 8.11) e DEle azioni in concreto assunte dai sindaci a partire da tale esercizio (richieste di informazioni al c.d.a. sul programma di ristrutturazione, prospettazione di possibile erosione DE capitale sociale e invito all'assunzione DEle opportune misure, invito a un aumento di capitale, proposta di conferimento di incarico a società di revisione, interventi tesi al salvataggio DEl'azienda elencati a pag. 13 DE ricorso) che, stanti la natura e la risalenza DEle condotte da cui derivano i danni lamentati dal , non adducono alcun elemento utile a discolpa DEl'organo di controllo. CP_6
7.3.- Se, come sottolineato dai commissari liquidatori, è inverosimile che - data l'entità DEle rettifiche a bilancio 2012 - le cause che hanno portato all'insolvenza di siano da ricercarsi unicamente CP_6
possibilità DEle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. n. 31010/2023; conf. Cass. n. 2897/2024); secondo altro indirizzo, “la sentenza penale di applicazione DEla pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere DEla prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. n. 28428/2023). pagina 14 di 16 negli ultimi esercizi - nei quali la società è stata obbligata a fare emergere contabilmente le ingenti perdite a lungo occultate -, non è revocabile in dubbio che le falsità contabili perpetrate in detti esercizi finali abbiano comunque ulteriormente procrastinato l'emersione DEla crisi, consentendo una illegittima prosecuzione DEl'attività che ha aggravato le dimensioni DE dissesto.
Al riguardo è opportuno citare ancora una volta la relazione ex art. 172 L.F. che, “per comprendere
l'ordine di grandezza di tale aspetto” (vale a dire DE “sensibile incremento DE dissesto” dovuto alla
“illegittima prosecuzione DEl'attività”), ha sottolineato essere “sufficienti pochi dati: poiché
l'indebitamento lordo di cui alla proposta di concordato si attesta (al netto DEle spese prededotte) nell'ordine degli 86 milioni di euro, il semplice confronto con il totale dei debiti iscritti (circa € 72 milioni) nel bilancio relativo all'esercizio 2008 (epoca in cui il capitale sociale era assai verosimilmente perso) consente di apprezzare come nel solo quinquennio 2008/2012 l'indebitamento lordo sia stato incrementato di ben 14 milioni di euro” (cfr. pag. 27).
La curatela ha, nella causa transatta con tutti i convenuti, ricostruito il danno con riferimento alla situazione patrimoniale effettiva DEla società al 31.12.2011 riservandosi di fornire prova nel corso DE giudizio di una totale erosione DE patrimonio netto in epoca ben precedente (cfr. atto di citazione sub doc. 3 di parte attrice).
Il bilancio al 31.12.2011 approvato nel giugno 2012 esponeva un patrimonio netto positivo per €
15.084.806. Muovendo dalle risultanze - non contestate in sede cautelare da sindaci e amministratori - di cui alla relazione di KPMG (advisor nominato dagli stessi amministratori in vista dei tentativi finali di salvataggio DEla società) la curatela ha evidenziato come la svalutazione DE magazzino operata dall'advisor al 31.7.2012 per € 24.835.000,00 (con rimanenze finali al 31.12.2011 che dovevano essere pari a 14.878.012, a fronte degli € 39.713.012 esposti nel bilancio al 31.12.2011) porti il patrimonio netto in negativo (con la sola rettifica DEle rimanenze) per € 9.750.194.
Il bilancio al 31.12.2012 viene chiuso con P.N. – 66.956.286, evidenziando una differenza dei netti patrimoniali d'anno pari a 57.206.092, che chiaramente va epurata dalle ulteriori sopravalutazioni
(crediti), con stima finale DE danno differenziale quantificata dalla curatela - al massimo ribasso - in €
23.489.539.
Trattasi all'evidenza di stime di parte, per quanto fondate su dati oggettivi e su rettifiche contabili operate da terzi soggetti, privi di interesse in causa;
volendo, peraltro, attestarsi, in un'ottica DE tutto prudenziale, a quanto sommariamente accertato in sede cautelare (anche a seguito di consulenza tecnico contabile che ha avuto ad oggetto la verifica dei bilanci 2011-2012, la ricostruzione DEl'eventuale diverso risultato effettivo dei due esercizi e l'accertamento DEl'eventuale aggravamento DE deficit economico-patrimoniale conseguente alla prosecuzione DEl'attività mediante operazioni pagina 15 di 16 incompatibili con l'eventuale stato di liquidazione virtuale DEla società) e contenendo il danno nell'importo di € 5.000.000,00 - sino a concorrenza DE quale è stata concessa nei confronti di tutti i coobbligati la misura DE sequestro conservativo in sede di reclamo -, è possibile concludere senza tema di smentita che l'importo in concreto versato da per transigere la posizione DEl'assicurato Pt_1
non eccede la quota interna di sua responsabilità, come emergente dal corredo probatorio Per_6
versato in atti dalla stessa attrice: dividendo, infatti, per il numero dei sindaci (3) la quota DE 25%
(imputabile al collegio) DE complessivo importo di € 5.000.000,00, si ottiene la somma di € 416.666, ben superiore all'importo di € 150.000,00 versato da in adempimento DEla transazione. Pt_1
La domanda va, anche per tale ulteriore motivo, rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, così come esposti nella nota spese di e CP_2 Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna DEle due parti convenute, in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario DEle spese generali nella misura DE 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendone, quanto alla parte Controparte_3
la distrazione in favore DE procuratore dichiaratosi antistatario. Controparte_4 Controparte_5
Brescia, 28 marzo 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica ASlani dott. Raffaele Del Porto
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda che, in base a un indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere DEla prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria
e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico DE dibattimento, in ragione DEl'assenza di un principio di tipicità DEla prova nel giudizio civile e DEla pagina 13 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica ASlani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5164/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio CO IA Parte_1 P.IVA_1
attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio DEl'avv. Marco Orizio C.F._2
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_5 C.F._5 DEl'avv. Francesco Arcari convenuti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito: voglia il Tribunale di Brescia, quale sezione specializzata per le imprese, previo accertamento dei fatti di causa, condannare per tutti i titoli di cui al ricorso ed ex art. 2407 c.c., in via fra loro solidale i signori:
C.F. residente in [...] C.F._1
Ponchielli n.108,
C.F. , residente in [...] Controparte_3 C.F._6 pagina 1 di 16 , residente in [...] CodiceFiscale_7
n.1
C.F. , residente in [...] C.F._5
Ramanore n. 223/a
, residente in [...] CodiceFiscale_8
Vittorio n.102-G
a pagare a (C.F. ), in persona DE legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, la somma di euro 150.000= (centocinquantamila), oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex dlgs 232/02 dal dì DE pagamento DEla medesima somma al , al Controparte_6
saldo effettivo.
-Respingere perché infondata in fatto e diritto ogni domanda ed eccezione proposta nei confronti DEla ricorrente;
-In via subordinata: Senza che ciò possa costituire accettazione DE contraddittorio, rigettarsi
l'eccezione di prescrizione DEl'azione sollevata dai convenuti per tutti i motivi esposti nel verbale di causa 05.10.2023 ed in atti ( prima memoria ex art. 171 ter depositata in data 08.11.23- parag.7);
- Rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto;
- Con rifusione DEle spese e DE compenso di causa, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, 4% cpa ed IVA come per legge se dovuta.
In via istruttoria:
A) Pur ritenendo la causa documentale, in caso non venga ritenuta di pronta soluzione, si chiede sin
d'ora prova per interpello formale dei resistenti e/o per testi su tutti i capitoli di prova formulati nella memoria n.2 ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 29.11.2023.
Si indicano , , , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_2
di ASgoffredo (Mn) per interpello formale;
A testi: dr. (Mn), dr.
[...] Testimone_1 Tes_2
(MN) dr. (Mn),dr. (Mn),rag. (Mn); dr.
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Per_1
(Cr),Rag. (ASgoffredo,Mn), (Mn),
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
(ASgoffredo,Mn), (ASgoffredo,Mn), dott. ( ), Avv. Persona_5 Persona_6 Per_7
NI TA di Mantova e GI AG di. , Legale rappresentante KPMG Advisory di Per_7
Milano, sig. presso KPMG Advisory di Milano, i liquidatori DE , Controparte_7 Controparte_6
avv. Alberto Gandolfi (MN) e Luca Gasparini (MN). ). Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari.
pagina 2 di 16 Si eccepisce la decadenza in ordine all'istanza di prova contraria formulata a pag. 2 ultimo capoverso DEla terza memoria ex art. 171 ter comma 1cpc di parte e in Controparte_1 Controparte_2
quanto tardiva perché richiesta solo in terza memoria ex art. 171 ter cpc.
B) Ove il presente procedimento non fosse ritenuto già maturo per la decisione, si insiste per
l'ammissione di tutte le istanze formulate in ricorso ed in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 29.11.2023 che devono intendersi per integralmente richiamate:
Ove il presente procedimento non fosse ritenuto già maturo per la decisione, si insiste che il G.I. voglia acquisire ex art.210-213 cpc e/o chiedere l'esibizione anche in copia presso il Tribunale di Mantova, sezione G.I.P dei fascicoli DEle sentenze penali emesse nei confronti degli ex amministratori (sig.
n. 73/17 DE Tribunale di Mantova proc. n. 4253/13 r.g.n.r, n. 3711/16 rg. Gip, DEla Controparte_1
sentenza n. 72/17 DEla sig.ra DE Tribunale di Mantova e DEla sentenza n. 370/17, Controparte_2
sez. Dibattimento, proc. n. 326-17 Trib. Mantova, dei sig.ri , e Controparte_3 Controparte_4
, come meglio descritti nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc depositata il Controparte_5
29.11.2023, con riserva all'esito DEla richiesta di sospensione DE presente procedimento ex art. 295
c.p.c.
-Se non ne fosse possibile l'acquisizione, ci si riserva istanza ex art. 295 cpc di sospensione DE presente procedimento in attesa di definizione DE Giudizio di Cassazione a carico DE sig.
[...]
trattandosi di documentazione necessaria per la dimostrazione DEl'esclusione di ogni CP_1
responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c..
- Si chiede che il G.I. voglia acquisire ex art.210-213 cpc, presso il Tribunale di Mantova, proc.
24011/14 rg GIP, numero 7277/13 r.g.n.r, gli atti penali relativi alle indagini a carico dei signori
, quali membri DE collegio sindacale di Testimone_3 Testimone_5 Testimone_4 CP_6
nominato in data 11.1.2013 (succeduti al collegio sindacale con presidente il dott. e di Persona_8
e quali liquidatori ante fallimento di e ciò in ordine ai Controparte_8 Parte_2 CP_6
fatti denunciati dal collegio sindacale predetto nel verbale 24.9.013 di cui al doc8.26., con riserva all'esito DEla richiesta di sospensione DE presente procedimento ex art. 295 cpc.
C) Senza inversione DEl'onere DEla prova, per scrupolo difensivo, si ribadisce la richiesta di CTU formulata nella memoria n.2 ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 29.11.2023”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previe tutte le declaratorie DE caso e/o di legge:
pagina 3 di 16 - rigettare le domande svolte dai siccome inammissibili, prescritte e/o infondate, in fatto e/o in Pt_1
diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dei ex art. 96, commi I e/o III e/o Pt_1
IV, c.p.c.
* * *
In via istruttoria:
- si richiamano tutti i documenti già prodotti con la comparsa di costituzione: A) Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; 1) visura camerale storica di 1 bis) comparsa di costituzione CP_6 CP_9
; 2) transazione;
3) dati fascicolo;
4) atto di appello;
4 bis) sentenza Corte d'Appello di Brescia;
[...]
5) Ricorso in Cassazione;
5 bis) iscrizione a ruolo al n. 625/23 mod. 31); 6) visura storica CP_10
; 7) visura storica PGM;
[...]
- ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie attoree, in quanto inammissibili per i motivi già dedotti in sede di comparsa di costituzione DE 25.09.23 ed in sede di memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel denegato caso di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova avversari, si insiste per essere ammessi, riservata ogni eccezione sull'incapacità a testimoniare ex art.
246 c.p.c., a prova contraria con i medesimi testi avversari, come dedotto in sede di citata memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c.);
- si insiste per la declaratoria di inammissibilità/irrilevanza dei docc. avv. da 15 a 30 compresi (fatta eccezione per i docc. avv. 21, 22, 23 e 25) per i motivi dedotti in sede di citata memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c.”.
Per e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
“- in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e/o per quanto meglio ritenuto, l'intervenuta prescrizione DEl'azione ex adverso proposta, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 2395, secondo comma, c.c., con ogni conseguente declaratoria;
- in via subordinata, nel merito: rigettare integralmente, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e/o per quanto meglio ritenuto ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, le domande e le istanze DEla ricorrente;
- in ogni caso: con condanna per lite temeraria, per quanto detto in narrativa, ex art. 96, 3° comma,
c.p.c., vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario DE presente giudizio.
- in via istruttoria si chiede l'integrale rigetto DEle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini DE decidere”.
pagina 4 di 16 Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1.- Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.4.2023 (di Parte_1 seguito anche solo ) ha agito in giudizio nei confronti di , , Pt_1 CP_4 CP_3 CP_5 CP_2
e ex amministratori di al fine di ottenerne la condanna, in via tra loro Controparte_1 CP_6 solidale, “a pagare a in persona DE legale rappresentante pro tempore, Parte_1 la somma di euro 150.000= (centocinquantamila) oltre interessi moratori ex d.lgs. 232/02 …” versata dalla compagnia ricorrente per conto DE proprio assicurato ex sindaco DEla predetta Persona_6
società, in favore DE a titolo di transazione DEla causa ex art. 146 L.F. Controparte_6
instaurata dalla curatela (previo procedimento cautelare conclusosi con la concessione di sequestro conservativo sino a concorrenza di € 5.000.000,00) nei confronti degli ex amministratori e degli ex sindaci DEla CP_6
Si sono costituiti in giudizio i resistenti formulando una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto DE ricorso.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza di discussione, il g.i. ha disposto ex art. 281-decies, primo comma, c.p.c., la prosecuzione DE processo nelle forme DE rito ordinario, fissando udienza ex art. 183 c.p.c. con termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c.
All'esito DE deposito DEle memorie integrative, ritenuta l'opportunità di rimettere la causa al Collegio in ragione DEla gravità DEle eccezioni preliminari, il g.i. ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note contenenti la sola precisazione DEle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- I fatti di causa sono pacifici e possono essere sintetizzati come segue.
2.1.- Costituita negli anni '60 dalla famiglia in forma di società di persone e trasformata nel CP_1
1979 in società per azioni, è stata attiva nel settore DEla calzetteria e DEl'intimo sino agli anni CP_6
2012/2013 (l'esercizio diretto DEl'attività d'impresa è di fatto cessato nel mese di dicembre 2012, con la stipula DE contratto di affitto d'azienda in favore di cfr. rel. ex art. 172 L.F., sub doc. 7a CP_11
di parte attrice), producendo con marchio proprio e intrattenendo fondamentali rapporti commerciali con le correlate e entrambe facenti capo alla famiglia Controparte_12 CP_13 CP_1
in particolare, si occupava DEla tessitura DEla calzetteria femminile e DEla CP_6
commercializzazione, DEla tintura DE filato, DEla stiratura e DE confezionamento, Controparte_10
Cont
, nata come immobiliare, DEla commercializzazione in specifici mercati (cfr. docc. 1 e 3 allegati al ricorso).
Il dott. assicurato dante causa DEla compagnia attrice, è stato presidente DE collegio sindacale Per_6
di dal 30.4.1998 sino alla data DEle sue dimissioni rassegnate il 22.12.2012, insieme agli CP_6
pagina 5 di 16 altri due membri, NI TA e GI AG, permanendo in regime di prorogatio - secondo l'opinione che appare preferibile - sino alla sostituzione da parte DE nuovo collegio sindacale avvenuta in data 11.1.2013 (cfr. docc. 1 e 3 di parte attrice).
I convenuti SS, e soci DEla sono stati membri DE CP_3 Controparte_5 CP_6
consiglio di amministrazione sino al 12.2.2013 ( dal 30.4.1995, Controparte_3 CP_4
dal 20.5.1997 e dal 30.4.2003), rivestendo altresì la
[...] Controparte_5 Controparte_3
carica di presidente DE c.d.a. dal 28.12.2012 al 12.2.2013, data di messa in liquidazione DEla società
(cfr. docc.
1-3 di parte attrice); socia di è stata consigliere di Controparte_2 CP_6
amministrazione dal 20.5.1997 al 28.12.2012, mentre anch'egli socio DEla poi fallita, Controparte_1
già consigliere a partire dal 30.4.1995 e a.d. dal 9.6.2000 al 30.4.2003, ha svolto il ruolo di presidente DE c.d.a. dal 30.4.2009 al 28.12.2012, rimanendo membro DEl'organo amministrativo sino al
12.3.2013.
È pacifico che, dopo l'espansione nel mercato internazionale, l'estensione DEla gamma di prodotti e un periodo di prosperità, sia stata coinvolta (in tesi DEla curatela a partire quantomeno dal CP_6
2008, secondo gli amministratori a partire dagli anni 2011/2012 e in conseguenza DEla perdita improvvisa di un importante cliente) dalla crisi DE settore alla quale non ha saputo far fronte.
Dopo la messa in liquidazione DEla società a febbraio 2013 e vari tentativi, in diverse forme, di ristrutturazione DE debito, la società è stata dichiarata fallita in data 3.4.2014 dal Tribunale di Mantova.
2.2.- In data 14.6.2013 la società in liquidazione ha promosso procedimento cautelare per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale di Brescia, Sez. Spec. Impresa, nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci, procedimento proseguito dal e conclusosi con l'ordinanza di reclamo DE CP_6
27.8.2014 che ha elevato la misura già concessa dal primo giudice sino a concorrenza DEl'importo di €
5.000.000,00, estendendola ai sindaci.
È seguita da parte DE l'introduzione DE giudizio di merito in cui è stata esercitata l'azione CP_6
ex art. 146 L.F. nei confronti di tutti i resistenti, nell'ambito DEla quale la curatela, contestando ad amministratori e sindaci gravi condotte commissive e omissive (quanto ai sindaci, sotto forma di omessa vigilanza ex art. 2407, secondo comma, c.c.) - tra cui la tenuta di contabilità inattendibile, la falsa rappresentazione in bilancio di determinate poste (in particolare, rimanenze finali e crediti verso parti correlate) preordinata all'occultamento DEla reale situazione economico-patrimoniale DEla società e alla non emersione DEla crisi, l'indebita prosecuzione DEl'attività di impresa a capitale integralmente perso, pagamenti preferenziali, etc. -, ha chiesto la condanna dei convenuti in via tra loro solidale al risarcimento DE danno patito dalla società e dai creditori sociali nella misura di €
pagina 6 di 16 36.000.000,00 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), importo determinato quale differenza tra i netti patrimoniali negativi degli esercizi al 31.12.2011 e al 31.12.2012.
Nella causa di merito si sono costituiti tutti i convenuti, GI AG chiamando in causa, con domanda di condanna in manleva, la propria compagnia assicuratrice che si è costituita Pt_1 eccependo l'inoperatività DEla polizza e, in subordine, chiedendo la riduzione DEl'importo preteso dal
(cfr. doc. 4 di parte attrice). CP_6
2.3.- A partire dal 2015 tutte le parti hanno sottoscritto con il Fallimento accordi transattivi che hanno condotto, nel 2022, all'estinzione integrale DE processo, senza espletamento di attività istruttoria. In particolare: , e hanno transatto la lite con il in data CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
15.3.2015 (cfr. relativo doc. 1), mentre e hanno stipulato la transazione in CP_1 Controparte_2
data 11.4.2016 (cfr. relativo doc. 2); da ultimo, nel marzo-aprile 2021 è stato concluso l'accordo transattivo tra il , gli ex sindaci e in qualità di assicuratore dei professionisti, con CP_6 Pt_1 pagamento da parte di in favore DE DE complessivo importo di € 450.000,00, pari a Pt_1 CP_6
€ 150.000,00 per ciascun sindaco.
3.- In forza DE pagamento DEla quota transattiva riferibile al dott. la compagnia attrice ha Per_6
convenuto in giudizio gli ex amministratori DEla fallita, dei quali ha invocato la “esclusiva responsabilità” in merito al danno lamentato dalla Curatela, dichiarando di “surrogarsi” - ai sensi DEl'art. 1916 c.c. e DEl'art. 5 DEl'atto di transazione - nei diritti DE proprio assicurato verso i terzi responsabili DEl'illecito, esercitando il “regresso” ex art. 1203, n. 3 c.c. (cfr. ricorso, pagg. 3 e 7).
L'attrice agisce, dunque, in veste di “cessionaria” ex contractu dei diritti DEl'ex sindaco assicurato, avendo dallo stesso acquistato, a fronte DE suddetto pagamento, “ogni titolo e ragione, direttamente o indirettamente derivante dalla vertenza conciliata avanti il Tribunale di Brescia, che possa essere ancora utilmente intrapreso nei confronti degli ex amministratori DEla così come verso CP_6 altri terzi responsabili estranei agli odierni paciscenti” (cfr. art. 5 transazione sub doc. 5 di parte attrice).
Alla “responsabilità esclusiva” dei convenuti, l'attrice dedica il paragrafo a pagg.
7-10 DE ricorso introduttivo, nel quale richiama le sentenze penali emesse nei confronti dei signori a pretesa CP_1 dimostrazione DE loro “conclamato concorso nell'aggravamento DE dissesto”, paragrafo seguito da quello concernente la “esclusione di ogni responsabilità dei sindaci” (cfr. pagg. 10-12), ove la difesa attorea nega l'esistenza in capo al collegio sindacale e in particolare al dott. di “una Per_6 responsabilità solidale con gli amministratori per loro fatti e/o omissioni”, adducendo che l'attività di vigilanza DEl'organo di controllo così quella di revisione contabile - di cui pure i sindaci erano investiti
- sarebbero sempre state svolte con la massima diligenza richiesta, con conseguente (asserita)
pagina 7 di 16 inconfigurabilità DEl'ipotesi di responsabilità di cui al secondo comma DEl'art. 2407 c.c. contestata in giudizio.
4.1.- In tal modo inquadrata l'azione promossa da va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di Pt_1
inammissibilità DEla domanda (cfr. pagg.
8-9 comparsa di costituzione e ) Controparte_1 CP_2 fondata sul rilievo che, avendo il transatto con i sindaci e l'azione tipica ex art. CP_6 Pt_1
2407 c.c. (fondata su specifici e peculiari profili di responsabilità dei sindaci) e avendo il , CP_6
alla data DEla transazione con i sindaci, da anni già definito ogni diritto/azione verso gli ex amministratori, “la surroga” non avrebbe “ragion d'essere” in mancanza di un “terzo responsabile”.
Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo il consolidato insegnamento DEla giurisprudenza di legittimità, in caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
(pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica) causalmente contribuito al realizzarsi DE danno, scaturendo il vincolo obbligatorio solidale essenzialmente dall'unicità DE fatto dannoso, secondo la regola di causalità ex art. 41 c.p. (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 16755/2024 e Cass. n. 5519/2024).
Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite DEla Corte di cassazione: “Ai fini DEla responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso DEl'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità DE fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità DEle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. S.U. n. 13143/2022).
Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma, c.c. secondo il criterio appena ricordato, l'aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.
pagina 8 di 16 4.2.- Nemmeno è d'impedimento all'azione di regresso svolta in surrogazione DE proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza (eccepita dalla difesa e : cfr. pagg.
9-10 DEla comparsa di costituzione) che l'assicurato non Controparte_1 CP_2 abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l'assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione DEl'azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l'avvenuto pagamento DE debito solidale/risarcimento DE danno.
4.3.- Entrambe le difese convenute hanno, poi, eccepito l'inammissibilità, per assenza “in radice” dei relativi presupposti, DEl'azione ex art. 2395 c.c. prospettata da nel ricorso introduttivo, Pt_1 deducendone altresì l'infondatezza e contestando, nei successivi atti difensivi, l'inammissibilità DEla
(pretesa) mutatio libelli che la difesa attorea avrebbe operato in sede prima udienza, allorquando ha precisato che “l'azione sottesa è quella di cui all'art. 2407 c.c.” (cfr. verbale ud. 5.10.2023).
Come già rilevato dal g.i. con l'ordinanza DE 16.10.2023 e come illustrato al par. 3 che precede, parte ricorrente ha, con sufficiente chiarezza, dichiarato di agire in surrogazione DEl'assicurato facendo valere il diritto di quest'ultimo al regresso verso i pretesi condebitori solidali ex art. 1203 n. 3 c.c., salvo poi ritenere questi ultimi “esclusivi responsabili” dei fatti generatori l'obbligazione risarcitoria transatta con il (sul punto si tornerà infra). CP_6
Ora, è documentale e pacifico che la transazione azionata dalla compagnia ricorrente ha avuto ad oggetto l'azione ex art. 146 L.F. promossa dal , il quale ha fatto valere le azioni di Controparte_6
responsabilità a tutela DEla società e dei creditori sociali previste dagli articoli 2393, 2394 e 2407 c.c., tutte espressamente menzionate e argomentate nell'atto di citazione DEla curatela (cfr. doc. 3 di parte attrice).
La stessa compagnia attrice, allorquando ha trattato DEla “responsabilità esclusiva” dei convenuti (cfr. ricorso, pagg. 7-9), l'ha chiaramente collegata alle ipotesi (anche penalmente rilevanti) di causazione/aggravamento DE dissesto anche mediante esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero al fine di occultare la reale situazione economico-patrimoniale DEla società, con violazione DE dovere in capo agli amministratori di assumere le misure di cui agli artt. 2446, 2447 e
2484 c.c., tipicamente sussumibile nelle ipotesi di responsabilità suddette, affermando chiaramente che
“quanto accertato nelle sentenze penali risulta anche dalla documentazione di cui alla procedura fallimentare n. rg. 37/2014 e dall'azione di merito promossa dal ai sensi degli artt. 146 CP_6
L.F., 2043, 2392, 2393, 2393 bis, 2394 e 2407”.
pagina 9 di 16 Del pari, nel trattare DEla presunta “esclusione di ogni responsabilità dei sindaci”, la ricorrente si è espressamente riferita all'ipotesi di cui al secondo comma DEl'art. 2407 c.c., vale a dire quella contestata al collegio sindacale dal nell'azione ex art. 146 L.F. Controparte_6
Ora, vero è che il primo paragrafo DEla parte in “diritto” DE ricorso, denominato “Sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti”, tratta DEl'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2395 c.c., ripercorrendone nozione, presupposti, natura, elementi che la distinguono dalle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., nonché richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. pagg. 4-6): la trattazione è, nondimeno, svolta in termini puramente astratti, senza alcun espresso collegamento con la fattispecie dedotta in giudizio e senza trarre da tale generica esposizione precise allegazioni in punto di azione esercitata nei confronti dei convenuti.
Nonostante il suddetto incipit DEla parte in “diritto”, (come chiaramente compreso anche dalle Pt_1 difese avversarie: v. comparsa e , pag. 8, par. “I.- Sulla causa petendi”) ha Controparte_1 CP_2
chiaramente dichiarato di agire in regresso - quale successore a titolo particolare nei diritti DEl'assicurato - verso gli ex amministratori di per far valere “ogni titolo e ragione … CP_6 derivante dalla vertenza conciliata avanti il Tribunale di Brescia”, sicché i titoli di responsabilità, tanto in relazione agli amministratori quanto a ai sindaci, non possono che essere quelli di cui agli artt. 2393,
2394 e 2407 c.c. originariamente fatti valere dal ex art. 146 L.F. nei confronti dei predetti CP_6
coobbligati, oggetto DEle tre transazioni prodotte in atti.
Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità vanno, pertanto, respinte.
5.- In via preliminare di merito, entrambe le difese convenute hanno, a vario titolo, eccepito la prescrizione DEl'azione avversaria.
Tali eccezioni non meritano accoglimento per l'assorbente rilievo che, trovando l'azione di regresso titolo nell'eseguito pagamento DE debito/risarcimento DE danno da parte di uno dei condebitori solidali, il dies a quo DEla prescrizione non può che decorrere da tale pagamento.
In tal senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza di legittimità: “nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi DEl'art. 2055 c.c., la prescrizione DEl'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno DEl'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima DEl'evento estintivo DEl'obbligazione” (Cass. n. 25698/2019; conf. a Cass. n. 21056/2004).
Nel caso in esame, il pagamento mediante il quale ha adempiuto la transazione stipulata con i Pt_1 sindaci e il è avvenuto in data 12-13.4.2021 (cfr. “quietanza di pagamento” sub Controparte_6 doc. 6 di parte attrice), sicché l'azione promossa con ricorso depositato in data 17.4.2023 risulta pagina 10 di 16 tempestiva, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile in materia di società ex artt. 2393, 2394 in combinato disposto con l'art. 2949 c.c., e 2407 u.c. c.c.
6.- Nel merito, la domanda di non può trovare accoglimento in ragione DEla insuperabile Pt_1
contraddizione tra azione promossa e presupposti in concreto allegati.
6.1.- L'azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell'esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l'intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero DEl'eccedenza versata.
6.2.- In tutte le proprie difese, l'attrice ha - per
contro
- invocato l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al proprio assicurato, assumendo, in tal modo, essere “nulla” la quota interna imputabile al e pretendendo l'accertamento DEla “esclusiva” responsabilità degli ex Per_6
amministratori.
Tale accertamento risulta incompatibile con lo stesso contegno assunto in sede transattiva e con il contenuto DE relativo accordo il cui oggetto, pur senza alcun riconoscimento, è espressamente identificato nella “quota parte risarcitoria interna degli Ex sindaci” (cfr. lett. i) DEle premesse).
Assumendo invece per vera l'ipotesi DEla “esclusione di ogni responsabilità dei sindaci”, la transazione DEle relative quote di responsabilità e il conseguente suo adempimento da parte DEla compagnia assicuratrice costituirebbero libere scelte, prive di collegamento con la responsabilità imputabile agli altri soggetti coinvolti nell'azione DE , sui quali, pertanto, la compagnia non CP_6
avrebbe titolo di “rivalersi”.
L'azione di regresso presuppone, in altri termini, che un'ipotesi di concorso nell'illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l'attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto (in tesi) versato in eccedenza - appunto - DEla propria quota interna di responsabilità.
7.- Anche volendo superare la palese contraddittorietà DEle prospettazioni attoree e volendo accertare l'eventuale quota interna di responsabilità DE onde verificare se il quantum versato da Per_6 Pt_1
in favore DE ecceda la quota di responsabilità DE sindaco, legittimando in qualche misura il CP_6
regresso verso i coobbligati, la domanda andrebbe respinta.
Seguendo, infatti, le stesse allegazioni attoree in punto di condotte contestate - anche penalmente - agli ex amministratori e sulla scorta degli stessi documenti prodotti in atti dalla difesa attorea (cfr. atto di citazione ex art. 146 L.F., relazione dei commissari giudiziali ex art. 172 L.F., sentenze penali emesse nei confronti dei convenuti, verbali DEle adunanze sindacali, verbali DEle riunioni di c.d.a., bilanci al
31.12.2011 e al 31.12.2012, verbali di constatazione DEla Guardia di IN), la natura e la gravità
pagina 11 di 16 degli addebiti non consentirebbe di escludere l'ulteriore responsabilità concorrente dei sindaci, investiti anche DEla revisione legale dei conti, in misura che andrebbe riconosciuta apprezzabile, non inferiore comunque al 25%.
7.1.- È, al riguardo, opportuno riportare in primo luogo quanto rilevato alle pagine 12 e ss. DEla relazione ex art. 172 L.F. dei commissari giudiziali, prodotta dall'attrice quale doc. 7a: “Particolare interesse riveste l'analisi dei bilanci DE triennio 2010/2012, poiché, consentendo di percepire con immediatezza le eclatanti incongruenze che emergono dal loro confronto, rivela l'inattendibilità dei bilanci medesimi fino a tutto l'esercizio 2011 rispetto alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, esposta poi solo a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2012 e cristallizzata nella situazione contabile allegata al ricorso. I rendiconti anteriori al bilancio DEl'esercizio 2012, redatto dal liquidatore nel corso DE 2013 nel contesto estremamente critico descritto in Persona_1 precedenza esponevano all'attivo di stato patrimoniale un magazzino inverosimilmente elevato e un monte crediti commerciali palesemente non veritiero, coprendo essi quasi metà DE fatturato. Nei dati esposti nel bilancio 2011 si ravvisano i primi interventi di rettifica dei predetti valori non veritieri, con lo stanziamento di un fondo obsolescenza magazzino e le prime significative svalutazioni dei crediti;
trattasi de prologo di interventi aventi natura similare, ma entità notevolmente superiore, eseguiti nel bilancio relativo all'esercizio 2012 che ha chiuso con una perdita di oltre 82 milioni di euro evidentemente maturata da esercizi precedenti, probabilmente anche molto risalenti. […] È inoltre assai verosimile che i bilanci fino all'esercizio 2011 siano inficiati dall'iscrizione di ingenti costi e ricavi con parti correlate ( e ) per operazioni in tutto o in parte CP_13 Controparte_12
oggettivamente inesistenti;
tali rapporti hanno generato larga parte dei crediti che il liquidatore ha svalutato integralmente nel bilancio 2012, dandone laconica menzione in nota integrativa (…) ai sensi DEl'art. 2427 numero 22-bis DE codice civile, nelle note integrative dei vari bilanci d'esercizio avrebbero dovuto essere riportate le informazioni concernenti operazioni con parti correlate, informazioni ritenute essenziali per una corretta comprensione DE bilancio e una maggiore trasparenza DEla gestione aziendale. Viceversa, nei vari bilanci d'esercizio, di tali operazioni è omessa tutta una serie d'informazioni sia sulla natura che sulla portata degli interessi di tali parti negli scambi intercorsi. Non vi è menzione DEla determinazione dei corrispettivi, DEla ripartizione dei rischi tra imprese associate e dei relativi prezzi di trasferimento, semplicemente definiti “a valori di mercato” (…) Nulla di tutto questo si rinviene nei bilanci di e ciò avvalora la tesi CP_6 DEl'inesistenza (di tutte o almeno di parte) DEle operazioni sottostanti alle ingenti fatturazioni”.
L'emissione di fatture di vendita e la registrazione di fatture d'acquisto per operazioni non effettivamente realizzate con le predette parti correlate nel periodo d'imposta 2011 ha formato oggetto pagina 12 di 16 di indagine tributaria e penale: si veda, al riguardo, il processo verbale di constatazione 27.6.2026 DEla
Guardia di IN (proc. pen. 4253/13) prodotto da parte attrice sub doc. 26, ove viene rilevata l'esistenza di false fatturazioni eseguite da per cessione di prodotti finiti nei confronti di CP_6 per imponibile pari a € 17.642.894,45 e nei confronti di PMG s.p.a. per Controparte_12 imponibile pari a € 34.888.382, 16, nonché di false fatture ricevute da per acquisto di prodotti CP_6 finiti da per imponibile pari a € 17.625.339,60 e da PMG s.p.a. per imponibile Controparte_12 pari a € 38.685.211,71.
Tali rapporti di polizia giudiziaria forniscono, come noto, materiale probatorio indiziario utilizzabile se non superato da elementi di prova contrari (nella specie non allegati in atti).
Le principali “voci infondate” dei bilanci di concernono, pertanto, secondo i rilievi dei CP_6
commissari giudiziali, confortati dalle indagini di p.g. su esposte, il magazzino “per il quale, nel 2011 vi è la previsione di un fondo obsolescenza di € 3.459,00 e nel 2012 una valorizzazione complessiva di
€ 4.429.198 (a fronte di giacenze iniziali di € 39.713.012,00 con un “intervento di pulizia” di oltre €
35 milioni)” e i crediti commerciali, “che nel 2011 subiscono una prima importante svalutazione per €
11.796.000,00 e successivamente nel 2012 per ulteriori € 13.716.553,00” (cfr. rel. ex art. 172 L.F., pag.
13). In sostanza, dal confronto dei bilanci 2011-2012 emerge che la società “ha eseguito rettifiche DEle predette poste attive per oltre 60 milioni di euro”.
È la stessa attrice, infine, a ritenere provato nei confronti degli amministratori l'addebito concernente l'aggravamento DE dissesto posto in essere “esponendo consapevolmente nel bilancio 2011 fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria DEla società,
e segnatamente per aver occultato rilevanti perdite di esercizio esponendo: - crediti v/clienti … risultati in parte inesistenti per € 22.426.000,00 in quanto originati da false fatturazioni per operazioni commerciali a parti correlate intercorsi con le società P.M.G. s.p.a. …. e Controparte_14
; - rimanenze di magazzino superiori a quelle reali per l'ammontare di € 39.713.012,00
[...] risultate inesistenti quantomeno per l'importo di € 33.110.026,45…”, sulla base DEle sentenze penali di applicazione DEla pena (si veda il relativo capo “A”: docc. 10-11 di parte attrice) emesse nei confronti degli amministratori (sent. n. 72/2017) e , e Controparte_2 CP_4 CP_3 [...]
(sent. n. 370/2017), tuttora pendente in Cassazione il processo penale nei confronti di CP_5 [...]
(a seguito di condanna in primo grado, solo parzialmente riformata in appello)1. CP_1 7.2.- Ora, non vi è chi non veda come le suddette “eclatanti incongruenze” emergenti dal confronto dei bilanci 2010-2012 avrebbero dovuto rendere immediata la percezione DEle falsità di bilancio (e, prima ancora, nella tenuta DEla contabilità) nei predetti esercizi (e verosimilmente in quelli precedenti), falsità che non potevano, pertanto, non essere rilevate da sindaci minimante diligenti.
Le palesi irregolarità contabili che l'odierna attrice ascrive agli ex amministratori di CP_6 hanno, quindi, potuto essere commesse anche grazie al negligente operato DEl'organo di controllo, cui competeva altresì la revisione dei conti: tanto la falsa rappresentazione DEle rimanenze di magazzino quanto la sopravvalutazione dei crediti, infatti, avrebbero potuto essere rilevate con una opportuna puntuale verifica dei fatti di gestione (i.e. inventario fisico, esame dei crediti, DEla identità e solvibilità DEle controparti, DEla storicità di iscrizione, etc.), attività di cui non v'è traccia nelle allegazioni e produzioni attoree volte a dimostrare l'asserita diligenza DEl'organo di controllo (salvo solo il riferimento al doc. 14 allegato al ricorso, denominato “copia scheda contabile DEl'inventario di magazzino 2011”, consistente in una stampa dalla quale non è dato evincere lo svolgimento di alcuna attività di analisi da parte DE esercizio per esercizio). Per_6
Le allegazioni e produzioni attoree sono, ai fini DEla prova DEla presunta diligenza DEl'assicurato, DE tutto inidonee, risolvendosi in verifiche trimestrali nemmeno illustrate in atti (quelle anteriori al 2011) e in verbali di riunioni (cfr. doc. 8 all. 1 e 2) di cui parte attrice offre un commento esplicativo a partire dal 21.12.2011, allorquando il collegio sindacale, ponendo in evidenza “la situazione di ingente perdita di fatturato, … invitavano gli amministratori a porre in atto un piano industriale per l'anno 2013” (cfr. ricorso, pag. 11). Segue l'illustrazione dei verbali DEle riunioni DE collegio sindacale tenutesi nel 2012
(cfr. docc. 8.8 - 8.11) e DEle azioni in concreto assunte dai sindaci a partire da tale esercizio (richieste di informazioni al c.d.a. sul programma di ristrutturazione, prospettazione di possibile erosione DE capitale sociale e invito all'assunzione DEle opportune misure, invito a un aumento di capitale, proposta di conferimento di incarico a società di revisione, interventi tesi al salvataggio DEl'azienda elencati a pag. 13 DE ricorso) che, stanti la natura e la risalenza DEle condotte da cui derivano i danni lamentati dal , non adducono alcun elemento utile a discolpa DEl'organo di controllo. CP_6
7.3.- Se, come sottolineato dai commissari liquidatori, è inverosimile che - data l'entità DEle rettifiche a bilancio 2012 - le cause che hanno portato all'insolvenza di siano da ricercarsi unicamente CP_6
possibilità DEle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. n. 31010/2023; conf. Cass. n. 2897/2024); secondo altro indirizzo, “la sentenza penale di applicazione DEla pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere DEla prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. n. 28428/2023). pagina 14 di 16 negli ultimi esercizi - nei quali la società è stata obbligata a fare emergere contabilmente le ingenti perdite a lungo occultate -, non è revocabile in dubbio che le falsità contabili perpetrate in detti esercizi finali abbiano comunque ulteriormente procrastinato l'emersione DEla crisi, consentendo una illegittima prosecuzione DEl'attività che ha aggravato le dimensioni DE dissesto.
Al riguardo è opportuno citare ancora una volta la relazione ex art. 172 L.F. che, “per comprendere
l'ordine di grandezza di tale aspetto” (vale a dire DE “sensibile incremento DE dissesto” dovuto alla
“illegittima prosecuzione DEl'attività”), ha sottolineato essere “sufficienti pochi dati: poiché
l'indebitamento lordo di cui alla proposta di concordato si attesta (al netto DEle spese prededotte) nell'ordine degli 86 milioni di euro, il semplice confronto con il totale dei debiti iscritti (circa € 72 milioni) nel bilancio relativo all'esercizio 2008 (epoca in cui il capitale sociale era assai verosimilmente perso) consente di apprezzare come nel solo quinquennio 2008/2012 l'indebitamento lordo sia stato incrementato di ben 14 milioni di euro” (cfr. pag. 27).
La curatela ha, nella causa transatta con tutti i convenuti, ricostruito il danno con riferimento alla situazione patrimoniale effettiva DEla società al 31.12.2011 riservandosi di fornire prova nel corso DE giudizio di una totale erosione DE patrimonio netto in epoca ben precedente (cfr. atto di citazione sub doc. 3 di parte attrice).
Il bilancio al 31.12.2011 approvato nel giugno 2012 esponeva un patrimonio netto positivo per €
15.084.806. Muovendo dalle risultanze - non contestate in sede cautelare da sindaci e amministratori - di cui alla relazione di KPMG (advisor nominato dagli stessi amministratori in vista dei tentativi finali di salvataggio DEla società) la curatela ha evidenziato come la svalutazione DE magazzino operata dall'advisor al 31.7.2012 per € 24.835.000,00 (con rimanenze finali al 31.12.2011 che dovevano essere pari a 14.878.012, a fronte degli € 39.713.012 esposti nel bilancio al 31.12.2011) porti il patrimonio netto in negativo (con la sola rettifica DEle rimanenze) per € 9.750.194.
Il bilancio al 31.12.2012 viene chiuso con P.N. – 66.956.286, evidenziando una differenza dei netti patrimoniali d'anno pari a 57.206.092, che chiaramente va epurata dalle ulteriori sopravalutazioni
(crediti), con stima finale DE danno differenziale quantificata dalla curatela - al massimo ribasso - in €
23.489.539.
Trattasi all'evidenza di stime di parte, per quanto fondate su dati oggettivi e su rettifiche contabili operate da terzi soggetti, privi di interesse in causa;
volendo, peraltro, attestarsi, in un'ottica DE tutto prudenziale, a quanto sommariamente accertato in sede cautelare (anche a seguito di consulenza tecnico contabile che ha avuto ad oggetto la verifica dei bilanci 2011-2012, la ricostruzione DEl'eventuale diverso risultato effettivo dei due esercizi e l'accertamento DEl'eventuale aggravamento DE deficit economico-patrimoniale conseguente alla prosecuzione DEl'attività mediante operazioni pagina 15 di 16 incompatibili con l'eventuale stato di liquidazione virtuale DEla società) e contenendo il danno nell'importo di € 5.000.000,00 - sino a concorrenza DE quale è stata concessa nei confronti di tutti i coobbligati la misura DE sequestro conservativo in sede di reclamo -, è possibile concludere senza tema di smentita che l'importo in concreto versato da per transigere la posizione DEl'assicurato Pt_1
non eccede la quota interna di sua responsabilità, come emergente dal corredo probatorio Per_6
versato in atti dalla stessa attrice: dividendo, infatti, per il numero dei sindaci (3) la quota DE 25%
(imputabile al collegio) DE complessivo importo di € 5.000.000,00, si ottiene la somma di € 416.666, ben superiore all'importo di € 150.000,00 versato da in adempimento DEla transazione. Pt_1
La domanda va, anche per tale ulteriore motivo, rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, così come esposti nella nota spese di e CP_2 Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna DEle due parti convenute, in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario DEle spese generali nella misura DE 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendone, quanto alla parte Controparte_3
la distrazione in favore DE procuratore dichiaratosi antistatario. Controparte_4 Controparte_5
Brescia, 28 marzo 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica ASlani dott. Raffaele Del Porto
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda che, in base a un indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere DEla prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria
e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico DE dibattimento, in ragione DEl'assenza di un principio di tipicità DEla prova nel giudizio civile e DEla pagina 13 di 16