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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 890 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Milone presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Nicola Fornelli n. 8;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Consiglia
Serena Alfano e Alvaro Saporito coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno
;
[...]
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 esponeva di essere Parte_1
dipendente del già nell'anno 2013. Controparte_1
Lamentava il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità di CP_1
servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepiva la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010 la quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro, del
2013.
Chiedeva, pertanto, di condannare il a collocarla al livello stipendiale CP_1
corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013 ovvero nella fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il il quale eccepiva l'assoluta Controparte_1
infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011,
2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,
comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma
9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….” e l'art. 64
del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una
quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Controparte_4
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
[...]
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica Controparte_4 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità del 2013.
Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
È poi intervenuto il DL n. 3/2014 che, all'art. 1 co. 4 ha disposto: “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9,
comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”. La giurisprudenza di legittimità si era inizialmente pronunciata sulla questione,
ritenendo che le disposizioni del DL 78/2010, inerenti al “blocco”, erano riferite esclusivamente agli incrementi stipendiali e non anche al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate,
il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. Civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, con la pronuncia n. 13618/2025, la Suprema Corte ha parzialmente superato il predetto principio, ritenendo che ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
La Corte, infatti, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 9 c. 23 -
nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità
del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici -, non ha limitato temporalmente la
“sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012 e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010,
perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
310/2013, i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità di cui al DL
78/2010 era quella di garantire un risparmio di spesa e “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n.
310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014
degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità
più volte citate”.
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013
concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale ed in applicazione dei principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto della al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini della Pt_1
progressione di fascia stipendiale. Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato.
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite. E
infatti, l'assoluta novità della questione trattata induce alla sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13
comma 1 d.l. del 12/09/14 n. 132 conv. in legge del 10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 890 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_2
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 6.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro