Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3384/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Giulietta Catalano;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Antonello Monoriti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito n. 59520230000523609000
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente in data 21.06.2023 ha proposto ricorso avverso l'avviso di addebito in epigrafe indicato, emesso dall' per la somma Controparte_2
complessiva di euro 2.162,55 oltre sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, a titolo di Inadempienza 3044 – Modelli DM10 Insoluti e notificato in data 1.6.2023.
Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito opposto per indeterminatezza. Rilevava che nel caso in cui lo stesso fosse stato emesso per il recupero di agevolazioni contributive, sarebbe stato comunque illegittimo, posto che la società nel suddetto periodo, e sino al
17/03/2023, era in possesso del documento unico di regolarità contributiva, per come richiesto dalla normativa vigente in materia ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, e, in ogni caso, l'eventuale assenza del DURC nel periodo successivo non fa caducare retroattivamente le agevolazioni fruite per i periodi connotati da regolarità contributiva.
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2.- Si costituiva in giudizio l' , rilevando che il credito verso l'Istituto di cui all'AVA CP_1
in questione nasceva da denuncia mensile dello stesso datore nel periodo di riferimento
(12/2022) con la causale DM10 e che i contributi dovuti erano stati pagati, sebbene in ritardo, il 10 maggio 2023. Una volta che il versamento era stato contabilizzato negli archivi informatici dell' , si era provveduto ad abbinare il pagamento alla CP_1
contribuzione omessa ed alla relativa somma aggiuntiva per tardivo pagamento ex art. L. n.
388/2000, art.116, comma 8, lett. a., calcolando una differenza tra il dovuto (€ 2.158,44) ed il pagato (€ 2.137,01) di € 21,43. Pertanto in data 6 giugno 2023 era stato emesso un provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di addebito. Il residuo € 21,43 era stato pagato dalla azienda, a saldo dell'avviso de quo, direttamente presso l'agente della riscossione tramite F35 del 8 agosto 2023.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- Sostituita l'udienza del 13.05.2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
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CP_ 4.- Preliminarmente va rilevato che l' nella memoria di costituzione, ha dato atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, attestando l'avvenuto pagamento della denuncia mensile del 12/2022 da parte dell' in data 10 maggio Pt_2
2023, e il successivo pagamento delle somme aggiuntive in data 8 agosto 2023.
5.- Tanto premesso, sulla base di quanto dichiarato e documentato, e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto, come precisato in giurisprudenza, si osserva che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
6.- Ciò premesso, occorre esaminare la domanda di condanna alle spese di lite alla luce del principio di causalità.
2 Nel caso di specie la denuncia mensile insoluta è stata pagata dall' sebbene in Pt_2 ritardo, anteriormente alla formazione dell'avviso di addebito (24.05.2023) e alla sua notifica, avvenuta in data 01.06.2023.
CP_ Va rilevato inoltre che, diversamente da quanto sostenuto dall' in memoria di costituzione la società ricorrente fondava la propria tesi difensiva sulla circostanza, documentalmente provata, così come risulta dal DURC On Line Numero Prot.
(all. 3 al ricorso), che il contribuente era in possesso di un Documento CP_3
Unico di Regolarità Contributiva positivo sia nei periodi contributivi a cui fa riferimento l'avviso di addebito sia nei periodi successivi sino alla data del 17/03/2023, e per tali ragioni, atteso che, così come ritenuto dalla giurisprudenza consolidatasi in materia,
l'accertata assenza del DURC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva, chiedeva la dichiarazione di nullità dell'atto opposto.
Da ciò consegue la fondatezza delle pretese avanzate dalla società ricorrente con
CP_ l'opposizione ad avviso di addebito per cui è causa e la soccombenza virtuale dell' che va condannato al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 43,00 per spese ed
€ 884,50 per compensi, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 14.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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